REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRENTO

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1 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRENTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data d a C. G. rappresentato e difeso dall avv. S. G. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa, in ricorrente contro E. T. s.r.l. rappresentata e difesa dall avv. I. A. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in convenuto CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE In via principale: accertarsi e dichiararsi che il sig. C. G. nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta ha subito nel periodo da settembre 2004 a luglio 2005 le condotte indicate in narrativa; accertarsi e dichiararsi la natura vessatoria, dequalificante, denigratoria, emarginante delle condotte indicate in narrativa tenute dal datore di lavoro convenuto e dal sig. P. V. nei confronti del ricorrente; accertarsi e dichiararsi la natura pretestuosa delle contestazioni disciplinari indicate in narrativa e quindi l illegittimità delle sanzioni irrogate; 1

2 accertarsi e dichiararsi la giusta causa di dimissioni rassegnate del ricorrente in data ; accertarsi e dichiararsi che in seguito agli episodi per cui è causa il ricorrente ha subito le lesioni psico-fisiche indicate nella perizia medico-legale del dott. S. L M., nonché i danni individuati nella misura indicata nella perizia medico legale del dott. S. L. M. o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia; accertarsi e dichiararsi che le lesioni subite dal ricorrente ed accertate sono causalmente riconducibili alle condotte illegittime accertate poste in essere dal datore di lavoro e dal sig. P. V.. Conseguentemente: condannare la società datrice convenuta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2087, 2043 c.c. e 589 c.p., a risarcire i danni fisici, morali ed esistenziali che sono conseguenza diretta e/o indiretta dei comportamenti vessatori accertati, nella misura indicata nella perizia medica di parte depositata sub doc. 44 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia; condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma pari ad 8.303,87 a titolo di mancato preavviso; annullare le sanzioni disciplinari e condannare la convenuta a restituire le somme trattenute al ricorrente a titolo di multa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA In via preliminare: dichiarare la nullità e l inammissibilità del ricorso per l'indeterminatezza del petitum, quanto meno in relazione alla generica pretesa di ulteriori emolumenti derivanti dalla condotta mobbizzante ed alla generica pretesa di oneri fiscali contributivi, nonché agli altri accessori, agli interessi, maturati e maturandi dalla domanda al saldo effettivo ed alla rivalutazione monetaria. Nel merito ed in via ulteriormente principale: 2

3 respingere il ricorso di parte avversa e con esso tutte le domande perché infondate in fatto ed in diritto. Nel merito ed in via ulteriormente principale: respingere il ricorso per intervenuta decadenza, per prescrizione dei diritti o comunque rigettare tutte le domande poste in relazione ad asseriti diritti per i quali non si sia verificata decadenza o prescrizione, in quanto le domande stesse sono infondate o in subordine in quanto il ricorrente non ha adempiuto al proprio onere della prova, in tal modo assolvendo la resistente da ogni pretesa azionata nel presente giudizio. Nel merito in ulteriore principalità: respingere il ricorso di parte avversa e con esso tutte le domande perché infondate in fatto ed in diritto ed in particolar modo valutato il fatto che nessun danno permanente si è creato in capo al lavoratore, stante che per affermazione dello stesso nel periodo conseguente alla risoluzione del rapporto ha lavorato proficuamente con altro datore di lavoro, con ciò dimostrando che non vi è un'invalidità permanente lamentabile. Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle avversarie domande istruttorie, respingere le domande avverse riferite all'eventuale condotta mobbizzante per il periodo affermato e valutare se e quali condotte singole abbiano causato un danno, condannando se del caso al risarcimento di detto danno, che altro non può essere che temporale. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge.. MOTIVAZIONE Si richiama integralmente il contenuto della sentenza non definitiva n. 244/2009 del Come già ricordato in detta pronuncia (pag. 21) il ricorrente ha agito per: 1) 3

4 il risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona ( fisici, morali, esistenziali ) e patrimoniali cagionati dai comportamenti vessatori dai quali, secondo le valutazioni espresse dal proprio c.t.p. dott. L. M. nella relazione del (doc. 44 fasc. ric.) sarebbero derivate: a) una menomazione temporanea parziale dell integrità psico-fisica nella misura del 33% nel periodo gennaio ; b) una menomazione permanente parziale dell integrità psico-fisica nella misura del 10%; c) una diminuzione della capacità lavorativa specifica nella misura di 1/3; 2) la corresponsione dell indennità sostitutiva del preavviso ex art co.2 e 2119 cod. civ., essendo le proprie dimissione sorrette da giusta causa e la restituzione delle somme trattenute a tiolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso; 3) l annullamento delle sanzioni disciplinari irrogate e la conseguente restituzione delle somme trattenute dalla società datrice a titolo di multa. Nella sentenza non definitiva si è statuito (pag. 37) che: il ricorrente nel periodo settembre 2004-luglio 2005 è rimasto vittima di una complessiva condotta di mobbing imputabile alla società convenuta; infatti in tale arco di tempo sufficientemente prolungato (all incirca nove mesi) egli è stato destinatario di una pluralità di atti (spostamenti di reparto di chiara natura emulativa, contestazioni di addebiti prive della loro tipica finalità disciplinare, ma dirette a turbare la serenità del ricorrente nello svolgimento del lavoro, irrogazioni di sanzioni prive del necessario presupposto sostanziale, tentativi di isolamento dal resto dei colleghi imponendo a questi ultimi di non relazionarsi con il ricorrente) di contenuto oggettivamente persecutorio e sorretti dall evidente intento di espellere il ricorrente dall azienda non già mediante l atto tipico a disposizione del datore (licenziamento), ma inducendo il ricorrente a rassegnare le dimissioni. 4

5 Con la medesima sentenza sono state decise in via definitiva le domande sub 2) e 3), mentre in ordine a quella sub 1) si è disposta c.t.u. medico-legale al fine di accertare se ed eventualmente in quale misura tale condotta datoriale abbia arrecato menomazioni di natura temporanea e/o permanente all integrità psico-fisica ed alla capacità lavorativa specifica del ricorrente (pag. 37 ed ordinanza ex art. 279 co.1 n. 4 e cod.proc.civ.). * * * I c.t.u. dott. C. e B., previo esame dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, ha ritenuto, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnicoscientifico, che a C. G. sono derivate per effetto delle patologie ( disturbo dell adattamento con ansia ed umore depresso misti F43-22 del DSM IV, Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali ) conseguite dalla condotta di mobbing imputata alla società convenuta: una menomazione all integrità psico-fisica permanente parziale del 10%; una menomazione all integrità psico-fisica temporanea parziale al 50% di 90 giorni; nessuna menomazione alla capacità lavorativa specifica.. * * * Nelle note depositate in data la difesa del ricorrente, mentre non contesta la valutazione formulata dai c.t.u. in ordine al danno biologico permanente parziale (pur instando per la personalizzazione del danno atteso il pregiudizio sulla qualità della vita del ricorrente): a) Sostiene che, essendosi la condotta mobbizzante protratta per almeno nove mesi, il danno biologico temporaneo andrebbe riconosciuto per almeno un 25% nei restanti sei mesi. b) Chiede la liquidazione del danno morale nella misura pari almeno a ¾ del danno biologico e del danno esistenziale nella misura pari almeno a ¾ del danno biologico, 5

6 poiché il giudice dovrà altresì accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato dal sig. C., individuando le ripercussioni negative sul valore-uomo che si sono verificate, procedendo alla cosiddetta personalizzazione del danno ; evidenzia in proposito che, come accertato dai c.t.u., ancora a sei anni di distanza è presente nel ricorrente una certa polarizzazione sulle vicende lavorative per cui è causa e sulle conseguenze di tali vicende, che intrude talora ossessivamente nell'attività mentale il versante relazionale e l'adattamento alla realtà sono penalizzati da una tendenza all isolamento ed alla regressione e dall apatia di un vissuto rassegnato e nichilistico ; ritiene che tali conseguenze esulano dal concetto di sofferenza fisica ricondotta alla categoria del danno biologico e che, pertanto, dovranno trovare un'appropriata ed apposita liquidazione. c) Censurando in proposito l operato dei c.t.u., sostiene che in capo al ricorrente è residuato anche uno specifico danno conseguenza da perdita di capacità di lavoro in quanto la sua decisione di abbandonare l attività di venditore per dedicarsi ad un lavoro certamente meno impegnativo sul piano della responsabilità personale (scelta che i c.t.u. hanno posto a fondamento dell esclusione di un danno alla capacità lavorativa specifica) sarebbe in realtà una conseguenza delle condotte poste in essere dalla convenuta, specie considerando l apatia, la regressione e la tendenza all isolamento da cui il ricorrente è affetto. d) Chiede il risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali conseguenti: 1) alla perdita di reddito relativo alle provvigioni nel periodo individuato dal giudice e durato nove mesi; 2) alla perdita di reddito conseguente allo stato di disoccupazione protratta per tre mesi (dalle dimissioni di luglio 2005 alla nuova assunzione di ottobre 2005); 3) al danno professionale causato nel corso del periodo individuato dal giudice e durato nove mesi, danno dovuto in quanto in tale periodo è stato impedito al ricorrente di mettere in pratica la sua capacità professionale e di realizzarsi sul 6

7 posto di lavoro, da liquidarsi in via equitativa ex art cod.civ. nella misura che sarà ritenuta di giustizia dal giudice; 4) al pagamento delle spese di consulenza di parte a cura dei dott. L. M. e M.. * * * ad a) L assunto appare privo di riscontro medico-legale considerato che gli stessi c.t.p. di parte ricorrente si sono espressi in modo conforme (pag. 5 delle osservazioni svolte nel corso del contraddittorio ex art. 195 ult.co. cod.proc.civ.) alla valutazione espressa in proposito dai c.t.u.. a b) Le domande di risarcimento del danno non patrimoniale da menomazioni permanenti derivanti da lesioni alla persona devono essere esaminate alla luce degli insegnamenti dell ormai celebre Cass. S.U , n Nella presente controversia assumono particolare rilievo le seguenti statuizioni: i) Il danno non patrimoniale si identifica con il danno (danno conseguenza) determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (danno evento in senso giuridico); quindi si differenzia dal danno patrimoniale in punto di danno evento ossia di lesione dell interesse protetto. ii) Il risarcimento del danno non patrimoniale esige in primo luogo la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell illecito civile che si ricavano dall art cod.civ. e che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, nell evento di danno connotato dall ingiustizia determinata dalla lesione non giustificata di interessi meritevoli di tutela (danno evento) ed infine nel pregiudizio che ne consegue (danno conseguenza). iii) A differenza del danno patrimoniale (il quale è connotato da atipicità poiché l ingiustizia del danno di cui all art cod.civ. postula la lesione di qualsiasi 7

8 interesse giuridicamente rilevante), il danno non patrimoniale è connotato da tipicità in quanto è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (come prescrive l art cod.civ.) e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili); quindi la risarcibilità del danno non patrimoniale richiede, sul piano dell ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno, selezione che avviene a livello normativo negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria; in questa seconda ipotesi la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell apertura dell art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all interprete rinvenire nel complesso sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana. iv) In virtù del disposto ex art. 185 cod.pen., nell ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato il danno non patrimoniale (danno conseguenza) è risarcibile non solo se consegua alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili, ma nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all ordinamento secondo il criterio dell ingiustizia ex art cod.civ.; infatti in questo caso la tipicità deriva dalla scelta del legislatore di considerare risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato, scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale. 8

9 v) Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona (danno evento) che abbia determinato un danno non patrimoniale (danno conseguenza) comporta l obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale; quindi, se l inadempimento dell obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell azione di responsabilità contrattuale (senza dover ricorrere all espediente del cumulo di azioni). vi) L individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato. L esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge; è questo il caso del contratto di lavoro, in riferimento al quale l art cod.civ., inserendo nell area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica (l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) già implica, che nel caso in cui l inadempimento abbia provocato la loro lesione, è dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale; il presidio di detti interessi della persona ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela, con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza sotto il profilo 9

10 dell integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvono nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall impresa. vii) Il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno morale, danno esistenziale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno; quindi il compito del giudice è l accertamento dell effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quale ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione; infatti il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Il danno biologico, consistente nel pregiudizio all integrità psico-fisica della persona, costituisce certamente conseguenza della lesione di un diritto inviolabile della persona espressamente riconosciuto dalla Costituzione, qual è il diritto alla salute ex art. 32 Cost.; lo stesso vale per il danno consistente nella perdita del rapporto parentale, il quale attiene alla lesione dei diritti della famiglia ex artt. 2, 29 e 30 Cost.. Di contro il danno morale consistente nella sofferenza soggettiva in sé considerata ed attinente alla sfera interiore del sentire ovvero nel turbamento d animo o nel doloro intimo (la cui intensità e durata nel tempo assume rilevanza ai fini solo della quantificazione del risarcimento e non già dell esistenza del danno, con conseguente abbandono della tradizione figura del cd. danno morale soggettivo transeunte) ed il 10

11 danno esistenziale indicante pregiudizi di ordine esistenziale, quali il peggioramento della qualità della vita, l alterazione del fare non reddituale, l adottare nella vita di tutti i giorni comportamenti diversi da quelli passati non costituiscono necessariamente conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti; nell ipotesi in cui il fatto illecito integri un reato essi sono, grazie al disposto ex art. 185 c.p.(che stabilisce la generale risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da reato), suscettibili di risarcimento non solo quando siano conseguenza della lesione di diritti costituzionalmente inviolabili, ma anche quando siano conseguenza della lesione di interessi meritevoli di tutela in base all ordinamento positivo (ivi comprese le convenzioni internazionali) ossia sussista il requisito dell ingiustizia generica secondo l art cod.civ.; in assenza di reato (ed al di fuori dei casi determinati dalla legge) essi sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente riconosciuto. Al danno biologico viene riconosciuta una portata tendenzialmente omnicomprensiva specialmente alla luce della definizione normativa adottata dal d.lgs. 209/2005 ( per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, si esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito ); ciò comporta che non sono suscettibili di autonomo risarcimento, ma rientrano nell area del danno biologico, la sofferenza psichica (ovvero il turbamento dell animo o dolore intimo) ed i pregiudizi esistenziali che derivino da lesioni all integrità psicofisica o determinino degenerazioni patologiche di tipo psico-fisico; in tali casi il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico e non già al 11

12 riconoscimento ed al risarcimento di ulteriori e distinti danni, magari in percentuale del danno biologico. Alla luce di questi ultimi insegnamenti non può essere accolta la richiesta di autonoma liquidazione del danno morale nella misura pari a ¾ del danno biologico e del danno esistenziale nella misura pari a ¾ del danno biologico Appare ora possibile procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale. In conformità all'orientamento assunto dai giudici di questo tribunale si ritiene di adottare per la quantificazione del danno biologico le nuove tabelle 2009 elaborate dal tribunale di Milano, le quali ora propongono una liquidazione congiunta: 1) sia del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia in quelli peculiari (cd. danno biologico standard e cd. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico) 2) sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione (cd. danno morale). A tal fine è stata, in primo luogo, redatta una tabella di valori monetari medi corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia circa gli aspetti anatomo-funzionali, sia circa gli aspetti relazionali, sia circa gli aspetti di sofferenza soggettiva); in secondo luogo sono state fissate percentuali di aumento di tali valori medi da utilizzarsi, onde consentire un adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare: sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al dito del pianista dilettante ), 12

13 sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino, specifica penosità delle modalità del fatto lesivo), ferma restando la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti. Sempre il tribunale di Milano ha proposto anche in riferimento al danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona una liquidazione congiunta del danno cd. biologico e del danno cd. morale, elevando i precedenti valori fissati per il solo danno cd. biologico da un minimo di 88,00 ad un massimo di 132,00, così da consentire l adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto. 1) Considerato che all'epoca del fatto il danneggiato aveva un'età di 47 anni e che dalle alle lesioni subite nell infortunio de quo è derivata una menomazione all integrità psico-fisica permanente parziale del 10%, il danno non patrimoniale permanente medio ammonta ad (2.524,73x10x0,770) = ,00. Il caso in esame impone, però, un adeguata personalizzazione del danno; infatti particolarmente intenso appare il pregiudizio arrecato dalla società convenuta alla professionalità e prima ancora alla dignità del ricorrente quale lavoratore (beni che, come si è visto, vengono tutelati anche a livello costituzionale): dopo oltre dieci anni di sereno svolgimento del rapporto di lavoro egli si è trovato, a causa della condotta persecutoria perpetrata dalla società convenuta, nella sostanziale impossibilità di eseguire con normalità le proprie prestazioni, vedendo così totalmente compromesse le proprie aspettative di sviluppo della propria personalità nell ambito della formazione sociale costituita dall impresa, tanto da essere stato costretto a rassegnare le dimissioni. Appare, quindi, congruo applicare al danno non patrimoniale medio corrispondente all incidenza standard delle lesioni, la maggiorazione, nella misura del 20%, 13

14 prevista dalle tabelle 2009 del tribunale di Milano a titolo di personalizzazione del danno. In definitiva il danno non patrimoniale permanente complessivamente risarcibile al ricorrente ammonta ad (19.440, ,00=) ,00. Tale somma, essendo liquidata con riferimento al valore della moneta risalente al gennaio 2009, data di redazione delle tabelle di Milano qui applicate, va maggiorata, ai sensi dell'art. 429 co.3 c.p.c. (norma "risuscitata" dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co.36 L , n.724 ex Corte Cost , n.459;): a) del maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (gennaio 2009) fino ad oggi b) degli interessi legali su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto ( ) sino alla redazione delle tabelle di Milano (gennaio 2009) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento. 2) Il danno non patrimoniale temporaneo ammonta applicando, nell ambito dell intervallo da 88,00 ad 132,00, un valore commisurato alla entità delle lesioni all integrità psico-fisica successivamente residuate (10%) ed al pregiudizio arrecato alla professionalità del ricorrente per effetto della condotta mobbizzante ad (115,00x90/50=) 5.175,00. Anche questa somma, essendo liquidata con riferimento al valore della moneta risalente al gennaio 2009, data di redazione delle tabelle di Milano qui applicate, va maggiorata ai sensi dell'art. 429 co.3 c.p.c.: a) del maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (gennaio 2009) fino ad oggi, 14

15 b) degli interessi legali su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto ( ) sino alla redazione delle tabelle di Milano (gennaio 2009) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento Proseguendo nell esame delle difese svolte dal ricorrente nelle note finali autorizzate in punto danno patrimoniale:: a c) Merita di essere condivisa la valutazione, formulata dai c.t.u., in ordine all inesistenza di un pregiudizio permanente alla capacità lavorativa specifica. Lo stesso ricorrente ha ammesso che successivamente alle dimissioni del egli ha trovato dopo tre mesi un nuovo lavoro con analoghe mansioni presso la ditta M. A. di Levico (che, stante a quanto dichiarato dallo stesso ricorrente ai c.t.u., opera ad un livello più elevato in termini di target e design rispetto alla società convenuta); inoltre risulta per tabulas (doc. 39 fasc. ric.) che il ricorrente ebbe a dichiarare in data (quindi dopo un anno dall inizio del nuovo rapporto) ai sanitari del day hospital di neuropsicologia del policlinico M. di Milano di lavorare presso il nuovo datore con soddisfazione e con attenuazione della sintomatologia ; infine è pacifico che dopo circa due anni di lavoro presso la ditta M. A. il ricorrente decise di dimettersi per andare a lavorare presso una cooperativa di servizi con mansioni di usciere. I c.t.u. hanno sottolineato la natura autonoma della decisione adottata dal ricorrente al fine di dedicarsi ad un lavoro certamente meno impegnativo sul piano della responsabilità personale. Invece in sede di interrogatorio libero il ricorrente ha dichiarato che non ce la facevo più a vendere ; inoltre secondo il c.t.p. M. ed il difensore quella decisione fu una conseguenza delle illecite condotte poste in essere dalla società convenuta. Tali assunti non possono essere condivisi: 15

16 Secondo i precetti ex art e 2056 cod.civ. sono suscettibili di risarcimento i danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito; nel caso in esame tra la cessazione della condotta mobbizzante (luglio 2005) e le dimissioni del ricorrente dal rapporto di lavoro presso la ditta M. A. sono intercorsi più di due anni, nei quali il ricorrente ha svolto le stesse mansioni che espletava presso la società convenuta; non è verosimile che l incapacità di cui ha riferito il ricorrente ( non ce la facevo più a vendere ), abbia impiegato ben due anni ad emergere; è sintomatico che il c.t.p. M., per giustificare tale circostanza, sia stato costretto ad allegare (nelle osservazioni svolte in sede di contraddittorio ex art. 195 ult.co. cod. proc.civ.) un fatto del tutto nuovo ( alla M. (il ricorrente) aveva fatto molti errori per la sua paura ), del tutto privo di riscontri probatori ed anzi in palese contraddizione con lo stato di soddisfazione ed attenuazione della sintomatologia riferito dal ricorrente in costanza di rapporto con M. A. ai sanitari di Milano; inoltre è opportuno evidenziare che il c.t.p. L. M., allorquando (pag, 11 della relazione prodotta dal ricorrente sub doc. 44) ha quantificato in 1/3 la riduzione della capacità lavorativa specifica, ha addirittura ignorato (deducendo: si ricorda che il periziando prima dei fatti in oggetto lavorasse da anni come venditore e che in seguito ha dovuto cambiare tipologia di lavoro in quanto aveva perso ogni stimolo e/o iniziative necessarie per svolgere con profitto e soddisfazione tale mansione, accettandone uno senza responsabilità e soddisfazione, a reddito inferiore, in attesa della pensione ) che il ricorrente dopo tre mesi dalle dimissioni trovò una nuova occupazione nello stesso settore e con analoghe mansioni, rimanendovi ad operare per due anni a d) ad 1) E fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale (lucro cessante) costituito dalla perdita delle provvigioni all epoca in cui in cui il ricorrente è rimasto vittima della condotta mobbizzante posta in essere dalla società convenuta: 16

17 si evince dai prospetti paga prodotti dal ricorrente sub doc. 50 che egli percepiva nel periodo immediatamente precedente la condotta mobbizzante un compenso a titolo di provvigioni pari a circa 600,00 mensili; a partire dal gennaio 2005 (anche perché il ricorrente, sempre a causa della condotta illecita del datore, cadde in malattia) il ricorrente non ha più percepito alcunché a titolo di provvigioni; poiché l indennità di malattia percepita dall I.N.P.S. è in grado ristorare la mancata corresponsione della retribuzione ordinaria, il ricorrente ha diritto di ricevere, a titolo risarcitorio la somma di (600,00x7=) 4.200,00, pari all ammontare delle provvigioni che il ricorrente avrebbe verosimilmente percepito se fosse stato messo nelle condizioni di svolgere regolarmente, il proprio lavoro. a 2) La perdita del reddito conseguente allo stato di disoccupazione, protrattasi dalle dimissioni di luglio 2005 fino alla nuova assunzione nell ottobre 2005, ha già trovato ristoro nel riconoscimento dell indennità sostitutiva del preavviso. a 3) Il danno professionale patito dal ricorrente nel periodo in cui egli è rimasto vittima della condotta mobbizzante perpetrata dalla società convenuta ha già trovato riparazione nell attribuzione del risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo. a 4) E fondata la pretesa di risarcimento del danno emergente subito dal ricorrente per aver sostenuto le spese di assistenza medico-legale (la quale rientra pienamente nel diritto di difesa); in ordine all onorario del c.t.p. M. è stata prodotta la ricevuta fiscale emessa per 201,81; per il c.t.p. L. M. appare equo riconoscere un compenso pari a quello liquidato a ciascuno dei c.t.u. ( 600,00). * * * Le spese processuali non possono che seguire la soccombenza. 17

18 P.Q.M. Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: 1. Condanna la società convenuta E. T. s.r.l. al risarcimento, in favore del ricorrente C. G., del danno non patrimoniale da menomazioni permanenti, liquidato nell importo di ,00, maggiorato: a) del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (gennaio 2009) fino ad oggi, b) degli interessi legali su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto ( ) sino alla redazione delle tabelle di Milano (gennaio 2009) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento; 2. Condanna la società convenuta E. T. s.r.l. al risarcimento, in favore del ricorrente C. G., del danno non patrimoniale da menomazioni temporanee, liquidato nell importo di 5.175,00, maggiorato: a) del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (gennaio 2009) fino ad oggi b) degli interessi legali su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto ( ) sino alla redazione delle tabelle di Milano (gennaio 2009) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento. 3. Rigetta la domanda, proposta dal ricorrente, di risarcimento del danno patrimoniale da menomazioni permanenti. 4. Condanna la società convenuta E. T. s.r.l. a corrispondere in favore del ricorrente C. G., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale consistito nella perdita delle 18

19 provvigioni nel periodo gennaio-luglio 2005, la somma di 4.200,00, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo. 5. Condanna la società convenuta E. T. s.r.l. a corrispondere in favore del ricorrente C.G., a titolo di rimborso delle spese per l assistenza medico legale, la somma di 801, Condanna la società convenuta E. T. s.r.l. alla rifusione, in favore del ricorrente C. G., delle spese di giudizio liquidate nella somma di 9.165,80, oltre al 12,50% su diritti ed onorari per spese generali, ad I.V.A. e C.N.P.A., di cui 412,80 per spese, 2.753,00 per diritti ed 6.000,00 per onorari. Trento, 30 novembre 2010 IL CANCELLIERE Tiziana Oss Cazzador IL GIUDICE dott. Giorgio Flaim 19

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