C O M U N E D I P R O S E R P I O. Prov. di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.

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1 C O M U N E D I P R O S E R P I O Prov. di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.

2 INDICE Art. 1 OGGETTO Art. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI Art. 4 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO Art. 5 - UNITÁ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA Art. 6 - DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE Art. 7 - LA BASE IMPONIBILE Art. 8 - LA BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI D INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER FABBRICATI DICHIARATI INABILI/INABITABILI Art. 9 - LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DETRAZIONI E RIDUZIONI Art VERSAMENTI Art. 11- ATTIVITA DI CONTROLLO, INTERESSI MORATORI ED ATTIVITA DI RECUPERO Art ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E RAVVEDIMENTO OPEROSO Art RISCOSSIONE COATTIVA Art DILAZIONE DI PAGAMENTO Art RIMBORSI Art IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Art. 17- ENTRATA IN VIGORE

3 Art. 1 - OGGETTO 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. 3.Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. Art. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA 1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) presenti nel territorio del comune ed a qualsiasi uso destinati, ivi compresi l'abitazione principale e la pertinenza della stessa. Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI 1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. 2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Art. 4 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO 1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quell'unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. 2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Art. 5 - UNITÁ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 2. Si considerano inoltre abitazione principale:

4 a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato o in godimento; b) l'abitazione posseduta dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia proprietario di un altro immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune (Legge 244/2007). 3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Art. 6 - DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE 1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla base degli strumenti urbanistici generali vigenti per l'anno di imposizione. 2. Ai fini del calcolo dell'imposta, un terreno è edificabile dal giorno dell'adozione definitiva da parte del Comune dello strumento urbanistico. 3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche. 4. In caso di utilizzazione edificatoria, di demolizione del fabbricato e di interventi di recupero (comma 1, lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78), l'area è considerata fabbricabile fino alla ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione. 5. Non è tassabile come fabbricabile, previa comunicazione presentata nei termini, il terreno destinato all'attività agro-silvo-pastorale a cura del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto negli elenchi della previdenza agricola. Art. 7 - LA BASE IMPONIBILE 1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 Art. 8 - LA BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI D INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INABILI/INABITABILI 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento : a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

5 Art. 9 - LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DETRAZIONI E RIDUZIONI 1. Le aliquote, detrazioni e riduzioni, sono determinate o modificate con deliberazione del Consiglio comunale, nell'ambito delle misure minime e massime stabilite dalla legge, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale ed in base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n Art VERSAMENTI 1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria. 2. Resta fermo l'obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione il versamento, unico per tutti gli immobili posseduti nell'ambito comunale, in acconto ed a saldo o in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, dell'imposta dovuta per l'anno in corso: 3. L'imposta viene corrisposta utilizzando la forma prevista dalla normativa. 4. Nel caso di decesso avvenuto nel 1 semestre dell anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2 semestre gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo, entro il termine di versamento previsto per l acconto d imposta relativo all anno successivo. Art. 11- ATTIVITA DI CONTROLLO, INTERESSI MORATORI ED ATTIVITA DI RECUPERO 1. L attività di controllo è effettuale secondo le modalità previste dall art. 1 commi 161 e 162 della Legge 296/2006 e s.m.i. 2. Le somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e individua i gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica. 4. I versamenti dell imposta si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri. 5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente ma erroneamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente. Art ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E RAVVEDIMENTO OPEROSO 1. Ai sensi dell art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all imposta municipale propria l istituto dell accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 21/ E previsto l istituto del ravvedimento operoso a norma dell art. 13 del D.Lgs 472/97.

6 Art RISCOSSIONE COATTIVA La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell art. 52 del D.Lgs 446/97. Art DILAZIONE DI PAGAMENTO 1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento con le modalità ed i termini ai sensi di legge. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo. 2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l ultimo estratto conto disponibile e l estratto conto dell anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito. 3. In caso di mancato pagamento di una rata: a. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; c. l'importo non può più essere rateizzato. Art RIMBORSI 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena decadenza, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella stessa misura stabilita per le somme dovute a seguito dell'attività di accertamento, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento. 3. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, se richiesto nell istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo dell imposta municipale propria. Art IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i decreti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi. Art. 17- ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore il 1 gennaio 2012.

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