CCNL e PREVIDENZA COMPLEMENTARE Aggiornato al 07 Marzo 2003

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1 CCNL AGENZIE IMMOBILIARI AGRICOLTURA IMPIEGATI ALIMENTARI Regolamentazione prevista la costituzione di un fondo di previdenza integrativa. La contribuzione al fondo è così stabilita: - 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell iscrizione al fondo; - una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all atto dell iscrizione, pari a 15,49 di cui 11,88 a carico del datore di lavoro e 3,62 a carico del lavoratore. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al è prevista la integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell adesione al fondo il Fondo ha la finalità di erogare prestazioni pensionistiche integrative agli impiegati agricoli iscritti. La contribuzione al Fondo è determinata nella misura di 216,91190 annue a carico del datore di lavoro e 216,91190 annue a carico del dipendente. Il versamento dovrà essere effettuato in 2 rate, entro il 10 gennaio ed entro il 30 giugno di ogni anno; inoltre il datore di lavoro verserà l'importo a carico del dipendente, trattenendo, ogni mese, 1/12 dell'importo dalla retribuzione spettante allo stesso. All'atto della costituzione e piena operosità del Fondo, la contribuzione allo stesso sarà pari all'1,2% della retribuzione imponibile, a carico del datore di lavoro e all'1,2% della retribuzione imponibile a carico del lavoratore la contribuzione al Fondo ARTIFOND, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, EDR, è così determinata: - 1% a carico dell'azienda; - 16% del TFR maturando nell'anno per gli assunti prima del ; 100% della quota di TFR maturata nell'anno per gli assunti dopo il (senza anzianità INPS pregressa). I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione. Il versamento dell'1% a carico delle imprese ad ARTIFOND decorrerà dall' con le modalità stabilite dallo stesso ARTIFOND ALIMENTARI - istituzione del Fondo Nazionale Previdenza Complementare, con decorrenza non anteriore all' e al raggiungimento di almeno adesioni volontarie; - contributo 2,58228 una tantum, a carico dell'impresa, per ciascun dipendente a tempo indeterminato in forza alla data della costituzione del Fondo; - contributo 1% a carico azienda e 1% a carico dipendente calcolato sulla retribuzione presa a base per la determinazione del TFR; - 100% TFR del lavoratore aderente di prima occupazione successiva alla data del 28/4/93; - quota del TFR di tutti gli altri lavoratori aderenti, nella misura del 2% della retribuzione presa a base per la determinazione del TFR CALZATURE la contribuzione al Fondo sarà così articolata: a. contributo avviamento: 2,58 per ogni lavoratore, a carico dell'azienda; b. quota di iscrizione a carico del lavoratore: 2,58 da versare all'atto dell'iscrizione; c. quota del TFR da versare al Fondo: - per i lavoratori di prima occupazione successiva al sarà effettuata sull'intero ammontare del TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982;

2 CARTAI E CARTOTECNICI CARTAI- CARTOTECNICI, GRAFICI-EDITORIALI PICCOLA CATENE ALBERGHIERE CEMENTO, CALCE E GESSO - per i lavoratori di prima occupazione fino al , sarà calcolata in misura pari al 2% dell ERN (13 mensilità), da detrarre dal TFR annuale accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982; - contributo paritetico lavoratore e azienda nella misura dell'1% del minimo contrattuale, per 13 mensilità la contribuzione al fondo BYBLOS: - contributo a carico del datore di lavoro, pari all'1% della normale retribuzione annua (comprensiva della 13^ mensilità o gratifica natalizia); - contributo a carico del dipendente, pari all'1% della normale retribuzione annua (comprensiva della 13^ mensilità o gratifica natalizia); - 100% dell'accantonamento del TFR maturato nell'anno per i dipendenti assunti per la prima volta dopo il ; - quota dell'accantonamento del TFR maturato nell'anno pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso TFR per tutti gli altri dipendenti la contribuzione a FONDAPI è stabilita come segue: a. con riferimento alla retribuzione utile per il TFR : 1% a carico dell'azienda e 1% a carico del lavoratore; b. con riferimento alla quota di T.F.R. da maturare nell'anno le quote saranno: - il 2% della retribuzione utile per il T.F.R. per i lavoratori con contribuzione previdenziale antecedente il ; - il 100% del TFR per i lavoratori con contribuzione previdenziale successiva al c. quota di iscrizione: 11,36 per ciascun iscritto suddivisa in parti eguali tra lavoratore e impresa, da versarsi al momento della iscrizione con modalità che verranno definite; d. la quota associativa annua da destinare al finanziamento delle spese del Fondo sarà ragguagliata ad un valore massimo pari allo 0,09% della retribuzione contrattuale del (livello, gruppo) composta da minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR per ciascuna delle due Parti. Per i primi due esercizi, 1999 e 2000, la cifra massima non potrà comunque essere superiore in valore assoluto a 10,33 per ciascuna delle due parti; e. spese di costituzione e avvio del Fondo: 1,03 per ciascun lavoratore avente diritto alla adesione al Fondo. Dall' la suddetta normativa verrà applicata ai lavoratori delle aziende dei settori rappresentati da UNIMATICA. N.B. I lavoratori dipendenti da aziende non rientranti nella sfera di competenza FONDAPI dovranno optare per l'adesione a FONDAPI è prevista la costituzione di un Fondo di previdenza integrativa alimentato come segue: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo; - una quota "una tantum" non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a 15,49371 di cui 11,87851 a carico azienda e 3,61520 a carico del lavoratore. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al , è prevista la integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al Fondo. Al momento dell'adesione al Fondo il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione fino al 2% delle retribuzione utile per il calcolo del TFR la contribuzione dovuta al fondo è così stabilita: - 1% della retribuzione (minimo, contingenza, EDR, indennità funzione quadro) a carico del lavoratore;

3 CERAMICA CHIMICA, FARMACEUTICA, FIBRE CHIMICI, GOMMA, PLASTICA, VETRO CHIMICI, GOMMA E PLASTICA PICCOLA - 1% della retribuzione (minimo, contingenza, EDR, indennità funzione quadro) a carico del datore di lavoro; - TFR: 30% della quota maturata nell'anno, per gli assunti entro il ; - TFR: 100% della quota annua, per assunti dopo il , senza anzianità INPS; - quota d'iscrizione: 12,91142 a carico solo lavoratore iscritto la contribuzione al Fondo ARTIFOND, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, EDR, è così determinata: - 1% a carico dell'azienda; - 16% del TFR maturando nell'anno Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione è dovuta a decorrere dal I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione. La quota di iscrizione, pari a L , è per metà a carico del dipendente e per metà a carico dell'azienda l'accr ha stabilito la costituzione di un Fondo che fornirà prestazioni complementari al trattamento di pensione pubblica in forma di rendita a capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori individuali del Fondo. Contribuzioni (possono essere aumentate per un periodo di 2 anni dalla data di inizio operatività del Fondo): - con riferimento alla retribuzione utile al TFR: dall ,20% a carico del lavoratore; 1,20% a carico dell'impresa; - con riferimento alla quota del TFR da maturare nell'anno: 25% per lavoratori con almeno 18 anni di contributi al ; 33% per lavoratori con anzianità inferiore a 18 anni al ; 100% per lavoratori di prima occupazione assunti post 28 aprile Dall' il TFR da versare al Fondo è pari al 33% per tutti i lavoratori (esclusi quelli con prima occupazione successiva al che continueranno a versare il 100%). Quota di iscrizione al Fondo: fissata in 16,00 complessive per ciascun iscritto di cui 12,00 a carico impresa e 4,00 a carico del lavoratore. A decorrere dall i diritti e gli obblighi in materia di previdenza complementare sono estesi ai CFL, agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi Fondo pensione complementare nazionale per l'artigianato (ARTIFOND). La contribuzione con riferimento ai minimi tabellari, contingenza ed EDR è fissata nelle seguenti misure: - 1% a carico dell'impresa; - 16% del TFR maturando. Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del TFR maturando; questi possono altresì optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, così come definita la contribuzione dovuta al fondo: a. con riferimento alla retribuzione utile per il TFR è pari a: - 1,06% a carico del lavoratore; - 1,06% a carico dell impresa (pari all 1,08% per il primo biennio). b. con riferimento alla quota di TFR da maturare nell anno: - 33% per i lavoratori con contribuzione previdenziale antecedente il ; - 100% per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente alla data del ; c. quota di iscrizione: 11,36 complessive per ciascun iscritto di cui 3,62 a carico del lavoratore e 7,75 a carico dell impresa, da versarsi al momento dell iscrizione; d. spese di costituzione e di avvio del fondo: 1,03 per ciascun lavoratore

4 COMMERCIO E TERZIARIO CONFCOMMERCIO DIRIGENTI COMMERCIO DIRIGENTI EDILIZIA EDILIZIA avente diritto la contribuzione al Fondo a carico del lavoratore e dell'impresa risulta così determinata: per l'adesione al Fondo è prevista una quota pari allo 0,55% (di cui lo 0,05% a titolo di quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del TFR tanto a carico del lavoratore quanto a carico del datore di lavoro; per i lavoratori già assunti è previsto il versamento del 50% del TFR maturato nell'anno mentre per i nuovi assunti verrà versato il 100% dello stesso. All'atto dell'adesione al Fondo, a titolo di iscrizione, versamento di 15,49371 di cui 3,61520 a carico del dipendente a favore dei dirigenti sono istituiti: a. un trattamento di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'inps e/o Fondi obbligatori sostitutivi (M. Negri); b. una forma di assicurazione e previdenza polivalente supplementare (A. Pastore). Detti istituti vengono finanziati rispettivamente: Il primo mediante un contributo riferito ad una retribuzione convenzionale annua di ,32 dall e di ,54 dall , nella misura dell'11,60% a carico del datore di lavoro (comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, e dell'1% a carico del dirigente). È dovuto anche un contributo per la formazione (dall ) nella misura di 129,11/anno sia a carico del dirigente che a carico del datore di lavoro (versamenti trimestrali). Il secondo mediante un contributo del 10% a carico del datore di lavoro riferito ad una retribuzione convenzionale annua di ,27 a partire dall' , ed un contributo del 10% a carico del dirigente, riferito ad una retribuzione convenzionale annua di ,34. Tali contributi vengono versati con cadenza trimestrale per 12 mensilità e sono comprensivi dei ratei delle mensilità supplementari a. dirigenti iscritti prima del : massimale contributivo aliquote dall' al impresa dirigente - fino a ,10 3% 3% - da 100,709,10 a 4% 4% ,36 A decorrere dall' è dovuta al Fondo una quota dell'accantonamento annuale del TFR pari all'1% della retribuzione globale lorda percepita da ciascun dirigente. La suddetta percentuale sarà pari al 2% a decorrere dall' ; b. dirigenti iscritti dall' con prima occupazione precedente/successiva al : massimale contributivo aliquote carico Periodo fino a impresa dirigente - dall' al ,53 2,5% 2,5% - dall' ,39 3% 3% Per i dirigenti di cui al punto b. con prima occupazione (non importa con quale qualifica ne con quale datore di lavoro) precedente al è dovuta al Fondo una quota dell'accantonamento annuale del TFR di ammontare pari a quello della contribuzione a carico dell'impresa. Per i dirigenti di cui al punto b. con prima occupazione (non importa con quale qualifica ne con quale datore di lavoro) successiva al è dovuto al Fondo l'integrale versamento dell'accantonamento annuale del TFR prevista la costituzione di un Fondo con le seguenti contribuzioni: - una quota di TFR da maturare nell'anno nella misura del 18%; - una quota a carico dell'impresa nella misura del 2% del minimo tabellare (paga base) a favore dei soli lavoratori che aderiranno al Fondo. I lavoratori che esprimeranno la volontà di adesione al Fondo, contribuiranno con quote in pari misura prevista la costituzione di una forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori delle imprese edilizie ed affini, finalizzate esclusivamente ad erogare

5 GRAFICI EDITORIALI LAMPADE E CINESCOPI LEGNO E ARREDAMENTO METALMECCANICI trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico. Tale forma pensionistica sarà attuata mediante la costituzione di un fondo pensione nazionale di categoria a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale. La contribuzione da versare al fondo è stabilita con la seguente articolazione: - 1% riferito alla retribuzione utile ai fini dal calcolo del TFR, a carico del lavoratore; - 1% riferito alla retribuzione utile ai fini dal calcolo del TFR, a carico dell'impresa; - 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al ; - 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori. E' prevista per il singolo lavoratore associato al fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli previsti la contribuzione al fondo ARTIFOND, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: a. 1% a carico del dipendente; b. 1% a carico dell'azienda; c. 16% del TFR maturando nell'anno per gli assunti prima del per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione è dovuta a decorrere dal I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione. La quota di iscrizione, pari a 10,32914 è per metà a carico del dipendente e per metà a carico dell'azienda previdenza complementare FONCHIM - le contribuzioni dovute da aziende e lavoratori sono stabilite nelle seguenti misure: a. sulle retribuzioni utili per il TFR: dall' le aliquote di contribuzione paritetica sono pari all'1,06%, elevate dall' , all'1,2%; b. sulle quote di TFR da maturare nell'anno: - 100% per i lavoratori di prima occupazione successiva al ; - 33% per tutti gli altri lavoratori. La quota di iscrizione al Fondo è fissata in 15,49371 complessive per ciascun iscritto, da ripartire in due quote pari a 11,87851 e a 3,61520 rispettivamente l'una a carico dell'impresa e l'altra a carico del lavoratore. A decorrere dall' i diritti e gli obblighi previsti dal CCNL in materia di previdenza complementare sono estesi ai rapporti di lavoro con CFL, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato, di durata continuativa superiore a 6 mesi. Nelle misure finalizzate ad incentivare la previdenza complementare viene stabilita la somma una tantum di 61,97483 uguali per tutti da erogare ai lavoratori in forza e con diritto ad un trattamento economico nel mese di marzo 2001 secondo quanto previsto: - ai lavoratori iscritti, all' , a FONCHIM, la somma una tantum sarà erogata con la retribuzione del mese di marzo 2001 e versata direttamente al fondo; - per i lavoratori che aderissero a FONCHIM nel periodo marzo gennaio 2002, la somma una tantum sarà direttamente versata al fondo con il primo versamento utile successivo all'adesione; - ai lavoratori non iscritti a FONCHIM la somma una tantum sarà erogata con la retribuzione del mese di gennaio 2002 il fondo pensione ARCO prevede un contributo da parte del lavoratore (1% della retribuzione tabellare) raddoppiato da un pari contributo dell impresa, e l investimento di una quota prelevata dal TFR (per un lavoratore già occupato al il 18% del TFR che matura ogni anno; per il lavoratore neo-occupato dopo il il 100% del TFR che matura ogni anno) la contribuzione al Fondo ARTIFOND, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, EDR, è così determinata:

6 METALMECCANICI MINIERE METALLURGIA PANIFICATORI CONFESERCENTI E PORTIERI E CUSTODI - 1% a carico dell'azienda; - 16% del TFR maturando nell'anno per gli assunti prima del Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione è dovuta a decorrere dal I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione. La quota di iscrizione, pari a 10,32914, è per metà a carico del dipendente e per metà a carico dell'azienda. fondo COMETA: a. quota di iscrizione: 10,32914 ( 5,16457 a carico azienda; 5,16457 a carico lavoratore iscritto) più 0,51646, a carico solo azien da (per costituzione e avvio fondo); b. contribuzioni: 1,2% a carico del lavoratore e 1,2% a carico dell'azienda entrambi calcolati su minimi tabellari, EDR, indennità funzione Quadro e elemento retributivo per la cat. 7; c. TFR: 40% della retribuzione utile al calcolo del TFR annuo (100% per gli assunti dopo il , senza anzianità INPS pregressa). I lavoratori soci del fondo COMETA possono variare la contribuzione (sia in aumento sia in diminuzione) a proprio carico al Fondo optando per una delle seguenti percentuali: 1,2% della retribuzione convenzionale - 1,24% - 2% - 3% - 4% della retribuzione utile al calcolo del TFR. Tale facoltà potrà essere esercitata dal lavoratore entro il di ogni anno con efficacia a decorrere dall'1.1 successivo. Le medesime aliquote sono applicabili ai nuovi iscritti successivamente all' costituzione di un fondo di previdenza complementare così strutturato: - contributo paritetico lavoratore azienda non inferiore all'1% della retribuzione annua utile ai fini del TFR; - 100% del TFR maturato per i lavoratori di prima occupazione assunti dopo il ; per i lavoratori assunti anteriormente alla data del la quota di TFR maturata nell anno da versare a Fonchim viene aumentata dal 33% al 50% - non meno del 25% della quota TFR maturata nell'anno per tutti gli altri lavoratori; - quota di iscrizione e funzionamento (da stabilirsi). Tutto quanto sopra illustrato decorrerà, per ogni singolo lavoratore, dalla data di adesione al Fondo. L'attuazione di tale fondo avverrà con decorrenza dall' e con modalità da precisare, a cura delle Parti, entro il le parti convengono sulla necessità di istituire un Fondo di previdenza integrativa con lo scopo di garantire trattamenti di previdenza complementari rispetto a quelli previsti dal sistema pubblico. Contribuzioni: a. versamenti effettuati dalle aziende di panificazione per conto dei lavoratori: - 1% della retribuzione annua utile ai fini del TFR, a carico dei datori di lavoro; - una quota del TFR maturando dal lavoratore, pari al 2,50% della retribuzione presa a base di calcolo del TFR nell'anno di competenza; b. versamenti effettuati in cifra fissa per proprio conto dai titolari delle aziende di panificazione con un importo minimo di 36,15198 mensili, per 12 mensilità; c. versamenti volontari aggiuntivi che possono essere effettuati dai lavoratori dipendenti; d. ulteriori provvidenze concordate dalle parti a livello nazionale e/o provinciale le parti convengono di istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore. Gli elementi di costo prevedono, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla Previdenza Integrativa, i seguenti valori: - 0,55% (di cui lo 0, 05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore;

7 PULIZIA CONF TESSILI TESSILI TESSILI PICCOLA - 0,55% (di cui lo 0, 05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al fondo; - una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a 15,49371 di cui 11,87851 a carico del datore di lavoro e 3,61520 a carico del lavoratore. Per i lavoratori al cui prima occupazione è iniziata successivamente al è prevista la integrale destinazione del TFR maturando da momento dell'adesione al Fondo le contribuzione dovute al fondo di previdenza complementare saranno costituite da: a. 1% a carico dell'azienda, calcolato su minimo tabellare e indennità di contingenza alla data dell' ; b. 1% a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare e indennità di contingenza alla data dell' ; c. l'intero TFR maturato nel corso dell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al ; d. una quota mensile dell'accantonamento del TFR maturando nel corso dell'anno per gli altri lavoratori, nella misura dell'1% della retribuzione utile al computo di tale istituto. Il lavoratore potrà optare per il versamento di un'ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i criteri che saranno stabiliti dalla parti in sede di definizione dell'accordo istitutivo. Il fondo si attiverà al raggiungimento di adesioni indipendentemente dalle adesioni ad altri fondi già in essere la contribuzione al Fondo ARTIFOND, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, EDR, è così determinata: - 1% a carico dell'azienda; - 16% del TFR maturando nell'anno per gli assunti prima del ; 100% della quota di TFR maturata nell'anno per gli assunti dopo il Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione è dovuta a decorrere dal I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione. La quota di iscrizione pari a 10,32914, è per metà a carico del dipendente e per metà a carico dell azienda la contribuzione al Fondo sarà così articolata: a. contributo avviamento: 2,58 per ogni lavoratore, a carico dell'azienda; b. quota di iscrizione a carico del lavoratore: 2,58 da versare all'atto dell'iscrizione; c. quota del TFR da versare al Fondo: - per i lavoratori di prima occupazione successiva al sarà effettuata sull'intero ammontare del TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982; - per i lavoratori di prima occupazione fino al , sarà calcolata in misura pari al 2% dell ERN (13 mensilità), da detrarre dal TFR annuale accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982; d. contributo paritetico lavoratore e azienda nella misura dell'1% calcolato sull ERN, per 13 mensilità - quota di iscrizione e quota associativa: 11,36 metà a carico lavoratore e metà a carico datore di lavoro; - contributo avviamento di 1,03 per lavoratore a carico datore di lavoro; - contributo 1% dell'ern a carico lavoratore e 1% a carico imprese (per 13

8 TURISMO COFCOMMERCIO mensilità); - quota di TFR da versare al Fondo: 2% dell'ern annuo equivalente al 27% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al versamento dell'intero TFR annualmente accantonato previsto un Fondo pensionistico complementare la cui contribuzione è così determinata: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del TFR, a carico del lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del TFR, a carico del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo; - una quota una tantum, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a 15,49371 ( 11,87851 a carico dell'azienda e 3,61520 a carico del lavoratore). Per i lavoratori di prima assunzione successiva al 28 aprile 1993 è prevista l'integrale destinazione al Fondo del TFR maturando. Al momento dell'iscrizione il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR

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