VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI

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1 VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI NAPOLI 2010

2 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI CAPO I Chi può notificare e quali atti La legge n.53 ha introdotto nel nostro ordinamento la facoltà per gli avvocati di eseguire la notificazione degli atti giudiziari senza l intervento dell ufficiale giudiziario. Perché possa essere esercitata tale facoltà, occorre che sussistano i seguenti presupposti: a) soggettivi - essere iscritti nell albo degli avvocati - essere stati preventivamente autorizzati dal Consiglio dell Ordine di appartenenza - essere muniti di un apposito registro cronologico - essere muniti d procura alle liti, rilasciata nelle forme di cui all art.83 cpc b) oggettivi - che si tratti di atti relativi a vertenze in materia civile, amministrativa e stragiudiziale. In particolare, quindi, possono essere notificati quasi tutti gli atti processuali, gli atti civili di esercizio di diritti sostanziali, quali la messa in mora, la diffida, la disdetta, l opzione e gli atti amministrativi di diffida e messa in mora per provocare il silenzio assenso o il silenzio rifiuto. Nel mentre non è possibile notificare atti che richiedono attività supplementari proprie dell ufficiale giudiziario, per cui non è consentito notificare precetti cambiari per i quali atti è indispensabile la certificazione di conformità dei titoli. Così come non possono essere notificati atti di esecuzione o ad essa propedeutici quali il pignoramento immobiliare, pignoramento presso terzi, monitoria di sgombro, atti questi di competenza dell ufficiale giudiziario, in quanto espressione dei suoi esclusivi poteri. Con Legge 18 giugno 2009 n.69 art.56, la facoltà prevista dalla L.53/94 è stata estesa anche all avvocatura distrettuale dello Stato. CAPO II Autorizzazione a notificare e revoca L autorizzazione deve essere richiesta mediante istanza al Consiglio dell Ordine competente (All.2) e può essere concessa solo in assenza di ragioni ostative, quali procedimenti disciplinari pendenti, l aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall esercizio professionale o altra più grave (cancellazione o radiazione). 1

3 L autorizzazione, inoltre, dovrà essere revocata in caso di irrogazione di una delle sanzione disciplinari previste dalla presente legge ovvero in tutti i casi in cui il Consiglio dell Ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell esercizio della facoltà di notificazione. I provvedimenti di rigetto e di revoca dell autorizzazione - immediatamente esecutivi - emessi dal Consiglio dell Ordine in camera di Consiglio e previa audizione dell avvocato interessato, sono impugnabili innanzi al Consiglio nazionale forense entro 10 gg e solo per motivi di legittimità. CAPO III Registro cronologico Ottenuta l autorizzazione, l avvocato dovrà munirsi del registro cronologico, che abbia le caratteristiche previste dal D.M ( G.U n.131) sul quale vanno annotate le notifiche effettuate giornalmente. Il registro va numerato e vidimato, in ogni suo foglio dal Presidente del Consiglio o da un Consigliere all uopo delegato e può essere costituito anche da moduli continui vidimati uso computer. Sul registro dovranno essere annotati: a) il numero d ordine progressivo per ogni notifica eseguita; b) il cognome ed il nome dell istante; c) la natura dell atto da notificare (citazione, ricorso, precetto ecc.); d) l ufficio giudiziario innanzi al quale si procede e l eventuale sezione; e) il cognome ed il nome del destinatario; f) il luogo ove è avvenuta la notifica (in caso di notifica diretta); g) l indirizzo ove l atto deve essere spedito (in caso di notifica postale). Per ogni notificazione il registro prevede 17 colonne di annotazioni su due mezzi fogli: le prime sei sono comuni ad ogni notificazione, quelle da 7 ad 11 riguardano le notificazioni a mezzo posta; le colonne 12 e 13 la notificazione diretta; le colonne 14, 15 e 16 il deposito di atti di opposizione o di impugnazione; la colonna 17 consente eventuali annotazioni (e potrebbero riguardare il rifiuto dell Avvocato destinatario ed il deposito della copia dell atto di opposizione o impugnazione presso la Cancelleria). Né il registro né il testo del decreto prevede una ripartizione per righe orizzontali del foglio; probabilmente perchè, quando più sono i destinatari, la notificazione ha un unico numero d ordine ed un unica eventuale annotazione di deposito (se opposizione o impugnazione) ma può occupare più righe per l indicazione di tutti i destinatari e loro indirizzi: in punto di fatto i repertori messi in commercio hanno le righe orizzontali; il che è una indubbia comodità ed imporrà qualche aggiustamento nel caso di notifica plurima. Nella colonna 1 si indica il numero d ordine progressivo della notifica; nella colonna 2 la parte istante; nella colonna 3 la natura dell atto; nella colonna 4 l ufficio giudiziario e, eventualmente, la sezione; nella colonna 5 il nome e cognome (o denominazio- 2

4 ne) del (o dei) destinatari e nella contigua colonna 6 l indirizzo per la notifica postale ovvero il luogo ove è avvenuta la notifica diretta. Nella colonna 7 si indica il numero della raccomandata; in colonna 8 l Ufficio Postale; in colonna 9 la data di spedizione; in colonna 10 la data di ricezione ovvero quella di restituzione per compiuta giacenza (cioè, non la data in cui il plico perviene al notificante ma quella in cui l ufficio postale, compiuta la giacenza - e quindi perfezionatasi la notifica - invia il plico al notificante); ora, ovviamente dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, risulta essere la data in cui si invia la sola cartolina con l avviso di compiuta giacenza e l ulteriore avviso al destinatario. In colonna 11 l importo delle spese postali. Le colonne 12 e 13 si riferiscono alla notifica diretta: in colonna 12 si indica la data e l ora della consegna ed in colonna 13 la sottoscrizione del ricevente (che sottoscrive, però, anche l originale e, addirittura, la copia a lui destinata) nonché le sue generalità, se persona diversa dal procuratore destinatario della notifica nonché altre annotazioni (il rifiuto di ricevere la notifica?). Si ricordi che il legale notificante è pubblico ufficiale nel redigere le annotazioni di cui all art. 5, ma anche che l art. 5 non menziona affatto il rifiuto di riceversi la notifica tra le annotazioni che il legale può e deve compiere. Le colonne 14, 15 e 16 corrispondono alle attività di cui all art. 9, senza che, per altro, nulla dica la legge su annotazioni... relative a tali adempimenti, che il legale notificante sia tenuto ad eseguire, con la conseguenza che la mancata annotazione in queste colonne, in quanto non prevista nella L. 53/94, non costituisce irregolarità. Ad ogni modo, la prima di tali colonne è riservata alla data di deposito, la seconda all ufficio giudiziario e la terza all atto cui l opposizione o l impugnazione si riferisce. Il registro si conclude con la formula per la vidimazione, con indicazione libera per il numero di fogli (sarebbe meglio dire pagine perchè la legge parla di mezzi fogli numerati e vidimati), datata e firmata dal Presidente del Consiglio dell Ordine o da un suo delegato (da Rassegna dell Ordine degli Avvocati di Napoli - del a cura di P. F. Cupido e C. Lanzara). CAPO IV Forme di notifica La notifica può essere: diretta ed a mezzo posta. La prima si attua con la consegna diretta dell atto da parte del procuratore, nel domicilio del destinatario e può essere eseguita solo nel caso in cui quest ultimo sia anche egli avvocato e/o domiciliatario, iscritto nello stesso albo professionale del notificante, e che l atto sia stato preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell Ordine competente. In questa ipotesi di notificazione sul registro cronologico oltre all annotazione di cui ai punti a), b), c), d) e) ed f) del capo III, vanno aggiunte la data e l ora in cui l atto viene consegnato al destinatario o a persona addetta alla ricezione, la sottoscrizione 3

5 da parte del destinatario sia dell originale che della copia dell atto notificato, nonché del registro cronologico, le generalità e la qualifica del soggetto ( se diverso dal destinatario ) cui l atto è stato consegnato; indicazioni, queste da riportare sull originale dell atto, sulla copia e come si è detto sul registro cronologico. L atto va consegnato di persona ( non è prevista delega a collaboratori) nelle mani proprie del destinatario nel suo domicilio o in mancanza a persona addetta allo studio o al servizio del destinatario, non anche ad altri soggetti quali il portiere, il vicino ecc Per la notificazione di atto di impugnazione o di opposizione occorre trascrivere sul registro cronologico a cura del difensore notificante (incombenza che spetta allo stesso per essersi sostituto all ufficiale giudiziario), anche la data in cui è stata depositata nella cancelleria la copia dell atto notificato; l ufficio giudiziario che ha emesso l atto impugnato od opposto; ed infine la natura e gli estremi dell atto impugnato od opposto. Nel caso di notifica a mezzo posta, sul registro cronologico oltre sempre alle annotazioni di cui ai punti a), b) c), e) ed g) del capo III, vanno trascritti il numero della raccomandata, l ufficio postale al quale il plico è stato consegnato, la data di consegna all ufficio postale, la data in cui il plico è stato consegnato al destinatario ovvero, in caso di mancata consegna, la data in cui lo stesso sia stato depositato presso l ufficio postale. Va comunque evidenziato che per questo tipo di notifica non sussiste per l avvocato alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria e ciò in quanto non contemplato dalla citata L. 53/1994 (cfr anche Cass n.1007), limite cui risulta sottoposto l ufficiale giudiziario per il quale invece, in quanto inserito nell organico giudiziario, vige il principio della competenza territoriale (Cass.Civ, sez.lav.19 febbraio 2000 n.1938; Cons.di Stato sez.v n.5185). Come si procede alla notifica a mezzo posta Occorre innanzitutto che l avvocato si munisca di speciali buste e moduli conformi a quelli previsti dall amministrazione postale per la notifica degli atti giudiziari. Sulle buste va apposto da parte del notificante il nome ed il cognome, la residenza ed il domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, la propria firma ed il proprio domicilio; va contestualmente compilato l avviso di ricevimento con tutte le indicazioni richieste dal modulo, riportandovi il numero di registro cronologico e indicando, per le notificazioni effettuate prima dell iscrizione a ruolo della causa, come mittente il nominativo della parte istante e del suo procuratore, mentre per quelle effettuate in corso di causa, anche l indicazione dell ufficio giudiziario e,se nota, la sezione. Va poi redatta la relata di notifica sull originale e sulla copia dell atto. Il tutto, l originale e la copia dell atto, la busta e l avviso di ricevimento, va presentato all ufficio postale. E possibile delegare per la presentazione degli atti da notificare a mezzo posta persona addetta allo studio ( in tal senso Cass. Sent del ), diversamente da quanto è previsto per la notifica diretta. 4

6 Infine, l ufficio postale appone in calce all originale ed alla copia dell atto il timbro di vidimazione; inserisce la copia o le copie da notificare nelle buste già predisposte dall avvocato e restituisce allo stesso l originale dell atto vidimato. Prima di depositare o esibire l atto, l avvocato deve apporre ed annullare la marca da bollo per i diritti di notifica prevista dall art.2 del D.M I bolli devono essere pari ad 2,60 per le notifiche fino a 2 destinatari, di 7,70 da n.3 a 6 destinatari, di 12,40 per atti con n.7 o più destinatari. L avviso di spedizione della raccomandata da allegarsi all atto, consente l iscrizione a ruolo della causa, anche se non ancora in possesso della cartolina postale di ricevimento. La legge di conversione del c.d. decreto milleproroghe (L.31/08) ha introdotto (art.36 comma 2-quater e 2 quinqueis ) modifiche alla disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982 n.890, recante disciplina in materia di notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (in G.U. 4 dicembre 1982 n.334). In particolare si è stabilito, a garanzia dell effettiva conoscenza da parte del destinatario dell avvenuta notifica, che qualora l agente postale provveda alla consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario dell atto da notificare, ha comunque l obbligo di notiziari quest ultimo dell avvenuta notificazione del plico a persona diversa mediante l invio di una raccomandata al soggetto destinatario. Tali modifiche si applicano conseguentemente anche alla notifica a mezzo posta ex legge 53/1994. L avvocato che abbia ricevuto via fax un atto da altro avvocato se entrambi muniti di procura alle liti ex art.83 cpc e sempre che siano state rispettate le formalità previste dalla L.7 giugno 1993 n.183 e che risulti autorizzato dal proprio ordine ad effettuare le notifiche in proprio, può procedere dopo aver dato la conformità all originale dell atto ricevuto sottoscrivendolo, alla notifica ex L.53 /1994 dello stesso. La notificazione, mancando i requisiti previsti dalla citata L.53/1994 (art.11), va considerata nulla e non inesistente, per cui tale nullità, anche se riscontrata, risulta sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell intimato e quindi, dall accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa (Cass. Civile sez.iii 22 giugno 2001 n.8592; Cass.civ.sez.trib.5 agosto 2004 n.15081). Va, quindi, ritenuto applicabile anche a questi tipi di notificazione l art.156 cpc. CAPO V I vantaggi La legge 53/1994 presenta alcuni vantaggi non trascurabili: - consente di effettuare le notifiche degli atti negli orari di apertura degli uffici postali; - è possibile effettuare una notifica da qualsiasi ufficio postale senza alcun limite 5

7 di competenza territoriale (cfr. Cass.25/06/03 n.10077; Consiglio di Stato sez.v 28 settembre 2005 n.5185); - consente l immediata disponibilità dell originale dell atto notificato, senza doversi procedere al successivo ritiro dell atto stesso; - applicazione alle notifiche postali fatte dall avvocato della sentenza della Corte Costituzionale 477/02 (cfr Cass.civ.sez.trib. 5 agosto 2004 n.15081; Cass.Civ. 1 aprile 2004 n.6402 Consiglio di Stato sentenza n.2053 del 13/04/2010), per cui va ritenuta tempestiva la notificazione al momento dell affidamento del plico alle poste. Consigliere Tesoriere Avv. Deosdedio Litterio 6

8 ALLEGATI Legge , n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art L avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell art. 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell ordine nel cui albo è iscritto a norma dell art. 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Art Per la notificazione di cui all art. 1 il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta. Art Il notificante di cui all art. 1 deve: a) scrivere la relazione di notificazione sull originale e sulla copia dell atto, facendo menzione dell ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento; b) presentare all ufficio postale l originale e la copia dell atto da notificare; l ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all art. 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all art. 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante; c) presentare contemporaneamente l avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall Amministrazione postale, con l aggiunta del numero di registro cronologico. 2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell atto introduttivo della procedura, l avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in 7

9 corso di procedimento, l avviso deve indicare anche l ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso. 3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n Art L avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell autorizzazione di cui all art. 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante. 2. Nel caso di cui al comma 1, l originale e la copia dell atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. Art Nella notificazione di cui all art. 4 l atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. 2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario. 3. In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2 l originale e la copia dell atto notificato nonchè il registro cronologico di cui all art. 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario. Art L avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione di cui all art. 3 o le annotazioni di cui all art. 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. 2. Il compimento di irregolarità o abusi nell esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme. Art L avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall applicazione di sanzioni 8

10 disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell esercizio delle facoltà previste dalla presente legge. 2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione. 3. In caso di revoca dell autorizzazione, l avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell ordine il registro di cui all art. 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l eventuale annullamento del medesimo. 4. I provvedimenti del consiglio dell ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi. Art L avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense. 2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all uopo delegato, previa l autorizzazione di cui all art Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti. 4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito dai moduli continui vidimati uso computer. Art Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull originale del provvedimento dell avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell art. 645 del codice di procedura civile e dell art. 123 delle disposizioni per l attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento. Art Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. 2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili. 9

11 Art Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell atto o sulla data della notifica. Art I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Art La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all art. 12. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 10

12 Per ragioni di completezza, si riporta l art. 174 del D. Lgs. nr. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, in vigore dall : Articolo 174 Notifiche di atti e vendite giudiziarie 1. All articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell articolo 143, l ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all originale e alla copia dell atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell atto. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e Al primo comma dell articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: può sempre eseguire a destinatario, sono sostituite dalle seguenti: esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,. 3. Nel quarto comma dell articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: l originale è sostituita dalle seguenti: una ricevuta. 4. Nell articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: affigge avviso del deposito sono inserite le seguenti: in busta chiusa e sigillata. 5. All articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a. il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell articolo 77, l atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. ; b. nell ultimo comma le parole: ai commi precedenti sono sostituite dalle seguenti: al primo comma. 6. Nell articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da:, e mediante fino alla fine del periodo. 7. All articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: maggiore celerità sono aggiunte le seguenti:, di riservatezza o di tutela della dignità. 8. All articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: 11

13 L intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.. 9. All articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nell avviso è omessa l indicazione del debitore. 10. All articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: del debitore, sono soppresse e le parole da: informazioni fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse. 11. All articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall articolo 137, terzo comma, del medesimo codice Dopo l articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente: Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine All articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a. il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. L atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all originale e alla copia dell atto. ; b. dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie All articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: è scritta all esterno del plico stesso sono sostituite dalle seguenti: è effettuata nei modi previsti dall articolo 148, comma All art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ap- 12

14 provate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all articolo 148, comma 3, del codice Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni: a. all articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell atto. ; b. all articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: L agente postale rilascia avviso sono inserite le seguenti:, in busta chiusa, del deposito. Note all art. 174: Il testo vigente dell art. 137 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente: «Art. 137 (Notificazioni). - Le notificazioni, quando non é disposto altrimenti, sono eseguite dall ufficiale giudiziario, su istanza di parte e su richiesta del pubblico Ministero o del cancelliere. L ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all originale dell atto da notificarsi. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell art. 143, l ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all originale e alla copia dell atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell atto. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.». Il testo vigente dell art. 138 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente: «Art. 138 (Notificazione in mani proprie). - L ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non é possibile, ovunque lo trovi nell ambito della circoscrizione dell ufficio giudiziario al quale é addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.». Il testo vigente dell art. 139 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente: «Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio). - Se non avviene nel modo previsto nell articolo precedente, la notificazione deve essere 13

15 fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l ufficio o esercita l industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l ufficiale giudiziario consegna copia dell ano a una persona di famiglia o addetta alla casa, all ufficio o all azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia é consegnata al portiere dello stabile dove é l abitazione, l ufficio o l azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell avvenuta notificazione dell atto, a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non é noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa é ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto é possibile le disposizioni precedenti.». Il testo vigente dell art. 140 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente: «Art. 140 (Irreperibilità e rifiuto di ricevere la copia). - Se non é possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell articolo precedente, l ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell abitazione o dell ufficio o dell azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.». Il testo vigente dell art. 142 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente: «Art. 142 (Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica). - Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell art. 77, l atto é notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale é diretta. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.». 14

16 Il testo vigente dell art. 143 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente: «Art. 143 (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti). - Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi é il procuratore previsto nell art. 77, l ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell atto nella casa comunale dell ultima residenza o, se questa é ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Se non sono noti né il luogo dell ultima residenza né quello di nascita, l ufficiale giudiziario consegna una copia dell atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.». Il testo vigente dell art. 151 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente: «Art. 151 (Forme di notificazione ordinate dal giudice). - Il giudice può prescrivere, anche d ufficio, con decreto steso in calce all atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.». Il testo vigente dell art. 250 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente: «Art. 250 (Intimazione ai testimoni). - L ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti. L intimazione di cui al primo comma, se non é eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, é effettuata in busta chiusa e sigillata.». Il testo vigente dell art. 490 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente: «Art. 490 (Pubblicità degli avvisi). - Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell albo dell ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. In caso d espropriazione immobiliare il medesimo avviso é inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario. Il giudice dispone inoltre che l avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi 15

17 con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell avviso é omessa l indicazione del debitore.». Il testo vigente dell art. 570 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente: «Art. 570 (Avviso della vendita). - Dell ordine di vendita é dato dal cancelliere, a nonna dell art. 490, pubblico avviso contenente l indicazione degli esterni previsti nell art. 555 e del valore dell immobile determinato a norma dell art. 568, con l avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.». ***** «Art Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse, con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall Amministrazione postale. Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell atto. ***** «Art Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l agente postale ne fa menzione sull avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull avviso di ricevimento che é subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta. Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l agente postale non può recapitano per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego é depositato subito nell ufficio postale. L agente postale rilascia avviso, in busta chiusa, del deposito al destinatario mediante affissione alla porta d ingresso oppure mediante immissione nella 16

18 cassetta della corrispondenza dell abitazione, dell ufficio o dell azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati é fatta menzione sull avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall agente postale, é unito al piego. Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego é stato depositato nell ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso é datato e sottoscritto dall impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all avviso di ricevimento, al mittente con l indicazione «non ritirato». La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito. Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l impiegato postale lo dichiara sull avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, é subito spedito al mittente, in raccomandazione. La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell avviso stesso.». 17

19 Facsimile registro 18

20 Facsimile Istanza ex art.7, Legge n.53/94 Al Consiglio dell Ordine di Napoli OGGETTO: Istanza ex art.7, Legge n.53/94 Il sottoscritto Avvocato, nato a, il ed iscritto a codesto Albo con decorrenza dal CHIEDE di essere autorizzato a procedere personalmente alla notifica degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, così come previsto dalla Legge di cui all oggetto. Confidando nell accoglimento dell istanza, si chiede il rilascio di una copia di registro cronologico opportunamente vidimato. Con ossequio. Avv. *** A sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.127, il sottoscritto Avv., consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, così some previsto dall art.26 della Legge , dichiara di non aver subito sanzioni disciplinari e di non essere sottoposto a provvedimenti disciplinari. In fede. Napoli lì Avv. 19

21

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