COMUNE DI ZOCCA Provincia di Modena
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- Pasquale Rinaldi
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1 COMUNE DI ZOCCA Provincia di Modena SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, SOCIO-CULTURALI, TURISMO, SERVIZI DEMOGRAFICI PATRIMONIO Servizio Segreteria Determinazione n del 14 Giugno 2014 Oggetto: Conferimento di incarico legale per difesa del Comune a seguito di ricorso al TARER in materia di urbanistica. Provvedimenti. IL RESPONSABILE DEL SETTORE VISTO il decreto di nomina del Dott. Enrico Marchetti prot. n. 1 del 02/01/2014, con cui, ai sensi dell'art. 50, comma 10, e art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267, si nomina il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali, Istituzionali, Socio-Culturali, Turismo, Servizi Demografici, Turismo e Patrimonio; Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 41 del 27/05/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo all'esercizio 2014, assegnando allo scrivente Responsabile del Servizio i fondi del capitolo 1230 /245 del Bilancio 2014: "Incarichi legali e notarili"; Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 20/05/2014 con la quale si autorizzava il sindaco pro tempore, a costituirsi in giudizio, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'emilia Romagna a seguito del ricorso presentato dai Sigg.ri Dolores Gasbarri e Ruggero Albertazzi contro il Comune di Zocca, Servizio Autonomo di verifica delle pratiche edilizie pregresse e l'ex Responsabile dello Sportello Unico Edilizia per l'annullamento di alcuni provvedimenti emessi dal Responsabile del Servizio Autonomo delle Pratiche Edilizie Pregresse del Comune di Zocca, del regolamento di contabilità del Comune di Zocca e per l'accertamento dell'intervenuto regolare pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e contributo aggiuntivo da parte dei ricorrenti; Considerato che con la medesima deliberazione si dava mandato all'intestato responsabile di settore per la scelta del legale al quale affidare, in via diretta e fiduciariamente, l'assistenza legale, l'approvazione del relativo disciplinare di incarico e l'assunzione del conseguente impegno di spesa;
2 Visto il preventivo di spesa pervenuto dal predetto legale che ammonta ad ,00, corrispondente al minimo del tariffario forense, compreso IVA e Cpa, fatte salve eventuali integrazioni in relazione all'attività che sarà concretamente svolta. Vista la documentazione di regolarità contributiva relativa allo Studio Legale dell Avv. Giorgio Fregni emessa in data 12/04/2014 dall INPS prot. n ; Considerato altresì che si provvederà ad inoltrare al suddetto Studio Legale Avv. Giorgio Fregni il codice CIG Z460FA81C2 ed a richiedere allo stesso il conto dedicato; Ritenuto pertanto opportuno procedere all affidamento di tale incarico approvando il relativo disciplinare ed impegnando la conseguente spesa. Visto il D. Lgs , n. 267; Visti lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità. DETERMINA DI CONFERIRE all Avv. Giorgio Fregni che ha studio in Modena, Piazza Riccò n. 2, iscritto nell'albo degli Avvocati del foro di Modena, l'incarico di assistere e patrocinare il Comune di Zocca costituendosi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l'emilia Romagna a seguito della citazione pervenuta al Comune, promossa dai Sigg.ri Dolores Gasbarri e Ruggero Albertazzi contro il Comune di Zocca, Servizio Autonomo di verifica delle pratiche edilizie pregresse e l'ex Responsabile dello Sportello Unico Edilizia per l'annullamento di alcuni provvedimenti emessi dal Responsabile del Servizio Autonomo delle Pratiche Edilizie Pregresse del Comune di Zocca, del regolamento di contabilità del Comune di Zocca e per l'accertamento dell'intervenuto regolare pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e contributo aggiuntivo da parte dei ricorrenti; DI DARE ATTO che tale incarico si intende conferito con ogni più ampia facoltà di legge, e che il Sindaco con la precitata deliberazione della Giunta Comunale n. 38/2014 è stato autorizzato a sottoscrivere il relativo mandato ed ogni conseguente atto, anche attraverso il ministero del predetto legale incaricato, ratificando fin d'ora il suo operato; DI IMPEGNARE a tal fine una spesa complessiva di euro ,00 imputandola al capitolo 1230/245 del bilancio 2014, incarichi legali e notarili, che presenta la sufficiente disponibilità; DI DARE ATTO, per quanto concerne l incarico legale, che verranno adempiuti i vigenti obblighi di pubblicità. DI APPROVARE il relativo disciplinare di incarico legale nella forma che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, provvedendo altresì alla sua sottoscrizione in nome e per conto del Comune. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Enrico Marchetti
3 DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE OGGETTO: T.A.R. di Bologna ricorso notificato il 4/4/2014, proposto da Dolores Gasbarri e Ruggero Albertazzi contro il Comune di Zocca e altri (oggetto: comunicazione n del 4/2/2014 contributo di costruzione) Il sottoscritto Enrico Marchetti, quale Responsabile del Settore Affari Generali, Istituzionali, Socio-Culturali, Servizi Demografici, Turismo e Patrimonio in forza del decreto del Sindaco prot. n. 1 del 02/01/2014 del COMUNE DI ZOCCA (c.f ), in esecuzione del disposto della deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 20/05/2014 e della propria determinazione n del 14/06/2014 e pertanto in nome e per conto dell'ente per cui agisce e di cui è legale rappresentante ai sensi di legge CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE all'avvocato Giorgio Fregni (in seguito, per brevità chiamato anche solamente avvocato), c.f. FRGGRG62S10G393V e partita IVA , con studio legale in Modena, Piazza Riccò n. 2, iscritto nell'albo degli Avvocati del Foro di Modena. L'Avvocato designato dichiara formalmente di accettare il mandato nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate. 1. L'incarico concerne la rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione comunale nel 1 grado della causa in oggetto. Il legale incaricato ha facoltà di nominare domiciliatari, sostituti d'udienza e farsi sostituire e di esercitare ogni facoltà prevista dalla legge al fine di tutelare nel modo migliore gli interessi del Comune. A tal fine, il Sindaco rilascerà apposita e formale procura, in calce o a margini degli atti. L'incarico è conferito per il solo primo grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione. 2. L'incarico comprende anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, pertanto l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. 3. La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione stessa. 4. L'avvocato incaricato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizione deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui
4 dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità. 5. L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto Il compenso viene concordemente quantificato in euro 2.000,00 (duemila) per tutto il giudizio davanti al TAR. Eventuali spese vive ed anticipazioni saranno liquidate a piè di lista. Alle somme di cui sopra devono aggiungersi l IVA e il contrbuto previdenziale obbligatorio (Cassa Forense), nella misura di legge. Il compenso pattuito è ritenuto congruo, proporzionato e soddisfacente per l incarico professionale conferito e liberamente determinato. Resta inteso che in caso di condanna della controparte al rimborso delle spese processuali, queste saranno corrisposte direttamente al sottoscritto avvocato, se superiori a quella pattuite con il presente accordo. 7. Restano a carico del Comune le spese per l eventuale soccombenza, nonché tutte le spese di qualsiasi natura relative ad altri consulenti o professionisti (consulente tecnico ecc.) o comunque dovute a terzi. 8. Le spese vive saranno rimborsate previa adeguata documentazione, restando esclusa ogni ipotesi di forfettizzazione. 9. Per poter procedere alla liquidazione della parcella il professionista presenterò una bozza di fattura e poi al momento del pagamento la fattura valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla ricezione della bozza di fattura (o della fattura se richiesta) al protocollo comunale. 10. L'amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia, nonché ogni notizia utile per un efficace difesa in giudizio. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile. 11. Il Comune dichiara di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l incarico professionale conferito e del particolare grado di complessità dell incarico, di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri futuri ipotizzabili e si impegna a mettere a disposizione dell Avv. Fregni quanto necessario per esercitare le difese. L avv. Fregni non svolgerà proprie indagini per l acquisizione di materiale istruttorio. 12. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato. 13. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati. 14. Si dà atto che il professionista ha stipulato la polizza assicurativa per la responsabilità professionale n (Compagnia Nuova MAA Assicurazioni), nonché una Polizza assicurativa integrativa di euro ,00 con Assicurazioni Generali S.p.A. 15. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R , n Il Comune dichiara di avere ricevuto e di approvare la seguente informativa sulla privacy. Informativa ai sensi dell art. 13 d. lgs. 196/2003. Gentile Cliente, ai sensi dell art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio legale dell avv. Giorgio Fregni entrerà in possesso con l affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue. 1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale, sia in ambito stragiudiziale. 1.1 L avv. Giorgio Fregni potrà, inoltre, iscriverla nelle banche dati e nei servizi informativi dello studio, inviarle
5 comunicazioni ed informazioni concernenti l attività, l organizzazione e i servizi dello studio, anche dopo l esecuzione dell incarico professionale ricevuto e, a tal fine, nonché al fine di studio e ricerca per casi analoghi al suo che lo studio dovesse affrontare, conservare i dati anche dopo l esaurimento dell incarico professionale, per un periodo massimo di trent anni dalla loro acquisizione. I dati saranno, inoltre, trattati a fini contabili (fatturazione etc) o per ricerche di mercato o di comunicazione interattiva. 2. Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 3. Conferimento dei dati. Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto Rifiuto di conferimento dei dati. L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori interni ed esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7. Trasferimento dei dati all estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all Unione Europea nell ambito delle finalità di cui al punto Diritti dell interessato. L art. 7 T.U. conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l interessato ha diritto di avere conoscenza dell origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l interessato ha inoltre diritto di ottenere l aggiornamento, la rettificazione e l integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l avv. Giorgio Fregni con domicilio eletto in Modena, Piazza Riccò 2. Il cliente dichiara di avere ricevuto e compreso la seguente la informativa sulla mediazione ex D.lgs 28/ Informativa sulla mediazione L avvocato Giorgio Fregni informa il proprio assistito, firmatario della presente, della possibilità di avvalersi, dal 20/3/2010, del procedimento di mediazione disciplinato dal d.lgs. 4/3/2010, n. 28 in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali. A tal fine segnala che per mediazione si intende l attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la sua risoluzione. Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti. Il mediatore ha l obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e designato, una dichiarazione di imparzialità ed indipendenza. Il tentativo di mediazione può svolgersi presso un organismo pubblico o privato e al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell organismo scelto dalle parti. Il regolamento garantisce la riservatezza del procedimento nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l imparzialità e l idoneità al corretto e sollecito espletamento dell incarico. 2. Mediazione obbligatoria e su invito del giudice Con decorrenza dal 20/3/2011, per esercitare in giudizio un azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si informa, inoltre, l assistito che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell istruzione e il comportamento delle parti, può invitarle a procedere alla mediazione. L invito può essere rivolto alle parti prima dell udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, qualora tale udienza non sia prevista, prima della discussione della causa. In ogni caso lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale e non è obbligatorio, oltre che per l esercizio dell azione civile nel processo penale, nei procedimenti: per ingiunzione, per convalida di licenza o sfratto, possessori, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all esecuzione forzata, in camera di consiglio. Ai sensi del art. 2, comma 16-decies, D.L n. 225 (Comma inserito dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10) Il termine di cui all articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla
6 circolazione di veicoli e natanti. Slitta, dunque, al 20 marzo 2012 l obbligatorietà del ricorso alla mediazione civile per le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. 3. Effetti della domanda di mediazione sui termini Dalla data della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell organismo. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Tale termine non ha natura processuale, decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il suo deposito e non si computa ai fini di cui all articolo 2 della legge 24/3/2001, n Riservatezza Il mediatore e chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell organismo o comunque nell ambito del procedimento di mediazione è tenuto all obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento salvo consenso della parte dichiarante. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. 5. Proposta del mediatore Quando l accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Se è raggiunto un accordo amichevole, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l indicazione della proposta: il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 6. Efficacia del verbale Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l organismo. Il verbale costituisce titolo esecutivo per l espropriazione forzata, per l esecuzione in forma specifica e per l iscrizione di ipoteca giudiziale. 7. Effetti del procedimento di mediazione sul processo civile; rischi. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (ex art. 116, secondo comma, del c.p.c.). Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all entrata del bilancio dello Stato di un ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, oltre alle spese per l indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all esperto eventualmente nominato. Resta ferma l applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, il cui terzo comma conferisce al giudice il potere di liquidare d'ufficio i danni conseguenti alla lite temeraria: tale condanna, pertanto, andrebbe a sommarsi alle somme sopra indicate. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all esperto. L art. 8 D.Lgs n. 28 (modificato dall'art. 2, comma 35-sexies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148) Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. 8. Agevolazioni fiscali Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall imposta di registro entro il limite di valore di euro. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ex art. 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n Alle parti che corrispondono l indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d imposta commisurato all indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d imposta è ridotto della metà. Il Ministero della giustizia comunica all interessato l importo del credito d imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 dell art. 20 del decreto legislativo 4 marzo
7 2010 n. 28 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all Agenzia delle entrate l elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. Il credito d imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui in precedenza, in compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n L assistito, avuta conoscenza di tutto quanto sopra precisato, dichiara d aver ricevuto una copia della presente e di avere avuto una chiara, dettagliata ed esaustiva informazione sulla mediazione. Zocca, li 14 Giugno 2014 PER L'AMMINISTRAZIONE IL RESPONSABILE DI SETTORE L AVVOCATO INCARICATO Avv. Giorgio Fregni Dott. Enrico Marchetti
8 ======================================================================= DETERMINA N DEL 14 GIUGNO 2014 ======================================================================= VISTO: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 151, comma 4, del D.Lgs n IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (Dott. Adriano Brighenti) Zocca, 2014 =======================================================================
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