COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
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1 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, COM(2005) 154 definitivo 2005/0064 (SYN) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (presentata dalla Commissione) IT IT
2 RELAZIONE 1. Nella riunione di Amsterdam del 17 giugno 1997 il Consiglio europeo ha adottato, conformemente ai principi e alle procedure contenuti nel trattato, un Patto di stabilità e crescita. Tuttavia nel giugno 2004 il Consiglio europeo ha rilevato la necessità di rafforzare la trasparenza e la ownership nazionale dell insieme di regoli fiscali dell UE e di migliorare l applicazione delle relative norme e disposizioni. Il 3 settembre 2004 la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata Rafforzare la governance economica e chiarire l'attuazione del Patto di stabilità e crescita, nella quale ha presentato degli orientamenti in merito al futuro assetto di tale patto e ha proposto di consolidarne le basi economiche e di rafforzarne la credibilità e l'applicazione effettiva. A seguito della comunicazione della Commissione, il Consiglio e la Commissione hanno avviato un dibattito volto al raggiungimento di un consenso sulla riforma del Patto di stabilità e crescita. Il 20 marzo 2005, il Consiglio ha adottato una relazione intitolata Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita. Nella sua relazione, il Consiglio ha concentrato la propria attenzione sul rafforzamento della governance e della titolarità nazionale del quadro di bilancio, sul consolidamento delle basi economiche e dell'efficacia del patto, sia nell'aspetto preventivo che in quello correttivo, sulla garanzia della sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine, sulla promozione della crescita e sull'obiettivo di evitare di imporre oneri eccessivi alle generazioni future. Il 22 e 23 marzo 2005 il Consiglio europeo ha approvato questa relazione, affermando che essa aggiorna e completa il Patto di stabilità e crescita, costituito dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 7 luglio 1997 relativa al Patto di stabilità e crescita. Nelle conclusioni della presidenza della riunione del 22 e 23 marzo 2005, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte volte a modificare i regolamenti del Consiglio nel senso indicato nella relazione del Consiglio, nella quale quest ultimo ha espresso la propria preferenza perché siano ridotte al minimo le modifiche ai regolamenti esistenti. 2. Oltre alle modifiche derivanti dall accordo suindicato, ne vengono introdotte altre, soprattutto di natura tecnica, volte ad assicurarne la coerenza con la relazione del Consiglio. In particolare, l esperienza ha dimostrato che i termini fissati per l esame dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza da parte del Consiglio sono eccessivamente stretti. Viene pertanto proposta un estensione di tali termini. IT 2 IT
3 2005/0064 (SYN) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione 1, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 252 del trattato, considerando quanto segue: 1) Il Patto di stabilità e crescita, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche 2, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi 3 e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al Patto di stabilità e crescita 4. Il Patto di stabilità e crescita ha dimostrato la propria utilità contenendo i disavanzi di bilancio, contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di stabilità macroeconomica, con un inflazione modesta e tassi di interesse bassi, indispensabile per ottenere una crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro. 2) Il 20 marzo 2005 il Consiglio ha adottato una relazione intitolata Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita che mira a rafforzare la governance e la ownership nazionale dell insieme di regole fiscali dell EU, tramite il consolidamento delle basi economiche e dell'efficacia del patto, sia nell'aspetto preventivo che in quello correttivo, a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine, a promuovere la crescita e ad evitare di imporre oneri eccessivi alle generazioni future. Nelle sue conclusioni del 23 marzo il Consiglio europeo ha approvato la relazione, affermando che essa aggiorna e completa il Patto di stabilità e crescita GU C [ ]. GU L 209 del , pag. 1. GU L 209 del , pag. 6. GU C 236 del , pag. 1. Cfr. allegato 2 delle conclusioni del Consiglio europeo, del marzo IT 3 IT
4 3) Il Patto di stabilità e crescita deve essere rafforzato e la sua attuazione deve essere chiarita al fine di migliorare il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche. In questo ambito occorre tenere conto del contesto in via di evoluzione, in particolare del maggior grado di eterogeneità economica di una Comunità a 25 membri e delle prospettive di cambiamenti demografici. 4) Per consentire la piena applicazione dei miglioramenti decisi in ordine all attuazione del Patto di stabilità e crescita, il regolamento (CE) n. 1466/97 deve essere modificato. 5) Il perseguimento dell'obiettivo di bilancio a medio termine permetterà agli Stati membri di affrontare le normali fluttuazioni cicliche mantenendo il disavanzo pubblico al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL e di assicurare rapidi progressi verso la sostenibilità delle finanze pubbliche. Tutto questo consentirà margini di manovra nel bilancio, segnatamente per gli investimenti pubblici. 6) Gli obiettivi di bilancio a medio termine devono essere differenziati a seconda degli Stati membri in modo da tenere conto della diversità delle posizioni e delle prospettive economiche e di bilancio. Gli obiettivi di bilancio a medio termine, specifici per ciascun paese, devono essere fissati e rivisti periodicamente dal Consiglio su raccomandazione della Commissione. 7) Gli Stati membri che non hanno ancora realizzato l obiettivo di bilancio di medio termine devono perseguire ogni anno un miglioramento minimo del loro saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e una tantum. Il miglioramento deve essere maggiore nei periodi di congiuntura economica favorevole e potrebbe essere più limitato nei periodi di congiuntura sfavorevole. 8) Al momento dell esame e della sorveglianza dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza ed in particolare dell obiettivo di bilancio a medio termine o del prospettato percorso di avvicinamento a tale obiettivo, il Consiglio deve tenere conto solo di riforme strutturali importanti che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, aumentando anche il potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. A tal fine i programmi di stabilità e i programmi di convergenza devono fornire una descrizione delle predette riforme, nonché una valutazione globale e dettagliata dei loro effetti quantitativi sulla posizione di bilancio nell arco del tempo. 9) I termini fissati per l esame dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza da parte del Consiglio sono eccessivamente stretti e devono essere estesi. 10) Pertanto il regolamento (CE) n. 1466/97 deve essere modificato di conseguenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: IT 4 IT
5 Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1466/97 del 7 luglio 1997 è così modificato: 1) È inserito il seguente articolo 2 bis: Articolo 2 bis Per ciascuno Stato membro sono fissati obiettivi di bilancio a medio termine di un saldo prossimo al pareggio o positivo nel quadro della procedura di cui all articolo 99, paragrafo 2 del trattato. Tali obiettivi sono rivisti a intervalli regolari e, se opportuno, modificati. Gli obiettivi di bilancio a medio termine specifici per ciascun paese sono fissati ad un livello che permetta agli Stati membri di affrontare le normali fluttuazioni cicliche mantenendo il disavanzo pubblico al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL, di assicurare rapidi progressi verso la sostenibilità delle finanze pubbliche e, in questo contesto, di conservare margini di manovra nel bilancio, segnatamente per gli investimenti pubblici. 2) L'articolo 3, paragrafo 2 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) il percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine per l'avanzo/il disavanzo delle pubbliche amministrazioni, nonché l'andamento previsto del rapporto debito pubblico/pil; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) la descrizione dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati e/o proposti per conseguire gli obiettivi del programma nonché, per le principali misure di bilancio e le riforme strutturali importanti, una stima globale e dettagliata dei loro effetti quantitativi sulla posizione di bilancio nel breve, medio e lungo termine. 3) L'articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente: 1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all'articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, se il percorso di aggiustamento proposto dal programma sia sufficientemente ambizioso, se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e se le misure adottate e/o proposte siano adeguate per la realizzazione del percorso prospettato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine. Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo minimo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee e se il miglioramento perseguito sia più consistente in periodi di congiuntura favorevole. Il Consiglio tiene altresì conto dell attuazione di riforme strutturali IT 5 IT
6 importanti che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, aumentando anche il potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche; b) al paragrafo 2, le parole due mesi sono sostituite dalle parole tre mesi ; 4) L'articolo 7, paragrafo 2 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) il percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine per l'avanzo/il disavanzo delle pubbliche amministrazioni, nonché l'andamento previsto del rapporto debito pubblico/pil; gli obiettivi a medio termine di politica monetaria; le relazioni tra tali obiettivi e la stabilità dei prezzi e dei cambi; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) la descrizione dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati e/o proposti per conseguire gli obiettivi del programma nonché, per le principali misure di bilancio e le riforme strutturali importanti, una stima globale e dettagliata dei loro effetti quantitativi sulla posizione di bilancio nel breve, medio e lungo termine. 5) L'articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente: 1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all'articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 99, se il percorso di aggiustamento proposto dal programma sia sufficientemente ambizioso, se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e se le misure adottate e/o proposte siano adeguate per la realizzazione del percorso prospettato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine. Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all obiettivo di bilancio di medio termine, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo minimo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee e se il miglioramento perseguito sia più consistente nei periodi di congiuntura favorevole. Il Consiglio tiene altresì conto dell attuazione di riforme strutturali importanti che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, aumentando anche il potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche; b) al paragrafo 2, le parole due mesi sono sostituite dalle parole tre mesi ; 6) I riferimenti all articolo 103 sono sostituiti in tutto il regolamento da riferimenti all articolo 99. IT 6 IT
7 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente IT 7 IT
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