Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano

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1 Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano N. 8/2015 OBBLIGHI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA NEI TITOLI EDILIZI CON IMPORTO DEI LAVORI SUPERIORE A ,00 Disposizione tecnico organizzativa (DTO 8/2015) 1 (ai sensi dell articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013) La Legge Regionale 26 novembre 2010, n. 11 Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata, all articolo 12 Efficacia del permesso di costruire, comma 3, ha stabilito: L efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa, con i medesimi effetti di cui al comma 1, fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all ente competente la documentazione attestante l insussistenza delle condizioni di cui all articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso di costruire. L entrata in vigore di tale disposizione è subordinata alla sottoscrizione da parte della Regione di un accordo con le amministrazioni statali e le amministrazioni pubbliche competenti, in merito alle modalità di richiesta e di rilascio della documentazione di cui al presente comma, secondo criteri di adeguatezza e semplificazione, e alla pubblicazione del suddetto accordo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT). Si tratta di una legge che si inserisce nel percorso normativo nazionale, volto a tutelare la sicurezza e la legalità nei cantieri edili. Il citato comma 3 dell'art. 12 L.R. 11/2010 stabilisce infatti che l'efficacia del permesso di costruire è sospesa fino a che non viene trasmessa al Comune (ovvero allo Sportello Unico per l Edilizia) la documentazione in materia antimafia 2, nei confronti dell'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori, oggetto del permesso di costruire. Fino a quel momento questo adempimento era previsto solo per gli appalti pubblici, ma con questa norma viene esteso anche agli appalti privati. L'adempimento, contenuto nella legge regionale del 2010, è entrato in vigore a seguito della stipula del Protocollo di intesa tra la Regione Emilia Romagna e le Prefetture dell'emilia Romagna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n del e firmato il Il Protocollo è stato poi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 59 del , per cui la norma citata si applica dal Sempre nel BUR della Regione Emilia Romagna n. 59 del 6/04/2012 è stata pubblicata anche la Circolare esplicativa prot. 2012/ del 28/03/ La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare. 2 La documentazione antimafia attesta l'insussistenza, a carico dell'impresa che deve eseguire i lavori, delle condizioni di cui all'art. 10 della L.31/05/1965 n. 575 (oggi art. 67 D.LGS.159/2011). 3 L'art. 12 della L.R. 11/2010, al comma 4, precisa che la disposizione di cui al comma 3 (quella che prevede la documentazione antimafia) si applica agli interventi edilizi, per i quali la domanda di permesso di costruire sia stata presentata decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'accordo citato. Poiché detto accordo è stato pubblicato il 6/04/2012, la disposizione in materia antimafia si applica alle domande di permesso di costruire presentate al Comune a far data dal 7/05/2012. Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 1 di 14

2 L articolo 3 del citato Protocollo di Intesa stabilisce: Art. 3 (Certificazioni antimafia ed efficacia del permesso di costruire) Le Prefetture si impegnano a considerare fra i soggetti legittimati a richiedere la documentazione attestante l insussistenza delle condizioni di cui all articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e successive modificazioni anche le imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto di permesso di costruire nel settore dell edilizia privata rilasciato dai Comuni del territorio emiliano romagnolo. La documentazione viene rilasciata secondo le condizioni e le modalità indicate nell articolo 3, secondo comma, del D.P.R 252/1998. Qualora la richiesta venga indirizzata ad una Prefettura avente sede al di fuori della Regione Emilia Romagna, dovrà essere segnalato che la richiesta viene avanzata in attuazione del presente Protocollo. Si dà atto che, ai sensi dell art. 6 del D.P.R. 252/1998, le certificazioni o attestazioni della Camera di commercio, industria e artigianato che riportino in calce apposita dicitura antimafia e vengano rilasciate direttamente dalle Camere di Commercio, anche per via telematica, secondo le modalità già previste da tali enti, si intendono equiparate alle comunicazioni della Prefettura che attestano l insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all art. 10 della legge 575/1965, e successive modifiche. I titolari delle imprese di cui al comma 1 trasmetteranno la documentazione rilasciata dalla Prefettura al Comune che ha rilasciato il permesso di costruire, direttamente o tramite il committente, ferme restando eventuali ulteriori comunicazioni che la Prefettura ritenga di inviare direttamente al Comune stesso. In relazione agli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione perseguiti con la legge regionale 26 novembre 2010 n. 11, la Regione Emilia Romagna dà atto che sono tenuti a richiedere la documentazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo le imprese affidatarie ed esecutrici di lavori di importo pari o superiore ad Euro ,00. La Regione dà atto altresì che per lavori di importi inferiori ad Euro ,00 è sufficiente che l imprenditore produca apposita dichiarazione, resa ai sensi di legge, con la quale attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, secondo le modalità di cui all art. 5 del DPR 252/1998. La Circolare esplicativa afferma: Il Protocollo prevede inoltre che, in alternativa al committente, anche il legale rappresentante dell impresa esecutrice dei lavori abbia facoltà di inviare la suddetta documentazione antimafia direttamente al Comune che ha rilasciato il permesso di costruire. Ovviamente, qualora l impresa esecutrice provveda ad inviare detta documentazione direttamente al Comune dovrà indicare gli estremi identificativi del permesso di costruire. Fino a questo punto della vicenda quindi: 1. La certificazione antimafia doveva essere prodotta, all interno del procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, solo dopo il rilascio del medesimo ma prima dell inizio dei lavori; 2. La certificazione antimafia doveva essere richiesta alla Prefettura solo dalle imprese edili esecutrici dei lavori; 3. La certificazione antimafia andava richiesta solo per importi di lavori edili superiori a ,00 ; 4. Le certificazioni o attestazioni della Camera di commercio, industria e artigianato che riportassero in calce apposita dicitura antimafia erano equiparate alle comunicazioni della Prefettura; 5. La certificazione antimafia poteva essere richiesta anche dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori. Tuttavia, dal , le cose cambiano, a seguito dell entrata in vigore delle disposizioni dell art. 6, comma 3 bis, del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. 35/2012. La Legge n. 35/2012 introduce infatti la seguente modifica all art. 6, del D.L. n. 5/2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo): «3 bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione anti mafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia"». Le cose cambiano ancora il , quando tale comma 2 bis viene modificato, come di seguito, dall'art. 6, comma 1, D.lgs. n. 218 del 2012: 2 bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 2 di 14

3 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del D.P.R. 3 giugno 1998, n In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92. Fino a questo ulteriore punto della vicenda quindi: 1. La certificazione antimafia doveva essere prodotta, all interno del procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, solo dopo il rilascio del medesimo ma prima dell inizio dei lavori; 2. La certificazione antimafia doveva essere richiesta alla Prefettura solo dal Comune; 3. La certificazione antimafia andava richiesta solo per importi di lavori edili superiori a ,00 ; 4. Le certificazioni o attestazioni della Camera di commercio, industria e artigianato che riportssero in calce apposita dicitura antimafia erano equiparate alle comunicazioni della Prefettura. Dal la situazione cambia ancora, da tale data infatti la Camera di Commercio non rilascia più la certificazione antimafia. Il Decreto Legislativo n. 218 ha infatti previsto l abrogazione del DPR 252/98 che affidava alle Camere di Commercio la competenza al rilascio della certificazione antimafia. Pertanto a partire da tale data la documentazione antimafia viene rilasciata dalle Prefetture esclusivamente alle "pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche", ai sensi del'art. 83 comma 1 del D.Lgs. 159/2011. Fino a questo terzo punto della vicenda quindi: 1. La certificazione antimafia doveva essere prodotta, all interno del procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, solo dopo il rilascio del medesimo ma prima dell inizio dei lavori; 2. La certificazione antimafia doveva essere richiesta alla Prefettura solo dal Comune; 3. La certificazione antimafia andava richiesta solo per importi di lavori edili superiori a ,00. Due prime considerazioni: 1. La preoccupazione del legislatore circa le possibili infiltrazioni mafiose nelle attività edilizie private vale solo per le opere soggette a Permesso di Costruire. Ovvero: non è, a giudizio del legislatore regionale, la natura e consistenza delle opere che determina il rischio dell infiltrazione mafiosa, ma invece e solo la tipologia del titolo edilizio necessario! Pertanto: il problema delle infiltrazioni mafiose NON ESISTE per opere soggette a SCIA o CIL! Nonostante il fatto che con la SCIA (o meglio la SuperSCIA) sia possibile, in determinate ipotesi (vedi articolo 13, c. 2, della L.R. n. 15/2013), eseguire nuove costruzioni, oppure che con la SCIA sia possibile effettuare gli interventi di ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione (che di fatto, venendo meno, con l ultima definizione di ristrutturazione edilizia, l obbligo del rispetto della sagoma e del sedime, sono, a tutti gli effetti, opere di nuova costruzione). 2. La preoccupazione del legislatore circa le possibili infiltrazioni mafiose nelle attività edilizie private vale solo per le imprese edili. Pertanto: un idraulico, un serramentista, un lattoniere o un elettricista non possono mai evidentemente, per disposizione di legge, essere mafiosi, o comunque la circostanza non riveste alcun interesse. Solo le imprese edili sono infatti soggette al rischio di infiltrazioni mafiose! Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato, con deliberazione n. 993 del , l Atto di Coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (ai sensi dell art. 12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, della Legge Regionale n. 15/2013). Tra i vari modelli è stato approvato anche quello relativo alla richiesta di Permesso di Costruire, ai sensi degli artt. 17, 18, 19, 20, LR 15/2013, art. 17, LR 23/2004, e art. 7, DPR 160/2010. Con Disposizione Tecnico Organizzativa n. 61 del , questa Amministrazione ha recepito tale modulistica, che pertanto è entrata in vigore in data Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 3 di 14

4 L utilizzo di tale modulistica unificata è obbligatorio, a pena di improcedibilità, a partire da tale data, e comunque, a livello regionale, a partire dal , sia per i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l Edilizia, sia per quelli di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Gli SUE ed i SUAP provvedono inoltre, come stabilito dalla citata D.G.R. n. 993/2014, ad uniformare le procedure edilizie alle indicazioni operative desumibili dalla medesima modulistica unificata, per quanto attiene alle informazioni, alla documentazione progettuale, alle autorizzazioni, pareri e atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della legittimità dei relativi atti. In particolare, tra queste, le procedure relative alla documentazione antimafia. Prima considerazione: l espletamento delle incombenze in materia di antimafia viene anticipata in sede di richiesta di Permesso di Costruire e non più nella fase successiva al suo rilascio ma comunque prima dell inizio dei lavori. Fino al , il modello regionale relativo alla richiesta di Permesso di Costruire (e solo questo), in tema di rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia, prevedeva, al quadro m) (per opere edili di importo superiore ai ,00 ): Ma, come abbiamo evidenziato sopra, la possibilità, alternativa, di allegare certificati o attestazioni rilasciati dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato, contenenti in calce la dicitura «antimafia», era già venuta meno da quasi due anni! La Regione Emilia Romagna aveva provveduto ad un primo adeguamento della complessiva modulistica edilizia regionale unificata, compreso il modello di richiesta di Permesso di Costruire, approvato con determinazione n del , senza però provvedere a correggere quanto sopra riportato. Restava quindi solo la possibilità, per il committente, di scegliere l opzione della documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura. Ma in questo caso, come sottolineato in precedenza, tale documentazione la Prefettura la rilascia solo al Comune e non anche al soggetto privato. Pertanto era del tutto impossibile che il privato potesse allegarla alla richiesta di Permesso di Costruire! Oltretutto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, all articolo 40 Certificati (come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011), stabilisce: 01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»". Successivamente, con Determinazione n 3316 del , la Regione Emilia Romagna, ha approvato il secondo adeguamento alla Modulistica Edilizia Regionale Unificata, occupandosi, in particolare, anche della questione in commento. Il punto m) del modulo di richiesta del Permesso di Costruire è stato quindi modificato come di seguito: Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 4 di 14

5 Finalmente quindi la possibilità alternativa della certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio è stata eliminata. Quanto riportato al nuovo punto m.2.1, riguarda la cosiddetta white list, istituita presso la Prefettura e prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 recante Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n Si tratta di un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono chiedere di essere iscritti gli esecutori dei lavori oggetto di contratti e successivi subappalti e subcontratti. Tuttavia, le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono esclusivamente: - trasporto di materiali a discarica conto terzi; - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi; - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; - noli a freddo di macchinari; - fornitura di ferro lavorato; - autotrasporto conto terzi; - guardiania dei cantieri; - noli a caldo. Ovvero, ci sono praticamente tutte le attività che «per legge» (come abbiamo visto sopra) non possono essere mafiose, nell ambito del procedimento finalizzato al rilascio del Permesso di Costruire, e mancano invece del tutto le imprese edili, ovvero le uniche che interessano ai fini del rilascio del Permesso di Costruire! Quindi, in sintesi: 1. NON E praticabile l opzione m.2.1, in quanto si tratta di impresa edile; 2. NON E praticabile l opzione m.2.2, in quanto la documentazione antimafia viene rilasciata dalla Prefettura solo al Comune e quindi in privato non può allegarla all istanza. E, per le stesse ragioni, evidentemente, neppure la m.2.3. Come uscirne? LA SOLUZIONE INDIVIDUATA DALLO SPORTELLO UNJICO PER L EDILIZIA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI: La documentazione antimafia verrà acquisita direttamente presso la Prefettura, come peraltro obbligatorio, direttamente da questo Sportello Unico per l Edilizia. Per importi > la documentazione antimafia che può richiedere il Comune è costituita dalla c.d. «informazione antimafia», la quale, per essere ottenuta dalla Prefettura (e la può richiedere ed ottenere, ribadiamo, solo il Comune e non direttamente l impresa edile ai fini della sua produzione al Comune stesso in sede di richiesta di Permesso di Costruire), necessita della produzione, da parte dell impresa edile al Comune, di quanto segue (come si evince dalla consultazione del sito della Prefettura): Procedimento di rilascio dell'informazione antimafia: L'Ente Pubblico dovrà acquisire dalla società interessata (che ha la sede legale nella Provincia di Piacenza la copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni (vedi modelli 2 e 4). Una prima considerazione in proposito: La «copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011» NON può essere prodotta dal privato al Comune e quindi da questo acquisita dal privato (per le stesse ragioni di prima circa il divieto di produzione dei certificati rilasciati da una P.A. ad un altra P.A.). Dovrà, inoltre, essere acquisita (vedi allegato) la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi, maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (vedi Modello 4 in allegato). Successivamente, l'ente Pubblico provvederà a trasmettere alla Prefettura la richiesta di informazioni antimafia, corredata della documentazione suddetta, la quale procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D. Lgs. 159/2011. Una seconda considerazione: Il rilascio del Permesso di Costruire NON resta sospeso in attesa che la Prefettura abbia inviato al Comune la Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 5 di 14

6 informativa antimafia (tanto è vero che il richiedente può legittimamente scegliere, sulla base delle indicazioni procedurali contenute nel modello unificato regionale, l opzione della allegazione prima dell inizio dei lavori). Ciò che resta sospeso è l effettivo inizio dei lavori. Infatti, a norma dell articolo 18, della L.R. n. 15/2013, ciò che resta sospesa, nei casi previsti dall'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11, è l efficacia del Permesso di Costruire, non il rilascio del medesimo (e se è l efficacia di un atto ad essere sospesa, ciò significa evidentemente che l atto deve pur esistere). Dunque sarà il Comune, attraverso lo Sportello Unico per l Edilizia, a richiedere alla Prefettura la documentazione antimafia relativa alla impresa edile esecutrice delle opere dello specifico Permesso di Costruire: - Parallelamente alla procedura di rilascio del permesso: se il committente ha già individuato l impresa esecutrice; - Dopo il rilascio del permesso e comunque prima dell inizio dei lavori: se il committente, al momento della richiesta di permesso, non ha ancora individuato l impresa esecutrice. Ed una volta ottenuta la documentazione, ovvero essendone in quel momento in possesso, NON PUO evidentemente girarla al Committente al fine di consentire a questo di allegarla a sua volta alla richiesta di permesso, al solo scopo di rispettare il dettato letterale della modulistica regionale che prevede che sia il committente ad allegare la documentazione antimafia. Ciò è espressamente vietato infatti dall articolo 4, comma 8, della L.R. 15/2013: Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge, lo Sportello unico e le amministrazioni, competenti al rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della realizzazione dell'intervento, sono tenuti ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati. Nella parte finale del modello di richiesta del Permesso di Costruire è riportato il quadro riepilogativo della documentazione a corredo dell istanza: E del tutto evidente che, per quanto detto sopra, per ciò che riguarda la documentazione antimafia (sempre obbligatoria a corredo della richiesta, a meno che il committente non si sia riservato di trasmetterla allo Sportello Unico per l Edilizia prima, o anche contestualmente, all inizio dei lavori), non sarà mai possibile spuntare la casella relativa alla sua allegazione (atti allegati), da parte del Committente, a corredo della richiesta di permesso. Ma neppure sarà possibile barrare invece la casella relativa agli Atti in possesso del Comune. In sintesi quindi: Nel caso di richiesta di Permesso di Costruire con importo lavori edili superiore ai , il committente, riguardo all impresa esecutrice, al quadro m) della richiesta: 1. NON PUO scegliere l opzione delle white list, in quanto trattasi di impresa edile; 2. NON PUO scegliere l allegazione della certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura, in quanto non titolato a richiederla e quindi ad ottenerla, e quindi ad allegarla. Ma NON PUO nemmeno riservarsi di fare tutto questo prima dell inizio dei lavori, per lo meno con le modalità contemplate nel modello regionale di richiesta del Permesso di Costruire. Per uscire da questo impasse, lo Sportello Unico per l Edilizia del Comune di Castel San Giovanni determina di procedere come di seguito: Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 6 di 14

7 1. Il committente, al quadro m), BARRA LA CASELLA m.2.3), relativa alla circostanza per cui si riserva di trasmettere la documentazione antimafia prima dell inizio dei lavori, sia nel caso in cui abbia o meno già individuato l impresa esecutrice dei lavori di cui al permesso di costruire; 2. Il committente, alla voce «documentazione antimafia», nel quadro riepilogativo conclusivo della documentazione necessaria, NON BARRA ALCUNA CASELLA, né quella relativa agli «atti in possesso del Comune» (circostanza che non è corrispondente al vero, in quanto in quel momento tale atto non è in possesso del Comune), né quella relativa agli «atti allegati», in quanto non è materialmente in grado di allegare alcun atto relativo alla documentazione antimafia; 3. Contestualmente alla presentazione della richiesta di Permesso, l impresa, tramite il committente, solo se quest ultimo già ha individuato l impresa stessa affidataria dei lavori, avvia un procedimento parallelo, presso lo Sportello Unico per l Edilizia, inteso ad ottenere la c.d. «informazione antimafia» presso la Prefettura, che la rilascerà solo al Comune stesso e non anche/o al Committente. Rispetto al punto 1 precedente, va precisato che è del tutto evidente che tale soluzione non rispetta il dettato letterale del punto m.2.3) del modello di richiesta del permesso, in quanto il committente non può riservarsi di presentare la documentazione antimafia prima dell inizio dei lavori, per la semplice ed evidente ragione che non è lui il soggetto che la acquisisce, ma il Comune. Pertanto tale circostanza va intesa nel senso che la documentazione antimafia sarà comunque presente prima dell inizio dei lavori, a prescindere dal soggetto che l avrà acquisita. Il committente pertanto richiederà, l avvio di tale procedimento, presentando una richiesta di acquisizione della informazione antimafia, a favore del Comune, per la individuata impresa esecutrice, allegando, una volta individuata l impresa esecutrice, le autocertificazioni dell impresa stessa, che riportiamo in allegato alla presente disposizione (Dichiarazione familiari conviventi e Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA Modello 2), facendo riferimento ai soggetti sottoposti a controllo riportati in Modello 4 4. Tale richiesta dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE avanzata CONTESTUALMENTE alla presentazione della richiesta di Permesso di Costruire, se il committente avrà indicato, nel modulo Soggetti coinvolti di cui al modulo di richiesta del permesso, l impresa esecutrice dei lavori. In caso contrario potrà essere presentata anche in un momento successivo, quando avrà individuato l impresa. Lo SUE provvederà immediatamente a trasmettere tale documentazione alla Prefettura, la quale ritornerà allo SUE stesso l informazione antimafia, che lo SUE tratterrà agli atti della richiesta di PdC a cui si riferisce, dandone immediata comunicazione al committente, il quale potrà quindi legittimamente dare inizio ai lavori. Castel San Giovanni, lunedì martedì 31 marzo Con la collaborazione del Responsabile dei Procedimenti Amministrativi SUE (p.az.co. Simona Sacconi) 4 La numerazione degli Allegati riprende quella adottata dalla Prefettura. 5 Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato.p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l archivio informatico del Settore IV Sviluppo Urbano Sportello Unico dell Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. SI ATTESTA che, ai sensi dell art. 23 del Codice dell Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia probatoria dell originale in tutte le sue componenti. Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 7 di 14

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