5,5% e quantità assoluta globale di principio attivo di 289 * Con recidiva ex art. 99 e. 1 c.p. reiterata e specifica. MOTIVAZIONE

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1 \N /11 * N. 6266/12 R.G.N.R. R. G. G. 1. P. Data irrev. R. es. n. N. camp. pen. Red sch. N. mttuz R.S. Datadep.,2 1 D1C. ZQ12. TRIBUNALE DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice per l'udienza preliminare dott. Giangaspare CAMERINI all'udienza del 18 dicembre 2012 in camera di consiglio ha pronunciato mediante lettura la seguente SENTENZA (art. 438 ss. C.P.P.) nei confronti di:, nato a il / / ed ivi residente in via n. ove elegge domicilio, libero presente; difeso di fiducia dall'avv. Rosa Maria Salenti del foro di Palermo; imputato del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73 DPR 309/90 per avere detenuto n. stecchette di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo hashish confezionate con della plastica trasparente avente peso netto di grammi 5,318 con un contenuto medio di principio attivo D9 the (delta 9tetraidrocannabiolo) del \~>

2 5,5% e quantità assoluta globale di principio attivo di 289 * milligrammi. Con recidiva ex art. 99 e. 1 c.p. reiterata e specifica. Accertato in Palermo il 14/10/11. Conclusioni del P.M.: assoluzione perché il fatto non sussiste Conclusioni della difesa:, assoluzione perché il fatto non sussiste MOTIVAZIONE 1. Nei confronti di G. veniva emessa richiesta di rinvio a giudizio, per rispondere del reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, come specificato in rubrica (reato commesso in Palermo il 14/10/11). A seguito di richiesta del difensore munito di procura speciale il Giudice disponeva procedersi con le forme del rito abbreviato; quindi, all'udienza del 18 dicembre 2012 il P.M ed il difensore dell'imputato concludevano come in atti ed il Giudice provvedeva come da dispositivo in atti, del quale veniva data lettura. 2. Le risultanze processuali non forniscono la prova sufficiente della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, ovvero che abbia detenuto la sostanza stupefacente in sequestro al fine di porre in essere la cessione di tale stupefacente in favore di terzi. In primo luogo, si rileva che è risultato provaco che l'imputato ha detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish - confezionate con della plastica trasparente in n. 6 sleouhclle 1 S>.

3 avente peso netto di grammi 5,318 con un contenuto medio di V principio attivo D9 the (delta 9 tetraidrocannabiolo) del 5,5% e quantità assoluta globale di principio attivo di 289 milligrammi. Insieme ad altri giovani (anch'essi trovati in possesso di stupefacente), infatti, l'imputato è stato sottoposto a controllo in un porticato buio di via DI Bartolo e trovato in possesso dello stupefacente in sequestro. Peraltro, una prima considerazione va svolta relativamente alle modalità di rinvenimento della sostanza stupefacente, che è stata spontaneamente consegnata dall'imputato agli Agenti. All'esito di accertamento compiuto il 7/6/07 presso il Dipartimento del Policlinico Giaccone (op. Prof. Procaccianti), la sostanza sequestrata all'imputato risultava essere sostanza stupefacente del tipo hashish avente peso netto di grammi 5,318 con un contenuto medio di principio attivo D9 the (delta 9tetraidrocannabiolo) del 5,5% e quantità assoluta globale di principio attivo di 289 milligrammi (così, rei., in atti). Peraltro, considerata la quantità di sostanza stupefacente in sequestro non può ritenersi raggiunta la prova sufficiente della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, ovvero che abbia detenuto la sostanza stupefacente al fine di porre in essere la cessione di tale stupefacente in favore di terzi. Sul punto, si rileva che in materia di stupefacenti, a seguito dell'entrata in vigore del di n. 275 convertito, con modificazioni, nella legge n. 49 entrata in rigore il , risulta punico ex art. 7 3 conuna i bis vi?

4 l'acquisto, la ricezione a qualsiasi titolo o comunque l'illecita detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando esse "appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale". La prova della destinazione della droga in sequestro allo spaccio può trarsi da qualsiasi elemento o dato indiziario che con rigore consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza (cfr., per la giurisprudenza precedente Cass. 13 maggio 1997 n. 4614), ma nella fattispecie che ci occupa, la destinazione non può implicitamente desumersi dalle modalità dell'arresto, non essendo stato operato nella flagranza della cessione a terzi. Del pari, deve escludersi la colpevolezza dell'imputato avuto riguardo all'indice principale della finalità di spaccio espressamente indicato nell'art. 73 comma 1 bis lett. a), ovvero la quantità di sostanza stupefacente (in sequestro). L'imputato, infatti, è stato trovato in possesso di una quantità di sostanza drogante del tipo hashish, corrispondente a circa gr. 5,318, per un principio attivo puro delta-9-thc, pari complessivamente a soli g. 0,289: così, rei., in atti): pertanto, deve concludersi che il quantitativo di principio attivo puro delta-9-thc contenuto nella droga in sequestro risulta di gran lunga inferiore rispetto al limite massimo (milligrammi 500) "'indicato con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga" (cesi, art. 73 comma I bis lett. a): cfr., ÓL\± ounco, > i i ' 4 'lì

5 4 del quantitativo massimo detenibile di principio attivo per la cannabis - hashish e marijuana - il decreto ministeriale 11 aprile 2006, secondo cui la dose media singola, intesa come «la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo» è pari a mg. 25 ed il moltiplicatore per la cannabis è pari a 20 con conseguente quantitativo massimo detenibile pari a mg. 500). Anche l'esame complessivo del compendio indiziario a carico dell'imputato non evidenzia, peraltro, la indubbia destinazione della sostanza stupefacente ad un uso non esclusivamente personale, essendo pacifica l'irrilevanza ai fini decisori della sussistenza di precedenti penali specifici dell'imputato (valorizzata nella CNR). Infine, l'elemento indiziario costituito dal fatto che lo stupefacente era confezionate con della plastica trasparente in n. 6 stecchette, non può determinare "ex se" una affermazione di colpevolezza, considerato che è possibile che lo avesse acquistato da poco già frazionato, per uso personale. Infine, la finalità di spaccio non può ritenersi provata anche in considerazione del criterio soggettivo basato sulle condizioni di reddito del detentore, considerato che, in ragione dello scarso valore dello stupefacente, non è stata dedotta e provata l'incompatibilità della detenzione che ci occupa con le condizioni di reddito dell'imputato (acquisto che può quindi ritenersi un LifGinimeuto per soddisfare un proprio uso personale).

6 Per quanto sopra esposto, l'imputato va assolto dal reat o ascrittogli, quanto meno ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., perchè il fatto non sussiste Va ordinata, ai sensi dell'art. 240 cpv. c.p., la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro. P.Q.M. Visti gli articoli di legge in epigrafe, 530 secondo comma c.p.p., assolve dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste; ordina la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro. Palermo, 18 dicembre ,, IC -FUHZKWAmQ GIUDIZIARIO (ChyBfH Meli), IL Giudice Giar^gaspare Camerini) UFFICIO G.l.P. TRIB. PALERMO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL- \21 Mi 2012 >»*^mi»>i»m»*'«"»"«*"ji'*"""* IL EUNZIONAfUO» " - ''^IZI/Wo n 2 4 OiC. 20;? *N *~ tjy \ \ / ( /- i-j^. S\_^* ~*T ** <. ìtn :; Letìzia Ste^A 6

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