Dati delle Pubbliche Amministrazioni
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- Emanuele Manca
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1 Bari, 24 Luglio 2006 Dati delle Pubbliche Amministrazioni e servizi in rete Dati delle Pubbliche Amministrazioni Codice dell Amministrazione Digitale Capo V, Sez. I, artt
2 Art. 50: Disponibilità dei dati delle PPAA art Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il disposto dell'art. 43, comma 4, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto. 2
3 Art. 50: Disponibilità dei dati delle PA PRINCIPIO DI DISPONIBILITA DELL INFORMAZIONE Art.2, co.1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione INFORMAZIONE = DATO DOCUMENTO DEFINIZIONI Art. 1, lett. m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione Art. 1, lett. o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge 3
4 Art. 50: Disponibilità dei dati delle PA NECESSITA DELL APPLICAZIONE DELLE NORME SUL PROTOCOLLO INFORMATICO E SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI PROCEDIMENTI Nucleo minimo + gestione documentale + workflow delle pratiche CONSERVAZIONE DEI DATI (DPCM ) Formati non proprietari Dati: Inalterabili Immutabili Interoperabili 4
5 ACCESSO DA PARTE DELLE PA Art. 50: Disponibilità dei dati delle PA COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI DECERTIFICAZIONE Interoperabilità Interconnessione Senza oneri (art.43 co.4, Dpr 445/2000) SPESE DI ACCESSO Costi eccezionali (art.50 co.2, DLgs 82/2005) LIMITI DI ACCESSO: Ordine e sicurezza pubblica Difesa e sicurezza nazionale Consultazioni elettorali Art.24 L.241/1990 5
6 Art. 51: Sicurezza dei dati art Sicurezza dei dati 1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all'art. 71 garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati. 2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 6
7 Art. 51: Sicurezza dei dati SICUREZZA: CRITICITA DEL SISTEMA FINALITA : Salvaguardare i dati della PA come risorsa strategica per il funzionamento dell apparato burocratico Tutelare i cittadini dal rischio di uso indebito o accesso non autorizzato ai propri dati La sicurezza informatica è volta a garantire che i dati siano: 3. Integri ed esatti 4. Accessibili e disponibili 5. Riservati 7
8 Art. 51: Sicurezza dei dati SICUREZZA INFORMATICA FISICA LOGICA ORGANIZZATIVA FRAMMENTAZIONE NORMATIVA: D.LGS. 196/2003 ALLEGATO B DIR MIT DPCM DEL. AIPA 51/2000 8
9 Art. 51: Sicurezza dei dati Requisiti minimi di sicurezza 1. Il Sistema Operativo deve garantire: a. Sicura ed univoca identificazione degli utenti b. Accesso alle risorse solo ad utenti abilitati c. Accesso ad ogni utente solo per le informazioni relative al suo livello di autenticazione d. Registrazione di tutte le attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente 1. Il Sistema Operativo deve assicurare: a. il tracciamento di qualunque evento di modifica delle informazioni trattate b. l individuazione dell autore delle modifiche 1. Le PA devono adottare un apposito piano sulla sicurezza informatica da aggiornare ogni due anni 9
10 Art. 52: Accesso telematico ai dati e documenti delle PPAA art Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni. 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica. 10
11 Art. 52: Accesso telematico ai dati e documenti delle PPAA QUESTIONE DI COMPATIBILITA CON IL TITOLO V COST. Procedimento Amministrativo non è di competenza Statale (né esclusiva né concorrente) Però: art.120, co.2, Cost. (per necessità di principi procedimentali uniformi il Governo può sostituirsi alle Regioni ecc.) Artt. 3 e 97 Cost. (principi di imparzialità e buon andamento della PA) PRINCIPIO DELL USO DELLA TELEMATICA e DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI Art.22 L.241/1990 Dpr 352/1992 Dpr 428/1998 Dpr 445/2000 L. 15/
12 Art. 52: Accesso telematico ai dati e documenti delle PPAA MODALITA DI ACCESSO Il CAD stabilisce solo i confini da rispettare, lasciando alle singole PA le regole operative POSSIBILE FRAMMENTAZIONE DELLA DISCIPLINA ma solo di natura tecnica, non giuridica STRUMENTI PER L ACCESSO: Siti internet delle PA con contenuto minimo Copie informatiche di doc. cartacei 12
13 Art. 53: Caratteristiche dei siti art Caratteristiche dei siti. 1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all articolo Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali. 3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1. 13
14 DESTINATARI DELLA NORMA Art. 53: Caratteristiche dei siti Pubbliche Amministrazioni Enti pubblici economici Aziende private concessionarie di servizi pubblici Aziende municipalizzate regionali Enti di assistenza e riabilitazione pubblici Aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico Aziende appaltatrici di servizi informatici D.lgs.165/2001: gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; gli istituti autonomi case popolari; le CCIAA e le loro associazioni; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; l ARAN (Agenzia per la RAppresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni); le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/
15 Art. 53: Caratteristiche dei siti ACCESSIBILITA DEI SITI Libro bianco sulla accessibilità L. 4/2004 Dpr 75/2005 Dm 8 luglio 2005 DE VANNA REQUISITI DI ACCESSIBILITA AI SERVIZI Accessibilità al contenuto del servizio da parte dell utente Fruibilità delle informazioni offerte a. Facilità e semplicità d uso, uniformità delle azioni da compiere a parità di risultato che si vuole conseguire b. Efficienza nell utilizzo, assicurando la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, ed anche la possibilità di fruire mediante diversi canali sensoriali c. Efficacia nell impiego ed in particolare indipendenza dal dispositivo impiegato dall utente d. Compatibilità con le linee guida e con le indicazioni ISO e W3C
16 Art. 54: Contenuto dei siti delle PPAA art Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. 1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della l. 7 agosto 1990, n. 241; c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della l. 7 agosto 1990, n. 241; d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68; e) le pubblicazioni di cui all'art. 26 della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla l. 7 giugno 2000, n. 150; f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima. 2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. 2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. 3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica. 4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. 4-bis. La pubblicazione telematica produce gli effetti della pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall ordinamento. 16
17 Art. 54: Contenuto dei siti delle PPAA Organigramma articolazione degli uffici attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta documenti anche normativi di riferimento elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e dell adozione del provvedimento finale scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata pubblicazioni di cui all'art. 26 della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla l. 7 giugno 2000, n. 150 elenco di tutti i bandi di gara e di concorso elenco dei servizi forniti in rete già disponibili dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima 17 / 27
18 Art. 54: Contenuto dei siti delle PPAA SITO INTERNET DESTINATO AD ESSERE IL FRONT OFFICE DELLA PA DOMINI.GOV.IT OBIETTIVO: Aggregare i siti ed i portali delle amministrazioni statali che erogano servizi istituzionali con un adeguato ed omogeneo livello di qualità, sicurezza ed aggiornamento dei servizi stessi ALTERISIO 18
19 Art. 55: Consultazione delle iniziative del Governo art Consultazione delle iniziative normative del Governo. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica. 19
20 Art. 55: Consultazione delle iniziative del Governo TRASPARENZA SULL ATTIVITA NORMATIVA DEL GOVERNO RAPPORTO BILATERALE DIALOGICO TRA GOVERNANTI E GOVERNATI DEMOCRAZIA CONTINUA DEMOCRAZIA DIRETTA DIVULGAZIONE DI MASSA PER DIFFONDERE LA CONOSCENZA DELLE NORME 20
21 Art. 56: Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alla autorità giudiziaria di ogni ordine e grado art Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alla autorità giudiziaria di ogni ordine e grado. 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorità emananti. 2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. 2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell art.51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 196 del
22 Art. 56: Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alla autorità giudiziaria di ogni ordine e grado Artt. 51 e 52 CODICE PRIVACY ELIMINAZIONE DEI DATI DELLE PARTI SU RICHIESTA O D UFFICIO [ ] con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. 22
23 Art. 56: Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alla autorità giudiziaria di ogni ordine e grado Accesso ai dati identificativi delle controversie SOLO A CHI VI ABBIA INTERESSE come dice la norma O A TUTTI? come avviene in pratica CONTROLLO DEMOCRATICO SULL ATTIVITA DELLA PA 23
24 Art. 57: Moduli e formulari art Moduli e formulari. 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. 2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. 24
25 Art. 57: Moduli e formulari USO FACOLTATIVO ED USO OBBLIGATORIO DI MODULI E FORMULARI LEGITTIMITA DELL USO OBBLIGATORIO Uso obbligatorio: duplice finalità di buon andamento Profilo temporale Imparzialità Limiti Eccessivo formalismo Sanzioni sproporzionate 25
26 Art. 57: Moduli e formulari Moduli e formulari on-line SEMPLIFICAZIONE= 2. TRASPARENZA 3. IMPARZIALITA 4. BUON ANDAMENTO Necessità della sottoscrizione dei moduli e dell invio telematico delle certificazioni Se la PA non adempie entro il termine? Non può imporre l utilizzo di moduli e formulari fintanto che non li rende disponibili on-line 26
27 Via Calvi dell Umbria n Roma tel fax Avv. Fulvio Baldacci Patrocinante in Cassazione Avv. Michele Baldacci Dott.ssa Aurelia Rottoli Baldacci Dott.ssa Eloisa Baldacci 27
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