AREE FABBRICABILI valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell' anno di imposizione moltiplicato per i mq. dell'area AREE RESIDENZIALI
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- Gianmarco Perini
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1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 Il D.L. 201/2011 convertito con la Legge 214/2011 all' art. 13 ha previsto l anticipazione dell Imposta Municipale Propria (IMU) in via sperimentale a decorrere dal 1/1/2012. L'IMU ha sostituito, per la componente immobiliare: l'ici - Imposta comunale sugli immobili, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le addizionali regionali e comunali dovute sui redditi fondiari relativi a immobili non locati. PRESUPPOSTO possesso di immobili di cui all' art. 2 dlgs 504/92 (ICI): fabbricati aree fabbricabili terreni agricoli BASE IMPONIBILE RIDUZIONE BASE IMPONIBILE. LA BASE IMPONIBILE è ridotta del 50% (comma 3): TERRENI AGRICOLI reddito dominicale rivalutato 25% e moltiplicato per AREE FABBRICABILI valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell' anno di imposizione moltiplicato per i mq. dell'area AREE RESIDENZIALI AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE AREA B VALORE VENALE 39,00 /mq AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI NUOVO IMPIANTO AREA C 24,00/mq AREE INDUSTRIALI AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA AREA D (NON URBANIZZATA) VALORE VENALE 14,00/mq
2 SOGGETTO PASSIVO Proprietario di immobili, terreni, aree edificabili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi, superficie, coniuge assegnatario, coniuge superstite. Per leasing il locatario finanziario. L'imposta è dovuta in proporzione alle quote di possesso sugli immobili ed in funzione dei mesi dell'anno per i quali si è protratto il possesso considerando per intero il mese nel quale il possesso è avvenuto per almeno 15 giorni. ATTENZIONE: E' STATO PUBBLICATO SULLA G.U. 117 DEL 21/ IL D.L. 54 DEL 21 MAGGIO 2013, RECANTE LA SOSPENSIONE PARZIALE DELL'ACCONTO IMU DI GIUGNO,PERTANTO, NON DOVRANNO EFFETTUARE IL VERSAMENTO IN ACCONTO DI GIUGNO I CONTRIBUENTI OSSESSORI O TITOLARI DI DIRITTI REALI DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI IMMOBILI: SONO TENUTI AL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IMU I POSSESSORI DI :
3 Abitazione principale e relative pertinenze: solo per quanto riguarda gli immobili iscritti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), e A/9 (castelli e palazzi di pregio storico-artistico): l'imu è dovuta con aliquota del 4 per mille (0,40%) con relativa detrazione. Per pertinenze si intende quelle classificate tali dall'art.13, c. 2, del D.L. 201/2011, aventi categoria catastale C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una sola pertinenza per categoria anche se iscritta in catasto unitamente all'immobile ad uso abitativo e cioè se la sua rendita catastale è compresa in quella dell'abitazione; tutti gli altri fabbricati ( abitazioni a disposizione, case concesse in locazione o comodato uso gratuito) aree edificabili, fabbricati produttivi categoria "D", depositi e autorimesse non di pertinenza, negozi e laboratori ecc.) l'imu è dovuta con aliquota ordinaria del 0,76 per mille (0,76%) ALIQUOTE approvate con deliberazione C.C. N. 02/2012 del 23 Febbraio 012 (da utilizzare per il versamento della prima rata avente scadenza 17 Giugno 2013) DETRAZIONE minima di legge VERSAMENTI Imposta dovuta per l'anno in corso in 2 rate scadenti al 17/06/2013 (il 16 è domenica) e 16/12/2013. Ai fini del pagamento della prima rata, se la situazione immobiliare non è cambiata, la somma è pari al 50% dell'imu pagata complessivamente nell' anno 2012; in caso di variazione della situazione immobiliare per calcolare l'acconto si deve far riferimento alle aliquote dell'anno 2012 tenendo conto della condizione oggettiva riferita all'anno 2013; In entrambi i casi il versamento della prima rata (previsto per il 17 giugno) va eseguito sulla base delle aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente (si precisa che sono da utilizzare per il calcolo solo le aliquote approvate dal Comune e utilizzate per il versamento del saldo a conguaglio 2012). I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulta uguale o inferiore a. 2,00. Il versamento dell'imu in acconto, deve essere effettuato tramite modello F24 o bollettino postale utilizzando i relativi codici tributo (vedi tabella codici tributo) Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all' euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (es. 144,35 diventa 144,00) o per eccesso se superiore a detto importo (es. 144,50 diventa 145,00).
4 N.B.: L'articolo 1, comma 380, lett.a, della Legge di Stabilità n. 228/2012 ha soppresso la riserva di imposta ad aliquota 3,8 per mille (0,38%) a favore dello Stato, di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, ad esclusione dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" dove viene riservato allo Stato il gettito dell'imposta calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille (0,76%). In pratica sul modello F24, per tutti gli altri fabbricati, terreni e aree edificabili, non andrà più indicata e calcolata la quota a riserva dello Stato; si dovrà solamente indicare l'importo complessivo dell'imposta con il codice tributo a favore del Comune. Il coefficiente di moltiplicazione del Gruppo Catastale D (escluso il D5) passa da 60 a 65; l'imposta sarà destinata interamente al Comune eccetto il Gruppo Catastale D; quindi non verranno più utilizzati i codici tributi relativi allo Stato 3915 e 3917 e ci sarà un solo codice tributo per ciascun immobile; Per il Gruppo Catastale D invece, l'imposta (calcolata con aliquota del 7,6 per mille) sarà interamente riservata allo Stato con Codice Tributo 3919; Poiché il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota sul Gruppo Catastale D (fino ad un massimo del 10,6 per mille), potranno presentarsi casi in cui ci saranno due Codici Tributo (3918 e 3919); I Fabbricati Rurali strumentali appartenenti al Gruppo D avranno aliquota stabilita al 2 per mille con imposta riservata interamente allo Stato; non è stato chiaramente specificato quale Codice Tributo utilizzare, se il 3919 o un eventuale nuovo Codice Tributo, visto che il 3913 utilizzato nel 2012 è stato istituito specificamente per questa tipologia di immobili con destinatario il Comune; per i Fabbricati Rurali strumentali appartenenti al Gruppo D al momento sarà utilizzato il Codice Tributo 3919; DICHIARAZIONE IMU (Art. 13 D.L. 201/2011, comma 12 ter, modificato dall'art. 10, c.4, del D.L. 35/2013). I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con D.M. 30 Ottobre Il nuovo termine, ora fisso, ha sostituito quello individuato entro 90 giorni dal verificarsi dei suddetti eventi. Tale modifica normativa è applicabile anche alle dichiarazioni relative al 2012 il cui termine di presentazione scade quindi il 01/07/2013 ( il 30/06 cade di Domenica). Si rammenta che per gli immobili per i quali dal 01/01/2012 è sorto l'obbligo dichiarativo, il termine di presentazione della dichiarazione IMU, inizialmente stabilito al 30/09/2012, è stato prorogato al 30/11/2012 ad opera del D.L. N. 174/2012, salvo il rispetto dei 90 giorni se lo stesso cadeva successivamente. In sede di conversione in legge del predetto Decreto è stato disposto che la presentazione doveva essere effettuata "entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni", ossia entro il 04/02/2013. Ora, la previsione del nuovo termine fisso di presentazione, valido anche per 2012,consente di regolarizzare l'omissione di tale adempimento. Le dichiarazioni IMU relative al 2012 già presentate entro il predetto termine del 04/02/2013 sono valide; di conseguenza non è necessario procedere alla presentazione di una nuova dichiarazione entro la data del 01/07/2013 La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune o spedita tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU 2012", o inviata tramite posta certificata. Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione: i contribuenti che hanno acquisito o modificato la consistenza degli immobili dal 1^ gennaio 2012; i contribuenti titolari di immobili che hanno diritto ad usufruire di riduzioni e agevolazioni di imposta ( es: fabbricati inagibili o inabitabili, fabbricati di interesse storico-artistico, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola); devono anche essere dichiarati ai fini IMU tutti gli immobili esenti in particolare quelli posseduti dagli enti non commerciali. Devono essere dichiarate tutte le casistiche per le quali l'amministrazione comunale non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, esempio: destinazione dell'immobile ad abitazione principale o viceversa, immobile oggetto di locazione finanziaria, immobile oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali, fabbricati del gruppo catastale D non accatastati o accatastati senza rendita, terreno agricolo che diviene edificabile o, viceversa, l'area diviene edificabile in seguito a demolizione di fabbricato, acquisto di aree edificabili o modifica del valore venale, l'ex coniuge assegnatario dell'immobile (ex casa coniugale) in sede di separazione e divorzio. N.B.: Non sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU i possessori di immobili che hanno già presentato la dichiarazione ICI fino all'anno 2011 e coloro che risultano proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale nella quale hanno fissato la residenza anagrafica e la dimora abituale con eccezione per il caso in cui i componenti del nucleo familiare possiedano più di un immobile nello stesso comune, essendo escluso il doppio beneficio per i coniugi non legalmente separati; l'agevolazione, infatti, è limitata a un solo immobile nel quale risiede e dimora uno dei coniugi, il quale è tenuto a presentare la dichiarazione.
5 N.B.: Non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione IMU gli acquisti, le vendite, le variazioni delle percentuali di possesso o di altri atti relativi a costituzioni, modifiche ed estinzioni di diritti reali su immobili per i quali le informazioni sono recepite e trasmesse ai pubblici registri immobiliari dal sistema notarile (MUI). ESENZIONE TERRENI AGRICOLI: Sono esenti ai sensi dell art 7 del D. Lgs. 504/92, i terreni agricoli compresi esclusivamente nei seguenti fogli del catasto terreni: FOGLIO 3 e FOGLIO DAL 05 AL 13 COMPRESI ESENZIONE ENTI NON COMMERCIALI di cui all'art 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. 504/92 L'esenzione IMU spetta agli enti non commerciali solo se gli immobili vengono utilizzati direttamente per lo svolgimento di una delle attività meritevoli di cui al c. 1 lett i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92. L'art. 91-bis del D.L. 1/2012(in sede di conv. In Legge 27/2012) ha ribadito che gli enti no profit e gli enti ecclesiastici pagano l'imu se negli immobili posseduti vengono svolte attività di natura commerciale. Tuttavia in presenza di determinate condizioni in cui l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l'attività non commerciale. CASI PARTICOLARI DECESSO DEL PROPRIETARIO nel corso del 2012: il pagamento dell'imu deve essere effettuato dagli eredi con modello F24 intestato al deceduto per il periodo fino alla data della morte. Per il periodo successivo il pagamento deve essere effettuato direttamente a nome degli eredi ciascuno per la propria quota di possesso. DECESSO DI UN CONIUGE: il coniuge superstite che ha il diritto di abitazione previsto dall'art. 540, comma 2, del Codice Civile deve versare l'intera imposta relativa all'abitazione (e pertinenze) dove i coniugi convivevano, mentre per gli altri eventuali immobili ogni erede deve versare l'imu in base alla propria quota di possesso. IMMOBILI RURALI: la nuova IMU cancella l'esenzione ICI per i fabbricati rurali, pertanto se accatastati sono soggetti all'imposta sulla base della rendita catastale, in qualunque categoria catastale siano censiti, abitazione principale e pertinenze aliquota 0,4 per mille con detrazione, altri fabbricati aliquota 0,76 per mille fabbricati rurali strumentali aliquota ridotta 0,2 per mille N.B. SOSPESO ACCONTO IMU GIUGNO IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO: con l'introduzione dell'imu non è più possibile beneficiare delle agevolazioni sulle case destinate ad abitazione principale e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di 1 grado in linea retta per le quali s i applicherà, per il versamento dell'acconto, l'aliquota ordinaria del 0,76 per mille senza detrazione; IMMOBILI POSSEDUTI DA SOGGETTI AIRE: con l'introduzione dell'imu non è più prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta per abitazione principale e relativa detrazione in relazione agli alloggi posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE), per i quali si applicherà l'aliquota ordinaria del 0,76 per mille senza detrazione, per il versamento dell'acconto; IMMOBILI LOCATI: sono soggetti all'imposta con aliquota ordinaria senza detrazione, anche quelli a canone concordato. QUOTA STATALE: dall'anno 2013 soppressa la riserva della quota statale del 3,8 per mille (0,38%) dovuta su altri fabbricati, terreni e aree edificabili ad esclusione dei fabbricati accatastati nella categoria "D" per i quali viene riservato allo Stato il gettito dell'imposta calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille (0,76%); Al Comune spettano, inoltre, le maggiori somme di imposta erariale (a titolo di imposta, sanzioni e interessi) derivanti dall'attività di accertamento e riscossione. n.b. : con deliberazione c.c. n. 02/2012 del 23 febbraio 2012 e' stato approvato il regolamento recante la disciplina dell'imu, nonche' la determinazione delle aliquote relative ( ordinaria 0,76 per mille - abitazione principale 0,4 per mille). si precisa che al regolamento saranno apportate ulteriori modifiche in seguito alla conversione in legge del d.l. 16/2012 (legge (legg 4e4 4/240/ )1 2e2) )vc cihshete eh haa introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dell'imu: - reintrodotta la riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili; - riduzione al 50% della base imponibile per immobili di interesse storico artistico;
6 - i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sia persone fisiche che società, sono considerati non fabbricabili; - riduzione imponibile per scaglioni relativamente ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti; - una sola abitazione principale per nucleo familiare, obbligo di residenza - e dimora. - nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, ubicati nello stesso comune, l'aliquota agevolata e detrazione si applicano per un solo immobile; - eliminata l'assimilazione all'abitazione principale della casa coniugale posseduta dal soggetto separato o divorziato non assegnatario della stessa, pertanto soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario; - saranno apportate ulteriori variazioni al regolamento in linea con le ultime modifiche introdotte dalla legge di stabilità n. 228/2012 e con l'ultimo d.l.35/2013
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