ACCORDO DI PROGRAMMA INDICE PREMESSA CONTESTO CULTURALE E NORMATIVO DI RIFERIMENTO FONTI 1. FINALITA E CRITERI GENERALI

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1 ACCORDO DI PROGRAMMA INDICE PREMESSA CONTESTO CULTURALE E NORMATIVO DI RIFERIMENTO FONTI 1. FINALITA E CRITERI GENERALI 2. SOGGETTI FIRMATARI DELL ACCORDO DI PROGRAMMA 3. ASSOCIAZIONI 4. IMPEGNI DEGLI ENTI FIRMATARI Ufficio Scolastico Territoriale Istituzioni Scolastiche L Amministrazione Provinciale di Lucca Amministrazioni comunali Aziende USL 2 Lucca e USL 12 Viareggio 5. COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE: I GRUPPI DI LAVORO GLIP e GLH Provinciali Gruppo di lavoro per l integrazione (Gruppo H di Istituto) Gruppo di lavoro sul caso (GLIC) 6. IL PERCORSO DELL INTEGRAZIONE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE Segnalazione Certificazione di Handicap ai sensi dell art. 2 DPCM 185/2006 Rinnovo delle certificazioni Diagnosi Funzionale (DF) Rinnovo della Diagnosi Funzionale Profilo Dinamico Funzionale (PDF) Piano Educativo Personalizzato (PEI) Assistenza Specialistica Piano di Inclusione Scolastica (PIS) 7. L INTEGRAZIONE NELLA SCUOLA E IL PASSAGGIO DA UN GRADO DI ISTRUZIONE A QUEL- LO SUCCESSIVO Procedure per la continuità e l accoglienza Orientamento 8. ATTIVITA COMUNI 9. RISORSE FINANZIARIE 10. MODALITA OPERATIVE E LORO VERIFICA Collegio di Vigilanza Comitato Tecnico di Coordinamento 11. VALIDITA, PUBBLICAZIONE E DURATA DELL ACCORDO DI PROGRAMMA 12. APPENDICE: ELENCO DEGLI ALLEGATI

2 MIUR - Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca Conferenza Zonale per l Istruzione della Piana di Lucca Conferenza Zonale per l Istruzione Distretto della Versilia Comune di Viareggio Conferenza Zonale Valle del Serchio ACCORDO DI PROGRAMMA INTERCOMUNALE COMUNI DELLA PROVINCIA DI LUCCA (LEGGE N 104) PREMESSA L autonomia scolastica, la riforma della Pubblica Amministrazione, il decentramento politico decisionale sono alcuni cambiamenti normativi che hanno modificato il quadro di riferimento. I principi di sussidiarietà, di responsabilità e di concertazione degli interventi costituiscono lo sfondo normativo entro il quale inscrivere la politica scolastica e sociale. In particolare, l integrazione delle persone con disabilità diviene un terreno di comune intervento tra istituzioni che concorrono a progettare e realizzare progetti di vita. Il fine ultimo è la messa in rete di risorse per realizzare contesti di reale integrazione scolastica e sociale di persone con disabilità. A questo proposito appare significativo un passaggio della C.M. 139/01, avente come oggetto: Finanziamenti finalizzati alle iniziative di integrazione degli alunni in situazione di handicap. Anno finanziario 2001, laddove questa recita: Nella fase di riorganizzazione complessiva dell amministrazione territoriale, anche i servizi per l integrazione vanno positivamente ripensati. La Legge 104/92 va oggi riletta nell ottica del nuovo sistema di autonomie e responsabilità, tenendo conto delle competenze degli Enti Locali ai sensi del D.L.vo 112/98 e della Legge Quadro 328/2000 facendo riferimento agli indirizzi presenti nel primo Piano Nazionale di attuazione approvato con D.P.R. il 3 maggio 2001, in particolare per quanto riguarda la realizzazione dei piani regionali e locali di integrazione dei servizi. In questa fase di transizione è opportuno che i diversi livelli territoriali predispongano azioni conseguenti al processo più complessivo di riorganizzazione dei servizi, tenendo conto del nuovo livello regionale di amministrazione del sistema scolastico e della ridefinizione delle competenze degli Enti Locali e delle istituzioni scolastiche autonome. Alla luce di questi cambiamenti viene stipulato il presente Accordo di programma in ordine agli impegni istituzionali dei diversi Enti Pubblici responsabili, per garantire i diritti all integrazione degli alunni e alunne, studenti e studentesse (di seguito denominati studenti) con disabilità. 2

3 Presupposto dell integrazione è la concertazione delle azioni dei servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi con le altre attività sul territorio, organizzate da Enti Pubblici e privati in accordo con i Piani di Zona. Per il raggiungimento degli obiettivi più avanti indicati, i Titolari dell Accordo concordano nel ritenere che la prima forma di integrazione deve avvenire tra le Istituzioni rappresentate dai firmatari. Va precisato che ogni Ente/Istituzione, pur inserendosi in una dinamica di cambiamento aperta e continua, non rinuncia alle proprie peculiarità, in quanto i compiti e gli impegni di competenza rimangono immutati. L avvio di un significativo processo di integrazione consiste nell accogliere gli elementi nuovi della realtà che incontra, nel condividere linguaggi e strumenti comunicativi, conoscenze, possibilità e risorse; ciò significa trasformare un patto di formale investimento di risorse in un intenzionale rapporto di reciprocità, al fine di garantire lo sviluppo delle potenzialità degli studenti in situazione di handicap nell apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione, fermo restando il principio che la persona con disabilità rappresenta una risorsa per la comunità. La stesura degli Accordi di programma presenta, comunque, una complessità dovuta a: 1. diversificazione delle competenze; 2. allocazione di risorse su vari livelli; 3. varietà di tipologia degli Enti istituzionalmente coinvolti; 4. modifiche del quadro di riferimento complessivo dovute all acquisizione della personalità giuridica da parte degli Istituti scolastici. CONTESTO CULTURALE E NORMATIVO DI RIFERIMENTO Le linee programmatiche e operative definite dal presente Accordo tengono conto delle indicazioni offerte dalla legislazione nazionale, dalle norme emanate in merito dalla Regione Toscana, cui si intende tener fede e fare, in ogni caso, riferimento, e dalla giurisprudenza. A tale scopo si ritiene importante sottolineare l esigenza di un ulteriore forte impegno per il superamento di barriere culturali e strutturali ancora presenti nelle Istituzioni del territorio che, di fatto, impediscono l accesso e la fruibilità agli studenti con disabilità ad ogni opportunità di inclusione e di diritto allo studio; si ritiene altresì necessario un forte impegno per il sostegno dell inclusione, promuovendo interventi che consentano il miglioramento della qualità dell integrazione dal punto di vista della fruizione di attività formative. Tutti i soggetti firmatari si fanno garanti di quanto previsto in questo Accordo per le rispettive istituzioni. 3

4 FONTI Legge Quadro per l'assistenza sociale ai diritti delle persone handicappate n. 104 del 5 febbraio DI 9 luglio 1992, Criteri per la stipula degli Accordi di Programma. DPR 24 febbraio 1994, Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap. D.Lgs n.297 del 16 aprile 1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Legge n. 662 del 22 dicembre 1996, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. D.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali. DPR n. 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche. CCNL - Comparto Scuola del 26 maggio 1999, artt , Trasferimento personale ATA da EE.LL. allo Stato e relative competenze. D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. Legge n. 328 dell'8 novembre 2000, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Legge n.62/2000, Norme per la parità scolastica. C.M. 139/2001, Finanziamenti finalizzati alle iniziative di integrazione degli alunni in situazione di handicap. Anno finanziario Legge n. 3 del 18 ottobre 2001, Riforma titolo V Parte Seconda della Costituzione. CCNI n. 98/2001, Funzioni aggiuntive ATA Comparto Scuola. Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 35, comma 7, Legge Finanziaria del Legge Regionale n. 32 del 2002 Legge Regionale n. 40 del 2005 e successive integrazioni. Legge Regionale n.41 del e successive integrazioni. DPCM del 23 febbraio 2006 n. 185, art. 3. CCNL del artt. 44 e 47, profilo professionale A, Comparto Scuola. CCNL Comparto Scuola quadriennio giuridico e biennio economico , Capo V Personale ATA. Legge n. 18/2009 Ratifica ONU diritti dei disabili. MIUR, Linee guida per l integrazione del DPR 122/2009, Regolamento sulla valutazione. Legge. n. 170 dell 8 ottobre 2010, Disturbi Specifici di Apprendimento. 4

5 1. FINALITÀ E CRITERI GENERALI L Accordo di programma intercomunale mira a creare e garantire le condizioni ambientali e strumentali, nonché le forme di collaborazione più idonee a concretizzare il processo di piena integrazione scolastica e sociale degli studenti con disabilità, attraverso il coordinamento degli interventi di competenza degli enti firmatari. Finalità irrinunciabile di tale coordinamento è quella di sostenere lo sviluppo delle potenzialità della persona in situazione di handicap nell apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione (L. 104/92, art. 12, c. 3). I sottoscritti firmatari si accordano sui seguenti criteri generali: - individuazione, secondo le rispettive competenze, degli impegni che ciascuno intende assumere; - definizione delle modalità e dei tempi di intervento a livello delle singole istituzioni per ogni studente con disabilità frequentante la scuola; - le iniziative comuni per qualificare gli interventi; - le modalità di verifica comune dell attuazione e del rispetto dell accordo sottoscritto. 2. SOGGETTI FIRMATARI DELL ACCORDO DI PROGRAMMA I firmatari del presente Accordo di programma sono : - il Presidente della Provincia di Lucca; - i Direttori Generali delle Aziende ASL n. 2 di Lucca e Valle del Serchio e Asl n. 12 di Viareggio; - i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci in rappresentanza dei Comuni aderenti alle Conferenze Zonali dell Istruzione e del Sociale; - il Dirigente dell Ufficio XIII Ambito territoriale della provincia di Lucca, USR per la Toscana; - i Dirigenti delle Scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e grado. Tutti i firmatari si impegnano a coinvolgere nell informazione e nell applicazione dell Accordo i Centri per l Impiego e le Associazioni dei genitori. 3. ASSOCIAZIONI Il presente Accordo costituisce lo strumento di riferimento per tutte le Associazioni non lucrative che si occupano della tutela di studenti disabili attualmente presenti nel territorio della provincia di Lucca: ANFFAS, UIC, ENS, ANMIC, ABC, ANGSA, Semplice.mente genitori, Associazione M. Antonietta e Renzo Papini. 5

6 4. IMPEGNI DEGLI ENTI FIRMATARI UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 1. Provvede all attivazione degli interventi di sostegno ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. 104/92, definendo le dotazioni organiche degli insegnanti di sostegno, anche in deroga al rapporto insegnanti/alunni previsto dalla normativa vigente, nell ambito delle direttive della Direzione Scolastica Regionale per la Toscana, con la consulenza dei Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP) e del Gruppo provinciale per l integrazione (GLH); 2. assicura la copertura dei posti di sostegno istituiti presso le singole Istituzioni Scolastiche con personale innanzitutto specializzato, secondo la normativa specifica; 3. realizza attività di aggiornamento e formazione in servizio per il personale docente e non docente di tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia, sulle tematiche relative alla disabilità, in base alle risorse assegnate dall Amministrazione centrale o regionale, avvalendosi della collaborazione dei Centri Territoriali Misti per l Integrazione (CTM) presenti nei tre distretti territoriali di Lucca, Valle del Serchio, Versilia; 4. affianca, sostiene e supporta l impegno delle singole Istituzioni Scolastiche nell espletamento del presente Accordo, per il raggiungimento degli obiettivi da realizzare e per la soluzione di eventuali problematiche, anche di natura legale, oltre che amministrativa; 5. attiva il coordinamento provinciale dei referenti dei Centri Territoriali Misti per l Integrazione (CTM) che si presenta come organismo tecnico-professionale istituzionale con funzione propositiva nei confronti dei gruppi di lavoro provinciali per l handicap (GLH e GLIP) ISTITUZIONI SCOLASTICHE La scuola s impegna a costruire le condizioni educative, didattiche, organizzative, culturali, relazionali e strumentali, per garantire alla persona con disabilità l integrazione scolastica. A tale scopo: 1. opera affinché, nell esercizio dell autonomia scolastica, la flessibilità organizzativa e didattica e la corresponsabilità di tutte le componenti scolastiche siano indirizzate a promuovere e garantire i processi di integrazione scolastica e la personalizzazione dei processi di insegnamento-apprendimento di tutti gli alunni, con particolare riguardo a quelli con disabilità; 2. si rapporta con le famiglie degli alunni con disabilità in modo da garantire la massima partecipazione e collaborazione per favorire l integrazione scolastica dell alunno secondo un progetto di vita coerente con le potenzialità individuali. Comunica ai genitori tutte le informazioni in suo possesso, o li indirizza verso altri soggetti competenti, affinché possano accedere, qualora ve ne sia la necessità, alle provvidenze previste dalla legge 104/92 e successiva normativa; 3. si rapporta con i servizi socio-sanitari del territorio in regime di reciprocità e collaborazione operativa al fine di garantire sinergia e armonia tra i vari interventi di scolarizzazione, integrazione sociale, recupero funzionale, terapia; 4. tiene presenti, nella definizione e realizzazione del Piano Educativo Individualizzato, i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche; 5. utilizza docenti specializzati per le attività di sostegno, nell ambito delle risorse umane, professionali e finanziarie disponibili, come individuate ed allocate dalla Direzione Scolastica Regionale tramite l Ufficio XIII di Lucca, assegnandoli alle classi in cui gli alunni sono inseriti e assicurando un azione di coordinamento con tutte le risorse impegnate nel processo di integrazione; 6

7 6. elabora un progetto d Istituto per l integrazione degli alunni con disabilità, da inserire nel Piano dell Offerta Formativa (POF), che descriva l insieme delle iniziative attivate dall Istituto in questo ambito; 7. costituisce, all interno dell Istituto, un Gruppo di lavoro, con il compito di elaborare proposte dirette a monitorare, valutare e migliorare l offerta formativa per l integrazione e favorire il funzionamento dei gruppi di lavoro sul caso (GLIC) per la definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano di Inclusione Scolastica (PIS), secondo quanto previsto dal DPR 24/02/94 agli artt. 4 e 5 e dalle Linee Guida per l Integrazione Scolastica del MIUR; 8. individua un referente d Istituto per le problematiche dell integrazione che abbia tra i propri compiti anche quello di organizzare incontri tra docenti di sostegno e docenti curricolari e coordinare i rapporti tra scuola e servizi, garantendo una corretta gestione della documentazione; 9. realizza, anche in collaborazione con altre Scuole, Enti e i Centri Territoriali Misti per l Integrazione (CTM), attività di aggiornamento/formazione in servizio per gli insegnanti di sostegno e curricolari, impegnati nell integrazione, su tematiche di carattere pedagogico, metodologico-didattico e su specifiche tecnologie per l handicap. Alcune di tali attività potranno coinvolgere anche il personale degli altri Enti firmatari, come previsto dall art. 14 della L.104/92. In tal caso l organizzazione e la gestione delle attività di formazione verranno opportunamente concordate; 10. elabora e presenta progetti finalizzati all acquisizione di sussidi didattici, ai Centri Territoriali Misti per l Integrazione (CTM) e all Ufficio XIII di Lucca, per favorire l autonomia e l apprendimento. Offre anche alle famiglie le informazioni in suo possesso per facilitare l acquisizione di sussidi e attrezzature da parte di altri Enti (Aziende USL, Enti Locali) e Associazioni; 11. attiva forme sistematiche di orientamento scolastico e formativo, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado, considerando il progetto di vita dell alunno, congiuntamente con i servizi, coordinandosi con altre Scuole, Enti (Provincia, Comuni, Aziende USL), Associazioni di categoria, Centri Territoriali Misti per l Integrazione; 12. attiva forme di orientamento formativo, pre-lavorativo o verso altre attività dedicate alle persone disabili adulte, a partire dall'ultimo biennio della scuola superiore di secondo grado, congiuntamente con i servizi, coordinandosi con altri Enti (Provincia, Comuni, Aziende USL, Cooperative sociali, Aziende private), Associazioni di categoria; 13. garantisce la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme di consultazione tra insegnanti dei diversi ordini scolastici e tra istruzione e formazione professionale; 14. per gli alunni che frequentano gli Istituti scolastici di secondo grado provvede alla certificazione del giudizio di idoneità alla frequenza dei laboratori (D. Lgs 81/2008), tramite il proprio medico competente nominato secondo la normativa vigente dagli organismi scolastici; 15. trasmette d ufficio, al passaggio tra i diversi gradi di scuola, previo consenso della famiglia, tutta la documentazione personale alla scuola di nuova iscrizione, in particolare: Attestazione handicap, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Progetto Educativo Individualizzato e ogni altro documento utile ad illustrare la situazione; 16. si impegna all introduzione progressiva dei parametri dell ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute) nella programmazione e gestione del progetto di integrazione, anche ai fini della documentazione; 17. partecipa alla progettazione e realizzazione di attività territoriali finalizzate all integrazione, in collaborazione con le Aziende USL e gli Enti Locali, secondo i principi della sussidiarietà; 18. prevede, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio dell Istituto, finanziamenti specifici per l acquisto di sussidi, attrezzature e ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio, relativamente ai percorsi di integrazione realizzati in ambito scolastico, avvalendosi anche delle Nuove Tecnologie (NT) del Centro Territoriale di Supporto di Capannori; 19. provvede a garantire il diritto all educazione e istruzione, qualora l alunno sia impossibilitato alla frequenza scolastica per temporanei motivi di salute, attivando tutti gli accorgimenti metodologici e tecnici come previsto dalla L. 104/92; 20. partecipa ad incontri per la verifica/valutazione del presente Accordo di programma. 7

8 L autonomia degli Istituti scolastici, sostenuta dal vigente quadro normativo, è in grado di favorire questo processo, consentendo l utilizzo flessibile delle risorse disponibili e auspicando la costituzione di reti di scuole per ottimizzare risorse finanziarie, economiche, umane e strumentali L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA Premesso che la Legge Regionale n. 41/2005, art 13, c. 2 e c. 5, mantiene in capo alle Province la competenza per gli interventi di formazione e integrazione lavorativa di soggetti disabili, nonché di programmazione con i Piani di Zona, l Amministrazione Provinciale si impegna all attuazione degli interventi che le norme vigenti pongono a suo carico, e cioè: 1. ad elaborare, nell ambito delle attività dell Osservatorio Scolastico Provinciale e di quelle dell Osservatorio Politiche Sociali, la raccolta dati, le attività conoscitive e le indagini di approfondimento nel settore disabilità; 2. ad eliminare le barriere architettoniche degli edifici scolastici di propria competenza, ai sensi della Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e successive modificazioni, del DM n. 236/89, della Legge n. 104/92, del DPR n. 503/1996 e del DPR n. 380/2001, artt ; 3. a realizzare in modo coordinato gli interventi di diritto allo studio regolati dagli indirizzi regionali; 4. a realizzare, per la parte di competenza, nel rispetto della vigente normativa e delle risorse esistenti, forme concordate di istruzione ospedaliera, o, in alternativa, di scuola domiciliare per minori in situazione di handicap per i quali sia accertata l impossibilità della frequenza scolastica. Analoghe azioni possono essere destinate anche ai minori che non versino in situazione di handicap, ma siano ricoverati, o, comunque, impossibilitati per malattia a frequentare la scuola per non meno di 30 giorni (art. 12, c. 9 della Legge 104/92); 5. a garantire, secondo il presente Accordo stipulato tra i soggetti firmatari delle Amministrazioni comunali e provinciali, il trasporto scolastico, con mezzi idonei, degli alunni disabili delle scuole superiori, ai sensi del D.Lgs. 112/1998, art La Provincia provvederà ad assicurare finanziamenti ai Comuni per garantire il trasporto indicato, previa trasmissione della richiesta documentata, fino a nuove disposizioni legislative della Regione Toscana; 6. a garantire la presenza di un proprio referente nel Gruppo di lavoro per l Integrazione Gruppo H previsto in ogni scuola superiore (art. 15, c. 2, L. 104/92); 7. a garantire la presenza di un proprio referente nel Gruppo di lavoro istituito presso ogni Ufficio Scolastico Territoriale (GLIP), ai sensi dell art. 15, c. 1 della Legge 104/92; 8. a individuare e acquistare arredi scolastici e attrezzature tecniche, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non previsti dal nomenclatore tariffario nazionale, finalizzati alle necessità dello studente disabile; 9. a sostenere i percorsi di formazione professionale regionali con sussidi e attrezzature utili all integrazione dei soggetti disabili; 10. a promuovere opportunità socio-educative e culturali, sia in ambito scolastico che extrascolastico, per tutti gli studenti, con particolare attenzione per i soggetti disabili; 11. a sostenere interventi mirati a particolari necessità didattiche programmate con la scuola e con la formazione professionale, anche in collaborazione con il Laboratorio Ausili; 12. a garantire la collaborazione con le Scuole, le Amministrazioni Comunali e le Aziende Sanitarie Locali per l attuazione di interventi di orientamento, attraverso i Centri per l Impiego, finalizzati ad individuare percorsi personalizzati di istruzione, formazione ed inserimento lavorativo; 13. a definire la programmazione di interventi di pre-formazione e formazione, coinvolgendo nella fase di concertazione per la predisposizione dei bandi attraverso i quali vengono individuati gli interventi che saranno attivati sul territorio, le Scuole, le Associazioni dei disabili, i Servizi inte- 8

9 ressati delle USL e dei Comuni, ai fini della definizione delle priorità da indicare nei bandi stessi AMMINISTRAZIONI COMUNALI Gli Enti Locali Comunali da soli, in forma consorziata o con delega all Azienda USL, negli ambiti di loro competenza, si impegnano a garantire i servizi che favoriscono l integrazione scolastica ed extrascolastica degli alunni con disabilità, sia attraverso azioni dirette sia in forma convenzionata. Le Amministrazioni Comunali del territorio provinciale si impegnano all attuazione degli interventi che le norme vigenti pongono a loro carico, e cioè: 1. a eliminare e superare le barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e successive modificazioni, del DM n. 236/89, della Legge n. 104/92, del DPR n. 503/1996 e del DPR n. 380/2001, artt ; 2. a fornire, in base al criterio di residenza e garantendo comunque standard omogenei di prestazione, gli interventi di assistenza specialistica previsti dall art. 13, c. 3 della L. 104/92, dalla L. 328/2000 e dalla Direttiva F n. 3390/2001, attraverso personale idoneo che si integra con l équipe funzionale per la programmazione e la gestione dei Progetti individuali, partecipando agli incontri necessari; 3. a realizzare in modo coordinato gli interventi di diritto allo studio regolati dagli indirizzi regionali; 4. a collaborare con l Amministrazione Scolastica, nel rispetto delle reciproche competenze, per la realizzazione di esperienze integrate scuola/territorio; 5. a realizzare, per la parte di competenza, nel rispetto della vigente normativa e delle risorse esistenti, forme concordate di istruzione ospedaliera, o, in alternativa, di scuola domiciliare per minori in situazione di handicap per i quali sia accertata l impossibilità della frequenza scolastica. Analoghe azioni possono essere destinate anche ai minori che non versino in situazione di handicap, ma siano ricoverati, o comunque impossibilitati per malattia a frequentare la scuola per non meno di 30 giorni (art. 12, c. 9 della L. 104/92); 6. a garantire la presenza di uno proprio referente nel Gruppo di lavoro per l integrazione - Gruppo H previsto in ogni Istituzione scolastica (art. 15. c. 2, L. 104/92); 7. a garantire la presenza di propri referenti nel Gruppo di Lavoro per l Integrazione Scolastica Provinciale (GLIP), ai sensi dell art. 15. c.1, della Legge 104/92; 8. a garantire, secondo il presente Accordo stipulato tra i soggetti firmatari delle Amministrazioni comunali e provinciali, il trasporto scolastico degli alunni disabili, previa presentazione alla Provincia della documentazione che riporta l entità del finanziamento sostenuto per le scuole superiori, che l Amministrazione provinciale procederà ad erogare, fino a nuove disposizioni legislative della Regione Toscana; 9. a individuare e acquistare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, arredi scolastici e attrezzature tecniche non previste dal nomenclatore tariffario nazionale, finalizzate alle necessità dell alunno disabile, e a fornire in tutti gli ordini di scuola, i testi scolastici nei formati più idonei per i minorati della vista; 10. a garantire la collaborazione con l Amministrazione scolastica, i CTM (Centri Territoriali Misti) e con le Aziende USL n. 2 e USL n. 12, nel rispetto delle reciproche competenze, per la realizzazione di esperienze integrate scuola-territorio; 11. a collaborare, con le risorse disponibili, per la realizzazione di attività extra-scolastiche, parascolastiche, sempre all interno di un progetto specifico, che coinvolga più alunni e che sia legato ad una precisa situazione scolastica o territoriale; 9

10 12. a curare l informazione sull esistenza di iniziative territoriali rivolte all integrazione di minori con disabilità presso le famiglie e le Istituzioni scolastiche; 13. a garantire la collaborazione con le scuole e le Aziende USL per l orientamento e per il supporto all integrazione AZIENDE USL N. 2 LUCCA E USL N. 12 VIAREGGIO Le Aziende ASL n. 2 e ASL n.12 si impegnano a costruire le condizioni per garantire i percorsi diagnostici e i progetti individuali terapeutico-riabilitativi globali, in collaborazione con la famiglia, la scuola ed il territorio, improntati all efficacia e alla congruenza tra le potenzialità della persona e gli interventi previsti dai livelli essenziali di assistenza. A tale scopo: 1. individuano, attraverso la Commissione collegiale preposta, di cui all art. 2 del DPCM n. 185/06, gli alunni che si trovano in condizione di handicap; 2. assicurano le prestazioni socio-sanitarie e specialistiche inerenti la prevenzione, la diagnosi e la cura dei soggetti in tal modo individuati, su richiesta della famiglia o del tutore dell alunno, e redigono il progetto terapeutico riabilitativo (comprensivo di Diagnosi Funzionale, se ritenuta utile), al fine dell integrazione per ogni persona effettivamente in cura; 3. riconoscono il diritto della famiglia di non avvalersi di specialisti dell'azienda USL. Qualora la famiglia non intenda avvalersi delle prestazioni professionali del personale dell'azienda USL, dovrà comunque garantire le condizioni affinché gli operatori o l'operatore (équipe multidimensionale o specialista) che seguono l alunno, scelti/o privatamente dalla stessa, redigano/a la Diagnosi Funzionale e diano/dia collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato. L'eventuale necessità, per l'integrazione scolastica, di risorse aggiuntive all'insegnante di sostegno, previste dall'équipe multidimensionale o dallo specialista scelti privatamente, debbono essere validate dal GOM di riferimento territoriale; 4. collaborano con insegnanti, operatori sociali e con la famiglia alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale e partecipano alle verifiche periodiche di norma con due incontri annuali (Legge 104/92, art.12 c. 5; DPR 24/02/1994; DPCM 185/2006) nella sede da concordare; 5. si impegnano, per quanto di competenza, nel rispetto della normativa e delle risorse disponibili, a sostenere le istituzioni scolastiche nella realizzazione di forme concordate di istruzione ospedaliera o, in alternativa, di scuola domiciliare per alunni disabili per i quali sia accertata l impossibilità della frequenza scolastica (art. 12 c. 9, Legge 104/92); 6. nell ambito di quanto previsto dall art. 15, c. 2 della Legge 104/92, si impegnano a fornire un proprio Referente nel Gruppo di lavoro per l integrazione previsto in ogni Istituzione scolastica, compatibilmente con le risorse di personale disponibili; 7. provvede al rilascio del certificato di idoneità alla frequenza, previa presentazione da parte della scuola del Documento di prevenzione art. 17, c. 1, lett. A ed artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 ed eventuale sopralluogo da parte dell Azienda USL, solo nel caso di soggetti minorenni impegnati in attività lavorative per cui la normativa vigente non prevede la nomina del medico competente. Le prestazioni saranno rese previo pagamento della prevista tariffa; 8. si impegnano, quando necessario, a indicare strumenti e ausili personalizzati e ad attivare i Laboratori Ausili delle Aziende USL, ove presenti, per costruire appropriate unità didattiche. Altresì si impegnano a fornire la documentazione utile a mettere in rete le esperienze ed approfondire le conoscenze, in collaborazione con le singole Istituzioni scolastiche, il Centro Territoriale Misto di Zona e con l Ufficio Scolastico Territoriale; 10

11 9. collaborano con gli Enti Locali e con le Scuole per l attuazione di interventi di orientamento finalizzati ad individuare percorsi personalizzati di istruzione, pre-formazione e formazione professionale ed inserimento lavorativo; 10. si rendono disponibili a fornire un parere scientifico preventivo sulle attività di formazione per gli operatori scolastici, sociali e sanitari, limitatamente alle sfere di competenza; 11. partecipano agli incontri per la verifica/valutazione del presente Accordo. 5. COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE: I GRUPPI DI LAVORO GLIP E GLH PROVINCIALI Com'è noto, con i DD.MM. del 26 giugno 1992 e del 31 luglio 1992, il Ministero ha indicato i criteri per la costituzione dei Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP), e dei Gruppi di Lavoro Provinciali per l Integrazione (GLH) previsti dall'art. 15, c. 1, della legge 104/92. Il GLIP è composto da operatori della scuola e delle altre Istituzioni che operano sul territorio (esperti designati dai Presidenti delle Conferenze Zonali per Istruzione e per il Sociale della Piana di Lucca, della Versilia e della Valle del Serchio) ed è così costituito: Ispettore Tecnico; docente utilizzato presso l Ufficio Scolastico Territoriale; esperti designati dai Presidenti delle Conferenze Zonali per Istruzione e per il Sociale della Piana di Lucca, della Versilia e della Valle del Serchio; esperto designato dal Presidente della Provincia; due esperti dell Azienda USL n. 2 e USL n. 12, designati dai due Direttori Generali; tre esperti designati dalle Associazioni disabili più rappresentative del territorio. COMPETENZE (art. 3 D.M ) Il GLIP svolge i seguenti compiti, avendo particolare riguardo all' integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap: a) consulenza e proposta al Provveditore agli studi; b) consulenza alle scuole; c) collaborazione con gli Enti Locali e le Unità Sanitarie Locali per la conclusione e la verifica degli Accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della Legge 104/92, per l'impostazione e l'attivazione dei Piani Educativi Individualizzati e per qualsiasi altra attività inerente l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, nonché per la realizzazione delle strutture e delle attività di cui alle lettere l) ed m) dell'art. 8, c. 1, della Legge 104/92 ; d) predisposizione di una relazione annuale da inviare al Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e al Presidente della Giunta regionale. DURATA (art. 4 DM ) Il Gruppo di lavoro ha durata triennale. Alle eventuali surroghe o sostituzioni si provvederà secondo i criteri di cui al presente decreto. 11

12 Il GLH si occupa degli aspetti organizzativi e gestionali che garantiscono la qualità dell integrazione, ed è così costituito: Ispettore Tecnico; docente utilizzato presso l Ufficio Scolastico Territoriale; Dirigenti Scolastici della scuole dell infanzia primaria e secondaria di primo e secondo grado; docenti rappresentanti ogni ordine di scuola. Il GLH avrà cura di sviluppare le seguenti attività: a) Conoscenza dei fenomeni sul territorio provinciale: raccolta di dati sugli alunni portatori di deficit psico-fisici o sensoriali e delle segnalazioni dei casi: ricognizione delle strutture di appoggio, delle caratteristiche degli edifici scolastici e delle risorse messe a disposizione dagli enti Locali e da altri enti; consultazioni con gruppi di operatori scolastici ed assistenziali per verificare i dati raccolti.; registrazione, in termini concreti, della disponibilità dei servizi che la Regione e gli Enti Locali,ciascuno per propria competenza, potranno e dovranno predisporre per concorrere alla realizzazione dell'integrazione; classificazione, conservazione ed aggiornamento dei dati. b) Attività di coordinamento e programmazione: interventi presso le scuole, possibilmente per area distrettuale, per una ampia informazione sull integrazione degli alunni con handicap. Previsione, mediante l'elaborazione dei dati raccolti, dei problemi; proposte di utilizzazione dei posti di organico disponibili e di istituzione di nuovi posti; collaborazione specifica e diretta con il Provveditore agli studi al fine di programmare un coordinato piano di azione per favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili. c) c) Attività di aggiornamento: promozione di un'attività permanente di formazione per insegnanti specializzati e curriculari, nell'ambito delle proposte indicate dal Gruppo Regionale. Aggiornamento specifico per insegnanti di sostegno non specializzati GRUPPO DI LAVORO PER L INTEGRAZIONE (Gruppo H d Istituto) Presso ogni Istituzione Scolastica ove sia iscritto un alunno in situazione di handicap deve essere costituito il Gruppo di lavoro previsto dall art. 15, c. 2, della L. 104/92 e dall art. 8 del DM 122/94. Il Gruppo di lavoro è istituito dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Circolo/Istituto ed il Collegio dei docenti per le rispettive competenze. Composizione Dirigente Scolastico, che lo presiede; rappresentante dell Azienda USL; 12

13 rappresentante dell Ente Locale competente; tre rappresentanti dei docenti, scelti tra quelli la cui posizione giuridica dia garanzie di continuità, di cui uno incaricato di Funzione Strumentale; rappresentante del personale ATA rappresentante dei genitori degli alunni disabili o delle Associazioni da loro indicate; rappresentante dei genitori eletti nel Consiglio di Circolo/Istituto; rappresentante degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto per le Scuole Secondarie Superiori. Obiettivi attiva le procedure per la continuità e l accoglienza; predispone il lavoro propedeutico alla distribuzione delle risorse assegnate all Istituto: insegnanti di sostegno assistenza specialistica (Anffas, Cooperative ecc); predispone l assegnazione dei collaboratori scolastici con funzione aggiuntiva per garantire l assistenza di base nei plessi in cui vi siano alunni con disabilità; collabora alle iniziative educative e di integrazione previste dal Piano per l Offerta Formativa (POF) di Istituto e dal progetto di vita dello studente in situazione di handicap; stimola e coordina i differenti progetti attivati dall Istituzione Scolastica. Organizzazione Il Gruppo è convocato dal Dirigente scolastico; si riunisce almeno due volte l anno con cadenza quadrimestrale, e, su richiesta delle famigli e degli insegnanti, in corso d anno GRUPPO DI LAVORO SUL CASO (GLIC) Costituzione Per ogni alunno in situazione di handicap opera il Gruppo di lavoro sul caso (GLIC) che, per la sua dimensione interistituzionale e per i compiti ad esso affidati, può assumere anche la funzione di gruppo di studio e di lavoro, così come previsto dall art. 15, c. 2, della L. 104/92, in riferimento alle singole situazioni. Composizione Dirigente Scolastico e/o docente referente di Istituto per le problematiche degli alunni con disabilità; tutti gli insegnanti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche riferite all allievo; il collaboratore scolastico con funzione aggiuntiva (quando è direttamente interessato); componenti del GOM, Aziende USL che hanno in carico l alunno; operatori e rappresentanti/referenti degli EE.LL, (Comuni e Provincia), date le reciproche competenze; addetti all assistenza/addetti all assistenza specialistica/mediatori della comunicazione/addetti agli alunni con minorazione visiva; genitori dell alunno. Su richiesta della famiglia, possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, esperti che svolgano attività in favore della persona disabile. 13

14 Obiettivi predispone il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI), ne verifica l efficacia, e, conseguentemente, può procedere ad integrazioni e/o modifiche concordate; dà funzionalità al progetto predisposto per ciascun soggetto; ipotizza un progetto di vita compatibile con le potenzialità e le difficoltà proprie del soggetto, coinvolgendo in tale progetto persone, Enti, Associazioni; opera nel segno della continuità scolastica, sociale, lavorativa del soggetto, identificando prospettive di sviluppo realizzabili dentro/fuori/oltre la scuola. Organizzazione Il Gruppo è convocato dal Dirigente Scolastico che, previa intesa con i referenti degli Enti interessati, fissa anche la data e il luogo dei due incontri, di norma previsti nel corso dell anno scolastico. Il Gruppo si riunisce di norma nei momenti cruciali dell attività annuale: la pianificazione dell intervento, le verifiche in itinere, la valutazione finale e, comunque, qualora se ne presenti la necessità o vengano rilevate difficoltà o situazioni impreviste in relazione al comportamento o all apprendimento. Il Gruppo è coordinato dal Dirigente o dal suo delegato. La sede di svolgimento degli incontri è preferibilmente la scuola; i componenti possono tuttavia concordare di svolgere gli incontri in altra sede istituzionale. Compiti Il Gruppo, oltre alla definizione del Profilo Dinamico Funzionale e alla costruzione e verifica del Piano di Inclusione Scolastica, individua le risorse economiche, umane, strutturali, gli ausili e le attrezzature necessarie per la sua attuazione e cura il raccordo tra le attività di integrazione svolte nella scuola e quelle del territorio. Documenta la sua attività mediante la compilazione del verbale degli incontri, che viene sottoscritto dai componenti e conservato agli atti della scuola; le indicazioni contenute nel verbale in relazione all uso ed al fabbisogno delle risorse, sono assunte dal Dirigente Scolastico quale atto preparatorio per le azioni a carattere amministrativo conseguenti. Copia dei verbali va consegnata alle Istituzioni coinvolte. 6. IL PERCORSO DELL INTEGRAZIONE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE L avvio e la continuazione del processo di integrazione scolastica si basano sulla produzione, l acquisizione e l uso di una documentazione tecnico-conoscitiva e progettuale che, in base all art. 12, c. 5, della Legge 104/92, si compone dei documenti di cui ai successivi paragrafi SEGNALAZIONE Sulla base della segnalazione clinica da parte del medico pediatra, è possibile indirizzare la famiglia all Unità Funzionale di Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (UFSMIA) dell Azienda USL di riferimento, perché il bambino/a possa essere osservato e seguito dal personale competente, che fornisce i servizi necessari a favorire la prevenzione e l intervento precoce. Per gli alunni che evidenziano gravi difficoltà di apprendimento in corso di frequenza scolastica, il Dirigente Scolastico, una volta informata la famiglia circa le difficoltà scolastiche dell alunno, esamina con essa l opportunità di effettuare valutazione diagnostica ed approfondimenti per inquadramento delle problematiche neurologiche ed indicazioni di intervento riabilitativo e/o pedagogico-scola- 14

15 stico, eventualmente comprensive di richiesta di riconoscimento di disabilità con le conseguenti concessioni dei benefici previsti per legge (L. 104/1992) CERTIFICAZIONE DI HANDICAP AI SENSI DELL ART. 2, DPCM 185/06 All individuazione dell alunno come soggetto in situazione di handicap provvede, secondo quanto previsto dall art. 2 del DPCM 185/2006, la Commissione collegiale dell Azienda Sanitaria su segnalazione del medico di base e su richiesta della famiglia. L attestazione di handicap, redatta dalla Commissione collegiale, contiene l indicazione del periodo di validità ed è rilasciata alla famiglia dell alunno che provvede a consegnarla alla scuola. L attestazione di handicap costituisce l atto amministrativo indispensabile per giustificare l attribuzione del sostegno didattico, e può essere ritirata da parte della famiglia che intenda rinunciare al sostegno scolastico alla fine dell anno in corso RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI Al fine di garantire il sostegno da assegnare alle scuole, l Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con nota n del , richiamando la CM n. 4 del 15/01/2010, chiede che tutte le certificazioni siano rinnovate ai sensi del DPCM 185/2006 attraverso la visita collegiale, quindi nei passaggi da un ordine all altro tutti gli alunni già in possesso di certificazione ai sensi del DPR 294/1994, devono fare richiesta alla Azienda USL di competenza e provvedere al rinnovo, secondo le nuove procedure DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) Dal riconoscimento dell alunno come persona disabile consegue la diagnosi funzionale (DF) relativa all inserimento scolastico, formulata dagli operatori dell équipe del Gruppo Operativo Multiprofessionale (GOM) che è responsabile del progetto individuale. La DF, oltre che strumento di conoscenza, è, assieme all attestazione di handicap, anche atto amministrativo indispensabile per avere diritto al sostegno didattico. La DF sarà articolata nelle distinte aree: cognitiva, relazionale, comunicativa, motoria, sensoriale e dell autonomia e dovrà contenere una chiara indicazione sia delle funzioni che risultano compromesse, sia di quelle suscettibili di potenziamento su cui orientare il percorso scolastico ed extrascolastico del disabile. Alla luce della nuova classificazione della disabilità e della salute secondo il modello bio-psico sociale dell Organizzazione Mondiale della Sanità (ICF), si dovranno acquisire negli anni futuri gli indicatori che permetteranno di redigere la DF secondo i nuovi parametri, frutto della ricerca / azione avviata e coordinata a livello provinciale dall Ufficio Scolastico Territoriale tra le Aziende Usl n. 2, USL n. 12 e le Istituzioni scolastiche RINNOVO DELLA DIAGNOSI FUNZIONALE Nel passaggio da un grado di scuola all altro, la DF dovrà essere riesaminata dall équipe in relazione allo sviluppo nelle varie aree -comunicativa, affettiva, relazionale, dell autonomiaintervenuto nel soggetto con disabilità. Quando non intervengano modifiche sostanziali del quadro, l inserimento dell alunno e le sue necessità verranno indirizzate dalla verifica del profilo funzionale (PDF) elaborato nella scuola di provenienza. 15

16 6.6 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento, redatto successivamente alla Diagnosi Funzionale, che raccoglie la sintesi dei contributi offerti dagli operatori socio sanitari, da quelli scolastici e dai familiari. Ha soprattutto lo scopo, conformemente alle disposizioni vigenti, di ampliare la conoscenza dinamica e creare i presupposti per quella didattica; esso ha inoltre, sul piano amministrativo, la funzione di documentare l eventuale necessità di sostegno didattico in deroga e di sussidi didattici. Il PDF dovrà essere elaborato congiuntamente dall équipe o da un suo referente, dai docenti dello studente, con la collaborazione della famiglia. L orario e la data delle riunioni congiunte per la stesura, le verifiche e l aggiornamento del PDF dovranno essere concordati tra i partecipanti. Il PDF dovrà essere elaborato dopo un periodo di inserimento scolastico durante il quale tutti i docenti della sezione / classe, gli assistenti specialistici ed eventualmente gli assistenti di base avranno cura di produrre, utilizzando le schede predisposte, un osservazione dinamica, mirata, concordata, descrittiva non valutativa delle capacità di relazione e di apprendimento presenti al momento. Il Profilo Dinamico Funzionale, secondo le indicazioni della normativa vigente,sarà: prodotto dopo il rilascio della Diagnosi Funzionale - aggiornato in uscita dalla Scuola dell Infanzia; prodotto all inizio della Scuola Primaria - rivisto alla fine del secondo anno della Scuola Primaria; - aggiornato alla fine del quinto anno della Scuola Primaria; prodotto all inizio della Scuola Secondaria di primo grado - aggiornato alla fine del terzo anno della Scuola Secondari di primo grado; prodotto all inizio del primo anno della Scuola Secondaria di secondo grado - aggiornato alla fine del terzo anno della Scuola Secondaria di secondo grado. Il Profilo Dinamico Funzionale sarà elaborato di norma entro il 30 novembre di ogni anno. Per le situazioni seguite da altra Azienda USL, da sanitari privati o da altri centri convenzionati, la Scuola dovrà informare la famiglia della necessaria collaborazione per gli adempimenti sopraindicati PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) Sulla base di tutte le informazioni disponibili, facendo riferimento al Piano dell Offerta formativa di Istituto (POF), il team dei docenti / consiglio di classe elabora, entro il 30 novembre di ogni anno, la programmazione educativo didattica personalizzata. In essa vengono descritte le competenze già acquisite dallo studente con disabilità, desumibili dal PDF, e vengono individuati gli obiettivi di prevedibile acquisizione nei vari campi di esperienza e/o nelle varie discipline di studio. Nella programmazione dovranno, inoltre, essere indicati i contenuti scelti, la metodologia e le strategie didattiche concordate, le modalità di utilizzo dei sussidi didattici individuati, i risultati attesi, le modalità e i tempi di presenza e le forme di collaborazione tra insegnante specializzato, insegnanti curriculari e eventuali collaboratori scolastici o assistenti specialisti, le modalità e la periodicità delle verifiche e della valutazione. Tutta la programmazione sarà raccolta nel Piano di Inclusione Scolastica (PIS), il documento che accompagna il percorso di integrazione scolastica dello studente. 16

17 6.8 - ASSISTENZA SPECIALISTICA E ASSISTENZA DI BASE L assistenza specialistica scolastica si rivolge ai disabili inseriti nelle scuole che, oltre al sostegno didattico, hanno bisogno di: assistenza, durante l arco dell orario scolastico, di cambi posturali e utilizzo di ausili specifici; assistenza, mediazione e contenimento durevole in presenza di patologie che compromettono la comunicazione e l autosufficienza; assistenza durante le attività didattiche per il supporto necessario all integrazione con il gruppo classe; assistenza specialistica per i minorati sensoriali. L assistenza specialistica: è proposta dall équipe funzionale che ha in carico il caso, che si attiverà per predisporla mediante il Servizio Sociale ASL che fa parte dell équipe stessa, in caso di delega delle funzioni sociali alla ASL, o mediante richiesta al Servizio Sociale del Comune di residenza, qualora non vi sia delega delle funzioni sociali alla ASL; L assegnazione dell Operatore addetto all assistenza viene effettuata nei modi previsti dalla normativa dal GOM dell Azienda sanitaria in caso di delega dell Amministrazione comunale; dall Amministrazione Comunale se non c è delega alle ASL 17

18 Figura del collaboratore scolastico e disponibilità della scuola E stata presa in considerazione la figura del collaboratore scolastico, alla luce del contratto collettivo che ne definisce compiti e funzioni e della normativa vigente, con particolare riguardo alla circolare MIUR n. 3390/2001 e alle Direttive della Regione Toscana. Il collaboratore scolastico in particolare assicura: l accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche; l assistenza per la cura e l igiene alla persona e per l utilizzo del bagno; l assistenza durante gli spostamenti e l assistenza per l autonomia motoria; l ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell uscita da esse. Per altre mansioni non comprese nelle indicazioni sopra riportate si fa riferimento alla normativa MIUR. Per quanto riguarda l assistenza agli alunni portatori di handicap all interno delle strutture scolastiche, nell uso dei servizi igienici e nella cura dell igiene personale, la funzione aggiuntiva sarà presa in considerazione dal Dirigente scolastico in base alle iscrizioni nei vari plessi di alunni con disabilità e in base alla formazione richiesta ai collaboratori al fine di inserire in fase di contrattazione d istituto le risorse adeguate PIANO DI INCLUSIONE SCOLASTICA (PIS) Il Piano di Inclusione Scolastica rappresenta l impegno che scuola, genitori, Aziende USL, Enti Locali ed eventuali Enti privati concordano e sottoscrivono per tutti gli interventi necessari allo studente con disabilità e gli impegni che ciascuna parte assume in ordine agli specifici bisogni del soggetto. Le notizie anagrafiche, le osservazioni cliniche e il Progetto Educativo Individualizzato saranno raccolti in questo documento, secondo il modello che sarà presentato, che accompagnerà il soggetto con disabilità nel percorso scolastico e senza soluzione di continuità andrà a sostituire tutta la documentazione frammentata e parcellizzata che di anno in anno veniva redatta dall insegnante di sostegno e dagli operatori sanitari. 18

19 7. L INTEGRAZIONE NELLA SCUOLA E IL PASSAGGIO DA UN GRADO DI ISTRUZIONE A QUELLO SUCCESSIVO PROCEDURE PER LA CONTINUITA E L ACCOGLIENZA Le istituzioni scolastiche firmatarie del presente Accordo di programma si impegnano a promuovere e organizzare, negli ambiti di rispettiva competenza, forme di consultazione tra educatori di asili nido, docenti di scuole materne private e statali, docenti delle scuole primarie, e secondarie di primo e secondo grado, alla ricerca di una costante cura per lo sviluppo armonico del soggetto (art. 12, L. 104/1992). In particolare i Dirigenti Scolatici, al momento della trasmissione delle iscrizioni, inviano alle scuole del grado successivo copia della documentazione in loro possesso ( ATTESTAZIONE DI HANDICAP, DF e PDF) relativa agli alunni in situazione di handicap, riservandosi di trasmettere la verifica finale del PDF e del PIS entro il termine delle attività educative (30 giugno). I Dirigenti scolastici della scuola di provenienza promuovono, inoltre un incontro, da effettuare di norma entro il 30 maggio, tra il Gruppo di lavoro per l integrazione della scuola/istituto di accoglienza, possibilmente al completo, per l analisi dei bisogni e delle risorse necessarie per una ottimale integrazione scolastica e sociale dell alunno (personale di assistenza e specialistico, insegnante specializzato per le attività di sostegno, attrezzature tecniche e sussidi didattici, etc.). Nel caso di tale riunione dovrà essere compilata la scheda riepilogativa dei PDF da utilizzare ai fini amministrativi. I Dirigenti scolastici della scuola di accoglienza: - trasmettono la documentazione all Ufficio XIII, Area Integrazione Scolastica, sulla base delle indicazioni fornite dall Ufficio stesso; - attivano il GLH di Istituto se gli insegnanti non sono stati ancora nominati, per procedere all osservazione mirata, concordata, descrittiva, non valutativa, al fine della stesura, entro la metà di novembre, del profilo dinamico funzionale (PDF) e del PIS; - entro il mese di settembre, concordano, per ogni caso, con gli operatori USL referenti e/o firmatari della Diagnosi Funzionale e con i rappresentanti del Comune e della Provincia per le scuole superiori, un calendario di incontri finalizzati alla formulazione del PDF, del PIS e relative modifiche. Il PDF e il PIS saranno stesi nella medesima seduta, di norma entro il 30 novembre; Il team dei docenti/il consiglio di classe, ogni anno anche sulla base del PDF, elabora per ciascun alunno la Programmazione Educativa e Didattica Personalizzata o l adeguamento del programma di studio previsto per la classe ORIENTAMENTO I firmatari del presente Accordo ritengono l orientamento scolastico e professionale parte integrante del processo educativo. Le azioni di orientamento sono, pertanto, attuate ai diversi livelli di istruzione, con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante la frequenza della scuola secondaria di primo grado. Durante tale corso di studi il Gruppo Operativo, anche allo scopo di garantire un corretto inserimento nella scuola secondaria di secondo grado e/o nel mondo del lavoro, promuoverà attività di orientamento e di pre-formazione professionale (queste ultime concordate con gli Enti interessati) e offrirà indirizzi all alunno e alle famiglie circa le possibili scelte future. A tal fine scuola, famiglia e servizi del territorio si impegnano a una stretta collaborazione per esaminare le successive opportunità educative e formative, sulla base di un attenta analisi degli interessi, delle potenzialità, delle abilità e del grado di formazione raggiunti dal soggetto al termine 19

20 della scuola dell obbligo. Ferme restando le specifiche competenze previste dalla normativa statale e regionale, gli Enti Locali si impegnano a favorire la continuità scuola lavoro espressa dal PDF. 8. ATTIVITA COMUNI Le Istituzioni firmatarie del presente Accordo si impegnano ad istituire iniziative comuni, finalizzate principalmente all integrazione delle rispettive esperienze e competenze e quindi rivolte agli operatori della scuola, delle Aziende Sanitarie Locali, nonché al personale socio educativo assistenziale impegnati nell integrazione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole della provincia. Le iniziative comuni saranno rivolte a: attività di formazione rivolte al personale della scuola, agli operatori socio-sanitari e ai dipendenti degli Enti Locali, svolte nelle sedi dei distretti territoriali di competenza dei CTM (Lucca e Piana Versilia, Valle del Serchio) per consolidare competenze, per attivare stili relazionali positivi, per maturare ricerca e confronto scientifico e professionale; attività di orientamento scuola/lavoro strettamente connesso con la realtà territoriale ed in grado di rappresentare un modello aperto allo sviluppo di nuove esperienze, con il contributo attivo delle famiglie e sulla base di esperienze significative; considerare gli alunni non certificati che presentano bisogni educativi speciali, seguiti o segnalati dalle Aziende Sanitarie e dalle Istituzioni scolastiche, al fine di programmare una rete di interventi a sostegno delle famiglie e della scuola; garantire una circolarità di comunicazioni per l utenza attraverso strumenti informativi progettati in comune per assicurare la trasparenza e la diffusione di informazioni utili alle famiglie ed agli operatori. 9. RISORSE FINANZIARIE Ciascun Ente, nell ambito delle proprie competenze e delle proprie disponibilità, prevede a mettere a bilancio la spesa necessaria per l attuazione del presente Accordo. Gli Enti medesimi si impegnano a migliorare gradatamente e costantemente le azioni, secondo le dotazioni finanziarie disponibili, fino a raggiungere standard di qualità garantiti. 20

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