REGOLAMENTO FIERA DELL ANGELO
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- Sofia Alfieri
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1 CITTA DI SALSOMAGGIORE TERME Settore 4 Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport Servizio Sviluppo Economico Piazza Libertà Salsomaggiore Terme (Parma) Tel Fax amministrativa@comune.salsomaggiore-terme.pr.it Comune certificato UNI EN ISO REGOLAMENTO FIERA DELL ANGELO approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 29/03/2007 n. 16
2 INDICE Art. 1 Tipologia della fiera pag. 3 Art. 2 Caratteristiche e localizzazione della fiera pag. 3 Art. 3 Giornate e orari di svolgimento pag. 3 Art. 4 Miglioria pag. 3 Art. 5 Autorizzazione e concessione decennale di posteggio pag. 3 Art. 6 Assegnazione secondo posteggio pag. 4 Art. 7 Assegnazione temporanea dei posteggi pag. 4 Art. 8 Registro della fiera: graduatoria dei titolari di posteggio e spuntisti pag. 5 Art. 9 Gestione delle presenze e delle assenze degli operatori pag. 5 Art. 10 Scambio di posteggio pag. 6 Art. 11 Subingresso pag. 6 Art. 12 Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi pag. 6 Art. 13 Posteggi riservati ai produttori agricoli pag. 6 Art. 14 Sistemazione delle attrezzature di vendita pag. 7 Art. 15 Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita pag. 7 Art. 16 Norme igienico-sanitarie pag. 7 Art. 17 Revoca e decadenza dell autorizzazione e concessione decennale di posteggio pag. 8 Art. 18 Sanzioni pag. 8 2
3 Art. 1 TIPOLOGIA DELLA FIERA 1. Il presente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2007 disciplina le modalità di svolgimento della fiera su aree pubbliche denominata Fiera dell Angelo. 2. L esercizio delle attività nell ambito della fiera è disciplinato dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, dalla L.R. 25/06/1999, n. 12, dalla Deliberazione della Giunta Regionale 26/07/1999, n. 1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia. 3. La fiera, secondo la classificazione prevista dall art. 6 della L.R. 25/06/1999, n. 12 è di carattere ordinario. Art. 2 CARATTERISTICHE E LOCALIZZAZIONE DELLA FIERA 1. La fiera si svolge, con cadenza annuale, in occasione delle festività pasquali nelle vie del centro cittadino di Salsomaggiore Terme e precisamente nelle aree individuate nella planimetria allegata al presente regolamento. 2. E ammessa la vendita per i seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare. Sarà data precedenza, con ordine di priorità, alle domande presentate per la vendita di prodotti artigianali e tipici locali. Art. 3 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO 1. La fiera si svolge in concomitanza alle festività indicate all art L orario di svolgimento della fiera è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi dell art. 28, comma 12 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 e tenuto conto degli indirizzi della Regione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 26/07/1999 n Nel caso in cui intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di svolgimento della fiera dandone tempestiva informazione alle associazioni dei commercianti su aree pubbliche. Art. 4 MIGLIORIA 1. Il Comune, dal 1 al 31 maggio e dal 1 al 30 novembre di ogni anno, espone l elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia; per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo. Le domande, saranno accolte, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, secondo le priorità della graduatoria della fiera di cui all art. 8. Art. 5 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO 1. L assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26/07/1999, n Il Comune, dal 1 al 31 gennaio e dal 1 al 31 luglio di ogni anno, trasmette alla Giunta Regionale l elenco dei posteggi liberi da assegnare con l indicazione della merceologia per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A. La domanda in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale 3
4 assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità del bando del Comune esposto all Albo Pretorio e va indirizzata al Comune nei 60 giorni successivi all avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Nel caso in cui il 60 giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente. B. L assegnazione potrà riguardare un solo posteggio per ogni bando ed avverrà secondo una graduatoria effettuata applicando nell ordine i seguenti criteri: B1 maggior numero di presenze maturate nell ambito della fiera riferibili ad un unica autorizzazione; B2 in caso di parità di presenze, la maggiore anzianità d azienda, documentata con autocertificazione, dell autorizzazione amministrativa riferita all azienda o al dante causa; B3 operatori locali (ambito territoriale comunale) titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche o produttori agricoli; B4 esaurita la graduatoria di chi ha presentato la domanda, i posteggi liberi verranno assegnati giornalmente applicando gli stessi criteri di cui ai punti precedenti. C. Le presenze maturate nella fiera che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all atto del ritiro della nuova autorizzazione. D. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l azienda commerciale. E. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento delle tasse previste dalla normativa vigente. 2. Ai fini dell applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per ultimo, ha ceduto in proprietà o in gestione l azienda. Art. 6 ASSEGNAZIONE SECONDO POSTEGGIO 1. Ai fini dell assegnazione, in concessione decennale o in via temporanea, di un secondo posteggio, si applicano all operatore già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio di cui al precedente art Agli effetti di cui al comma 1 ed in relazione alle disposizioni di cui al punto 4, lett. e della deliberazione della Giunta Regionale n del 26/07/1999, l operatore non può far valere le presenze effettive che hanno permesso di ottenere l autorizzazione e la concessione decennale di posteggio ma solamente le presenze effettive maturate in virtù dell assegnazione temporanea del secondo posteggio. Art. 7 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI 1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati: A) per consentire la partecipazione alla fiera per ogni singola giornata degli operatori non titolari di posteggio; B) per l assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale di posteggio. 2. Si applicano, ai fini dell assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità e i criteri stabiliti al punto 4, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n del 26/07/1999 e specificatamente: A. maggior numero di presenze maturate nell ambito della fiera riferibili ad un unica autorizzazione; 4
5 B in caso di parità di presenze, la maggiore anzianità d azienda, documentata con autocertificazione, dell autorizzazione amministrativa riferita all azienda o al dante causa; C operatori locali (ambito territoriale comunale) titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche o produttori agricoli; D in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. Art. 8 REGISTRO DELLA FIERA: GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI 1. Presso il Servizio Sviluppo Economico del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse: A) la planimetria dell area della fiera; B) l elenco dei titolari di concessione di posteggio con i dati riferiti all autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione; C) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla: C1 maggiore anzianità di attività maturata nella fiera; C2 maggiore anzianità d azienda propria o dei dante causa autocertificata; D) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio (spuntisti) formulata in base a: D1 maggiore anzianità di presenza (riferita ad un unica autorizzazione) con firma alla spunta ; D2 maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata; D3 in caso di ulteriore parità, maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese. 2. Copia costantemente aggiornata, dei registri di cui al punto 1. sono depositati presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza. Art. 9 GESTIONE DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE DEGLI OPERATORI 1. I concessionari di posteggio non presenti all orario stabilito con ordinanza sindacale di cui all art. 3, comma 2, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti a tutti gli effetti. 2. Sono considerati assenti per la giornata gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell orario stabilito con ordinanza sindacale di cui all art. 3, comma Sono considerati assenti per l intera edizione gli operatori assenti in tutte le giornate di svolgimento della fiera. 4. Ai fini dell art. 29, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114, non si considerano le assenze determinate: A) da malattia, gravidanza, servizio militare, purché entro i 30 giorni successivi alla prima assenza, sia presentata idonea documentazione; B) dal mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte, che chieda la sospensione dell autorizzazione; C) da intemperie che abbiano determinato l assenza di almeno il 50% 5
6 degli operatori partecipanti alla fiera 5. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Art. 10 SCAMBIO DI POSTEGGIO 1. Nell ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio ai sensi dell art. 2, lett. a) della deliberazione della Giunta Regionale 26/07/1999, n Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi. Art. 11 SUBINGRESSO 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell azienda o del ramo d azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta: A) l intestazione a suo nome dell autorizzazione amministrativa e della concessione decennale di posteggio; B) l acquisizione della medesima postazione occupata dal dante causa nella graduatoria di cui faceva parte quest ultimo. 2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell azienda per atto fra vivi o per causa di morte disciplinato dall art. 4 della L.R. 25/06/1999, n. 12, comporta la possibilità di continuare l attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento in capo al subentrante delle presenze maturate e dell anzianità d azienda dal dante causa. 3. In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente. 4. Nell ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente. 5. Non può essere esercitata l attività di vendita con autorizzazione intestata ad un altro soggetto, se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda di subingresso presentata al Comune. Art. 12 RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI 1. In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi della fiera, l Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo diverso accordo con l operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di cui all art. 8 e nell ambito del settore merceologico. 2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse l area della fiera può essere, in tutto o in parte, temporaneamente trasferita in altre aree. Il Dirigente competente individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all assegnazione temporanea dei posteggi. Gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di cui all art. 8 e nell ambito del settore merceologico. Art. 13 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI 1. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio nell ambito della fiera. 6
7 2. L assegnazione del posteggio decennale e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell art. 2, comma 4 della L.R. 25/06/1999, n. 12 sulla base del numero di presenze maturate e, in subordine, dell anzianità d azienda comprovata con autocertificazione. 3. I posteggi riservati ai produttori agricoli non possono superare la quota del 4% del totale dei posteggi. 4. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge. 5. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nell osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 14 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA 1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi concessi. Gli stessi devono essere installati in modo da non arrecare pericolo ai passanti e l esposizione delle merci deve essere decorosa ed ordinata. 2. Gli esercenti sono tenuti a sostare nell area della fiera con i veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori solo nel caso in cui abbiano ottenuto l assegnazione di posteggio con veicolo ed occupando unicamente lo spazio appositamente assegnato. In ogni caso non devono essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. 3. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell orario stabilito. Art. 15 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITÀ DI VENDITA 1. L operatore ha l obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo pena l esclusione temporanea dalla fiera. 2. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore. 3. Gli operatori, nell utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. 4. E vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all incanto. 5. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci. 6. L operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori. Art. 16 NORME IGIENICO-SANITARIE 1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell Autorità Sanitaria locale. 7
8 2. In ogni caso è vietato detenere e vendere prodotti ad un altezza inferiore a cm. 50 dal suolo. Art. 17 REVOCA E DECADENZA DELL AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO 1. L autorizzazione è revocata nel caso in cui l operatore: A) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all art. 5 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114; B) non inizi l attività entro sei mesi dalla data dell avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell interessato; C) nel caso in cui l operatore decada dalla concessione del posteggio per mancata presenza alla fiera, per tre edizioni consecutive, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare; D) rinunci all autorizzazione. 2. Per gli operatori che concorrono all assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, la mancata presenza alla fiera per tre anni consecutivi comporta l azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare. 3. La revoca dell autorizzazione comporta la revoca della concessione decennale di posteggio. Art. 18 SANZIONI 1. Il commercio su aree pubbliche esercitato senza l autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall art. 29, comma 1 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 pari al pagamento di una somma da 2.582,28 a ,68 e con la confisca della merce e delle attrezzature. 2. Le seguenti violazioni ai limiti e divieti previsti dal presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall art. 29, comma 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114, pari al pagamento di una somma da 516,46 a 3.098,74: A) occupare l area oltre il termine fissato per lasciare libero il passaggio; B) cedere a terzi l uso totale o parziale del proprio posteggio; C) eccedere nell occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata; D) vendere prodotti non compresi nel settore merceologico dell autorizzazione. 3. Le violazioni ad altri limiti o divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con una sanzione amministrativa relativa al pagamento di una somma da 78,00 a 465, Il mancato pagamento dei tributi locali o di altre eventuali quote di partecipazione stabilite da regolamenti o deliberazioni comunali ed inerenti lo svolgimento dell attività del commercio su aree pubbliche, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto e il conteggio delle assenze ai fini della graduatoria della fiera. 5. In caso di particolare gravità o recidiva, il Dirigente responsabile del Settore competente può disporre la sospensione dell attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore ad una edizione della fiera. 8
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