COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE PROVINCIA DI VERONA

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1 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE PROVINCIA DI VERONA C O P I A Affissa all'albo Pretorio il 29/01/2016 ADESIONE AL "PATTO TERRITORIALE PER FAVORIRE OPPORTUNITÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE" FRA I COMUNI DELL'EX DISTRETTO N. 4 DELL'ULSS 20 DI VERONA. Nr. Progr. Data Seduta Nr. 3 25/01/ Adunanza ORDINARIA, seduta di PRIMA Convocazione in data 25/01/2016 ore Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle Adunanze, oggi 25/01/2016 alle ore in adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: Cognome e Nome Qualifica Presenza Marini Gabriele SINDACO Presente Burti Luigi CONSIGLIERE COMUNALE Presente Valenti Adriana CONSIGLIERE COMUNALE Presente Maccarrone Rosario CONSIGLIERE COMUNALE Presente Floriani Agostino Moreno CONSIGLIERE COMUNALE Presente Caelli Damiano CONSIGLIERE COMUNALE Presente Emilio Corinna CONSIGLIERE COMUNALE Presente Dal Bosco Andrea CONSIGLIERE COMUNALE Presente Costa Roberto CONSIGLIERE COMUNALE Presente Ros Teresa CONSIGLIERE COMUNALE Presente Ciresola Andrea CONSIGLIERE COMUNALE Assente Costantini Federico CONSIGLIERE COMUNALE Presente Totale Presenti 11 Totale Assenti 1 Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giorgio Consolaro. Il Dott. GABRIELE MARINI in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

2 IL SINDACO Dà la parola al Vice-Sindaco Valenti, Assessore ai Servizi Sociali, che illustra la proposta sottolineando che l adesione al protocollo consente la partecipazione a progettualità sovracomunali facendo presente che la sede temporanea è individuata nel Comune di San Bonifacio e che l adesione non comporta l obbligo di aderire a tutte le iniziative che saranno programmate ma, bensì, consente di partecipare ai progetti valutati di interesse per il Comune; Ricorda che a livello regionale si sta sempre più consolidando l orientamento di privilegiare a livello contributivo, le iniziative sovracomunali e pertanto, con l adesione proposta si pongono le basi in tal senso; Al termine, IL CONSIGLIO COMUNALE Considerato che: In questi lunghi anni di crisi le condizioni del mercato del lavoro si sono molto deteriorate anche nella nostra Regione, determinando una consistente crescita dei disoccupati, alimentata dai nuovi flussi di ingresso, dalla dinamica dei licenziamenti, nonché dalla difficoltà dei disoccupati preesistenti di uscire dal loro stato; Nel contesto più generale delle difficoltà occupazionali sono sempre più numerose le persone che, pur cercando attivamente, non trovano lavoro e cresce sempre più il numero di coloro che al termine degli ammortizzatori sociali si ritrovano ancora senza lavoro e senza alcun sostegno economico; Negli ultimi anni la platea delle persone che versano in condizioni di disagio economico tende dunque ad allargarsi, coinvolgendo non solo coloro che per condizioni di svantaggio sono tradizionalmente ai margini del mercato del lavoro ma anche persone in età adulta con una lunga carriera lavorativa alle spalle ma ancora lontani dall'età pensionabile; L'Amministrazione comunale di Monteforte d Alpone (VR) intende aderire al "patto territoriale" fra i Comuni appartenenti all'area dell'ulss 20 per favorire le opportunità di inserimento lavorativo per i lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate; Il patto territoriale è uno strumento previsto dalla legislazione nazionale sulla programmazione negoziata. Nell'ordinamento italiano la programmazione negoziata è definita dalla legge n.662/1996, articolo 2 comma 203 lettera a, come "regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra soggetto pubblico competente e altre parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi riferiti ad un'unica finalità di sviluppo nell'ambito del territorio di riferimento"; Con questo accordo si intende quindi costituire una rete di soggetti, datori di lavoro, soggetti pubblici o privati autorizzati o accreditati a svolgere servizi per il lavoro ed enti interessati allo sviluppo economico ed al mercato del lavoro locale; tale rete consegue specifici obiettivi di politica del lavoro e di inclusione rivolti ai soggetti maggiormente vulnerabili, utilizzando, di volta in volta, risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali ed altri finanziamenti pubblici o privati che si rendessero disponibili; le parti che sottoscrivono il patto possono anche contribuire alla creazione di un fondo di spesa; infine la rete di soggetti si avvale, quale tecnostruttura operativa, di una Agenzia Sociale (art.13 e 14 del D.Lgs. 276/2003 e L.R. Veneto 3/2009); L'impegno economico richiesto al Comune di Monteforte d Alponre (VR) non viene quantificato con il presente provvedimento, ma sarà definito in base allo specifico obiettivo da raggiungere, fissato di volta in volta dal Comitato di coordinamento del Patto;

3 VISTI: il D.Lgs. 276/2003; la L.R. del veneto 3/2009; l'art. 30 D.Lgs. 267/2000; l'art. 42 D.Lgs. 267/2000; VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; PRESO ATTO che non viene dato parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il provvedimento in esame non comporta nè spese dirette sul bilancio nè minori entrate rispetto alle attuali. Le eventuali future e modeste spese verranno quantificate e valutate in specifici provvedimenti successivi; RICHIAMATI: il Testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs , n.267 e s.m.i.; lo Statuto Comunale; Visti i pareri espressi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; Tutto ciò premesso; Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, D E L I B E R A 1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento; 2. DI PROCEDERE per le motivazioni in premessa illustrate, all'approvazione di un patto territoriale tra i Comuni dell ex distretto n. 4 dell ULSS 20 di Verona al fine di: a) creazione di nuove opportunità lavorative; b) svolgimento di attività di reinserimento nel mercato del lavoro; c) svolgimento di attività di aiuto al reinserimento sociale, connessi e condizionati da progetti di reinserimento lavorativo; d) svolgimento di attività poste a favorire l'incontro domanda/offerta di lavoro; e) creazione di progetti territoriali finalizzati a quanto sopra; f) attività di fund raising, per acquisire finanziamenti, tanto pubblici quanto privati, a sostegno dei progetti di cui sopra; g) partecipazione a progetti finanziati dal Fse; h) apertura a qualsiasi soggetto interessato, anche per la sola gestione di specifici progetti, mediante appositi avvisi per manifestazione di interesse; i) comunicazione e diffusione dei risultati ottenuti. 3. DI APPROVARE, il testo della convenzione così come riportata nell allegato A al presente provvedimento; 4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di procedere con celerità alla sottoscrizione della convenzione, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge.

4 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 25/01/2016 Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente F.to Dott. Gabriele Marini Il Segretario Comunale F.to Dott. Giorgio Consolaro Copia della presente è stata affissa all'albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Monteforte d'alpone, 29/01/2016 Il Segretario Comunale F.to Dott. Giorgio Consolaro Copia conforme all'originale. Monteforte d'alpone, 29/01/2016 Il Segretario Comunale Dott. Giorgio Consolaro La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) Monteforte d'alpone, Il Segretario Comunale F.to Dott. Giorgio Consolaro PRATICA ASSEGNATA A: Servizi Sociali - Ufficio Ragioneria

5 Patto territoriale per favorire opportunità di inserimento lavorativo ai lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate Tra Premesso che il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all articolo 13, dispone: - le agenzie per il lavoro, al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare possono: a) assumere lavoratori non percettori di ammortizzatori sociali, offrendo loro un servizio di tutoraggio ed accompagnamento al lavoro e a condizione che l Apl li assuma per non meno di sei mesi; b) assumere lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, determinando il loro trattamento retributivo detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione, con contratti di durata non inferiore a nove mesi; c) attivare queste misure incentivanti all assunzione, nei confronti delle categorie di lavoratori particolarmente svantaggiati nel mercato del lavoro (ai sensi, attualmente, del Regolamento (UE) n.651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, articolo 2, numeri 4) e 99), allo scopo di incrementare le loro possibilità di competere nel mercato del lavoro e di ottenere contratti di lavoro; d) gestire l inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, mediante specifici piani individuali di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, composti da una serie di azioni specifiche, tra cui colloqui di orientamento, verifica dei curriculum e delle competenze lavorative, interventi formativi idonei, attività di tirocinio, mediante il coinvolgimento di un tutore che li segua, dotato di adeguate competenze e professionalità; - tali attività possono essere svolte anche da appositi soggetti giuridici (definiti dall articolo 14 del D.Lgs. 276/2003 medesimo agenzie sociali ) costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7; - ai sensi del comma 8 le regioni, i centri per l impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e di funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie ; - è intento degli enti aderenti al Patto costituire una rete di soggetti, comprensiva di datori di lavoro, soggetti pubblici o privati autorizzati o accreditati a svolgere i servizi per il lavoro come disciplinati dall articolo 2 del D.Lgs. 276/2003 e dalla legge regionale del Veneto 13 marzo 2009, n. 26, istituzioni ed enti comunque interessati allo sviluppo economico e al mercato del lavoro, per: la creazione di opportunità lavorative lo svolgimento di attività di reinserimento nel mercato del lavoro lo svolgimento di attività di aiuto al reinserimento sociale, connessi e condizionati da progetti di reinserimento lavorativo lo svolgimento di attività poste a favorire l incontro domanda/offerta di lavoro

6 la creazione di progetti territoriali finalizzati a quanto sopra l attività di fund raising, per acquisire finanziamenti, tanto pubblici quanto privati, a sostegno dei progetti di cui sopra la partecipazione a progetti finanziati dal Fse nell ottica della collaborazione tra loro nel rendere i servizi per il lavoro a cittadini e imprese, con specifico riferimento ai bisogni dei lavoratori svantaggiati; - la strategia Europa 2020, documento fondamentale che ispira il nuovo periodo di Programmazione, delinea una serie di indicazioni coerenti con le direttrici di sviluppo del suddetto modello, tra cui la promozione dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, l investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente, la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, il rafforzamento della capacità istituzionale dell amministrazione pubblica nell'ottica di una buona governance; - i soggetti aderenti esprimono la volontà di adottare una progettualità condivisa di valenza strategica per il territorio, da realizzare attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali che saranno disponibili nel periodo di Programmazione ; Si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 - Finalità generali e consenso 1. La premessa accettata forma parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto. 2. I sottoscrittori, come sopra costituiti stabiliscono di costituire un Patto Territoriale stabile di collaborazione pubblico-privato per la creazione di opportunità di lavoro specificamente destinate alle categorie svantaggiate di volta in volta definite dai Regolamenti europei, nonché per definire piani e programmi di attività sia di accompagnamento al lavoro, sia di incontro domanda offerta, sia di interventi di natura sociale connessi e condizionati alla partecipazione attiva a progetti modulari di natura mista accompagnamento-ricerca attiva, integrati da servizi di inclusione sociale quali ad esempio conciliazione lavoro/familgia, hausing sociale ecc. 3. Il Patto Territoriale in particolare progetta le attività di cui all articolo 13 del d.lgs 276/2003 e fornisce le linee direttive per l attuazione di progetti a vario titolo finanziati da Fse, Ministero del lavoro, Regione Veneto, Italia Lavoro, altri soggetti pubblici o privati, finalizzati all inclusione sociale, occupabilità e inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. 4. Le Parti aderenti stabiliscono di volta in volta, in relazione agli specifici progetti, gli apporti finanziari a proprio carico. In particolare si identificano nei fondi destinati dalle amministrazioni locali per il sostegno sociale dei propri cittadini il naturale cofinanziamento alle iniziative di politica attiva per una azione di riqualificazione della spesa sociale. In tal senso le amministrazioni aderenti al patto, nei limiti dei propri bilanci e delle scelte politiche, saranno chiamate, ove necessario e possibile, a cofinanziare i progetti attingendo da tali fondi, a fronte dell identificazione dei beneficiari secondo le regole previste di volta in volta dai progetti. Ai sensi dell articolo 13, commi 7 e 8, del D.Lgs. 276/2003 possono contribuire direttamente, in termini finanziari, alla costituzione e/o al funzionamento delle Agenzie sociali operanti in ambito provinciale Art. 2 - Impegni delle parti 1. Le parti si impegnano a rendere stabile e formalizzare la collaborazione tra pubblico e privato. 2. In particolare, obiettivi comuni delle parti sono:

7 aprire la partecipazione a qualsiasi soggetto interessato, anche per la sola gestione di specifici progetti, mediante appositi avvisi per manifestazione di interesse; collaborare con le amministrazioni pubbliche, in particolare i comuni, per la creazione concertata di opportunità lavorative per le categorie svantaggiate, mediante la coprogettazione di lavori e servizi richiesti da persone, famiglie ed imprese. Trattasi di iniziative di quasi mercato che grazie l sostegno pubblico (incentivi all avvio di start up, cofinanziamento, facilitazioni, ecc) possono trovare una sostenibilità finanziaria duratura nel tempo e ampliare le possibilità di re inserimento di persone svantaggiate, con particolare attenzione agli over 50; presidiare i territori e fornire servizi di prossimità di accompagnamento e medizione al lavoro (sportelli di accoglienza ed informazione, incrocio domanda/offerta, ricerca ed attivazione tirocini ecc) particolarmente dedicati alle categorie svantaggiate e finalizzati ad inserimento lavorativi; avvalersi, quale tecnostruttura operativa, dell Agenzia sociale di cui agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 276/2003 e all articolo 26 della legge regionale 3/2009, operante in ambito provinciale, per: il servizio di intermediazione dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate, nell ambito di progetti di inserimento lavorativo connessi a lavori o servizi attivati dalle amministrazioni pubbliche, in particolare gli enti locali in ambito provinciale; la gestione tecnica dei progetti finanziati a vario titolo da Fse, Stato, Regione Veneto, Provincia, altri soggetti pubblici e privati, in qualità di capo fila o di partner operativo specializzato; la gestione tecnica di progetti elaborati direttamente dal Patto Territoriale e finanziato dai propri aderenti Art. 3 - Soggetti privati Al presente patto, fatte salve le funzioni di natura pubblica ovvero quelle che richiedono il possesso di specifiche autorizzazioni e che fanno capo a Enti pubblici ovvero a soggetti pubblici e/o privati appositamente legittimati, possono aderire soggetti privati al fine di contribuire con il loro apporto e collaborazione al perseguimento degli scopi di cui alla presente convenzione. Gli stessi, pur non acquisendo la posizione di parte della convenzione, sono considerati soggetti in rete con il Patto e saranno oggetto di coinvolgimento, acquisizione di suggerimenti, proposte, pareri e collaborazioni. Eventuali apporti gestionali e operativi specifici saranno oggetto di apposito preliminare accordo. Art. 4 Organizzazione 1. Il Patto Territoriale per il lavoro si compone di: - un Comitato di coordinamento, che si riunisce periodicamente e almeno due volte all anno per la programmazione e la verifica delle attività, composto dai rappresentanti formalmente incaricati da ciascuna Parte aderente; - una Cabina di regia ristretta, composta da non oltre 5 membri, nominati dal Comitato di coordinamento al proprio interno, con compiti di istruttoria e predisposizione tecnica dei programmi e piani sottoposti alla validazione del Comitato di coordinamento. La cabina di regia potrà decidere di convocare stabilente un rappresentante dell Agenzia Sociale, il quale avrà solo funzioni consultive, per una più efficace elaborazione della programmazione e verifica delle attività; - la Cabina di regia identifica il Presidente del Patto tra i propri membri. Il presidente ha il compito di convocare e presiedere le sedute del patto, definendone l ordine del giorno,e di

8 rappresentare il Patto territoriale nei confronti di terzi, in particolare con le parti e l Agenzia Sociale. 2. La sede del Patto Territoriale è temporaneamente fissata presso gli uffici del Comune di San Bonifacio. Il Comitato di Coordinamento nella sua prima seduta definirà la sede stabile del Patto, anche presso la sede della tecnostruttura dell Agenzia sociale operante nel territorio provinciale. 3. La Provincia è soggetto parte ed in rete con funzioni di collaborazione nel presente accordo. Art. 5 Metodologia generale di intervento 1. Le Parti contraenti concordano sulla seguente metodologia generale di intervento, prendendo atto che ovviamente essa dovrà adattarsi di volta in volta alle specifiche regole di eventuali disciplinari di regolazione delle fonti di finanziamento. 2. Le attività debbono essere mirate all inclusione sociale delle categorie di lavori svantaggiati, prevalentemente mediante i seguenti moduli: - la redazione di un piano individuale di inserimento o reinserimento lavorativo predisposto dal soggetto attuatore, che definisca le condizioni che il lavoratore deve rispettare per partecipare ai progetti; - la costruzione del profilo sociale attraverso l utilizzo di metodologie di rilevazione delle caratteristiche socio culturali e professionali dell individuo; - la costruzione del progetto individuale e professionale nonché la costruzione del percorso di inserimento o reinserimento lavorativo; - la progettazione di interventi formativi idonei a garantire l adeguamento delle competenze professionali e la valorizzazione delle attitudini del lavoratore al contesto lavorativo di riferimento, in stretta correlazione con gli effettivi fabbisogni in termini professionali rilevati presso le aziende del territorio; - la valorizzazione delle esperienze di tirocinio, secondo le modalità e le durate previste dalla vigente normativa regionale, per i soggetti disoccupati di qualunque età, come strumento funzionale ai processi di inclusione sociale; - la possibilità, per soggetti in situazioni particolarmente complesse, di integrare azioni di welfare ed azioni di workfare; - l erogazione di un attività di tutoraggio intensa da parte di tutor messi a disposizione dalla rete di raccordo pubblico-privato; - il finanziamento delle attività rivolte ai lavoratori mediante l attribuzione di una dote composta da: 1. una parte finalizzata al sostegno al reddito, condizionato alla partecipazione attiva alle iniziative, commisurata ad una percentuale obbligatoria minima di ore di attività; 2. una parte finalizzata al finanziamento delle attività formative; 3. una quota di servizio destinata al finanziamento del soggetto che prende in carico il disoccupato e svolge le azioni di accompagnamento al lavoro; 4. una quota di remunerazione o incentivo all assunzione o bonus occupazionale, per i soggetti che assumano i lavoratori per un determinato periodo di tempo con contratti di lavoro subordinato o in somministrazione; - la realizzazione di interventi più specificamente rivolti all inserimento sociale, come la combinazione (in convenzione con i comuni in particolare) delle attività di ricerca attiva di lavoro e l erogazione di finanziamenti e sostegni come assegni per la casa, le bollette, i ricoveri, l assistenza alla famiglia o la diretta gestione di tali benefici, combinata con gli interventi di politica attiva; - l utilizzo delle banche dati e degli applicativi regionali per la gestione delle attività previste e il supporto dei servizi pubblici per il lavoro nell individuazione dei soggetti da avviare ai

9 progetti, attraverso la formalizzazione di proposte di inserimento negli stessi ed attività di monitoraggio, avvalendosi dell ente strumentale della Regione Veneto, Veneto Lavoro. Art. 6 Durata 1. Il presente accordo produce effetti dalla data di sottoscrizione e sino al 31 gennaio Art. 7 Convenzione quadro e provvedimenti gestionali 1. La presente convenzione costituisce un impegno generale-quadro, che verrà attuato mediante successivi provvedimenti attuativi delle parti stipulanti, anche di natura gestionale. 2. I provvedimenti attuativi saranno oggetto di previo parere del Comitato di coordinamento, salvo si tratti di gestione ripetitiva. 3. Al Comitato di coordinamento è demandata nel corso della durata della convenzione la formulazione di regole e principi organizzativi affinché ciascun partecipante sia coinvolto e partecipi alla presente convenzione e sia, al contempo, garantita la funzionalità del modello organizzativo. Art. 8 - Recesso Ciascuna parte può recedere anticipatamente dalla presente convenzione con preavviso scritto di tre mesi facendo salvi i rapporti giuridici ed economici in essere., li

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