FASCICOLO INFORMATIVO della POLIZZA DI ASSICURAZIONE "Perfetto!"

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1 FASCICOLO INFORMATIVO della POLIZZA DI ASSICURAZIONE "Perfetto!" POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE PERFETTO n. IT6D Vita e n. IT6D Danni sottoscritta da BANCA PSA ITALIA spa con PSA Life Insurance Europe Ltd e PSA Insurance Europe Ltd Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti: Nota Informativa Vita e Danni, comprensiva di Glossario Condizioni Generali di Assicurazione e Condizioni Particolari di Assicurazione Modulo di Adesione deve essere consegnato all'aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Ultima modifica di questo documento: Dicembre 2015 AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE LE NOTE INFORMATIVE PSA Life Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68966, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta. PSA Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68963, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6D PERFETTO Vita e Danni Fascicolo Informativo Copertina Pagina 1 di 1

2 NOTA INFORMATIVA VITA POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE PERFETTO! VITA AD ADESIONE FACOLTATIVA BANCA PSA ITALIA SPA Data ultimo aggiornamento: Dicembre 2015 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. L adesione alla Polizza Perfetto! non è indispensabile al fine di ottenere un finanziamento da Banca PSA Italia spa. Gli aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative apportati al presente Fascicolo Informativo successivamente alla data di adesione alla Polizza, saranno consultabili sul sito A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1) INFORMAZIONI GENERALI Assicuratore: PSA Life Insurance Europe Ltd., società facente parte del Gruppo Peugeot SA e del Gruppo Santander. Sede sociale e Direzione generale: 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta Xbiex, XBX 1122, Malta. Recapito telefonico: ; Fax Indirizzo di posta elettronica: psainsurance@mpsa.com Sito internet: PSA Life Insurance Europe Ltd. è un impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Malta Financial Services Authority n. C68966 emesso in data 24/04/2015. Essa è vigilata dalla Malta Financial Services Authority e opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi dove è iscritta all Elenco II allegato in appendice all Albo Imprese presso l IVASS Imprese in libera prestazione di servizi in entrata SEE - sub n. II cod ) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA Il capitale sociale è pari a ,00. Il patrimonio netto, la riserva patrimoniale, l indice di solvibilità non sono disponibili, in quanto PSA Life Insurance Europe Ltd. è una società di nuova costituzione, ma dette informazioni saranno pubblicate sul sito web dopo l approvazione del bilancio di esercizio. B) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E ALLE GARANZIE OFFERTE 3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE La presente Polizza Collettiva di Assicurazione Vita Perfetto! prevede le Coperture Vita per Decesso e Invalidità Permanente derivante da Infortunio o Malattia è stipulata con Banca PSA Italia spa, avente sede in Via Gallarate, 199, Milano (MI), iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi ( RUI ) sez. D La Polizza ha durata di 12 mesi con rinnovo tacito automatico per pari periodo. La durata della Polizza non eccederà la durata del Contratto di Finanziamento alla quale la stessa è abbinata, comunque non eccedente 84 (ottantaquattro) mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Perfetto! è un assicurazione a protezione del credito relativo al finanziamento a favore dei clienti. Si rinvia al Capitolo 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: per i termini e le modalità di esercizio del recesso o per l attivazione di un diverso pacchetto assicurativo (Pacchetto Perfetto Lavoratori o Pacchetto Perfetto Open) rispetto a quello scelto al momento dell adesione alla Polizza in caso di mutamento dello status lavorativo dell Assicurato (da lavoratore a non lavoratore, e viceversa) si rinvia all art. 2.2 del Capitolo 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. PSA Life Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68966, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta. Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6D PERFETTO Vita e Danni Fascicolo Informativo Nota Informativa Vita Pagina 1 di 5

3 Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Prestazioni in caso di Decesso ll rischio coperto è il Decesso. L Assicuratore corrisponde un Indennità pari al Capitale Residuo del Contratto di Finanziamento al momento del Sinistro, salvo impagati e nei limiti dei massimali indicati all art. 1.1 delle Condizioni Particolari di Assicurazione per la Copertura in caso di Decesso. b) Prestazioni in caso di Invalidità Permanente Il rischio coperto è l Invalidità Permanente derivante da Infortunio o Malattia. L Assicuratore corrisponde un Indennità pari al Capitale Residuo del Contratto di Finanziamento al momento del Sinistro, salvo impagati e nei limiti dei Massimali indicati all art. 2.1 delle Condizioni Particolari di Assicurazione per la Copertura in caso di Invalidità Permanente. Avvertenze relative a tutte le Coperture Assicurative: Le Coperture Assicurative per Decesso e Invalidità Permanente prestate in forza della presente Polizza da PSA Life Insurance Europe Ltd. sono offerte esclusivamente in modo congiunto alle Coperture Danni prestate da PSA Insurance Europe Ltd. (Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6D Perfetto!) in quanto tali Coperture costituiscono un unico ed inscindibile Fascicolo Informativo. Per tale ragione le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari di Assicurazione disciplinano congiuntamente le Coperture Vita e Danni garantite da entrambi gli Assicuratori. AVVERTENZA: si prega di fare riferimento alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione soprattutto per quanto riguarda le Limitazioni, le Esclusioni che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento della Prestazione, nonché gli eventuali periodi di sospensione della Copertura. Per maggiori dettagli si rinvia all art. 2 Persone assicurabili e adesione alla Polizza, per il Pacchetto Perfetto Lavoratori, all art. 3 Premio della Polizza del Capitolo 1. Pacchetto Perfetto Lavoratori; art. 2 Persone assicurabili e adesione alla Polizza, per il Pacchetto Perfetto Open, all art. 3 Premio della Polizza del Capitolo 2. Pacchetto Perfetto Open; all art. 4 Esclusioni del Capitolo 3. Disposizioni comuni delle Condizioni Generali di Assicurazione; e all art. 1 Copertura in caso di Decesso, art. 2 Copertura in caso di Invalidità Permanente del Capitolo 1. Pacchetto Perfetto Lavoratori; all art. 1 Copertura in caso di decesso, art. 2 Copertura in caso di Invalidità Permanente del Capitolo 2. Pacchetto Perfetto Open delle Condizioni Particolari di Assicurazione, così come alle Definizioni per una maggior chiarezza terminologica. AVVERTENZA: si richiama l attenzione dell Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alle informazioni rese dall Assicurato sul suo stato di salute al momento di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute che vi è inclusa o mediante la compilazione del questionario sanitario. 4) PREMI Il Premio è determinato in relazione alle Garanzie prestate ed è addebitato all Assicurato su base mensile, unitamente alla rata di rimborso del finanziamento e con le stesse modalità di pagamento. Il rimborso del Premio mensilmente addebitato all Assicurato è condizione indispensabile perché l Assicurato possa avere diritto all Indennizzo, se dovuto. L Assicurato versa il Premio alla Contraente su base mensile. Esso è pari allo 0,1% del capitale finanziato stabilito nel Contratto di Finanziamento per la Copertura Vita e la Copertura Danni offerte congiuntamente. L Assicurato può scegliere fra la modalità di mandato SEPA o bollettino postale. L ammontare mensile e totale del Premio è indicato nel Modulo di Adesione ed è comprensivo dell eventuale imposta di assicurazione. Remunerazione media percepita da parte dell'intermediario: 46% (quarantasei per cento) del Premio al netto delle imposte Costi di emissione: 0 (zero). Ad esempio, su un premio al netto delle imposte di 100,00 (cento) la remunerazione dell intermediario è pari a 46,00 (quarantasei). In caso di finanziamento della Maxi rata finale, il Premio mensile sarà pari allo 0,1% dell importo della Maxi rata stessa. Si rimanda all'art. 3 del Capitolo 1 e all art. 3 del Capitolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione per ulteriori dettagli. 5) MODALITA DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI La Polizza non prevede alcuna partecipazione agli utili. PSA Life Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68966, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta. Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6D PERFETTO Vita e Danni Fascicolo Informativo Nota Informativa Vita Pagina 2 di 5

4 C INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6) COSTI 6.1 Costi gravanti sul Premio Tutti i costi e gli oneri relativi o discendenti dalla Polizza Perfetto! sono elencati di seguito: Costi aggiuntivi a carico dell Assicurato Zero % Parte del Premio incassato dall Assicuratore viene utilizzato per far fronte ai rischi demografici previsti dalla Polizza (Decesso, Invalidità Permanente). 6.2 Costi per il riscatto La Polizza non prevede il riscatto delle Garanzie assicurative. 6.3 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili Non previsti. Quota parte percepita in media dall intermediario in valore assoluto e percentuale % 7) SCONTI AVVERTENZA: non sono previsti sconti di Premio. 8) REGIME FISCALE La Polizza, stipulata in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetta alla normativa fiscale italiana che prevede in relazione alle Coperture offerte da PSA Life Insurance Europe Ltd, un esenzione da imposte della Prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari per la copertura Decesso. Il Premio è al lordo delle imposte di assicurazione attualmente nella misura del 2,5% sulla sola parte di premio relativa all Invalidità Permanente dovuta ad Infortunio o Malattia, di grado non inferiore al 66% per le garanzie Vita. Al verificarsi del Sinistro, è comunque opportuno verificare eventuali modifiche ove successivamente intervenute nella normativa fiscale. D ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA POLIZZA 9. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DELLA POLIZZA Le modalità di perfezionamento dell adesione e la Data di Decorrenza delle Coperture Assicurative sono indicate agli artt. 2 dei Capitoli 1 e 2 e agli artt. 1 e 2 del Capitolo 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 10. RISOLUZIONE IN CASO DI NON PAGAMENTO DEL PREMIO La Polizza non include il diritto di sospendere il pagamento del Premio. 11. RISCATTO E RIDUZIONE Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della Polizza. 12. DIRITTO DI RECESSO L Aderente può recedere dalla Polizza entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa, dandone comunicazione all Assicuratore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al seguente indirizzo: PSA Life Insurance Europe Ltd. presso Banca PSA Italia spa, in Via Gallarate 199, Milano. Non è ammesso il recesso dalle singole Coperture, poiché esse sono offerte solo congiuntamente e costituiscono un unica Polizza, pertanto il recesso esercitato ai sensi del presente articolo si estende automaticamente a tutte le Coperture Vita e Danni. Il recesso determina la cessazione della Garanzia Assicurativa, dalle ore (ventiquattro) del giorno di spedizione della raccomandata e la restituzione all Aderente, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e della quota parte di Premio per cui la Garanzia Assicurativa ha avuto effetto, nel termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. L art..3 del Capitolo 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione regola i termini e le modalità per l esercizio di tale diritto. PSA Life Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68966, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta. Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6D PERFETTO Vita e Danni Fascicolo Informativo Nota Informativa Vita Pagina 3 di 5

5 13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL ASSICURATORE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE Per la verifica della documentazione da presentare all Assicuratore per la Liquidazione delle Prestazioni si rinvia all art. 6 del Capitolo 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e la Copertura dello stesso. I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente e comunque nel termine previsto dall art c.c. per iscritto a PSA Life Insurance Europe Ltd, presso Banca PSA Italia spa, Via Gallarate 199, Milano inviando in busta chiusa la relativa documentazione. L Assicurato o gli aventi diritto possono richiedere informazioni relativamente alle modalità di denuncia del sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero (Lun.-Ven. dalle ore 9.00 alle 16.00) o inviando una all indirizzo perfetto@mpsa.com. AVVERTENZA: ai sensi dell art cod. civ., i diritti derivanti dalla Polizza relativa alla Copertura Vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, l Assicuratore provvede al versamento della Prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell Economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 14. LEGGE APPLICABILE La legge applicabile alla Polizza è la legge italiana. 15. LINGUA La Polizza, ogni documento ad essa allegato, e qualsivoglia comunicazione per tutta la durata della Copertura Assicurativa sono redatte in lingua italiana. 16. RECLAMI Reclami rivolti all Assicuratore. Eventuali reclami relativi alla presente Polizza devono essere inoltrati per iscritto dall esponente al seguente indirizzo postale PSA Life Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia spa Via Gallarate 199, Milano o per psainsurance-complaints@mpsa.com. L'Assicuratore darà conferma della ricezione del reclamo entro 10 giorni e farà tutto quanto in suo potere per rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione. Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, ovvero in caso di reclami non relativi al rapporto ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, l esponente potrà rivolgersi all Autorità di vigilanza maltese, Malta Financial Services Authority (MFSA), Consumer Complaint Manager - Notabile Road Attard BKR 3000 Malta; numero di telefono: ovvero compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo Per la Liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il reclamo inviato all'ivass deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: nome, cognome e domicilio del reclamante; e numero di telefono; identificazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo ed eventuale documentazione a supporto (copia del reclamo inviato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro inviato dalla stessa, unitamente all'eventuale documentazione utile a descrivere meglio le relative circostanze). In merito alle controversie inerenti alla quantificazione del danno e all'attribuzione di responsabilità, si osserva che la procedura di reclamo sopra descritta non pregiudica la facoltà di adire l'autorità Giudiziaria. 17. COMUNICAZIONI TRA L ADERENTE/ASSICURATO E L ASSICURATORE Fatto salvo quanto diversamente specificato, tutte le comunicazioni da parte dell Aderente/Assicurato all Assicuratore dovranno essere fatte per iscritto al seguente indirizzo: PSA Life Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia spa in Via Gallarate 199, Milano. PSA Life Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68966, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta. Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6D PERFETTO Vita e Danni Fascicolo Informativo Nota Informativa Vita Pagina 4 di 5

6 Eventuali comunicazioni da parte dell Assicuratore saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dall Aderente. 18. CONFLITTO DI INTERESSI Nell attività di offerta e sottoscrizione del presente Pacchetto Assicurativo, l Assicuratore informa di avvalersi dell attività di soggetti facenti parte del proprio gruppo di appartenenza. L Assicuratore, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo da non recare pregiudizio agli Aderenti/Assicurati e s'impegna ad ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti. PSA LIFE INSURANCE EUROPE LTD. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA. Il legale rappresentante di PSA Life Insurance Europe Limited, Edouard De Lamarzelle. PSA Life Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68966, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta. Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6D PERFETTO Vita e Danni Fascicolo Informativo Nota Informativa Vita Pagina 5 di 5

7 NOTA INFORMATIVA DANNI POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE PERFETTO! DANNI AD ADESIONE FACOLTATIVA BANCA PSA ITALIA SPA Data ultimo aggiornamento: Dicembre 2015 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dell adesione alla Polizza. L adesione alla Polizza è facoltativa e non è indispensabile al fine di ottenere un finanziamento da Banca PSA Italia spa. Gli aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative apportati al presente Fascicolo Informativo successivamente alla data di adesione alla Polizza, saranno consultabili sul sito C) INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSISUCRAZIONE 1) INFORMAZIONI GENERALI Assicuratore: PSA Insurance Europe Ltd., società società facente parte del Gruppo Peugeot SA e del Gruppo Santander Consumer Finance. Sede sociale e Direzione Generale: 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta Xbiex, XBX 1122, Malta. Recapito telefonico: ; Fax Indirizzo di posta elettronica: psainsurance@mpsa.com Sito internet: PSA Insurance Europe Ltd. è un impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Malta Financial Services Authority n. C68963 emesso in data 24/04/2015. Essa è vigilata dalla Malta Financial Services Authority e opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi dove è iscritta all Elenco II allegato in appendice all Albo Imprese presso l IVASS Imprese in libera prestazione di servizi in entrata SEE - sub n. II cod ) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA Il capitale sociale è pari a ,00. Il patrimonio netto, la riserva patrimoniale, l indice di solvibilità non sono disponibili, in quanto PSA Insurance Europe Ltd è una società di nuova costituzione ma dette informazioni saranno pubblicate sul sito web dopo l approvazione del bilancio di esercizio. B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La presente Polizza Collettiva di Assicurazione Danni Perfetto! prevede la Copertura Danni per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro derivante da Infortunio o Malattia, o in alternativa, la Copertura Danni per Ricovero ospedaliero e di convalescenza derivante da Infortunio o Malattia ed è stipulata da Banca PSA Italia spa, avente sede in Via Gallarate, 199, Milano (MI), iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi ( RUI ) sez. D La Polizza ha durata annuale con rinnovo tacito fino alla fine del Contratto di Finanziamento. AVVERTENZA: per i termini e le modalità di esercizio della disdetta o per l attivazione di un diverso pacchetto assicurativo (Pacchetto Perfetto Lavoratori o Pacchetto Perfetto Open) rispetto a quello scelto al momento dell adesione alla Polizza in caso di mutamento della status lavorativo dell Assicurato (da lavoratore a non lavoratore, e viceversa) si rinvia all art. 2.2 del Capitolo 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 3) COPERTURA ASSICURATIVA OFFERTA LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI La Polizza prevede le seguenti Coperture Assicurative: - Pacchetto Perfetto Lavoratori: Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro derivante da Infortunio o Malattia; PSA Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68963, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6D PERFETTO Vita e Danni Fascicolo Informativo Nota Informativa Danni Pagina 1 di 4

8 - Pacchetto Perfetto Open: Copertura assicurativa in caso di Ricovero ospedaliero e di convalescenza derivante da Infortunio o Malattia. Le Coperture Danni prestate in forza della presente Polizza, da PSA Insurance Europe Ltd., sono offerte esclusivamente in modo congiunto alle Coperture Vita prestate da PSA Life Insurance Europe Ltd. (Polizza Collettiva di Assicurazione), in quanto tali Coperture costituiscono un unico ed inscindibile Fascicolo Informativo. Per tale ragione le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari di Assicurazione disciplinano congiuntamente le Coperture Vita e le Coperture Danni garantite da entrambi gli Assicuratori. AVVERTENZA: alla Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro e Ricovero ospedaliero e di convalescenza si applicano il Periodo di Carenza e la Franchigia. Le Coperture danni sono altresì soggette alle Esclusioni, al Massimale nonché agli eventuali periodi di sospensione della Copertura. Si rinvia per aspetti di dettaglio all'art. 1 "Oggetto della Copertura Assicurativa", art. 2 Persone assicurabili e adesione alla Polizza, per il Pacchetto Perfetto Lavoratori, art. 3 Premio della Polizza del Capitolo 1. Pacchetto Perfetto Lavoratori; art. 1 "Oggetto della Copertura Assicurativa", art. 2 Persone assicurabili e adesione alla Polizza, per il Pacchetto Perfetto Open, art. 3 Premio della Polizza del Capitolo 2. Pacchetto Perfetto Open; art. 4 Esclusioni del Capitolo 3. Disposizioni Comuni delle Condizioni Generali di Assicurazione; all art. 3 Garanzia in caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro e al relativo art. 3.1 Indennizzo Assicurativo e Massimale e art. 3.2 Periodo di Carenza e Franchigia del Capitolo 1. Pacchetto Perfetto Lavoratori; art. 3 Garanzia in caso di Ricovero ospedaliero e al relativo art. 3.1 Indennizzo Assicurativo e Massimale e art. 3.2 Periodo di Carenza e Franchigia del Capitolo 2. Pacchetto Perfetto Open delle Condizioni Particolari di Assicurazione, così come alle Definizioni per una maggior chiarezza terminologica. AVVERTENZA: Il Periodo di Carenza è un periodo di tempo decorrente dalla Data di Decorrenza durante il quale non è coperto alcun Sinistro e nessun Indennizzo può essere pagato al Beneficiario. La Franchigia è un periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini delle presenti Condizioni di Assicurazione, l Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. Il Massimale è il limite dell esposizione finanziaria dell Assicuratore oltre il quale le conseguenze economiche del Sinistro restano a carico dell Assicurato. Esempio di operatività del Periodo di Carenza per le Coperture Danni Data di adesione Periodo di Carenza Data sinistro Risultato 01/03/ gg 01/05/2016 Indennizzabile 01/03/ gg 15/04/2016 Non indennizzabile Esempio di operatività della Franchigia per le Coperture Danni Data d inizio del sinistro Franchigia Data a partire della quale la prima rata è indennizzabile 01/03/ gg 01/05/2016 AVVERTENZA: per le Coperture Danni è previsto un limite massimo di età assicurabile indicato all art. 2 del Capitolo 1 e all art. 2 del Capitolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 4) DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o reticenti da parte dell Aderente che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione dell Assicurato nonché la cessazione della Polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si rinvia all'art. 11 del Capitolo 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: in relazione alle Coperture per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro e Ricovero ospedaliero e di convalescenza derivanti da Malattia è necessario sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute inclusa nel Modulo di Adesione o rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal questionario sanitario. PSA Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68963, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6D PERFETTO Vita e Danni Fascicolo Informativo Nota Informativa Danni Pagina 2 di 4

9 5) PREMI Il Premio è addebitato all Assicurato su base mensile, unitamente alla rata di rimborso dell importo finanziato e con le stesse modalità di pagamento. Il rimborso del Premio mensilmente addebitato all Assicurato è condizione indispensabile perché l Assicurato possa avere diritto all Indennizzo, se dovuto. L Assicurato versa il Premio alla Contraente su base mensile. Esso è pari allo 0,1% del capitale finanziato stabilito nel Contratto di Finanziamento per la Copertura Vita e la Copertura Danni offerte congiuntamente. L Assicurato può scegliere fra la modalità di mandato SEPA o bollettino postale. L ammontare mensile e totale del Premio è indicato nel Modulo di Adesione ed è comprensivo dell eventuale imposta di assicurazione. Remunerazione media percepita da parte dell'intermediario: 46% (quarantasei per cento) del Premio al netto delle imposte Costi di emissione: 0 (zero). Ad esempio, se un premio al netto delle imposte è pari a 100,00 (cento) la remunerazione dell intermediario è pari a 46,00 (quarantasei). In caso di un finanziamento della Maxi rata finale, l ammontare del Premio mensile sarà pari allo 0,1% dell importo della Maxi rata stessa. Si rimanda all'art. 3 del Capitolo 1 e all art. 3 del Capitolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione per ulteriori dettagli. 6) DIRITTO DI RECESSO AVVERTENZA: l'aderente può recedere dalla Polizza entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa, dandone comunicazione all Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al seguente indirizzo: PSA Insurance Europe Ltd., presso Banca PSA Italia spa, in Via Gallarate 99, Milano (MI). Non è ammesso il recesso dalle singole Coperture, poiché esse sono offerte solo in abbinamento e costituiscono un'unica Polizza, pertanto il recesso esercitato ai sensi del presente articolo si estende automaticamente a tutte le Coperture Vita e Danni. Il recesso determina la cessazione della Garanzia Assicurativa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della raccomandata e la restituzione all Aderente, per il tramite della Contraente, del Premio versato, al netto delle imposte e della quota parte di Premio per cui la Garanzia Assicurativa ha avuto effetto, nel termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. L art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione regola i termini e le modalità per l esercizio di tale diritto. 7) PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dalla Polizza relativa alla Copertura Danni ai sensi dell art cod. civ. si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si verifica il fatto su cui si fonda il diritto. 8) LEGGE APPLICABILE E LINGUA DELLA POLIZZA La legge applicabile alla Polizza è la legge italiana. La lingua in cui sono comunicate le Condizioni Generali di Polizza e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della Copertura Assicurativa è l italiano. 9) REGIME FISCALE La Polizza, stipulata in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetta alla normativa fiscale italiana che prevede, in relazione alle Coperture offerte da PSA Insurance Europe Ltd., un'imposta sui premi versati pari a 2,5% (due virgola cinque per cento) del relativo Premio imponibile. Al verificarsi del Sinistro, è comunque opportuno verificare se sono intervenute eventuali modifiche nella normativa fiscale. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 10) SINISTRI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE AVVERTENZA: nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono previste modalità e termini per la denuncia dei Sinistri. PSA Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68963, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6D PERFETTO Vita e Danni Fascicolo Informativo Nota Informativa Danni Pagina 3 di 4

10 L'Aderente o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del sinistro inviando una all indirizzo : perfetto@mpsa.com. Gli artt. 6 e 7 del Capitolo 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione riportano le indicazioni di dettaglio relative alla procedura liquidativa. 11) RECLAMI Reclami rivolti all Assicuratore. I reclami relativi alla presente Polizza devono essere inoltrati per iscritto dall esponente al seguente indirizzo postale PSA Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia spa Via Gallarate 199, Milano o per psainsurance-complaints@mpsa.com. L'Assicuratore darà conferma della ricezione del reclamo entro 10 giorni e farà tutto quanto in suo potere per rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione. Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il periodo massimo di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, ovvero in caso di reclami non relativi al rapporto ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, l esponente potrà rivolgersi all Autorità di vigilanza maltese, Malta Financial Services Authority (MFSA), Consumer Complaint Manager - Notabile Road Attard BKR 3000 Malta; numero di telefono: ovvero compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo Per la Liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il reclamo inviato all'ivass deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: nome, cognome e domicilio del reclamante; e numero di telefono; identificazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo ed eventuale documentazione a supporto (copia del reclamo inviato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro inviato dalla stessa, unitamente all'eventuale documentazione utile a descrivere meglio le relative circostanze). In merito alle controversie inerenti alla quantificazione del danno e all'attribuzione di responsabilità, si osserva che la procedura di reclamo sopra descritta non pregiudica la facoltà di adire l'autorità Giudiziaria. 12) ARBITRATO Il collegio medico ha sede nel comune che ospita l'istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'aderente. AVVERTENZA: la possibilità di ricorrere ad un arbitrato medico per le controversie in materia di quantificazione dei danni e l'attribuzione delle responsabilità, non pregiudica la facoltà per l Assicurato di adire l'autorità Giudiziaria. PSA EUROPE INSURANCE LTD È RESPONSABILE DELLA VERIDICITA E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA Il rappresentante legale di PSA Insurance Europe Limited, Edouard De Lamarzelle PSA Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68963, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6D PERFETTO Vita e Danni Fascicolo Informativo Nota Informativa Danni Pagina 4 di 4

11 GLOSSARIO Data ultima modifica del presente documento: Dicembre 2015 La presente sezione del Fascicolo Informativo contiene ed esplica il significato dei termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente e l'assicurato possono usare ai fini di una migliore comprensione della Polizza. Si osservi che i termini elencati di seguito non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'interpretazione della Polizza, relativamente alla quale sono rilevanti unicamente le Definizioni citate nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Assicurato: La persona fisica che ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento con il Contraente, ha sottoscritto il Modulo di Adesione e si è impegnata a pagare il Premio. Assicuratore/i - Compagnia/e: Compagnia di Assicurazione che opera professionalmente ed esclusivamente nel settore assicurativo. Assicurazione: Contratto per mezzo del quale una parte accetta di anticipare una data somma di denaro (Premio) mentre l'altra accetta di indennizzare l'eventuale danno previsto nel contratto (Copertura non vita) o di pagare un capitale o una rendita (Copertura vita). Beneficiario: Il soggetto che ha diritto alla Prestazione. Codice delle assicurazioni: Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche e integrazioni. Contraente: Soggetto che stipula la Polizza e che gestisce tutte le incombenze amministrative. Indennizzo: Importo liquidabile dall'assicuratore in base alle Condizioni Generali di Assicurazione e alle Condizioni Particolari di Assicurazione. Intermediario assicurativo: La persona fisica o giuridica, iscritta nell'albo elettronico unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che a titolo oneroso svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa. IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni: L'IVASS svolge le funzioni di vigilanza nel settore assicurativo esercitando i poteri di natura autorizzativa, accertativa, prescrittiva, cautelare e repressiva previsti nelle disposizioni del Codice delle Assicurazioni. L'IVASS ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità. Il 1 gennaio 2013 l'ivass è subentrato all'isvap (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettive) in tutte le sue funzioni, competenze e poteri, e in tutti i rapporti attivi e passivi e quest ultima autorità è stata soppressa. Da medesima data ogni riferimento all'isvap contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'ivass. Massimale: La responsabilità massima dell'assicuratore per un dato Danno o periodo assicurativo, stabilito nelle condizioni di Polizza. Polizza/Polizze: Documento contrattuale che disciplina e dimostra il rapporto tra l'assicuratore, il Contraente e l'assicurato e che consiste nella Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6D Vita e Danni Perfetto! e nelle relative appendici. PSA Life Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68966, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta. PSA Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68963, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6D PERFETTO Vita e Danni Fascicolo Informativo Glossario Pagina 1 di 2

12 Premio: Somma dovuta all Assicuratore per la Garanzia Assicurativa prestata. Rischio: La probabilità che si verifichi un Sinistro e l entità dei danni che possano derivarne. Sinistro: Verificarsi dell evento di rischio assicurato oggetto della Polizza per il quale viene prestata la Garanzia Assicurativa ed erogata la relativa Prestazione assicurativa. PSA Life Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68966, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta. PSA Insurance Europe Limited, Numero di registro: C68963, è una società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale presso la MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122 Malta. La società è autorizzata a operare secondo gli articoli di legge previsti dall Insurance Business Act e a svolgere attività di assicurazioni in libera prestazione di servizi in Italia dal Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6D PERFETTO Vita e Danni Fascicolo Informativo Glossario Pagina 2 di 2

13 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Polizza Collettiva di Assicurazione PERFETTO! n. IT6D Vita e Danni L adesione alla Polizza Perfetto! è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Data ultimo aggiornamento Dicembre 2015 DEFINIZIONI Ai seguenti termini l'aderente, il Contraente e gli Assicuratori attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato: Aderente/Assicurato: La persona fisica che ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento con il Contraente, ha sottoscritto il Modulo di Adesione e si è impegnata a pagare il Premio. Assicuratore/i - Compagnia/e: Per le Coperture Vita: PSA Life Insurance Europe Ltd., società facente parte del Gruppo Peugeot SA e del Gruppo Santander Consumer Finance, con sede legale e direzione generale in: 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta Xbiex, XBX 1122, Malta. PSA Life Insurance Europe Ltd. è un impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Malta Financial Services Authority emesso in data 24/04/2015 n. C Essa è vigilata dalla Malta Financial Services Authority e opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi dove è iscritta all'elenco II allegato in appendice all'albo delle Imprese presso l IVASS Imprese in libera prestazione di servizi in entrata SEE - sub n. II cod Per le Coperture Danni: PSA Insurance Europe Ltd., società facente parte del Gruppo Peugeot SA e del Gruppo Santander Consumer Finance, con sede legale e direzione generale in: 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta Xbiex, XBX 1122, Malta. PSA Insurance Europe Ltd. è un impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Malta Financial Services Authority emesso in data 24/04/2015 n. C Essa è vigilata dalla Malta Financial Services Authority e opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi dove è iscritta all'elenco II allegato in appendice all'albo delle Imprese presso l IVASS Imprese in libera prestazione di servizi in entrata SEE - sub n. II cod Attività Sportiva Professionistica: Attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell'ambito delle discipline sportive regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle stesse Federazioni, con l osservanza delle direttive stabilite dal CONI per distinguere l'attività professionistica da quella dilettantistica. Beneficiario: Il soggetto che ha diritto alla Prestazione. Contraente: Banca PSA Italia spa, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ("RUI") sez. D , che stipula la presente Polizza Collettiva per conto dei propri clienti che sottoscrivono un Contratto di Finanziamento concesso dalla stessa Contraente. Contratto di Finanziamento: Finanziamento erogato da Banca PSA Italia spa, ai suoi clienti, il cui oggetto è la concessione a questi ultimi di un prestito finalizzato all'acquisto di un veicolo. Copertura (e) Danni: Le Garanzie per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro derivante da Infortunio o Malattia e/o Ricovero ospedaliero e di convalescenza derivante da Infortunio o Malattia. Queste Garanzie sono prestate da PSA Insurance Europe Ltd. Copertura (e) Vita: Le Garanzie per Decesso e/o Invalidità Permanente derivante da Infortunio o Malattia. Queste Garanzie sono prestate da PSA Life Insurance Europe Ltd. Polizza Collettiva di Assicurazione PERFETTO! n. IT6D Vita e Danni Fascicolo Informativo Condizioni Generali di Assicurazione Pagina 1 di 10

14 Data di Decorrenza: La data in cui le Garanzie Assicurative previste dalla Polizza hanno effetto. Data di Cessazione della Garanzia Assicurativa: La data in cui le Garanzie Assicurative non hanno più effetto. Debito Residuo: La somma complessiva in linea capitale risultante a debito dell'aderente al momento del Sinistro, esclusi gli eventuali importi di rate insolute maturate prima del Sinistro. Decesso: La morte dell'assicurato. Esclusioni: I rischi esclusi o le limitazioni della Copertura assicurativa elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazione e nelle Condizioni Particolari di Assicurazione. Fascicolo Informativo: Il Documento previsto dal Regolamento IVASS n. 35/2010 da consegnare all'aderente/assicurato prima della sottoscrizione della Polizza a cura del Contraente, contenente la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni Generali di Assicurazione, le Condizioni Particolari di Assicurazione, il Questionario di Adeguatezza e il Modulo di Adesione. Franchigia: Periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini delle presenti Condizioni di Assicurazione, l Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. Garanzia/Copertura Assicurativa: La Prestazione assicurativa associata alle singole Coperture Vita e Danni fornite dalla Polizza. Inabilità Temporanea Totale al Lavoro: La perdita temporanea e in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità dell Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere certificata dal medico curante. La Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro si applica solo all'assicurato che al momento del Sinistro è Lavoratore Dipendente Pubblico o Privato, o un Lavoratore Autonomo. Indennizzo, Indennità, Prestazione: Importo liquidabile dall'assicuratore in base alle Condizioni Generali di Assicurazione e alle Condizioni Particolari di Assicurazione. Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili sull Assicurato. Invalidità Permanente: La perdita definitiva e irrimediabile da parte dell'assicurato della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta di grado non inferiore al 66%, dovuta ad Infortunio o Malattia. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. che regolamenta la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modifiche e integrazioni. Lavoratore Autonomo: Una persona fisica che eserciti un attività lavorativa regolare e che, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione. Polizza Collettiva di Assicurazione PERFETTO! n. IT6D Vita e Danni Fascicolo Informativo Condizioni Generali di Assicurazione Pagina 2 di 10

15 Lavoratore Dipendente Privato: Una persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano. Lavoratore Dipendente Pubblico: Una persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30/7/1999 n Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i dipendenti degli enti alla disciplina del parastato così come da L. 70/1975. Liquidazione: Il pagamento della Prestazione dovuta al Beneficiario. Malattia: Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Massimale: Limite dell esposizione finanziaria dell Assicuratore oltre il quale le conseguenze economiche del Sinistro restano a carico dell Assicurato. Modulo di Adesione: Documento predisposto dall Assicuratore contenente la dichiarazione di adesione alla Garanzia Assicurativa, da sottoscriversi a cura dell Aderente/Assicurato dopo attenta lettura e perfetta comprensione dei contenuti del Fascicolo Informativo. Pacchetto Perfetto Lavoratori: Pacchetto assicurativo che prevede la Copertura Assicurativa in caso di Decesso (Copertura Vita), Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro derivante da Infortunio o Malattia (Copertura Danni). Pacchetto Perfetto Open: Pacchetto assicurativo che prevede la Copertura Assicurativa in caso in caso di Decesso (Copertura Vita), Invalidità Permanente e e di Ricovero ospedaliero e di convalescenza derivante da Infortunio o Malattia (Copertura Danni). Periodo di Carenza: Periodo di tempo decorrente dalla Data di Decorrenza durante il quale non è coperto alcun Sinistro e nessun Indennizzo può essere pagato al Beneficiario. Polizza: La Polizza Collettiva stipulata tra il Contraente e l'assicuratore con il numero di riferimento IT6D Vita e Danni e nome commerciale Perfetto! Rata: Ciascuna rata di rimborso del Contratto di Finanziamento, comprensiva di quota capitale e interessi. Ricovero ospedaliero e di convalescenza: Situazione fisica reversibile, certificata medicalmente a seguito del ricovero stesso, causata da una malattia o da un incidente, dovuta a cause indipendenti dalla volontà dell Assicurato. Ai fini dell indennizzabilità, l Assicurato si considera in convalescenza, per un numero massimo di giorni non superiore a quello del ricovero che ha determinato la convalescenza. Premio: Somma dovuta all Assicuratore per la Garanzia Assicurativa prestata. Polizza Collettiva di Assicurazione PERFETTO! n. IT6D Vita e Danni Fascicolo Informativo Condizioni Generali di Assicurazione Pagina 3 di 10

16 Prescrizione: L'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini previsti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono entro dieci anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni si prescrivono nel termine di due anni dal momento in cui si verifica il fatto su cui si fonda il diritto. Sinistro: Verificarsi dell evento di rischio assicurato oggetto della Polizza per il quale viene prestata la Garanzia Assicurativa ed erogata la relativa Prestazione assicurativa. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Polizza Collettiva di Assicurazione PERFETTO! n. IT6D Vita e Danni Data ultimo aggiornamento Dicembre 2015 Capitolo 1. Pacchetto Perfetto Lavoratori Articolo 1. Oggetto della Copertura Assicurativa: L'Assicuratore riconosce all'assicurato alle condizioni sotto riportate, le seguenti garanzie: - Decesso e Invalidità Permanente (Copertura Vita) - Inabilità Temporanea Totale al Lavoro (Copertura Danni). Nel caso si verifichi un Sinistro, l'assicuratore, fatti salvi il Periodo di Carenza, le Franchigie e il Massimale indicati nelle Condizioni Particolari di Assicurazione, pagherà l'indennizzo assicurativo indicato nelle Condizioni Particolari. Articolo 2. Persone assicurabili e adesione alla Polizza, per il Pacchetto Perfetto Lavoratori Sono assicurabili le persone fisiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni: - essere di età non superiore a 65 (sessantacinque) anni al momento dell adesione per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente; - essere di età non superiore a 61 (sessantuno) anni al momento dell adesione per le garanzie Inabilità Temporanea Totale al Lavoro; - non avere oltre 70 (settanta) anni alla scadenza del Contratto di Finanziamento;essere Lavoratore Dipendente Privato o Pubblico o Lavoratore Autonomo al momento dell adesione. Articolo 3. Premio della Polizza Il Contraente accredita all'assicuratore il Premio secondo le modalità e i termini concordati nella Polizza. L'Aderente versa al Contraente il Premio con cadenza mensile, unitamente alla rata di rimborso dell importo finanziato. Esso ammonta allo 0,1% del capitale finanziato (C.F.) per le Coperture Vita e Danni offerte in abbinamento. L'Assicurato può scegliere come modalità di rimborso il mandato SEPA o il bollettino postale. Il Premio è periodico, mensile, e dipendente dall'ammontare e dalla durata del Contratto di Finanziamento. L'ammontare totale del Premio mensile indicato nel Modulo di Adesione è comprensivo dell eventuale imposta di assicurazione. Durata del finanziamento Tasso di Premio Lordo (inclusivo di imposte) su base mensile mesi 0,1% x C.F. Il mancato pagamento della prima Rata del Premio avrà effetti sull'efficacia della Garanzia Assicurativa, causando la sospensione o la risoluzione della Garanzia Assicurativa. In caso di mancato pagamento di una Rata successiva del Premio (non della prima), gli effetti sulla Garanzia Assicurativa decorrono solo per 15 giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento, dopodiché la Garanzia Assicurativa resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui è effettuato il pagamento. Se dopo tale momento si verifica un Sinistro, l'assicuratore non è tenuto all'indennizzo, mentre l'assicurato rimane obbligato al pagamento del Premio. Se l'assicurato paga il Premio rimasto insoluto, la Garanzia Assicurativa sarà riattivata con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui viene effettuato il pagamento: i Sinistri verificatisi durante la fase di sospensione restano quindi non indennizzabili. La Polizza invece si risolve se l'assicuratore non agisce per la riscossione del Premio entro sei mesi dalla scadenza del termine del pagamento. Polizza Collettiva di Assicurazione PERFETTO! n. IT6D Vita e Danni Fascicolo Informativo Condizioni Generali di Assicurazione Pagina 4 di 10

17 Capitolo 2. Pacchetto Perfetto Open Articolo 1. Oggetto della Copertura Assicurativa: L'Assicuratore riconosce all'assicurato alle condizioni sotto riportate, le seguenti garanzie: - Decesso e Invalidità Permanente (Copertura Vita) - Ricovero ospedaliero e di convalescenza (Copertura Danni) Nel caso si verifichi un Sinistro, l'assicuratore, fatti salvi il Periodo di Carenza, le Franchigie e il Massimale indicati nelle Condizioni Particolari di Assicurazione, pagherà l'indennizzo assicurativo indicato nelle Condizioni Particolari. Articolo 2. Persone assicurabili e adesione alla Polizza, per il Pacchetto Perfetto Open Sono assicurabili le persone fisiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni: - essere di età non superiore a 65 (sessantacinque) anni al momento dell adesione ; - non avere oltre 70 (settanta) anni alla scadenza del Contratto di Finanziamento; Articolo 3. Premio della Polizza Il Contraente accredita all'assicuratore il Premio secondo le modalità e i termini concordati nella Polizza. L'Aderente versa al Contraente il Premio con cadenza mensile, unitamente alla rata di rimborso dell importo finanziato. Esso ammonta allo 0,1% del capitale finanziato (C.F.) per le Coperture Vita e Danni offerte in abbinamento. L'Assicurato può scegliere come modalità di rimborso il mandato SEPA o il bollettino postale. Il Premio è periodico, mensile, e dipendente dall'ammontare e dalla durata del Contratto di Finanziamento. L'ammontare totale del Premio mensile indicato nel Modulo di Adesione è comprensivo dell eventuale imposta di assicurazione. Durata del finanziamento Tasso di Premio Lordo (inclusivo di imposte) su base mensile mesi 0,1% x C.F. Il mancato pagamento della prima Rata del Premio avrà effetti sull'efficacia della Garanzia Assicurativa, causando la sospensione o la risoluzione della Garanzia Assicurativa. In caso di mancato pagamento di una Rata successiva del Premio (non della prima), gli effetti sulla Garanzia Assicurativa decorrono solo per 15 giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento, dopodiché la Garanzia Assicurativa resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui è effettuato il pagamento. Se dopo tale momento si verifica un Sinistro, l'assicuratore non è tenuto all'indennizzo, mentre l'assicurato rimane obbligato al pagamento del Premio. Se l'assicurato paga il Premio rimasto insoluto, la Garanzia Assicurativa sarà riattivata con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui viene effettuato il pagamento: i Sinistri verificatisi durante la fase di sospensione restano quindi non indennizzabili. La Polizza invece si risolve se l'assicuratore non agisce per la riscossione del Premio entro sei mesi dalla scadenza del termine del pagamento. Capitolo 3. Disposizioni comuni Articolo 1. Modalità di Adesione L'Aderente aderisce alle Coperture Vita e Danni della presente Polizza sottoscrivendo il Modulo di Adesione. Per finanziamenti inferiori ai 30,000, l Aderente deve aver sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute inclusa nel Modulo di Adesione e dunque dichiarare quanto segue: di non riportare un grado di invalidità permanente pari o superiore al 40%, calcolato secondo i criteri indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione e di essere in buono stato di salute e di non essere affetto da malattia o lesioni che necessitino di un trattamento medico, farmacologico, fisioterapico o psicoterapeutico continuativo nel tempo, e di non essere stato assente dal lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30 giorni lavorativi consecutivi per malattia o Infortunio (applicabile solo al il Pacchetto Perfetto Lavoratori). Per i finanziamenti superiori a 30,000, l Aderente deve invece compilare il questionario sanitario. Con l adesione alla Polizza, l Aderente e/o i suoi aventi causa esplicitamente: Polizza Collettiva di Assicurazione PERFETTO! n. IT6D Vita e Danni Fascicolo Informativo Condizioni Generali di Assicurazione Pagina 5 di 10

18 autorizzano l'assicuratore a oqenere da terze parti (ad esempio dal medico curante o da altre strutture sanitarie) i loro dati personali per l attuazione delle obbligazioni relative alla Garanzia assicurativa, esonerando espressamente tali soggetti terzi dagli obblighi di riservatezza e non diffusione dei dati. consentono le indagini, gli accertamenr e le visite mediche eventualmente necessarie ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla Garanzia Assicurativa da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell'assicuratore, i costi delle quali saranno totalmente a carico dell'assicuratore medesimo. AVVERTENZA: I pacchetti Perfetto Lavoratori e Perfetto Open non sono cumulabili e sono tra loro alternativi. Al momento dell adesione, l Assicurato può sottoscrivere un solo pacchetto, adeguato al suo status lavorativo ed alle sue specifiche necessità, così come delineato dalle risposte al questionario di adeguatezza. Nel caso di mutamento dello status lavorativo dell Assicurato (da lavoratore a non lavoratore e viceversa) è concessa la facoltà all Assicurato di recedere o di attivare un diverso pacchetto assicurativo (Pacchetto Perfetto Lavoratori o Pacchetto Perfetto Open) rispetto a quello scelto al momento dell adesione alla Polizza alle condizioni e con le modalità previste dall art. 2.2 che segue. Articolo 2. Data di Decorrenza, Durata e Data di Cessazione della Garanzia Assicurativa Articolo 2.1. Data di decorrenza della Garanzia Assicurativa Per l'assicurato la Garanzia Assicurativa decorrerà dalla data di inizio del Contratto di Finanziamento. Articolo 2.2. Durata e modifica del pacchetto assicurativo La Garanzia Assicurativa ha durata di un anno con rinnovo tacito automatico, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata a.r. ricevuta con almeno 30 giorni di preavviso dall'assicuratore, dall'aderente o dal Contraente. In caso di cambiamento di status lavorativo (da lavoratore a non lavoratore e viceversa) l Aderente può contattare il Contraente al fine di richiedere l attivazione di un differente pacchetto assicurativo - rispetto a quello sottoscritto al momento dell adesione alla Polizza - tra quelli previsti nella Polizza medesima (Pacchetto Perfetto Lavoratori e Pacchetto Perfetto Open) o per esercitare il suo diritto di recedere dalla Polizza. In caso di cambiamento dello status lavorativo, la richiesta di attivazione del diverso pacchetto assicurativo (Pacchetto Perfetto Lavoratori e Pacchetto Perfetto Open) dovrà essere inviata al Contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di verificarsi di tale evento. In caso di recesso la disdetta dovrà essere inviata al Contraente a mezzo lettera raccomandata con 30 giorni di preavviso al seguente indirizzo postale : PSA Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia spa Via Gallarate 199, Milano In questa situazione, la parte di Premio per la durata della Garanzia Assicurativa non utilizzata sarà, se del caso, rimborsata. AVVERTENZA: Qualora l Assicurato non provveda a comunicare il cambiamento di status lavorativo (da lavoratore a non lavoratore, e viceversa) le specifiche Coperture Danni previste nel relativo pacchetto (Inabilità Temporanea Totale al Lavoro per il Pacchetto Perfetto Lavoratori e il Ricovero ospedaliero e di convalescenza per il Pacchetto Perfetto Open) non troveranno applicazione e si applicheranno esclusivamente le Coperture Vita. Articolo 2.3. Cessazione della Garanzia Assicurativa La Garanzia Assicurativa ha termine: a) alla data di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento e in ogni caso non oltre 84 (ottantaquattro) mesi dalla data di avvio del Contratto di Finanziamento; b) in caso di estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento; c) alla data in cui il Debito Residuo è estinto per qualunque motivo; d) in ogni caso, a seguito della liquidazione di una delle Prestazioni di cui alla Copertura Vita. Articolo 3. Diritto di recesso dell'aderente Polizza Collettiva di Assicurazione PERFETTO! n. IT6D Vita e Danni Fascicolo Informativo Condizioni Generali di Assicurazione Pagina 6 di 10

19 Fatto salvo quanto previsto all art che precede, l'aderente può recedere dalla Polizza entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa, dandone comunicazione all Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al seguente indirizzo: PSA Life Insurance Europe Ltd e PSA Insurance Europe Ltd, presso Banca PSA Italia spa in Via Gallarate 199, Milano (MI). Il recesso determina la cessazione della Garanzia Assicurativa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della raccomandata. L'Assicuratore provvederà al rimborso all'aderente del Premio versato, al netto delle imposte e della parte del Premio per cui la Garanzia Assicurativa ha avuto effetto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, sul conto bancario indicato dal Aderente. Non è ammesso il recesso dalle singole Coperture, poiché esse sono offerte unicamente in abbinamento e costituiscono un'unica Polizza. Pertanto il recesso esercitato ai sensi del presente articolo si estende automaticamente a tutte le Coperture Vita e Danni. Articolo 4. Esclusioni Esclusioni applicabili a tutte le Garanzie L'Assicuratore non riconoscerà alcun Indennizzo nei seguenti casi: a) dolo dell'assicurato o del Beneficiario; b) Sinistri avvenuti in relazione a uno stato di guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare e invasione; c) Sinistri causati da atti intenzionali dell'assicurato; d) Suicidio dell'assicurato entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa; e) Tentativo di suicidio; f) Mutilazione volontaria; g) Sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; h) Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o per stati di alcolismo acuto o cronico; i) Sinistri causati da incidente aereo, se l'assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con un pilota non titolare di un valido brevetto idoneo; j) Sinistri causati dalla partecipazione dell'assicurato a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualunque mezzo a motore; k) Sinistri causati da stati depressivi, minorazioni dell integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o assunzione continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico; l) Sinistri che sono conseguenza di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; m) Sinistri che sono conseguenza della pratica di un'attività Sportiva Professionistica, dalla pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; n) Sinistri causati da Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e altre patologie a essa collegate. Articolo 5. Beneficiario della Prestazione Il Beneficiario è l'assicurato (o i suoi successori mortis causa) che potrà scegliere la modalità di liquidazione dell'indennizzo tra le diverse opzioni indicategli dall'assicuratore con apposita comunicazione scritta che gli sarà inviata successivamente all apertura del Sinistro. Non è consentito designare quale beneficiario l intermediario. Articolo 6. Denuncia dei Sinistri Articolo 6.1. Modulo di denuncia del Sinistro AVVERTENZA IMPORTANTE: I Sinistri devono essere tempestivamente denunciati e comunque nel termine previsto dall art c.c. inviando a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il modulo di denuncia di sinistro a PSA Life Insurance Europe Ltd e PSA Insurance Europe Ltd, presso Banca PSA Italia spa, in Via Gallarate 199, Milano (MI). Il modulo di denuncia di sinistro può essere richiesto tramite posta o all'indirizzo perfetto@mpsa.com. AVVERTENZA IMPORTANTE: Il reclamante deve allegare al modulo di denuncia di sinistro tutta la documentazione richiesta dagli Assicuratori. In ogni caso gli Assicuratori si riservano il diritto di chiedere all'assicurato di sottoporsi ad accertamenti medici. AVVERTENZA IMPORTANTE: Polizza Collettiva di Assicurazione PERFETTO! n. IT6D Vita e Danni Fascicolo Informativo Condizioni Generali di Assicurazione Pagina 7 di 10

20 La denuncia di Sinistro sarà considerata completa solo alla ricezione di tutta la documentazione richiesta. Articolo 6.2. Documentazione da inviare all'assicuratore in caso di Sinistro Se il Sinistro riguarda un caso di Decesso, deve essere inviata la seguente documentazione: certificato di morte; certificato medico che precisi la causa esatta della morte dell Assicurato e, in caso di Decesso a seguito di ricovero, copia della cartella relativa cartella clinica o in caso di Decesso a seguito di sinistro stradale, copia del verbale redatto dalle Autorità intervenute; ove venga disposta autopsia, copia del relativo reperto; L Assicurato dovrà fornire all Assicuratore tutta la documentazione necessaria per poter attivare il diritto all indennizzo. L'Assicuratore ha facoltà e diritto di richiedere, se necessario, eventuale altra documentazione utile per verificare il diritto all'indennizzo. Se il Sinistro riguarda un caso di Invalidità Permanente, deve essere inviata la seguente documentazione: certificato di Invalidità Permanente rilasciato dall'autorità competente o da un medico legale; copia della cartella clinica e del verbale di sinistro stradale. L'Assicuratore ha facoltà e diritto di richiedere, se necessario, eventuale altra documentazione utile per verificare il diritto all'indennizzo. Se il Sinistro riguarda un caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro o di Ricovero ospedaliero e di convalescenza, deve essere inviata la seguente documentazione: dichiarazione del medico curante; in caso di ricovero ospedaliero, certificato di ricovero e/o copia della cartella clinica. L'Assicuratore ha facoltà e diritto di richiedere se necessario l'eventuale altra documentazione utile per verificare il diritto all'indennizzo. Articolo 7. Liquidazione dei Sinistri L'Assicuratore si impegna, ricorrendone i presupposti, a liquidare il Sinistro dopo aver ricevuto tutta la documentazione richiesta relativa al Sinistro ed entro 30 (trenta) giorni da tale ricezione. Articolo 8. Legge applicabile La legge applicabile alla Polizza è la legge italiana. Articolo 9. Comunicazioni Salvo diversa indicazione, tutte le comunicazioni all'assicuratore devono essere inviate per iscritto al seguente indirizzo: PSA Life Insurance Europe Ltd. e PSA Insurance Europe Ltd, presso Banca PSA Italia spa, Via Gallarate 199, Milano (MI); o per e- mail a: perfetto@mpsa.com. L'Assicuratore invierà le proprie comunicazioni all'ultimo domicilio comunicato dall'assicurato. Articolo 10. Cessione dei diritti L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla Garanzia Assicurativa. Articolo 11. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio AVVERTENZA IMPORTANTE: Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della Polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Di particolare rilevanza sono le informazioni inerenti allo stato di salute dell'assicurato, che richieste dall'assicuratore all'atto di adesione alla Polizza attraverso la dichiarazione di buono stato di salute o il questionario sanitario, devono corrispondere a verità ed esattezza. Articolo 12. Foro competente Per qualunque controversia derivante dall applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l Assicuratore e il Contraente (o uno di essi), da un parte, e, dall altra qualunque Assicurato e/o avente diritto così come individuato nelle Polizza Collettiva di Assicurazione PERFETTO! n. IT6D Vita e Danni Fascicolo Informativo Condizioni Generali di Assicurazione Pagina 8 di 10

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