IL PIANO DI AZIONE NAZIONALE E L UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE

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1 s IL PIANO DI AZIONE NAZIONALE E L UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE Proposta di Regolamentazione Comunale per l utilizzo dei prodotti fitosanitari Verona (VR) 20 marzo 2018 Roberto Salvò Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca 1 U.O. Agroambiente

2 Proposta di Regolamento Comunale PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE SULL UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI Il Regolamento si prefigge l obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l ambiente e le sue risorse. Deve favorire una convivenza civile tra cittadino e agricoltore, prevenendo i possibili momenti di conflitto causati dalla vicinanza delle aree coltivate ad abitazioni e strade, i rischi di inquinamento e l insorgenza di disagi e malattie per persone, animali e piante. 2

3 Rischio e Pericolo PERICOLO Si parla di PERICOLO quando ci si riferisce alle caratteristiche tossicologiche proprie di una sostanza, indipendentemente dal livello a cui un organismo può essere esposto (Caratteristica intrinseca). Le indicazioni di pericolo sono riportate in etichetta e descrivono la natura del pericolo di una sostanza o miscela e, se del caso, il livello di pericolo attraverso la codifica H (Hazard). RISCHIO Il RISCHIO è la PROBABILITA che effetti avversi si possano verificare in un organismo, in seguito ad ESPOSIZIONE alla sostanza. R = P (HAZARD) x E (EXPOSURE) La valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari serve a garantire che, se usati correttamente, non producano, direttamente o indirettamente, effetti nocivi sulla salute dell uomo e dell ambiente.

4 Distanze e Sistema giuridico DISTANZE E SISTEMA GIURIDICO Per quanto riguarda il sistema giuridico, nel campo ambientale non si prevede alcuna forma di tutela diretta per coloro che sono vittime passive di irrorazioni tossiche. L art. 674 del codice penale afferma: Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro. La giurisprudenza della Cassazione, negli ultimi anni ha rielaborato l interpretazione e l applicazione dell articolo 674, che, insieme ad altre norme, è stato applicato anche al campo della tutela dell ambiente e della salute pubblica. Pertanto, chi effettua spargimento di sostanze nell aria raggiungendo anche i terreni confinanti, si potrebbe trovare di fronte ad un ipotesi di reato. Fonte: ISPRA 10/2015 4

5 Aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi Articolo 12 Riduzione dell uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche Gli Stati membri, tenuto conto dei necessari requisiti di igiene e incolumità pubblica, della biodiversità o dei risultati delle pertinenti analisi del rischio, assicurano che l uso di pesticidi sia ridotto al minimo o vietato in specifiche aree. Sono adottate adeguate misure di gestione del rischio e vengono presi in considerazione, in primo luogo, l uso di prodotti fitosanitari a basso rischio, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché misure di controllo biologico. Le specifiche aree in questione sono le seguenti: a) le aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili definiti all articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie. 5

6 Aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi Art. 15 Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche. 1. Il Piano definisce misure appropriate, per la tutela di aree specifiche, elencate al comma 2, tenuto conto dei necessari requisiti di tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità e dei risultati dell'analisi del rischio. 2. Per aree specifiche si intendono: a) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE Art. 3 comma 14 Gruppi vulnerabili. Le persone che necessitano di un attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo. 6

7 Aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili Decreto 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di Azione Nazionale per l uso sostenibile dei prodotti fitosanitari /1 Paragrafo A.5.6 Misure per la riduzione dell uso o dei rischi derivanti dall impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurne al minimo la dispersione nell'ambiente. Le regioni e le provincie autonome possono predisporre linee di indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano. Le autorità locali competenti, tenendo anche conto di tali Linee di Indirizzo, ove disponibili, adottano i provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio. 7

8 Aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili Decreto 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di Azione Nazionale per l uso sostenibile dei prodotti fitosanitari /2 Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le regioni e le province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento. Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio H351, H334, H317, H360, H361, H341, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri. 8

9 Aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili Decreto 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di Azione Nazionale per l uso sostenibile dei prodotti fitosanitari /3 A Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida. In ambiente urbano, le autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano: a) le aree dove il mezzo chimico è vietato; b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi. In particolare sono previste le seguenti misure: I trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, indicate al precedente paragrafo A.5.6; In caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: Regolamento (CE) n. 1272/2008 H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H350, H372, H373, H360, H361, H362, H341. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/

10 Aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili Decreto 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di Azione Nazionale per l uso sostenibile dei prodotti fitosanitari /5 A Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida. Le autorità locali competenti, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida e acaricida devono tener conto che: sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento CE 889/08. In ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H372, H373, H360, H361, H362, H341). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, e' consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 ed irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica; entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le regioni e le province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili; è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di 10 precauzione SPe8

11 Aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili Definizione ambiente Urbano Ambiente urbano: ai fini del presente Regolamento si identifica con l insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole E e assimilabili. 11

12 Revoca utilizzo glifosate Decreto 9 agosto 2016: revoca di autorizzazioni all immissione in commercio e modifica delle condizioni d impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1 agosto 2016 Art.1 A decorrere dal 22 agosto 2016 si adottano le seguenti disposizioni di modifica delle condizioni d impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate: Revoca dell impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all articolo 15, comma 2, lettera a ) decreto legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie; 12

13 Revoca utilizzo glifosate Nota Ministero salute: Nota chiarimento sulle aree incluse nel divieto di utilizzo. si precisa quanto segue: L articolo 1 del sopracitato decreto stabilisce che a decorrere dal 22 agosto 2016 si adottano le seguenti disposizioni di modifica delle condizioni d impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate: revoca dell impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di cui all articolo 15, comma 2, lettera a ) decreto legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie. Si rappresenta che le aree non espressamente citate nell articolo 1 del decreto del 9 agosto 2016 (come ad esempio quelle cimiteriali ed archeologiche), sono escluse dalla revoca dell impiego. 13

14 Normativa regionale DGR n del 17 luglio 2012 Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010. DGR n del 1 Agosto 2016 (BUR n. 82 del 23/08/2016) Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio Allegato A: INDIRIZZI PER UN CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI Allegato B: PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE SULL USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI Allegato C: PROTOCOLLO TECNICO PER L USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE FUNGICIDA, INSETTICIDA O ACARICIDA NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI. 14

15 Proposta di Regolamento OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO (Art. 1 Comma 5) La riduzione delle quantità impiegate dei prodotti fitosanitari nell ambito dell intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Le Amministrazioni comunali a tale scopo, annoteranno nel Registro web dei trattamenti i prodotti fitosanitari utilizzati direttamente, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, devono essere pubblicate sul sito web dell Amministrazione trasparente comunale. 15

16 Proposta di Regolamento INDIVIDUAZIONE AREE COMUNALI FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE (Art. 5 Comma 1-2-3) Con provvedimento dell Amministrazione comunale sono individuate le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell elenco non esaustivo delle categorie di cui al paragrafo A.5.6, del PAN: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, orti urbani, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclopedonali, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, ed eventuali altre aree. Con provvedimento dell Amministrazione comunale sono altresì individuate in ambiente urbano, ai fini della gestione della flora infestante: le aree dove il mezzo chimico è vietato; le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi. Le aree individuate dovranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 con allegato l elenco delle stesse. 16

17 Proposta di Regolamento MISURE PER LA RIDUZIONE DELL USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI (Art. 9 Comma 1-4-5) Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell ambiente. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del presente Regolamento. Negli orti e giardini privati devono essere prioritariamente utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per l agricoltura biologica; a tal fine l Amministrazione comunale favorisce azioni informative sull utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all uso dei prodotti fitosanitari. 17

18 Proposta di Regolamento MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE ERBICIDA NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI (Art. 11 Comma 1-2) In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere effettuato il diserbo. In ogni caso, non si può ricorrere all uso di prodotti diserbanti riportati al punto A del DM 22 gennaio

19 Proposta di Regolamento PRESCRIZIONI MINIME PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI NELLE AREE AGRICOLE ED EXTRA AGRICOLE ADIACENTI ALLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI (Art. 12 Comma 1-2) Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili è vietato l utilizzo, a distanze inferiore a 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del DM 22 gennaio Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva: Nelle colture arboree: presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un altezza minima di 3 metri; utilizzo di atomizzatori con convogliatori d aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti; nella fascia dai 30 m ai 10 m l irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l interno del proprio appezzamento; siano utilizzate irroratrici a tunnel. Nelle colture erbacee: presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare; utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve essere mantenuta una fascia non trattata di 1.5 m dal confine e di 5 m. nel caso di coltivazioni arboree. Inoltre, nelle colture arboree, gli ultimi 2 4 filari vanno trattati verso l interno. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell infanzia, centri diurni per l infanzia nonché parchi gioco per l infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita dopo le ore e deve 19 cessare entro le ore 7.30 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.

20 Proposta di Regolamento INFORMAZIONE PREVENTIVA PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI NELLE AREE AGRICOLE ED EXTRA AGRICOLE (Art. 12 Comma 7-8) L informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi: in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012; è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti; L informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l apposito cartello recante la dicitura COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI. 20

21 Proposta di Regolamento COMUNICAZIONI RELATIVE AI TRATTAMENTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI (Art. 13 comma 1-2-3) Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore. E fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute. 21

22 Proposta di Regolamento Figura 1 Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4). 22

23 Quali proposte per la revisione del PAN QUALI PROPOSTE PER LA REVISIONE DEL PAN 23

24 Quali proposte per la revisione del PAN 1. Nelle aree frequentate dalla popolazione (Parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, ecc.) si devono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l agricoltura biologica. 2. Nelle aree agricole e extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili si devono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l agricoltura biologica. 3. Eventuali deroghe possono essere attuare esclusivamente sulla base di valutazioni tecniche effettuate dal Servizio Fitosanitario regionale privilegiando i prodotti fitosanitari a minor impatto potenziale. 4. Individuazione della figura di residente fortemente esposto sul lungo periodo. 5. Distinzione tra Prodotti fitosanitari utilizzati in aree agricole e aree extraagricole (strade, ferrovie, ecc.). 6. Classificazione dei prodotti fitosanitari in base alle classi di impatto da effettuarsi nella fase di registrazione. 24

25 Quali proposte per la revisione del PAN Ogni sostanza chimica è caratterizzata da proprietà ambientali, eco-tossicologiche e tossicologiche. 1. Solubilità in acqua 2. Mobilità nel suolo 3. Persistenza nel suolo 4. Persistenza in acqua 5. Persistenza nei sedimenti 6. Potenziale di percolazione 7. Affinità al bioaccumulo 8. Tossicità per i mammiferi 9. Tossicità per gli uccelli 10. Tossicità per i pesci 11. Tossicità per gli invertebrati acquatici 12. Tossicità per le api 13. Tossicità per i lombrichi 14. Effetti sul sistema endocrino 15. Effetti su riproduzione/sviluppo 16. Dose giornaliera accettabile 25

26 Roberto Salvò Direzione Agroambiente, caccia e pesca. U.O. Agroambiente roberto.salvo@regione.veneto.it Grazie per l attenzione 26

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