I RIFIUTI CHE CONOSCI NON SONO PERICOLOSI

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1 I RIFIUTI CHE CONOSCI NON SONO PERICOLOSI Guida alla codifica e classificazione dei rifiuti a cura di Elena Bonafè e Marcello Franco con la collaborazione di Vladimiro Bonamin Seconda edizione Maggio 2015

2 La presente guida è stata realizzata con il contributo di Copyright 2015 CONFINDUSTRIA VENEZIA Via delle Industrie, Città Metropolitana di Venezia Telefono Fax Sito

3 Sommario pagina Premessa 5 Importanza della classificazione 6 1. Percorso di classificazione 7 2. Esame di dettaglio del percorso di classificazione Rifiuti urbani e rifiuti speciali Rifiuti urbani Rifiuti speciali Rifiuti urbani per assimilazione Rifiuti speciali assimilabili agli urbani Attribuzione del codice Articolazione dell elenco europeo dei rifiuti CER Criteri di attribuzione del codice Rifiuti pericolosi Codici assoluti e ed automatica classificazione Codici a specchio : verifica di pericolosità ai fini della scelta tra i due (o più) codici attribuibili e conseguente automatica classificazione Caratteristiche di pericolo per i rifiuti a Caratteristiche di pericolo per i rifiuti Individuazione delle sostanze pericolose da considerare b Caratteristiche di pericolo per i rifiuti Criteri di attribuzione: condizioni, valori di soglia, limiti di concentrazione c Caratteristiche di pericolo per i rifiuti Inquinanti organici persistenti Attribuzione delle caratteristiche di pericolo Verifica delle concentrazioni Quando l analisi è prescritta dalla legge? Condizioni e limiti dell accertamento analitico Il nuovo regolamento (UE) n. 1357/ Principali novità in materia di classificazione contenute nel regolamento (UE) n. 1357/ Come riclassificare i rifiuti a partire dal 1 giugno Applicazione del regolamento CLP agli utilizzatori di sostanze e miscele Le sostanze nei rifiuti Procedura pratica di riclassificazione Esempi pratici di riclassificazione dei rifiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1357/ Esempio Esempio Esempio

4 pagina 4. Il ponte del 1 giugno Registri di carico e scarico Formulari SISTRI Esempi di registrazioni con le annotazioni 55 APPENDICE 1 Convenzionalità ed incertezze della codifica CER 57 Criteri di attribuzione del codice 58 Primo step di indagine per l attribuzione del codice 59 Secondo step di indagine per l attribuzione del codice 61 Terzo step di indagine per l attribuzione del codice 62 Quarto step di indagine per l attribuzione del codice 63 Altre incertezze della codifica 63 Approssimatività della codifica 66 Convenzionalità della codifica 67 APPENDICE 2 Identificazione dei codici a specchio 69 Codici a specchio in quanto relativi a rifiuti diversi 69 Il riferimento specifico o generico a sostanze pericolose 70 Il riferimento a sostanze pericolose non è sempre in indicatore sicuro 71 Esercitazione esemplificativa sulla sottoclasse Insuperabili incertezze di classificazione 75 APPENDICE 3 Elenco vigente dei rifiuti CER 77 Capitoli dell elenco 77 Catalogo 78 4

5 Premessa I rifiuti sono (e restano) classificati, in base all articolo 184, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006: secondo l origine in: rifiuti urbani; rifiuti speciali; secondo le caratteristiche di pericolosità in: rifiuti non pericolosi; rifiuti pericolosi. Una volta stabilito se il rifiuto è urbano o speciale sulla base degli elenchi di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell articolo 184 del d.lgs. n. 152/2006, ed esclusi i rifiuti domestici, che sono sempre e comunque classificati non pericolosi la qualificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso dipende dalla presenza o meno, nello stesso, di sostanze pericolose (come componenti o contaminanti). Per una parte dei rifiuti la presenza (o assenza) di sostanze pericolose è presunta per legge ; per gli altri invece va verificata caso per caso. La presunzione di pericolosità o la necessità di verifica è determinata dal codice che viene attribuito. Sono pericolosi i rifiuti il cui codice previsto dal Catalogo Europeo dei Rifiuti, cosiddetto CER è contrassegnato da un asterisco. Sennonché, se da un lato vi sono molti codici univoci, ossia assoluti nel senso che non consentono alternative, ve ne sono più o meno altrettanti che invece risultano speculari, nel senso che la scelta tra i due o più codici possibili dipende proprio dalla presenza o meno di sostanze pericolose: i codici assoluti determinano una presunzione assoluta di legge della presenza (codici con l asterisco) o dell assenza (codici senza asterisco) di sostanze pericolose, sicché il rifiuto codificato pericoloso resta tale anche se, nel caso concreto, non contiene alcuna sostanza pericolosa o la contiene in quantità irrilevanti e, per converso, il rifiuto codificato non pericoloso non diventa mai pericoloso, anche se in qualche caso venisse riscontrata una presenza significativa di sostanze pericolose. Per questo motivo si è detto che vi è una presunzione assoluta di legge: la classificazione ovviamente convenzionale è stabilita dalla norma; non occorre provarla e non è consentita (non produce alcun effetto classificatorio) la prova contraria. In altri termini l attribuzione del codice determina automaticamente (e rigidamente) la classificazione e viene prima (addirittura prescinde) dalla verifica qualitativa, che può restare necessaria ad altri effetti come gestire, manipolare, smaltire o recuperare il rifiuto, ma che né prima, né poi influisce sulla classificazione; per i codici a specchio, la verifica qualitativa non solo è necessaria, ma precede e condiziona la scelta definitiva tra i due codici alternativi individuati come possibili. 5

6 PREMESSA Importanza della classificazione La distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali ha effetti: sull individuazione dei soggetti che hanno il compito di provvedere nel senso di farsi carico al loro trasporto, smaltimento e recupero (l Ente pubblico, per i rifiuti urbani; il produttore, per i rifiuti speciali). sui regimi autorizzatori ed abilitativi in genere; sugli obblighi di documentazione ai fini della tracciabilità dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti (tenuta dei registri e dei formulari, iscrizione al SISTRI ed utilizzo del relativo sistema informatico); La distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi ha effetti: sui regimi autorizzatori ed abilitativi in genere; sugli obblighi di documentazione ai fini della tracciabilità dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti (tenuta dei registri e dei formulari, iscrizione al SISTRI, comunicazione annuale); sul divieto di miscelazione; sul sistema sanzionatorio, venendo sempre più gravemente punite le violazioni relative ai rifiuti pericolosi. 6

7 1. Percorso di classificazione Premesso che al termine del percorso si otterrà una delle seguenti quattro possibili classificazioni: A. rifiuto urbano non pericoloso; B. rifiuto urbano pericoloso; C. rifiuto speciale non pericoloso; D. rifiuto speciale pericoloso; il percorso di classificazione dei rifiuti si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 1. il rifiuto rientra nelle tipologie generali di cui all articolo 184, comma 2 (rifiuti urbani), del d.lgs. n. 152/2006 o in quelle di cui al comma 3 (rifiuti speciali) del medesimo articolo? 1.1. se rientra nelle tipologie generali di cui al comma 2 è un rifiuto urbano; se è anche un rifiuto domestico è sempre e comunque un rifiuto urbano non pericoloso; negli altri casi può essere pericoloso o non pericoloso e quindi il percorso di classificazione non è terminato; 1.2. se rientra nelle tipologie generali di cui al comma 3 è un rifiuto speciale; il percorso di classificazione deve proseguire per stabilire se è un rifiuto speciale pericoloso o non pericoloso; 2. al rifiuto, non domestico e già catalogato come urbano o speciale, quale codice deve essere attribuito tra quelli previsti nell elenco dei rifiuti come da ultimo modificato con decisione 2014/955/UE ( CER 2015 )? 2.1. se al rifiuto va attribuito un codice contrassegnato da un asterisco ed assoluto, ossia un codice univoco correlato ad una descrizione merceologica non condizionata alla presenza di sostanze pericolose, il rifiuto è, urbano o speciale, sempre pericoloso; 2.2. se al rifiuto va attribuito un codice assoluto non contrassegnato da un asterisco, il rifiuto è, urbano o speciale, sempre non pericoloso; 2.3. se al rifiuto può essere attribuito sia un codice con asterisco (in alcuni casi più d uno), che un codice senza asterisco (ed anche per quelli con asterisco i codici attribuibili possono essere più di uno solo), essendo entrambi i codici correlati alla medesima descrizione salvo il riferimento, per il codice con asterisco, alla presenza di una o più sostanze pericolose o indistintamente a qualunque sostanza pericolosa, il percorso di classificazione deve proseguire per stabilire quale codice attribuire; 3. il rifiuto al quale deve essere attribuito (alternativamente) un codice a specchio uno (o in alcuni casi più d uno) con asterisco e l altro senza contiene sostanze pericolose pertinenti (al rifiuto ed alla descrizione associata al codice a specchio ) in misura o condizioni tali da determinare una o più caratteristiche di pericolo? 3.1. se la sostanza o una o più delle sostanze o qualunque delle sostanze pericolose richiamate nella descrizione merceologica associata al codice con asterisco sono presenti in condizioni (di norma quantitative: percentuale) tali da attribuire al rifiuto stesso una o più delle caratteri- 7

8 PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE stiche di pericolo in base ai criteri da ultimo fissati con regolamento 1357/2014/UE, al rifiuto deve essere attribuito il codice contrassegnato con asterisco e la (conseguente) classificazione di rifiuto, urbano o speciale, pericoloso; 3.2. in caso contrario, al rifiuto deve essere attribuito il codice senza asterisco e la (conseguente) classificazione di rifiuto, urbano o speciale, non pericoloso. 8

9 2. Esame di dettaglio del percorso di classificazione 2.1. Rifiuti urbani e rifiuti speciali Sono urbani i rifiuti che rientrano nelle tipologie generali di cui all articolo 184, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006; sono speciali quelli che rientrano nelle tipologie di cui al comma 3 del medesimo articolo, ovvero, in pratica, tutti gli altri Rifiuti urbani Sono rifiuti urbani (articolo 184, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006): a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; l assimilazione è disposta dal Comune in base a criteri fissati in sede statale; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e cimiteri; f) i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) Rifiuti speciali Sono rifiuti speciali (articolo 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006): a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, come individuate dall articolo 2135 del codice civile, articolo ove, premesso che «è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse», viene precisato: che «per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine» e che «si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge»; 9

10 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto per le terre e rocce da scavo (ossia ferma restando la disciplina del loro utilizzo come sottoprodotti); c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi da potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque, da depurazione acque reflue e da abbattimento fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. È utile sottolineare come alle lettere c) e d) si parli di «rifiuti da lavorazione», e non genericamente, e rispettivamente, di rifiuti rifiuti industriali e di rifiuti artigianali, né, tanto meno, di rifiuti derivanti dall insediamento industriale o artigianale : se l impresa industriale o artigianale esercita (anche o solo) attività di costruzione e demolizione, attività commerciali, attività di servizio, i relativi rifiuti, come ben si vede, ricadono in altre voci (lettere) del sopra riprodotto articolo 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006. Va inoltre ricordato come il d.lgs. n. 205/2010 abbia soppresso le lettere i), l) ed m), che individuavano, come specifiche macro-tipologie di rifiuti speciali, rispettivamente, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti, i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti ed il combustibile derivato da rifiuti. Tale soppressione certamente non ha alcun effetto per quanto concerne il combustibile derivato da rifiuti, che comunque resta sicuramente un rifiuto speciale, annoverato tra i rifiuti derivanti da attività di recupero di cui alla lettera g). Non altrettanto vale per i macchinari e le apparecchiature, nonché per i veicoli a motore, il cui inserimento in altre voci dell articolo 184 non appare del tutto agevole, anche in considerazione del fatto che le normative speciali di cui al d.lgs. n. 49/2014 ed al d.lgs. n. 209/2003 non riguardano, rispettivamente, né tutte le apparecchiature (ma solo quelle elettriche ed elettroniche, e nemmeno tutte), né tutti i veicoli. É comunque convinzione comune e pressoché costantemente condivisa ed applicata che tutti i rifiuti non annoverabili tra le voci del comma 2 dell articolo 184, e quindi non catalogabili tra i rifiuti urbani, siano necessariamente rifiuti speciali Rifiuti urbani per assimilazione Sono urbani in primo luogo i rifiuti domestici, ossia i rifiuti «provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione», mentre sono speciali in particolare quelli provenienti da attività economiche (attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizi). 10

11 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE Peraltro lettera b) del comma 2 dell articolo 184 sono rifiuti urbani anche «i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) [ossia non provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione], assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell articolo 198, comma 2, lettera g)». Il richiamato articolo 198 demanda ai Comuni il compito di stabilire, sulla base di criteri fissati dallo Stato con apposito decreto ministeriale, quali rifiuti prodotti da attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizi che di norma sono speciali divengano, nel territorio comunale, rifiuti urbani ad ogni effetto e, come tali, gestiti dal servizio pubblico di raccolta e smaltimento, con relativa applicazione della tariffa corrispettiva di detto servizio Rifiuti speciali assimilabili agli urbani La categoria dei rifiuti assimilati agli urbani, ovvero dei rifiuti urbani per assimilazione di cui al precedente paragrafo non va confusa con quella dei rifiuti speciali che, pur rimanendo tali, possono, per libera scelta di chi li ha prodotti o comunque li detiene, essere conferiti, in base ad apposita convenzione-contratto, al gestore del servizio pubblico, ove lo stesso (anch egli per libera scelta) offra tale servizio. In vero, tra le varie opzioni date al produttore di rifiuti speciali per assolvere ai propri obblighi, vi è anche la possibilità del conferimento al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale sia stata stipulata apposita convenzione. Tale possibilità ovviamente presuppone che i rifiuti speciali per i quali il gestore del servizio pubblico offre il servizio facoltativo siano compatibili con quelli ( urbani ) per i quali, invece, il servizio è obbligatorio, siano cioè dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in relazione al trattamento di recupero o smaltimento cui vengono destinati. Non vanno quindi confusi i rifiuti urbani per assimilazione, il cui smaltimento compete obbligatoriamente al servizio pubblico, con i i rifiuti speciali che, restando tali, il gestore del servizio pubblico ha la facoltà (e non l obbligo) di raccogliere (ed il produttore ha la facoltà di conferirgli), chiaramente sul presupposto che siano compatibili e consimili ai rifiuti (urbani) che istituzionalmente detto gestore deve raccogliere e smaltire: rifiuti speciali assimilabili agli urbani ; per tali rifiuti è dovuto il pagamento non di una tassa, ma di un corrispettivo stabilito nella convenzione da stipularsi tra il gestore del servizio e l utente Attribuzione del codice Tutti i rifiuti debbono essere codificati in base all elenco europeo dei rifiuti cosiddetto CER originariamente approvato con decisione 94/3/CE, poi sostituito, con decorrenza 1 gennaio 2002, con decisione 2000/532/CEE, e successive modifiche, e da ultimo rivisto, soprattutto per la parte introduttiva, con decisione 11

12 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE 2014/955/UE da applicarsi a decorrere dal 1 giugno L attribuzione del codice non è necessaria solo in sé e per sé, ma anche e soprattutto costituisce il presupposto imprescindibile per procedere alla classificazione. Infatti, premesso, in termini generali e concettuali, che è pericoloso il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolo (articolo 183, lettera b), del d.lgs. n. 152/2006) e ribadito che sono rifiuti pericolosi quelli che recano dette caratteristiche (articolo 184, comma 4), in concreto, «l elenco dei rifiuti... [ossia il CER]... include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose» e tale elenco «è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi» (articolo 184, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 che testualmente ripropone, trasponendola in norma nazionale, la disposizione di cui all articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, la quale, dopo aver espressamente richiamato «l elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE», precisa: «L elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.»). L errata attribuzione del codice, pertanto, può determinare l errore di classificazione, ma non sempre la ricerca del codice appropriato è un operazione agevole Articolazione dell elenco europeo dei rifiuti CER L elenco o catalogo europeo dei rifiuti sia nella versione originaria, che in quella da applicarsi dal 1 giugno 2015 è suddiviso in venti capitoli, ciascuno dei quali è suddiviso in un numero variabile di sottocapitoli, nell ambito dei quali sono individuati ed elencati i singoli tipi di rifiuti. I venti capitoli, come da ultimo denominati dalla decisione 2014/955/CE, sono: 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 12

13 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli, 05, 12 e 19) 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08) 15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell elenco 17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne rifiuti di cucina e ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata Criteri di attribuzione del codice Ai fini della corretta attribuzione del codice (costituito da sei cifre, delle quali: le prime due individuano il capitolo, le seconde due il sottocapitolo e le ultime due lo specifico rifiuto rientrante in un determinato sottocapitolo di un determinato capitolo ), il punto 3 dell introduzione all allegato D alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 (in perfetta sintonia con le norme comunitarie, ivi compresa quella da ultimo emanata decisione 2014/955/UE che per tali aspetti conferma la precedente) fissa i seguenti criteri: 1. identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici che terminano con le cifre 99; 2. se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la catalogazione del rifiuto, si passa ad esaminare i capitoli 13, 14 e 15; 3. se nessuno dei codici di questi capitoli risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16; 4. se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo e del sottocapitolo pertinenti. 13

14 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE I sopra riportati criteri, introdotti con la decisione 2000/532/CE, sono stati recepiti riproducendoli in fotocopia nell introduzione all allegato D alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 e sono stati da ultimo confermati, senza varianti, dalla decisione 2014/955/UE. Detti criteri, peraltro, non sempre sono perfettamente idonei e sufficienti ad orientare una corretta ricerca del codice. Va infatti in primo luogo osservato come i venti capitoli in cui è suddiviso l elenco abbiano un contenuto alquanto disomogeneo. Se è vero che in linea di massima i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20, sui quali deve in primo luogo essere orientata la ricerca, sono identificativi di fonti generatrici di rifiuti, per certo i capitoli 13, 14 e 15, sui quali, stando alle istruzioni date, solo in seconda battuta si dovrebbe ricercare il codice, invece identificano specifiche famiglie di rifiuti : oli, solventi, imballaggi. Ora, se il rifiuto da codificare è inequivocabilmente un olio minerale o sintetico usato, ovvero un solvente, ovvero ancora un imballaggio, non si vede perché si dovrebbe sempre e comunque prima esplorare il contenuto dei capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 (col rischio di attribuire un codice inesatto) invece di prendere direttamente in considerazione il capitolo specifico. Si aggiunga che anche la terminologia usata non risulta sempre del tutto affidabile. In particolare, inadeguata e fuorviante è la denominazione del capitolo 16 che, stando alla lettera delle istruzioni, dovrebbe essere preso in considerazione solo in ultima istanza: il carattere residuale cui farebbe pensare la titolazione del capitolo («rifiuti non specificati altrimenti nell elenco») in realtà viene contraddetto dalla specificità della maggioranza dei sottocapitoli in cui è suddiviso. Quindi, ad esempio, se il rifiuto è costituito dalla carcassa di un automobile, è totalmente inutile consultare prima i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 e poi i capitoli 13,14 e 15, essendo fin dall inizio certo che il codice più appropriato è contenuto nel sottocapitolo 1601 specificamente dedicato ai «veicoli fuori uso», sottocapitolo che, per giunta, espressamente ed immediatamente precisa nella sua titolazione ciò che non contiene con puntuale rinvio ad altre parti dell elenco: «veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)», ossia tranne gli oli, i solventi, gli accumulatori ed i catalizzatori. Ma le insidie nella ricerca del codice non sono finite: il catalogo europeo dei rifiuti, originariamente introdotto con la decisione 94/3/CE, era dichiaratamente un elenco incompleto: «Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato» (punto 3 della «Nota introduttiva» al catalogo del 1994); con la decisione 2000/532/CE, e successive modifiche ed integrazioni, il catalogo originario è stato integralmente sostituito senza ribadirne la non esaustività, ma anche il nuovo elenco è rimasto oggettivamente incompleto e permane tale anche dopo la più recente modifica di cui alla decisione 2014/955/UE; l incompletezza dell elenco (non essendo d altra parte nemmeno ipotizzabile 14

15 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE che un elenco possa prevedere in modo esaustivo tutti i possibili tipi di rifiuti) è in parte ovviata dal codice residuale 99, che però non tutti i sottocapitoli contengono, ed in parte dalla genericità di molte tipologie codificate, che si prestano a ricomprendere vaste gamme di rifiuti più o meno eterogenei. Un esempio, per tutti, si trova già nel sottocapitolo 0101, concernente i «rifiuti da estrazione di minerali», che prevede solo due codici relativi, rispettivamente ai «rifiuti da estrazione di minerali metalliferi» ed ai «rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi»; resta comunque che, per attribuire un codice anche molto generico o residuale, è necessario trovare un sottocapitolo in cui poter annoverare il rifiuto da codificare, ma solo il capitolo 08, relativo ai «rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa» contiene un sottocapitolo residuale, che per giunta consente di codificare un unico rifiuto alquanto specifico: * relativo ai rifiuti costituiti da «isocianati di scarto»; in non pochi casi già il primo passo della ricerca, l identificazione della fonte che genera il rifiuto ossia dell attività o del settore produttivo da cui proviene consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20, risulta arduo e si passa al secondo ed al terzo non perché in nessuno di detti capitoli si è trovato un codice a sei cifre idoneo, escludendo i 99, ma perché nessuno di detti capitoli, o nessuno dei relativi sottocapitoli, identifica la fonte del rifiuto da codificare; e bene e spesso in questi casi, dopo aver infruttuosamente esplorato i capitoli 13, 14 e 15, nonché, in ultima istanza, il capitolo 16, si torna ad uno dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 finendo con l attribuire un codice 99, ma un altro codice non residuale, in qualche modo pertinente, collocato all interno di un capitolo e di un sottocapitolo che in realtà non identifica la fonte se non in modo approssimativo. Ed anche qui valga per tutti un esempio: si dice che i capitoli dell elenco identificano i settori produttivi, ma in realtà solo alcuni vengono considerati, e nemmeno i più importanti: c è l industria estrattiva, l agricoltura con annessi e connessi, alcuni settori tradizionali quali legno, concia e tessile, la chimica articolata in inorganica ed organica, ma anche il settore petrolifero ed alcune produzioni chimiche secondarie (pitture, vernici, colle, inchiostri, però mettendo insieme chi le produce con chi le distribuisce e con chi le usa), c è perfino un capitolo interamente riservato all industria fotografica; manca l intero settore metalmeccanico in sé e per sé considerato, i cui rifiuti, ove non siano derivanti da verniciatura (nel cui sottocapitolo peraltro manca il codice specifico per un rifiuto importante quale quello prodotto dall abbattimento delle emissioni in atmosfera) o da trattamento superficiale (chimico o fisico) dei metalli (ed anche qui manca un codice specifico per i rifiuti da abbattimento fumi di saldatura), per lo più finiscono col poter essere catalogati solo con i codici del grande calderone dei rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione. In sintesi, i criteri dati per la codifica (e conseguente classificazione) dei rifiuti non possono essere applicati alla lettera e comunque sussistono non pochi casi in cui l attribuzione del codice si presenta alquanto incerta, la qual cosa mal si concilia con la stretta connessione che vi è tra codifica e classificazione e con le gravi conseguenze che possono derivare se quest ultima risulta errata. 15

16 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE In ogni caso deve essere sempre tenuto ben presente il carattere eminentemente convenzionale della codifica e la sua generale inidoneità a costituire uno strumento di identificazione dei rifiuti in ragione della loro tipologia. Il CER ha una struttura prettamente statistica di catalogazione dei rifiuti e, anche a prescindere dalla sua incompletezza, nella stragrande maggioranza dei casi al codice non corrisponde biunivocamente una singola e ben definita tipologia di rifiuto, come del resto risulta ufficialmente e da tempo confessato nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ove, a rifiuti puntualmente definiti in funzione della loro recuperabilità secondo specifiche modalità risultano attribuibili anche dieci, dodici e più codici, mentre, per converso, non pochi codici risultano attribuiti a rifiuti alquanto differenti in quanto suscettibili di recupero con processi tutt affatto diversi per modalità operative e prodotti di recupero ottenibili. Per approfondimenti sul punto si rinvia all appendice 1 alla presente guida Rifiuti pericolosi È definito «pericoloso» il «rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all allegato I» (articolo 183, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006). Detto allegato I, che individua le «Caratteristiche di pericolo per i rifiuti», riproduce l allegato III alla direttiva 2008/98/UE, prima della sua recente integrale sostituzione operata, con effetto da 1 giugno 2015, con il regolamento (UE) n. 1357/2014. Va precisato come i regolamenti comunitari abbiano direttamente effetto in tutti i Paesi dell Unione senza necessità di norme nazionali di recepimento o trasposizione. Sulla base della sopra riportata definizione, per la concreta individuazione dei rifiuti classificati pericolosi viene per espressa disposizione di legge (articolo 184, comma 5, del citato d.lgs. n. 152/2006, letteralmente conforme a quanto disposto dall articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE) fatto rinvio all elenco o catalogo europeo dei rifiuti, ossia al CER, riprodotto nell allegato D al d.lgs. n. 152/2006, precisando che: «l elenco dei rifiuti di cui all allegato D... include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose» e soprattutto che tale elenco «è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi». In merito, nell introduzione all allegato D, che, si ripete, «è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi», si prevede che i rifiuti i cui codici identificativi sono contrassegnati un asterisco «sono pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l articolo 20», a condizione cioè che non siano rifiuti domestici (punto 3.4. dell introduzione dell allegato D). Nulla cambia sotto questo profilo con la decisione 2014/955/UE in applicazione dal 1 giugno 2015: «I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l articolo 20 di detta direttiva». In sintesi: sono pericolosi i rifiuti (che non siano domestici) il cui codice, corret- 16

17 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE tamente attribuito, è contrassegnato da un asterisco; tutti gli altri sono non pericolosi Codici assoluti e ed automatica classificazione Anche se, a livello concettuale, la distinzione appare abbastanza chiara, nella pratica la concreta individuazione di quali siano i codici a specchio e, per converso, quali siano quelli assoluti risulta a volte non agevole e del tutto sicura, come più approfonditamente analizzato nell appendice 2 alla presente guida. Comunque, in linea di principio i cosiddetti codici assoluti od univoci sono quelli associati ad una descrizione che non considera la presenza, e quindi prescinde dalla presenza, come contenuto o contaminante, di sostanze pericolose. La concreta individuazione di tali codici è peraltro più agevole operando per esclusione: sono assoluti i codici che non sono a specchio. Sono detti speculari o a specchio i codici di norma accoppiati per i quali la scelta tra il codice asteriscato e quello senza asterisco (di norma descritto come diverso da quello con asterisco) dipende dalla (verificata) presenza o meno di sostanze pericolose in misura o condizioni tali da attribuire al rifiuto una o più caratteristiche di pericolo secondo i criteri stabiliti dal combinato disposto degli allegati D ed I alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, ovvero, dal 1 giugno 2015, dal nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/CE. Per tutti i codici assoluti o univoci, siano essi con o senza asterisco, l attribuzione prescinde dalla concreta verifica delle caratteristiche di pericolo del rifiuto da codificare. Conseguentemente, in questi casi, anche la classificazione, essendo connessa e consequenziale al codice (correttamente) attribuito, prescinde da qualunque verifica qualitativa, al punto da risultarne totalmente non condizionata, né in alcun modo interconnessa: il rifiuto, il cui codice assoluto, ossia non speculare, (correttamente) attribuito è contrassegnato da un asterisco, è sempre e comunque un rifiuto pericoloso anche se in concreto non presenta alcuna caratteristica di pericolo; il rifiuto, il cui codice assoluto, ossia non speculare, (correttamente) attribuito non è contrassegnato da un asterisco, è sempre e comunque un rifiuto non pericoloso anche se in concreto dovesse presentare una o più caratteristiche di pericolo Codici a specchio : verifica di pericolosità ai fini della scelta tra i due (o più) codici attribuibili e conseguente automatica classificazione La categoria dei cosiddetti codici a specchio risale al 1 gennaio 2002 ed è stata introdotta dalla decisione 2000/532/CE, col cosiddetto CER 2002, disponendo che «Se [nel CER] un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose [ossia se nella sua descrizione vengono specificamente o genericamente menzionate sostanze pericolose come elementi caratterizzanti il rifiuto stesso], esso è classificato come peri- 17

18 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE coloso [e gli va attribuito il codice con asterisco] solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all allegato III della direttiva 91/689/CEE», ossia una o più caratteristiche di pericolo (l allegato III alla direttiva 91/689/CEE, ora direttiva 2008/98/CE, è stato riprodotto nell allegato I alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 e la disposizione sopra riportata della decisione 2000/532/CE è stata alla lettera recepita al punto 5 dell introduzione all elenco riprodotto nell allegato D alla medesima parte quarta del d.lgs. n. 152/2006). Il concetto non cambia con le norme da applicarsi dal 1 giugno 2015: riguardo ai «rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi», ossia ai codici a specchio, la decisione 2014/955/UE dispone che «l iscrizione di una voce nell elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all allegato III della direttiva 2008/98/CE» come sostituito dal regolamento (UE) n. 1357/2014, anch esso in applicazione dal 1 giugno L accertamento qualitativo, ossia la verifica dell effettiva presenza nel rifiuto di caratteristiche di pericolo, ai fini della classificazione è necessario (e pertinente) solo per i rifiuti con codice a specchio, in presenza del quale l attribuzione del codice con asterisco, e quindi la classifica di pericoloso, compete solo ai rifiuti che risultino possedere una o più delle caratteristiche di pericolo codificate. In conclusione, sono pericolosi: i rifiuti (che non siano domestici) il cui codice assoluto, correttamente attribuito, è contrassegnato da un asterisco; i rifiuti (che non siano domestici) ai quali, tra i codici a specchio alternativi astrattamente attribuibili, deve essere assegnato un codice contrassegnato da un asterisco a seguito della verificata presenza di una o più caratteristiche di pericolo; tutti gli altri rifiuti sono non pericolosi Caratteristiche di pericolo per i rifiuti L allegato I al d.lgs. n. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. n. 205/2010 ed in conformità alle norme comunitarie all epoca vigenti, prevedeva le seguenti caratteristiche di pericolo: H 1 Esplosivo: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; H 2 Comburente: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H 3A Facilmente infiammabile: sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l aria, a temperatura ambiente e senza ap- 18

19 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE H 3B porto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l aria a pressione normale, o che, a contatto con l acqua o l aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; Infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55 C; H 4 Irritante: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; H 5 Nocivo: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; H 6 Tossico: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; H 7 Cancerogeno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza; H 8 Corrosivo: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un azione distruttiva; H 9 Infettivo: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell uomo o in altri organismi viventi; H 10 H 11 H 12 H 13 H 14 H 15 Tossico per la riproduzione: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; Mutageno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; Rifiuti che, a contatto con l acqua, l aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; Sensibilizzanti: Sostanze e preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazzione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; Ecotossico: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. Rifiuti suscettibili dopo l eliminazione di dar origine in qualche modo ad un altra sostanza ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate. Il nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/CE, come sostituito dal regolamento 19

20 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE (UE) n. 1357/2014, da applicarsi dal 1 giugno 2015 in tutti i Paesi dell Unione senza la necessità di norme di recepimento, trattandosi di un regolamento, prevede ora le seguenti nuove caratteristiche di pericolo: HP 1 HP 2 HP 3 HP 4 HP 5 HP 6 HP 7 HP 8 HP 9 HP10 Esplosivo: rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi. Comburente: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie. Infiammabile: rifiuto liquido infiammabile:rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 C e inferiore o pari a 75 C; rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile:rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l aria; rifiuto solido infiammabile:rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; rifiuto gassoso infiammabile:rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l aria a 20 C e a pressione normale di 101,3 kpa; rifiuto idroreattivo:rifiuto che, a contatto con l acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; altri rifiuti infiammabili:aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili. Irritante Irritazione cutanea e lesioni oculari: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari. Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione: rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all aspirazione. Tossicità acuta: rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all esposizione per inalazione. Cancerogeno: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l incidenza. Corrosivo: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea. Infettivo: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell uomo o in altri organismi viventi. Tossico per la riproduzione: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie. 20

21 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE HP11 HP12 HP13 HP14 HP15 Mutageno: rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula. Liberazione di gas a tossicità acuta: rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l acqua o con un acido. Sensibilizzante: rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori. Ecotossico: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente a Caratteristiche di pericolo per i rifiuti Individuazione delle sostanze pericolose da considerare Le modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 1357/2015, ossia con il nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/CE, cui fanno sponda le contemporanee modifiche all elenco europeo dei rifiuti, o, più precisamente, le modifiche all introduzione all elenco (decisione 2014/955/UE), non consistono solo in una parzialmente diversa catalogazione e ridenominazione (da H ad HP ) delle caratteristiche di pericolo: la novità più rilevante riguarda il sistema per l individuazione delle sostanze la cui presenza, in determinate condizioni o quantità, determina l attribuzione al rifiuto di una o più caratteristiche di pericolo: in vigenza dell originario elenco delle caratteristiche di pericolo le sostanze da considerare ai fini dell attribuzione delle caratteristiche H dovevano essere individuate secondo i criteri stabiliti dalla previgente disciplina sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura della sostanze pericolose (direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed integrazioni); dal 1 giugno 2015 le sostanze da considerare ai fini dell attribuzione delle caratteristiche HP devono essere individuate secondo i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1272/2008 cosiddetto regolamento CLP che dal 1 giugno 2015 sostituisce definitivamente la previgente disciplina sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura non solo per le sostanze (per le quali è da tempo obbligatorio), ma anche per le miscele pericolose b Caratteristiche di pericolo per i rifiuti Criteri di attribuzione: condizioni, valori di soglia, limiti di concentrazione Al variato sistema di individuazione delle sostanze che possono determinare l attribuzione delle caratteristiche di pericolo (dalla direttiva 67/548/CEE al r e- golamento CLP) necessariamente corrisponde una diversa determinazione dei criteri di valutazione della loro presenza nel rifiuto, ossia, essenzialmente, delle quantità raggiunte le quali le varie sostanze pericolose (singolarmente o in sommatoria) determinano l attribuzione delle relative caratteristiche di pericolo. Le soglie, o valori limite o più in generale i criteri da applicarsi dal 1 giugno 21

22 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE 2015 con riferimento alle sostanze pericolose individuate a norma del regolamento CLP sono fissate direttamente e contestualmente alla catalogazione e descrizione di ogni singola caratteristica di pericolo nel nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/CE come sostituito dal regolamento (UE) n. 1357/2014; coerentemente e parallelamente la decisione 2014/955/UE contenente il nuovo catalogo CER 2015 non prevede più alcun criterio e valore limite, ma rinvia al citato allegato III. La nuova tabella dei limiti è decisamente più articolata e complessa di quella prevista dal (soppresso) articolo 2 della decisione 2000/532/CE. Nel riquadro che segue vengono riportati tutti i contenuti sostanziali del nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/CE in una forma semplificata chiaramente priva di qualunque valore ufficiale per agevolare l individuazione delle sostanze pericolose da ricercare ed i relativi limiti. HP 1 HP 2 HP 3 CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI Esplosivo rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo di seguito elencati è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 1, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova e, se risulta esplosivo, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 1. Unst. Expl. H 200 Expl. 1.1 H 201 Expl. 1.2 H 202 Expl. 1.3 H 203 Expl. 1.4 H 204 Self-react. A H 240 Org. Perox. A H 240 Self-react. B H 241 Org. Perox. B H 241 Comburente rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo di seguito elencati è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 2, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova e, se risulta comburente, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 2. Ox. Gas 1 H 270 Ox. Liq. 1 H 271 Ox. Sol. 1 H 271 Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 H 272 Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3 H 272 Infiammabile rifiuto liquido infiammabile:rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità 22

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