Newsletter sul DIRITTO MARITTIMO
|
|
- Sebastiano Murgia
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 OTTOBRE 2013, NO. 1 Newsletter sul DIRITTO MARITTIMO CONTENUTO NOVITÁ...1 CAPITANO STRANIERO CONDANNATO 2 MLC DANNI, ASSICURAZIONI & RIMEDI.5 _ o Studio Legale Wang Jing & Associati, C&A Advisors Enterprice e la Camera di Commercio Italiana in Cina tengono un seminario presso la sede di Shenzhen sul Labor Arbitration and Legal and Tax Aspects of Labor Agreements in China: a General Understanding In data 12 settembre 2013, grazie alla preziosa collaborazione della Camera di Commercio Italiana in Cina e di C&A Advisors Enterprice, lo Studio Legale Wang Jing & Associati ha tenuto un seminario presso la sede di Shenzhen dal titolo Labor Arbitration and Legal and Tax Aspects of Labor Agreements in China: a General Understanding. E intervenuta come prima relatrice del seminario la dott.ssa Elisa Malvestio, Senior Manager per C&A Advisors, la quale ha introdotto il tema della tassazione relativa ai redditi dei lavoratori dipendenti stranieri in Cina, con riferimento anche alla nuova circolare n.19/2013 e al trattato sulla doppia imposizione Italia-Cina. A seguire è intervenuto Mr. Franco Fornari, Senior Client Service Manager del nostro Studio, che ha trattato del rapporto di lavoro in loco, concentrandosi sugli ultimi emendamenti della Employment Contract Law e della Entry-Exit Law con riferimento anche alle ultime interpretazioni giurisprudenziali. Infine é stato il turno di Mr. Pan Lidong, Partner dello Studio Legale Wang Jing & Associati e Direttore della sede di Shenzhen. Mr. Lidong ha illustrato i profili processuali dell arbitrato del lavoro supportati dalla enunciazione di numerosi casi legali. Newsletter offerta dallo Studio Legale Wang Jing & Associati Direttore: Mr. Wang Jing Redattore: Mr. Valentino Lucini lucini@wjnco.com (+86) PAGINA 1
2 CAPITANO STRANIERO CONDANNATO \ l 7 marzo 2013 é stata emessa sentenza di primo grado sul primo caso di violazione del traffico marino con elementi di estraneitá. Il giudice del V Tribunale della Corte del Popolo Intermedia di Zhoushan nello Zhejiang si é pronunciato condannando gli imputati, due cittadini birmani il Capitano e il suo secondo ufficiale - di una nave cargo Singaporegna rispettivamente a quattro e tre anni di prigione per il reato commesso. _ a nave é salpata da Shanghai in direzione Ningbo quando, nelle acque del sud-est della montagna del Dongfu nello Zhoushan, il secondo ufficiale non ha preso le opportune precauzioni durante il passaggio nel mezzo di un gruppo pescarecci che, unite alle condizioni di poca visibilitá e difficile navigabilitá hanno poi causato l incidente. Nella collisione hanno perso la vita quattro membri dell equipaggio del pescareccio mentre tre sono dispersi in mare. É stato accertato dalle autoritá locali che il secondo ufficiale, pima di eseguire la manovrá, non ha ridotto la velocitá, fermato il motore né tantomento avviato le operazioni di salvataggio. É stato inoltre accertato che il capitano della nave, una volta informato dei fatti, non ha intrapreso le opportune misure di soccorso né fatto rapporto della collisione alle autoritá competenti. In base a tali circostanze, la Corte ha ritenuto che gli indagati hanno violato il regolamenti sul traffico e trasporto marittimo e pertanto il secondo ufficiale e stato ritenuto responsabile principale mentre il Comandante é stato condannato per negligenza nella gestione Questo rappresenta il primo caso deciso dalla Corte cinese in cui una nave straniera é coivoltá criminalmente e due membri del suo equipaggio vengono condannati per un incedente del genere. Le autoritá in questa circostanza hanno dimostrato tutta loro determinazione nell investigare e condannare gli incidenti tra le navi mercantili straniere e i pescarecci locali. Il caso inevocabilmente mostra il cambiamento dell atteggiamento delle autoritá cinesi in merito agli incidenti marittimi, specialmente con riguardo a quelli che comportano la morte dei membri dell equipaggio. A tal proposito, é oggi sempre piú importante che gli armatori e i membri dell equipaggio di navi straniere siano diligenti e rispettino sia i regolamenti locali che le norme internazionali. A seguito di un incidente, gli armatori e l equipaggio devono constantemente tenere in considerazione i loro obblighi di informare le autoritá locali dell accaduto e limitare I danni derivati prestando l opportuno soccorso e recuperare i supersisti. Inoltre, una volta informate le autoritá, é importante che I membri dell equipaggio prendano tutte le misure piú opportune e stilino un rapporto il quanto piú dettagliato possibile cosí da favorire l attivitá investigativa. PAGINA 2
3 LA CONVENZIONE SUL LAVORO MARITTIMO _ a Convenzione sul Lavoro Marittimo (MLC 2006) dell Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organization ILO) é entrata in vigore il 20 Agosto Attualmente 35 Paesi hanno ratificato l accordo, coprendo circa il 68.8% delle tonnellate lorde mondiali. Va sottolineato che la Cina e Hong Kong sono tuttavia assenti dalla lista. Ciò nonostante, grazie alla sua applicazione quasi globale, gli armatori delle navi battenti bandiera cinese e hongkonghina dovranno comunque tenere in considerazione le disposizioni della convenzione. La MCL 2006 contiene una serie di diritti e tutele per i marinai attraverso il consilidamento di 36 convenzioni ILO e un Protocollo, come menzionato nell Art. X. In generale, la Convezione copre la sicurezza sul lavoro e sulle condizioni di vita, termini di contratto equi, pagamento dei salari e il diritto all assistenza medica. La MLC 2006 si applica alle navi da trasporto internazionalo di 500 tonnellate o superiori nonché alle navi da 500 tonnellate con battenti bandiera degli Stati membri opertanti in altri Paesi. Certificato del Lavoro Marittimo e Dichiarazione di conformitá del Lavoro Maritto In base alla MLC 2006, gli Stati Membri devono stabilire un sistema effettivo di inspezione e certificazione delle condizioni di lavoro marittime. Il Regolamento richiede le navi debbano tenere a bordo il Certificato del Lavoro Marittimo (il certificato) e la Dichiarazione di conformitá del Lavoro Maritto (DMLC) nonché rederli disponibili ai loro marinai ed agli ispettori degli Stati Membri su richiesta. Il certificato summenzionato verrá emesso dalle autoritá Amministrative dello Stato Membro. L Appendice A5-I della MLC 2006 contiene vari elementi che le autoritá dovranno inspezionare e approvare prima di rilasciare il certificato all imbarcazione. Tra questi, il contratto di lavoro dei marinai, l utilizzo di equipaggio privato certificato o con licenza, conformitá delle procedure a bordo e pagamento dei salari. La MCL consiste di due parti. La prima dovrá essere completata a cura dalle Autoritá che dovranno identificare la lista degli elementi da inspezionare nonché i requisiti nazionali, come inclusi nelle previsioni della MLC La seconda, invece, dovrá essere completata a cura degli armatori al fine di assicurare la conformitá delle navi ai requisiti richiesti tra le inspezioni e misure proposte al fine di assicurare un continuo miglioramento degli standard. Tutte le carenze dovranno essere registrate e, nei casi piú estremi, le autoritá potranno fermare la nave al porto fino alla conformazione dei requisiti standard. Per tale ragione é importante per gli armatori e altre parti coinvolte di capire compiutamente ed essere preparati a tali requisiti. Continua... PAGINA 3
4 LA CONVENZIONE SUL LAVORO MARITTIMO Recluta di Marinai e Servizio di Collocamento e egolamenti stringenti sono previsti dalla Convenzione per quanto riguarda la recluta di marinai e collocamento, come stipulato dal Regolamento 1.4. Si stima che circa marinai di nazionalitá cinese parteciperanno al mercato del lavoro internazionale ogni anno e molti di essi troveranno collocazione grazie ai servizi di collocamento e recrutamento privato cinese. Considerando che piú del 68.8% delle tonnellate lorde mondiali rientreranno nell ambito della MLC 2006, sará sempre piú arduo per le societá private cinesi di collocamento e recrutamento portare avanti il loro commercio fuori dall ambito della Convenzione. La MLC 2006 fissa poi dettagliate responsabilitá per gli Stati Membri in merito alle license, controllo e regolamento dei servizi di collocamento e recrutamento privato. Ad ogni Stato é richiesto di assicurare che i servizi di collocamento e recrutamento privato sul suo territorio operino in conformita con i sistemi standard di licenza o certificazione o altre forme di regolamentazione. Al fine di conformarsi a tale disposizione, la MLC 2006 prevede una serie di requisiti minimi per Paese Membro. Tali elementi prevedono che per il reclutamento dei marinai ed il servizio di collocamento é proibito utilizzare mezzi, meccanismi, o liste che possano prevenire o scoraggiare i marinai dal trovare impiego. Il costo per il servizio di reclutamento e collocamento non può altresí essere addebitato, direttamente o indirettamente sui marinai eccetto nel caso in cui questo sia dato dai costi per l emissione dei certificati di assicurazione medica nazionale obbligatoria e documenti di vaggio personali. In base allo Standard 1.4 é altresí disposto che ogni Membro dovrá richiedere agli armatori battenti la propria bandiera e che utilizzano i servizi di reclutamento e collocamento in Paesi che non hanno ratificato la MLC 2006 di assicurare che questi servizi rispettino gli standard e condizioni previsti dalla Convezione. Sebbene la Cina non é attualmente uno dei Paesi firmatari, la MLC 2006 condiziona comunque l operato delle impese del settore del reclutamento e collocamento di personale. Requisiti delle Garanzie Finanziarie sugli Armatori. \ n base al Regolamento 2.5, gli Stati Membri devono assicurare che i marinai sulle navi battenti la loro bandiera siano reimpatriabili senza alcun costo. In aggiunta, la MLC 2006 richiede che gli Stati Membri debbano assicurare che i marinai sulle navi battenti la loro bandiera siano titolari del risarcimento in caso di morte, invaliditá a lungo termine causata dall attivitá lavorativa, malattia o richio. Continua... PAGINA 4
5 LA CONVENZIONE SUL LAVORO MARITTIMO Al fine di assicurare la conformitá con le disposizioni di cui sopra, é previsto che gli Stati Membri richiedano alle navi battenti la loro bandiera di fornire delle garanzie finanziare a copertura le potenziali obbligazioni. La responsabilitá deli armatori nel caso di (b) é generalmente giá coperta dalla P&I standard. Ciò nonostante, i casi di reimpatrio non dovrebbero astrattamente essere coperti dal P&I club. In risposta a ciò, tutti gli International Group (IG) Club hanno accettato di estendere la copertura P&I anche alle spese di reimpatrio in caso di insolvenza e altre circostanze previste dalla MLC La Cina, come giá menzionato, non ha ratificato tale Convenzione. Ciò nonostante, all entrata in vigore della MLC 2006, le navi cinesi impegnate nel commercio internazionale dovranno comunque tenere in considerazione tali normative. A tal proposito il Ministero dei Trasporti (MOT) ha costituito dei gruppi di lavoro per l implementazione delle Convenzione tra cui: formazione degli ufficiali amministrativi, armatori e altri azionisti, preparazione delle procedure certificate e stesura delle linee guida per gli armatori. In aggiunta a ciò, il MOT sta valutando con il Ministero delle Risorse Umane e Previdenza Sociale la possibilitá di ratificare la Convenzione in tempi brevi. Attualmente, le Regulation for the Career Security of Seafafers, che include la maggior parte dei requisiti della MLC 2006 é stata stilata e presentata alle autoritá legislative per l attuazione. É pertanto molto probabile che la Cina ratifichi la Convenzione in un futuro non troppo lontano e noi continueremo a seguire la questione tenendo i lettori informati di ogni cambiamento. John Wang & Lucas Feng RESPONSABILITA & RIMEDI PER I DANNI a ella nostra possibile che i membri dell equipaggio loro agenti nonché rivolgersi precedente o le loro famiglie in caso di decesso direttamente ai primi per qualsiasi Newsletter possano usufruire di diverse vie per altro danno al di fuori della copertura abbiamo introdotto il tema della Revoca della Previsione che limitava a RMB /persona i danni derivanti da lesioni o morte del personale in mare. A tal proposito, la gestione delle domande giudiziali relative ai danni da lavoro dipendente secondo il diritto cinese è diventato oggigiorno un tema sensibile per tutti gli armatori e i club P&I. E infatti reclamare i propri diritti relativi agli infortuni da lavoro in mare. Ad ogni modo, se questi rimedi siano compatibili tra loro rimane incerto. Secondo il Diritto Cinese si può ritenere che i membri dell equipaggio possano chiedere un risarcimento attraverso l assicurazione per le lesioni da lavoro prevista dagli armatori o dai assicurativa. In aggiunta, in base alla Supreme Court Interpretation of Some Issues Concerning the Mental Damage Compensation Due to Civil Tort, in caso di lesioni causate dall armatore, l infortunato o la famiglia dello stesso se deceduto potranno agire contro di l armatore per il risarcimento del danno psicologico. PAGINA 5
6 RESPONSABILITA & RIMEDI PER I DANNI Assicurazione per Lesioni da Lavoro Dipendente \ n base al diritto cinese, tutti i datori di lavoro locali sono severamente obbligati a predisporre un assicurazione per gli infortuni sul lavoro per i loro impiegati. Detto questo, si può argomentare che gli armatori e società straniere non siano altrettanto obbligati. Ad ogni modo, l art. 27 del Seamen Assignment Provisions getta le basi per una piattaforma comune attraverso la quale gli armatori stranieri possono assumere obblighi contrattuali in merito all assicurazione per infortuni sul lavoro mediante il contratto di servizi con gli agenti dell equipaggio in Cina. In base l art. 21 del Seamen Assignment Provisions, i membri dell equipaggio devono concludere un contratto di lavoro (somministrato) con un agente cinese oppure un contratto da lavoro (dipendente) con un armatore straniero. Questi due tipi di contratti, da un punto di vista strettamente legale, possiedono natura differente. Considerato che la Chinese Labour Contract Law si applica solamente ai datori di lavoro registrati in Cina, un contratto concluso con un datore di lavoro/armatore straniero non dovrebbe essere considerato come un contratto da lavoro dipendente propriamente detto. Ciò nonostante, bisogna tenere in considerazione che, nel caso in cui i termini del contratto tra i membri dell equipaggio e gli armatori stranieri pregiudichino i diritti generalmente garantiti dalle eggi cinesi (quali la Chinese Labour Law and the Chinese Labour Contract Law), qualsiasi controversia da questi generata dovrà essere risolta in base alla legge cinese, indipendentemente da quanto stabilito nella clausola sulla legge applicabile prevista dal contratto. Da questo deriva che, in caso di incidente sul lavoro, il datore dovrà entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è verificato l evento, rivolgersi all amministrazione sulla previdenza sociale per l accertamento dell infortunio. In caso di inadempimento, il dipendente coivolto potrà entro un anno dalla data dell incidente presentare autonomamente domanda all ente e il datore di lavoro dovrà farsi carico di tutte le spese mediche conseguenti nonché di tutte le altre spese sostenute dal dipendente dall incidente alla data di presentazione della domanda (Articolo 17 delle Chinese Work-Related Injury Insurance Regulations). Nel caso in cui dall infortunio conseguisse una disabilità o diminuzione permanente delle capacità lavorative del dipendente, le mansioni dello stesso dovranno essere adattate di conseguenza. Continua... PAGINA 6
7 RESPONSABILITA & RIMEDI PER I DANNI Una volta che l infortunio sul lavoro è stato accertato e approvato dalle relative autoritá, il dipendente potrà fare richiesta per l indennità assicurativa presso l amministrazione della previdenza sociale. L oggetto e l ammontare della domanda verranno determinati in accordo con le Work- Related injury Insurance Regulations. In caso di danno emergente oltre la copertura del premio assicurativo obbligatorio, ma ancora entro un limite ragionevole, è probabile che il lavoratore possa essere legittimato ad un azione direttamente contro l armatore straniero in base alle Regole del Nella pratica, gli armatori stranieri, non avendo obblighi legali stringenti nell acquisto di un assicurazione per gli infortuni sul lavoro dei loro dipendenti, occasionalmente sono inclini nel coprire i premi assicurativi versando gli importi direttamente ai membri dell equipaggio. In questi casi, il versamento dei primi assicurativi all amministrazione sulla previdenza sociale sarà a pura discrezione dei dipendenti. Per tale ragione, esiste un alto rischio che i membri dell equipaggio decidano di non versare i primi assicurativi ricevuti e agire comunque contro gli armatori per la mancata predisposizione dell assicurazione contro gli infortuni. Rimedi ed Indennita c er ogni incidente occorso ci possono essere numerose polizze assicurative in grado di coprire il risarcimento dei danni da questo causati. E importante pertanto saper distinguere queste polizze e stabilire i loro limiti e applicabilitá. L assicurazione P&I clubs copre le responsabilità degli armatori per i danni provocati ai membri dell equipaggio secondo le leggi applicabili e i contratti vincolanti. Ad ogni modo, data la natura dell assicurazione sulla responsabilità civile, il dipendente infortunato o la sua famiglia se deceduto, possono solamente rifarsi sull armatore piuttosto che sui Clubs P&I. Va notato che in alcuni casi, l equipaggio stesso e/o alcuni armatori particolarmente sensibili ai problemi dell equipaggio sottoscrivono un assicurazione sulla vita addizionale. In base alla Chinese Insurance Law, l assicurazione sulla vita ha natura commerciale; di conseguenza, al verificarsi dell incidente coperto dal premio assicurativo, la compagnia assicurativa sarà ritenuta responsabile per il pagamento dell indennità prevista al lavoratore infortunato o alla sua famiglia nel caso in cui questo sia deceduto. Continua... PAGINA 7
8 RESPONSABILITA & RIMEDI PER I DANNI Si prenda ora in esame il caso in cui i membri dell equipaggio si siano dotati di un assicurazione commerciale sulla vita e, allo stesso tempo, abbiano concluso un contratto di lavoro (somministrato) con un agenzia cinese o un contratto di lavoro (subordinato) con un armatore straniero che abbia debitamente predisposto l assicurazione per gli infortuni sul lavoro. Al verificarsi di un incidente, la domanda più frequente è se sia possibile per il dipendente infortunato o per la sua famiglia se questo sia deceduto chiedere simultaneamente una compensazione (1) alla compagnia assicurativa secondo la polizza dell assicurazione sulla vita; (2) alla amministrazione sulla previdenza sociale come disposto dalle Work- Related Injury Insurance Regulation; e (3) all armatore e/o alla altre parti responsabili per i danni. Un principio generale dell assicurazione sulla vita é quello per cui l oggetto assicurato è la vita o la salute personale dell assicurato, il cui valore non è monetizzabile. Sebbene sia sempre presente una somma fissa in ogni assicurazione sulla vita, ciò non deve essere consdierato come il valore assicurato quanto piuttosto l importo concordato da entrambe le parti nel contratto di assicurazione quale indennità in caso di incidente. Allo stesso tempo, diversamente dall oggetto dell assicurazione sulla proprietà, i diritti annessi alla vita e alla salute fisica dell assicurato non possono essere trasferiti o assegnati. In altre parole, dopo il versamento l indennità, l assicurazione non otterrà alcun diritto di surrogazione, mentre il beneficiario o l assicurato sarà comunque legittimato far valere i propri diritti nei confronti della parte responsabile. Pertanto, é opportuno considerare l assicurazione sulla vita come tipologia totalmente indipendente dalle altre assicurazioni per gli infortuni sul lavoro e P&I. Per i danni emergenti oltre quanto coperto dall assicurazione per gli infortuni sul lavoro, i membri dell equipaggio sono legittimati a presentare un richiesta di risarcimento, su base contrattuale o extracontrattuale, direttamente agli armatori stranieri. Inoltre, se i danni riportati sul lavoro sono attribuibili ad un terzo, il dipendente o la sua famiglia se deceduto potranno citare in giudizio la parte responsabile (articolo 12 del 2003 Rules for tort damages). In fine, come confermato dalla Corte Suprema nella Reply of (2006) XTZ No.12, nel caso in cui i danni vengano causati da un terzo, il lavoratore infortunato o la sua famiglia se deceduto, possono, dopo aver richiesto il risarcimento dei danni al terzo, agire nei confronti dell amministrazione sulla previdenza sociale per l indennità aggiuntiva. Alla luce di quanto detto finora, è possibile ritenere che la parte danneggiata possa recuperare le perdite subite percorrendo diverse strade. Una volta stabilito che gli armatori stranieri possono essere ritenuti responsabili per gli infortuni sul lavoro, questi potranno trovarsi convenuti in azioni di risarcimento anche se gli attori sono già stati rimborsati dall assicurazione per gli infortuni sul lavoro o altre assicurazioni sulla vita. Per evitare inutili complicazioni, è consigliabile che gli armatori stranieri stilino accuratamente i contratti di lavoro in modo da essere sicuri che l assicurazione per gli infortuni sia diligentemente regolata. Yu Hua PAGINA 8
9 Lo Studio Legale Wang Jing & Associati e stato fondato dall omonimo Avvocato Wang Jing il quale ha praticato l arte forense, specializzandosi in diritto marittimo ed assicurativo, sin dal L Avvocato Wang Jing è oggi riconosciuto unanimemente come un esperto di fama internazionale in tali settori. Grazie al costante impegno profuso nel corso degli anni, da parte di soci ed altro personale dello Studio Legale Wang Jing & Associati., esso vanta oggi la struttura di un ufficio sinergico a trecentosessanta gradi perfettamente in sintonia con gli standard internazionali che sono qui stati recepiti ed assimilati alla perfezione. Lo Studio Legale Wang Jing & Associati offre ai propri clienti un livello di competenza peculiare in ogni singola branca del dirittoe vanta un etica professionale che lo ha contraddistinto sin dalla sua fondazione. Il modello gestionale cui si ispira, formato dai suoi stessi Soci, posti a capo di team di lavoro, divisi per specializzazione, ha prodotto in passato lo straordinario risultato di reciproca motivazione e sano spirito di competizione che ha portato all eccellenza dello Studio Legale medesimo. Il contesto multiculturale e plurilinguistico nel quale si trovano a lavorare i diversi team dello Studio Legale Wang Jing & Associati ha favorito l eccellenza dei risultati ottenuti. Le lingue ivi parlate sono il cinese, l inglese, l italiano, il giapponese, il francese, il tedesco, il coreano, lo spagnolo e l olandese. Ai Dipartimenti originariamente di maggiore rilievo, quali quello di Diritto Marittimo ed Assicurativo, si sono andati ad affiancare, nel tempo, una serie di Dipartimenti quali quello Societario per transazioni societarie, fusioni ed acquisizioni e controversie commerciali, il Dipartimento Finanziario, il Dipartimento Immobiliare, il Dipartimento degli Investimenti Diretti all Estero e quello delle Proprietà Intellettuali. Tutti i Dipartimenti separatamente e lo Studio Legale unitariamente assistono professionalmente i propri clienti con un ampia gamma di servizi legali tra i quali figurano rappresentanza legale in sede di contenzioso e pre-contenzioso, arbitrati e composizioni stragiudiziali di controversie. Per maggiori informazioni si prega di contattare: MR. VALENTINO LUCINI lucini@wjnco.com mob: (+86) tel: (+86) PAGINA 9 广 州 北 京 上 海 天 津 香 港 青 岛 厦 门 福 州 海 口 深 圳 Guangzhou Beijing Shanghai Tianjin Hong Kong Qingdao Xiamen Fuzhou Haikou Shenzhen
Roma, 09 settembre 2003
RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA
CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliCONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1
Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale
DettagliRISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009
RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative
Dettaglilinea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:
linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista
DettagliCONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI
CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI LUGLIO 2012 Oggetto della Convenzione (1) La polizza tutela il pubblico dipendente, in forza della sua iscrizione alla FP
DettagliInquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini
"Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento
DettagliStudio legale Avv. Paolo Savoldi Bergamo, Via Verdi, 14. SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO PERCHE NON SMETTERE DI FARE L IMPRENDITORE EDILE? Mozzo(BG) 27 Marzo 2009 Hotel Holiday Inn Express MANABILE PER LE IMPRESE EDILI SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliSOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012
SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012 1 MANOVRA CORRETTIVA 2011 (ARTICOLO 26 D.L. N. 98/2011 CONVERTITO IN L. N. 111/2011) Per l
DettagliCircolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003
Circolare n. 41/E Roma, 21 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione- Tassazione delle pensioni pagate ai sensi della legislazione
DettagliCOMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione
DettagliIl Bilancio di esercizio
Il Bilancio di esercizio Il bilancio d esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa al termine di un periodo amministrativo e il
DettagliAddendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft
Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft ALLA FINE DEL PRESENTE ADDENDUM AL CONTRATTO PER MICROSOFT PARTNER PROGRAM ( MSPP ) FACENDO CLIC SUL PULSANTE ACCETTO,
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,
DettagliRiferimenti normativi
CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliAgosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliARAG MULTIOPTIONS SCHEDA TECNICA
ARAG MULTIOPTIONS SCHEDA TECNICA PRODOTTO ARAG Multioption è il prodotto per tutti, persone single e famiglie, che consente di soddisfare le principali esigenze di protezione legale in relazione a predeterminati
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliMODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
Dettagliper aiutarvi nell adempimento delle Vs. funzioni.
Egregi Tesorieri, in questo elaborato vengono riportate alcune annotazioni pratiche e fiscali per aiutarvi nell adempimento delle Vs. funzioni. Auguri di buon lavoro Lion Giovanna Cobuzzi Tesoriere Distrettuale
DettagliCodice di Comportamento
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare
DettagliConvenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte.
Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte. Polizza RC Patrimoniale Colpa Grave Polizza Tutela Legale Colpa Grave Modifiche Introdotto (premi come
DettagliSentenze nelle cause C-22/12 e C-277/12 Katarína Haasová / Rastislav Petrík e Blanka Holingová e Vitālijs Drozdovs / Baltikums AAS
Sentenze nelle cause C-22/12 e C-277/12 Katarína Haasová / Rastislav Petrík e Blanka Holingová e Vitālijs Drozdovs / Baltikums AAS di Michele Miccoli * La Corte di Giustizia dell Unione europea è stata
DettagliPREVENTIVO uno strumento che ci tutela!
PREVENTIVO uno strumento che ci tutela! PREMESSA. Prima di avviare un qualsiasi rapporto professionale o commerciale, la richiesta e la compilazione di un preventivo, non rappresentano solo e soltanto
DettagliCODICE DI CONDOTTA SULLE INTERAZIONI CON GLI OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO
CODICE DI CONDOTTA SULLE INTERAZIONI CON GLI OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO Dichiarazione di tutti i Soci del COCIR COCIR si dedica al progresso della scienza medica e al miglioramento della cura dei
DettagliSCHEDA CILE SPAGNA. Cittadini spagnoli e cileni che lavorino o che abbiano lavorato in uno o in entrambi i Paesi e loro congiunti beneficiari.
SCHEDA CILE SPAGNA CONVENZIONE CILE-SPAGNA. Entrata in vigore La Convenzione sulla sicurezza sociale fra la Spagna ed il Cile, sottoscritta il 28 gennaio 1997 ed in vigore dal 13 marzo 1998, sostituisce
DettagliBrevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI
Brevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI FONTI DELLA RESPONSABILITA La normativa vigente in materia 2 I fondamenti concettuali
DettagliSTUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO
STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO Pesaro, lì 02 aprile 2009 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 02/2009 1 Le spese per alberghi e ristoranti detraibilità/deducibilità e i nuovi
DettagliRegolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008
Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni
DettagliINFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )
INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente
DettagliRisoluzione n. 114/E
Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle
DettagliI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: OHSAS 18001 AV2/07/11 ARTEMIDE.
I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: OHSAS 18001 AV2/07/11 ARTEMIDE. 1 Nel panorama legislativo italiano la Salute e la Sicurezza sul Lavoro sono regolamentate da un gran numero di
DettagliDL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno
Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in
DettagliCertificazione in ambito sanitario: Qualità Sicurezza Esperienza
Certificazione in ambito sanitario: Qualità Sicurezza Esperienza Health Certification Insurance Health Certification and Insurance è un marchio di ATP GmbH, azienda tedesca che si occupa di diversi rami
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliRACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI
CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri
DettagliPesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;
Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate
DettagliChina LEGAL BULLETIN RIFORME SUL LAVORO INTERINALE IN CINA. Sommario:
CANTON SHANGHAI PECHINO NANSHA TIANJIN QINGDAO XIAMEN FUZHOU HAIKOU HONG KONG Pubblicazione N 2 Maggio 2014 China LEGAL BULLETIN IL VOSTRO OPUSCOLO INFORMATIVO DI FIDUCIA SUL DIRITTO CINESE RIFORME SUL
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliCittà di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale
Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014
DettagliRISOLUZIONE N. 356/E. Roma, 8 agosto 2008
RISOLUZIONE N. 356/E Roma, 8 agosto 2008 Direzione Prot.: Centrale 2005/ Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale ai fini
Dettagli4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui
DettagliCOMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema
Dettaglidel 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE
Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime
DettagliPrevidenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP
Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2009 716.201 i Informazione complementare all Info-Service Disoccupazione Un opuscolo per i disoccupati Previdenza professionale delle persone disoccupate
DettagliCircolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze
Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008
DettagliLa sicurezza sul lavoro. Concetti di base e accenni alla normativa vigente
La sicurezza sul lavoro Concetti di base e accenni alla normativa vigente BENVENUTI! Contenuti: - Cenni storici; - Concetti di base: Infortunio e Malattia lavoro-corr. Pericolo Rischio Valutazione dei
DettagliMODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI
DettagliComune di Guiglia Provincia di Modena
Comune di Guiglia Provincia di Modena Regolamento Comunale di volontari di Protezione Civile Art.1 (Oggetto e Finalità) Oggetto del presente Regolamento è la costituzione e l organizzazione di una struttura
DettagliREGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità
REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della
DettagliR E G O L A M E N T O
COMUNE DI VENZONE UDINE PROVINCIA DI ************************************************************************************************ R E G O L A M E N T O PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO
DettagliRC Terzi / Colpa Grave
RC Terzi / Colpa Grave IN TESSERA iscritti UIL FPL (esclusi medici e dirigenti) Garanzia: tiene indenne l iscritto di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per danni involontariamente
DettagliTraduzione a cura di Sara DʼAttoma ****
Traduzione a cura di Sara DʼAttoma Decreto del Presidente della Repubblica Popolare Cinese N. 36 Si dichiara che la Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla legge applicabile ai rapporti privatistici
DettagliDIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS
DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS Dal 1 marzo 2013 è in vigore il Regolamento (UE) n. 181/2011, che stabilisce i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, prevedendo,
DettagliCONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1
Convenzione 94 CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal
DettagliPromemoria. Assicurazioni
Promemoria Assicurazioni Giocatori tesserati Regio League Swiss Ice Hockey Association, Hagenholzstrasse 81, P.O. Box, CH-8050 Zürich Pagina 1 su 6 1. Indice Indice 2 Introduzione 2 1. Assicurazione delle
DettagliCARTA DEI SERVIZI. I. I Principi Fondamentali
CARTA DEI SERVIZI La Navigazione Libera Del Golfo S.r.l. (di seguito, la Compagnia di navigazione ) adotta la presente Carta dei Servizi e attribuisce alla stessa valore vincolante nei confronti dell utenza.
DettagliRISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni
DettagliComune di Villa di Tirano
Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio
DettagliCONVENZIONE USA - SVIZZERA
CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CONCLUSA IL 2 OTTOBRE 1996 ENTRATA
DettagliRISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliCONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1
Convenzione 187 CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio
DettagliRequisiti di controllo dei fornitori esterni. Screening delle persone
Requisiti di controllo dei fornitori esterni Screening delle persone Requisito di Momento di Campo di Descrizione Perché è importante? screening* esecuzione applicazione 1 Verifica dell'identità Verificare
DettagliLA GIUNTA. visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico decreto legislativo n.
DELIBERAZIONE N. 160 : LAVORO AUTONOMO DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI. PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA AUTONOMA ISCRIVIBILE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. LA GIUNTA
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita
DettagliAllegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza
DettagliUNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA Provincia di Lecco. Regolamento del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile della Valletta
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA Provincia di Lecco Regolamento del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile della Valletta APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL ASSEMBLEA DELL UNIONE
DettagliImpegno alla Riservatezza
Allegato 2 [LA PRESENTE DEVE ESSERE RIPRODOTTA SU VOSTRA CARTA INTESTATA] Riservata e Confidenziale Spettabile Investire Partecipazioni S.p.A. Via Calabria, 46 00100 Roma c/o KPMG Advisory S.p.A. Via Ettore
DettagliPolitica di Acquisto di FASTWEB
Politica di Acquisto di FASTWEB Edizione Settembre 2012 Editoriale Innovare per crescere ed essere sempre i primi, anche nell eccellenza con cui serviamo i nostri Clienti. Questo il principio ispiratore
DettagliRegolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A.
Regolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A. In vigore dal 06. 07. 2011 RINA Via Corsica 12 16128 Genova - Italia tel +39 010 53851 fax +39 010
DettagliCircolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?
Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013 Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le
DettagliINTEGRAZIONE E CONFRONTO DELLE LINEE GUIDA UNI-INAIL CON NORME E STANDARD (Ohsas 18001, ISO, ecc.) Dott.ssa Monica Bianco Edizione: 1 Data: 03.12.
Learning Center Engineering Management INTEGRAZIONE E CONFRONTO DELLE LINEE GUIDA UNI-INAIL CON NORME E STANDARD (Ohsas 18001, ISO, ecc.) Autore: Dott.ssa Monica Bianco Edizione: 1 Data: 03.12.2007 VIA
DettagliREGOLAMENTO PER GLI STAGE
REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente
DettagliIF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno 2011. Ing. Luciano Brusaferro
Seminario IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Milano, 9 giugno 2011 Ing. Luciano Brusaferro 1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Codice Contratti Pubblici D. Lgs. 12 Aprile 2006
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
DettagliIl consumatore può rescindere il contratto senza pagare nessuna penale nei seguenti casi:
CONDIZIONI DEL SERVIZIO IN CASO DI PAGAMENTO CON BONIFICO 1. CONTRATTO DI VIAGGIO I contratti di viaggio come il presente sono regolati dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 206/2005, D.Lgs 111 del 17/3/95
DettagliOGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate
Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliDomanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?
Esame: Test C Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? 1) 1. Bonus Malus 2) 2. A franchigia fissa 3) 3. A
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 23-02-2007 SOMMARIO ART. 1 - Costituzione e denominazione
DettagliRISOLUZIONE N. 74/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 novembre 2013 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sul valore dei contratti assicurativi: chiarimenti in materia
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliSOMMARIO. Allegato C al Manuale della Qualità ( MQ rev. 3 del 31.03.2014 )
Pag. 1 di 6 SOMMARIO 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO... 2 3. TERMINI E DEFINIZIONI, CLASSIFICAZIONI E SIGLE... 2 4. RECLAMI... 3 5. RICORSI... 5 6. CONTENZIOSI... 5 7.
DettagliCondizioni di contratto ed al tre informazioni importanti
Condizioni di contratto ed al tre informazioni importanti CONDIZIONI DI CONTRATTO ED ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI SI INFORMANO I PASSEGGERI CHE EFFETTUANO UN VIAGGIO CON DESTINAZIONE FINALE O UNO STOP
DettagliCARTA DEI SERVIZI. Premessa:
CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards
DettagliINFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE
ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo
DettagliPOLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE. DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T
POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T INDICE 1. NOTA INFORMATIVA ALLA CLIENTELA 3 2. DEFINIZIONI 4 3. IL CONTRATTO 13 4. IL FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO 14 5.
DettagliMedico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it
Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 AMBITO ASSICURARSI COME. CIRCA IL PROBLEMA DELLA COLPA GRAVE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO: PROBLEMI DI COPERTURA ASSICURATIVA. Responsabilità del
DettagliPRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata
DettagliLA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO
LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto
DettagliCOMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE INDICE: ARTICOLO 1: ARTICOLO 2: ARTICOLO 3: ARTICOLO 4: ARTICOLO 5: ARTICOLO 6: ARTICOLO 7 : ARTICOLO
DettagliAVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
CITTA DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo 2 Settore - Servizio Ambiente - Ville e Giardini AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PREMESSA In esecuzione dell'atto
DettagliTE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.A. in data 7 ottobre 2013-1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17
DettagliPREMESSE ART. 1 DEFINIZIONI
Pag 1 di 6 PREMESSE Richiamata la normativa vigente in materia di stage o tirocini formativi e d orientamento ed in particolare la Circolare del Ministero del Lavoro-Direzione generale impiego n 92 del
DettagliRegolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio
Dettagli