CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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- Bernardo Poli
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1 CATTLOGO.JPG 30 CPIEDINO.JPG 27 ESOCAUTO.JPG Cattoli ca Cattoli ca Assicurazioni Soc. Coop. Lungadi ge Cangrande, n Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 n Registro delle Imprese di Verona n E' iscri tta all'albo Imprese ISVAP n CAT_AUTO.jpg Telefono: 045/ Fax: 045/ Lungadige Cangrande, n Verona (Italia) richiestadannicard.cattolica@dica.it CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP Cattolica Assicurazi oni Soc. Coop. F90C0008.bmp 42 C:\FORM\INTRAFORM\LOGO\ Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano reclami@cattolicaassicurazioni.it Fax: 045/ Telefono: 045/ D Polizza infortuni malattie CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INF. MAL. MOD. 200/D 2 ED. 12/2010
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3 INDICE DEFINIZIONI... 5 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE... 7 ASSICURAZIONE INFORTUNI Estensioni Garanzie aggiuntive Esclusioni ASSICURAZIONE MALATTIA Estensioni Garanzie aggiuntive Esclusioni ASSICURAZIONE ASSISTENZA Esclusioni DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO TABELLA 1 - INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO TABELLA 2 - INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO MAGGIORATA TABELLA 3 - INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO SOPRAVALUTATA TABELLA 4 - INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO FRANCHIGIA RIASSORBIBILE Indice 3 / 45
4 TABELLA 5 - INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO FRANCHIGIA RIASSORBIBILE CON SUPERVALUTAZIONI TABELLA 6 - VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA TABELLA 7 - INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI Indice 4 / 45
5 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito indicato: Assicurazione Il contratto di assicurazione. Assicurato La persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. Beneficiario La persona fisica o giuridica designata dal contraente, alla quale la Società deve liquidare l indennizzo in caso di infortunio con decesso dell assicurato. In assenza di designazione specifica i beneficiari sono gli eredi legittimi e testamentari in parti uguali tra loro. Centrale operativa La struttura di Mapfre Warranty Strada Trossi, Verrone (BI), costituita da: medici, tecnici, operatori. È in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno e in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto. Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio. Convalescenza a domicilio Il periodo di tempo successivo a un ricovero durante il quale l assicurato è costretto a domicilio al riposo assoluto presso il proprio domicilio per non compromettere la guarigione clinica e prescritto dai medici che hanno curato l assicurato. Day hospital La degenza diurna, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all erogazione dell assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici. Durata Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza. Franchigia/Scoperto La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell assicurato. Inabilità temporanea La perdita temporanea a seguito di infortunio, totale o parziale, della capacità dell assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Definizioni 5 / 45
6 Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l invalidità permanente o l inabilità temporanea. Insorgenza Epoca in cui si manifestano clinicamente, ossia con sintomi oggettivi, le prime alterazioni dello stato di salute, indipendentemente dalla diagnosi di malattia. Invalidità permanente La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Istituto di cura Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza e il soggiorno. Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Parti Il contraente e la Società. Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione. Premio La prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società per le garanzie prestate. Prestazioni Nell assistenza sono i servizi prestati dalla centrale operativa all assicurato. Ricovero/Degenza La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento. Rischio La possibilità che si verifichi il sinistro. Società L impresa assicuratrice. Sforzo Evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l impiego di una energia muscolare superiore alle possibilità fisiche dell assicurato. Sinistro Evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Definizioni 6 / 45
7 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio a) Dichiarazioni inesatte o reticenze rese con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni relative al rischio assicurato che si rivelino inesatte o le reticenze rese dal contraente che abbia agito con dolo o colpa grave possono comportare l annullamento del contratto, nei casi e secondo le modalità previste dall art del codice civile, fermo restando il diritto della Società a percepire i premi relativi al periodo di tempo trascorso sino al momento dell eventuale richiesta di annullamento del contratto. Tuttavia il contratto non può essere impugnato se la Società non dichiara al contraente la sua volontà di impugnazione entro tre mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza dell inesattezza o della reticenza delle dichiarazioni. In ogni caso, qualora si verifichi un sinistro prima della scadenza dei tre mesi suddetti, la Società non è tenuta a pagare la somma assicurata. b) Dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente, agendo senza dolo o colpa grave, ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti in merito alle circostanze di rischio, la Società può recedere dal contratto comunicando tale sua decisione al contraente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o della reticenza, nei casi e con le modalità previsti dall art del codice civile. Tuttavia, ai sensi della norma sopracitata, se il sinistro si verifica prima che l inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l indennizzo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato, se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Art. 2 Assicurazione per conto altrui Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato. Art. 3 Altre assicurazioni L assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all indennizzo. In caso di sinistro, l assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt e 1913 del codice civile. Se le somme assicurate con altre polizze (escluse quelle in forma collettiva non stipulate dall assicurato) superano complessivamente il 50% di quelle garantite con il presente contratto, la Società, entro 15 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 60 giorni. In tal caso la Società restituisce la parte di premio relativa al periodo di garanzia non goduto. Art. 4 Modifiche al contratto Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto. Art. 5 Pagamento del premio Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio deve essere pagato all agenzia cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società in conformità alle disposizioni di legge in vigore al momento del pagamento. Se il contraente non paga il premio o la prima rata stabilita dal contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se il contraente non paga i premi successivi, Condizioni generali di assicurazione 7 / 45
8 l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del codice civile. Art. 6 Variazione del premio alla scadenza del contratto In prossimità della scadenza del contratto, la Società può proporre al contraente un premio diverso sulla base della tariffa vigente in quel momento. Se il contraente non accetta il nuovo premio o nel suo silenzio, il contratto si intende risolto. In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza ne comportano l accettazione Art. 7 Aggravamento del rischio Il contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall art del codice civile. Art. 8 Diminuzione del rischio Il contraente è tenuto a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla suddetta comunicazione, ai sensi dell art del codice civile. La Società dichiara altresì di rinunciare allo specifico diritto di recesso che il primo comma della norma sopra citata espressamente riconosce per il caso di diminuzione del rischio. Art. 9 Proroga del contratto In mancanza di disdetta inviata da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Art. 10 Risoluzione del contratto La sopravvenienza in corso di contratto di una delle affezioni qui di seguito indicate: intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, epilessia e sintomi epilettoidi, sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, immunodeficienza acquisita (HIV) costituisce causa di risoluzione del contratto. In questo caso la Società restituisce al contraente la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto. Art. 11 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia sinistro, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all altra parte con lettera raccomandata a.r. e ha effetto dal 30 giorno successivo alla data di ricevimento dell a comunicazione. In tale momento il contratto si intende risolto. In ogni caso di recesso la Società rimborsa al contraente, entro 15 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto. Condizioni generali di assicurazione 8 / 45
9 Art. 12 Estensione territoriale L assicurazione vale per il mondo intero. Se l inabilità temporanea si verifica al di fuori dell Europa, l indennizzo viene erogato limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero: tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell assicurato. Art. 13 Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione previsto dall art del codice civile verso i terzi responsabili dell infortunio. Art. 14 Mancato rinnovo a scadenza (R) (valida se espressamente richiamata in polizza) Il contratto s intende estinto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Art. 15 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del contraente. Condizioni generali di assicurazione 9 / 45
10 ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 16 Oggetto dell assicurazione Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie: Morte per infortunio; Invalidità permanente per infortunio; Diaria da ricovero per infortunio; Inabilità temporanea per infortunio; Rimborso spese di cura per infortunio. L assicurazione è operante per gli infortuni a seconda delle garanzie scelte. Per quanto riguarda gli infortuni la garanzia è prestata durante lo svolgimento: dell attività professionale indicata sul contratto; di ogni altra attività di carattere non professionale. Art. 17- Decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo. Art. 18 Morte La Società corrisponde in caso di decesso dell assicurato per infortunio la somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali. Art. 19 Morte presunta Se la salma dell assicurato non viene ritrovata, la Società liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 del codice civile. Se dopo il pagamento dell indennizzo, risulta che l assicurato è vivo o che l infortunio non è indennizzabile, la Società ha diritto alla restituzione dell intera somma pagata. Art. 20 Cumulo dell indennità L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza di questo, l assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi la differenza tra l indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario. Art. 21 Commorienza del coniuge Se lo stesso infortunio causa il decesso dell assicurato e quello del coniuge, il capitale per il caso di morte spettante ai figli minori o con handicap (intendendosi per tali le persone riconosciute invalide nella misura del 75% e fiscalmente a carico), verrà aumentato del 100% con il limite massimo di euro ,00. Qualora la stessa maggiorazione sia prevista da un contratto infortuni della Società, in cui risulti assicurato anche il coniuge, il cumulo tra le maggiorazioni previste dai contratti non potrà comunque superare l importo di euro ,00. Art. 22 Invalidità permanente per infortunio La Società corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente dell assicurato per infortunio totale o parziale. Art. 23 Calcolo dell indennizzo L indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità Assicurazione infortuni 10 / 45
11 permanente al netto dell eventuale franchigia, secondo i seguenti criteri: se l infortunio ha come conseguenza l invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde l intera somma assicurata; se l infortunio ha come conseguenza l invalidità permanente definitiva parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che deve essere accertata con riferimento alla tabella 1. Art. 24 Criteri generali di indennizzabilità Se al momento dell infortunio l assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Art. 25 Criteri specifici di indennizzabilità In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali della tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art. 26 Criteri particolari di indennizzabilità Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non prevista dalla tabella 1 si fa riferimento ai seguenti criteri: se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; se l infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella 1 e nei criteri sopra elencati, l indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; per la valutazione delle menomazioni visive e uditive, il grado di invalidità viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi. Art. 27 Massimo indennizzo per lesioni plurime La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Art. 28 Franchigia sull invalidità permanente Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio sopra elencate sono soggette all applicazione delle seguenti franchigie. Sulla parte di somma assicurata fino a euro ,00: se l invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 3% della totale non si fa luogo a indennizzo; se l invalidità permanente definitiva supera il 3% della totale viene corrisposto l indennizzo solo per la parte eccedente. Sulla parte di somma eccedente euro ,00: se l invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 10% della totale non si fa luogo a indennizzo; se l invalidità permanente definitiva supera il 10% della totale viene corrisposto l indennizzo solo per la parte eccedente. In caso di invalidità permanente definitiva di grado pari o superiore al 50% della totale, non si applicano le suddette franchigie. Assicurazione infortuni 11 / 45
12 Art. 29 Decesso indipendente dall infortunio Se l assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Società corrisponde agli eredi l importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell avvenuto decesso dell assicurato. Art. 30 Diaria per inabilità temporanea Se l infortunio ha per conseguenza un inabilità temporanea, la Società liquida una diaria per ogni giorno in cui l assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. Se l assicurato ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni, la diaria è pari al 50% di quella indicata in polizza. La diaria è corrisposta per un massimo di 365 giorni per ogni sinistro. Nel caso di ernie addominali da sforzo e non operabili viene corrisposto un indennizzo per periodo massimo di 15 giorni. Art. 31 Franchigia sull inabilità temporanea L indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto a partire dall 8 giorno successivo a quello dell infortunio. Art. 32 Maggiorazione dell inabilità temporanea A decorrere dal 60 giorno successivo a quello in c ui inizia l erogazione della prestazione, l indennizzo per l inabilità temporanea parziale e totale è aumentato del 50%. Art. 33 Diaria da ricovero per infortunio La Società corrisponde in caso di ricovero per infortunio dell assicurato in istituto di cura un indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza. La durata massima è di 90 giorni per evento e di 180 giorni per anno assicurativo. In caso di degenza conseguente a un ricovero importante, la diaria viene raddoppiata. Gli infortuni che determinano un ricovero importante sono: interventi per asportazione di organi; trapianti; artro-protesi delle grandi articolazioni. Art. 34 Rimborso spese di cura In caso di infortunio indennizzabile la Società assicura fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale il rimborso delle seguenti spese effettivamente sostenute: a) se c è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero o alla data dell intervento chirurgico ambulatoriale; onorari del chirurgo e di ogni altro componente l équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l intervento; rette di degenza; assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero; esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei 120 giorni successivi alla cessazione del ricovero o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale. Per queste spese il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 10% della Assicurazione infortuni 12 / 45
13 somma assicurata; tickets relativi alle prestazioni che precedono. Se l assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, a esclusione dei tickets, la Società corrisponde una diaria sostitutiva di euro 25,00 per ogni giorno di ricovero, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo. b) se non c è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) effettuati nei 120 giorni successivi all infortunio. Per queste spese il rimborso viene riconosciuto con lo scoperto pari al 10% della spesa documentata e con il minimo di euro 50,00 per ogni sinistro relativo a ciascun assicurato. Il rimborso non potrà comunque superare il 30% della somma assicurata. c) cure e protesi dentarie da infortunio cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche; protesi dentarie con esclusione delle rotture o dei danneggiamenti di protesi preesistenti all infortunio. Tali spese vengono rimborsate con il limite del 20% della somma assicurata. Art. 35 Cambiamento dell attività professionale L assicurato deve comunicare alla Società ogni cambiamento della sua attività professionale. In caso di mancata comunicazione, se si verifica un infortunio durante lo svolgimento di una diversa attività l indennizzo verrà corrisposto: integralmente, se la diversa attività non aggrava il rischio; in misura ridotta come stabilito nella tabella delle percentuali sotto riportata, se la diversa attività aggrava il rischio. CALCOLO PERCENTUALI DI INDENNIZZO Classi di rischio CLASSE A B C D-RD A Attività svolta al B momento del sinistro C D - RD Per determinare il livello di rischio dell attività dichiarata rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si fa riferimento alla classificazione delle attività professionali (ove sono indicati anche i corrispondenti codici di attività) allegata. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate nell elenco vengono utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia a una attività elencata. Assicurazione infortuni 13 / 45
14 Estensioni Art. 36 Rischi compresi Sono inoltre compresi: a) asfissia di origine non morbosa; b) avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) annegamento; d) assideramento o congelamento; e) colpi di sole o di calore; f) le affezioni conseguenti a morsi di animai e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria; g) infortuni derivanti da colpa grave dell assicurato; h) infortuni causati da tumulti popolari, a condizione che l assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga agli artt e 1912 del codice civile); i) infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da ebbrezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; j) lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie. Sono invece comprese le ernie addominali da sforzo limitatamente ai casi di invalidità permanente e inabilità temporanea per infortunio se prevista nel contratto. Se l ernia addominale risulta operabile, viene corrisposta un indennità per inabilità temporanea fino a un massimo di 15 giorni; se l ernia non risulta operabile, viene corrisposta un indennità non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente. Art. 37 Rischi sportivi (escluso volo) La garanzia vale altresì durante: a) la pratica di attività sportive a carattere ricreativo o che prevedono la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali compresi i relativi allenamenti; b) la partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti di: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela. La garanzia non vale per gli infortuni derivanti da: c) la pratica di sport che prevedono l uso di veicoli o natanti a motore; d) la pratica dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, scalata di roccia o di ghiaccio, sci d alpinismo, guidoslitta, motonautica, arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, slittino, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano, immersioni subacquee con autorespiratore, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate (rafting); e) la partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque sport che preveda un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive, a eccezione degli infortuni derivanti dagli sport previsti al punto b) del presente articolo; f) la guida e la pratica di sport che prevedono l utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti dalla legge apparecchi per il volo da diporto o sportivo (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili). Art. 38 Rischio volo La garanzia vale per gli infortuni che l assicurato subisce in qualità di passeggero durante i voli di linea regolari. Non vale invece per la guida e la pratica di sport che prevedono l utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti dalla legge apparecchi per il volo da diporto o sportivo (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, Assicurazione infortuni 14 / 45
15 parapendii e simili). Art. 39 Rischio guerra A parziale deroga di quanto previsto dall art del codice civile, la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se e in quanto l assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno stato estero. Art. 40 Day hospital per infortunio (operante in automatico con la garanzia diaria da ricovero per infortunio). In caso di day hospital per un periodo non inferiore a 3 giorni, la garanzia è operante per una indennità pari al 30% dell indennità prevista in polizza per il ricovero purché risulti che il day hospital è avvenuto, fatta eccezione per le festività, senza interruzione. Art. 41 Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio (operante in automatico con la garanzia diaria da ricovero per infortunio). In caso di ricovero di durata superiore a 10 giorni, seguito da convalescenza domiciliare prescritta dai medici che hanno avuto in cura l assicurato e corredata da certificato medico, la Società corrisponde un indennità per un periodo non superiore alla metà di quello del ricovero e per un numero massimo di 30 giorni per evento. Garanzie aggiuntive Sono operanti le seguenti ulteriori garanzie, solo se espressamente richiamate in polizza e pagati i relativi premi Art. 42 Alpinismo fino al 3 grado (scala di Mona co) (A) L assicurazione è estesa agli infortuni che derivano dalla pratica dell alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai fino al 3 grado (scala di Mon aco) purché non avvenga in solitaria. Art. 43 Alpinismo in genere (B) L assicurazione è estesa agli infortuni che derivano dalla pratica dell alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai di qualsiasi grado (scala di Monaco), purché avvenga con accompagnamento di guida patentata. Art. 44 Speleologia (C) L assicurazione è estesa agli infortuni che derivano dalla pratica della speleologia, non a carattere professionale, purché effettuata in gruppo e con impiego di adeguata attrezzatura. Art. 45 Immersioni subacquee (D) L assicurazione è estesa agli infortuni che derivano da immersioni subacquee con uso di autorespiratore. Sono comprese le conseguenze derivanti dalla pressione dell acqua e di embolie gassose, a condizione che non siano dovute allo svolgimento di attività professionale e che l assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata. Art. 46 Limitazione ai soli infortuni professionali (E) A deroga dell art. 16 Oggetto dell assicurazione si conviene che l assicurazione vale soltanto per gli infortuni che l assicurato subisce nell esercizio dell attività professionale dichiarata in polizza. Art. 47 Limitazione ai soli infortuni extra-professionali (F) A deroga dell art. 16 Oggetto dell assicurazione si conviene che la garanzia vale esclusivamente per gli infortuni che l assicurato subisce nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale. La garanzia vale durante l espletamento di tutte le attività concernenti la Assicurazione infortuni 15 / 45
16 normale vita domestica, sociale e di relazione compresa l esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari. Sono quindi esclusi tutti gli infortuni che l assicurato subisce mentre presta opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale. Per la validità di questa prestazione, l assicurato dichiara di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di terzi con mansioni interne a orario fisso di lavoro. In caso di polizza dove il contraente è diverso dall assicurato detta dichiarazione viene rilasciata dal contraente per conto dei singoli assicurati. Art. 48 Utilizzo tabella INAIL (H) La tabella 1 è sostituita con quella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, denominata Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente industria, con esclusione delle modifiche intervenute successivamente all approvazione della tabella stessa. La Società rinuncia all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Restano valide le franchigie previste nell art. 28 Franchigia sull invalidità permanente. Art. 49 Invalidità permanente sopravvalutata (I) Si conviene che alcune percentuali di invalidità permanente tra quelle indicate nell art. 26 Criteri particolari di indennizzabilità vengono modificate come indicato nella tabella 3. Art. 50 Franchigia riassorbibile su invalidità permanente (L) A parziale modifica dell art. 28 Franchigia sull invalidità permanente, si conviene che solo sulla parte di somma assicurata fino a euro ,00, se il grado di invalidità permanente è pari o superiore al 15% del totale, non si applica nessuna franchigia. In caso di invalidità permanente pari o superiore al 60% l indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata. L indennizzo è calcolato quindi applicando all invalidità permanente accertata le percentuali indicate nella tabella 4. Art. 51 Invalidità permanente maggiorata (M) A parziale modifica dell art. 28 Franchigia sull invalidità permanente, si conviene che solo sulla parte di somma assicurata fino a euro ,00, l indennizzo è calcolato applicando all invalidità permanente accertata le percentuali corrispondenti indicate nella tabella 2. Art. 52 Attività sportive svolte non professionalmente (N) Ferma l esclusione per gli sport elencati all art. 37 punti c), d), f) Rischi sportivi (escluso volo) e a deroga del successivo punto e) la garanzia è estesa alla pratica non professionale di sport che prevedono un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive. Sono compresi, oltre alle partecipazioni a tornei e gare, i relativi allenamenti. A seguito di questa estensione, ed esclusivamente per gli infortuni che accadono durante lo svolgimento degli sport che essa include, le garanzie previste nel contratto subiscono le seguenti modifiche: l art. 28 Franchigia sull invalidità permanente, o le eventuali condizioni aggiuntive a esso deroganti, sono sostituiti come segue: sulla parte di somma assicurata fino a euro ,00 non si fa luogo a indennizzo per invalidità permanente per infortunio quando questa è di grado non superiore al 5% della totale. Se l invalidità permanente per infortunio supera il 5% della totale, viene corrisposto l indennizzo solo per la parte eccedente; sulla parte di somma eccedente euro ,00 non si fa luogo a indennizzo per invalidità permanente per infortunio quando questa è di grado non superiore al 15% della totale. Se l invalidità permanente supera il 15% della totale, viene pagato l indennizzo solo per la parte eccedente; la garanzia di inabilità temporanea non è operante; Assicurazione infortuni 16 / 45
17 la garanzia di diaria da ricovero per infortunio e le condizioni aggiuntive diaria per gessatura sono operanti con l applicazione di una franchigia fissa di 7 giorni; la garanzia rimborso spese di cura è operante fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata limitatamente alle seguenti prestazioni: laserterapia; magnetoterapia; T.A.C.; risonanza magnetica; artroscopia. Art. 53 Franchigia assoluta su invalidità permanente (O) Si conviene che il contraente possa scegliere una percentuale di franchigia assoluta diversa da quella indicata nell art. 28 Franchigia sull invalidità permanente. In tal caso non si fa luogo a indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore a quella indicata in polizza. Se l invalidità permanente supera tale percentuale, viene corrisposto l indennizzo solo per la parte eccedente. Art. 54 Franchigia relativa su invalidità permanente (P) Si conviene che il contraente possa scegliere una percentuale di franchigia relativa diversa da quella indicata nell art. 28 Franchigia sull invalidità permanente. In tal caso non si fa luogo a indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore a quella indicata in polizza. Se l invalidità permanente supera tale percentuale, viene corrisposto l indennizzo integralmente senza l applicazione di alcuna franchigia. Art. 55 Franchigia particolare su inabilità temporanea (Q) A modifica dell art. 31 Franchigia sull invalidità temporanea si conviene che l indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto soltanto per i giorni eccedenti il periodo di franchigia indicato in polizza. Art. 56 Diaria per gessatura Forma A (S) Se l infortunio comporta immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione comprese le osteosintesi e i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature funzionali, collari, tutori e simili), applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche, la Società corrisponde all assicurato un indennità pari a quella prevista per la diaria da ricovero per infortunio fino alla rimozione della gessatura e comunque per un periodo massimo di 40 giorni. Viene riconosciuta la diaria per gessatura, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o per frattura completa della costola purché radiologicamente accertate. Non verrà invece equiparata ali immobilizzazione con gesso o altro materiale, l applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali. Per la frattura della costola verrà corrisposta l indennità prevista in polizza per una durata forfetaria di 20 giorni, per le altre fratture la durata forfetaria è pari a 40 giorni. Se l infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, l indennità da gessatura verrà corrisposta a partire dal giorno della dimissione. Art. 57 Franchigia riassorbibile con supervalutazioni su invalidità permanente (U) A parziale modifica dell art. 28 Franchigia sull invalidità permanente, si conviene che solo sulla parte di somma assicurata fino a euro ,00 l indennizzo è calcolato applicando per il grado dell invalidità permanente, accertata secondo quanto disposto dall art. 48 Utilizzo Tabella Inail, le percentuali corrispondenti indicate nella tabella 5. In caso di invalidità permanente superiore al 60%, l indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata. Assicurazione infortuni 17 / 45
18 Art. 58 Diaria per gessatura Forma B (V) Qualora l infortunio comporti un periodo di inabilità senza ricovero durante il quale sia applicato un tutore immobilizzante non mobile costituito da fasce o docce e confezionato con gesso da modellare o con altri materiali radiotrasparenti, purché rigidi, nonché da altri apparecchi non mobili né autogestibili, la Società corrisponde la somma assicurata per ciascun giorno di immobilizzazione, fino a un massimo di 40 giorni. AI fine del computo dell indennità da gessatura non si terrà conto del giorno di rimozione. Se l infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, l indennità da gessatura verrà corrisposta a partire dal giorno della dimissione. Art. 59 Danno estetico La Società provvederà al rimborso delle spese sostenute, fino alla concorrenza di euro 2.600,00, per interventi chirurgici resi necessari per la riparazione di lesioni di natura estetica determinate da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Esclusioni Art. 60 Rischi esclusi L assicurazione non comprende gli infortuni causati da: a) guida di veicoli o natanti se l assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; b) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l assicurato è privo della abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; c) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza; d) azioni delittuose compiute o tentate dall assicurato; e) manovre ed esercitazioni militari durante il servizio militare di leva in tempo di pace; f) lo stato di ebbrezza, l abuso di psicofarmaci, l uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; g) l intossicazione cronica alcolica, la tossicodipendenza, l epilessia e le sindromi epilettoidi, le sindromi psico-organiche, la schizofrenia, le forme maniaco depressive o gli stati paranoidi; h) le trasformazioni o gli assestamenti energetici dell atomo (naturali o provocati) e le accelerazioni di particelle atomiche (a esempio fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X... ); i) le conseguenze di guerre salvo quanto previsto dall art. 39 Rischio guerra, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. Assicurazione infortuni 18 / 45
19 ASSICURAZIONE MALATTIA (valide se espressamente richiamate in polizza) Art. 61 Diaria da ricovero per malattia o parto La Società corrisponde in caso di ricovero per malattia o parto dell assicurato in istituto di cura un indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza. La durata massima per la diaria da malattia è di 90 giorni per evento e di 180 giorni per anno assicurativo. Per assicurati di età superiore ai 60 anni la durata massima è di 45 giorni per evento e 90 giorni per anno assicurativo. In caso di degenza conseguente a un ricovero importante, la diaria viene raddoppiata. Le malattie che determinano un ricovero importante sono: malattie coronariche e infartuali, rivascolarizzazione cardiaca e by-pass; neoplasie maligne; interventi per asportazione di organi; trapianti; artro-protesi delle grandi articolazioni; ictus cerebrali. Per i ricoveri di assicurati con età inferiore a 9 anni, dovuti a interventi su tonsille o su vegetazioni adenoidi, nonché per quelli dovuti a parto non cesareo o aborto post-traumatico, la diaria viene corrisposta per la durata massima di 5 giorni. Art. 62 Invalidità permanente per malattia La Società corrisponde un indennizzo in caso di malattia dell assicurato che ha per conseguenza una invalidità permanente, purché la malattia sia insorta dopo la data di effetto del contratto e si sia manifestata entro un anno dalla cessazione del contratto. Art. 63 Decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo. In particolare la garanzia ha effetto: per le malattie: dal 30 giorno successivo a quello del pagamento effettivo per le malattie insorte dopo la sottoscrizione del contratto; dal 180 giorno successivo a quello del pagament o effettivo per le malattie insorte prima della sottoscrizione del contratto. Sono comunque escluse le conseguenze di infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della sottoscrizione del contratto. Per la garanzia invalidità permanente per malattia sono sempre escluse le conseguenze relative a infortuni, malattie, malformazioni o stati patologici insorti anteriormente all effetto del contratto; dal 300 giorno successivo a quello di pagamento effettivo per il parto. Per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante dal 30 giorno dal pagamento effettivo solo se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell assicurazione. Se il contratto viene emesso in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza con gli stessi assicurati, i termini sopraindicati decorrono: dalla data di decorrenza della polizza sostituita, per le prestazioni e i capitali da quest ultima previsti; Assicurazione malattia 19 / 45
20 dalla data di decorrenza del presente contratto, limitatamente alle diverse prestazioni e ai maggiori capitali da essa previsti. La norma vale anche per le variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto. Art. 64 Criteri di indennizzabilità dell invalidità permanente per malattia La Società corrisponde l indennizzo a guarigione clinica avvenuta per le sole conseguenze dirette causate dalla malattia denunciata. Se la malattia colpisce una persona già affetta da altre patologie non è pertanto indennizzabile l aggravamento dello stato di salute causato dalle patologie preesistenti. Le invalidità permanenti per malattia già accertate durante la vigenza di questo contratto non saranno ulteriormente valutate sia in caso di aggravamento che in caso di coesistenza con nuove invalidità per malattia insorte successivamente che verranno quindi valutate in modo autonomo. In caso di malattia neoplastica la valutazione dei postumi viene effettuata entro un anno dalla prima diagnosi indipendentemente dalla guarigione clinica. Se a giudizio del medico dell assicurato e del consulente medico della Società un adeguato trattamento terapeutico può modificare positivamente la prognosi della malattia e l assicurato non vuole sottoporvisi, la valutazione dell invalidità permanente viene calcolata come se l assicurato si fosse sottoposto al trattamento. Art. 65 Calcolo dell indennizzo dell invalidità permanente per malattia Nei casi non previsti nella tabella 6, l indennizzo è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità accertato. La determinazione dell indennizzo viene eseguita secondo le seguenti norme: nessun indennizzo spetta all assicurato quando il grado di invalidità permanente per malattia è di grado inferiore al 25% dell invalidità totale; se l invalidità permanente è di grado superiore o uguale al 25% la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo le percentuali indicate nella tabella 7; la percentuale di invalidità permanente viene accertata in un periodo compreso fra 6 e 12 mesi dalla data di denuncia della malattia; nei casi non previsti nella tabella 6, la percentuale di invalidità viene comunque accertata in base ai valori e ai criteri indicati in tabella tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell assicurato. Art. 66 Decesso anteriore al pagamento Se l assicurato decede prima che l indennizzo per invalidità permanente per malattia, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Società liquida agli eredi l importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell avvenuto decesso. Estensioni Art. 67 Day hospital per malattia o parto (operante in automatico con la garanzia diaria da ricovero per malattia o parto). In caso di day hospital per un periodo non inferiore a 3 giorni, la garanzia è operante per una indennità pari al 30% dell indennità prevista in polizza per il ricovero purché risulti che il day hospital è avvenuto, fatta eccezione per le festività, senza interruzione. Art. 68 Diaria da convalescenza post ricovero per malattia o parto (operante in automatico con la garanzia diaria da ricovero per malattia o parto). In caso di ricovero di durata superiore a 10 giorni, seguito da convalescenza domiciliare prescritta dai medici che hanno avuto in cura l assicurato e corredata da certificato medico, la Società corrisponde un indennità per un periodo non superiore alla metà di quello del ricovero e per Assicurazione malattia 20 / 45
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