Indennizzo delle vittime di reato. Lussemburgo
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- Leonora Pellegrino
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1 Manuale 80/2004 LUSSEMBURGO (it) 1 Indennizzo delle vittime di reato Lussemburgo 1. Diritto nazionale Attuazione [articolo 18] Sistemi di indennizzo nazionali Autorità responsabili [articolo 3] Punto di contatto centrale [articolo 16] Lingue [articolo 11] Informazione dei potenziali richiedenti [articolo 4] Come si deve procedere? A quali condizioni la vittima ha diritto all'indennizzo? Quali sono i termini per presentare la domanda? Come e da chi viene esaminata la domanda? Quale importo può essere concesso? Come viene corrisposto l'indennizzo? È possibile proporre ricorso contro la decisione del ministro? È possibile continuare a richiedere l'indennizzo all'autore del reato? È possibile essere indennizzati se il reato è stato commesso all'estero? Dove è possibile ottenere ulteriori informazioni? Moduli per la domanda di indennizzo [articolo 13, paragrafo 1, lettera d)]... 6
2 Manuale 80/2004 LUSSEMBURGO (it) 2 1. Diritto nazionale 1.1. Attuazione [articolo 18] Legge del 12 marzo 1984 relativa all'indennizzo di determinate vittime di danni fisici derivanti da reato, nonché alla repressione dell'insolvenza fraudolenta, modificata con leggi dell'aprile 1992 e del 6 ottobre Legge del 27 febbraio 1985 recante approvazione della Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, firmata a Strasburgo il 24 novembre Sistemi di indennizzo nazionali L'importo massimo dell'indennizzo è fissato di anno in anno con regolamento granducale, in funzione segnatamente della gravità del pregiudizio subìto dal richiedente in relazione alle proprie condizioni di vita. 2. Autorità responsabili [articolo 3] Il ministero della Giustizia è l'autorità di assistenza ai sensi dell'articolo 1 della direttiva, nonché l'autorità di decisione cui spetta pronunciarsi sulle domande di indennizzo. Recapito: Ministère de la Justice (ministero della Giustizia) 13, rue Erasme L-2934 Luxembourg Tel: (00352) / (00352) Fax: (00352) / (00352) info@mj.public.lu Web: 3. Punto di contatto centrale [articolo 16] Il punto di contatto centrale designato dal Lussemburgo è il ministero della Giustizia. Recapito: Ministère de la Justice (ministero della Giustizia) 13, rue Erasme L-2934 Luxembourg Tel: (00352) / (00352) Fax: (00352) / (00352) info@mj.public.lu Web:
3 Manuale 80/2004 LUSSEMBURGO (it) 3 4. Lingue [articolo 11] Il Lussemburgo accetta le seguenti lingue: lussemburghese francese tedesco 5. Informazione dei potenziali richiedenti [articolo 4] 5.1. Come si deve procedere? La domanda di indennizzo va presentata al ministero della Giustizia. Essa deve essere redatta in francese, tedesco o lussemburghese e precisare la data, il luogo e la natura esatta dei fatti di cui si è rimasti vittime. I giustificativi relativi ai fatti e al pregiudizio subìto vanno acclusi alla domanda, quali pezze d'appoggio. È possibile ottenere maggiori informazioni presso il ministero della Giustizia. Il servizio di accoglienza e d'informazione giuridica e il servizio di assistenza alle vittime presso il servizio centrale di assistenza sociale prodigano a loro volta aiuto e consigli per inoltrare le domande (per gli indirizzi si veda il punto 5.10 "Dove è possibile ottenere ulteriori informazioni?") 5.2. A quali condizioni la vittima ha diritto all'indennizzo? Devono ricorrere le seguenti condizioni: a) la vittima deve: risiedere regolarmente e abitualmente in Lussemburgo, oppure essere cittadino di uno Stato membro dell'unione europea o del Consiglio d'europa, oppure avere la cittadinanza di uno Stato che concederebbe un indennizzo a un cittadino lussemburghese che fosse stato vittima, nello stesso momento e in circostanze identiche, del medesimo reato nel territorio di quello Stato. Occorre poi che la vittima, al momento del reato, si trovasse in Lussemburgo in situazione regolare; b) il danno subìto deve risultare da atti volontari configurabili come reato; c) deve trattarsi di un danno fisico e non di un semplice danno materiale (il che esclude, ad esempio, l'indennizzo in caso di semplice furto); d) il danno deve aver causato il decesso della vittima o un'incapacità permanente (che può essere parziale) ovvero un'inabilità totale al lavoro per almeno un mese, oppure deve trattarsi di un reato di stupro;
4 Manuale 80/2004 LUSSEMBURGO (it) 4 e) il danno deve ledere gravemente le condizioni di vita, anche per effetto di una perdita o diminuzione di reddito, di maggiori oneri, di un'incapacità a esercitare un'attività professionale, di una lesione dell'integrità fisica o mentale, della perdita di un anno di studi, o ancora di un danno mentale o estetico; f) l'indennizzo è dovuto dallo Stato solo in caso di impossibilità a ottenere, a qualunque titolo (ad es. dall'autore del reato, dal regime previdenziale o da un'assicurazione personale), un indennizzo effettivo e sufficiente. L'indennizzo può essere rifiutato o ridotto a causa del comportamento della vittima al momento del reato o dei suoi rapporti con l'autore del reato Quali sono i termini per presentare la domanda? Per essere valida la domanda deve essere presentata entro due anni dalla data della commissione del reato. Qualora l'autore del reato venga perseguito in giustizia, il termine è prorogato e scade due anni dopo la decisione definitiva del tribunale penale o la decisione sulla responsabilità civile. Se al momento della commissione del reato la vittima era minorenne e il reato è perseguibile ai sensi degli articoli 372, 373, 375, 382-1, 382-2, 400, 401bis, 402, 403 o 405 del codice penale, il termine inizia a decorrere dal raggiungimento della maggiore età Come e da chi viene esaminata la domanda? Il ministro trasmette la domanda a una commissione composta da 3 persone (un magistrato, un alto funzionario del ministero delle Giustizia e un membro dell'ordine degli avvocati). La commissione convocherà il richiedente e assumerà tutte le informazioni utili, in particolare sullo svolgimento dei fatti e sul danno subìto. La procedura non è pubblica; il richiedente ha la facoltà di farsi assistere da un avvocato, ma non è tenuto a farlo. La commissione trasmette un parere al ministro della Giustizia, in cui si pronuncia sulla fondatezza della domanda e sull'ammontare dell'indennizzo da attribuire, se del caso. Il ministro della giustizia decide quindi se attribuire un indennizzo e ne fissa l'importo Quale importo può essere concesso? L'importo non può superare un massimale fissato di anno in anno con regolamento granducale. Per il 2009 detto massimale è stato fissato a euro Come viene corrisposto l'indennizzo? L indennizzo viene corrisposto in un'unica rata, e non sotto forma di rendita. Tuttavia, in caso di necessità debitamente provata, il ministro può concedere al richiedente un anticipo È possibile proporre ricorso contro la decisione del ministro? La persona che non accetti la decisione del ministro nel merito o per l'importo assegnato, può promuovere un'azione in giustizia contro lo Stato, rappresentato dal ministro della Giustizia. L'azione va promossa dinanzi al tribunale circondariale (tribunal d arrondissement) di Lussemburgo o di Diekirch, a scelta del richiedente.
5 Manuale 80/2004 LUSSEMBURGO (it) È possibile continuare a richiedere l'indennizzo dall'autore del reato? Una volta percepito l'indennizzo dello Stato, quest'ultimo è surrogato nei diritti della vittima e può quindi cercare di rivalersi contro l'autore del reato per recuperare gli importi versati. La vittima può nondimeno costituirsi parte civile e reclamare ulteriori somme dall'autore del reato, qualora ritenga che l'indennizzo percepito sia insufficiente. La vittima deve in tal caso informare il tribunale di aver presentato domanda di indennizzo allo Stato, ovvero di essere già stata indennizzata da quest'ultimo È possibile essere indennizzati se il reato è stato commesso all'estero? Da un lato, la legge modificata del 12 marzo 1984, relativa all'indennizzo di determinate vittime di danni fisici derivanti da reato è applicabile alle persone in grado di dimostrare di risiedere regolarmente e abitualmente in Lussemburgo che siano state vittima di un reato commesso all'estero ma non abbiano il diritto di ottenere un indennizzo da un altro Stato. Dall'altro, per effetto della direttiva 2004/80/CE, tutti gli Stati membri dell'unione europea sono ormai tenuti a prevedere un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo e adeguato delle vittime. Chiunque risieda abitualmente in Lussemburgo e sia stato vittima di un reato intenzionale violento in un altro Stato membro dell'unione europea ha il diritto di farsi assistere dal ministero lussemburghese della Giustizia per ottenere le informazioni necessarie sulla possibilità di chiedere un indennizzo in quello Stato membro e per inoltrare la domanda di indennizzo all'autorità competente a decidere al riguardo. Il ministero della Giustizia assisterà parimenti chiunque abbia bisogno di ulteriori informazioni da parte dell'autorità di decisione dell'altro Stato membro. Se del caso, il ministero della Giustizia collaborerà all'audizione degli interessati da parte dell'autorità di decisione, segnatamente attraverso videoconferenza. L'autorità di decisione potrà altresì incaricare il ministero lussemburghese di registrare a verbale per proprio conto le dichiarazioni orali della vittima Dove è possibile ottenere ulteriori informazioni? Per qualsiasi informazione ulteriore è possibile rivolgersi a: Ministère de la Justice (ministero della Giustizia), indirizzo postale: L-2934 Luxembourg (Tel ) Service d Aide aux Victimes, Service Central d Assistance Sociale (servizio di assistenza alle vittime presso il servizio centrale di assistenza sociale) 24-26, Place de la Gare (Galerie Kons), L-1616 Luxembourg (Tel / 628) da lunedì a venerdì, e
6 Manuale 80/2004 LUSSEMBURGO (it) 6 Service d Accueil et d Information juridique (servizio di accoglienza e d'informazione giuridica): - Luxembourg, Cité Judiciaire - Bâtiment CR, L-2080 Luxembourg (Tel ) da lunedì a venerdì, e Esch-sur-Alzette, Justice de Paix, Place Norbert Metz L-4239 Esch-sur-Alzette (Tel ) martedì e giovedì, e Diekirch, Justice de Paix 8-10 Place J. Bech, L-9211 Diekirch (tel ) venerdì, Moduli per la domanda di indennizzo [articolo 13, paragrafo 1, lettera d)] In Lussemburgo i richiedenti non sono tenuti a compilare alcun modulo specifico per sollecitare un indennizzo. La domanda viene inoltrata con semplice lettera, in cui vanno precisati data, luogo e natura esatta del reato di cui il richiedente è stato vittima. I giustificativi a sostegno della domanda vanno acclusi a questa lettera (copia del verbale, ovvero delle eventuali decisioni di giustizia, giustificativi dell'inabilità lavorativa totale o dell'incapacità permanente, giustificativi di un aumento di oneri o di una diminuzione di reddito, attestazioni dell'incapacità della vittima prodotte per ottenere un indennizzo effettivo e sufficiente da parte dell'autore del reato).
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