COMUNE di FERMIGNANO Provincia di Pesaro e Urbino. *** COPIA *** N.021 DEL Codice Comune 41014
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1 COMUNE di FERMIGNANO Provincia di Pesaro e Urbino *** COPIA *** N.021 DEL Codice Comune VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI. * * * * * * * * * * * * * L anno Duemilasette (2007), nel giorno di Giovedì Ventinove (29) del mese di Marzo, alle ore 21,00 presso questa sede comunale, convocati - in prima ed in seconda convocazione - con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno. Assume la presidenza il. Sindaco, Cancellieri Giorgio, partecipa il Segretario Comunale reggente, Dott. Pietro Pistelli. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune: 1. CANCELLIERI GIORGIO 2. GUIDARELLI ANDREA 10. ZAFFINI MARIA GIOVANNA 3. MARTINELLI GIGLIOLA 11. CAPUCCI ALESSANDRO 4. BONAVENTURA O CASICCI MARCO 12. CERPOLINI ALICE 5. GROSSI ROBERTO 13. BENEDETTI PIERO 6. FERRI ILARIA 14. TOPI MARINELLA 7. GOSTOLI FLAVIO 15. CLERI BONITA 8. LUNGHI DANIELE 16. ANGELI ARPO 9. PALAZZETTI FRANCESCO 17. MACCIONI MARINO MEMBRI ASSEGNATI N.17 MEMBRI IN CARICA N.17 PRESENTI: N. 17 ASSENTI: N. 0 Le funzioni di presidente vengono esercitate dal Sindaco Cancellieri Giorgio Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. LA SEDUTA E PUBBLICA Vengono dal signor presidente nominati scrutatori i signori: Cerpolini Alice, Cleri Bonita e Palazzetti Francesco. E presente l assessore esterno Bonci Nicoletta.
2 OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI. Premesso che IL CONSIGLIO COMUNALE che l'art. 17, comma 3, della legge comunitaria , abroga i commi 1 e 2 dell'art. 39 della precedente legge comunitaria n. 146 del , in virtu' dei quali erano considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli indicati al n. 1, punto , lett. a, della deliberazione 27/7/1984 del comitato interministeriale di cui all' art. 5 del. D.P.R. n.915/1982, cioè i rifiuti propri delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell' elenco predetto; a seguito dell'abrogazione delle disposizioni sopra citate, viene meno l'assimilazione legale prima prevista; per cui dalla data di entrata in vigore della legge, qualora non si procedesse all'assimilazione oggetto del presente atto, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari, sarebbero da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, delle superfici dove di regola si producono, per struttura e destinazione, i predetti rifiuti speciali che, dalla medesima data, non dovrebbero essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese; Preso atto della circolare 7/5/1998, n. 119/E, con la quale il Ministero delle Finanze suggerisce al comune, (al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che può non trovare adeguate compensazione nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti già assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali e fissi sia per la difficoltà dell immediato riequilibrio tariffario di avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l'art. 21 comma 2 lett. g) del D.Lgs n.22/1997 e ora, dopo l'abrogazione dell'art. 39 in questione, esercitabile sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti ( citata deliberazione del Comitato interministeriale 27/7/1984 in attesa delle nuove disposizioni ( artt. 18, comma 2 lette. d) e 57, comma 1, del dlgs n. 22/1997); Osservato ancora che 1a nuova disciplina di cui al precitato art. 21 prescrive che un apposito regolamento tecnico stabilisce espressamente l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle varie attività economiche, senza la possibilità di un'assimilazione implicita desumibile dalla statuizione delle delibere regolamentari e tariffarie riguardanti la tassa, e che, nell'impossibilita' temporanea di adottare siffatto regolamento tecnico ( ancora non e' stata data attuazione al disposto dell'art. 18, comma 2, lettera d, del dlgs n. 22/1997, che attribuisce alla competenza dello stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione) si rende necessario ed urgente procedere all assimilazione tuttora secondo i criteri e nei limiti di cui alle più volte citata deliberazione interministeriale; Vista la deliberazione di C.C. n.26 del di Approvazione contratto di servizio, disciplinare tecnico per l affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani a Megas Spa e provvedimenti conseguenti; la delibera di G.M. n.15 del di conferma tariffe per la raccolta rifiuti solidi e urbani;
3 Udita la relazione del Sindaco Presidente che espone come sia necessario adottare un apposito atto consiliare per confermare l'assimilabilità di alcuni rifiuti urbani essendo venuta meno la norma U.E che li disciplinava; UDITI gli interventi dei Consiglieri, come al verbale in atti; Dato atto che la votazione sull argomento ha dato il seguente esito: PRESENTI N. 17 VOTANTI N. 17 ASTENUTI N. 0 FAVOREVOLI N. 13 CONTRARI N. 4 (Angeli Arpo, Benedetti Piero, Cleri Bonita, Topi Marinella) Con voti come sopra espressi D E L I B E R A 1) DI PRENDERE ATTO di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 1995/97, n.128, del , con la quale viene abrogata la vigente assimilazione ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto della deliberazione del comitato interministeriale del ; 2) DI DICHIARARE, con effetto dall'entrata in vigore della legge comunitaria precitata, l'assimilazione ai rifiuti urbani, elencati al comma 2, lett.a),c),d) ed f) dell'art. 7 del D.Lgs. n.22/1997 ai fini del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precitato comma 2,lett. B, aventi una merciologica analoga a quella dei predetti o, comunque costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto lettera a della deliberazione interministeriale sopra richiamata e riportati nell'elenco, così come modificato, di seguito riportato al punto 6), con indicazione anche della condizione quantitativa compatibile con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico; 3) DI PRECISARE che restano esclusi dall assimilazione gli imballaggi terziari di cui all art.43, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 22/1997; 4) DI DARE ATTO che, conseguentemente i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale; 5) DI ALLEGARE la presente deliberazione al regolamento per l applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e piano tecnico finanziario, approvato con deliberazione consiliare n.17 del , da considerarsi quale norma transitoria dello stesso, alla delibera di Giunta Municipale n.26 del di approvazione contratto di servizio, disciplinare tecnico per l affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani a megas spa e provvedimenti conseguenti, e alla delibera di G.M. n.15 del di conferma tariffe per la raccolta rifiuti solidi urbani; 6) ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI 1 - imballaggi in genere (di carta,cartone,plastica,legno,metallo e simili); 2 - contenitori vuoti(fusti,vuoti di vetro,plastica e metallo,latte e lattine e simili) 3 -sacchi e sacchetti di carta o plastica;fogli di carta,plastica,cellophane;cassette,pallets;
4 4 - accoppiati quali carta plastificata,carta metallizzata,carta adesiva,carta catramata,fogli di plastica metallizzati e simili; 5 - frammenti e manufatti di vimini e sughero; 6 - paglia e prodotti di paglia; 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria,trucioli e segatura; 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purche' palabile 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica,stracci e juta; 10 - feltri e tessuti non tessuti; 11 - pelle e simil pelle; 12 - gomma e caucciu'(polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali,come camere d'aria e copertoni; 13 - resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; 'j 15 - imbottiture,isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche,quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali,e simili; 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie e rivestimenti in genere; 17 - materiali vari in pannelli(di legno,gesso,plastica e simili); 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica,filo di ferro,spugna di ferro e simili; 20 - nastri abrasivi; 21 - cavi e materiale elettrico in genere; 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purche' non allo stato liquido,quali - ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; 24 - scarti vegetali in genere (erbe,fiori,piante verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici(bucce, bacelli,pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili); 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; 26 - accessori per l'informatica. I rifiuti sopra elencati e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall attività economica, non superi i 15 Kg/mq ovvero 0,15 mc/mq. DI DARE ATTO che e' stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e successive modificazioni;
5 SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE Ritenuta l urgenza di provvedere in merito; Visto l'art comma 4 - del D.Lgs 267/2000; Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente esito: COMPONENTI N. 17 PRESENTI N. 17 VOTANTI N. 17 ASTENUTI N. 0 FAVOREVOLI N. 13 CONTRARI N. 4 (Angeli Arpo, Benedetti Piero, Cleri Bonita, Topi Marinella) Con voti come sopra espressi; D E L I B E R A Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
6 COMUNE di FERMIGNANO Provincia di Pesaro e Urbino ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ( 1.Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I parerei sono inseriti nella deliberazione. 2 Nel caso in cui l ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell ente, in relazione alle sue competenze. 3 I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. ) ALLEGATO A alla deliberazione di C.C. n. 021 del Parere del responsabile del servizio interessato Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE Fermignano, lì Il Responsabile del servizio interessato F.to (Maltoni Luigi)
7 Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Guidarelli Andrea F.to: Cancellieri Giorgio F.to: Dott. Pietro Pistelli PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE: La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune, come previsto dall art.124 c.1 del T.U. n.267/2000, per 15 giorni consecutivi dal al Fermignano, lì IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Dott. Pietro Pistelli COPIA CONFORME: Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. Fermignano, lì IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Pietro Pistelli ESECUTIVITA La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna perché: E stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art comma del D.Lgs n.267 In quanto sono decorsi 10 giorni dall ultimo di pubblicazione ai sensi dell art comma del D.Lgs n.267 Fermignano, lì IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Pietro Pistelli
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