- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:
|
|
- Gildo Lombardo
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 «E insufficiente la prova del solo dato quantitativo dello stupefacente ai fini dell affermazione della responsabilità penale dell imputato» (Tribunale di Macerata, sez. GIP/GUP, 3 giugno 2015) Stupefacenti dato quantitativo delle sostanze responsabilità penale La quantità di sostanza stupefacente, pur essendo eccessiva rispetto all immediato consumo personale (trattasi appunto di una scorta da consumare nel tempo, secondo la giustificazione addotta dall imputato) tuttavia non è di per se stessa penalmente rilevante. Rimanendo quindi unicamente da valutare, sotto il profilo indiziario, il dato quantitativo, si deve rilevare che (trattandosi di sostanza stupefacente di natura leggera) è logicamente credibile che la sostanza stessa sia stata detenuta effettivamente come scorta per il consumo personale dell imputato, tentato all acquisto per il prezzo conveniente della stessa (sulla questione della rilevanza penale della scorta di sostanza stupefacente v. Cass. Sez. Un., n. 4 97). Dunque, il dato quantitativo dello stupefacente ha solo un valore indiziario, da valutarsi unitamente ad altri eventuali indizi offerti dal processo, riconoscendosi l insufficienza del solo dato quantitativo ai fini dell affermazione della responsabilità penale dell imputato. *** TRIBUNALE DI MACERATA Sezione GIP/GUP, 3 giugno 2015 MOTIVI DELLA DECISIONE omissis 1) I fatti in sintesi. 1.1 Nel corso dell'ordinaria attività istituzionale condotta nel settore della prevenzione e repressione dei traffici illeciti in materia di sostanze stupefacenti, militari della GdF apprendevano che era dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Pertanto, nella giornata del veniva predisposto un servizio ad hoc volto alla individuazione del citat e all'individuazione del luogo di preparazione e confezionamento delle sostanze stupefacenti. In particolare alle ore 11,00 del, veniva intrapreso un servizio di appostamento in, ove il predetto svolgeva l'attività lavorativa. In effetti, gli operanti, ivi giunti, notavano l'autovettura intestata ed in uso al, parcheggiata proprio nel piazzale antistante il citato esercizio commerciale.
2 Alle ore circa, il usciva dal citato supermercato e si dirigeva verso l'autovettura di cui sopra. Ciò posto, gli operanti, dopo essersi presentati al con le modalità di rito, mediante l'esibizione delle proprie tessere personali di riconoscimento, lo invitavano ad esibire sia i documenti personali sia quelli del veicolo. Nell'acconsentire a tale invito il mostrava evidenti segni di nervosismo ed agitazione, nonché un forte tremolio delle mani, tali da indurre gli operanti a ritenere che lo stesso potesse detenere e/o trasportare sostanze stupefacenti. Ciò posto essi, ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 309/90, eseguivano una perquisizione dell'automezzo. La perquisizione eseguita sull'autovettura dava esito negativo. Nonostante ciò il permaneva nel suo stato di agitazione; pertanto i militari, avendo avuto fondato motivo di ritenere che egli potesse detenere e/o occultare della sostanza stupefacente presso il proprio domicilio decidevano di estendere le operazioni di perquisizione alla sua abitazione, sita in. Il, ancor prima di giungere al civico citato, riferiva di essere in possesso di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente che custodiva all'interno di un vano, adibito a cantina, posto al piano terra dell'immobile; circostanza che gli operanti verificavano non appena giunti sul posto unitamente al, il quale accedeva al predetto locale inserendo nella serratura della relativa porta un chiavistello, di cui aveva la disponibilità. Dal ripiano di uno scaffale il prelevava 4 vasi di vetro contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo pari a Kg. 0,712. Le operazioni di perquisizione venivano comunque eseguite anche mediante l'ausilio dell'unità cinofila, che davano esito positivo. Infatti, su di un piano di lavoro posto all'interno della citata cantina veniva rinvenuta n. 1 scatola di legno contenente ulteriore sostanza stupefacente così suddivisa: gr. 16 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish contenuta all'interno di un pacchetto di sigarette; gr. 1,8 circa di cocaina contenuta all'interno di un pacchetto di sigarette; gr. 2 circa di marijuana confezionata in n. 2 dosi da gr. 1 l'uno. Venivano inoltre rinvenuti materiale vario utilizzato per il confezionamento (buste cellofanate/cartine); n. 2 coltelli con lama sporca di hashish; n. 1 bilancino di precisione. 2
3 Le operazioni di perquisizione eseguite presso l'appartamento del davano esito negativo. Al momento dell'intervento all'interno dell'appartamento risultava presente il sig.. Per quanto sopra i militari, unitamente al, facevano rientro presso gli uffici del Reparto per la redazione degli atti di polizia giudiziaria pertinenti. Giunti in sede venivano esperite speditive analisi "DROPTEST", le quali confermavano che trattasi, rispettivamente, di Marijuana, Hashish e cocaina, come del resto indicato dall'arrestato, che si è assunto la totale responsabilità della sostanza stupefacente rinvenuta. Il veniva sottoposto anche a perquisizione personale, che dava esito negativo; indi veniva dichiarato in stato arresto. 1.2 Sulla base dei dati forniti dalle indagini chimiche si accertava che il materiale sequestrato corrisponde a: campione n. 1: gr. 691,1 di sostanza vegetale di colore verde, essiccata composta da steli, foglie infiorescenze, appartenenti alla pianta della Cannabis Indica, comunemente denominata "marijuana, con una percentuale media di principio attivo (THC) del 12,2 %, equivalente a 84314,2 mg di THC puro; campione n. 2: gr. 16,4898 di sostanza vegetale resinosa di colore marrone, corrispondente alla preparazione della Cannabis normalmente definita "resina di cannabis" o "hashish'', con una percentuale media di principio attivo (THC) del 21,4 %, equivalente a 3528,8 mg di THC puro; campione n. 3: gr. 1,6793 di sostanza polverulenta di colore bianco, costituita da un miscuglio a base di Cocaina Cloridrato, con una percentuale media di principio attivo del 60 %, equivalente a 1007,5 mg di cocaina pura. 1.3 In sede di udienza di convalida dell arresto, l imputato dichiarava che tutto lo stupefacente rinvenuto era di sua proprietà ed era destinato al suo uso personale; che lo aveva acquistato da un ragazzo conosciuto di vista, il quale gli aveva offerto la marijuana che poi gli era stata sequestrata al prezzo di 1000,00; quindi aveva deciso di acquistarla in considerazione del prezzo conveniente; dichiarava che quella scorta gli sarebbe bastata fino alla successiva estate. 2) La questione di responsabilità. 2.1 Venendo ora all esame della questione di responsabilità penale dell imputato, ci si avvede ben presto che l indizio fondamentale in grado di astrattamente dimostrare la destinazione della sostanza alla cessione consiste unicamente nel quantitativo, piuttosto alto, della sostanza stupefacente complessivamente detenuta. Gli altri elementi offerti dall indagine sono poco o nulla significativi. 3
4 Infatti, la qualità diversa delle sostanze (si noti peraltro che la cocaina non è stata inserita nel capo di imputazione) può semplicemente significare che il detentore predilige non una sola sostanza stupefacente, preferendo consumarne di diversa natura. Quanto ai tradizionali oggetti che dovrebbero dimostrare la destinazione a terzi della sostanza, le buste di cellophane (se non manipolate in modo significativo) sono comunemente presenti nelle abitazioni; le cartine evocano l uso della sostanza e non lo spaccio; i due coltelli con lama sporca di hashish evocano anch essi la manipolazione per l uso personale; il bilancino di precisione, oltre ad essere anch esso un oggetto comune nelle case, evoca anch esso (anche) l uso personale dello stupefacente, ben potendo il consumatore verificare il peso effettivo dello stupefacente acquistato. 2.2 Venendo quindi ad esaminare il dato quantitativo, occorre ricordare che sulla questione della rilevanza penale della scorta di sostanza stupefacente (che l imputato ha rivendicato) sono risolutivamente intervenute le Sezioni unite della Cassazione (v. Sez. Un., n. 4 97), dalle quali si trae il seguente insegnamento. Per effetto dell esito referendario è caduta qualsiasi limitazione quantitativa come distinzione tra l ambito penale e quello amministrativo. La stessa Convenzione di Vienna del 2 dicembre 1988, ratificata con la l. 5 novembre 1990, n. 328, inmateria di droga per uso personale, più volte richiamata dalla giurisprudenza, mentre contiene un netto giudizio di disvalore, in termini penalmente rilevanti, relativamente alla detenzione in generale di sostanze stupefacenti (art. 3, co. 1, lett. a, b, c), ha lasciato agli Stati di porre adeguate misure deterrenti, anche di natura non penale, per la detenzione per uso personale (art. 3, co. 2), senza alcun riferimento a limiti quantitativi. Pertanto, non è dato attrarre nell'area del penalmente sanzionato la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale sulla base del dato quantitativo. E, quando la Corte costituzionale (sent. n ) ha affermato che la detenzione costituente illecito amministrativo deve concernere un quantitativo di sostanza stupefacente certo e determinato, non ha inteso richiamare un discrimen quantitativo, ma, come risulta dal testo stesso della sentenza, ha voluto che il dato quantitativo, unitamente alle altre circostanze soggettive ed oggettive del fatto, concorresse alla valutazione prognostica della destinazione della sostanza, tutte le volte che esso non apparisse correlabile al consumo in termini di «immediatezza». 4
5 In conclusione, il criterio quantitativo non può assurgere a discrimen dell'ipotesi depenalizzata, ma può essere assunto quale indice sintomatico di una detenzione e quindi di un uso, in tutto o in parte, non personale. Nello stesso senso si è ritenuto che a seguito dell'esito positivo del "referendum" abrogativo del 18 aprile 1993 e della conseguente approvazione del d.p.r. 5 giugno 1993 n. 171 la detenzione di sostanze stupefacenti per uso esclusivamente personale non costituisce più reato. In particolare l'esito referendario ha avuto come conseguenza il venir meno del previgente istituto della dose media giornaliera e l'irrilevanza giuridica dell'aspetto quantitativo ai fini della valutazione di rilevanza penale della detenzione della sostanza stupefacente. L'aspetto quantitativo può assumere esclusivamente un rilievo sintomatico della destinazione ad uso di terzi della sostanza detenuta. Arbitrario sarebbe, pertanto, escludere dal concetto di uso personale la costituzione di una "scorta" o "riserva", ciò ricreando una sorta di "dose media" e vanificando di fatto l'abrogazione conseguente all'esito del referendum (v. Cass., n ). 2.3 Dunque, il dato quantitativo dello stupefacente ha solo un valore indiziario, da valutarsi unitamente ad altri eventuali indizi offerti dal processo. Ma non si deve perdere di vista il principio per cui nel momento valutativo finale della prova indiziaria, il procedimento induttivo deve restringersi alla regola di una necessaria derivazione logica del dato ignoto da quello noto da cui si è partiti, con la conseguenza che un'affermazione di responsabilità può essere fondata su elementi indizianti soltanto se gli stessi, partitamente indicati in motivazione ed esattamente valutati nel loro nesso logico, diano la sicura certezza dell'attribuibilità del fatto alla condotta dell'imputato, nel senso che non solo venga dimostrato che il fatto può essere accaduto nel modo che si assume, ma venga altresì dimostrato che il fatto stesso non può essersi svolto in modo contrario (v. Cass., n , n ). Anche al procedimento penale è applicabile il principio generale sancito dall'art 2729 c.c., secondo il quale, quando le presunzioni non sono stabilite dalla legge, ma sono lasciate alla prudenza del giudice, questi non può basare il proprio convincimento che su presunzioni gravi, precise e concordanti: il che vuol dire che il fatto ignoto (presunto), desunto dal giudice attraverso un procedimento logico induttivo dai fatti noti acquisiti al processo, aventi carattere indiziario o presuntivo, deve essere la conseguenza non meramente possibile o probabile, ma inevitabilmente necessaria e certa dei fatti noti (v. Cass., n ). 5
6 2.4 In conclusione, si deve riconoscere l insufficienza del solo dato quantitativo ai fini dell affermazione della responsabilità penale dell imputato. In sintesi, infatti, si è visto come gli altri elementi fattuali accertati nel processo abbiano scarso o nullo significato indiziario; e che la quantità di sostanza stupefacente, pur essendo eccessiva rispetto all immediato consumo personale (trattasi appunto di una scorta da consumare nel tempo, secondo la giustificazione addotta dall imputato) tuttavia non è di per se stessa penalmente rilevante. Rimanendo quindi unicamente da valutare, sotto il profilo indiziario, il dato quantitativo, si deve rilevare che (trattandosi di sostanza stupefacente di natura leggera) è logicamente credibile che la sostanza stessa sia stata detenuta effettivamente come scorta per il consumo personale dell imputato, tentato all acquisto per il prezzo conveniente della stessa. Del resto pare che l imputato esercitasse regolarmente un attività lavorativa, la quale evidentemente gli consentiva di concludere l affare, sia pure illecito, consistito nell acquisto della sostanza stupefacente a lui rinvenuta. Si noti anche che è stata depositata in Cancelleria breve memoria del Difensore, con allegati documenti, con la quale si adduce lo stato ansioso depressivo dell imputato e la correlata assunzione a fini terapeutici delle sostanze stupefacenti ritrovate (nel giudizio abbreviato è consentita l'acquisizione di prova documentale: v. Cass., n ); e da uno dei documenti allegati risulta che effettivamente l imputato, almeno alla data del 1 aprile 2014, soffriva di crisi ansioso depressive ed assumeva ciclicamente terapia farmacologica. Trattasi di uno stato che rende ulteriormente credibile la destinazione della sostanza all uso personale. Si deve quindi provvedere come in dispositivo, considerato peraltro che anche la detenzione per uso personale ha natura illecita, sia pure solo amministrativa 6
Indagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliSoci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL
Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliOGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate
Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliSTUPEFACENTI SEGNALAZIONE AL PREFETTO AI SENSI DELL ART 75 DPR 309/90 PERQUISIZIONE PERSONALE E LOCALE AI SENSI DELL ART.103 DPR 309/90.
STUPEFACENTI SEGNALAZIONE AL PREFETTO AI SENSI DELL ART 75 DPR 309/90 PERQUISIZIONE PERSONALE E LOCALE AI SENSI DELL ART.103 DPR 309/90 Caso pratico Individuo trovato in possesso di un piccolo quantitativo
Dettagli5,5% e quantità assoluta globale di principio attivo di 289 * Con recidiva ex art. 99 e. 1 c.p. reiterata e specifica. MOTIVAZIONE
\N. 16154/11 * N. 6266/12 R.G.N.R. R. G. G. 1. P. Data irrev. R. es. n. N. camp. pen. Red sch. N. mttuz R.S. Datadep.,2 1 D1C. ZQ12. TRIBUNALE DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice per l'udienza
DettagliAlcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani
Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliIL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dellõing.
DettagliCOMUNE DI SALUDECIO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI SALUDECIO Provincia di Rimini ******************************** REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI ART. 3 D.L.10.10.2012 n.174 convertito nella L. 07.12.2012 n.213 Approvato con delibera
DettagliLA GIUNTA COMUNALE. premesso:
LA GIUNTA COMUNALE premesso: - che, ai fini della tutela dell'unità economica della repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi
DettagliCircolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA
Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliOGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio.
RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 ottobre 2003 OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel
DettagliAVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
CITTA DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo 2 Settore - Servizio Ambiente - Ville e Giardini AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PREMESSA In esecuzione dell'atto
DettagliSentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliLa verità sulle immissioni in ruolo del Ministro Moratti
La verità sulle immissioni in ruolo del Ministro Moratti Il Ministro ha ripetutamente affermato di: avere effettuato oltre 150.000 immissioni in ruolo nella scuola avere provveduto ad un numero di assunzioni
DettagliSubappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.
Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se
DettagliDentro la Notizia. 28 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 73/2013 MAGGIO/14/2013 (*) 28 Maggio 2013 RAVVEDIMENTO OPEROSO SEMPRE
DettagliDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.
Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA
DettagliTrasferimenti in sede di separazione e divorzio. Domande Frequenti
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Trasferimenti in sede di separazione e divorzio Domande Frequenti Sommario 1. Prima dell introduzione dell
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliAvvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria
Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria Cassazione penale, sez. V, sentenza 13/03/2015 n 29828 Pubblicato il 11/09/2015 La Cassazione conferma che è obbligo del
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliLA FORMAZIONE E L INFORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA DEI LAVORATORI DEVONO ESSERE DOCUMENTATE
Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici Dipartimento Studi e Legislazione FLP 00187 ROMA - Via Piave, 61 sito internet:: www.flp.it - e-mail: flp@flp.it Tel. 064201089-42000358 Fax 0642010628 Segreteria
DettagliL attività istruttoria. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.
L attività istruttoria Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 oggetto della lezione l attività istruttoria la liquidazione delle
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliCircolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze
Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008
DettagliRoma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede
\ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliNOTA INFORMATIVA SUGLI ACCERTAMENTI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA PER I LAVORATORI
NOTA INFORMATIVA SUGLI ACCERTAMENTI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA PER I LAVORATORI Premessa La presente informarla che, sulla base delle recenti normative (Schema di intesa 1 in materia di accertamenti
DettagliGli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi
Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),
DettagliDisposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)
Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Criteri di base Legge federale del 9 aprile 978 sulla formazione professionale (vlfpr) Ordinanza
DettagliSi richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.
PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del
Dettagli(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE
L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce
DettagliGuida Compilazione Piani di Studio on-line
Guida Compilazione Piani di Studio on-line SIA (Sistemi Informativi d Ateneo) Visualizzazione e presentazione piani di studio ordinamento 509 e 270 Università della Calabria (Unità organizzativa complessa-
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliCartelle per posta: prova dell avvenuta notifica
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliDIREZIONE PARTECIPATE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-172.0.0.-9
DIREZIONE PARTECIPATE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-172.0.0.-9 L'anno 2015 il giorno 05 del mese di Giugno il sottoscritto Bocca Lidia in qualita' di dirigente di Direzione Partecipate, ha adottato
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
DettagliRISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015
RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 23 aprile 2015 OGGETTO: Piani urbanistici particolareggiati - Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 Applicabilità regime
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull
DettagliComunicato n. 129 /Ufficio Allievi. Oggetto: CAMBIO INDIRIZZO DI STUDI -ESAMI INTEGRATIVI ESAMI IDONEITA
Ai Docenti Agli Studenti Alle Famiglie All Ufficio Allievi Alla DSGA Comunicato n. 129 /Ufficio Allievi Oggetto: CAMBIO INDIRIZZO DI STUDI -ESAMI INTEGRATIVI ESAMI IDONEITA Con la presente si chiariscono
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare
DettagliDROGHE. D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49
DROGHE D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 Droghe Sono droghe tutte le sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale e modificano le sensazioni, le reazioni, la personalità e
DettagliMinistero dell Istruzione, Università e Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA DIREZIONE REGIONALE
Ministero dell Istruzione, Università e Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA DIREZIONE REGIONALE Ufficio 5 - Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari MIURAOOUSPCA Prot. n 14118 Cagliari,
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliSOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: AGGIORNATO IL REDDITOMETRO APPLICABILE DAL 2011 PAG. 2
CIRCOLARE N. 23 DEL 16/12/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: AGGIORNATO IL REDDITOMETRO APPLICABILE DAL 2011 PAG. 2 IN SINTESI: È stato recentemente pubblicato sulla
DettagliLOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO *
LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * La questione che si pone è se sia applicabile a carattere residuale la violazione dell art. 82/8 e 10 comma del Nuovo
DettagliNOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF
NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF Artt. 13 e 14, DL n. 201/2011 Art. 10, DL n. 35/2013 Circolare MEF 29.4.2013, n. 1/DF Informativa SEAC 10.4.2013, n. 96 Recentemente il MEF è intervenuto
DettagliRISOLUZIONE N. 123/E
RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in
DettagliCIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.
CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,
DettagliSTUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.
Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliDATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI
DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea
DettagliRoma, 28 gennaio 2009
RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 gennaio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 plusvalenza da cessione di immobile allo stato
DettagliPeriodico informativo n. 26/2014. Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale
Periodico informativo n. 26/2014 Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che la Legge di stabilità 2014 è intervenuta
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione
DettagliAllegato n. 6. Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE
Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE 1 Premessa Un punto qualificante nella costruzione di un Modello di organizzazione e gestione, ex art. 6 e 7 del D.lgs 231/01, (di seguito Modello) è costituito dalla
DettagliCOMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò La verbalizzazione Legge di depenalizzazione 24/11/1981 nr. 689 Modifiche al sistema
DettagliI beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli)
I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) Se il proprietario di un edificio soggetto al vincolo storico-artistico lo modifica senza aver ottenuto preventivamente
DettagliN. 03/2014. 18 Ottobre 2014. RELATORE Avv. Simone Fadalti
N. 03/2014 18 Ottobre 2014 RELATORE Avv. Simone Fadalti DEFINIZIONE Il lastrico solare è una struttura piana non circondata da soffitti o pareti, che non è situata a livello di altra porzione di piano
DettagliREGOLAMENTO DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE
REGOLAMENTO COMUNALE n. 32 REGOLAMENTO DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE Allegato sub-b alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30/6/2003 Art.1 Obblighi per il ritrovatore di cosa
DettagliDicembre 2013 ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 71/2013 SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA. Comune di Firenze
Dicembre 2013 ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 71/2013 SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA Comune di Firenze 1 INTRODUZIONE Il presente documento contiene schede sintetiche relative agli esiti delle verifiche condotte
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE
C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliREGOLAMENTO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 244 del 20/07/2010 L importanza di un sistema operativo di valutazione comune e riconoscibile
DettagliIl Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via
ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
DettagliRACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI
CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri
DettagliServizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano
Pubblica CCIAA Milano La competenza Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello
DettagliSCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori
SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori È necessario un titolo abilitativo per installare condizionatori e climatizzatori e, nel caso, un'autorizzazione
DettagliCOMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO COPIA DETERMINAZIONE N. 101 del 17/09/2012 OGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
DettagliL impresa bancaria. Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto
L impresa bancaria Cronaca della normativa 1. La legge bancaria del 1936 Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e l esercizio del credito sono
DettagliLa prevenzione e il contrasto dei reati ambientali. polizia municipale. Normativa, casi pratici, modulistica. Mar c o Ma s s a v e l l i
Mar c o Ma s s a v e l l i La prevenzione e il contrasto dei reati ambientali. Il ruolo della polizia municipale Normativa, casi pratici, modulistica Aggiornato con la Legge 22 maggio 2015, n. 68 Il testo
DettagliQUESITO N. 1: E stato chiesto se la percentuale di ribasso da applicare al lotto 1 rimarrà tale anche per i lotti 2 e 3.
QUESITO N. 1: E stato chiesto se la percentuale di ribasso da applicare al lotto 1 rimarrà tale anche per i lotti 2 e 3. Ciascun concorrente può presentare la propria offerta, relativamente a uno o più
DettagliParere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva
Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva Il Comune (omissis) rivolge quesito per sapere quale sia il trattamento economico spettante al dipendente comunale che occasionalmente
DettagliD.P.R. 309/90 COME INNOVATO DALLA LEGGE N.49/06
Prefettura di Massa Carrara Ufficio territoriale del Governo DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI 10 domande per conoscere cosa Ti puç accadere se vieni trovato in possesso di modiche quantité di sostanze stupefacenti
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
Dettagli17. Criminalità: le sostanze stupefacenti
17. Criminalità: le sostanze stupefacenti Nel 2004 Roma è risultata tra le prime città italiane per sequestri di droghe tradizionali, soprattutto di cocaina (487,4 Kg, pari al 15,2% dei sequestri complessivi
DettagliProroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo
IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 14 DEL 18 FEBBRAIO 2008 Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio PROVVEDIMENTI COMMENTATI Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art.
DettagliCircolare Informativa n 21/2013
Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento
DettagliCOMUNE DI SOLBIATE ARNO
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 14.11.2013 1 GLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE Oggetto della valutazione:obiettivi
DettagliORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N
ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 RISCATTO DELLA POSIZIONE IN CASO DI DECESSO DELL ISCRITTO 1 Con i presenti Orientamenti si intendono fornire
DettagliSERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B. Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. C.F. e P.I. 02683380402 * * * * *
SERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. Iscritta al Registro Imprese al N.02683380402 C.F. e P.I. 02683380402 * * * * * RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale
SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliRISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
DettagliRISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009
RISOLUZIONE N. 126/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 Oggetto: Acquisto di aeromobili e di altri beni e servizi destinati ad attività di trasporto aereo a prevalente carattere
DettagliCOMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO COPIA DETERMINAZIONE N. 289 del 31/12/2009 OGGETTO APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA REDAZIONE DI
DettagliAppunti sulla Macchina di Turing. Macchina di Turing
Macchina di Turing Una macchina di Turing è costituita dai seguenti elementi (vedi fig. 1): a) una unità di memoria, detta memoria esterna, consistente in un nastro illimitato in entrambi i sensi e suddiviso
DettagliARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI
ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI Il presente articolato è stato depositato alla Camera dei Deputati in sede di audizione dalla dott.ssa Barbara Fabbrini.. TESTO DA EMENDARE PROPOSTA DI EMENDAMENTO
Dettagli