CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CAVALLI

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CAVALLI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; c) Modulo di proposta. DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA. Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 30 giugno 2012

2 INDICE A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 1. Informazioni generali 1 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s 2 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 2 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 2 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità 3 5. Aggravamento e diminuzione del rischio 3 6. Premi 4 7. Rivalse 4 8. Diritto di recesso 4 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Legge applicabile al contratto Regime fiscale applicabile al contratto 5 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATVE E I SUI RECLAMI Sinistri Liquidazione dell indennizzo Reclami Arbitrato 5 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GLOSSARIO MODULO DI PROPOSTA

3 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza * * * * * A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a. Lloyd s è un ente ( Society ) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza) La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd s.. c. In Italia Lloyd s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. d. Il recapito telefonico, l indirizzo e il sito internet di Lloyd s sono, rispettivamente: , servizioclienti@lloyds.com e e. I membri di Lloyd s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all esercizio dell attività assicurativa in forza della legge inglese. L Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n I dell elenco dell Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. Nota Informativa Assicurazione Cavalli BDB Ed. 01/2012 Pagina 1 di 6

4 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s Come riportato a pag. 55 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2011* il capitale del mercato di Lloyd s ammonta ad EUR milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd s di EUR milioni, dai Bilanci dei membri di EUR milioni e da riserve centrali di EUR milioni. Il mercato di Lloyd s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd s al era il 2.691%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 138 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 70 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2011*. *Link al Rapporto annuale di Lloyd s del 2011: ** Tasso di cambio al : EUR 1,00 = GBP (fonte: L aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s è consultabile al seguente link: (Art. 37, Regolamento ISVAP n. 35/2010). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Durata e proroga del contratto La durata prevista dal contratto è espressamente indicata in polizza. Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni L assicurazione vale per il caso di decesso o abbattimento umanitario del cavallo assicurato, conseguente a incidente, ferimento o malattia, avvenuti durante il periodo di validità del contratto (Clausola Obbligazioni degli Assicuratori delle Condizioni di Assicurazione). Se concordato tra Assicuratore e Assicurato, e previo pagamento del relativo sovrappremio, la copertura può essere estesa all Assicurazione del Furto del Cavallo (allegato Appendix 3), disabilità permanente dello Stallone (allegato Appendix 4), decesso del feto o del puledro (allegato Appendix 6), Interventi Chirurgici e ospedalizzazione (allegato Appendix 8), e colica e frattura Grave (allegato Appendix 9). Si rimanda ad un attenta lettura dei disposti ivi riportati. Le estensioni di copertura si intendono operanti se richiamate nell apposita sezione della Scheda. Avvertenza Esclusioni e limiti delle coperture assicurative Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolarmente esplicitate nella clausola Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione e negli allegati Appendix n 3, 4, 6 7 e 9. Avvertenza Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d indennizzo) La massima somma assicurata relativa alle garanzie di cui al presente punto della nota informativa è quella concordata tra il contraente/assicurato e gli assicuratori e riportata sulla Scheda del contratto di assicurazione. Si richiama l attenzione sul fatto che il contratto prevede l applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Tali franchigie, scoperti e massimali trovano la loro collocazione nella Scheda di Polizza e nei seguenti Articoli/Sezioni/Clausole: Allegato Appendix 6 Assicurazione che copre un feto ; Allegato Appendix 8 Estensione relativa a interventi chirurgici e ospedalizzazione ; Allegato Appendix 9 Estensione relativa a colica e frattura grave. Nota Informativa Assicurazione Cavalli BDB Ed. 01/2012 Pagina 2 di 6

5 Esempi di applicazione della franchigia (le franchigie sotto indicate sono puramente esemplificative e non rappresentano quanto previsto dalla polizza). Esempio 1: Applicazione di Franchigia: Somma Assicurato: ,00 Danno accertato 5, Franchigia prevista in polizza: 500,00 per sinistro Importo liquidato: 4.500,00 ( 5.000,00 500,00). Esempio 2: Applicazione di Scoperto: Limite massimo d indennizzo: ,00 Danno accertato: 2.000,00 Scoperto previsto in polizza: 10%. Importo liquidato: 1.800,00 ( 2.000,00 200,00 = 1.800,00 poiché il 10% di 2.000,00 euro è 200,00). Esempio 3: Applicazione di Scoperto con il minimo: Limite massimo d indennizzo: ,00 Danno accertato: ,00 Scoperto previsto in polizza: 10% con il minimo di 2.500,00 ed il massimo di per sinistro. Importo liquidato: ,00 ( ,00 10% = ,00 poiché il 10% di ,00 Euro è 3.000,00 Euro ed è superiore al minimo di 2.500,00 ed inferiore al massimo di ,00) Avvertenza Pagamento del premio L assicurato o riassicurato prende atto che il premio deve essere pagato ai sottoscrittori entro 30 giorni dall effetto o rata della polizza. Se il premio della polizza non è stato pagato ai sottoscrittori entro il 30 giorno dalla data di decorrenza e/o rateo, i sottoscrittori per iscritto hanno il diritto di cancellare la polizza dando notifica all assicurato o riassicurato via il broker. In caso di cancellazione, il premio pro rata per il periodo di copertura concessa è dovuta ai sottoscrittori, o l intero premio e` dovuto se e` avvenuto un sinistro prima della cancellazione della polizza (Allegato Appendix 5 Clausola pagamento del premio ). Avvertenza Presupposti della responsabilità degli Assicuratori Sono presupposti di qualsiasi responsabilità degli Assicuratori i disposti di cui alle Condizioni 1, 3, 5, 7 e 9. Si rimanda il proponente ad un attenta lettura dei disposti ivi riportati. Avvertenza Nel caso in cui il CAVALLO venga operato per castrazione o asportazione delle ovaie, la presente Assicurazione cessa di coprire il CAVALLO alla mezzanotte, ora locale, del giorno precedente l operazione. L ASSICURATO ha diritto a un rimborso proporzionale del premio non goduto sul CAVALLO (Condizione 4). 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenza Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente/ Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione. Nota Informativa Assicurazione Cavalli BDB Ed. 01/2012 Pagina 3 di 6

6 Avvertenza Nullità dell assicurazione decesso del feto o del puledro. Qualora la fattrice assicurata abbia dato alla luce due puledri gemelli, la presente polizza dovrà essere considerata come priva di qualsiasi effetto e non stipulata. In tal caso, il premio sarà integralmente rimborsato dall Assicurato (Allegato Appendix 6). Avvertenza Questa Assicurazione è priva di effetti e i Sottoscrittori sono sollevati da tutte le responsabilità qui descritte se l ASSICURATO o chiunque agisca per conto dell ASSICURATO ha: nascosto, falsamente rappresentato, omesso di rappresentare fatti o circostanze rilevanti relative a questa Assicurazione; e/o fatto una richiesta di indennizzo sapendo che la stessa è falsa o fraudolenta, in relazione alla somma richiesta o altro (Condizione 13). 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la cessazione dell Assicurazione ai sensi dell Art C.C. Nel caso di diminuzione del Rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato (art Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso. Ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio Un intervento chirurgico subito da un cavallo assicurato, in conseguenza di qualsiasi infortunio o patologia, durante il periodo di validità dell Assicurazione rappresenta un fattore di aggravamento di rischio che deve essere notificato immediatamente agli assicuratori. 6. Premi Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. Il premio è comunque sempre interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. Il pagamento del premio è effettuato per il tramite dell intermediario che gestisce il contratto. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 Codice delle assicurazioni private): a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto di pagamento in contanti riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. 7. Rivalse Avvertenza Se i Sottoscrittori eseguono un pagamento per la presente Assicurazione, i Sottoscrittori saranno surrogati, nella misura di tale pagamento, in tutti i diritti e le azioni dell ASSICURATO nei confronti di terzi e avranno diritto a loro spese di citare in giudizio tali terzi (Condizione 12). 8. Diritto di recesso Avvertenza Il contratto prevede la facoltà per i soli Assicuratori di esercitare il diritto di recesso relativamente alle circostanze e nelle modalità descritte dalla Condizione 14.. Nota Informativa Assicurazione Cavalli BDB Ed. 01/2012 Pagina 4 di 6

7 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dl contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art C.C. 2 comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166), fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell art del c.c.. 10 Legge applicabile al contratto Il contratto è regolato dalla legge italiana 11. Regime fiscale applicabile al contratto Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. Sul modulo di polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza Per gli aspetti inerenti il dettaglio della modalità di termini per la denuncia del sinistro, delle eventuali spese per la ricerca e stima del danno, e delle procedure liquidative, si fa riferimento alle Condizioni 6, 7, 8, 9 10, e agli allegati Appendix 3, 4, 6, 8 e Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano di Lloyd s All attenzione del Responsabile dell ufficio Regulatory & Compliance Corso Garibaldi, Milano Fax n servizioclienti@lloyds.com Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad ,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono ;; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 14. Arbitrato Avvertenza Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall Art. 15 delle Condizioni, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Nota Informativa Assicurazione Cavalli BDB Ed. 01/2012 Pagina 5 di 6

8 * * * * * Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Generale per l Italia di Lloyd s Enrico Bertagna. Nota Informativa Assicurazione Cavalli BDB Ed. 01/2012 Pagina 6 di 6

9 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE WORDING APPENDIX 1 Assicurazione Equina Dei Lloyd s L Assicurato, al fine di ottenere un assicurazione come di seguito riportata, ha presentato una domanda scritta, recante la data indicata nella Scheda che rappresenta, come concordato, la base del presente contratto ed è parte integrante di questa Assicurazione. I Membri di ciascun sindacato il cui numero è indicato nell elenco definitivo allegato delle partecipazioni dei Lloyd s (in prosieguo i Sottoscrittori ) concordano di assicurare l assicurato contro le perdite secondo i termini stabiliti da questa Assicurazione. Ogni membro di un sindacato (anziché il sindacato stesso) ha sottoscritto una quota del totale indicato per il sindacato (il totale è rappresentato dalle quote complessive sottoscritte da tutti i membri del sindacato complessivamente considerati). La responsabilità di ciascun membro del sindacato è individuale e non solidale con gli altri membri). Un membro è responsabile esclusivamente per una determinata quota. Un membro non è solidalmente responsabile per la quota di un altro membro. Né nessun membro è responsabile per un altro assicuratore che possa sottoscrivere questa Polizza. L indirizzo di ciascun membro è Lloyd s, One Lime Street, London EC3M 7HA. L identità di ciascun membro di un sindacato dei Lloyd s e la loro rispettiva quota può essere ottenuta scrivendo a Market Services, Lloyd s, all indirizzo sopra indicato. La presente Polizza è firmata dal Direttore generale dell Ufficio Firma Polizze dei Lloyd s per conto di ciascuno dei Membri sottoscrittori. UFFICIO FIRMA POLIZZE LLOYD S Il Direttore Generale Pagina 1 di 22

10 L ASSICURATO è pregato di leggere la presente Polizza e, qualora non sia corretta, di restituirla immediatamente per la correzione. In ogni comunicazione deve essere indicato il Numero di Polizza presente alla prima riga della Scheda. Le parole e i termini in maiuscolo (escludendo i titoli) sono definiti nel GLOSSARIO qui di seguito. GLOSSARIO Termini e parole utilizzate nel presente documento: 1. VALORE EQUO DI MERCATO significa: Il prezzo al quale la proprietà del CAVALLO sarebbe trasferita tra un acquirente e un venditore, che non acquistino e non vendano per obbligo e che dispongano di ragionevole conoscenza degli elementi necessari. 2. CAVALLO significa: Il CAVALLO o i CAVALLI specificati nella Scheda e il diritto sugli stessi oggetto dell Assicurazione. 3. ABBATTIMENTO UMANITARIO significa: a) che il CAVALLO si ferisce o è afflitto da una malattia eccessivamente dolorosa e un CHIRURGO VETERINARIO nominato dai Sottoscrittori rilascia un certificato in cui dichiara che la sofferenza del CAVALLO è incurabile e così eccessiva che è imperativo l immediato abbattimento per ragioni umanitarie; o b) che il CAVALLO si ferisce e un CHIRURGO VETERINARIO nominato dall ASSICURATO rilascia un certificato in cui dichiara che la sofferenza del CAVALLO è incurabile e così eccessiva che è imperativo l immediato abbattimento per ragioni umanitarie, senza attendere la nomina di un CHIRURGO VETERINARIO da parte dei Sottoscrittori. 4. ASSICURATO significa: La persona o le persone, l associazione, la società o l organizzazione indicati nella Scheda. 5. CHIRURGO VETERINARIO o VETERINARIO significa: Un chirurgo veterinario esperto in pratica equina in possesso di una licenza valida, rilasciata dalla competente autorità, che gli consente di praticare la medicina veterinaria. 6. AUTOPSIA significa: Un autopsia che comprende un esame necroscopico, effettuata da un CHIRURGO VETERINARIO che includa, tra l altro, l accertamento dell identità, della causa del decesso o la ragione dell ABBATTIMENTO UMANITARIO del CAVALLO. Pagina 2 di 22

11 1 OBBLIGAZIONI DEGLI ASSICURATORI I Sottoscrittori concordano che, nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle esclusioni che seguono, in caso di decesso o ABBATTIMENTO UMANITARIO del CAVALLO: a) durante il periodo di questa Assicurazione; o b) per le assicurazioni di durata annuale o superiore, entro novanta (90) giorni dal termine di questa Assicurazione conseguente a incidente, ferimento o malattia che accade o si manifesta per la prima volta durante il periodo di questa Assicurazione, e previo avviso scritto di tale incidente, ferimento o malattia trasmesso immediatamente ai Sottoscrittori e in ogni caso prima del termine di questa Assicurazione, i Sottoscrittori risarciranno l ASSICURATO secondo il VALORE EQUO DI MERCATO del CAVALLO all epoca in cui si è verificato per la prima volta l incidente, il ferimento o la malattia che ha provocato il decesso o l ABBATTIMENTO UMANITARIO, nel limite del massimale specificato nella Scheda. OBBLIGAZIONI DELL ASSICURATO L ASSICURATO accetta: a) di rispettare tutti i termini e tutte le condizioni della presente Assicurazione; b) i) che la violazione di qualunque di tali termini e condizioni, che sono presupposto della responsabilità, solleva i Sottoscrittori dalla responsabilità; e ii) che la violazione di qualunque termine o condizione, che non siano presupposto della responsabilità può invalidare la richiesta di risarcimento alla quale la violazione si riferisce; Una violazione di cui alla lettera b) ha luogo se commessa dall ASSICURATO personalmente o da un suo familiare, o da suoi rappresentanti, agenti, dipendenti, depositari o da altre persone che si prendono cura del CAVALLO o che ne hanno la custodia o il controllo. ESCLUSIONI 1. Nel caso in cui il CAVALLO sia soggetto a quarantena disposta da un autorità governativa, pubblica o locale e/o sia soggetto a un ordine di restrizione in relazione a un epidemia o ad una sospetta epidemia di una malattia, questa Assicurazione non copre il decesso, l abbattimento intenzionale o l ABBATTIMENTO UMANITARIO del CAVALLO direttamente o indirettamente attribuibili a detta malattia. 2. Questa Assicurazione non copre l abbattimento intenzionale del CAVALLO. I Sottoscrittori non potranno invocare questa esclusione: a) se i Sottoscrittori avranno espressamente autorizzato l abbattimento intenzionale del CAVALLO; o Pagina 3 di 22

12 b) fatta salva l Esclusione di cui al punto 1, nel caso di ABBATTIMENTO UMANITARIO; o c) se il CAVALLO viene abbattuto su un aereo ad opera o su ordine di un autorità competente al momento e successivamente confermato mediante una dichiarazione, giurata se prevista dalla legislazione locale, da parte dell autorità in questione che secondo il suo parere il CAVALLO era talmente incontrollabile da mettere in pericolo la sicurezza dell aereo, dell equipaggio, dei passeggeri o del carico. 3. La presente Assicurazione non copre il decesso o l ABBATTIMENTO UMANITARIO direttamente o indirettamente causati dagli eventi dagli eventi seguenti o in relazione a uno o più di essi: a) intervento chirurgico se non eseguito da un CHIRURGO VETERINARIO e da questi certificata necessario solamente a seguito di un incidente, un ferimento o una malattia verificatisi durante il periodo coperto dalla presente Assicurazione ed eseguita in una situazione di emergenza nel tentativo di salvare la vita del CAVALLO; o b) somministrazione di farmaci se non da parte di un CHIRURGO VETERINARIO (o da personale esperto diretto dallo stesso) il quale certifica che la necessità di natura preventiva o a seguito di un incidente, un ferimento o una malattia verificatisi durante il periodo coperto dalla presente Assicurazione. Nella presente Assicurazione, devono essere intesi farmaci medicine, ormoni, vitamine, proteine e altre sostanze diverse da alimenti o bevande non adulterati; o c) ferimento doloso o volontario o atti criminali o intenzionali od omissioni da parte dell ASSICURATO, della sua famiglia, dei suoi rappresentanti, dei suoi agenti, dei suoi dipendenti, dei CHIRURGHI VETERINARI, dei depositari o di altre persone che si prendono cura del CAVALLO o che ne hanno la custodia o il controllo; o d) scarsa cura o attenzione verso il CAVALLO da parte dell ASSICURATO, della sua famiglia, dei suoi rappresentanti dei suoi agenti, dei suoi dipendenti, dei depositari o di altre persone che si prendono cura del CAVALLO o che ne hanno la custodia o il controllo; o e) uso del CAVVALLO per scopi diversi da quelli stabiliti nella Scheda. 4. La presente Assicurazione non copre il decesso o l ABBATTIMENTO UMANITARIO direttamente o indirettamente causati dagli eventi seguenti o in relazione a uno o più di essi: a) reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva; o b) confisca, nazionalizzazione o requisizione da parte o su ordine di un autorità governativa, pubblica o locale o di persone o di organismi che abbiano potere in materia; o Pagina 4 di 22

13 c) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (dichiarazione di guerra o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, scioperi, sommosse o agitazioni civili. In qualsiasi richiesta, e in qualsiasi azione, causa o procedimento volto ad azionare una richiesta di risarcimento per il decesso o l ABBATTIMENTO UMANITARIO secondo la presente Assicurazione, l onere di provare che il decesso o l ABBATTIMENTO UMANITARIO non rientrano nelle Esclusioni di cui al punto 4, lettere (a), (b) o (c), spetta all Assicurato. CONDIZIONI 1. Presupposto di qualsiasi responsabilità dei Sottoscrittori è che all inizio della presente Assicurazione il CAVALLO sia, ad eccezione di quelle condizioni che sono state interamente e accuratamente trasmesse ai Sottoscrittori i quali le hanno accettate per iscritto, in ottima salute ed esente da malattie, claudicazione, ferimento o infermità fisica di qualsiasi genere, Tale presupposto si applica anche per quanto segue: a) somme aggiuntive assicurate sul CAVALLO già assicurato; e/o b) qualsiasi CAVALLO aggiunto nella presente Assicurazione; e/o c) proroghe o integrazioni relative alla copertura. In tutti i casi di cui alle lettere (a), (b) e (c), tale presupposto deve essere soddisfatto alla data dell aumento, della proroga o dell integrazione alla copertura. 2. L accettazione da parte dei Sottoscrittori di un Certificato Veterinario, o di una Dichiarazione di Salute sostitutiva del Certificato Veterinario accettata dai Sottoscrittori, presentato in relazione alla proposta dell ASSICURATO per l Assicurazione o per proroghe o integrazioni relative alla copertura del CAVALLO, non elimina né limita il requisito di piena conformità alla Condizione 1 relativamente al CAVALLO. Tuttavia, se i Sottoscrittori hanno accettato un Certificato Veterinario, o una Dichiarazione di Salute sostitutiva del Certificato Veterinario, l onere di provare che il Cavallo non era in ottima salute o che non era esente da malattie, claudicazione, ferimento o infermità fisica di qualsiasi genere all inizio della copertura del CAVALLO nell ambito di questa Assicurazione, spetta ai Sottoscrittori. 3. E un presupposto della responsabilità dei Sottoscrittori che all inizio della presente Assicurazione (o di eventuali aumenti, proroghe o integrazioni della copertura), l ASSICURATO sia proprietario del CAVALLO. Questa Assicurazione cessa di coprire il CAVALLO immediatamente quando l ASSICURATO cede la proprietà del CAVALLO o diritti su di esso, in via provvisoria o definitiva. 4. Nel caso in cui il CAVALLO venga operato per castrazione o asportazione delle ovaie, la presente Assicurazione cessa di coprire il CAVALLO alla mezzanotte, ora locale, del giorno precedente l operazione. L ASSICURATO ha diritto a un rimborso proporzionale del premio non goduto sul CAVALLO. Pagina 5 di 22

14 5. E un presupposto della responsabilità dei Sottoscrittori che, durante l intero periodo di questa Assicurazione, il CAVALLO deve rimanere entro i limiti geografici indicati nella Scheda. 6. E un presupposto della responsabilità dei Sottoscrittori che: a) In caso di malattia, claudicazione, ferimento, incidente o infermità fisica di qualsiasi genere del CAVALLO, l ASSICURATO dovrà immediatamente, a sue spese, chiedere l intervento di un CHIRURGO VETERINARIO e, se i Sottoscrittori lo richiedono, consentire il trasferimento del CAVALLO per sottoporlo a cure a sue spese; e b) in caso di decesso o ABBATTIMENTO UMANITARIO del CAVALLO, l ASSICURATO dovrà immediatamente, a sue spese, chiedere un AUTOPSIA che sarà eseguita da un CHIRURGO VETERINARIO e trasmettere una copia del referto ai Sottoscrittori subito senza indugio, dopo il decesso o l ABBATTIMENTO UMANITARIO del CAVALLO; e c) nei casi previsti ai punti 7a) o b), l ASSICURATO dovrà immediatamente avvisare la persona o le persone indicate nella Scheda ai fini delle notificazioni, le quali daranno istruzioni a un CHIRURGO VETERINARIO per conto degli Sottoscrittori, se necessario; d) i Sottoscrittori hanno il diritto di chiedere che un AUTOPSIA venga eseguita dal loro CHIRURGO VETERINARIO, a loro spese. 7. Come condizione di operatività per la responsabilità dei Sottoscrittori sotto questa polizza, il CAVALLO deve essere portato alla clinica veterinaria massimo 4 ore dopo aver sofferto I sintomi della colica e se cosi non accade le perdite per colica verranno escluse da questa polizza. 8. Dopo avere ricevuto il permesso dai Sottoscrittori, l ASSICURATO dovrà disporre il trasferimento e lo smaltimento dei resti del CAVALLO, a sue spese. Nel caso di vendita dei resti, i Sottoscrittori hanno diritto alle eventuali somme di denaro recuperabili dall ASSICURATO che eccedano i costi di trasferimento o smaltimento. 9. E un presupposto della responsabilità dei Sottoscrittori che l ASSICURATO trasmetta ai Sottoscrittori un Modulo di Richiesta e di Liquidazione entro sessanta (60) sessanta giorni dalla morte o dall ABBATTIMENTO UMANITARIO del CAVALLO. 10. L ASSICURATO dovrà sempre cooperare con i Sottoscrittori e i loro rappresentanti nell indagine e nella valutazione di qualunque richiesta effettiva o potenziale: a. consentendo immediatamente, su richiesta dei Sottoscrittori o dei loro rappresentanti, l accesso a qualsiasi persona/e, a copie e originali di tutta la documentazione veterinaria, tenuta dall ASSICURATO, dai CHIRURGHI VETERINARI o da terzi; e b. consentendo immediatamente, su richiesta dei Sottoscrittori o dei loro rappresentanti, tutte le informazioni relative alla condizione, alla storia, alle prestazioni, al valore o qualsiasi altra informazione in relazione al CAVALLO che i Sottoscrittori o i loro rappresentanti potrebbero ragionevolmente richiedere; e Pagina 6 di 22

15 c. sottoponendosi l ASSICURATO, la sua famiglia, i suoi rappresentanti, agenti, dipendenti, depositari o altre persone che si prendono cura del CAVALLO o che ne hanno la custodia o il controllo, ad interrogatorio, sotto giuramento se previsto dalla legislazione locale, quando richiesto dai Sottoscrittori o dai loro rappresentanti. In caso di mancata cooperazione che possa recare pregiudizio ai Sottoscrittori, eventuali richieste di indennizzo da parte dell ASSICURATO saranno ridotte o estinte in proporzione alla misura del pregiudizio. 11. Se al momento del decesso o dell ABBATTIMENTO UMANITARIO del CAVALLO, l ASSICURATO dispone di un altra assicurazione sul CAVALLO, sia essa valida o incassabile o meno, i Sottoscrittori saranno sollevati da ogni responsabilità sul CAVALLO, a meno che non sia stato ottenuto l accordo e l approvazione da parte dei Sottoscrittori per tale altra assicurazione. Qualora abbiano accettato di approvare qualsiasi altra assicurazione oltre a questa Assicurazione, i Sottoscrittori saranno responsabili esclusivamente per la loro quota di VALORE EQUO DI MERCATO, nella stessa percentuale del limite della responsabilità dei Sottoscrittori relativo a questa Assicurazione rapportato all importo complessivo coperto da tutte le assicurazioni sul CAVALLO per decesso o ABBATTIMENTO UMANITARIO, siano esse valide o incassabile o meno. 12. Se i Sottoscrittori eseguono un pagamento per la presente Assicurazione, i Sottoscrittori saranno surrogati, nella misura di tale pagamento, in tutti i diritti e le azioni dell ASSICURATO nei confronti di terzi e avranno diritto a loro spese di citare in giudizio tali terzi. L ASSICURATO provvederà a preparare tutti i documento e fornirà ai Sottoscrittori tutta l assistenza da essi richiesta per garantire l esercizio di tali diritti ed azioni. L ASSICURATO non dovrà pregiudicare o estinguere i diritto verso terzi in cui i Sottoscrittori sono surrogati, e dovrà adottare tutte le misure necessarie per preservare tali diritti. I Sottoscrittori hanno il diritto di ottenere da terzi tutto quanto recuperabile sino a concorrenza della somma pagata dai Sottoscrittori in base alla presente Assicurazione, oltre agli interessi dalla data di pagamento di un indennizzo, prima di versare eventuali somme eccedenti all ASSICURATO per il suo danno non assicurato. Qualsiasi somma o bene ricevuti dall Assicurato e dovuti ai Sottoscrittori per effetto dei loro diritti di surrogazione, devono essere custoditi a titolo fiduciario per i Sottoscrittori e, fatto salvo il recupero del CAVALLO di cui alla Condizione Supplementare Furto f) qui di seguito, dovranno essere immediatamente pagate e/o consegnate ai Sottoscrittori non appena ricevuti. 13. Questa Assicurazione è priva di effetti e i Sottoscrittori sono sollevati da tutte le responsabilità qui descritte se l ASSICURATO o chiunque agisca per conto dell ASSICURATO ha: a. nascosto, falsamente rappresentato, omesso di rappresentare fatti o circostanze rilevanti relative a questa Assicurazione; e/o b. fatto una richiesta di indennizzo sapendo che la stessa è falsa o fraudolenta, in relazione alla somma richiesta o altro. Pagina 7 di 22

16 14. Diritto di recesso a. L ASSICURATO può recedere dalla presente Assicurazione, con richiesta scritta con la quale dichiara la data dalla quale il recesso avrà effetto, con rimborso del premio come qui di seguito: Durata dell Assicurazione e premio trattenuto dai Sottoscrittori, che rimborseranno la differenza 1 mese: 20% del premio annuale 6 mesi: 70% del premio annuale 2 mesi: 30% del premio annuale 7 mesi: 75% del premio annuale 3 mesi: 40% del premio annuale 8 mesi: 80% del premio annuale 4 mesi: 50% del premio annuale 9 mesi: 85% del premio annuale 5 mesi: 60% del premio annuale oltre 9 mesi: 100% del premio annuale Oltre i premi addizionali per i rischi supplementari, fra i quali chirurgia, trasporto e puledri, che saranno integralmente trattenuti dai Sottoscrittori. b. I Sottoscrittori potranno esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, inviando un preavviso scritto all indirizzo dell ASSICURATO specificato nella Scheda, indicando una data di almeno (5) giorni dalla data del preavviso e da cui avrà effetto il recesso. In tal caso, i Sottoscrittori restituiscono il premio pagato, dedotta una quota che si considera acquisita e dovuta ai Sottoscrittori, calcolata su base proporzionale alla durata dell Assicurazione sino alla data di effetto del recesso. Oltre i premi addizionali per i rischi supplementari, fra i quali chirurgia, trasporto e puledri, che saranno integralmente trattenuti dai Sottoscrittori. c. Se un indennizzo è pagato sul CAVALLO, per liquidazione, transazione o altro, nessuna restituzione del premio sul CAVALLO è comunque effettuata. 15. Qualora i Sottoscrittori ammettano per iscritto la validità della richiesta di risarcimento ma rimanga comunque una controversia tra i Sottoscrittori e l ASSICURATO riguardo al VALORE EQUO DI MERCATO del CAVALLO liquidabile secondo la presente Assicurazione, tale controversia sarà risolta per Arbitrato, come segue: a. dovrà essere nominato un Arbitro Unico, imparziale, scelto dall ASSICURATO da un elenco, disponibile al momento della selezione e tenuto dai Sottoscrittori, composto da un minimo di sei (6) nomi, con un appropriata esperienza nella valutazione dell equino.; una copia di tale elenco è disponibile in qualsiasi momento per l Assicurato e i suoi broker; b. entro ventotto (28) giorni dalla notifica da parte dell Assicurato ai Sottoscrittori della nomina dell Arbitro selezionato, l ASSICURATO e i Sottoscrittori trasmetteranno ciascuno all Arbitro e reciprocamente le prove e considerazioni sul valore che intendono presentare; ciascuna parte avrà quattordici (14) giorni per replicare; c. successivamente, l Arbitro procederà a stabilire con lodo il VALORE EQUO DI MERCATO del CAVALLO; d. l ASSICURATO e i Sottoscrittori concordano incondizionatamente di accettare il lodo dell Arbitro e che esso non è appellabile (se non diversamente concordato); il pagamento da Pagina 8 di 22

17 parte dei Sottoscrittori all Assicurato deve essere eseguito entro ventuno (21) dal lodo, secondo l ammontare del VALORE EQUO DI MERCATO stabilito nel lodo; e. se i Sottoscrittori e l ASSICURATO, prima dell Arbitrato, hanno ciascuno indicato all altro una cifra che sarebbero stati disposti a pagare o ad accettare, la parte la cui cifra è più lontana dal VALORE EQUO DI MERCATO come determinato dall Arbitro pagherà tutte le spettanze e i costi dell Arbitro; nel caso in cui non siano state presentate cifre, tali spettanze e costi saranno divise in parti uguali e la quota dovuta dall Assicurato sarà dedotta dall importo dovuto dai Sottoscrittori all ASSICURATO secondo il lodo e corrisposta dai Sottoscrittori all Arbitro; f. questa clausola compromissoria è esclusiva, cosicché né l ASSICURATO, né i Sottoscrittori possono agire giudizialmente in nessun foro in relazione al VALORE EQUO DI MERCATO. 16. Il diritto e la giurisdizione applicabili al presente contratto assicurativo sono indicati nella Scheda. 17. L ASSICURATO non può agire giudizialmente contro i Sottoscrittori, a meno che l ASSICURATO non abbia innanzitutto adempiuto a tutti i termini e condizioni della presente Assicurazione e abbia introdotto tale azione antro dodici (12) mesi dalla data della perdita del CAVALLO. I termini di questa Assicurazione che siano in conflitto con le leggi dello Stato o del paese nel quale l Assicurazione è concessa si intendono qui adeguati per conformarsi a tali leggi. Ai sensi e agli effetti di cui all art cod. civ. si intendono espressamente e specificamente approvate le seguenti clausole: Esclusione n. 3.c) Esclusione della copertura nel caso di decesso o ABBATTIMENTO UMANITARIO in conseguenza di atti o omissioni dell ASSICURATO, della sua famiglia, dei suoi rappresentanti, agenti, dipendenti, CHIRURGHI VETERINARI, depositari o altre persone che si prendono cura del CAVALLO. Esclusione n. 3.d) - Esclusione della copertura nel caso di decesso o ABBATTIMENTO UMANITARIO in conseguenza di scarsa cura o attenzione dell ASSICURATO, della sua famiglia, dei suoi rappresentanti, agenti, dipendenti, CHIRURGHI VETERINARI, depositari o altre persone che si prendono cura del CAVALLO. Esclusione n. 4 Onere della prova a carico dell Assicurato della non ricorrenza delle esclusioni specificate alle lettere a) b) c). Condizione n. 3 Cessazione della copertura assicurativa in caso di trasferimento, provvisorio o definitivo, della proprietà o dei diritti sul CAVALLO. Condizione n. 11 Esclusione della copertura nel caso di altra assicurazione sul CAVALLO non approvata dai Sottoscrittori. Condizione n. 17 Termine di decadenza dell azione contro i Sottoscrittori. Copertura supplementare furto Esclusione supplementare Esclusione della copertura per causa imputabile all ASSICURATO o ad altri soggetti. I Sindacati che assumono il rischio di questa Polizza sono i seguenti: KILN % Pagina 9 di 22

18 APPENDIX2 Di comune accordo tra le Parti e stabilito che a parziale deroga del testo di polizzqa- Appendix 1, questa clausola regola la valutazione del cavallo come segue: CLAUSOLA PER LA STIMA ACCETTATA DEL CAVALLO GLOSSARIO: ( nel contesto della presente appendice) STIMA ACCETTATA significa il limite della responsabilità dei Sottoscrittori specificata nella scheda del cavallo a condizione che I Sottoscrittori abbiano: 1. accettato per iscritto una valutazione scritta del CAVALLO o 2. accettato per iscritto una valutazione del CAVALLO senza la richiesta di una valutazione scritta o 3. accettato per iscritto il prezzo d acquisto del CAVALLO comprato in un asta pubblica come valore del cavallo al posto di una valutazione scritta Soggetto a tutti I termini, condizioni ed esclusioni dell Assicurazione alla quale questa appendice e allegata e ulteriormente soggetta alle Addizionali condizioni di operatività contenute in questa appendice, ed in considerazione di un premio addizionale che potrebbe essere richiesto, il VALORE DI MERCATO del CAVALLO sarà richiesto di essere la STIMA ACCETTATA. Ad ogni modo, in caso che in qualsiasi momento durante il periodo I copertura della presente Assicurazione alla quale la presente Appendice e allegata il CAVALLO e : a) valutato (i) (ii) per conto dell Assicurato e/o del prestatore finanziario e il valore valutato per l interesse nel cavallo dell Assicurato come specificato nella Scheda, poi dalla data della perizia( e) il limite di responsabilità dei Sottoscrittori verrà automaticamente ridotta all ammontare più basso al quale l interesse ne;l cavallo della proprietà dell Assicurato come specificato nella scheda che era così valutata. Da o per conto dell Assicurato e il valore stimato per l interesse nel cavallo dell Assicurato come specificato nella Scheda e più basso del limite di responsabilità dei Sottoscrittori specificato nella Scheda, poi dalla data dell invio della notifica scritta del risultato della perizia fatta da o per conto dei Sottoscrittori all ultimo indirizzo conosciuto dell Assicurato, il limite di responsabilità dei Sottoscrittori sarà automaticamente ridotto al piu basso ammontare al quale l interesse nel cavallo dell Assicurato come specificato nella Scheda era valutato. b) castrato, poi I Sottoscrittori risarciranno l ASSICURATO del VALORE DI MERCATO dell interesse dell ASSICURATO nel cavallo/i come specificato nella Scheda. Nel caso dei punti a) di cui sopra, l ASSICURATO sarà autorizzato ad uno storno di Premio basato sull ammontare di cui il limite di responsabilità dei Sottoscrittori e stato ridotto, calcolato su base prorata dalla data in cui l ASSICURATO da notifica di tale evento per telefono o fax ai Sottoscrittori, per mezzo di persona o persona specificata nella Scheda per il proposito di notifica CONDIZIONI DI OPERATIVITA ADDIZIONALI E condizione di operatività per qualsiasi responsabilità dei Sottoscrittori sotto questa Appendice che, riguardo il CAVALLO alla quale si applica la presente Appendice in caso di : i) qualsiasi cambio nelle circostanze le quali rappresentavano le basi di una valutazione o prezzo d acquisto accettato dai Sottoscrittosi, incluso ma non limitato a tali circostanze, cessino di esistere o ii) qualsiasi cambio nell uso del CAVALLO laddove tale cambio di uso non e dichiarato nella Scheda riguardo tale CAVALLO iii) che la fattrice dichiarata nella Scheda, per cui il limite di responsabilità; dei Sottoscrittori e basato sul fatto che la Fattrice sia gravida, cessi di essere gravida l ASSICURATO dovrà dare notifica immediata di tali circostanze o eventi per telefono o fax o per mezzo di persona o persone specificate nella Scheda per il proposito di notifica. Pagina 10 di 22

19 Qualsiasi violazione di tali Condizioni di operatività addizionali, se l ASSICURATO abbia una conoscenza personale di tali circostanze o eventi o tale conoscenza e confinata alla sua famiglia, rappresentante, agente, impiegato, depositario o altra persona che abbia cura, custodia o controllo del CAVALLO, renderà la presente Appendice nulla e non valida nel riguardo ti tale CAVALLO e la liquidazione dei Sottoscrittori sara il VALORE DI MERCATO dell interesse dell Assicurato nel cavallo come specificato nella Scheda al tempo del furto, incidente, danno, malattia o disturbo che abbia causato la sua morte o ABBATTIMENTO UMANITARIO, fino al non eccedere il limite di responsabilità dei Sottoscrittori specificato nella Scheda. Pagina 11 di 22

20 APPENDIX 3 COPERTURA SUPPLEMENTARE: FURTO La presente Assicurazione copre anche le seguenti perdite che si verificano durante il periodo di questa Assicurazione: furto del CAVALLO; o decesso o ABBATTIMENTO UMANITARIO del CAVALLO derivante direttamente dal furto del CAVALLO. tuttavia, oltre ai termini, alle condizioni e alle esclusioni che precedono, questa assicurazione è soggetta a quanto segue: ESCLUSIONE SUPPLEMENTARE Questa Assicurazione non copre nessuna perdita derivante direttamente o indirettamente da scomparsa inspiegabile, fuga o separazione volontaria dal possesso o dal diritto sul CAVALLO imputabile all ASSICURATO o ad altre persone che si prendono cura del CAVALLO o che ne hanno la custodia o il controllo, indotte da frode, inganno o simili altri pretesti. CONDIZIONI SUPPLEMENTARI E un presupposto di qualsiasi responsabilità dei Sottoscrittori che prima della data d inizio di questa Assicurazione non vi siano stati furti o tentativi di furto della proprietà equina dell ASSICURATO, o minacce rivolte all ASSICURATO o alla proprietà equina dell ASSICURATO se assicurata con la presente Assicurazione, assicurata altrove o non assicurata. Nessuna responsabilità sorge per effetto di questa Assicurazione per la perdita del CAVALLO per furto fino a novanta (90) giorni dopo la comunicazione del sinistro ai Sottoscrittori e solamente nel caso in cui il CAVALLO non sia stato recuperato durante quel periodo. E un presupposto di qualsiasi responsabilità dei Sottoscrittori che l ASSICURATO denunci immediatamente il furto del CAVALLO ai Sottoscrittori e alle autorità locali di pubblica sicurezza e che seguano attentamente le loro raccomandazioni. Qualora l ASSICURATO paghi o prometta di pagare un riscatto o dia simili garanzie a terzi, i Sottoscrittori vengono sollevati da tutte le responsabilità derivanti dalla presente Assicurazione. Nel caso di perdita coperta dalla presente Assicurazione, i Sottoscrittori risarciranno l ASSICURATO del VALORE A STIMA ACCETTATA del CAVALLO all epoca del furto, nel massimale di responsabilità dei Sottoscrittori specificato nella Scheda. Nel caso in cui venga eseguito un pagamento per effetto della presente Assicurazione, i Sottoscrittori avranno la proprietà e si riservano il diritto di assumere il possesso del CAVALLO, se il CAVALLO viene successivamente recuperato. Nel caso si tratti di una giumenta, nessuna copertura è prevista per l embrione all interno della giumenta o per i suoi puledri, a meno che tale embrione o puledro non siano assicurati a parte dalla presente Assicurazione. Pagina 12 di 22

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