Informativa antimafia interdittiva, sufficiente la possibilità effettiva di ingerenza mafiosa-lex 24.it
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1 Informativa antimafia interdittiva, sufficiente la possibilità effettiva di ingerenza mafiosa-lex 24.it T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, Sentenza 6 aprile 2012, n. 275 Informative antimafia interdittive - Art. 10, comma 7, lett. C) del D.P.R. n. 252 del Elementi necessari per la loro adozione - Effettiva possibilità che l'ingerenza delle organizzazioni mafiose negli affari sussista o possa sussistere - Plurime relazioni parentali e di frequentazione reiterate con soggetti diversi tutti riconducibili ad una medesima cosca o ambinete criminale - Sufficiente motivazione. In tema di informative antimafia interdittive, ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 252 del 1998, è necessario e sufficiente, ai fini della loro adozione, la concomitanza di un quadro di oggettiva rilevanza, dal quale desumere elementi che, secondo un giudizio probabilistico, o anche secondo comune esperienza, possano far presumere non un'attuale ingerenza delle organizzazioni mafiose negli affari, ma un'effettiva possibilità che tale ingerenza sussista o possa sussistere. In tal senso, si è ritenuto rilevante e sufficiente ai fini della motivazione dell'informativa antimafia un contesto di plurime relazioni parentali e di frequentazioni reiterate con soggetti diversi tutti riconducibili ad una medesima cosca o ambiente criminale. T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, Sentenza 6 aprile 2012, n. 275 Appalto di servizi - Contratti della P.A. - Gara - Per l'affidamento in subappalto dei servizi di pulizia - Informativa antimafia - Riferimento normativo - Non rilevanza di eventuali provvedimenti penali a carico degli appartenenti all'impresa - Ratio - Pericolo di infiltrazioni mafiose - Fondamento - Elementi presuntivi ed indiziari - Valutazione di tali elementi rimessa alla discrezionalità del Prefetto - Insindacabilità giurisdizionale - Eccezioni. L'informativa antimafia, emessa ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 252 del 1998, prescinde completamente da ogni provvedimento penale a carico degli appartenenti all'impresa (sia pure di carattere preventivo o anche assolutorio) e si giustifica considerando il pericolo dell'infiltrazione mafiosa, che non deve essere immaginario, ma neppure provato, essendo sufficiente che essa sia fondata su elementi presuntivi ed indiziari. La valutazione di siffatti elementi è rimessa alla lata discrezionalità del Prefetto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo dell'illogicità, incoerenza od inattendibilità manifeste. T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, Sentenza 3 aprile 2012, n. 256
2 ASPETTI GIURISDIZIONALI Appalto di servizi - Contratti della P.A. - Subappalto - Per il trasporto a discarica di materiali di risulta - Informativa antimafia - Recesso o risoluzione del contratto - Controversia - Giurisdizione del G.A. La controversia avente ad oggetto il recesso e/o la risoluzione del contratto di subappalto, posto in essere dalla ditta appaltatrice dei lavori a seguito dell'emissione di informativa prefettizia interdittiva (emessa per il pericolo di infiltrazioni mafiose), rientra a pieno titolo nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto a tale recesso non può attribuirsi natura privatistica e negoziale, dal momento che è manifestazione del potere autoritativo di valutazione del requisito di moralità professionale del contraente ed è estraneo alla sfera del diritto privato e non trova giustificazione in inadempienze afferenti alla fase di esecuzione del contratto, devolute alla cognizione del giudice ordinario, ma è conseguente all'informativa prefettizia ed alla revoca dell'autorizzazione al subappalto; pertanto, tale recesso deve essere qualificato come forma di espressione del potere pubblicistico di valutazione delle situazioni soggettive ostative alla contrattazione, volto a soddisfare l'esigenza di evitare che la P.A. direttamente, o per il tramite dei soggetti investiti dell'esecuzione di un appalto, possa intrattenere rapporti contrattuali con imprese nei cui confronti emergono sospetti di collegamenti con la criminalità organizzata (cfr. in termini TAR Reggio Calabria, 4 maggio 2011, n. 372; nello stesso senso Cass. civ., SS.UU., 28 novembre 2008, n ). (Amb.Dir.) T.a.r. Campania - Napoli, Sezione 1, Sentenza 28 marzo 2012, n Appalto di servizi - Contratti della P.A. - Subappalto - Per il trasporto a discarica di materiali di risulta - Rapporti contrattuali e/o concessori con la P.A. - Giudizio di contiguità mafiosa - Elementi indiziari - Accertamenti compiuti dal giudice penale - Non devono essere in contrasto fra loro - Fattispecie. Sebbene un giudizio di contiguità mafiosa, nell'ambito dei rapporti contrattuali e/o concessori con la P.A., possa essere validamente fondato su elementi meramente indiziari, l'organo prefettizio non può non tenere conto degli ulteriori sviluppi delle attività di accertamento e di valutazione compiute, in ordine a quegli stessi elementi, dalla competente autorità giurisdizionale; pertanto, se è vero che anche in caso di proscioglimento, i fatti oggetto di un processo penale non perdono la loro idoneità a fungere da validi
3 elementi di sostegno per l'emissione di un'informativa antimafia, nondimeno occorre che l'autorità di polizia analizzi approfonditamente il contenuto dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli, valutandone la rilevanza ai fini della persistenza del giudizio negativo formatosi in precedenza; giudizio che, ove si intenda confermare, dovrà risultare supportato da elementi indiziari non in contraddizione con gli accertamenti compiuti dal giudice penale, i quali facciano (comunque) ritenere attendibile la sussistenza del pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008 n. 491 e 31 maggio 2007 n. 2828). (Amb.Dir.) T.a.r. Campania - Napoli, Sezione 1, Sentenza 28 marzo 2012, n INFORMATIVA ANTIMAFIA ATIPICA Diritto processuale penale - Procedimento penale archiviato - Assoluzione dibattimentale - Fatti oggetto del procedimento penale - Presupposti di una informativa antimafia - Idoneità - Fattispecie. Nel caso in cui un procedimento penale sia stato archiviato, o in caso di assoluzione dibattimentale, i fatti oggetto del procedimento penale stesso possono mantenere una loro idoneità ad essere indicati a presupposto di una informativa antimafia; un fatto delittuoso, per il quale deve essere data prova perché in sede penale intervenga una condanna, mantiene, infatti, un suo carattere indiziario e può essere valido elemento di dimostrazione dell'esistenza di un pericolo di collegamento fra impresa e criminalità organizzata e di contiguità mafiosa (non configurata come fattispecie criminosa dal codice penale), essendo diversi i piani su cui muovono l'autorità giudiziaria e quella amministrativa; tuttavia, a fronte di una ordinanza custodiale a connotato incolpatorio, successivamente smentita dal giudice penale, è ineludibile una complessiva valutazione dell'amministrazione, volta a chiarire e rendere intellegibile in base a quale iter logico/motivazionale si consideri persistere il rilievo negativo delle condotte descritte nei provvedimenti in questione. (Amb.Dir.)
4 Appalto di servizi - Contratti della P.A. - Gara - Per il servizio di vigilanza armata - Informativa antimafia atipica - Efficacia interdittiva - Valutazione autonoma e discrezionale della P.A. - Anticipazione dell'autotutela amministrativa. L'informativa supplementare (o atipica) non ha carattere interdittivo, ma consente l'attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l'avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce dell'idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la P.A.; pertanto, l'efficacia interdittiva delle c.d. informative prefettizie "atipiche" scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell'amministrazione destinataria, in quanto esse rappresentano una sensibile anticipazione della soglia dell'autotutela amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 aprile 2010, n e Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2009, n. 7777). (Amb.Dir.) Appalto di servizi - Contratti della P.A. - Gara - Per il servizio di vigilanza armata - Informativa antimafia atipica - Stazione appaltante - Effetto vincolante - Determina - Misura inibitoria - Scostamento dall'indicazione prefettizia - Motivazione - Necessità - Sussiste. L'informativa prefettizia denominata "atipica" o "supplementare" (che è contrapposta a quella automaticamente "interdittiva") non costituisce una mera comunicazione di elementi potenzialmente significativi, ma produce un effetto giuridico parzialmente vincolante per la stazione appaltante che è tendenzialmente vincolata a dare prevalenza alle esigenze di tutela antimafia; pertanto, l'azione amministrativa impone l'adozione della misura inibitoria, e solo in caso di scostamento dall'indicazione prefettizia, è richiesta una puntuale motivazione dell'amministrazione appaltante a supporto di una scelta siffatta, che, andando in direzione opposta ad esigenze che il legislatore ha voluto tutelare nella massima forma di anticipazione compatibile con i valori costituzionali di riferimento, si caratterizza per la sua natura eccezionale. (Amb.Dir.) Parere degli organi investigativi - Assunzione da parte del Prefetto - E' facoltativa.
5 Il fatto che le norme disciplinanti le informative antimafia non prevedono l'acquisizione obbligatoria del parere reso dagli organi investigativi induce a ritenere che si tratti di parere facoltativo che il Prefetto può, quindi, validamente acquisire ove ritenga di rafforzare i dati da porre a supporto dell'informativa; pertanto, il suindicato parere, in assenza di differenti disposizioni da parte del legislatore, deve essere inteso come meramente facoltativo. (Amb.Dir.) Sindacato in sede giurisdizionale - Prefetto - Ampia discrezionalità - Art. 4 del d.lgs. n. 490/1994. Il sindacato in sede giurisdizionale si attesta nei limiti dell'assenza di eventuali vizi della funzione che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere quanto alla completezza dei dati acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti ed alla logicità delle conclusioni, rimanendo riservata una sfera di ampia discrezionalità alla Prefettura, cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell'ordine pubblico quanto alla ricerca ed alla valutazione degli elementi rilevatori delle condizioni di pericolo ipotizzate dall'art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 (cfr. Consiglio St., Sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7260). (Amb.Dir.) Stazione appaltante - Potere discrezionale ridotto - Finalità. Il potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante in presenza di informative antimafia - con particolare riguardo alle fattispecie tipiche di natura successiva ed a quelle supplementari atipiche - è estremamente ridotto, trattandosi di un potere esercitatile solo in presenza di situazioni che, pur sussistendo controindicazioni antimafia, inducano comunque ad instaurare o proseguire il rapporto contrattuale o concessorio; tale principio muove proprio dalla natura dell'accertamento antimafia e dall'esigenza di tutelare in via preferenziale, anche tramite l'operatività di meccanismi di tipo indiziario, la trasparenza e l'immunità del settore dei pubblici appalti da fenomeni invasivi, anche interposti, da parte della criminalità organizzata. (Amb.Dir.)
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