L anno 2011, il giorno. del mese di negli Uffici della Giunta Regionale della Lombardia, siti in Milano, piazza Città di Lombardia n.
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1 ALLEGATO A CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E L UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA PER IL COFINANZIAMENTO DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO NELL AREA BICOCCA MILANO AI SENSI DEL PUNTO DELL ATTO MODIFICATIVO DELL ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 6 LUGLIO 2003, APPROVATO CON D.P.G.R. 14 NOVEMBRE 2008 N L anno 2011, il giorno. del mese di negli Uffici della Giunta Regionale della Lombardia, siti in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1, TRA La REGIONE LOMBARDIA di seguito denominata "Regione", codice fiscale n nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale Casa, Ing...., nato il. a. domiciliato per la carica presso la Sede della Regione Lombardia, posta in Milano, piazza Città di Lombardia 1, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù di d.g.r E L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, di seguito denominata "Università", con sede legale in Milano, Piazza dell Ateneo Nuovo n.1, - C.F. e P.IVA , nella persona del Rettore, Prof. Marcello Fontanesi, nato il a Roma, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del. Regione ed Università congiuntamente denominate Le parti Premesso che 1) Il 22 ottobre 2008 è stato sottoscritto tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano Bicocca e con l adesione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. l Atto Modificativo dell Accordo di Programma del 6 luglio 2003 finalizzato alla realizzazione di nuove strutture universitarie e residenziali per studenti nell area Bicocca Milano, all interno della Zona Speciale Z4 Bicocca. Tale Atto, è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia (d.p.g.r.) n del 24 novembre 2008, pubblicato sul BURL n. 52 del 22 Dicembre 2008, determinando gli effetti di variante urbanistica al Piano Regolatore del Comune di Milano; 2) l Atto Modificativo ha previsto la realizzazione di un nuovo complesso universitario avente una 1
2 superficie lorda complessiva di mq , da destinarsi a servizi didattici e spazi dipartimentali per una superficie lorda di mq , ed in parte da destinare ad edilizia residenziale universitaria e/o altra destinazione a standard connessa alla funzione universitaria per una superficie lorda di mq , su di un sedime di mq (settemilacinquecentocinquanta) con parcheggi nel sottosuolo nella misura minima di mq Con la nuova struttura universitaria si intendono sviluppare funzioni che interagiscono in un unico contesto (residenza, università, terziario avanzato, servizi, ecc), incrementando, in particolare, l offerta di residenza universitaria a favore di studenti, ricercatori, professori seguendo il criterio di mix di destinazione e funzioni in un unico contesto unitariamente costruito. L area universitaria interessata si colloca di fronte alla Piazza dell Ateneo Nuovo. La scelta tipologica in linea dell edificio, assieme alla finitura esterna delle sue facciate (intonaco tinto rosso mattone quale elemento segnaletico degli edifici universitari) integrano il sistema universitario della Bicocca rafforzandone l unitarietà nel suo complesso. Il manufatto occuperà per intero il lato prospiciente via dell Innovazione, sviluppandosi su una superficie fondiaria complessiva di mq. Il nuovo edificio universitario denominato U10 risponde alle esigenze di nuovi spazi didattici destinati all insegnamento e alle attività di supporto per il corpo docente e per il personale amministrativo; a questi spazi si affianca una parte destinata ad accogliere una quota delle residenze universitarie. Lo stesso si compone schematicamente di due parti: il corpo principale, di lunghezza 181,00 m, di larghezza 20,35 m. con una quota di piano che varia da m su via Fubini- a + 42,34 m sul lato opposto; 3) l Atto Modificativo di cui sopra ha definito, tra l altro, il complesso dell ampliamento della sede universitaria e le opere necessarie alla sua completa funzionalità, ivi compresa l area da attrezzare a verde attrezzato, lo standard funzionale rappresentato dall incremento di residenza universitaria e/o da altre funzioni di interesse generale; 4) con il Comune di Milano è in corso di stipula la convenzione per la definizione degli interventi da realizzare e delle modalità di gestione del verde attrezzato, citato al precedente punto 3, nonché per la definizione dello standard qualitativo destinato a residenza universitaria, oltre che per definire tutti gli altri interventi stabiliti nell Accordo Modificato; 5) la Regione, ai sensi del punto 12.2, lett. c) dell art. 12 del l Atto Modificativo di cui sopra, si è impegnata ad individuare eventuali forme di finanziamento per la realizzazione degli interventi di edilizia universitaria destinati al diritto allo studio nel quadro degli interventi già avviati; 6) con deliberazione di Giunta regionale (d.g.r.) n. 8/10047 del 7 agosto 2009 è stato assegnato all Università Bicocca un finanziamento di ,00 per la realizzazione degli interventi di edilizia universitaria destinati al diritto allo studio nel quadro della razionalizzazione degli interventi già avviati, come previsto nel citato punto 12.2, lett. c) del d.p.g.r. n /2008; 7) in data 10 febbraio 2010 è stato firmato un Protocollo d Intesa tra la Regione e l Università, al fine di determinare le modalità di finanziamento per la realizzazione di edilizia universitaria 2
3 destinata al diritto allo studio in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell art dell Atto Modificativo, stabilendo che il finanziamento viene calcolato applicando il costo effettivo dell opera per una percentuale del 30% per le unità immobiliari da destinare a locazione temporanea e che, di norma, il cofinanziamento regionale non può essere comunque superiore al costo convenzionale di intervento moltiplicato per la percentuale di cui sopra. A seguito di detto Protocollo d Intesa la Regione ha messo a disposizione ulteriori risorse per complessivi ,00; 8) la Regione in attuazione del predetto punto del d.p.g.r. n /2008 ha messo a disposizione risorse complessive pari a ,00; 9) le parti si danno reciprocamente atto che il cofinanziamento regionale di cui al protocollo di intesa, stipulato in data 10 febbraio 2010, viene individuato alle tipologie ERP o a categorie ritenute a livello locale meritevoli di tutela per la funzione sociale; 10) con d.g.r. n. 8/9060 del 4 marzo 2009 Schema di convenzione tipo per la realizzazione gestione di interventi destinati a Servizi Abitativi a Canone Convenzionato, sono state individuate le procedure e le tipologie per i progetti che possono usufruire del cofinanziamento delle risorse disponibili dalla Regione; 11) in data 16 settembre 2010 con procedimento n. 109/2009 è stato rilasciato il parere favorevole dalla Conferenza dei Servizi, convocata dal Ministero delle Infrastrutture Provveditorato Regionale alle OO.PP., per il progetto dei lavori di realizzazione dell edificio adibito ad attività scolastica universitaria con annessa residenza per studenti, denominato U10; 12) l Università ha acquistato l area interessata dall intervento finalizzato alla realizzazione di nuove strutture universitarie e residenziali per studenti, nell area Bicocca Milano, all interno della Zona Speciale Z4 Bicocca, con atto di compravendita in data 29 settembre 2009; 13) l Università in data 10 giugno 2010 ha presentato alla Regione domanda per l ottenimento del cofinanziamento per la realizzazione dell intervento di edilizia universitaria di cui alle premesse, per il diritto allo studio, consistente in complessivi 2934,00 mq commerciali, e posti letto n A tale domanda è allegato lo schema riassuntivo delle voci di spesa che concorrono a formare l importo complessivo dell opera; 14) l Università potrà collaborare con la Regione e altri soggetti istituzionali nell ambito del servizio regionale denominato Sportello Casa, anche attivando, attraverso il Dipartimento di Sociologia, iniziative di natura formativa in materia di abitazione per gli studenti e fruizione degli spazi urbani, culturali e per il tempo libero esistenti nella città di Milano. tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue. 3
4 Art. 1 Premesse 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Art. 2 Oggetto 1. Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione da parte l Università del lotto funzionale a stralcio denominato U.10.2, ospitante la residenza per studenti universitari, come meglio definito al successivo art. 3, e l erogazione da parte della Regione del cofinanziamento di complessivi ,00 (Euro tremilionicinquantamila), alle condizioni e secondo le modalità previste al successivo art. 4. Art. 3 Impegni dell Università 1. L Università si impegna in primo luogo a realizzare, da cielo a terra, il lotto funzionale a stralcio denominato U.10.2, che accoglierà la residenza studentesca, prevedendo in particolare la realizzazione di camere, a uno o due letti, in numero di 84 (ottantaquattro) per un totale di 104 (centoquattro) posti letto. Trattasi di corpo di fabbrica a torre, composto da due piani interrati, il piano terra, ulteriori dieci piani fuori terra, oltre al piano di copertura occupato in parte dai locali tecnici, ed un volume a sbalzo verso ovest, definito in senso orario rispetto al nord demarcato da via Stella Bianca, ove saranno ubicati spazi comuni al servizio della residenza. L edificio verrà realizzato su area di proprietà dell Università, giusto atto pubblico di acquisizione redatto in data 29 settembre L area è censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano al Foglio 82, mappale 66, Viale Sarca n. 222, p. T, Area Urbana, senza reddito area urbana edificabile di circa mq Tale area risulta altresì censita con gli stessi identificativi al Catasto Terreni del Comune di Milano. 2. Per quanto precisato al precedente comma 1, l Università di impegna a trasmettere alla Regione: 2.1) entro e non oltre il 30 ottobre 2011 atto deliberativo del C.di A. di approvazione dell esecuzione a stralcio dei lavori descritti al comma 1; 2.2) entro e non oltre il 30 novembre 2011 atto deliberativo del C.di A. di approvazione del progetto esecutivo; 2.3) entro e non oltre il 30 aprile 2012 atto deliberativo del C.di A. di conferimento dell incarico di Direttore Lavori e Responsabile della sicurezza e di approvazione delle procedure affidamento dei lavori. 3. L Università si impegna pertanto a trasmettere alla Regione entro e non oltre il 30 novembre 2011: 3.1) documentazione tecnica relativa alla progettazione esecutiva del lotto funzionale U.10.2 ; 3.2) cronoprogramma, contemplante tutte le fasi di realizzazione dell intervento, con decorrenza a far data dall approvazione del progetto esecutivo (data prevista per la 4
5 consegna dei lavori) fino alla data prevista per l effettuazione del collaudo tecnicoamministrativo. 4. L Università si impegna inoltre a trasmettere tempestivamente alla Regione la documentazione relativa alle fasi del piano economico-finanziario disciplinante l erogazione del contributo regionale, come meglio specificato al successivo art L Università si impegna altresì a comunicare alla Regione la data di inizio lavori e di inizio funzionalità della Residenza universitaria. 6. L Università si impegna a completare le opere come da progetto, rispettando gli standard definiti nella d.g.r. n. 8/9060 del 4 marzo 2009, di cui al punto 8 delle premesse. 7. L Università si impegna, inoltre, a mantenere invariata la destinazione d uso e la superficie dichiarata. ART. 4 Impegni della Regione 1. Si impegna ai sensi della legge regionale 27 febbraio 2007 n. 5 ad assumere con la massima tempestività presso le Strutture Tecniche Regionali, definite all art. 1 comma 4 della medesima l.r. n. 5/2007, i relativi pareri di competenza in merito alla proposta progettuale del lotto funzionale a stralcio denominato U.10.2 presentata dall Università. 2) La Regione si impegna ad erogare il cofinanziamento di cui alle premesse, pari ad un importo complessivo di ,00 (Euro tremilionicinquantamila). Tale importo tiene conto dei costi di costruzione, del costo di compravendita dell area depurato dal valore dei diritti volumetrici, e dei costi di progettazione e tecnici. 3) I importo del cofinanziamento regionale di cui al precedente comma 1, sarà erogato dalla Regione secondo il seguente piano economico-finanziario: 3.1) una quota pari al 20% (venti per cento), ossia ,00 (Euro seicentodiecimila) a seguito dell acquisizione dei positivi pareri di cui al precedente comma 1 e della sottoscrizione della presente convenzione; 3.2) una quota paria al 30% (trenta per cento), ossia ,00 (Euro novecentoquindicimila) all inizio dei lavori; 3.3) una quota pari al 40% (quaranta per cento), ossia ,00 (Euro unmilioneduecentoventimila) al momento in cui risultano compiuti i lavori per un valore pari al 60% (sessanta per cento) dell importo contrattuale complessivo; 3.4.)una quota a saldo pari al 10% (dieci per cento), ossia ,00 (Euro trecentocinquemila), all atto dell approvazione del collaudo tecnico-amministrativo. Art. 5 Impossibilità soppravenuta o rinuncia all intervento 1. L Università è tenuta a comunicare alla Regione, tempestivamente e con nota raccomandata, l insorgenza di cause, indipendenti dalla sua volontà, che rendano impossibile l esecuzione dell intervento. In tal caso l Università ha l obbligo di restituzione delle somme erogate dalla Regione, corrispondenti agli interventi o alle parti di interventi non ancora realizzati. 5
6 Alle somme restituite è applicato il tasso di interesse legale, calcolato sugli importi non utilizzati a partire dalla data di erogazione. 2. l Università, qualora ritenga di rinunciare all attuazione dell intervento, deve darne tempestiva e motivata comunicazione alla Regione, con nota raccomandata. In tal caso la rinuncia al intervento comporta l automatica rinuncia al cofinanziamento regionale, con conseguente restituzione da parte dell Università di tutte le somme percepite, comprensive degli interessi legali maturati fino al giorno della comunicazione della rinuncia alla Regione. Art. 6 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell art. 29 del D.Lgs. 196/2003 l Università assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità di Regione Lombardia. Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante. Responsabile del trattamento è l Università nella persona di.. Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della Direzione Generale Casa. 2. I Università: 1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. 2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari. 3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell allegato al decreto 6805/2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti della presente convenzione. 4. si impegna a nominare, ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato. 5. si impegna a comunicare alla Regione ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare la Regione, affinché quest ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento. 6. si impegna a nominare ed indicare alla Regione una persona fisica referente per la protezione dei dati personali. 7. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze. 8. consente l accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all applicazione delle norme di sicurezza adottate. 6
7 ART. 7 Spese e imposte 1. Ogni spesa necessaria e conseguente per la stipula della presente convenzione, in particolare le spese di registrazione e le spese di trascrizione, resta a carico dell Università. Art. 8 Controversie 1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano. ART. 9 Disposizioni conclusive 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle disposizioni contemplate nell Atto Modificativo sottoscritto dalle parti in data 22 ottobre 2008 ed approvato con d.p.g.r 24 novembre 2008 n Per tutto quanto non previsto nei documenti di cui al precedente comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi operanti in materia. Allegati: 1) D.g.r in data..n.. di approvazione schema di convenzione e autorizzazione rilasciata al Direttore Generale della Direzione Generale Casa a sottoscrivere la presente convenzione 2) Deliberazione del C. di A dell Università in data. n.. che autorizza il Rettore a sottoscrivere la presente convenzione 3) Decreto del Segretario Generale della Giunta Regionale del 7 luglio 2010 n Letto, confermato e sottoscritto. Per l UNIVERSITA Il Rettore (Prof. Marcello Fontanesi) Per la REGIONE Il Direttore Generale della Direzione Generale Casa Ing. Mario Nova. 7
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