PROGRAMMA ASSICURATIVO CONVENZIONE DIARIA DA RICOVERO FEDERAGENTI

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1 Pagina 1 di 15 UNIQA Assicurazioni SpA PROGRAMMA ASSICURATIVO CONVENZIONE DIARIA DA RICOVERO FEDERAGENTI Cod. Convenzione: Edizione normativo: 07/2011 FASCICOLO INFORMATIVO contenente: Nota informativa; Condizioni di assicurazione.

2 Pagina 2 di 15 NOTA INFORMATIVA Contratto di Assicurazione MALATTIA La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di assicurazione, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contrante e dell Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze sono evidenziate in grassetto corsivo e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: UNIQA Assicurazioni SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. A. Informazioni sull Impresa di Assicurazione 1. Informazioni generali UNIQA Assicurazioni SpA è un impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al Gruppo UNIQA Italia, autorizzazione D. M del 18/08/1966, iscritta all albo delle Imprese di Assicurazione al n Codice Fiscale/Registro Imprese di Milano n R.E.A. n Sede Legale e Direzione Generale: Via Carnia Milano. - Recapito Telefonico: Sito Internet: postasalute@uniqagroup.it 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa. L'Impresa, sulla base dell'ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2010, dispone di un patrimonio netto pari a 218,64 milioni di Euro di cui 7,74 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 206,04 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto. L'indice di solvibilità della gestione danni al 31/12/2010, rappresentato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente, è pari a 38,28 volte il minimo richiesto per legge. B. Informazioni sul contratto La presente polizza può essere stipulata di durata annuale con tacita proroga. Pertanto la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta. Per maggiori informazioni si rinvia all art. 7 delle Condizioni di assicurazione. AVVERTENZA Indipendentemente dalla durata contrattuale, è facoltà del Contraente disdire il contratto ad ogni scadenza annuale mediante l invio di una lettera raccomandata alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. In assenza di tale comunicazione l assicurazione è prorogata di un ulteriore anno e così successivamente.

3 Pagina 3 di 15 In caso di decadenza della convenzione la presente polizza s intende senza tacito rinnovo. 3. Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni La Società corrisponde una diaria forfetaria nella misura delle prestazioni indicate in polizza per ogni giorno di ricovero dovuto a malattia o infortunio indipendentemente dalle spese sostenute. Il giorno di entrata in istituto di cura e il giorno di dimissione sono considerati ai fini assicurativi un solo giorno. Per maggiori chiarimenti in merito all oggetto dell assicurazione di rinvia all art. 17 delle Condizioni di assicurazione AVVERTENZA Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. RISCHI ESCLUSI La polizza prevede alcuni rischi per i quali la copertura assicurativa non opera mai. Per maggiori dettagli in merito all elenco completo delle Esclusioni si rinvia all art. 14 delle Condizioni di assicurazione. SOSPENSIONE Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio come previsto dall art. 3 delle Condizioni di assicurazione. 4. Periodi di carenza contrattuali In caso di malattia le garanzie operano trascorsi i termini previsti dall articolo 15 delle Condizioni di assicurazione da computarsi a partire dalla data di pagamento del primo premio. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario Nullità AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. AVVERTENZA Le Condizioni di assicurazione non prevedono cause di nullità diverse da quelle previste dalla Legge. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione L assicurato è esonerato dal comunicare alla Società eventuali aggravamenti o diminuzioni del rischio; l assicurato non è obbligato a comunicare alla Società variazioni della professione. 7. Premi Salvo il caso di contratto di durata inferiore ad un anno, il premio di polizza ha cadenza annuale, tuttavia è possibile concordare il frazionamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale del premio annuo applicando interessi di frazionamento del 3% sul premio annuo. Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento:

4 Pagina 4 di 15 bonifico bancario, versamento su conto corrente posale; assegno circolare; assegno bancario; eventuali carte di credito e POS se disponibili presso gli intermediari; contanti nel limite di Euro 750,00 annui per singolo contratto come previsto dall art. 47, comma 3 del Regolamento ISVAP n Adeguamento del premio e delle somme assicurate il presente contratto non prevede indicizzazione. 9. Diritto di recesso AVVERTENZA Il Contraente e la Società possono inviare disdetta mediante lettera raccomandata da inviare all altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Come disciplinato dall art del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 11. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 12. Regime fiscale Le imposte e gli oneri parafiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Il contratto è soggetto all imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota attualmente vigente: - Malattia: 2,50% Le imposte e gli oneri parafiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno essere rimborsati. C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA Per insorgenza del sinistro si intende il momento in cui si verifica l evento per il quale è prestata l assicurazione. Al verificarsi di quanto sopra, l assicurato deve darne comunicazione entro 30 giorni a mezzo lettera raccomandata. Per maggiori dettagli in merito alla procedura di liquidazione si rinvia agli art. 20 delle Condizioni di assicurazione. 14. Assistenza diretta Convenzioni Questo contratto non prevede assistenza diretta o convenzionamenti.

5 Pagina 5 di Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: All'attenzione dell'ufficio Reclami UNIQA Assicurazioni SpA - Via Carnia, Milano Fax: 02/ reclami@uniqagroup.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In caso di risoluzione delle liti transfrontaliere, l esponente potrà rivolgersi a quest ultima Autorità o, in alternativa, direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 16. Arbitrato Per la risoluzione di eventuali controversie è previsto l arbitrato. Per maggiori dettagli in merito all arbitrato si rinvia all art. 21 delle Condizioni di assicurazione Il luogo di svolgimento dell arbitrato è il comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. AVVERTENZA In ogni caso è possibile rivolgersi all Autorità giudiziaria. Glossario Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: Assicurato: Assicurazione: Contraente: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione. il soggetto che stipula l'assicurazione. Consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 Codice del Consumo). Grande Intervento Chirurgico Indennizzo: Infortunio: Intervento chirurgico:.istituto di cura : gli interventi chirurgici indicati la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca la morte o lesioni fisiche dell Assicurato oggettivamente constatabili. atto medico, praticato in Istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione di tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa (laser). Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad intervento chirurgico la riduzione incruenta di fratture e lussazioni, praticata anche in regime di Pronto Soccorso. ogni ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, autorizzati all erogazione di prestazioni sanitarie e al ricovero di persone infortunate o

6 Pagina 6 di 15 malate; non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza, le case di riposo o di soggiorno, le case aventi prevalentemente finalità del benessere, nonché le Residenze Sanitarie Assistenziali. Malattia: Malattia preesistente : Malformazione - difetto fisico: Parti Polizza: Premio: Ricovero: Rischio Sinistro: Società: ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da infortunio. malattia che sia l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche o malformazioni preesistenti o insorte, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto. alterazione organica acquisita evidente o clinicamente diagnosticabile o alterazione organica congenita. il Contraente e la Società. il documento che prova l'assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. la degenza dell Assicurato in Istituto di cura, conseguente ad infortunio o malattia, che comporti almeno un pernottamento. la probabilità che si verifichi il sinistro. il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. UNIQA Assicurazioni SpA ====O====O====O====O====O====O====O==== UNIQA Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

7 Pagina 7 di 15 CONDIZIONI GENERALI D ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio La Società presta il suo consenso all assicurazioni e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni dell Assicurato sui dati e le circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell Assicurato o del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 - Altre assicurazioni Il Contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 cod. civile. L omissione dolosa della comunicazione può consentire alla Società di non corrispondere all indennizzo. Art. 3 - Effetto dell assicurazione - Pagamento del premio Il Contraente deve pagare i premi e gli accessori stabiliti in polizza presso la Direzione della Società o l intermediario alle scadenza convenute, ritirandone quietanza. La misura del premio è determinata dall età dell Assicurato. In caso di proroga del contratto (Art. 7) è determinata dall età dell Assicurato al momento della proroga e così pure in caso di variazione. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza decorrenza del contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza. Trascorso tale termine la Società ha diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto; fermo il diritto alla riscossione anche giudiziale dei premi scaduti antecedentemente. L assicurazione sospesa riprendere a decorrere, qualora la Società non abbia dichiarato la risoluzione, dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e delle eventuali spese, ferme le successive scadenze stabilite nel contratto (art.1901 Codice Civile). In caso di mancato pagamento del premio oltre 90 giorni dalla scadenza, decorrono nuovamente i termini di aspettativa previsti dall art.15 delle Condizioni Generali. Art. 4 Variazioni del premio e delle somme assicurate Il premio e le somme assicurate sono soggette, in occasione di ogni scadenza annuale dell assicurazione, a possibili variazioni in relazione all andamento tecnico della convenzione. Le eventuali variazioni verranno concordate e applicati alla scadenza annuale del contratto mediante emissione di appendice. La mancata accettazione delle variazioni concordate comporta l annullamento del contratto. Art. 5 - Modifiche di altre condizioni di polizza Eventuali modifiche contrattuali possono essere proposte dalle parti in occasione della scadenza annuale del contratto. Art. 6 Rinuncia al diritto di surrogazione (art del codice civile) La Società rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti delle seguenti persone: Familiari conviventi dell Assicurato; Familiari non conviventi dell Assicurato fino al 3 grado di parentela; Contraente e Assicurati nella medesima polizza (quando il Contraente non sia una persona fisica, la Società rinuncia al diritto di surrogazione anche nei confronti dei Legali Rappresentanti).

8 Pagina 8 di 15 Art. 7 Durata dell Assicurazione Proroga del contratto L assicurazione ha una durata prevista di 1 anno ed è tacitamente rinnovabile alla sua scadenza. La Società si impegna a mantenere in vigore l assicurazione fino alla prevista scadenza, fermo restando le altre condizioni di assicurazione. Le Parti hanno facoltà di disdire il contratto per mezzo di lettera raccomandata spedita all altra Parte almeno trenta giorni prima della scadenza dello stesso. Qualora la convenzione in essere non fosse più rinnovata, la presente polizza deve intendersi senza tacito rinnovo alla prima scadenza annuale. Art. 8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto nei confronti della Società dovranno essere fatte esclusivamente per iscritto, telefax o posta elettronica alla Direzione della Società. Art. 9 Foro competente Nel caso in cui il Contraente sia un consumatore il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo in Italia del Contraente. Nel caso in cui il Contraente non sia un consumatore il foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo ove ha sede legale il Contraente o la Società. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Art. 12 Legge applicabile e rinvio Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente regolato.. Art. 13 Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone affette, al momento della stipulazione del contratto, da: AIDS o sindromi correlate, epilessia, paralisi, alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive e psicosi in genere. Salvo patto speciale, l assicurazione può essere stipulata soltanto a favore di persone di età non superiore a 70 anni. Art. 14 Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione non è operante per i ricoveri relativi a: a) conseguenze dirette di infortuni, malattie e stati patologici, che abbiano dato origine a sintomi, cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione della polizza salvo che l Assicurato non ne fosse a conoscenza, nonché malformazioni e anomalie congenite ad eccezione di quelle clinicamente non evidenti; b) malattie, infortuni, e loro conseguenze dovuti a: tentato suicidio, malattie mentali, forme maniaco depressive, ivi compresi i comportamenti nevrotici, abuso di alcolici e psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, anfetamine e simili, risse, delitti, aggressioni o atti violenti anche a movente politico (salvo partecipazione involontaria), atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni o altre calamità naturali, malattie e infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.) salvo che non siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche; c) stati patologici causati da infezione di HIV; d) conseguenze della pratica di qualsiasi sport a titolo professionale e di quelli seguenti anche a titolo non professionale: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme e arti marziali, alpinismo con scalata

9 Pagina 9 di 15 di roccia od accesso ai ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, free-climbing, kayak, rafting, jumping, bob, rugby e football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere (ivi compresi i voli con deltaplano, ultraleggeri e simili); e) conseguenze di infortuni derivanti dalla guida di veicoli o natanti se il conducente Assicurato è privo della prescritta abilitazione alla guida oppure guidi in stato di ebbrezza; f) infortuni e loro conseguenze derivanti dalla partecipazione a gare effettuate sotto l egida della federazione sportiva di appartenenza, salvo che si tratti di gare podistiche, pesca non subacquea, gare di bocce, tiro, tennis, golf, sci di fondo, pattinaggio; sono inoltre esclusi gli infortuni e le loro conseguenze derivanti da sports in ordine ai quali l Assicurato percepisca una remunerazione; g) prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortuni verificatisi in vigenza di polizza o da interventi demolitivi); h) aborti, salvo le cure per aborto terapeutico effettuate entro il territorio della Repubblica Italiana; i) cure dentarie di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo ed ortodontico, con o senza intervento chirurgico anche se effettuate in istituti di cura con ricovero, cure paradontali e relative conseguenze anche patologiche; j) soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo, cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, ospedali militari, ospizi per le persone anziane, ricoveri dovuti alla necessità dell Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli elementari atti della vita quotidiana. Sono inoltre esclusi i ricoveri per cure dimagranti e simili, per fitoterapia, ginnastica passiva, sauna, autoemoterapia, ozonoterapia, riflessoterapia, neuralterapia; k) correzioni di difetti visivi in genere. Art.15 Decorrenza della garanzia Termine di aspettativa (carenza) La garanzia decorre dalle ore 24 : 1. per gli infortuni, del giorno in cui ha effetto l assicurazione o dall inserimento in garanzia. 2. per le malattie, del 60 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione, o dell inserimento in garanzia. 3. per il parto, del 270 giorno successivo a quello in cui ha effetto l assicurazione, o dell inserimento in garanzia. Art. 16 Ambito territoriale e temporale L assicurazione vale per il mondo intero. Il sinistro sotto il profilo temporale è indennizzabile a condizione che si verifichi nel periodo di effetto dell assicurazione. ====O====O====O====O====O====O====O====

10 Pagina 10 di 15 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DIARIA DA RICOVERO Art Oggetto dell'assicurazione A norma e nei termini delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle tariffe applicate, la Società accorda, per la durata del rapporto contrattuale, una indennità forfetaria, nella misura delle somme assicurate indicate nelle seguenti formule, per ogni giorno di ricovero, indipendentemente dalle spese sostenute, reso necessario da malattia / infortunio e parto. Art. 18 Prestazioni e somme assicurate Forma A Ricovero Premio Forma B Completa Premio Malattia Infortuni Grande Intervento 100,00 150,00 200,00 Premio lordo pro-capite 200,00 Day-hospital Malattia Infortunio Grande Intervento Conv. malattia Conv. Infortunio Riabilitazione Gessatura 50,00 100, ,00 50,00 100,00 Premio lordo pro-capite 350,00 Il ricovero relativo a parto verrà indennizzato con la diaria prevista per la Diaria da malattia esclusa in ogni caso la convalescenza. Art Day Hospital: Per Day Hospital di durata superiore a 2 giorni, anche non consecutivi, purché dalla documentazione dell istituto di cura risulti che sono stati resi necessari dalla medesima causa, verrà corrisposto il 50% della diaria prevista per la Diaria da malattia. Art Diaria da convalescenza In caso di ricovero, reso necessario da malattia o infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde la diaria da convalescenza, pari ad euro 50,00, per un numero di giorni pari a quelli di ricovero, per un massimo di 90 giorni. Art Diaria da gessatura (non valida per i minori) In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti gessatura come da definizione sotto riportata, la Società liquida la somma assicurata pattuita in polizza. La durata della Gessatura è stabilita dal giorno di applicazione fino al giorno della sua rimozione con il limite annuo di VENTI giorni. La giornata di applicazione e quella di rimozione sono considerate un unica giornata. La diaria da gessatura non è cumulabile con la diaria da convalescenza. DEFINIZIONE DI GESSATURA Per GESSATURA si intende l immobilizzazione di arti, apparati e distretti anatomici mediante apparecchi ortopedici immobilizzanti realizzati con gesso espressamente modellato. Può consistere anche nell immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di materiale vario, fissatori esterni assiali con infissione transossea, stecche digitali che raggiungono le stesse finalità terapeutiche del gesso da modellare e la cui applicazione, effettuata in Istituto di cura o comunque da specialista ortopedico, sia resa necessaria a seguito di lussazione, di fratture ossee, lesioni capsulari o rotture legamentose complete opportunamente documentate da accertamenti sanitari comprovanti le lesioni sofferte.

11 Pagina 11 di 15 Non sono comunque considerati mezzi di immobilizzazione ai sensi della presente polizza: 1. le fasce elastiche in genere; 2. il filo di Kirschner o cosiddetto filo di K ; 3. i bendaggi alla colla di zinco o cosiddetti molli ; 4. i busti ortopedici elastici; 5. i collari di Schanz, Colombari o Philadelphia; 6. altri mezzi di semplice sostegno, contenimento o di immobilizzazione aventi analoghe caratteristiche di quelli elencati ai precedenti punti 1,2,3,4,5 ed i tutori amovibili. Art Riabilitazione La garanzia viene estesa ai ricoveri per riabilitazione successivi a ospedalizzazioni per malattia o infortunio per un numero massimo pari a quindici. L indennità giornaliera che verrà riconosciuta sarà pari alla diaria corrispondente. Art. 19 Inclusioni / esclusioni Il premio annuo lordo per ogni assicurato è determinato in funzione della tariffa prescelta. Non è ammesso frazionamento del premio. Nessun rimborso è dovuto per uscite di assicurati fuori scadenza. Per le adesioni in corso d anno assicurativo, il premio sarà calcolato: al 100% se l adesione avviene nei primi 180 giorni; al 60% se l adesione avviene dal 181 al 365 giorno. Mensilmente la Società Contraente dovrà inoltrare elenco dei nuovi associati che entreranno in garanzia dal mese successivo. La decorrenza e la scadenza della garanzia sarà quella indicata in polizza sottoscritta dal Contraente. Art. 20 Modalità di Adesione Il Contraente ha l obbligo di consegnare prima dell adesione alla convenzione copia delle condizioni di Assicurazione. L Aderente, preso atto delle Condizioni di Assicurazione, potrà procedere all adesione. L adesione si perfeziona con il pagamento del premio. ====O====O====O====O====O====O====O====

12 Pagina 12 di 15 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO Art Denuncia del sinistro Modalità di pagamento Obblighi dell Assicurato. Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l Assicurato deve: 1- Denunciare il sinistro entro trenta giorni dall avvenuto ricovero o dall effettuazione di prestazioni, con certificato medico da cui risulti la diagnosi circostanziata. 2- Provvedere ad inviare alla Società: in caso di ricovero la copia autentica e completa della Cartella Clinica compresa l anamnesi prossima e remota;. 3- Acconsentire ad eventuali controlli medici disposti dalla Società e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativa alla patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l hanno visitato e curato. Il pagamento di quanto spettante viene effettuato a cura ultimata, secondo i massimali e i limiti previsti dall art.18. Art. 22 Determinazione dell indennizzo Perizia contrattuale L indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono e compete all Assicurato dalla data in cui lo stesso è stato determinato. La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del sinistro, sulla durata del ricovero o del periodo di ingessatura, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalla polizza, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. L applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è facoltativa per entrambe le Parti, qualora il Contraente o l Assicurato infortunato debba essere considerato Consumatore. Art Cessione e concessione in pegno a terzi - Pretese verso terzi Non possono essere né cedute né concesse in pegno richieste di terzi sulle prestazioni assicurative. Nel caso in cui l Assicurato abbia diritto ad indennizzi da parte di terzi (Servizio Sanitario Nazionale, Casse Mutue, ecc.), la Società è tenuta a rimborsare soltanto la differenza delle spese effettivamente incontrate, entro i limiti fissati dalla tariffa. ====O====O====O====O====O====O====O====

13 Pagina 13 di 15 Elenco grandi interventi chirurgici TARIFFA NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI D.P.R N Elenco degli interventi chirurgici per i quali la tariffa sopraccitata contempla un onorario per il chirurgo operatore NON inferiore ad Eur. 67,14 CRANIO, FACCIA E COLLO - Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitarlo Tiroidectomia totale per neoplasie maligne. TORACE E TUBERCOLOSI POLMONARE - Resezioni polmonari segmentarie e lobectomia Pneumectomia polmonare Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi Interventi per fistole bronchiali-cutanee Torace ad imbuto e torace carenato. ESOFAGO - Interventi nell esofagite, nell ulcera esofagea e nell ulcera peptica post-operatoria Operazioni sull esofago per stenosi benigne Resezione dell esofago cervicale Operazioni sull esofago per tumori: resezioni totali e resezioni parziali basse o alte e simili Esofagoplastica. CUORE - Pericardiectomia parziale Pericardiectomia totale Sutura del cuore per ferite Interventi per corpi estranei nel cuore Commisurotomia per stenosi mitralica Legatura e resezione del dotto di Botallo Operazione per embolia dell arteria polmonare. STOMACO E DUODENO - Resezione gastrica Gastrectomia totale Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica postanastomotica Intervento per fistola gastro-digiuno-colica. PANCREAS E MILZA - Interventi per necrosi acuta del pancreas Interventi per cisti e pseudo cisti pancreatiche (enucleazione della ciste e marsupializzazione) Interventi per fistole pancreatiche Interventi demolitivi sul pancreas (totale, della testa o della coda) Splenectomia Anastomosi porta-cava e spleno-renale. INTESTINO RETTO E ANO - Megacolon: operazione ad domino-perineale di Buhamel o Swenson Colectomia totale Amputazione del retto per via addomino perineale in uno o più tempi Ileo-meconiale: resezione con anastomosi primitiva Atresia dell ano semplice: abbassamento addomino-perineale - Atresia dell ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare: abbassamento addomino-perineale. FEGATO E VIE BILIARI - Resezione epatica Epatico e coledocotomia Interventi per la ricostruzione delle vie biliari Papillotomia per via trans-duodenale. UROLOGIA - Interventi per fistola vescica-rettale Interventi per estrofia della vescica Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia Nefrectomia allargata per tumore Nefro- ureteroctomia totale Megauretere: resezione con reimpianto e resezione con sostituzione di ansa intestinale. APPARATO GENITALE MASCHILE - Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia.

14 Pagina 14 di 15 GINECOLOGIA - Pannisterectomia radicale per tumori maligni. OTORINOLARINGOIATRIA - Laringectomia totale Faringolaringectomia Intervento sull ipofisi per via transfenoidale. ORTOPEDIA Disarticolazione interscapolo-toracica Emipelvectomia. SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO - Asportazione di neoplasie endocraniche, o di aneurismi o per correzione di altre condizioni patologiche Operazione endocraniche per ascesso od ematoma intracranico Interventi per derivazione liquorale diretta ed indiretta Operazioni per encefalo meningocele Interventi per epilessia focale Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radiocotomie ed altre affezioni meningomidollari Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi Interventi associati su simpaticp toracico e sui nervi splacnici Surrenelectomia ed altri interventi sulla capsula surrenale. VASI - Interventi per aneurismi su vasi arteriosi: arteria carotide, vertebrale succlavia tronco branchio-cefalico ed iliaca Operazione sull aorta toracica e sull aorta addominale. Rientrano nei Grandi Interventi Chirurgici anche i seguenti non elencati nel D.P.R N. 1763: - By-pass aortocoronarico singolo, doppio, multiplo - Sostituzione valvolare singola, doppia, multipla Valvuloplastica Resezione del cuore (aneurisma, infarto ecc.) By-pass aorta addominale By-pass aorto biliaco o bifemorale Trapianto di organi.

15 Pagina 15 di 15 Modalità di pagamento del premio consentite dalla Compagnia Il premio di polizza ha cadenza annuale ed è possibile concordare il frazionamento del premio. Il pagamento del premio può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità: bonifico bancario, versamento su conto corrente postale; assegno circolare; assegno bancario; eventuali carte di credito e POS se disponibili presso gli intermediari; contanti nel limite di Euro 750,00 annui per singolo contratto come previsto dall art. 47, comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5. ========================================================================================= =========== DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il Contraente dichiara di aver ricevuto: 1) il Fascicolo informativo, contenente la Nota informativa comprensiva di glossario e le Condizioni di Assicurazione; 2) copia del documento ex art. 49 comma 2 lettera a bis) del Regolamento ISVAP 5/2006 riepilogativo dei principali obblighi di comportamento a cui gli intermediari sono tenuti (conforme al modello di cui all allegato 7A); 3) copia della dichiarazione ex art. 49 comma 2 lett. a) del Regolamento ISVAP 5/2006 contenente i dati essenziali sull intermediario e sull attività svolta (conforme al modello di cui all allegato 7B). Il Contraente prende atto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (artt e 1893 del Codice Civile). Il Contraente Agli effetti dell art e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 2 Altre assicurazioni; Art. 13 Effetto dell assicurazione - Pagamento del premio; Art. 14 Variazione del premio e delle somme assicurate; Art Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società; Art Foro competente; Art Persone non assicurabili; Art Rischi esclusi dall assicurazione; Art Decorrenza della garanzia Termini di aspettativa (carenza); Art Prestazioni e somme assicurate; Art. 21 Denuncia di sinistro Modalità di pagamento Obblighi dell assicurato; Art. 22 Determinazione dell indennizzo - Perizia contrattuale. Il Contraente Mod. T040008

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