Foglio informativo n Finanziamenti a Medio Termine destinati alle Imprese. Apertura di credito in valuta diversa dall euro a Tasso indicizzato
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- Tommasa Cavaliere
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1 Informazioni sulla banca. Foglio informativo n Finanziamenti a Medio Termine destinati alle Imprese. Apertura di credito in valuta diversa dall euro a Tasso indicizzato Denominazione : MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. Sede Legale e Amministrativa : Via Montebello, 18 Milano Numero verde: Fax: 02/ Indirizzo telematico : info@mediocreditoitaliano.com Codice ABI : Numero di iscrizione all albo tenuto dalla Banca d Italia : 5489 Gruppo Bancario di appartenenza : GRUPPO INTESA SANPAOLO Numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA : Capitale sociale interamente versato:euro ,00 Società unipersonale, soggetto all attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede/ a distanza: Nome e Cognome/ Ragione Sociale Iscrizione ad Albi o Elenchi Sede (Indirizzo) Numero Delibera Iscrizione all Albo/ Elenco Telefono e Qualifica Apertura di credito in valuta diversa dall euro a tasso indicizzato: caratteristiche e rischi. Caratteristiche Attraverso la forma di finanziamento pubblicizzato, la Banca si obbliga a tenere a disposizione del Cliente (esclusi professionisti, artigiani e microimprese) normalmente per scopi connessi all attività imprenditoriale svolta, una somma di denaro per un dato periodo di tempo. Se non è convenuto altrimenti, l accreditato può utilizzare in più volte il credito, corrispondendo periodicamente i relativi interessi, calcolati con riferimento ad un tasso variabile, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Ogni somma utilizzata deve essere restituita alla scadenza del periodo convenuto o in un unica soluzione al termine dell apertura di credito ovvero, unitamente agli interessi, alle scadenze previste da un piano di ammortamento. L apertura di credito può essere perfezionata in pool con altre banche: in tal caso si applicheranno le condizioni economiche e contrattuali della banca capofila, con la conseguenza che, laddove la banca capofila non sia Mediocredito Italiano s.p.a., tali condizioni potranno essere diverse da quelle qui pubblicizzate. Utilizzi: a seguito di richiesta scritta, con l osservanza di un periodo di preavviso di almeno sette giorni lavorativi bancari, per l importo minimo convenuto. Versamenti: laddove gli utilizzi non debbano essere effettuati per periodi determinati, alla data di scadenza di una rata interessi con l osservanza di un periodo di preavviso di almeno sette giorni lavorativi bancari. Aggiornato al 8/01/2016 Pagina 1 di 14
2 Pagamenti: i pagamenti per capitale, interessi corrispettivi, e altri eventuali oneri devono essere effettuati dal Cliente in euro, al cambio denaro quotato da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. il giorno operativo della rispettiva scadenza e con pari valuta, ovvero, in relazione agli accordi intervenuti, nella stessa moneta nella quale è determinato il capitale. In quest ultimo caso la Banca, in caso di mancato pagamento, ha la facoltà, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Cliente con l osservanza di un periodo di preavviso di almeno cinque giorni, di convertire in euro il suo credito scaduto (e gli interessi di mora nel frattempo maturati) al cambio denaro quotato da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. il giorno operativo della conversione Modalità di rimborso: dopo uno, tre o sei mesi dalla data del relativo utilizzo, o in un unica soluzione al termine dell apertura di credito ovvero in quote costanti di capitale con periodicità trimestrale o semestrale. In casi particolari, potranno venire concordate con il Cliente modalità di rimborso diverse. Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi corrispettivi sono calcolati dal giorno di addebito alla Banca delle somme erogate, comprendendo il giorno di scadenza di ciascun periodo di maturazione degli stessi. Gli interessi, a qualsiasi titolo dovuti, salvo diverso accordo tra le parti, sono calcolati sulla base dell anno civile. Liquidazione degli interessi corrispettivi: mensile, trimestrale, o semestrale posticipata. Garanzie: la Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio, garanzie reali (pegno, ipoteca o privilegio) e/o personali (principalmente fidejussioni) e/o cessioni di credito. È possibile richiedere che il finanziamento, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l accesso al credito delle PMI attraverso l intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo verrà valutata l ammissibilità all intervento di garanzia. Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 (ed anche in caso di garanzia indiretta per intervento di Confidi controgarantiti sullo stesso Fondo) comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet Rischi Tra i principali rischi a carico del Cliente, vi è, in relazione all andamento dei mercati, l incremento del valore del tasso di interesse e. rischio di cambio, che consiste nel rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere Condizioni economiche. Dettaglio condizioni economiche. Tassi. Aggiornato al 8/01/2016 Pagina 2 di 14
3 Tasso nominale annuo degli interessi relativi a ciascun utilizzo (TAN) Tasso di mora FOGLIO INFORMATIVO N relativamente al primo periodo di interessi, tasso Libor (tasso interbancario attivo sulla piazza di Londra) per periodi equivalenti sulla moneta nella quale è determinato il capitale, rilevato sulla piazza di Londra il primo giorno nel quale fondi denominati in tale moneta vengono trattati con valuta in data pari alla data di erogazione, aumentato di uno spread massimo di 3 punti; per ogni periodo di interessi successivo tasso pari al Libor a uno/tre/sei mesi sulla predetta moneta, come sopra rilevato, avuto però riguardo alla data di scadenza del precedente periodo di interessi, aumentato di uno spread massimo di 3 punti. tasso variabile periodicamente, come segue determinato: qualora il pagamento debba essere effettuato in euro, tasso variabile pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 7 punti (il valore del parametro di indicizzazione in questione è al momento pari allo 0,30%). - qualora il pagamento debba essere effettuato nella moneta nella quale è determinato il capitale, il tasso di mora, variabile semestralmente al 1 gennaio e al 1 luglio di ogni anno, sarà pari, per ciascun semestre, al tasso Libor a sei mesi su tale moneta, rilevato il secondo giorno lavorativo bancario a Londra precedente rispettivamente il primo gennaio e il primo luglio di ogni anno, e diffuso sui principali circuiti telematici, aumentato di uno spread massimo di 4,5 (quattro virgola cinque) punti. In casi particolari il tasso di mora può essere correlato al tasso contrattuale. Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del finanziamento e non pagata produce gli interessi di mora a carico dell Impresa e a favore della Banca dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sino al momento del pagamento stesso. Nei casi di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso, di decadenza dal termine o di procedure concorsuali a carico dell'impresa (salvo diversa disposizione di legge), gli interessi di mora maturano sull importo complessivamente dovuto a decorrere dal giorno del verificarsi di uno dei suddetti eventi Spese. Diritti forfettari di Istruttoria. Commissione accessoria Spese per la stipula di qualsiasi atto (diverso dal contratto di finanziamento) Spese notarili Spese per consulenza ed assistenza legale Spese per ogni sollecito di pagamento (salvo il primo) Spese per l eventuale rinnovazione dell iscrizione ipotecaria 2% dell apertura di credito richiesta, con un minimo di 3.000,00. Nella misura massima del 2% dell apertura di credito - in Italia: euro 500,00; - all estero: euro 1.500,00. A carico del cliente A carico del cliente 5,00 a carico del cliente Aggiornato al 8/01/2016 Pagina 3 di 14
4 Oneri fiscali FOGLIO INFORMATIVO N )per le operazioni di durata complessiva superiore a 18 mesi, imposta sostitutiva pari: -laddove gli utilizzi siano consentiti entro un periodo superiore a 18 mesi dalla data di stipula del contratto, allo 0,25% dell'ammontare del credito concesso da versare in occasione della prima erogazione e, comunque entro un mese dalla predetta data nel caso si eserciti la relativa opzione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 17 del DPR n. 601/73 (come modificati dal comma 4 dell art. 12 del DL n. 145/2013) ovvero le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nonché qualsiasi altro onere, anche futuro, per imposte, tasse, diritti e ritenute connesso al finanziamento e ad eventuali atti connessi o dipendenti. - laddove gli utilizzi siano consentiti entro un periodo non superiore a 18 mesi dalla data di stipula del contratto, allo 0,25% dell'ammontare di ciascuna erogazione da versare in occasione dell erogazione stessa nel caso si eserciti l opzione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 17 del DPR n. 601/73 (come modificati dal comma 4 dell art. 12 del DL n. 145/2003); ovvero le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nonché qualsiasi altro onere, anche futuro, per imposte, tasse, diritti e ritenute connesso al finanziamento e ad eventuali atti connessi o dipendenti. 2) per le operazioni di durata complessiva non superiore ai 18 mesi, tutti gli oneri fiscali, anche futuri, connessi ad ogni atto. Diritti di revisione 1,50% del debito residuo con un minimo di euro 1.500,00 Commissione per avvisi periodici di scadenza rate e di variazione tassi Commissione per rimborso anticipato anche parziale Commissione per mancato utilizzo Commissione per recesso del cliente euro 0 (zero). 3% del capitale rimborsato anticipatamente, ovvero 1% del capitale rimborsato anticipatamente per ogni anno solare o frazione di anno solare mancante all ultima scadenza contrattuale, laddove le somme utilizzate debbano essere restituite alle scadenze previste da un piano di ammortamento ed il rimborso avvenga nel corso di detto ammortamento.. nel periodo per il quale è concessa al cliente la facoltà di utilizzo del credito concesso, 3% annuo delle somme non utilizzate da pagarsi mensilmente, trimestralmente o semestralmente, e quindi, alla scadenza di detto periodo, ove la somma in quel momento utilizzata debba essere rimborsata secondo un piano di ammortamento, 1% dell importo del credito concesso che ecceda la somma come sopra utilizzata, per ogni anno solare o frazione di anno solare mancante all'ultima scadenza del predetto piano. nella misura massima del 3% del credito concesso Aggiornato al 8/01/2016 Pagina 4 di 14
5 Commissione in caso di recesso della banca, di decadenza dal termine, di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso o di procedure concorsuali Spese di acquisizione della garanzia del Fondo di Garanzia ex legge 662/96 FOGLIO INFORMATIVO N in tutti i casi di recesso, di decadenza dal termine, di risoluzione del contratto o di procedure concorsuali a carico del Cliente è dovuta alla Banca una commissione pari al 3% dell'importo del credito concesso ovvero, dopo la scadenza dell apertura di credito, laddove le somme utilizzate debbano essere rimborsare in più rate, del capitale non ancora scaduto alla data di tali eventi. Nei casi di recesso, di risoluzione o di decadenza dal termine il residuo credito della Banca in moneta estera è convertito in euro al cambio denaro quotato da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. il giorno del recesso, della risoluzione o della decadenza. Nel caso di Finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 è prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione una tantum diversificata in funzione dell ubicazione territoriale dell impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo, con un minimo dello 0,25% ed un massimo del 3% dell importo garantito. Per maggiori dettagli consultare il Regolamento reperibile sul sito internet Impatto sulla fluttuazione del cambio di una rata a scadenza Aggiornato al 8/01/2016 Pagina 5 di 14
6 L'importo del finanziamento è stato calcolato ipotizzando: - erogazione pari al controvalore di Euro nelle ss.valute: USD/GPB/CHF/JPY - svalutazione pari al 20% successiva al secondo anno dall'erogazione - tasso interesse LIBOR 6 mesi per valuta + 3 p.p.(data erogazione) - aumento tasso interesse di 2% dopo il secondo anno cambio divisa/euro al 23/12/15 cambio divisa/euro a partire dal 23/12/17 (due anni dopo l'erogazione) TASSI LIBOR 6 M al 23/12/2015 TASSI LIBOR 6 M al 23/12/ p.p. USD 1,0916 1,31% 0,8275 3,8275 GPB 0,733 0,88% 0,7455 3,7455 CHF 1,0812 1,30% 0,7016 3,7016 JPY 131,92 158,30% 0, ,11657 interessi USD in USD capitale USD ammortamento senza variazione di tasso e di cambio per l'intera durata del finanziamento , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Totale , ,00 interessi USD in USD capitale ammortamento con aumento tasso di interesse e di cambio a partire dal 3 anno dall'erogazione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 Totale , ,00 Aggiornato al 8/01/2016 Pagina 6 di 14
7 interessi GPB in GPB capitale GBP ammortamento senza variazione di tasso e di cambio per l'intera durata del finanziamento , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Totale , ,00 interessi GPB in GPB capitale ammortamento con aumento tasso di interesse e di cambio a partire dal 3 anno dall'erogazione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-0,00 Totale , ,00 Aggiornato al 8/01/2016 Pagina 7 di 14
8 interessi CHF debito residuo in CHF capitale CHF ammortamento senza variazione di tasso e di cambio per l'intera durata del finanziamento , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 - Totale , ,00 interessi CHF debito residuo in CHF capitale ammortamento con aumento tasso di interesse e di cambio a partire dal 3 anno dall'erogazione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 Totale , ,00 Aggiornato al 8/01/2016 Pagina 8 di 14
9 interessi JPY debito residuo in JPY capitale JPY ammortamento senza variazione di tasso e di cambio per l'intera durata del finanziamento , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Totale , ,00 interessi JPY debito residuo in JPY capitale ammortamento con aumento tasso di interesse e di cambio a partire dal 3 anno dall'erogazione Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 Totale , ,00 Il tasso è calcolato in via esemplificativa tenendo conto delle seguenti componenti: finanziamento di euro ,00, durata: 5 anni tasso Libor 6 mesi + 3 p.p. e pari a : USD 3,8275% GPB 3,7455% CHF 3,7016% JPB 3,11657% con senza garanzia ipotecaria), Sono state considerate le spese di istruttoria (i), imposta sostitutiva (ii). In caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio è stato considerato anche il premio della polizza (iii) contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine sull immobile oggetto della garanzia ipotecaria o sui beni oggetto di privilegi. Tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca. (i)pari a 2.000,00 comprensivo degli eventuali costi di perizia (ii)l imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell aliquota pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione (attualmente pari al 0,25%). (iii)importo stimato sulla base dei valori medi di mercato in 450,00, in quanto tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca. Aggiornato al 8/01/2016 Pagina 9 di 14
10 USD GPB CHF JPY TASSO VARIABILE SEMESTRALE Ammortamento TAN TAEG TAN TAEG TAN TAEG TAN TAEG italiano Con gar.ipotecaria Senza gar ipotecaria (i)il TAEG è calcolato sulla scorta del tasso variabile composto dal tasso Libor per pari valute Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e, in caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio, l iscrizione dell ipoteca/privilegio. Trattandosi di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG sopra riportato è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento. Tassi effettivi globali medi delle aperture di credito (qualora l ammontare dell operazione sia superiore a euro 5.000), quale risultante dall ultimo decreto ministeriale in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali medi: Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della Legge sull Usura ( l.n. 108/1996), relativo all operazione pubblicizzata può essere consultato presso la sede della Banca, sul sito Internet, il cui indirizzo è indicato nella sezione Informazioni sulla banca del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla Trasparenza e ogni sua struttura periferica dove si svolge l attività con il Cliente. Servizi accessori offerti unitamente all operazione pubblicizzata. A) Certificazioni B) Elaborazione di conteggi C) Liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date, a seguito dell estinzione dell operazione Condizioni economiche relative ai servizi accessori offerti unitamente all operazione pubblicizzata. Commissione di certificazione: euro 150,00 per ogni finanziamento, con un massimo di euro 500,00. Commissione per elaborazione di conteggi: euro 100,00 per ogni finanziamento. Commissioni e spese per la liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date a seguito dell estinzione del finanziamento, laddove la legge non vieti di addebitare alcun onere: 300,00 per ogni tipo di garanzia oltre alle spese connesse ai relativi atti, nonché eventuali spese notarili. a fronte di espressa richiesta del cliente di liberare la garanzia a mezzo di atto notarile. Aggiornato al 8/01/2016 Pagina 10 di 14
11 Estinzione anticipata, portabilità e reclami. Estinzione anticipata. Il Cliente ha diritto, alle condizioni concordate con la Banca, di rimborsare in anticipo il finanziamento, totalmente o parzialmente, purché ne faccia richiesta scritta - anche mezzo telefax - con un preavviso di almeno 10 giorni e che sia decorso il periodo di tempo concordato con la Banca. Tempi massini di estinzione anticipata del rapporto contrattuale I conteggi di estinzione anticipata del finanziamento sono disponibili entro 7 giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte del cliente. Portabilità del finanziamento. Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere, laddove previsto dalla legge, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Recesso Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto mediante la richiesta di estinzione anticipata dello stesso. E convenuta espressamente la facoltà della Banca di risolvere o di recedere dal contratto, al verificarsi di uno degli eventi riportati nel contratto di finanziamento e in particolare: - il Cliente o i garanti non rispettino gli obblighi assunti verso la Banca a titolo diverso dal contratto; - la documentazione prodotta o le dichiarazioni fatte dal Cliente o dai garanti risultino non veritiere; - il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo dei seguenti obblighi di informativa:: (i) di ogni richiesta di procedura concorsuale propria o di altra società del gruppo di cui faccia parte; (ii) di ogni deliberazione relativa al suo scioglimento ovvero che decida una fusione o una scissione cui essa partecipi (la documentazione dovrà comprendere anche il relativo progetto) o la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare; (iii) di qualsiasi deliberazione od evento da cui possa sorgere un diritto di recesso da parte dei soci; (iv) dell esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci e di tutte le conseguenti relative vicende; (v) di ogni deliberazione di riduzione del capitale sociale; (vi) dell eventuale cessazione della propria attività o della sua sostanziale modificazione, così come dell eventuale perfezionamento di qualsiasi atto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell azienda o di un ramo d azienda da essa esercitato; (vii) dell eventuale perfezionamento di qualsiasi atto in forza del quale un terzo si assuma, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento; - il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo degli obblighi contrattualmente previsti; - gli impegni assunti da terzi in relazione al finanziamento non venissero rispettati o i fatti dagli stessi promessi non si realizzassero; - la Banca abbia comunque notizia di pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali o espropriazioni per pubblico interesse aventi per oggetto beni di proprietà del Cliente o dei garanti; - quando le garanzie prestate siano diminuite o venute meno e quando non sia fornito supplemento di garanzia; - quando la Banca abbia notizia dell inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria o di garanzia assunte dal Cliente o dai garanti nei confronti di altre banche del gruppo a cui appartiene la Banca o di qualsiasi altro soggetto; - i dati del bilancio della Cliente e dei garanti consolidato relativo a qualsiasi esercizio rivelino situazioni anomale; - la Banca abbia avuto notizia, anche a mezzo stampa, di fatti suscettibili, a suo giudizio, di compromettere, ritardare o sospendere la realizzazione dell investimento; - non si verifichino le condizioni previste in contratto per l erogazione del finanziamento; Aggiornato al 8/01/2016 Pagina 11 di 14
12 - qualora, per operazioni di credito fondiario, si verifichi l ipotesi prevista dall art. 40, secondo comma, del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; - qualora muti la compagine sociale del Cliente. Reclami ricorsi e conciliazione. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a Ufficio Reclami di Mediocredito Italiano presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo Piazza San Carlo, TORINO, o inviata per posta elettronica alla casella MCI.RECLAMI@mediocreditoitaliano.com, o a mezzo fax al numero 011/ , o consegnata ai competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano sul territorio. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all Arbitro e l ambito della sua competenza si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla Banca. Il ricorso all ABF esonera il Cliente dall esperire il procedimento di mediazione di cui al comma successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all autorità giudiziaria. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal rapporto instaurato con la Banca, e in relazione all obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di adire l autorità giudiziaria, il Cliente anche in assenza di preventivo reclamo - e la Banca, assistiti, ai sensi di legge, da avvocato, possono ricorrere:: al Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito o chiesto alla Banca; oppure ad un altro organismo iscritto nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito La Guida Pratica all ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e Reclami. Legenda. Aggiornato al 8/01/2016 Pagina 12 di 14
13 LEGENDA ESPLICATIVA AMMORTAMENTO: piano di restituzione graduale del finanziamento, mediante il pagamento periodico di rate CAPOFILA: banca partecipante ad un pool, incaricata dalle altre banche di gestire, per conto di tutti i partecipanti al pool stesso, i rapporti derivanti dall apertura di credito CERTIFICAZIONI: comunicazioni al Cliente o ad altro soggetto da esso indicato di dati relativi alle operazioni in essere con la Banca CESSIONE DI CREDITI: contratto in forza del quale il Cliente trasferisce alla Banca un suo diritto di credito verso un terzo, a garanzia dell adempimento degli obblighi del Cliente stesso COMMISSIONE ACCESSORIA: costo connesso: - allo svolgimento, in sede di istruttoria dell operazione, di analisi finanziarie e/o di accertamenti peritali, comportanti costi ed utilizzo di risorse, anche di tempo, di particolare rilievo; - al riconoscimento al Cliente di particolari opzioni (ad esempio, la possibilità di conversione da tasso variabile a tasso fisso, di erogazioni tramite assegno ) - all organizzazione di operazioni in pool o alla partecipazione a tali operazioni COMUNICAZIONI PERIODICHE: comunicazioni analitiche effettuate dalla Banca alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all anno, e volte a fornire al Cliente ed ai garanti una chiara e completa informazione sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE: attività di consulenza e di assistenza legale resa alla Banca in occasione di operazioni con struttura particolare, che vedano coinvolti soggetti esteri o che siano assistite da garanzie estere DECADENZA DEL TERMINE: diritto della Banca di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito qualora il Cliente sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie date o non abbia dato le garanzie promesse EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate): tasso di riferimento interbancario; viene rilevato a cura della FBE (european Banking Federation) e dell ACI (Financial Markets Association) alle ore di ogni giorno lavorativo target, diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato di norma su Il Sole 24 Ore del giorno successivo alla quotazione FIDEIUSSIONE: contratto con il quale un terzo, obbligandosi personalmente, garantisce l adempimento delle obbligazioni del Cliente. GIORNO LAVORATIVO TARGET: giorno in cui i pagamenti o trasferimenti in euro possono essere effettuati per il tramite del sistema di regolamento Target - Trans-european Automated Real-Time Gross Express Transfer System GIORNO OPERATIVO: il primo giorno comunque precedente le date di riferimento, nel quale siano possibili operazioni in cambi a pronti, con valuta della data di riferimento, relativamente alla moneta nella quale è determinato il capitale IMPOSTA SOSTITUTIVA: imposta dovuta dalla Banca in luogo dell imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative IPOTECA: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene immobile o su un bene mobile registrato, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato ISTRUTTORIA: analisi svolta dalla Banca a seguito della presentazione della domanda di finanziamento al fine di valutare la concedibilità del credito richiesto LIBERAZIONE DI BENI E/O DIRITTI DALLE GARANZIE DATE : attività svolta dalla Banca (contatti con studi notarili, redazione di bozze, ) per la cancellazione delle garanzie che assistono l operazione, a seguito dell estinzione della stessa LIBOR: acronimo di London Interbank Offered Rate. È la media dei tassi di interesse interbancari ai quali primarie banche operanti sulla piazza di Londra offrono depositi a tre/sei mesi in determinate monete. È rilevata dalla British Bankers Association alle ore di Londra di ogni giorno lavorativo e diffusa sui principali circuiti telematici MANCATO UTILIZZO: mancato prelevamento delle somme messe a disposizione del Cliente da parte della Banca OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO MARGINALE : operazioni dell Eurosistema che le controparti, di loro iniziativa, possono utilizzare per ottenere, dietro prestazione di garanzie, credito a brevissimo termine a un tasso di interesse prestabilito (normalmente pubblicato sul sito sul circuito Reuters alla pagina ECBO1 e su Il Sole 24 ORE ) PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE: indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso PEGNO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene mobile, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo Aggiornato al 8/01/2016 Pagina 13 di 14
14 ricavato POOL: (in inglese, unione) l insieme delle banche partecipanti all operazione PRIVILEGIO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo sui beni mobili destinati all esercizio dell impresa finanziata, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente i beni stessi e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato PROCEDURE CONCORSUALI: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi REVISIONE: analisi svolta dalla Banca, a seguito della proposta del Cliente, di variazione delle condizioni contrattuali, e/o di liberazione, totale o parziale, di beni e diritti dalle eventuali garanzie date non conseguente all estinzione del finanziamento, ai fini di valutarne l accettabilità RINNOVAZIONE DELL ISCRIZIONE IPOTECARIA:formalità necessarie per assicurare che l iscrizione dell ipoteca conservi la sua efficacia oltre venti anni dalla sua data RIMBORSO ANTICIPATO: restituzione anticipata, rispetto ai termini concordati con la Banca, di tutto o parte delle somme utilizzate RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL CLIENTE: facoltà riconosciuta al Cliente di sciogliere il contratto nel periodo in cui gli è consentito l utilizzo del credito concesso RECESSO DAL CONTRATTO / RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA BANCA: diritto della Banca di sciogliere il contratto al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o pattuite con il Cliente con il conseguente diritto della Banca di esigere il pagamento integrale di ogni suo credito RINNOVAZIONE DELL ISCRIZIONE IPOTECARIA: formalità necessarie per assicurare che l iscrizione dell ipoteca conservi la sua efficacia oltre venti anni dalla sua data SPREAD: incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI: media aritmetica, rilevata trimestralmente dal Ministero dell Economia e delle Finanze, del tasso, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno (corretta per l eventuale variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell Eurosistema), degli interessi praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni con tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tasso agevolato in virtù di provvedimenti legislativi), così come le operazioni in valuta estera. TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO: rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato TASSO DI MORA: tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo o di inadempimento nel pagamento delle somme dovute Aggiornato al 8/01/2016 Pagina 14 di 14
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