Assicurazione tuttufficio

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1 LINEA LAVORO Assicurazione tuttufficio

2 Sommario pag 2 Definizioni Settori (Norme): Incendio e altri danni materiali Furto e rapina Lastre Elettronica Responsabilità civile (R.C.T./R.C.O.) Tutela giudiziaria Assistenza 27 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri 31 Condizioni Generali di assicurazione

3 Definizioni Definizioni relative all assicurazione in generale Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione Assicurazione Il contratto di assicurazione Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Polizza Il documento che prova l assicurazione Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società Risarcimento La somma dovuta a terzi dalla Società in caso di sinistro Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Società La MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NUOVA MAA 2 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

4 Definizioni specifiche per la polizza Tuttufficio Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Addetti I titolari compresi i familiari che prestino la loro opera nell ufficio/studio e i dipendenti soggetti o meno alle norme del D.P.R. 30/06/65 n e del D.Lgs. 23/02/00 n. 38, nonché a eventuali e successive modificazioni, in regola con gli obblighi di legge. Cassaforte a mobile Mobile con pareti a battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di effrazione. Le casseforti con peso inferiore a 200 Kg. devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete. Cassaforte murata Cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello a filo di parete. Contenuto Il complesso dei beni mobili riposti nel fabbricato dell ufficio/studio distinti nelle voci che seguono: macchinari, attrezzature: macchinari, impianti, strumenti e relativi accessori, attrezzature d ufficio, di magazzino o di minori dipendenze; arredamento: arredamento in genere d ufficio, di magazzino o di minori dipendenze, compresi impianti di prevenzione e di allarme, tappeti, arazzi, quadri, mobili ed oggetti d arte ed argenteria, moquettes, parati, rivestimenti, serramenti, insegne, tendoni, antenne radio televisive, aggiunti dall Assicurato se i locali sono in affitto; capi speciali: collezioni, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d arte, oggetti d argento o platino; cose particolari: modelli, disegni, stampi, garbi, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, tavolette stereotipe, rami e zinchi per incisioni e simili, archivi, documenti, registri, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; valori: denaro, valori bollati e titoli di credito in genere pertinenti all esercizio commerciale o di uso personale degli addetti, escluso preziosi; oggetti ed effetti personali: oggetti ed effetti di uso personale degli addetti, esclusi veicoli a motore. Cristalli/vetro antisfondamento Quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a mm. 6, oppure quelli costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. Danni Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, distruzione o deterioramento di cose. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Estorsione Impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, tale da indurre la stessa a consegnare la cosa. Fabbricato L intera costruzione edile o una sua porzione, compresa la quota delle parti costituenti ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008 3

5 proprietà comune, o tutte le opere murarie costituenti la sede dell ufficio/studio eccetto il valore dell area. Sono compresi: fissi, infissi ed impianti fissi al servizio del fabbricato (compresi contatori gas, luce e acqua), ascensori e montacarichi, centrali termiche, antenne, cabine elettriche, recinzioni, dipendenze, cantine, soffitte, box anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, affreschi, statue e decorazioni che non abbiano valore artistico, moquettes, tappezzerie, tende esterne frangisole, insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio od ornamento del fabbricato assicurato. Franchigia La parte di danno indennizzabile ai fini della polizza, espressa in cifra che rimane a carico dell Assicurato. Furto Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Implosione Cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna. Incendio Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Lastre Tutte le lastre piane e curve, integre e senza difetti, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzocristallo, specchio, vetro o materiale plastico, stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale, tanto all interno che all esterno dei locali dell ufficio/studio (comprese insegne, targhe, iscrizioni e decorazioni). Macchine elettroniche Apparecchiature - o anche solo singoli componenti di impianti con elementi elettromeccanici anche preponderanti - necessarie alla trasmissione ed alla ricezione di segnali o dati, funzionanti in bassa tensione. Porta blindata Porta omologata a norma UNI (9569) e almeno di classe 1 di resistenza all effrazione. Oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza circa la parte mobile e la parte fissa od infissa nel muro: battente costruito per l intera superficie con lamiera d acciaio dello spessore minimo di 1 mm., rivestito o meno esternamente con legno o altro materiale; telaio e controtelaio costruiti con lamiera d acciaio dello spessore minimo di 1 mm., il tutto formante una struttura robustamente ancorata al muro; almeno due rostri fissi antiscardinamento; serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci). È consentita la presenza di uno spioncino grandangolare. Primo rischio assoluto Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene effettuato fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art del Codice Civile. Rapina Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene. 4 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

6 Scasso Forzamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni. Scippo Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona. Scoperto La parte di danno indennizzabile ai fini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi anche allo stato gassoso, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Valore intero Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate a tale titolo. Se, al momento del sinistro, viene accertato un valore esistente superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'art del Codice Civile - regola proporzionale. ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008 5

7 Settore incendio e altri danni materiali Garanzie prestate Art. 1. Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nella scheda di polizza da: a) incendio, anche se determinato da colpa grave dell Assicurato, o da dolo e colpa grave delle persone di cui questi debba rispondere a norma di legge; b) esplosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi, anche se determinati da colpa grave dell Assicurato, o da dolo e colpa grave delle persone di cui questi debba rispondere a norma di legge; c) implosione; d) azione del fulmine; e) caduta di aereomobili, meteoriti, velivoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; f) urto di veicoli stradali e natanti non appartenenti né in uso all Assicurato o suoi familiari; g) bang sonico determinato dal superamento, da parte di aereomobili, del muro del suono; h) fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto o rottura degli impianti di riscaldamento del Fabbricato, oppure sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito le cose assicurate od altri enti; i) rovina di ascensori, montacarichi e simili compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell impianto; l) caduta di antenne compresi i danni subiti dalle stesse; Delimitazioni delle garanzie Art. 5. Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione, i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; verificatisi in occasione di trasmutazione del nucleo dell atomo, di radiazioni provocate artificialmente dali accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; causati con dolo dell Assicurato o del Contraente, nonché quelli causati da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi salvo quanto previsto dall art. 1 (derogabile con garanzia opzionale); di furto o smarrimento, avvenuti in occasione di eventi per i quali è prestata l assicurazione; agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio per usura o difetto di materiale; indiretti, quali cambiamento di costruzione, eccetto quelli esplicitamente previsti in polizza. Art. 6. Caratteristiche del fabbricato Le garanzie sono operative a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili. È tollerata la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del tetto, in misura non superiore al 25%. Art. 7. Limiti di indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile, per nes- 6 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

8 sun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. Fermo quanto sopra disposto, valgono i seguenti limiti di indennizzo riferiti alla somma assicurata alla partita Contenuto : 10% per denaro e titoli di credito con il massimo di Euro 5.200; 30% relativamente a capi speciali, esclusi preziosi, con il limite massimo di Euro per singolo oggetto; 20% per il costo di ricostruzione di archivi, registri, documenti e programmi software; è escluso ogni danno indiretto o conseguenziale e l indennizzo viene limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal sinistro; 15% per il costo effettivamente sostenuto per la ricostruzione di cose particolari, senza tenere conto del valore di affezione, artistico o scientifico; è escluso ogni danno indiretto o conseguenziale e l indennizzo viene limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal sinistro; 5% per oggetti in ripostigli non comunicanti con i locali dell ufficio/studio. Inoltre valgono le seguenti delimitazioni riportate a fianco di ciascuna garanzia prestata: m) correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ad impianti ed apparecchi elettrici, compresi singoli componenti, al servizio del fabbricato assicurato ed agli altri apparecchi elettrici (esclusi quelli elettronici) per uso d ufficio; n) acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, di pluviali e grondaie installati nel fabbricato. La Società, indennizza altresì: o) il furto di fissi ed infissi del fabbricato e i guasti arrecati agli stessi dai ladri; p) le spese di demolizione e sgombero e trasporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico; q) le spese di rimpiazzo combustibile (nafta - gasolio - kerose- (Fenomeni elettrici) - sono esclusi i danni: da manomissione e quelli riconducibili a difetti di manutenzione; alle lampade elettriche. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro per anno assicurativo, con una franchigia di Euro 50 per sinistro. (Acqua condotta) - sono esclusi i danni: dovuti ad umidità e stillicidio; da rigurgiti di fogna e gelo (derogabile con garanzia opzionale); da guasto o rottura di condutture completamente interrate; nonché: le spese per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d acqua (derogabile con garanzia opzionale). La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 50 per sinistro. (Furto di fissi ed infissi) - relativamente ai guasti sono esclusi i danni indennizzabili in base al settore Furto, se ed in quanto operante, tranne che per l importo che fosse eventualmente rimasto scoperto. (Spese di demolizione e sgombero e trasporto) - la garanzia è prestata con il limite del 10% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza. (Spese di rimpiazzo combustibile) - la garanzia è prestata ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008 7

9 ne), in caso di spargimento di tali liquidi a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato; r) le spese per onorari dei periti che l Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri; s) le spese per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali), sostenute dall Assicurato durante il periodo in cui la dimora abituale è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile; t) le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali dell Assicurato e/o suoi familiari danneggiati a causa degli eventi previsti dalle garanzie incendio. Art. 2. Ricorso Terzi e rischio locativo La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, sino alla concorrenza del massimale convenuto in scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per: a) Ricorso Terzi danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; b) Rischio locativo danni materiali e diretti cagionati da sinistro indennizzabile a termini di polizza ai locali condotti in locazione. Art. 3. Buona fede L omissione da parte del Contraente o dell Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa non pregiudicano il diritto all indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave. con il limite di indennizzo per ogni sinistro dell 1% della somma assicurata per il fabbricato. (Spese per onorari dei periti) - la garanzia è prestata con il limite del 5% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di Euro (Spese per un alloggio sostitutivo) - la garanzia è prestata con il limite del 5% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza per il fabbricato e contenuto. (Duplicazione di documenti) - la garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro. (Ricorso terzi) - l assicurazione non comprende i danni a cose che l Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché quelli di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Per i danni da interruzioni o sospensioni il risarcimento è effettuato sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato. Non sono comunque considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli e i familiari dell Assicurato. Si intendono inoltre esclusi i danni cagionati da trabocco di fognatura, da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali. (Buona fede) - resta inteso che il Contraente avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. Art. 4. Beni in leasing Qualora richiamata la condizione nella scheda di polizza e a parziale deroga delle esclusioni, l assicurazione comprende le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si applicheranno le disposizioni dell art. 61 (Titolarità dei diritti) delle norme di polizza. 8 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

10 Garanzie opzionali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) A. Ricerca guasti e ripristino fabbricato A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni di cui all art. 1 lett. n), in caso di danno indennizzabile a termini della garanzia acqua condotta, la Società indennizza le spese necessariamente sostenute per: ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata; demolire e ricostruire le suddette parti di fabbricato. B. Eventi speciali 1) Eventi atmosferici La Società indennizza sino alla concorrenza della somma assicurata: i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da eventi atmosferici quali grandine, vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d aria, temporali), neve, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trascinate dal vento o dalla neve nonché dall acqua penetrata all interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti e dei serramenti causate dagli eventi atmosferici stessi. 2) Eventi sociopolitici La Società indennizza sino alla concorrenza della somma assicurata: i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato; gli altri danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da scioperanti o persone (dipendenti o non del Contraente/Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato. (Ricerca guasti e ripristino fabbricato) - la garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro per anno assicurativo e con la franchigia di Euro 100 per sinistro. (Eventi atmosferici) - sono esclusi i danni: a) causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione di acqua marina; inondazioni, frane e valanghe; infiltrazioni di acqua piovana e disgelo di accumuli di neve non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture; gelo, rigurgito di fogna; cedimento e franamento del terreno; b) subiti da: Iastre, cristalli, pannelli solari. La garanzia è prestata con la franchigia di Euro 150 per sinistro. (Eventi sociopolitici - Ordigni esplosivi) - sono esclusi i danni: di furto o smarrimento, avvenuti in occasione di eventi per i quali è prestata l assicurazione; di sottrazione di qualsiasi genere. La garanzia è prestata con la franchigia di Euro 200 per sinistro. 3) Ordigni esplosivi A parziale deroga dell art. 1 lettera b), la Società indennizza sino alla concorrenza della somma assicurata i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti al precedente punto 2). C. Gelo A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni di cui all art. 1 lett. n), la Società indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento d acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato descritto nella scheda di polizza, causate da gelo. (Gelo) - sono esclusi i danni: da spargimento d acqua causato da condutture installate all esterno della costruzione o interrate; ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008 9

11 Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della garanzia di cui al precedente punto A, a condizione che tale garanzia sia operante. D. Occlusioni /Rigurgito di fogna A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni di cui all art. 1 lett. n), la Società indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua condotta conseguente ad occlusione degli impianti installati nel fabbricato descritto nella scheda di polizza o in conseguenza di rigurgito di fogna. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della garanzia di cui al precedente punto A, a condizione che tale garanzia sia operante. (Gelo) - (Occlusioni/rigurgito di fogna) - l indennizzo per le garanzie opzionali di cui alle lettere C), D) è effettuato complessivamente sino alla concorrenza di Euro per anno assicurativo e con la franchigia di Euro 100 per sinistro. 10 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

12 Settore furto e rapina Garanzie prestate Art. 8. Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al contenuto assicurato da: Furto commesso dopo che i ladri si sono introdotti all interno dell ufficio/studio indicato nella scheda di polizza: a) con scasso, o rimuovendo: serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni che ne impediscano l apertura od il sollevamento dall esterno; inferriate metalliche a spazi impraticabili infisse nel muro o nelle strutture dei serramenti; tetti, pareti, soffitti o pavimenti; Delimitazioni delle garanzie Art. 12. Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione, i danni: verificatisi in occasione di trasmutazione del nucleo dell atomo, di radiazioni provocate artificialmente dali accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata; commessi o agevolati da persone che abitano con l Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; commessi o agevolati da persone del fatto delle quali l Assicurato o il Contraente deve rispondere, salvo quanto previsto all art. 8) lett f); commessi o agevolati da incaricati alla sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; commessi o agevolati da persone legate all Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella previsione dell art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti; ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/

13 causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall autore del sinistro. Art. 13. Contenuto riposto in cassaforte La garanzia furto è operativa a condizione che i ladri, dopo essersi introdotti nei locali secondo le modalità previste dall art. 8) abbiano sottratto il contenuto mediante scasso od asportazione della cassaforte. Inoltre valgono le seguenti delimitazioni riportate a fianco di ciascuna garanzia prestata: b) senza scasso con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l esterno situate in linea verticale oltre 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno; c) con uso di chiavi false, grimaldelli od uso di chiavi vere smarrite o sottratte all Assicurato, ai suoi familiari od agli eventuali ospiti; d) con introduzione clandestina, commesso cioè da persone che siano rimaste nei locali all insaputa dell Assicurato e che abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi; e) con la sola rottura di cristalli o vetri non antisfondamento relativi ad aperture verso l esterno poste a meno di 4 metri dal suolo da superfici acquee e da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall esterno. (Furto commesso con uso di chiavi vere) - la garanzia è operante dal momento della denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia, dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi fino alle ore 24 del terzo giorno successivo. (Furto con rottura di cristalli o vetri non antisfondamento) - la Società corrisponde all Assicurato l importo indennizzabile a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 20%; Inoltre la Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati da: f) da persone dipendenti dell Assicurato a condizione che il furto stesso sia perpetrato a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all interno dell esercizio e sempreché il furto avvenga con scasso di mezzi di protezione e chiusura; e comprende i danni: g) derivanti da rapina o estorsione anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall esterno e costrette a recarsi nei locali assicurati; h) relativi ai guasti arrecati dai ladri ai locali ed agli infissi nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l estorsione; i) al Contenuto compresi gli atti vandalici, commessi dai ladri, in occasione di furto, rapina ed estorsione consumati o tentati. Art. 9. Indennità aggiuntiva per spese varie La Società riconosce all Assicurato una somma forfettaria fino al 15% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate: onorari del Perito scelto dall Assicurato in conformità a quan- (Guasti arrecati dai ladri) - l indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di Euro per anno assicurativo. (Atti vandalici) - l indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto per anno assicurativo. Art. 14. Limiti di indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. Fermo quanto sopra disposto, valgono i seguenti limiti di 12 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

14 to previsto all articolo Procedura per la valutazione del danno ; costi sostenuti per la documentazione del danno; potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati; altri obblighi contrattualmente incombenti ali Assicurato. Art.10. Garanzia portavalori L assicurazione comprende anche i danni di furto, scippo, rapina o estorsione di denaro e titoli di credito in genere subiti dall Assicurato o dai suoi dipendenti durante il trasporto dall esercizio commerciale al domicilio dell Assicurato stesso, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa. Il furto (escluso lo scippo) è indennizzato purché sia avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto oppure con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso od a portata di mano i valori stessi. Art. 11. Beni in leasing Qualora richiamata la condizione nella scheda di polizza e a parziale deroga delle esclusioni, l assicurazione comprende le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si applicheranno le disposizioni dell art. 61) (Titolarità dei diritti) delle norme di polizza. indennizzo riferiti alla somma assicurata alla partita Contenuto : a) 10% per denaro e titoli di credito, con il massimo di Euro anche durante il loro trasporto (art. 10); b) 15% per il costo effettivamente sostenuto entro un anno dal sinistro per la ricostruzione di cose particolari, senza tenere conto del valore d affezione, artistico o scientifico e di ogni tipo di danno indiretto o conseguenziale; c) 30% per capi speciali, preziosi esclusi, con il limite massimo di Euro per singolo oggetto; d) 20% per il costo di ricostruzione di archivi, registri, documenti e programmi software; è escluso ogni danno indiretto o conseguenziale e l indennizzo viene limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal sinistro; e) 5% per oggetti in ripostigli non comunicanti con i locali dell ufficio. Art. 15. Sospensione dell assicurazione per locali incustoditi Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per denaro, titoli di credito e carte valori, la sospensione decorre dalle ore 24 dell ottavo giorno. Per valori e capi speciali riposti in cassaforte, la sospensione decorre dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Garanzie opzionali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) A. Infedeltà dei dipendenti La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza ad infedeltà dei dipendenti, purché l Assicurato denunci l infedeltà dei dipendenti alla Autorità Giudiziaria. Per infedeltà si intende: furto, rapina, appropriazione indebita, commessi dai dipendenti nell esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti. (Infedeltà dei dipendenti) - la garanzia è operante a condizione che: a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell assicurazione; b) il reato sia stato accertato dall Assicurato, e denunciato alla Società, entro il termine di un anno dalla consumazione. Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell assicurazione. Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponde unicamente delle perdite derivanti dalle azioni consumate anteriormente al termine dell assicurazione ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali con costituenti un un unico reato. L indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/

15 B. Porta blindata Ai sensi di quanto disposto dall art. 62) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), l Assicurato dichiara che ogni accesso dell ufficio/studio assicurato è protetto da porta blindata, le cui caratteristiche sono indicate alla voce Definizioni. C. Impianto di allarme Ai sensi di quanto disposto dall art. 62) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), l Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto. (impianto di allarme) - qualora detto impianto per qualsiasi motivo non fosse stato attivato, in caso di furto, è operante lo scoperto del 10%. 14 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

16 Settore lastre Garanzie prestate Art. 16. Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura delle lastre assicurate pertinenti l ufficio/studio, dovuti a: cause accidentali od a fatto di terzi o da fatto involontario dell Assicurato; uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria, vento e cose da esso trasportate; tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi e serrate, atti vandalici e dolosi. Art. 17. Rinuncia all azione di rivalsa La Società rinuncia all azione di rivalsa nei confronti dei clienti, dei fornitori e delle persone delle quali l Assicurato debba rispondere ai sensi dell art del Codice Civile a condizione che l Assicurato non eserciti egli stesso l azione di risarcimento del danno contro il responsabile. Delimitazioni delle garanzie Art. 18. Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) indennizzabili in base ai settori Incendio e Furto se ed in quanto operanti, salvo per l importo eventualmente rimasto scoperto; b) causati da atti di guerra, da insurrezioni, da occupazione militare e da invasione; c) causati da dolo dell Assicurato o del Contraente o dei loro familiari; d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, franamenti e smottamenti; e) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, rimozione o lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni e cornici; f) ai bordi delle lastre scorrevoli, ai lucernari; g) all apparecchiatura elettrica delle insegne luminose; h) alle insegne che non siano negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato in cui è ubicato l esercizio commerciale; i) derivanti da emanazione di calore o da radiazioni atomiche. ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/

17 Settore elettronica Garanzie prestate Art. 19. Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti alle macchine elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l uso cui sono destinate, arrecati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. I danni riconducibili a fenomeni elettrici di origine esterna sono indennizzabili anche quando la variazione di tensione della rete di alimentazione elettrica o telefonica non abbia danneggiato il circuito alimentatore o la scheda modem. Delimitazioni delle garanzie Art. 20. Esclusioni Sono esclusi i danni causati da: a) eventi previsti dai settori Incendio e Furto; b) dolo dell Assicurato, del Contraente o dei loro familiari; c) deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell uso o funzionamento; d) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio o provocati da ordigni esplosivi; e) terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane e valanghe; f) esplosione od emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono altresì esclusi i danni: g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; i) dovuti all inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l esercizio indicate dal costruttore o dal fornitore delle cose assicurate; l) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; m) attribuiti a difetti noti al Contraente o all Assicurato all atto della stipulazione della polizza, indipendentemente che la Società ne fosse a conoscenza; n) la cui riparazione rientra nelle prestazioni relative al con- 16 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

18 tratto di assistenza tecnica e manutenzione della casa costruttrice o da organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall Assicurato. Sono pertanto esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura; aggiornamento tecnologico dell impianto; danni e disturbi verificatisi durante l esercizio senza concorso di cause esterne. La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 100 per ogni sinistro. La garanzia opera con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150 nel caso non risulti danneggiato il circuito alimentatore o la scheda modem, così come previsto dall ultimo comma dell art. 19). ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/

19 Settore Responsabilità civile (R.C.T./R.C.O.) Garanzie prestate Art. 21. Oggetto dell assicurazione La Società, nei limiti del massimale indicato in polizza, si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dell ufficio/studio assicurato ed alle attrezzature ivi esistenti. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere. Sono compresi i danni derivanti: da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture del fabbricato stesso ed i danni conseguenti a rigurgito di fogne, con applicazione di una franchigia di Euro 100 per sinistro; dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati le insegne, i cartelli e gli striscioni; dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall allestimento e dallo smontaggio di stands; dalla proprietà di cani da guardia. Delimitazioni delle garanzie Art. 28. Esclusioni Non sono considerati Terzi: a) l Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato e/o del coniuge, nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); le Società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art del Codice Civile e del D.Lgs. n. 95 dell convertito con Legge n. 216, nonché gli amministratori delle medesime; c) i dipendenti dell Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro; d) le società e le persone giuridiche nelle quali l Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore; e) i collaboratori, dipendenti e praticanti che si avvalgono delle prestazioni professionali dell Assicurato. L assicurazione non comprende i danni: a) cagionati a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; b) da furto; c) cagionati da sottrazione, perdita, distruzione e deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o titoli di credito; 18 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

20 d) da infedeltà del dipendente o da appropriazione indebita; e) da proprietà, uso e guida di veicoli a motore, nonché di natanti ed aeromobili; f) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; g) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; h) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria di locali dell ufficio/studio; i) verificatosi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); j) derivanti da responsabilità civile professionale; k) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi tipo; l) alle cose di terzi in consegna all Assicurato a qualsiasi titolo; m) cagionati dall inosservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 626 del e successive modificazioni ed integrazioni; n) a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati. Art. 22. Committenza di lavori di straordinaria mantuenzione A parziale deroga di quanto previsto dall art. 28 Esclusioni, lettera h), l assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all Assicurato in qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione dell ufficio/studio, che siano di proprietà dell Assicurato stesso, purché l Assicurato non assuma la direzione dei lavori. Art. 23. Interruzioni di attività Da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. (Interruzioni o sospensioni) - la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% del massimale per i danni a cose con il massimo risarcimento di Euro per sinistro, e con scoperto del 10% con il minimo di Euro Art. 24. Committenza auto A parziale deroga di quanto previsto dall art. 28 Esclusioni, lettera e), l assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi dell art del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida per suo conto di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia fissa di Euro 250 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/

21 Norme che regolano la responsabilità civile verso prestatori di lavoro iscritti all INAIL (R.C.O.) Art. 25. Responsabiità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e dell art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a tutti i lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6%. Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. (R.C.O.) - I assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, I Assicurato sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge. Si intendono comunque escluse le malattie professionali. Norme valide per le garanzie R.C.T./R.C.O. Art. 26. Variazione del numero degli addetti Il premio di polizza riguardante la presente garanzia, viene convenuto in base al numero degli addetti dichiarato dall Assicurato in polizza; in caso di variazione di tale numero nel corso del contratto, l Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società entro 15 giorni dal momento della variazione medesima. Il premio di polizza verrà adeguato in relazione alla variazione del numero degli addetti, a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione. (Variazione del numero degli addetti) - qualora l Assicurato abbia omesso di comunicare le variazioni in aumento degli addetti, superiori di una unità, la Società, in analogia a quanto disposto dall art del Codice Civile, risponderà del danno, in caso di sinistro, in proporzione del rapporto fra le unità assicurate e quelle effettive. Art. 27. Estensione territoriale L assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dei Paesi dell Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e della Svizzera, nell adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempreché sia competente a decidere l Autorità giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale. 20 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

22 Sezione tutela giudiziaria Garanzie prestate La gestione dei Sinistri viene affidata dalla Società a: EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale e uffici a Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P Tel. 02/ Fax 02/ Ufficio Liquidazione Sinistri - Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P Tel. 02/ Fax 02/ e 02/ Art. 29. Definizioni Assicurato: il Contraente indicato in polizza, nonché le persone delle quali sia tenuto a rispondere a termine di legge; assistenza giudiziale: l attività di patrocinio svolta di fronte al Giudice quando è demandata allo stesso la decisione sulla soluzione della controversia; assistenza stragiudiziale: l attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell inizio dell azione giudiziaria; insorgenza del sinistro: il momento in cui si verifica l inadempimento o la violazione di una norma; sinistro: la controversia rientrante nelle definizioni delle garanzie riportate nella presente polizza. Delimitazioni delle garanzie Art. 39. Esclusioni L assicurazione non vale per: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; gli oneri fiscali (spese di bollatura, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere); le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale, tributario; le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell Assicurato; le spese di notifica. L assicurazione non è inoltre operante per le controversie: di natura contrattuale nei confronti della Società; nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria; derivanti dalla circolazione di veicoli, natanti e aeromobili di proprietà o condotti dall Assicurato. Art. 30. Oggetto dell assicurazione La Società assume a proprio carico, sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo, l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti a un sinistro rientrante in garanzia. Esse sono: le spese per l intervento di un legale; le spese peritali; le eventuali spese legali di controparte, in caso di transazione ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/

23 autorizzata dalla Società o quelle di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato. Nel caso di controversie di Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell Assicurato/Contraente. Art. 31. Garanzie prestate La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell ambito dell attività professionale dichiarata in polizza e si riferisce ai seguenti casi: a) controversie relative alla conduzione e/o proprietà dei locali ove l Assicurato esercita la propria attività, purché il valore di lite sia superiore a Euro 1.000; b) controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti dell Assicurato regolarmente assunti; c) controversie relative alla locazione dei locali ove l Assicurato esercita la propria attività. Art. 32. Inizio e termine della garanzia La garanzia tutela giudiziaria viene prestata a condizione che l insorgenza del sinistro si sia verificata: dopo le 24 del giorno di decorrenza dell assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale; trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza nelle restanti ipotesi; La garanzia si intende estesa ai sinistri che, verificatisi durante il periodo di validità della polizza, vengano denunciati entro e non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto, o comunque nei termini previsti dall art del Codice Civile. Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più violazioni successive, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento della prima violazione. Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande indentiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti come un unico sinistro, così come le imputazioni che, pur a carico di più persone assicurate, risultano dovute al medesimo fatto. Art. 33. Estensione territoriale La garanzia Tutela Giudiziaria opera per vertenze contrattuali insorte in conseguenza a fatti verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; la garanzia opera inoltre per fatti verificatisi nel territorio degli Stati dell Unione Europea e della Svizzera in caso di vertenze di carattere extracontrattuale. Art. 34. Denuncia del Sinistro In caso di Sinistro, l Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all agenzia alla quale è asseganta la polizza oppure alla Società o ad Europa. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell art C.C. Unitamente alla denuncia l Assicurato deve fornire alla Società o ad Europa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l Assicurato deve trasmettere alla Società o ad Europa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro. Art. 35. Gestione del Sinistro L Assicurato, dopo aver presentato alla Società o ad Europa la denuncia del Sinistro, può indicare alle stesse un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia. Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa, quest ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la Società provvederò all incarico formale del legale come sopra prescelto. La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole. Salvo il caso di conflitto di interessi con la Società o Europa, la nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa. L Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti all esecuzione forzata, Europa tiene indenne l Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Art. 36. Disaccordo su gestione del Sinistro In caso di disaccordo tra l Assicurato ed Europa in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l Assicurato potrà scegliere: a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. In tal caso ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato; b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da Europa in linea di fatto e di diritto. L Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese. La scelta di una delle due procedure esclude l applicazione dell altra. 22 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

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