Particolare attenzione, quando possibile, è stata data alla raccolta dei riferimenti bibliografici e normativi.

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1 Prefazione La collana delle guide del Centro di Servizio per il Volontariato nasce con l intento di fornire strumenti agili ed utili alle associazioni di volontariato per orientarsi su temi fondamentali quali le assicurazioni dei volontari, la disciplina della privacy o l iscrizione al registro regionale del volontariato. Per ognuno di questi temi forniremo una panoramica essenziale della problematica evidenziando le insidie e le opportunità per le organizzazioni di volontariato. Inoltre elencheremo gli adempimenti fondamentali per le associazioni e le modalità di realizzazione degli stessi. Particolare attenzione, quando possibile, è stata data alla raccolta dei riferimenti bibliografici e normativi. Ovviamente queste guide, proprio perché volutamente semplici e stringate, non possono coprire tutte le necessità o le domande delle associazioni di volontariato. Il Centro di Servizio per il Volontariato rimarrà a disposizione di tutte le organizzazioni di volontariato marchigiane per consulenze sulle tematiche trattate nelle guide o su altri temi. Nelle prime pagine della guida troverete una breve presentazione del Centro di Servizio per il Volontariato e i relativi recapiti. 3

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3 Volontariato: registro regionale e personalità giuridica Sebastiano Di Diego, consulente CSV. Indice Presentazione del Centro di Servizio per il Volontariato Premessa L iscrizione nel registro regionale del volontariato Il registro regionale del volontariato La domanda d iscrizione Il riconoscimento della personalità giuridica L acquisto della personalità giuridica La funzione del riconoscimento I due tipi di riconoscimento La domanda di riconoscimento Le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche Uno schema di sintesi L adesione all Associazione Volontariato Marche...27 Appendice - Modulo di richiesta d iscrizione al Registro Regionale del Volontariato - Modulo di adesione all Associazione Volontariato Marche 5

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5 Presentazione del Centro di Servizio per il Volontariato COS È Il Centro Servizi per il Volontariato è una struttura operativa creata per offrire servizi gratuiti alle Associazioni di Volontariato marchigiane con l obiettivo di svilupparne e qualificarne le attività. Esso mira a diffondere nella regione una cultura della solidarietà attiva, che sia cioè in grado di farsi interprete dei bisogni e dei diritti delle persone più deboli ed emarginate e della tutela dei beni ambientali e culturali. Il Centro Servizi agisce affinché la funzione del volontariato organizzato non si limiti a far fronte alle lacune e alle inefficienze delle istituzioni, per assumere invece nei confronti di queste un ruolo di collaborazione propositiva, di stimolo, di promozione di leggi e cambiamenti utili a rimuovere disuguaglianze di ogni genere. Un volontariato che dovrà esser capace di uscire dall emergenza delle risposte ai bisogni per divenire un soggetto attivo nella programmazione, gestione e valutazione degli interventi sul territorio. Esso intende favorire l incontro tra le associazioni, ritenendo necessari la condivisione e lo scambio delle singole esperienze ai fini di una presenza sociale sempre più efficace. Il Centro Servizi non interviene direttamente rispetto ai problemi del territorio, in una logica sostitutiva del volontariato, ma mette in campo interventi di accompagnamento e qualificazione a sostegno dell azione volontaria. Esso persegue l obiettivo di rispondere in modo soddisfacente ai bisogni che vengono proposti, senza però creare percorsi di dipendenza dalle prestazioni offerte. La prospettiva è quella di favorire lo sviluppo di competenze diffuse all interno delle associazioni che possano nel tempo contribuire a rendere progressivamente autonome le realtà associative nel loro insieme e nel rapporto con gli altri soggetti istituzionali e del terzo settore. COME FUNZIONA Il Centro Servizi è gestito dall Associazione Volontariato Marche, che è costituita da oltre 200 associazioni di volontariato marchigiane. La ricchezza e la pluralità della compagine sociale fa si che il Centro Servizi conosca il Volontariato, comprenda i suoi aspetti peculiari, i suoi bisogni, le necessità per il suo sviluppo e per il mantenimento della sua originalità e identità, condizioni queste indispensabili per mantenere utili ed efficaci gli strumenti del Centro Servizi. 7

6 L'Associazione Volontariato Marche è costituita da una struttura regionale (A.V.M. regionale) e da cinque strutture territoriali (le A.V.M. territoriali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro) dotate di piena autonomia giuridica e patrimoniale. A livello operativo, è costituita da una sede regionale con articolazioni territoriali nelle quattro province; si avvale di personale dipendente e di professionisti esterni. In base alla legge nazionale 266/91 e alla legge regionale 48/95, l attività del Centro Servizi è finanziata con i fondi accantonati dalle Fondazioni delle Casse di Risparmio delle Marche ed assegnati dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato delle Marche che ne verifica ogni anno il corretto utilizzo. Il Centro Servizi non può erogare contributi a pioggia e donare beni di qualsivoglia specie alle associazioni. COSA FA I servizi offerti dal Centro Servizi, qui di seguito elencati, sono completamente gratuiti e rivolti a tutte le associazioni di volontariato operanti nelle Marche, iscritte o meno al registro regionale, nonché a tutti i cittadini che desiderano approfondire la conoscenza del variegato mondo del volontariato. SERVIZI DI BASE Presso le strutture operative del Centro Servizi è garantito alle associazioni l utilizzo gratuito, del fax, del telefono, della fotocopiatrice, del computer e della stampante, con possibilità di avere accesso alla rete internet. Utilizzo del fotostampatore per la realizzazione di piccoli lavori tipografici. Realizzazione di servizi video e fotografici. Disponibilità di beni (computer, lavagna luminosa, proiettore, TV, videoregistratore, etc ) da cedere in comodato gratuito e temporaneo alle associazioni richiedenti, per lo svolgimento delle attività istituzionali. FORMAZIONE Il Centro Servizi ha definito un piano specifico nell area in questione che prevede la realizzazione di attività formative secondo due modalità: attività formative e seminari di approfondimento prodotti direttamente dal Centro Servizi, su temi di attualità e problematiche di interesse per le associazioni di volontariato attività formative prodotte in collaborazione con una o più associazioni di volontariato. Per quanto concerne i percorsi formativi direttamente organizzati e realizzati dal Centro Servizi nelle varie sedi territoriali della regione, sono sviluppati i seguenti temi: gli aspetti amministrativi e fiscali delle associazioni 8

7 di volontariato (primo e secondo livello), il bilancio sociale, l informatica (di base e avanzato), la comunicazione ed il marketing sociale, la gestione dei progetti, la conoscenza del territorio, gli interventi sul territorio, la gestione del gruppo di volontariato. L idea di fondo sottesa alla seconda modalità di realizzazione delle attività formative è quella di raccogliere proposte e progetti formativi da parte delle associazioni, sulla base di criteri e modalità esplicitamente definiti, supportando le associazioni nell elaborazione e nella realizzazione dell idea formativa. CONSULENZA Le associazioni di volontariato possono gratuitamente usufruire di un qualificato supporto nei diversi ambiti gestionali. Il servizio mira a risolvere in maniera personalizzata i problemi specifici avanzati dalle associazioni richiedenti nelle seguenti aree: - amministrativa e fiscale, - finanza e raccolta fondi, - assicurativa, - legale e giuridica, - disciplina del lavoro, - comunicazione e marketing sociale - organizzazione e gestione dell associazione, - informatica (realizzazione di siti internet e di programmi specifici). E' inoltre operativo, direttamente presso la sede delle associazioni richiedenti, un servizio di accompagnamento personalizzato e costante delle associazioni nell impostazione dei contenuti e delle procedure amministrativocontabili da adottare e nell adempimento dei relativi obblighi fiscali e civilistici.. E garantito un servizio di tutoraggio ed accompagnamento delle associazioni nei loro rapporti con gli enti pubblici. E altresì disponibile un supporto consulenziale e formativo sui temi del servizio civile. Sono sviluppati progetti mirati ad implementare percorsi di attenzione alla qualità delle attività svolte nelle associazioni, anche attraverso la redazione di documenti quali il bilancio sociale. PROGETTAZIONE. In tale ambito le proposte del Centro Servizi si indirizzano in una triplice direzione: Informazione e consulenza in relazione alla definizione di un'idea progettuale ed alla correlativa elaborazione e presentazione della proposta relativamente a linee di finanziamento e bandi dell'unione Europea, bandi nazionali, regionali, provinciali e delle diverse istituzioni pubbliche e private locali (Comuni, Fondazioni Bancarie, etc ); 9

8 Sostegno e collaborazione alla realizzazione di progetti elaborati dalle Associazioni di volontariato operanti nel territorio regionale, scaturiti dalla lettura e dall analisi del proprio territorio e presentati al Centro Servizi per il Volontariato secondo principi, criteri di valutazione e modalità esplicitamente definiti. Il Centro Servizi intende altresì sostenere e accompagnare le organizzazioni di volontariato nella elaborazione e realizzazione di progetti e interventi sperimentali e innovativi in relazione a problemi individuati nel proprio territorio, stimolando e favorendo la creazione di sinergiche e qualificanti forme di collegamento e interazione tra il volontariato e tra questo e gli altri attori sociali. INFORMAZIONE Il Centro Servizi gestisce un proprio sito internet ( nel quale, oltre a tutte le informazioni sulle attività e i servizi prestati, sono disponibili documenti di particolare interesse per il volontariato, indirizzi utili e link con altri siti attinenti. In questo spazio web le associazioni possono anche promuovere le proprie attività utilizzando pagine a loro riservate. Nel sito è' altresì possibile consultare l'anagrafica ed i dati essenziali delle associazioni di volontariato delle Marche ed effettuare ricerche on-line su tutte le consulenze di interesse generale erogate nelle varie aree. E' inoltre pubblicato e diffuso in oltre duemila copie un periodico bimestrale di informazione sociale intitolato Volontariato Marche con inchieste e servizi giornalistici sulla vita, la cultura, le prospettive e i problemi affrontati dalle molteplici realtà del volontariato marchigiano. E' stampato un bollettino informativo periodico (newsletter), il cui obiettivo è divulgare e illustrare le novità legislative, relative a tematiche di interesse per il volontariato, introdotte in ambito europeo, nazionale e regionale. Il bollettino è corredato da una rassegna stampa tratta da quotidiani nazionali e locali e da periodici specializzati, nonché da una sezione di notizie e approfondimenti su questioni amministrativo-fiscali. Sono pubblicati opuscoli che in maniera chiara e sintetica illustrano alcune questioni relative alla gestione di una associazione di volontariato. Il Centro, per facilitare l accesso alle informazioni, offre a tutte le associazioni la possibilità di ottenere un indirizzo di posta elettronica personalizzato (per esempio, nomeassociazione@csv.marche.it) consultabile attraverso il proprio computer oppure utilizzando le strutture del Centro. E' operativo un servizio di consulenza sulle forme di comunicazione interna delle associazioni (verso soci, volontari, dipendenti, collaboratori), e su quelle verso l esterno (enti, imprese, pubbliche amministrazioni, mass media, cittadini, fornitori, finanziatori). E' garantita l'assistenza per l'organizzazione dei rapporti con i media ed un servizio di ufficio stampa. 10

9 E' altresì previsto un sostegno dedicato all'elaborazione grafica ed alla stampa del materiale necessario a promuovere le iniziative delle associazioni. DOCUMENTAZIONE Direttamente presso gli sportelli delle sedi del Centro Servizi o dietro richiesta, sono disponibili gratuitamente i seguenti materiali: - normativa nazionale e regionale riguardante le associazioni di volontariato, - banche dati informatiche, - libri, - periodici, atti di incontri e documenti su: carcere, nomadi, immigrazione, ambiente, anziani, cooperazione sociale e internazionale, disagio giovanile, disagio psichico, famiglia, handicap, minori, pace, politiche e servizi sociali, sanità, tossicomanie, volontariato. Su richiesta, si possono eseguire ricerche ad hoc di documenti più specifici (approfondimenti, ricerche bibliografiche commentate, individuazione di testi, materiale per corsi di formazione). PROMOZIONE La diffusione della cultura della solidarietà e la promozione dell attività di volontariato sono alimentate attraverso varie iniziative e progetti quali: - partecipazione e organizzazione di feste, eventi e manifestazioni pubbliche; - realizzazione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani tramite incontri nelle scuole di ogni ordine e grado della regione e nei luoghi di aggregazione giovanili; - organizzazione di incontri con le istituzioni pubbliche al fine di sensibilizzarle sulle attività e i valori di cui sono portatrici le associazioni di volontariato; - realizzazione di campagne promozionali mirate a reclutare volontari tra la cittadinanza e tra particolari categorie professionali e gestione di una banca dati volta a creare un punto d incontro tra i cittadini che desiderano svolgere attività di volontariato e le associazioni che necessitano di volontari. - E altresì operativo uno sportello informativo in relazione alle opportunità di svolgere attività di volontariato in altri paesi europei ed in campi di lavoro nazionali ed internazionali. RICERCA Realizzazione e promozione di analisi e ricerche - sollecitate dalle associazioni o promosse dal Centro - su tematiche di indubbio interesse e attualità per il volontariato. Tali iniziative possono essere finalizzate a obiettivi 11

10 specifici, anche a valenza locale, e comprese in progetti di più ampio respiro oppure consistere in indagini strutturate e approfondite mirate alla conoscenza della struttura, dell identità e dei bisogni del volontariato marchigiano, all'analisi delle risorse e dei bisogni dei vari contesti locali, alla definizione del grado di efficacia/qualità delle azioni del volontariato nel contesto sociale ed alla definizione dell'intensità e della tipologia di relazioni che il volontariato intrattiene con gli altri soggetti presenti nel proprio ambito territoriale di riferimento. DOV E Sede Regionale Via Trionfi, Ancona tel fax Numero Verde sederegionale@csv.marche.it; info@csv.marche.it sito web: orario: da lun a ven, dalle alle e dalle alle Sportello di Ancona Via Trionfi, Ancona tel fax Numero Verde ancona@csv.marche.it orario: lun, merc e ven, dalle alle 19.30, mar e giov, dalle 9.00 alle Sportello di Macerata Via Calabresi, Macerata tel fax Numero Verde macerata@csv.marche.it orario: lun, merc e ven, dalle alle 19.30, mar e giov, dalle 9.00 alle Sportello di Ascoli Piceno Via Milano, 9/ Ascoli Piceno tel fax Numero Verde ascoli@csv.marche.it orario: lun, merc e ven, dalle alle 19.30, mar e giov, dalle 9.00 alle Sportello di Pesaro Piazzale Garibaldi, Pesaro tel fax Numero Verde pesaro@csv.marche.it orario: lun, merc e ven, dalle alle 19.30, mar e giov, dalle 9.00 alle Sportello di Fermo Piazzale Pelagallo, Fermo tel. 0734/ fax 0734/ Numero Verde fermo@csv.marche.it orario: lun e ven, mart e gio,

11 1. Premessa Per un associazione di volontariato con sede nelle Marche tre sono gli adempimenti (successivi alla costituzione) che rivestono un importanza fondamentale: - L iscrizione nel registro regionale del volontariato; - Il riconoscimento della personalità giuridica; - L adesione all Associazione Volontariato Marche. Tali adempimenti non sono obbligatori; se posti in essere, però, sono produttivi di effetti giuridici di grande rilievo, che è bene conoscere. L analisi di tali effetti sarà l oggetto di questo lavoro. 2. L iscrizione nel registro regionale del volontariato Le associazioni di volontariato (d ora in avanti AdV) sono disciplinate dalla legge del 11 agosto 1991, n (legge quadro sul volontariato), che riserva loro una particolare disciplina agevolativa. Il particolare trattamento è giustificato dal riconoscimento della loro utilità sociale. Tali associazioni, infatti, il più delle volte erogano servizi essenziali, volti a soddisfare diritti costituzionalmente garantititi. L accesso al regime agevolativo previsto dalla legge quadro non è però automatico, ma è legato al primo degli adempimenti che abbiamo indicato in premessa: l iscrizione nel registro regionale del volontariato. 2.1 Il registro regionale del volontariato Come detto sopra, per beneficiare del regime speciale previsto dalla legge per il volontariato, le AdV devono essere iscritte nell apposito registro generale regionale (Cfr. art. 6 l. 266/91). Tale iscrizione (considerate le previsioni dell art. 10, c. 8 del d.lgs. 460/97) è anche condizione per il godimento delle agevolazioni fiscali introdotte per le ONLUS. La tabella seguente evidenzia nello specifico i benefici che si ricollegano a tale adempimento. 1 In apertura, la legge afferma che la Repubblica riconosce il valore sociale e la funzione dell attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali (art 1). 13

12 accesso ai contributi pubblici possibilità di stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici, purché le organizzazioni dimostrino attitudine e capacità operativa Benefici dell'iscrizione godimento delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 266/91 e dalla decreto legislativo 460/97 diritto a partecipare alla consultazione per la programmazione degli interventi in cui l organizzazione di volontariato opera diritto all informazione e all accesso ai documenti amministrativi possibilità di elaborare progetti sperimentali da sottoporre all approvazione dell Osservatorio nazionale per il volontariato possibilità per gli aderenti dell organizzazione di godere della flessibilità dell orario di lavoro da parte dei propri aderenti Per quanto riguarda le Marche, il registro regionale è istituito presso il Servizio Servizi Sociali della Giunta Regionale 2 ed è funzionalmente articolato nelle seguenti sezioni 3 : a. socio-assistenziale - Servizio Servizi Sociali b. sanità - Servizio Sanità c. sanità ed igiene della produzione animale - Servizio veterinario d. ambiente - Servizio tutela e risanamento ambientale e. cultura ed educazione - Servizio Attività e Beni Culturali f. formazione professionale ed inserimento lavorativo - Servizio Formazione Professionale g. sport e tempo libero - Servizio Sport - Caccia - Pesca - Tempo Libero h. protezione civile - Servizio Protezione Civile 2 Cfr. Deliberazione della G.R. n. 82 MA/SSO del 16/01/ La responsabilità del procedimento d iscrizione è del relativo Servizio della Giunta. 14

13 2.2. La domanda d iscrizione Per le AdV che ne fanno domanda, l'iscrizione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo. Secondo l'art. 6 della l. 266/91, terzo comma, infatti, " hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti". I requisiti elencati nell'articolo 3 sono i seguenti: prevalenza delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti forma giuridica compatibile con lo scopo solidaristico Requisiti per l'iscrizione presenza nell atto costitutivo o nello statuto delle seguenti clausole: assenza di fini di lucro; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; criteri di ammissione e di esclusione, obblighi e diritti degli aderenti; obbligo di formazione e modalità di approvazione del bilancio presenza di lavoratori dipendenti e autonomi esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l attività da svolta assicurazione degli aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi L'iscrizione può essere negata soltanto per motivi di legittimità, come nel caso di una associazione di volontariato che non abbia i requisiti stabiliti dall'art. 3 oppure di una associazione di volontariato che non alleghi alla domanda copia dello statuto (o dell'atto costitutivo), Il provvedimento di diniego deve comunque essere motivato. Contro di esso, inoltre, è ammesso ricorso al TAR, nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione. Il tribunale amministrativo decide in camera di consiglio entro 15

14 trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. La decisione del tribunale è appellabile al Consiglio di Stato, entro trenta giorni dalla notifica. Regione Marche. Come precisato dalla D.G.R. n. 82 MA/SSO del 16/01/1996 l'iscrizione nel registro, il diniego di iscrizione, la cancellazione dal registro sono disposti con Decreto del Dirigente del Servizio competente e copia del Decreto è inviata al Servizio Servizi Sociali entro 8 giorni dall'adozione, per la debita trascrizione Nell appendice, in fondo alla pubblicazione, troverete il fac-simile del modulo per la richiesta dell iscrizione al registro Regionale del Volontariato 16

15 3. Il riconoscimento della personalità giuridica Le AdV possono operare nella veste giuridica di associazioni riconosciute (aventi personalità giuridica) oppure di associazioni non riconosciute (prive di personalità giuridica). Sono riconosciute le associazioni che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento dello Stato o della Regione. Con il riconoscimento l'associazione acquista la personalità giuridica alla quale si ricollegano le seguenti prerogative: l autonomia patrimoniale in base alla quale il patrimonio dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori. Conseguentemente: - i beni dell associazione appartengono ad essa e non ai singoli associati; - il creditore dell associazione non può vantare di regola, le sue ragioni di credito nei confronti dei singoli asociati, i quali rispondono solo nei limiti della quota conferita; - il creditore del singolo associato non è anche creditore verso l associazione e, in caso d inadempienza, può rivalersi soltanto attacando il patrimonio del suo debitore e non anche quello sociale. la limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione. Le associazioni non riconosciute, invece, non possono godere di tali benefici: la loro autonomia patrimoniale non è perfetta ed inoltre per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione rispondono anche le persone che le hanno contratte. Pur esistendo un fondo comune (su cui, in primo luogo, i creditori devono far valere i loro diritti), per soddisfare le obbligazioni dell associazione, sono, tuttavia, responsabili solidalmente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell associazione medesima (art. 38 c.c.) 17

16 Associazioni di volontariato Associazioni riconosciute Associazioni non riconosciute Autonomia patrimoniale perfetta? Si Responsabilità dell associazione con il suo patrimonio No Responsabilità dell associazione col fondo comune Responsabilità di colui che ha agito avendone il potere e degli amministratori che hanno inciso nel processo decisionale Giurisprudenza. La responsabilità personale di colui che ha agito in nome e per conto dell associazione non riconosciuta si riferisce sia ai rapporti negoziali che a quelli extranegoziali. Cass , n La responsabilità solidale prevista dall art. 38 c.c. (...) è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione (...) Cass , n La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell associazione non riconosciuta è collegata non alla titolarità della rappresentanza dell associazione,ma all attività negoziale concretamente svolta per conto di essa; ove con tale attività siano stati instaurati rapporti di lavoro subordinato per lo svolgimento di prestazioni in favore dell associazione, il lavoratore può far valere i corrispondenti crediti direttamente nei confronti di tali soggetti che hanno agito in nome e per conto dell associazione, senza essere tenuto alla preventiva escussione del fondo comune. Cass , n L acquisto della personalità giuridica Le associazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento, 18

17 che è determinato dall iscrizione nel registro delle persone giuridiche (art.1, D.P.R. 10 febbrio 2000, n. 361). Tale registro è istituito: per il riconoscimento nazionale, presso le prefetture; per il riconoscimento regionale, presso le regioni. Ai fini della richiesta di riconoscimento sono necessari i seguenti requisiti: Requisiti per l'iscrizione l associazione deve essere costituita con atto pubblico L atto costitutivo e lo statuto devono contenere: - la denominazione dell associazione; - l indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede; - le norme sull ordinamento e sull amministrazione; - i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; le norme relative all estinzione e alla devoluzione del patrimonio dell associazione lo scopo dell'associazione deve essere possibile e lecito il patrimonio dell'associazione deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo (a tal proposito, il D.P.R. 361/00 dispone che la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda) Attualmente il riconoscimento coincide con l'iscrizione nel registro. Se ne desume che, diversamente da quanto previsto in passato, il decreto del prefetto o del presidente della giunta regionale non è più un decreto di riconoscimento, ma un ordine d iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Il previgente sistema, contenuto nell art. 12 c.c. (ora abrogato), si caratterizzava invece per il carattere concessorio delle autorità competenti (governativa o regionale) e ad esso seguiva l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dal Tribunale per cui l iscrizione seguiva temporalmente la concessione del riconoscimento (con le conseguenti conseguenze che gli amministratori dell'ente riconosciuto ma non ancora iscritto nel registro rispondevano illimitatamente delle obbligazioni sorte in capo all'ente stesso). 3.2 La funzione del riconoscimento Il riconoscimento non è più, come in passato, destinato ad assolvere ad una funzione di controllo di tipo politico sulle associazioni: oggi il riconoscimento ha, concretamente, la funzione di controllare che i benefici della responsabilità limitata che conseguono all'acquisto della personalità giuridica siano concessi ad enti che dimostrano di poter far fronte alle loro obbligazioni. 19

18 Tipicamente, quindi, il riconoscimento viene rifiutato per motivi relativi all'esigenza di tutelare il credito. Mancando, però, dei criteri legislativi vincolanti, non va dimenticato che l autorità amministrativa nel concedere il riconoscimento esercita pur sempre un potere discrezionale 4. Ne deriva che in nessuna ipotesi è possibile configurare un diritto soggettivo dell associazione ad ottenere il riconoscimento I due tipi di riconoscimento Il riconoscimento è attribuito dalla Regione per le persone giuridiche private che operano nelle materie delgate ex D.P.R. 616/77 e le cui finalità si esauriscono nell ambito di una sola Regione; è attribuito dal Prefetto in tutti gli altri casi Il riconoscimento nazionale Il riconoscimento dell associazione deve essere richiesto con domanda sottoscritta dai rappresentanti legali. La domanda deve essere presentata alla prefettura del luogo dove è stabilita la sede dell ente, corredata da alcuni documenti necessari, essenzialmente, per dimostrare la consistenza del patrimonio 6. Ai fini del riconoscimento, il prefetto verifica che l associazione sia stata 4 Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso ove lo scopo sia ritenuto meritevole di essere perseguito ed il nuovo ente si muova nei termini dettati dalla legge: la pubblica amministrazione, infatti, non è obbligata ad adottare il provvedimento richiesto, che è ampiamente discrezionale. La discrezionalità si appalesa con maggiore evidenza nella valutazione del profilo patrimoniale dell ente istante, tenuto conto del fatto che non esiste alcuna norma che stabilisca dei limiti minimi di dotazione patrimoniale iniziale. ( ) Proprio a causa dell assenza di criteri certi, può accadere che, con una dotazione patrimoniale che un amministrazione riterrebbe congrua al perseguimento di determinate finalità istituzionali, un altra amministrazione rigetti l istanza per insufficienza patrimoniale.. COLOMBO, F.,- SCIUMÈ, P., ONLUS, Milano, Il Sole 24 Ore 1998, p.9. 5 Secondo il Galgano, però, l autorità amministrativa non ha la facoltà di negare o di concedere il riconoscimento ( ) secondo un criterio di mera discrezionalità politica, che tenga conto come in passato si riteneva ammissibile dei fini di ciascuna istituzione in rapporto con gli interessi dello Stato. Una discrezionalità politica è, in questa materia, incompatibile con la Costituzione, che si ispira ad una concezione pluralistica della società. ( ) Si deve perciò escludere che l autorità possa, in sede di riconoscimento, censurare gli scopi dell associazione, sindacare la loro conformità ai fini dello Stato. GALGANO, F., Le associazioni, le fondazioni, i comitati, Cedam, Padova, 1987, p La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda. 20

19 regolarmente costituita, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo. Prassi amministrativa (..) La valutazione della consistenza patrimoniale dell Ente, dovrà essere effettuata considerando la dotazione attuale e reale e non facendo affidamento su conferimenti futuri ed eventuali, giacchè l attribuzione della personalità giuridica, per l immediatezza dei suoi effetti, non può che fondarsi su elementi la cui esistenza e disponibilità siano assolutamente certe, al fine di garantire il perseguimento degli scopi e i terzi sotto il profilo della responsabilità civile per le obbligazioni assunte (artt e 2910 cc) (Cm. N. M/5501/30 del Ministero degli interni del 23 febbraio 2001). Se tale verifica ha esito positivo, entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, il prefetto provvede all iscrizione dell ente nel registro delle persone giuridiche 7. Qualora, invece, la prefettura ravvisi ragioni ostative all iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro lo stesso termine di 120 giorni, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali nei successivi 30 giorni possono presentare memorie e documenti. Se nell ulteriore termine di 30 giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivo del diniego, ovvero non provvede all iscrizione, questa s intende negata 8. Il rifiuto del riconoscimento, comunque, è impugnabile davanti al giudice amministrativo che effettuerà un sindacato di legittimità sul corretto uso del potere discrezionale Il riconoscimento regionale Nel caso in cui l associazione intenda operare in una delle materie trasferite dallo Stato alle Regioni dall art. 14 del d.p.r. 616/77 e limiti il proprio intervento ad un ambito territoriale regionale (o ancora più ristretto), è possibile richiedere ed ottenere il riconoscimento giuridico come associazione 7 In attesa del riconoscimento l associazione può iniziare la sua attività. Trova, però, applicazione l art. 38 c.c. secondo il quale coloro che agiscono in nome e per conto dell associazione rispondono personalmente delle obbligazioni assunte. 8 L associazione cui sia stato rifiutato il riconoscimento rimane nella condizione di associazione non riconosciuta. Ciò non vale però se l associazione era destinata, per volontà dei fondatori, ad operare soltanto quale persona giuridica. I questo caso, infatti, il contratto resta improduttivo di effetti e gli associati potranno ripetere i conferimenti eventualmente eseguiti. 21

20 di diritto regionale. L istanza di riconoscimento deve essere inoltrata alla Presidenza del Giunta regionale competente per territorio (art. 14 del d.p.r. 616/77) corredata di tutti gli allegati (copia autentica dell atto costitutivo e dello statuto, documenti comprovanti il conferimento del patrimonio e la sua entità ecc.). Il riconoscimento giuridico è determinato dall iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione. I termini d iscrizione (oppure d impugnazione dell eventuale diniego d iscrizione) sono gli stessi visti per il riconoscimento nazionale La domanda di riconoscimento Come detto, a seconda dell ambito territoriale di attività e del settore d intervento, l associazione può richiedere il riconoscimento della Regione oppure quello dello Stato. Per ottenere il riconoscimento dello Stato, la domanda deve essere presentata alla prefettura del luogo dove è stabilita la sede dell ente. Domanda di riconoscimento nazionale ALLA PREFETTURA DI OGGETTO: Richiesta riconoscimento giuridico.- Il sottoscritto nato a il in qualità di legale rappresentante della Associazione.. Istituita con atto notarile in data.., avente sede nel Comune di.. Via., avente lo scopo di chiede il riconoscimento giuridico dell ente. Allega la documentazione di rito. FIRMA Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: - due copie, di cui una autentica in bollo (o esente da bollo se associazione di volontariato iscritta), dell atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico; 22

21 - una relazione illustrativa sull attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante; - una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell ente, corredata da una perizia giurata di parte qualora l ente sia in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l esistenza, in capo all ente stesso, di un patrimonio mobiliare; - copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento ; - elenco dei componenti gli organi direttivi dell ente ed indicazione del numero dei sodali (nel caso si tratti di associazione), sottoscritti dal legale rappresentante. Per ottenere il riconoscimento regionale, invece, la domanda (in bollo se si tratta di associazioni di volontariato non iscritte al registro regionale), deve essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale, Via Gentile da Fabriano, Ancona, sottoscritta dal legale rappresentante. Tale domanda deve contenere: - l indicazione (anche sintetica) degli scopi dell associazione; - l entità del patrimonio (adeguato alla realizzazione dello scopo e comunque non inferiore a 2582,28); - l ambito territoriale di operatività; - il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: - nr. 1 copia autentica dell atto pubblico di costituzione e dell allegato statuto in bollo (o esente da bollo se associazione di volontariato iscritta); - relazione sulla situazione economico patrimoniale, con indicazione dei mezzi a disposizione per il raggiungimento dei fini istituzionali, accompagnata da idonea documentazione atta a dimostrare la consistenza del patrimonio; - relazione sull attività dell associazione, con indicazione delle prospettive sull attività futura e delle valutazioni su quella eventualmente già svolta nel passato; - copia autentica (oppure conformità all originale dichiarata dal legale rappresentante) del bilancio consuntivo e preventivo approvati nell ultimo anno di attività, accompagnati dalla relazione dell organo di revisione contabile, ove istituito; - se associazione di volontariato iscritta: attestazione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato Le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche Il registro delle persone giuridiche (sia quello prefettizio che quello regionale) 23

22 è formato da una parte generale e da una analitica. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti, al momento del riconoscimento, le informazioni sotto indicate: data dell atto costitutivo; denominazione; scopo; patrimonio; durata, qualora sia stata determinata; sede della persona giuridica; cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è stata attribuita la rappresentanza. Successivamente devono essere iscritti: le modificazioni dell atto costitutivo e dello statuto; il trasferimento della sede e l istituzione di sedi secondarie; la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza; le deliberazioni di scioglimento; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l estinzione; il cognome e nome dei liquidatori. Per ottenere l iscrizione di tali ultime notizie, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Per quanto riguarda la funzione dell iscrizione nel registro, essa può dirsi di efficacia costitutiva, in quanto non si limita alla semplice pubblicità, ma è condizione necessaria per l applicazione del regime normativo proprio delle persone giuridiche. L iscrizione ha, inoltre, anche efficacia dichiarativa, rileva cioè sul piano dell opponibilità dell atto o del fatto iscritto. Lo si desume dall art. 19 c.c., secondo il quale le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal registro, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza. 24

23 3.6. Uno schema di sintesi La schema seguente riassume quanto detto nelle pagine precedenti circa le modalità di riconoscimento. Caratteristiche dell associazione A chi presentare la domanda Chi concede il riconoscimento Opera in ambito regionale nelle materie indicate dall art. 117 Cost Presidente della giunta regionale Giunta regionale Si trova in una situazione diversa dalle precedenti Prefetto Prefetto 25

24 26

25 4. L adesione all Associazione Volontariato Marche L A.V.M. è un associazione che persegue le seguenti finalità: promozione, sostegno e sviluppo del volontariato marchigiano attraverso strumenti ed iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli. I Soci dell A.V.M. sono associazioni iscritte al registro regionale del volontariato. Attualmente l attività principale dell'a.v.m. è la gestione del Centro di Servizio per il Volontariato delle Marche, nel rispetto delle norme previste dai relativi decreti ministeriali attuativi e dall'apposito regolamento. Oltre a questa attività, l associazione è fortemente impegnata a: - favorire le relazioni tra le organizzazioni di volontariato e tra queste e le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici ed i mezzi di informazione, fornire servizi agli enti locali ed alle istituzioni pubbliche anche tramite apposita convenzione, stimolare le relazioni e la collaborazione tra il volontariato e le istituzioni pubbliche locali, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali. - svolgere un ruolo di collegamento delle associazioni di volontariato marchigiane, è il luogo del coordinamento dell iniziativa associativa tra le A.V.M. territoriali delle quali definisce gli ambiti geografici di competenza, sviluppa i rapporti con l Ente Regione e rappresenta l A.V.M. nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito Regionale. - promuovere iniziative per la formazione e la qualificazione dei volontari e degli operatori che con loro collaborano, sostenere e promuovere gli interventi più opportuni per rimuovere le cause che producono disagio e malessere e condizionano negativamente la qualità e la dignità della vita, promuovere osservatori legislativi sulla normativa nazionale e Regionale che regola il settore del volontariato e proporre interventi di modifica a tutela delle fasce più deboli con problemi economici, sociali, sanitari e relazionali, svolgere ogni altra attività che si renda necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. - promuovere l impegno volontario da parte delle associazioni e di singoli e, a tal fine può acquistare, possedere, gestire e prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, stipulare contratti e/o accordi con i Centri di Servizio per il Volontariato, con Enti, Istituzioni, Movimenti, Fondazioni, imprese, Associazioni e terzi in genere. 27

26 Aderire all AVM significa diventare soci di quest associazione (con tutti i diritti che ne conseguono: diritto di voto, di partecipazione alla vita associativa ecc.), contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. La domanda d ammissione deve essere rivolta all'a.v.m. Territoriale di riferimento rispetto alla sede dell'associazione richiedente. Nell appendice troverete il fac-simile di domanda da presentare alle strutture territoriali dell A.V.M. 28

27 Appendice Prima dell utilizzo, i documenti dovranno essere fotocopiati in formato A4

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29 Domanda di Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato Al Presidente della Giunta RegionaleC/O Regione Marche Via Gentile Da Fabriano, ANCONA Luogo, Data Oggetto: Richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di volontariato Il sottoscritto In qualità di Rapp. Legale dell Associazione Con sede legale in via/piazza N. Cap Località Prov. C H I E D E L iscrizione della suddetta organizzazione nel Registro Regionale del Volontariato istituito ai sensi dell art. 6 della Legge 266/91 e della L.R. N. 48 del 13 aprile 1995, nella sezione di seguito indicata 1 : Sezione del Registro Servizio di Competenza Socio Assistenziale Servizio Servizi Sociali Sanità Servizio Sanità Sanità ed igiene della produzione Animale Servizio Veterinario Ambiente Servizio tutela e risanamento ambientale Cultura ed educazione Servizio attività e Beni Culturali Formazione professionale ed inserimento lavorativo Servizio Formazione Professionale Sport e tempo libero Servizio Sport-Caccia-Pesca-Tempo Libero Protezione Civile Servizio Protezione Civile In fede Allegati: Copia dell Atto Costitutivo Copia dello Statuto Lettera dell organizzazione Regionale/Nazionale di cui l associazione fa parte (se necessario) Altro 1 Indicare una sola area in base alla tipologia di attività prevalentemente svolta.

30

31 DOMANDA DI ADESIONE QUALE SOCIO DELL'A.V.M. TERRITORIALE Dati dell associazione richiedente Denominazione: Indirizzo sede legale Località CAP Città Prov Num. Tel. Data di costituzione Dati del Presidente Cognome Indirizzo Num. Fax Sito Internet Data di iscrizione al Registro regionale Nome Località CAP Città Prov Num. Tel. Num. Fax e.mail Dati del delegato se diverso dal Presidente Cognome Qualifica in associazione Indirizzo Nome Località CAP Città Prov Num. Tel. Num. Fax e.mail Con la presente l associazione richiede l iscrizione quale socio dell A.V.M. come deliberato in data Luogo e data Allegati Copia dell atto costitutivo e dello Statuto dell associazione Copia della delibera di adesione e di nomina del rappresentante in seno all A.V.M. Ricevuta l informativa sull utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell art. 10 della legge 675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Il Presidente.. Il Delegato (se diverso dal Presidente).. L adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salvo in ogni caso il diritto di recesso.

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