Notifica a mezzo del servizio postale
|
|
- Leona Mari
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 LexItalia.it - Rivista di diritto pubblico Direttore Prof.Avv. Giovanni Virga Notifica a mezzo del servizio postale CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 2 dicembre 2015* (sulla possibilità o meno di ritenere nulla una notifica a mezzo del servizio postale ex lege n. 53 del 1994 nel caso di omessa indicazione del numero della raccomandata nell'avviso per comunicare l avvenuta notifica). CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 2 dicembre 2015 n Pres. Maruotti, Est. Poli - Manitalidea s.p.a. (Avv.ti Dettori e Felicetti) c. Ferco s.r.l. (Avv.ti De Marini, Santoro e Vagnozzi), Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. (Atm) (Avv. Zoppolato) e Manutencoop Facility Management s.p.a. (Avv.ti Manzi, Baccolini e Rizzo) - (irricevibile l' appello e, per l'effetto, conferma T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 23 maggio 2015, n. 1012). Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Ricorso in appello - Notifica - A mezzo del servizio postale ex lege n. 53 del Omessa indicazione del numero della raccomandata nell'avviso per comunicare l avvenuta notifica - Non comporta la nullità della notifica. La notifica di un atto di appello effettuata a mezzo posta dal difensore, ex lege n. 53 del 1994, non può ritenersi nulla perché l agente postale non ha indicato, nell'avviso di ricevimento, il numero della raccomandata spedita per comunicare l avvenuta notifica (nella specie la notifica era avvenuta a mani del portiere dello stabile) (1) (1) Cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 31 luglio 2015, n ; Cass. civ., sez. lav., 13 marzo 2013, n. 6345; Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 2012, n ; Cass. sez. lav., 29 agosto 2011, n Ha ricordato la sentenza in rassegna che, secondo la appena richiamata giurisprudenza, qualora il difensore proceda alla notificazione di atti processuali avvalendosi del servizio postale ai sensi dell art. 2, l. n. 53 del 1994, trovano applicazione, per l art. 3, co. 3, della medesima legge, le disposizioni degli artt. 4 e ss. della l. n. 890 del Ai sensi dell art. 149, u.c., c.p.c., in linea generale la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona per il destinatario «dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell atto». La legale conoscenza dell atto si ha con il perfezionamento delle procedura di notificazione, ovvero con il completamento di tutti gli adempimenti richiesti dalla legge come essenziali. Ai sensi dell art. 7 della l. n. 890 del 1982, in caso di notifica a mezzo del servizio postale (e per quanto di interesse): - l avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario, a condizione che l atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell avviso relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 c.p.c., la mancata indicazione dell indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno; - è valida la notificazione a mezzo posta effettuata nelle mani del portiere dello stabile, ex art. 7 cit., qualora l agente postale gli abbia consegnato il plico raccomandato nell assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel 2º comma del suddetto articolo, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che tra le mansioni del custode del fabbricato rientri la distribuzione della posta ai destinatari che vi abitano; non ha pertanto rilievo la circostanza che la relazione di notifica, redatta dall ufficiale giudiziario, non contenga l attestazione del mancato rinvenimento delle persone abilitate a ricevere l atto e delle loro vane ricerche; 1 / 6
2 - l adempimento costituito dall invio della raccomandata di avviso previsto dal 6º comma dell art. 7 cit. - rispetto al quale non possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazione riservata al legislatore - è elemento essenziale del procedimento di notificazione, che deve quindi considerarsi nullo se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata; in tal caso, infatti, la mancata attestazione della spedizione della lettera raccomandata prevista dal più volte menzionato art. 7 costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell attività dell agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell atto all ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario. In base alle norme ed ai principi su richiamati, è stato escluso che sia elemento essenziale del procedimento di notificazione in questione l indicazione, nell avviso di ricevimento, del numero della raccomandata spedita dall agente postale. N /2015REG.PROV.COLL. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5439 del 2015, proposto dalla s.p.a. Manitalidea., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo r.t.i. con Vivaldi & Cardino s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Dettori e Teresa Felicetti, con domicilio eletto presso lo studio dell avvocato Salvatore Dettori in Roma, piazza Santi Apostoli, n. 66; contro La s.r.l. Ferco, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria dell a.t.i. costituita le società Fulgens s.r.l. e Cofely Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Marini, Andrea Santoro e Daniele Vagnozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell avvocato Daniele Vagnozzi in Roma, Via Giunio Bazzoni, n. 3; nei confronti di L Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. (Atm), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Rho e Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso lo studio dell avvocato Maurizio Zoppolato in Roma, via del Mascherino, n. 72; la Manutencoop Facility Management s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Stefano Baccolini e Francesco Rizzo, con domicilio eletto presso lo studio dell avvocato Andrea Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, 5; per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Lombardia Milano - Sezione IV, n del 23 maggio / 6
3 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. (Atm), di Ferco s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria dell a.t.i. costituita con le società Fulgens s.r.l. e Cofely Italia s.p.a., e della società Manutencoop Facility Management s.p.a.; Viste le memorie difensive depositate dalla appellante (in data 23 e 30 ottobre 2015), dalla società Ferco (in data 23 e 30 ottobre, nonché 14 luglio 2015), dall Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. (in data 23 ottobre 2015), dalla Manutencoop Facility Management (in data 24 e 30 ottobre 2015); Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2015 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti l avvocato Felicetti, l avvocato Borsero su delega dell avvocato Salvatore Dettori, l avvocato Maurizio Zoppolato, l avvocato Andrea Manzi, l avvocato Francesco de Marini e l avvocato Daniele Vagnozzi; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. L impugnata sentenza - T.a.r. per la Lombardia Milano - Sezione IV, n del 23 aprile 2015, ha accolto il ricorso di primo grado n del 2014, proposto dall a.t.i. capeggiata dalla Ferco s.r.l. con le imprese Cofely Italia s.p.a. e Fulgens s.r.l. (in prosieguo ditta Ferco), e per l effetto ha annullato l affidamento del 3 lotto (su un totale di 5) del servizio di facility management della durata di 48 mesi, a suo tempo disposto dall Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. (in prosieguo Atm) in favore dell a.t.i. guidata dalla Manitalidea s.p.a. con Vivaldi & Cardino s.p.a. quale impresa mandante (in prosieguo ditta Manitalidea) La sentenza che ha ravvisato l invalidità dell avvalimento cui era ricorsa la ditta aggiudicataria - è stata notificata a mezzo posta dal difensore della Ferco (in data maggio 2015) alla ditta Manitalidea, alla stazione appaltante ed alle ditte aggiudicatarie dei restanti lotti La stazione appaltante, in esecuzione dell impugnata sentenza, ha prima aggiudicato la gara per il lotto 3 alla ditta Ferco e quindi ha stipulato il relativo contratto della durata di 48 mesi (cfr. comunicazione Atm prot. n del 20 maggio 2015 e successivo contratto in data 28 maggio 2015). 2. Con ricorso notificato il 18 giugno 2015 e depositato il giorno successivo, la ditta Manitalidea ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, chiedendone in via cautelare la sospensione degli effetti. 3. Si è costituita Atm in data 19 giugno 2015, insistendo per il rigetto dell istanza cautelare. Con successiva memoria del 23 ottobre 2015, Atm ha riferito dello stato di esecuzione del rapporto contrattuale con la ditta Ferco, del possibile sub ingresso della ditta Manitalidea, ed ha concluso, subordinatamente all accoglimento dell appello proposto da quest ultima, per l improcedibilità e l infondatezza del ricorso di primo grado della ditta Ferco. 4. Si è costituita la ditta Ferco in data 14 luglio 2015, depositando, in pari data, una memoria redatta ai sensi dell art. 101, co. 2, c.p.a. (previamente notificata a tutte le ditte aggiudicatarie dei restanti lotti), a mezzo della quale ha riproposto i motivi non esaminati dal T.a.r. destinati, se accolti, a travolgere l intera procedura di gara. Con successiva memoria del 23 ottobre 2015, la ditta Ferco ha eccepito la tardività e l improcedibilità dell appello proposto dalla ditta Manitalidea. 5. Si è costituita in giudizio, infine, la ditta Manutencoop, per contrastare i motivi posti a sostegno del ricorso di primo, riproposti dalla ditta Ferco. 3 / 6
4 Con successiva memoria del 24 ottobre 2015, la ditta Manutencoop ha evidenziato la possibile difettosa integrazione del contraddittorio per la mancata notificazione dell appello nei confronti di tutte le imprese aggiudicatarie dei restanti lotti che avevano partecipato al giudizio di primo grado. 6. Con decreto presidenziale n del 19 giugno 2015, è stata respinta l istanza di sospensione degli effetti dell impugnata sentenza. 7. La causa è stata trattenuta in decisione all udienza pubblica del 10 novembre L appello è irricevibile. In considerazione dei principi elaborati dalla sentenza dell Adunanza plenaria n. 5 del 2015 (circa la tassonomia delle questioni che devono essere decise dal giudice amministrativo), in ordine logico è prioritario l esame dell eccezione di irricevibilità del gravame che, in quanto fondata, esime il Collegio, ex art. 49, co. 2, c.p.a., dall affrontare il tema della difettosa integrazione del contraddittorio per mancata notificazione dell appello, da parte della società Manitalidea, nei confronti di tutte le imprese aggiudicatarie dei restanti lotti In fatto giova premettere quanto segue. L impugnata sentenza è stata avviata per la notificazione alla Manitalidea dal difensore della Ferco, ex lege n. 53 del 1994, in data 13 maggio 2015 per il tramite di Poste italiane. Dall avviso di ricevimento redatto dall agente postale si evince che: - il plico recante la copia conforme della sentenza è stato consegnato in data 15 maggio 2015 al portiere (che ha sottoscritto per ricevuta) dello stabile dove era ubicato lo studio del difensore domiciliatario della ditta Manitalidea per il giudizio di primo grado (quale risultante del resto dalla medesima sentenza impugnata), stante l assenza del destinatario e delle altre persone abilitate a ricevere il plico; - l agente postale ha spedito in pari data (15 maggio 2015) raccomandata recante comunicazione dell avvenuta notifica; - l atto di appello proposto dalla ditta Manitalidea è stato notificato a mezzo posta dal difensore, sempre ex lege n. 53 del 1994, in data 18 giugno La difesa della ditta Manitalidea, per superare l eccezione di tardività del gravame, ha sostenuto la tesi secondo cui la notificazione della sentenza nei confronti della propria assistita sarebbe nulla, perché l agente postale non avrebbe indicato il numero della raccomandata spedita per comunicare l avvenuta notifica La tesi è inaccoglibile, alla stregua della ricostruzione in fatto operata al precedente 8.1. nonché dei principi elaborati dalla giurisprudenza sul punto controverso (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 31 luglio 2015, n ; Cass. civ., sez. lav., 13 marzo 2013, n. 6345; Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 2012, n ; Cass. sez. lav., 29 agosto 2011, n cui si rinvia a mente dell art. 120, co. 10, c.p.a.). Per tale giurisprudenza, in particolare, qualora il difensore proceda alla notificazione di atti processuali avvalendosi del servizio postale ai sensi dell art. 2, l. n. 53 del 1994, trovano applicazione, per l art. 3, co. 3, della medesima legge, le disposizioni degli artt. 4 e ss. della l. n. 890 del Ai sensi dell art. 149, u.c., c.p.c., in linea generale la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona per il destinatario «dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell atto». La legale conoscenza dell atto si ha con il perfezionamento delle procedura di notificazione, ovvero con il completamento di tutti gli adempimenti richiesti dalla legge come essenziali. Ai sensi dell art. 7 della l. n. 890 del 1982, in caso di notifica a mezzo del servizio postale (e per quanto di 4 / 6
5 interesse): - l avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario, a condizione che l atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell avviso relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 c.p.c., la mancata indicazione dell indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno; - è valida la notificazione a mezzo posta effettuata nelle mani del portiere dello stabile, ex art. 7 cit., qualora l agente postale gli abbia consegnato il plico raccomandato nell assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel 2º comma del suddetto articolo, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che tra le mansioni del custode del fabbricato rientri la distribuzione della posta ai destinatari che vi abitano; non ha pertanto rilievo la circostanza che la relazione di notifica, redatta dall ufficiale giudiziario, non contenga l attestazione del mancato rinvenimento delle persone abilitate a ricevere l atto e delle loro vane ricerche; - l adempimento costituito dall invio della raccomandata di avviso previsto dal 6º comma dell art. 7 cit. - rispetto al quale non possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazione riservata al legislatore - è elemento essenziale del procedimento di notificazione, che deve quindi considerarsi nullo se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata; in tal caso, infatti, la mancata attestazione della spedizione della lettera raccomandata prevista dal più volte menzionato art. 7 costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell attività dell agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell atto all ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario. In base alle norme ed ai principi su richiamati, deve escludersi che sia elemento essenziale del procedimento di notificazione in esame l indicazione, nell avviso di ricevimento, del numero della raccomandata spedita dall agente postale. Sotto tale profilo è irrilevante, contrariamente a quanto affermato dalla difesa della ditta Manitalidea, che, nel particolare caso di specie, sugli altri avvisi di ricevimento della sentenza impugnata (in particolare quello alla società mandate Vivaldi & Carlino) sia stato indicato il numero della raccomandata. Conseguentemente, in base al combinato disposto degli artt. 92, co. 1, e 119, co. 1, lett. a) e co. 2, c.p.a., l atto di appello è stato proposto oltre il termine perentorio dimidiato di 30 giorni, decorrente dalla rituale notificazione dell impugnata sentenza effettuata alla ditta Manitalidea in data 15 maggio In conclusione l appello deve essere dichiarato irricevibile. 10. Le spese del secondo grado di giudizio, regolamentate secondo l ordinario criterio della soccombenza (che in considerazione della natura processuale della causa di reiezione del gravame deve considerarsi indistintamente verificatasi nei confronti di tutte le restanti parti), sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso n del 2015, come in epigrafe proposto: a) dichiara irricevibile l' appello e, per l'effetto, conferma l impugnata sentenza; b) condanna la Manitalidea s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo r.t.i. con Vivaldi & Cardino s.p.a., a rifondere in favore dell Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. (Atm), di Ferco s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria dell a.t.i. costituita con le società Fulgens s.r.l. e Cofely Italia s.p.a., e della società Manutencoop Facility Management s.p.a., le spese e gli onorari del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro (tremila), oltre accessori come per legge (15% a titolo rimborso spese generali, I.V.A. e 5 / 6
6 Powered by TCPDF ( C.P.A.), in favore di ciascuna parte. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati: Luigi Maruotti, Presidente Vito Poli, Consigliere, Estensore Manfredo Atzeni, Consigliere Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere Nicola Gaviano, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 02/12/ / 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05892/2011REG.PROV.COLL. N. 02776/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliN. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it
N. 02195/2015REG.PROV.COLL. N. 05534/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it
N. 02724/2013REG.PROV.COLL. N. 03709/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02226/2015REG.PROV.COLL. N. 01681/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
DettagliConsiglio di Stato n. 5806 del 05/12/2013
MASSIMA La comunicazione attraverso il fax, il cui numero è stato, nella fattispecie in esame, espressamente riportato dalla società offerente nell autocertificazione allegata alla documentazione presentata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato
N. 04252/2012REG.PROV.COLL. N. 04420/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02810/2011 N. 01748/2011 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
DettagliOrdine di demolizione di opere abusive del giudice penale
Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 24 novembre 2015 n. 5324 (sull insussistenza dell obbligo per il Comune di eseguire in via amministrativa
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 25/01/2012 13.16 N. 00095/2012REG.PROV.COLL. N. 01694/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 02/12/2013 10.31 N. 00997/2013 REG.PROV.COLL. N. 00200/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1909/2007 Reg.Dec. N. 4884 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliTAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014
MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
te Civile Sent. Sez. 6 Num. 4891 Anno 2015 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 11/03/2015 SENTENZA sul ricorso 23027-2013 proposto da: BISCARI OTELLO BSCTLL55L01M082B,
DettagliConsiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile
Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni
DettagliComune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;
N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00484/2016 REG.PROV.COLL. N. 00206/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.4951/2007 Reg.Dec. N. 3378 Reg.Ric. ANNO 2007 DECISIONE sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
Dettaglicontro nei confronti di
. N. 00174/2012REG.PROV.COLL. N. 05054/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliCartelle per posta: prova dell avvenuta notifica
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente
N. 07519/2015 REG.PROV.COLL. N. 10759/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliN. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.
DettagliN. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliConsiglio di Stato n. 3887/2012 del 03/07/2012
MASSIMA - L istituto dell avvalimento consente ad un impresa che non possiede determinate caratteristiche di partecipare ad una gara d appalto per le quali tali caratteristiche sono richieste a pena d
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER LA BASILICATA Anno 2004
REPUBBLICA ITALIANA N. 748 Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 305 Reg.Ric. PER LA BASILICATA Anno 2004 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05040/2013REG.PROV.COLL. N. 06705/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliTar Milano n. 288/11 su bonifica acustica
Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica L art. 9 L. 447\1995 attribuisce al Sindaco poteri d intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE
N. 03349/2010 REG.DEC. N. 01524/2006 REG.RIC. N. 02314/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliTAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario
TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliTar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015
MASSIMA Obbligo di indicazione degli oneri per la sicurezza interferenziali. Offerta con ribasso di quasi 80%, offerta inattendibile. Tar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015 N. 01147/2015 REG.PROV.COLL.
DettagliTAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente
TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 01041/2014 REG.PROV.COLL. N. 00844/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1522/2007 Reg.Dec. N. 2211 Reg.Ric. ANNO 2006 DECISIONE sul ricorso
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliConsiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti
Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti Fermo restando il potere dell AEGG di adottare misure per superare il problema della saturazione virtuale della rete e l insindacabilità nel merito di
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 98 del 2010, integrato da motivi aggiunti,
N. 00041/2011 REG.PROV.COLL. N. 00098/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) ha pronunciato
DettagliConsiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente
Consiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente http://www.dplmodena.it/04-10-11consstatodimisspubb.html Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5384 del 27 settembre 2011,
DettagliA.S.P. CASA VALLONI Azienda di Servizi alla Persona
A.S.P. CASA VALLONI Azienda di Servizi alla Persona Adunanza del 07.09.2012 N. 28 del Registro L'anno duemiladodici (2012) nel mese di settembre il giorno venerdì sette - alle ore 17,00 - in Rimini, nella
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02264/2011 REG.PROV.COLL. N. 01973/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliI documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria
I documenti di: quotidianosanità.it Quotidiano online di informazione sanitaria Dossier Documentazione legislativa Studi e ricerche Interventi e relazioni N. 01486/2015 REG.PROV.CAU. N. 01686/2015 REG.RIC.
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce N. 1609 Reg.Dec N. 530 Reg.Ric. ANNO 2008 Composto dai Signori Magistrati: Seconda Sezione
DettagliHOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.
Torna alla pagina precedente HOME N. 00452/2014 REG.PROV.COLL. N. 00290/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
DettagliC O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE
C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 198 OGGETTO: DELIBERA DI INDIRIZZO
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00021/2014 REG.PROV.COLL. N. 00431/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliAvvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria
Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria Cassazione penale, sez. V, sentenza 13/03/2015 n 29828 Pubblicato il 11/09/2015 La Cassazione conferma che è obbligo del
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
Consiglio di Stato, Sez. IV, 05.02.2015 n. 556 Materia: esclusione concorso VFP R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Bologna, Sezione Seconda, Sentenza del 2 settembre 2014 n. 834 sull inammissibilità del ricorso nell ipotesi in cui l atto di riassunzione venga
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 01873/2011 REG.PROV.COLL. N. 05791/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 30/10/2013 10.57 N. 02108/2013 REG.PROV.COLL. N. 00136/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA
N. 03146/2015 REG.PROV.COLL. N. 12790/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00031/2015 REG.PROV.COLL. N. 01106/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio
Dettaglidella sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00622/2011, resa tra le parti, concernente SILENZIO P.A. -
N. 06995/2011REG.PROV.COLL. N. 06233/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
N. 02054/2013 REG.PROV.COLL. N. 00614/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
DettagliDeterminazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE
Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA
Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa
DettagliDETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA
N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliTAR di Torino: un impianto fotovoltaico è un edificio?
TAR di Torino: un impianto fotovoltaico è un edificio? La conferenza di servizi ha la funzione di sintetizzare plurime espressioni di volontà ugualmente e distintamente necessarie per il corretto espletamento
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA
N. 05924/2013REG.PROV.COLL. N. 05490/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 3 giugno 2013, n. 5538 Edilizia e urbanistica - Rilascio permesso di costruire in assenza di piano attuativo - Possibilità qualora previsto dalle norme di piano regolatore,
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00303/2011 REG.PROV.COLL. N. 00134/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01831/2012 REG.PROV.COLL. N. 00806/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 6 del 19 marzo 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
Dettagli