ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARCARE SVIC803006

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARCARE SVIC Via del Collegio Carcare Tel / fax istcompcarcare@tin.it; svic803006@pec.istruzione.it; svic803006@istruzione.it C.F CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2014/2015 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Livio VIRTU F.to IL COMPONENTI della RSU: Anna Maria FERRARO Claudia LICHENE Carcare, 16/02/2015 1

2 Contratto integrativo di scuola tra il Dirigente Scolastico Dott. VIRTU LIVIO in rappresentanza dell Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO CARCARE di CARCARE prov. SV e i componenti della RSU FERRARO ANNA MARIA LICHENE CLAUDIA L anno 2015 il mese di febbraio, il giorno 16, in Carcare, presso l Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO CARCARE, in sede di contrattazione integrativa tra la parte pubblica firmataria del presente Protocollo d intesa, ed i componenti della RSU VIENE CONCORDATO PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 1)Il presente Contratto integrativo di scuola è sottoscritto fra l Istituto Comprensivo di Carcare di seguito denominata scuola e la RSU eletta sulla base di quanto previsto dal CCNL Scuola del 29/11/ ) Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto integrativo di scuola s intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. 3) Il presente Contratto integrativo di scuola conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Accordo decentrato in materia. Ha validità per l a.s. 2014/2015 ed entra in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione delle parti. 4) Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni in itinere a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. 5) Il presente Contratto integrativo di scuola viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola del 29/11/2007, dal D.L.297/94, dal D. L. 165 del 30/03/01, dalla L.300/70.dal Decreto Leg.vo 150/2009 6) Il presente Contratto integrativo di scuola è formulato in accordo con il Piano Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei docenti sulla base delle linee generali definite dal Consiglio di istituto e successivamente adottato dal Consiglio di istituto stesso 7) Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo di scuola, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente. 8) Copia del presente Contratto integrativo di scuola sarà affisso all albo in tutte le sedi delle scuole dell Istituto. Articolo 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica Si applica il contenuto del Contratto Integrativo Regionale sulle procedure di raffreddamento relativo alla conflittualità a livello di istituzione scolastica sottoscritto il 30 agosto Articolo 3 Contrattazione integrativa a livello di scuola 1) La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti 2) Argomento di contrattazione integrativa a livello di scuola sono le materie di cui al CCNL Scuola del 29/11/2007 e al CCNL nonché eventuali altre materie sulle quali le parti concorderanno, sempre nel rispetto della normativa di cui al comma 5 dell art. 1. raccordate dai contenuti del D.L. 150/2009 2

3 Articolo 3 bis - Criteri dell organizzazione e della gestione del servizio In relazione alla organizzazione e gestione del servizio, il Dirigente Scolastico - visto il CCNL del Comparto Scuola - visto il contenuto del DL.vo n.150/ in riferimento al Piano dell Offerta Formativa - preso atto delle disponibilità di organico del personale scolastico annualmente determinate - visti i criteri di utilizzo del personale definiti dal Consiglio di Istituto assegna il personale Docente ed ATA alle strutture dell Istituto Comprensivo, avendo cura che i carichi di lavoro, nel rispetto del CCNL, siano distribuiti con criteri di efficienza del servizio e di equità, tenuto conto anche delle specifiche situazioni sia del servizio sia del personale a disposizione. Dei criteri per tali assegnazioni viene data informazione alle RSU di Istituto in apposita riunione. PARTE SECONDA: RELAZIONI SINDACALI Articolo 4 - Assemblee di scuola 1) Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola del 29/11/2007 e dal CCNL Scuola 24/07/2003, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore. 2) Fermo restando il CCNL Scuola del 29/11/2007 e il CCNL Scuola 24/07/2003, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli art. 42 comma 2 e 43 del D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni, sia dalla R.S.U. della scuola. 3) Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti. 4) Il Dirigente Scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all indizione delle assemblee, sia in orario, sia fuori orario di servizio, vengano affisse tempestivamente nelle bacheche sindacali delle scuole e trasmesse a tutto il personale interessato sia via mail sia con Circolari interne della scuola. 5) Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola del 29/11/2007 e dal CCNL Scuola 24/07/2003, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A., se la partecipazione è totale, il Dirigente Scolastico stabilirà, previa intesa con le R.S.U., la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali. 6) In mancanza di un intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia dell espletamento dei servizi essenziali, il Dirigente Scolastico, o suo delegato, previa informazione alle R.S.U., può chiedere la permanenza in servizio di n 1 Assistente Amministrativo per l intera scuola e di n 1 Collaboratore Scolastico per ciascun plesso o piano a seconda delle esigenze di servizio. 7) Qualora si renda necessaria l applicazione di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente Scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell anno scolastico. 8) Nel caso in cui la situazione organizzativa legata al quadro orario dei docenti non garantisca la sorveglianza sugli alunni, il Dirigente Scolastico, sentite le RSU, può sospendere interamente le lezioni per la durata dell assemblea. 9) La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione da parte del personale in servizio nell orario dell assemblea sindacale, espressa in forma scritta presso la segreteria dell'istituto utilizzando apposito foglio firma, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale (10 ore). I partecipanti all assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti. Articolo 5 - Permessi sindacali 1) I Dirigenti Sindacali e le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui al CCNL Scuola del 29/11/2007 e al CCNL Scuola del ) I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti, entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico, in via esclusiva, dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali, di cui agli art. 42 comma 2 e 43 del D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni, e dalle RSU di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi. 3) Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al comma 1), da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni,costituisce diritto sindacale, a titolo di collaborazione gli interessati informano direttamente la segreteria dell Istituto. 4) Con successivo accordo separato saranno definite le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.). 3

4 Articolo 6 - Patrocinio ed accesso agli atti 1) Le R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola del 29/11/2007 e del CCNL Scuola del 24/07/2003, hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui al CCNL Scuola del 29/11/2007 e al CCNL Scuola 24/07/ ) Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda. 3) Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 3 giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa. 4) La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell Amministrazione Scolastica. 5) Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale per l espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell Amministrazione Scolastica. Articolo 7 - Programmazione degli incontri 1) Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico e le R.S.U concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste dal CCNL Scuola del 29/11/2007 e dal CCNL Scuola 24/07/ ) Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario di cui ai commi 1) possono essere richiesti da ambedue le parti, gli incontri devono essere fissati entro cinque giorni dalla data della richiesta Articolo 8 - Agibilità sindacale all interno della scuola 1) Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alle R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle R.S.U. di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali. 2) Al di fuori dell orario di lezione, alle R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni è consentito di comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale, durante l orario di servizio. 3) Al fine di garantire l esercizio delle libertà sindacali, all interno della stessa Istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico, previo accordo con le R.S.U., predispone idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione. 4) Nella sede centrale della scuola e nei relativi plessi, alle R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 42 comma 2 e 43 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, è garantito l utilizzo di un apposita Bacheca sindacale ai fini dell esercizio del diritto di affissione di cui all art. 25 della L.300/70. 5) Le Bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili e di facile consultazione. 6) Le R.S.U. e i rappresentanti delle OOSS hanno diritto di affiggere nelle bacheche, di cui ai precedenti commi 3 e 4, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 7) Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalle R.S.U. 8) Fermo restando l obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all interno della scuola, a lavoratrici e lavoratori, è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall art.26 della L.300/70. Articolo 9 - Contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero 1) Secondo quanto definito dalla L.146/90, dalla L.83/2000 e dal CCNL Scuola del 29/11/2007 e dal CCNL Scuola 24/07/2003, si conviene che in caso di sciopero del Personale Docente ed A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate: a) svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n 1 Assistente Amministrativo e n 1 Collaboratore Scolastico per ogni sede di esame e/o scrutinio ; b) la vigilanza straordinaria durante il servizio di mensa in occasione di contemporaneo sciopero del Personale Docente, nel caso in cui per motivi assolutamente eccezionali il Dirigente Scolastico sia oggettivamente costretto a mantenere il servizio stesso: n 1 Collaboratori Scolastici; c) la predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n 1 Assistente Amministrativo e n 1 Collaboratore Scolastico. In base alla presente contrattazione n 1 membro del personale di segreteria, per motivi di sicurezza, individuato tramite sorteggio, in caso non sia prevista la totale adesione, di tutte le scuole, allo sciopero stesso. 2) Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dai Dirigenti Scolastici nei confronti dei dipendenti senza un apposito accordo con le R.S.U.. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola del 29/11/2007 e del CCNL Scuola 24/07/

5 3) Nel caso di eventuali scioperi il Dirigente Scolastico consegna alle R.S.U. ed invia alla Direzione Scolastica Regionale una comunicazione riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione. 4) I dipendenti individuati ufficialmente per l espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 1 e 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali. Articolo 10 Modalità di comunicazione scioperi alle famiglie degli alunni a) Ai sensi della normativa in materia di diritto allo sciopero, gli insegnanti che intendono aderire a scioperi, potranno darne comunicazione al Dirigente Scolastico tramite il coordinatore organizzativo (comunicazione a carattere volontario). L eventuale dichiarazione di adesione o non adesione allo sciopero non può essere revocata se non in tempo utile prima della data dello sciopero stesso. b) I coordinatori di ciascuna Scuola, con l ausilio dei docenti, cureranno che sia notificata alle famiglie la prescritta comunicazione del Dirigente Scolastico verificando l apposizione della firma di un genitore per presa visione della comunicazione. (Protocollo esercizio allo sciopero contenuto nel C.C.N.L. 95) c) I coordinatori di ciascuna Scuola, in ragione dell età degli alunni, con l ausilio dei docenti, sono invitati (ma non obbligati) a comunicare alle famiglie le modalità di funzionamento delle singole classi e sezioni in tempo utile per poter richiedere la firma di un genitore per presa visione della comunicazione. d) Il personale docente ed ATA che aderisce allo sciopero, e non ne ha dato preventiva informazione, in particolare coloro che prendono servizio nelle ore successive alla prima, poiché è necessario assicurare la vigilanza e garantire la sicurezza degli allievi, considerate anche le caratteristiche territoriali dell Istituto, comunicherà alla segreteria dell Istituto, nella giornata dello sciopero stesso, la propria adesione in tempo utile e, comunque, prima dell inizio delle lezioni e/o attività scolastiche. Chi non dà comunicazione preventiva volontaria e/o non comunica la propria adesione allo sciopero è tenuto al servizio. La scelta volontaria è vincolante e non può essere modificata. e) I coordinatori di ciascuna Scuola, il giorno precedente lo sciopero, saranno tenuti a comunicare alla segreteria dell Istituto i nominativi del personale in servizio il giorno dello sciopero secondo il normale quadro orario. Articolo 11 - Documentazione 1) Il Dirigente scolastico fornisce alle R.S.U. tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri almeno due giorni prima degli incontri medesimi 2) I prospetti riepilogativi dei fondi dell Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi vengono messi a disposizione delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007 e del 24/07/2003 e delle R.S.U. della scuola. 3) Il personale interessato può chiederne l accesso ai sensi della L.241/90. Articolo 12 Comunicazioni 1) Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente Accordo, avvengono tramite fax, lettera scritta, fonogramma, telegramma e posta elettronica. PARTE TERZA : PERSONALE ATA Di seguito si fornisce l informativa alle R.S.U. circa i criteri di organizzazione del servizio da parte del Dirigente Scolastico: Art Criteri di assegnazione del personale ATA ai diversi plessi (fatte salve le prerogative assegnate al D.S. dal D.L. 150/2009) 1 - Nell ambito di quanto previsto dal CCNL Scuola 29/11/2007 e del 24/07/2003, entro la data che sarà annualmente in tempo utile concordata tra le parti, su proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il Dirigente Scolastico comunica in sede di riunione alle R.S.U., il numero di unità di personale da assegnare alle diverse sedi dell Istituto e, successivamente, al personale A.T.A. in servizio 2 A partire dall anno scolastico 2015/2016, al fine di una rotazione periodica del personale collaboratore scolastico, tutto il personale collaboratore scolastico dovrà indicare, entro il 31 marzo, numero tre scuole di gradimento all interno dell intero istituto comprensivo. Il Dirigente Scolastico, d intesa con il DSGA, tenendo conto, per quanto possibile delle preferenze espresse, assegna il personale alle scuole, con apposita decisione comunicata alla RSU, secondo i criteri di cui al comma 3 3 Il Dirigente Scolastico, entro il 15 del mese di settembre, presenta alle RSU il piano di utilizzo dei Collaboratori Scolastici, all interno di ogni Comune, esplicitando le motivazioni dell assegnazione del personale alle sedi tenendo anche in considerazione una serie di criteri comunicati alle le R.S.U. 5

6 - evitare, in uno stesso plesso, la presenza di più lavoratori che usufruiscono di permessi ripetuti nel tempo previsti dalla normativa vigente (L. 104/92 etc ) - mantenere preferibilmente, nei plessi dell Infanzia, personale femminile - competenze e professionalità verificate rispetto alle necessità del servizio e del plesso. 4 Il personale, di ruolo e non di ruolo, beneficiario dell art.33 della Legge 104/92 ha diritto a scegliere, tra i diversi comuni disponibili, quello più vicino al proprio domicilio. Fatte salve l efficacia e l efficienza dei servizi scolastici, ove possibile, il personale beneficiario della L. 1204/71 come novellata dalla L. 53/2000 e/o dalla L. 903/77 va favorito nella scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Art Criteri di assegnazione del personale ATA agli eventuali turni orari serali 1 Qualora, l Istituto istituisse corsi di studio serali continuativi, e, quindi, avesse l'oggettiva necessità di attivare turni serali continuativi, nei limiti di quanto previsto in proposito dal CCNL Scuola del 29/11/2007 e del 24/07/2003, ii personale ATA vi verrà assegnato secondo quanto concordato con un successivo accordo separato. Art Orario di lavoro 1 - L orario di lavoro, in quanto funzionale all orario del servizio scolastico dell Istituto, è determinato all inizio dell anno scolastico sulla base delle esigenze di funzionamento dell Istituto stesso così come deliberate dagli Organi collegiali ed in riferimento a quanto previsto dal POF. 2 - Si articola su 36 ore settimanali. 3 -Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, all inizio dell anno scolastico, formula una proposta di orario individuale di lavoro, alla luce delle esigenze di servizio e dell'intera organizzazione, con informazione alle RSU. Il personale può fare pervenire al Dirigente Scolastico e al D.S.G.A. proposte di modifica sull orario di lavoro, le quali saranno vagliate dallo stesso DSGA. La formulazione definitiva della suddivisione dei compiti e dell articolazione dell orario sarà definita dal Direttore Dei Servizi Generali ed Amministrativi e portata a conoscenza delle RSU. 4 - Secondo l articolo 33 - comma 5 - del C.C.N.L. Scuola del e l art comma 8 - del C.C.N.I. del , CCNL , e dal CCNL 29/11/2007, e dalla sequenza contrattuale 25/6/2008, alle scuole che rientrano nelle tipologie previste dall art. 52 del contratto integrativo è applicato l istituto delle 35 ore settimanali. 5 Ha diritto alle 35 ore settimanali il personale in servizio in un plesso con orario di apertura giornaliera superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni la settimana e con significative oscillazioni dell orario di servizio. L elenco del personale usufruente è stato portato a conoscenza delle RSU. 6 - Assegnato l orario di lavoro, ad ogni unità di personale, questo diverrà orario di lavoro individuale e potrà essere modificato solamente per nuove inderogabili e durature esigenze dell Istituto. Nel caso invece di occasionali esigenze dell istituto non programmabili o improvvise si potrà far ricorso temporaneamente agli istituti della flessibilità o turnazione da parte del personale che si dichiara disponibile o, in mancanza di disponibilità, con ordine di servizio, garantendo in tal caso un equa rotazione tra il personale. 7 Le eventuali ore di straordinario non usufruite, regolarmente richieste e autorizzate dall Amministrazione, prestate oltre l orario d obbligo, nei periodi di attività didattica ad orario completo, a richiesta degli interessati : (a) potranno essere utilizzate per compensare ore non prestate per permessi brevi; (b) potranno essere utilizzate per la chiusura della scuola, qualora deliberata, nei giorni prefestivi; (c) potranno essere cumulate e, compatibilmente con le esigenze di servizio, recuperate, nei periodi di sospensione dell attività didattica (art. 52 commi 6.1,6.2,6.3,6.4 del C.C.N.I , art. 53 del CCNL e CCNL 29/11/2007) previo accordo con il responsabile del plesso e successiva autorizzazione del D.S.G.A. e/o nei periodi di attività didattica, con autorizzazione del responsabile del plesso e successivamente del D.S.G.A.. (d) le ore eccedenti non usufruite entro il 31 agosto dell anno in corso, potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre dell anno stesso. Sarà cura del DSGA verificare mensilmente il totale delle ore eccedenti autorizzate e di fatto prestate e in caso si riscontri lo sforamento costante dell orario giornaliero, organizzare una modifica dell orario stesso previa comunicazione alle RSU. Non saranno riconosciute ore eccedenti prestate nei periodi di sospensione delle attività didattiche se non per eccezionali motivi e concordate anticipatamente con il DSGA. Tale norma vale anche per il personale amministrativo. 8 Per esigenze di contabilità, sarà tenuto un quadro riepilogativo degli eventuali ritardi da recuperare o dei crediti orari acquisiti. 9 - Per particolari esigenze dell Istituto e/o per migliorare la produttività dei servizi, oppure su richiesta del personale, quando ciò sia conciliabile con le suddette esigenze, l orario di lavoro settimanale potrà essere attuato utilizzando i seguenti istituti previsti dall art. 52 del CCNI: - orario su 5 giorni - orario flessibile - orario plurisettimanale - turnazioni 6

7 Il personale amministrativo ha optato per l applicazione dell orario flessibile con la conseguente possibilità di anticipare/posticipare l orario di ingresso/uscita di 30 minuti L orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative, il personale può usufruire, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti Ogni dipendente è tenuto a rispettare il proprio orario di lavoro, il DSGA si potrà riservare eventuali controlli. 12 In base ai contenuti della L. 724/94 sarà progressivamente adottata, oltre al Comune di Carcare, al Comune di Altare, la rilevazione automatica delle presenze. Ove non sarà presente ancora tale procedura la rilevazione delle presenze continuerà ad essere registrata tramite appositi stampati. Il personale dovrà attenersi alle indicazioni relative alla sede di servizio. Art Orario di lavoro articolato su 5 giorni 1 -L'orario di lavoro potrà articolarsi in modo flessibile su 5 giorni (sabato escluso) 2 - Il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del dipendente, di sciopero o di chiusura dell'istituzione o perché ricadente in una festività infrasettimanale. 3 - Qualora l orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni, il 6 viene considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. Art Permessi brevi - Ritardi - Recuperi 1. I Permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell orario giornaliero, sono autorizzati, a domanda, dal Dirigente Scolastico (C.C.N.L. 95, CCNL art. 22, CCNL 27/11/2007 art. 16). I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell anno scolastico. 2. La mancata concessione deve essere motivata per iscritto. 3. I permessi andranno chiesti almeno il giorno precedente e verranno concessi secondo l ordine di arrivo della richiesta; solo per motivi imprevedibili e improvvisi potranno essere richiesti all inizio del turno di servizio. Sarà cura del personale richiedente accertarsi della concessione del permesso prima di usufruirne. 4. Brevi uscite per motivi personali imprevedibili e improvvisi, fino ad un massimo di 1 ora, non dovranno essere richieste preventivamente e pertanto non conteggiate come permessi, previa, comunque, autorizzazione del D.S.G.A.. Tali uscite dovranno risultare dalla timbratura o sul foglio firme con annotazione della motivazione sul retro del foglio stesso, e dovranno essere recuperate entro i successivi 7 giorni lavorativi. 5. Il personale può richiedere la fruizione, durante il turno di lavoro, di una sospensione giornaliera, fino ad un massimo di 20 minuti, per motivi personali, non documentabili. Tali uscite dovranno risultare recuperate, entro il mese. 6. Si intende che permessi / ritardi / recuperi andranno annotati sul foglio firme e/o registrati dal rilevatore automatico delle presenze. Per RITARDI si intende la posticipazione dell orario di lavoro per giustificati motivi comunicati al DSGA e al responsabile del plesso e non può essere superiore ai 30 minuti (C.C.N.L. 95 art. 52, CCNL art. 53, CCNL 29/11/2007 art. 54). ll RECUPERO delle ore non prestate per PERMESSI e/o RITARDI e/o eventuali OSCILLAZIONI DELL'ORARIO (entrate anticipate / uscite posticipate) sarà effettuato, entro i termini stabiliti dalla norma, come di seguito specificato: per i ritardi entro l ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo (art. 52 comma 5- C.C.N.I del e art. 54 del CCNL 29/11/2007) per i permessi entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso (art. 22 comma 3- C.C.N.L. 95, art.16 del CCNL , art. 16 CCNL 29/11/2007). per oscillazioni dell'orario entro la giornata o la settimana. Qualora sia possibile ripartire le ore da prestare a completamento, nell arco della settimana in cui sono state prestate in meno, l interessato potrà procedere al recupero, non superando comunque 7 ore e 12 minuti giornalieri oppure le 9 ore con una pausa di almeno 30 minuti (art. 51 comma 3 del CCNL 29/11/2007). Le ore non prestate potranno altresì, essere compensate con le eventuali ore eccedenti già prestate. I recuperi di cui sopra dovranno essere preventivamente concordati con il DSGA e comunque secondo i criteri stabiliti dall art.15. del presente Contratto. Per la partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento, è previsto solo il recupero dell effettivo tempo di durata delle attività e non del viaggio. Art Turnazioni La turnazione serve a garantire la copertura massima dell orario di servizio giornaliero e dell orario di servizio 7

8 settimanale su cinque giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. I criteri che devono essere osservati per l adozione dell orario di lavoro su turni sono i seguenti: a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l intera durata del servizio; b) l adozione dei turni deve prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente. c) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire anche sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno; In caso di iniziative serali promosse dall Istituzione Scolastica, la presenza del personale ATA in servizio, sarà determinata in base alla turnazione del personale in servizio nel plesso interessato. Art Sostituzione colleghi assenti 1 - In caso di assenza per malattia/famiglia/legge 104/lutto di un assistente amministrativo, la sostituzione verrà fatta da altro personale amministrativo in servizio. 2 - In caso di assenza per malattia/famiglia/legge 104/lutto di un collaboratore scolastico (solo nei periodi di attività didattica ad orario completo) la sostituzione verrà fatta dal personale in servizio nell ambito prima del plesso, poi del Comune, infine dell Istituto previa preventiva autorizzazione del DSGA; poiché ciò può accadere in orario di servizio o fuori orario di servizio, nella propria o in un'altra sede, con un impegno di lavoro diverso, la sostituzione avverrà come di seguito specificato: sostituzione di colleghi assenti in orario di servizio nella propria sede: rientra nella flessibilità dell'orario e le ore prestate in più vengono recuperate o liquidate (vedi art. 15 comma 7 del presente Contratto); sostituzione di colleghi assenti in orario di servizio fuori sede: le ore prestate in più vengono recuperate o liquidate (vedi art. 15 comma 7 del presente Contratto); 3 Le ore aggiuntive prestate in eccedenza saranno recuperate solo previo accordo con il DSGA (vedi art. 15 comma 7 pel presente Contratto) Art Chiusura prefestiva e/o inagibilità dei locali 1 - Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive. 2 - Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico, su delibera del Consiglio di Istituto, constatato il parere positivo della maggioranza del personale in servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'ufficio Scolastico Territoriale e alle RSU. 3 - Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda estinguere crediti di lavoro, con: - giorni di ferie o festività soppresse; - ore di lavoro straordinario non retribuite; - recuperi pomeridiani. 4 In caso di inagibilità dei locali disposta dalle autorità comunali o di pubblica sicurezza competenti, il servizio non prestato in quel plesso non va recuperato. Art Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA 1 - I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL , dal CCNL , dal CCNL e dal CCNL Scuola del 29/11/2007 art. 13 spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti anche, in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il buon funzionamento dell istituzione scolastica. 2 - Al fine del computo del periodo di ferie del personale ATA, in presenza di orario di lavoro distribuito su cinque giorni, il sesto è da considerarsi lavorativo ed i giorni di ferie goduti, per periodi inferiori alla settimana, vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno effettivamente fruito. 3 - Il computo delle ferie sarà effettuato in base all orario effettivo di servizio. 4 - Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, con possibilità di usufruire di un successivo eventuale residuo di giorni (di norma massimo 10 gg.) entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo previo accordo con il DSGA. 5 - La richiesta per usufruire di eventuali periodi di ferie durante l attività didattica deve essere di norma effettuata in tempo utile per organizzare il lavoro (almeno cinque giorni prima). I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio, previo accordo con il responsabile del plesso e successiva autorizzazione del D.S.G.A.. Sarà cura del personale richiedente accertarsi della concessione del permesso prima di usufruirne. 6 - Le ferie estive di norma devono essere usufruite nel periodo dal 1/7 al 31/8. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno, con risposta da parte dell'amministrazione entro il 15 giugno. Al personale che non presenta la domanda entro il 31 maggio verranno concessi i giorni di ferie solo dopo aver accontentato le richieste del restante personale e secondo le esigenze dell Istituzione scolastica. 8

9 Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 1/7 al 31/8, durante la settimana di Ferragosto, per le vacanze di Natale e Pasqua, per tutto il personale ATA, sarà rapportato alle esigenze dell Istituto. Il personale presenta un piano di ferie che tuteli l espletamento delle pratiche che per la loro rilevanza necessitano di essere concluse in tempi predefiniti. In presenza di scadenze amministrative rilevanti dovrà essere preferibilmente in servizio il personale che si occupa di tale pratica. Il Dirigente valuta entro il 15 giugno il piano delle ferie. 7 - Il personale a tempo determinato deve usufruire di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico secondo la normativa vigente. 8 - L'eventuale rifiuto del Dirigente Scolastico deve risultare da provvedimento adeguatamente motivato entro i termini sopra stabiliti. Art Permessi per motivi familiari o personali (art. 15 comma 2 del C.C.N.L. ) 1 - I giorni di permesso per motivi personali o familiari (3 gg. ad anno scolastico, debitamente documentati, anche con autocertificazione) - previsti dal CCNL, di norma devono essere chiesti almeno 3 giorni prima. Per casi imprevisti, l'amministrazione vaglierà caso per caso. Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire nello stesso periodo di permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati si procederà a sorteggio. - previsti dalla Legge 104/92, qualora programmabili, fatto salvi i diritti previsti dalla normativa, dovrebbero essere chiesti almeno 3 giorni prima per salvaguardare il buon funzionamento amministrativo e didattico. Art Crediti di lavoro 1 Le attività aggiuntive estensive previste con progetto (vedi es. progetti del POF) nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto. 2 - Qualora, per indisponibilità di fondi, non sia possibile monetizzare le attività aggiuntive estensive e/o a richiesta dell interessato, le ore effettuate potranno essere cumulate ed usufruite come giornate di riposo da godersi, di norma, in periodi come sopra indicati (vedi art. 17). Art Attività aggiuntive 1 - Costituiscono attività aggiuntive intensive quelle svolte dal personale ATA non necessariamente oltre l'orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro. 2 - Tali attività consistono in: a) elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica; b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi; c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie; d) attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo); 3 - Le attività aggiuntive intensive, quantificate per unità orarie o in modo forfetario, sono retribuite con il fondo di istituto. 4 - L'orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive intensive, non può di norma superare le 9 ore. Art. 25 Indennità e compensi a carico Fondo istituzione scolastica Il Dirigente scolastico su proposta del DSGA, sentite le RSU, in correlazione col POF, su delibere del C.I., all inizio di ogni anno scolastico predispone per il personale ATA un elenco delle attività da retribuire compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili relativamente alle diverse esigenze didattiche-organizzative prevedendo compensi orari o in misura forfetaria contrattati con le RSU. Art Funzioni miste 1 Secondo l'accordo stipulato tra il MPI, l ANCI e l Assessorato Regionale della Liguria le funzioni miste espletate dal personale collaboratore scolastico sono da considerarsi "intensificazione" dell' attività lavorativa. 2 - Il Dirigente Scolastico, in base alla disponibilità manifestata dai collaboratori scolastici, e secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa nazionale stipulato tra il MPI, l'anci e le OOSS. chiede all'ente Locale l'assegnazione delle risorse finanziarie come previsto dall'art. 4 del predetto protocollo nazionale. 3 - Per il finanziamento suddetto, il Dirigente Scolastico concorda con l Ente Locale il numero di funzioni miste da impegnare nello svolgimento dei servizi e delle attività previste. 4 - A tal fine il Dirigente Scolastico stipulerà apposita convenzione con l'ente Locale. 5 - In base alla contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, le funzioni miste saranno assegnate al personale impegnato tenendo conto della disponibilità del personale e dei carichi diversi di lavoro. 9

10 PARTE QUARTA : PERSONALE DOCENTE Di seguito si fornisce l informativa alle R.S.U. circa i criteri di organizzazione del servizio da parte del Dirigente Scolastico: Art Criteri di assegnazione del personale docente ai diversi plessi, corsi, classi e sezioni (fatte salve le prerogative assegnate al D.S. dal D.L. 150/2009) 1 - Personale titolare di organico funzionale: il personale docente di scuola dell infanzia e primaria titolare dell organico funzionale di istituto viene assegnato alle singole scuole in base alle richieste degli interessati, fatte salve eventuali particolari esigenze di servizio. In caso di concorrenza si segue la graduatoria interna per perdenti posto. Il personale che intende cambiare plesso di servizio dovrà presentare domanda entro il 10 luglio. In caso di mancata richiesta è confermata la sede di servizio. In caso di concorrenza di più docenti interni per un'unica sede, si seguirà la graduatoria interna per perdenti posto. I docenti già titolari nell organico di istituto hanno precedenza di assegnazione alle scuole sui docenti che entrano a far parte dell organico di istituto dall 1.9 dell anno scolastico di riferimento. Personale con incarico a tempo determinato: vengono confermati con priorità su classi o posti di sostegno i docenti con incarico a tempo determinato già in servizio sulle medesime classi o alunni diversamente abili nell anno scolastico precedente, salvo situazioni particolari che richiedano soluzioni diverse presentate dal Dirigente Scolastico alla RSU. Il vincolo della continuità si realizza quando viene confermato l intero orario di servizio sulla medesima classe (o sulle medesime classi) dell anno scolastico precedente o, per i docenti di sostegno, sugli stessi alunni dell anno scolastico precedente. Successivamente sono assegnati i docenti in ordine di graduatoria. L assegnazione alle classi all interno delle singole scuole avviene secondo quanto previsto da Regolamento di istituto da parte del Dirigente Scolastico, Art Orario di lavoro Si fa riferimento a quanto stabilito all art. 28 del CCNL Scuola del 29/11/2007. Art Orario delle lezioni 1 - Ferme restando le competenze in materia di redazione dell orario delle lezioni, sarà tenuto conto delle richieste presentate da docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 104/1992 e dalla legge 53/ L orario delle lezioni può prevedere che ciascun docente possa disporre di un giorno libero settimanale in relazione alle esigenze di servizio. Art Orario delle riunioni 1 - Le riunioni previste nel piano delle attività non saranno preferibilmente effettuate nel giorno di sabato, tranne ovviamente che per scrutini ed esami. 2 - Il Dirigente Scolastico provvederà a definire nell organizzazione annuale delle attività un primo calendario di massima delle riunioni. 4 - Eventuali variazioni al calendario delle riunioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione; analogamente dovrà essere comunicato con almeno 3 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salvo ovviamente motivi eccezionali. Art Attività con famiglie 1 - Il ricevimento delle famiglie avverrà secondo i criteri stabiliti dal POF e dal relativo piano attuativo. Art Casi particolari di utilizzazione 1 - In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, elezioni, pausa didattica prevista dal calendario scolastico, profilassi, eventi eccezionali, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall insegnamento che siano state precedentemente programmate. 2 Nei periodi intercorrenti tra il 1 settembre e l inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall insegnamento che siano state precedentemente programmate. Art Vigilanza 1 - La vigilanza dei docenti sugli alunni dovrà attuarsi 5 minuti prima dell inizio delle lezioni (CCNL Scuola del 29/11/2007). 10

11 2 Il Dirigente Scolastico, in caso di genitori che abitualmente ritirino i propri figli con ritardo al termine delle lezioni costringendo il personale docente a svolgere attività di vigilanza oltre il proprio orario, provvederà a richiamarli al rispetto dell orario e in caso di persistenza adotterà i provvedimenti conseguenti. Art Sostituzione dei docenti assenti 1 - La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri : a) disponibilità dichiarata dei docenti; b) predisposizione di un piano delle sostituzioni stilato in base alle graduatorie interne per i docenti che hanno espresso la loro disponibilità. c) le sostituzioni potranno essere effettuate nel plesso di servizio o in altra scuola dell'istituto previo accordo con il docente interessato. d) Le sostituzioni saranno retribuite con assegnazione di un compenso orario secondo le tabelle vigenti in base ai fondi disponibili assegnati specificatamente dal ministero per tale funzione. PARTE QUINTA IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AL FONDO D'ISTITUTO ED A OGNI ALTRA RISORSA IMPIEGATA PER CORRISPONDERE COMPENSI, INDENNITÀ O QUANT'ALTRO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO Articolo 35 - Criteri generali per l'impiego delle risorse Il presente articolo riguarda le risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto ed a ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio presso l'istituto stesso. 1. Le risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto e non specificamente finalizzate verranno utilizzate con le seguenti priorità: a) retribuzione dei compensi forfetari per il personale docente ed ATA relativa agli impegni organizzativi; b) retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e di non insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse a progetti mirati a rispondere ad esigenze del servizio non soddisfabili con le risorse di organico, anche alla luce delle riduzioni verificatesi e a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo ordinamentale secondo i contenuti del POF; In via preventiva si provvederà a ripartire le disponibilità tra personale docente e personale ATA in relazione alla consistenza numerica e la liquidazione avverrà secondo le retribuzioni orarie previste dalla tabella allegata al CCNL. 2. I progetti didattici aggiuntivi saranno progettati e realizzati nella misura permessa dalle risorse disponibili. Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell'istituto per finanziamenti ex L. 440/1997, per progetti didattici finanziati da EE.LL. o privati, per progetti europei e per ogni altra motivazione, che prevedano nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi ed indennità al personale docente ed ATA, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, verranno utilizzate, previa indicazione da parte del collegio dei docenti e comunicazione alle RSU di Istituto, per le seguenti motivazioni: a) retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione; b) retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione; c) retribuzione delle attività d'insegnamento e delle attività di coordinamento affidate a personale docente ed a esperti esterni alla scuola, fermo restando che l'affidamento delle attività di insegnamento e delle attività di coordinamento a personale esterno all'istituto avvenga solo dopo aver verificato che non esistano all'interno dell'istituto le professionalità e le competenze richieste; d) acquisto di materiale per i progetti di cui sopra. 3. Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti: a) in modo forfetario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovata mediante relazione sull attività svolta da presentare al termine delle attività; il suddetto compenso forfetario, in quanto compenso accessorio, verrà ridotto secondo la normativa vigente ed assegnato in proporzione al servizio prestato. b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate: il computo sarà effettuato sulla base di foglifirma e/o modelli di rendicontazione riepilogativa che saranno predisposti dalla scuola e la cui compilazione sarà effettuata al termine delle attività. Le attività prestate, con particolare riferimento alle ore di insegnamento, dovranno trovare riscontro nei documenti scolastici, dovranno essere vidimate dal coordinatore del plesso in cui l attività è stata realizzata e registrate su una tabella riassuntiva riportante esplicitamente data e orario di svolgimento. 11

12 Articolo 36. Compensi al personale che collabora continuativamente con il dirigente scolastico 1. I compensi per il personale designato dal Dirigente Scolastico a collaborare in modo continuativo sono definiti in base alle tipologie ed ai livelli delle deleghe conferite e all effettiva consistenza dell incarico. 2. Per ogni anno scolastico vengono stabiliti i compensi annui lordo dipendente con la contrattazione per la parte economica, tenendo conto dei carichi di lavoro e di eventuale esonero o semiesonero del primo collaboratore, in misura non inferiore a 120 ore anno per il primo collaboratore e a 50 ore per il secondo collaboratore. 3. Al collaboratore del DS incaricato di svolgere funzioni superiori ai sensi del n. 7 del comma 1 dell art. 146 CCNL 29/11/2007 è corrisposta la relativa indennità. Articolo 37 - Funzioni miste 1. Lo svolgimento delle funzioni miste sarà effettuato solo in caso di disponibilità espressamente manifestata dal personale ATA e docente interessato allo svolgimento delle stesse, disponibilità che sarà espressa una volta a conoscenza dei termini della convenzione con l'ente Locale. 2. Delle disponibilità manifestate per lo svolgimento delle funzioni miste, se queste saranno espresse prima dell'assegnazione della sede di servizio, potrà essere tenuto conto al momento dell'assegnazione della sede di servizio al personale ATA interessato, in base a quanto previsto dalla specifica contrattazione. 3. Nel caso in cui per lo svolgimento delle funzioni miste, a seguito delle disponibilità manifestate, si rendesse necessario effettuare spostamenti di sede di servizio di personale ATA già assegnato ai plessi, alle sedi ed alle sezioni, tali spostamenti potranno essere effettuati solo con manifesta ed esplicita approvazione di tutto il personale a qualsiasi titolo coinvolto in detti spostamenti. 4. La convenzione con l'ente Locale per lo svolgimento delle funzioni miste dovrà prevedere, salvo migliori condizioni: a) l'individuazione specifica delle funzioni miste che si richiede di svolgere al personale ATA o docente b) la determinazione, in base all'impegno richiesto da ciascuna funzione mista, del numero e della tipologia delle funzioni miste che determinano le quote unitarie di retribuzione; e) il finanziamento dovrà comprendere anche gli oneri previdenziali ed assistenziali il cui versamento è a carico dell Istituzione scolastica. 5. Le funzioni miste saranno assegnate al personale ATA che abbia espresso la propria disponibilità in base alle seguenti priorità: a) richiesta degli interessati, compatibilmente, con il proprio orario di servizio; b) assegnazione in base alla rispondenza tra le esigenze delle funzioni miste e l'orario di servizio del personale interessato; 6. In caso di concorrenza tra richieste, la precedenza sarà definita in base all'anzianità di servizio nel plesso/sezione/sede; in caso di parità la precedenza sarà definita in base all'anzianità complessiva di servizio; in caso di ulteriore parità la precedenza sarà definita in base alla maggiore età anagrafica.. Articolo 38 - Informazione preventiva L informazione preventiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d Istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell Istituto sarà data alle R.S.U. fornendo copia del conto consuntivo relativo all'e.f. precedente, completo di relazione e prospetto delle economie, e copia del bilancio preventivo relativo all'e.f in corso, aggiornato alle ultime variazioni apportate. Articolo 39 - Variazioni della situazione 1. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione. 2. Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie utilizzando in modo inverso le priorità di cui al l'art. 36. Articolo 40 - Informazione successiva e verifica 1. L'informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita mediante prospetti riepilogativi dei fondi dell'istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi. Saranno inoltre messi a disposizione copia del conto consuntivo relativo all'e.f. precedente, completo di relazione e prospetto delle economie, e copia del bilancio preventivo relativo all'e.f. in corso, aggiornato alle ultime variazioni apportate. Articolo 41 - Modalità assegnazione 1. L'assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, incarichi aggiuntivi e funzioni miste di cui al presente accordo dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando, ove possibile, le modalità ed i tempi di svolgimento nonché l'importo lordo spettante. 12

13 2. Copia di tali comunicazioni dovrà essere fornita alle RSU ed ai delegati delle OO.SS. Art Limiti e durata dell accordo. PARTE SESTA ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO La presente parte verrà adeguata alle previsioni contenute nel D.L.vo 81/08 Testo Unico Articolo 42 - Campo di applicazione 1. Il presente Contratto Integrativo d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola,24/07/2003; dal CCDN Scuola 20/06/2003, dal CCNI Scuola , dal CCNL Scuola 04/08/95, dal D.L.vo.297/94,dal D.Lgs.165/01 e dalla L.300/70, dal CCNL Scuola del 29/11/2007 nei limiti delle loro rispettive vigenze. 2. Rispetto a quanto non espressamente indicato la normativa di riferimento in materia é costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente. 3. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano sevizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricurale per iniziative complementari previste nel POF. 4. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza. 5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa ( a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti). Articolo 43 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico 1. Il D.S., in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza: - adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali; - valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati; - designazione del personale incaricato di attuazione delle misure; - pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti. Articolo 44 - Servizio di prevenzione e protezione 1. Nell'unità scolastica il D.S., in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola. 2. I lavoratori designati, docenti o A T A, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico. Articolo 45 - Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 2. Essa é obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs 77/92 e nello stesso D.Lgs 81/08 e successive modifiche; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. 3. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'asl o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'ordine dei Medici della Provincia di Savona. Articolo 46 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 1. Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo 13

14 stesso dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il D.S. sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. 3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. 4. Il D.S. deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione. Articolo 47 - Rapporti con gli enti locali proprietari 1. Per gli interventi. di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. L'ente locale proprietario con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge. 2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale proprietario. Articolo 48 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione 1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione e formazione e addestramento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti. Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Nella scuola viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto. 3. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del dirigente scolastico, prevista dal D.Lgs 81/08 e successive integrazioni, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; é altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione dei lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. 5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dal D.Lgs 81/08 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 81/08 e dal D.I. Lavoro/Sanità del Mll/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze. 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento dell attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 7. Per l'espletamento dei compiti di cui al D. Lgs. 81/08, il rappresentante per la sicurezza oltre ai permessi già previtisti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue; per gli adempimenti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro e di servizio a tutti gli effetti. Articolo 50 - Disposizione finale 1. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d'istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile 2. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono, con decorrenza retroattiva, questi ultimi. Letto, approvato e sottoscritto F.to Il Dirigente Scolastico F.to I componenti della RSU Dott. Livio Virtù Ferraro Anna Maria Lichene Claudia 14

15 Fondo di istituto docenti Progetti MOF 2014/2015 PROGETTI DOCENTI 17,50 35,00 NOME PROGETTO DOCENTE RESPONS. ORE progr. importo ORE doc. importo GESTIONE LABORATORIO FOSSILI ZUCCONI ,00 0 0,00 GESTIONE LABORATORI INFORMATICA FERRARO ,50 0 0,00 LABORATORIO INFORMATICA FERRARO 0 0,00 0 0,00 ARGOMENTAZIONE TESTERA ,00 0 0,00 PROGETTO NANNA LICHENE - PRATO 0 0, ,00 GESTIONE DIPARTIMENTI LICHENE - TESTERA ,00 0 0,00 PROGETTO BEN -ESSERE PIGLIESE 0 0,00 0 0,00 ORE AGGIUNTIVE DI MATEMATICA IADAROLA 0 0,00 0 0,00 PROGETTO PRE - SCUOLA ROCCATAGLIATA ,00 0 0,00 GESTIONE LABORATORIO MATEM. SCIENT. ARCHIMEDE ZIGNEGO ,50 0 0,00 POTENZIAMENTO LABORATORIALI SCIENTIFICHE ZIGNEGO , ,00 TRASFORMIAMO IL TESTO IN UNA MAPPA PESCE 0 0, ,00 AULA VERDE DOGLIOTTI - MALLARINI - MORENO ,00 0 0, , ,00 CONTINUITA' PROGETTO INCONTRO CHIARLE 0 0, ,00 ORIENTAMENTO SCOLASTICO QUAGLIA - TESTERA ,00 0 0,00 RICICLA E RIUSA PARODI ,00 0 0,00 IL PERCORSO DEL CIBO NEL NS CORPO CALABRIA 0 0,00 0 0,00 LUCI E OMBRE CIANI ,00 0 0,00 LA FELICITA' E' UN VIAGGIO CHE SI INCOMINCIA DA PICCOLI ALTARE 0 0,00 0 0,00 A SCUOLA TUTTO IL DI' NOLASCO 0 0,00 0 0,00 PROGETTO NATURAL - MENTE PUGLIESE 6 105,00 0 0,00 ABBASSO LA PAURA MARCHETTI 3 52,50 0 0,00 CONTINUITA' COSSERIA - PALLARE - CARCARE QUAGLIA 6 105,00 0 0,00 CONTINUITA' CARCARE ZIGNEGO ,00 0 0,00 CONTINUITA' ALTARE - MALLARE MINA ,00 0 0, , ,00 vedi incarichi 15

16 RIEPILOGO TOTALE PROGETTI , , ,00 TOTALE CONTINUITA' 7.087, , ,00 TOTALE , ,00 TOT COMPLESSIVO DA IMPEGNARE per progetti ,50 Rinforzi e recuperi 2.956,66 NON A CARICO FONDO ISTITUTO LABOR TEATRALE COSSERIA MARCHI 195 Fondo di istituto docenti Incarichi Disponibilità Funzioni strumentali 4.415,07 Laboratorio musicale - Laboratorio Archimede 650,00 Territorio-Aula verde-fossili 800,00 Biblioteca CoLibrì - Responsabile sicurezza 965,07 Dipartimenti: Umanistico 1.000,00 Dipartimenti: Matematico 1.000, ,07 Disponibilità FIS ,90 progr 17,50 doc 35,00 note primo collaboratore DS 2.100, secondo collaboratore DS 875,00 50 coord pedag. sc. infanzia - coord settore infanzia 1.000,00 coord settore primaria - coord settore secondaria 16

17 coordinatore org. inf. Carcare 560,00 coordinatore org. prim Carcare 625,00 coordinatore org. inf prim Altare 600,00 coordinatore org. sec Altare 560,00 coordinatore org. sec Carcare 625,00 coordinatore org. Mallare 560,00 coordinatore org. Pallare 560,00 coordinatore org. Cosseria 560,00 coordinantore BES * RSPP IC 350,00 documenti sicurezza 300,00 addetto sicurezza (tenuta documentazione) Carcare inf 140,00 Carcare prim 190,00 Altare prim 140,00 Altare sec 90,00 Mallare 90,00 Pallare inf prim 140,00 Cosseria 90,00 coordinatore Gruppo Informatica 1.000,00 inserito nel progetto informatica gestione laboratorio musicale - coordinamento orario sec. Altare 100,00 coordinamento orario sec. Carcare 150,00 gruppo BES (coordinatore DSA, Stranieri, consulenza, attività aggiuntive) 1.000,00 da utilizzare i fondi specifici aree a rischio (971,86) presidenza consigli infanzia 250,00..5 x 50,00 prim 300,00.6 x 50,00 17

18 gruppo informatica sec 1.500,00.15 x 100,00 inseriti nei progetti laboratori : fossili/aula verde inseriti nei progetti dipartimenti continuità e orientamento biblioteca uman. Matem. sostituzione DS 33,83 = UN GIORNO 1.014,90 30gg totale spesa ,90 con fondi Verallia inseriti nei progetti inseriti nei progetti Fondo di istituto docenti Riepilogo RIEPILOGO entrate funzioni strumentali 4.415,07 fis ,97 residui 971,86 365, ,09 totale MOF ,13 spese Rinforzi e recuperi 2.956,66 progetti ,50 incarichi ,90 funzioni strumentali 4.415,07 totale impegni ,13 18

19 Fondo di istituto Assistenti Lavoro aggiuntivo e/o intensificazione del lavoro INCARICHI + FIS SEGRETERIA 2014/2015 Ferma restante la responsabilità generale del D.S. e del D.S.G.A., viene riconosciuta e confermata all assistente amministrativo la responsabilità di curare lo studio e l applicazione delle disposizioni che regolano le attività amministrative di cui lo stesso si occupa nello specifico. In rapporto al periodo di servizio prestato Somme forfetarie LORDO DIPENDENTE INCARICHI Collaborazione D.S.G.A. Responsabilità area Contratti 628, ,37 TITOLARI art. 7: - Adempimenti amm.tivi connessi allo svolgimento di viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche. - Gestione infortuni alunni con denuncia sinistri INAIL e assicurazioni, comunicazione agli uffici competenti, agg. Registro infortuni - Organizzazione responsabilità sicurezza informatica: FIS 628,69 Responsabilità area alunni 795,32 Responsabilità area protocollo collaborazione Dirigente 795,32 Responsabilità Progetti 795,32 19

20 Responsabilità area Personale Pensioni 795,32 Responsabilità area stipendi /SIDI 795,32 Responsabilità area graduatorie 2 persone 580,73 Responsabilità utilizzo dati sensibili 5 persone 550,00 Straordinari per effettive necessità di prestaz. aggiuntive oltre l orario di servizio 0,00 Responsabile di istituto per Privacy 346,00 Elaborazione documento Privacy 115,00 TOT 5.568,33 RIEPILOGO : TOT INCARICHI SPECIFICI A.S. 2014/2015 INCARICHI ASS AMM.VI 1.257,36 TOT FIS A.S. 2014/2015 FIS ASS AMM.VI 5.568, , ,33 TOTALE ASSISTENTI 6.825,69 20

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