All articolo 13, capo 1 le parole complessivamente non superiore a euro sono sostituite da complessivamente non superiore a 70.
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1 ARTICOLO 13 All articolo 13, capo 1, dopo la frase Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. si aggiunga la seguente: Per i figli adottati tramite adozione internazionale tale assegno ammonta a 1920 euro. All articolo 13, capo 1 le parole complessivamente non superiore a euro sono sostituite da complessivamente non superiore a euro L emendamento mira a tutelare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno orientando il bonus in modo più coerente con lo scopo di equità e necessità, da un lato secondo il criterio dalla proporzionalità di spesa, notoriamente molto gravosa per le famiglie che si trovano nella condizione di realizzare una adozione internazionale, dall altro recuperando le risorse utili per questa differenziazione attraverso la riduzione della fascia dei beneficiari tramite l abbassamento della soglia di reddito per l accesso.
2 ARTICOLO 13 All articolo 13, capo 1, dopo la frase Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. si aggiunga la seguente: Per i figli adottati tramite adozione internazionale tale assegno ammonta a 1920 euro. All articolo 13, capo 1 le parole complessivamente non superiore a euro sono sostituite da complessivamente non superiore a euro L emendamento mira a tutelare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno orientando il bonus in modo più coerente con lo scopo di equità e necessità, da un lato secondo il criterio dalla proporzionalità di spesa, notoriamente molto gravosa per le famiglie che si trovano nella condizione di realizzare una adozione internazionale, dall altro recuperando le risorse utili per questa differenziazione attraverso la riduzione della fascia dei beneficiari tramite l abbassamento della soglia di reddito per l accesso.
3 ARTICOLO 13 All articolo 13, capo 1, dopo la frase Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. si aggiunga la seguente: Per i figli adottati tramite adozione internazionale tale assegno ammonta a 1920 euro. All articolo 13, capo 1 le parole complessivamente non superiore a euro sono sostituite da complessivamente non superiore a euro L emendamento mira a tutelare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno orientando il bonus in modo più coerente con lo scopo di equità e necessità, da un lato secondo il criterio dalla proporzionalità di spesa, notoriamente molto gravosa per le famiglie che si trovano nella condizione di realizzare una adozione internazionale, dall altro recuperando le risorse utili per questa differenziazione attraverso la riduzione della fascia dei beneficiari tramite l abbassamento della soglia di reddito per l accesso.
4 ARTICOLO 13 All articolo 13, capo 1 le parole complessivamente non superiore a euro sono sostituite da complessivamente non superiore a euro L emendamento mira a tutelare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno orientando il bonus in modo più coerente con lo scopo di equità e necessità. L abbassamento della soglia per l accesso ad una quota di reddito comunque più che dignitosa e ben superiore al doppio della media del reddito procapite italiano, con la conseguente riduzione della fascia dei beneficiaria, libererà risorse rispetto a quanto previsto al medesimo articolo 13, capo 4. Tali risorse potranno più ragionevolmente essere riversate anche in altro modo a fasce sociali più bisognose.
5 ARTICOLO 14 All articolo 14, capo 1, dopo le parole una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d azzardo. si aggiungano le seguenti Nella misura massima del 20%, tali risorse possono essere impiegate anche per programmi di prevenzione e/o riduzione del danno anche finanziando lo studio e l applicazione di dispositivi e software da veicolare nei sistemi di gioco per renderli meno dannosi L emendamento mira ad ampliare lo spettro d azione del contrasto alla ludopatia, sia attraverso il finanziamento di una specifica azione di prevenzione, sia attraverso il sostegno allo studio e all applicazione di azioni e tecnologie che depotenziano gli effetti negativi delle macchine da gioco, anche a maggior tutela delle famiglie e di eventuali amministratori di sostegno.
6 ARTICOLO 14 All articolo 14, capo 1, dopo le parole una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d azzardo. si aggiungano le seguenti Nella misura massima del 10%, tali risorse possono essere impiegate anche per programmi di prevenzione e/o riduzione del danno L emendamento mira ad ampliare lo spettro d azione del contrasto alla ludopatia, attraverso il finanziamento di una specifica azione di prevenzione, anche a maggior tutela dei giovani e delle loro famiglie.
7 Caro Giorgio, scrivo per portare alla tua attenzione la situazione di molti colleghi precari. Questa che leggi di seguito è una lettera aperta ai parlamentari per chiedere una modifica alla legge di stabilità che non prevede il finanziamento dei rapporti di lavoro di questi colleghi che lavorano nei Centri per l'impiego da anni ormai. con contratti a tempo determinato che vengono rinnovati di volta in volta (quando va bene). Ti chiedo una mano a loro nome, se ti è possibile. Grazie. Un caro saluto, Maria Grazia Salmaso Segretario Circolo PD di Aviano Spettabile Onorevole Utilizzando strumenti istituzionali per l analisi dei dati come il Rapporto sul Mercato del Lavoro CNEL del 30 settembre 2014 che a pag sottolinea: Andando ad osservare la componente dello sforzo (lo staff) risulta che, anche in questo caso, chi ha investito di più sono stati Francia e Germania, che hanno incrementato, rispettivamente, il numero di operatori degli Spi di circa 22 mila e di 18 mila unità. Anche per questa componente Irlanda e Italia si distinguono per una riduzione dell impegno: circa 300 unità in meno la prima e oltre per la seconda. Queste ultime informazioni consentono di rimeditare le evidenze relative alla capacità collocativa degli Spi analizzata in precedenza. Se infatti si rapporta il numero di quanti hanno trovato un occupazione tramite il canale pubblico con la spesa ad esso dedicata, le evidenze mutano notevolmente. [ ] su questo fronte, la vera sorpresa è il nostro paese, ove il costo per singolo intermediato è tra i più bassi. Sia detto per inciso che i dati relativi all Italia smentiscono ampiamente recenti analisi, rimbalzate sulla stampa, che hanno lamentato lo spreco delle risorse pubbliche destinate agli Spi (Servizi per l Impiego). Le sottoponiamo il nostro disagio in considerazione di quanto sopra riportato nonché del fatto che in presenza di un aumento consistente dell utenza (percettori di ammortizzatori sociali in deroga e gestione Programma Garanzia Giovani), né nella Legge di Stabilità né nel DDL sul Mercato del Lavoro si trovino oggi interventi volti a dare un orizzonte lavorativo stabile ai precari dei servizi per il lavoro e la formazione né provvedimenti di proroga dei tantissimi contratti in scadenza al 31/12/2014. Pochi mesi fa, l accordo tra Stato e Regioni, in attuazione del comma 91 dell art.1 della Legge 56/2014, ha mantenuto la nostra situazione lavorativa ancorata ad enti senza prospettive come le province. Per le quali non solo si riafferma - nella Legge di Stabilità - l'impossibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ma che spesso non sono neppure in grado di garantire economicamente la proroga dei nostri contratti in scadenza; pur in presenza di requisiti di legge per la stabilizzazione.
8 Per il lavoro che svolgiamo quotidianamente sotto i riflettori puntati di una stampa spesso (come si può leggere sopra) disinformata, rappresentando (anche se con pochi strumenti di intervento) i terminali delle aspettative lavorative di tanti cittadini in condizioni di grande disagio- A seguito dei tanti ordini del giorno, che sul tema hanno visto un pronunciamento favorevole del Parlamento, chiediamo provvedimenti che ci pongano perlomeno sullo stesso livello di garanzie dei lavoratori precari di altri enti o istituzioni. È inutile, inoltre, ricordare che senza il nostro supporto le tante attività ed i colloqui previsti nell ambito del Piano Garanzia Giovani non potranno essere né tenute né avviate. Con la presente chiediamo pertanto un Suo sostegno alle proposte di emendamento alla Legge di Stabilità di seguito riportate PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA All art 21 inserire il seguente comma: Le disposizioni di cui all articolo 4 comma 6 e comma 6 quater del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall accordo ai sensi dell art.1 comma 91 della Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. All art 21 inserire il seguente comma: L articolo 1, comma 219 lettera d) della legge 147 del 2013 dopo "allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego" aggiungere "per la formazione, le politiche attive del lavoro e le politiche comunitarie". All art 21 inserire il seguente comma: Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all articolo 4, comma 9 del D.L. n. 101 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Tale proroga è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine. All'art.21 inserire il seguente comma: I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere
9 entro il 31 dicembre 2016, con risorse o fondi propri, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. All art.21 inserire il seguente comma: In attesa dei provvedimenti di riordino di cui all art. 11 dell accordo ai sensi dell art.1 comma 91 della Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato art. 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all art.4 comma 6 primo periodo della Legge 30 ottobre 2013, n.125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell art.1 comma 560 della legge 296/2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente con risorse proprie ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste. All art.35 comma 15 lett.c) aggiungere: fatta eccezione per il personale non dirigenziale impiegato con contratti a tempo determinato e in possesso al 31/12/2014 dei requisiti di legge per essere stabilizzato, impiegato in settori che prevedano provvedimenti di riordino istituzionale o rientrino nell ambito di disegni di legge delega già in atto relativi a riforme di settori organici e il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi a tali funzioni dedicati da attuarsi entro il 31/12/2016 anche in deroga al patto di stabilità interno. Si segnala inoltre il seguente emendamento pervenutoci dai Senatori Albano, Caleo e Pezzopane: A.S Emendamento Art. 11 Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente: "Art. 11-bis 1. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2016". ALBANO, CALEO, PEZZOPANE Per il coordinamento: Christian Biagini (Umbria) Romina Piccardi (Toscana) Federica Benedetti (Abruzzo) Tamara Andreani (Liguria) Frida Miotto (Friuli Venezia Giulia)
10 Chiara Trasatti (Marche) Michela Montanari (Emilia Romagna)
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