COMUNE DI BRENDOLA Provincia di Vicenza

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1 COMUNE DI BRENDOLA Provincia di Vicenza ORIGINALE n. 94 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Sessione Straordinaria di Seconda convocazione in seduta Pubblica Oggetto: DEFINIZIONI DELLE MODALITA' APPLICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/2009, INTEGRATA CON LEGGE REGIONALE N. 13/ SECONDO PIANO CASA Questo giorno ventinove del mese di novembre duemilaundici alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze. Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. RENATO CERON e l assistenza del Segretario MASSIMILIANO SPAGNUOLO. Fatto l appello risultano: RENATO CERON P SUDIRO MARCO P BELTRAME BRUNO P BONATO GIOVANNI P CENTOFANTE FABIO P MATTEAZZI GIULIANO P MENEGHELLO STEFANO P PELLIZZARI ELENA P GHIOTTO VITTORIO P ZUFFO ANTONELLA P STEFANI ALESSANDRA P DAL MONTE MARIO P MARANA MATTEO P LUNARDI GIUSEPPE P CRACCO DANILO P RIZZOTTO GAETANO P VIGNAGA SILVANO P Presenti n. 17, Assenti 0

2 Il Sindaco introduce il punto all Ordine del Giorno avente ad oggetto Nuove definizioni delle modalità applicative della Legge Regionale n. 14/2009, integrata con Legge Regionale n. 13/ secondo Piano Casa ed invita l Assessore Beltrame Bruno ad illustrare la proposta. Al termine dell intervento dell Assessore Beltrame, il Sindaco chiede se vi siano interventi e dichiara aperta la discussione. Segue l intervento del Responsabile dell Area Tecnica, Ing. Rancan Alberto. Dei suddetti interventi è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, verrà pubblicato all Albo Pretorio (analogamente agli altri verbali di deliberazione) e verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo. Tutto ciò premesso, VISTA la proposta di deliberazione in oggetto; IL CONSIGLIO COMUNALE SENTITA la relazione dell Assessore all Urbanistca-Edilizia Privata Bruno Beltrame; PREMESSO che: - in data 8 luglio 2009 la Regione Veneto ha approvato la Legge Regionale n. 14/2009 intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche, definita anche come Piano Casa; tali disposizioni avevano durata temporanea per 2 anni dal 11/07/2009; - ai sensi dell art. 9 comma 5 di tale Legge i Comuni, entro il termine del 30 ottobre 2009 dovevano deliberare, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui gli articoli 2, 3 e 4; - il Consiglio Comunale ha approvato n. 2 deliberazioni in merito alle modalità applicative della Legge Regionale n. 14/2009, la n. 99 del 26/10/2009 e la n. 57 del 29/06/2010; - in data 8 luglio 2011 la Regione Veneto ha approvato la Legge Regionale n. 13/2011 intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale n. 16/2007 in materia di barriere architettoniche e successive modificazioni, alla Legge Regionale n. 11/2004 norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici ; tali disposizioni avranno durata temporanea fino al 30/11/2011; - ai sensi dell art.8 comma 2 di tale Legge con l entrata in vigore della presente Legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai Comuni ai sensi dell art. 9 comma 5 della L.R. n. 14/2009 ; - ai sensi dell art. 8 comma 4 di tale Legge i Comuni, entro il termine del 30 novembre 2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall art. 9 comma 1 lettera a) della L.R. n. 14/2009 come modificato con la presente Legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui gli articoli 2, 3 e 4 della L.R. n. 14/2009, come modificati dalla presente Legge ; - nel caso in cui il Comune non deliberi nel termine sopracitato, le disposizioni della Legge Regionale trovano integrale applicazione, ad eccezione degli interventi che ricadono in zona A centro storico, per i quali si intendono ammissibili solamente quelli su edifici destinati a prima casa d abitazione (art. 6 comma 1 e art. 8 commi 4-5 della Legge); VISTA: - la deliberazione della Giunta Regionale n del 4 agosto 2009 integrazione delle linee guida di cui all art. 2 della L.R. n. 4/2007, in applicazione dei commi 2 e 3, art. 3 della L.R. n. 14/2009 ; - la deliberazione della Giunta Regionale n del 4 agosto 2009 applicazione del comma 1 dell art. 5 della L.R. n. 14/2009 ; - la prima Circolare Regionale esplicativa della Legge in oggetto, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n del 22/09/2009; VISTA la seguente definizione di prima casa d abitazione introdotta con l art. 8 della L.R. n. 26/2009 e integrata con l art. 7 della L.R. n. 13/2011: per prima casa d abitazione si intendono le unità immobiliari in proprietà, DELIBERA DI CONSIGLIO n. 94 del Pag. n.2 - COMUNE DI BRENDOLA

3 usufrutto o altro diritto reale in cui l avente titolo o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla almeno per ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità ; VISTA la nota n. 5055/SZ del 31/10/2011 da parte della Confcommercio di Vicenza (ricevuta in data 03/11/2011 con n di prot.), con la quale viene precisato che per gli edifici con destinazione commerciale non è consentita la deroga alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali; PRESO ATTO che il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare su tale materia, relativamente a edifici residenziali non destinati a prima casa d abitazione, strutture ricettive, edifici produttivi ed edifici commercialidirezionali, e che allo stesso sono sottratte le competenze in merito alle decisioni riguardanti le prime case d abitazione, ad eccezione degli interventi che ricadono in zona A centro storico, per i quali il Consiglio Comunale può decidere se e con quali modalità consentire detti interventi; (art. 6 comma 1 e art. 8 commi 4-5 della Legge); PRESO ATTO degli ambiti di esclusione stabiliti dalla Legge, ai sensi dell art. 9 comma 1, anche per le prime case d abitazione ; PRESO ATTO che: - la realizzazione della maggior parte degli interventi, ovvero per tutte le prime case d abitazione, non è subordinata all esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ed è anche sottoposta alla riduzione del contributo di costruzione nella misura del 60% o in misura del 100% nel caso di utilizzo di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw (art. 9 comma 4 e art. 7 commi 1-1 bis della Legge); - la realizzazione di tutti gli interventi non sono subordinati all esistenza delle opere di urbanizzazione secondaria e al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti. PRESO ATTO che: - le disposizioni degli articoli della Legge si applicheranno anche dopo il termine di scadenza della stessa, nelle more dell approvazione della nuova disciplina regionale sull edilizia; - in merito alle previsioni dell art. 5 comma 1 lettera b), relative alle pensiline e tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore delle Legge, finalizzate all installazione di impianti solari e fotovoltaici, sono state definite e dimensionate, con deliberazione di Giunta Regionale n del 4 agosto 2009 e con l art. 20 del D.M. 06/08/2010 e che il Consiglio Comunale può solamente stabilire le distanze e la qualità esteriore di tali manufatti; - in merito alle previsioni dell art. 5 comma 1 lettera a), relative ai sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell energia solare, sempreché correlati con il calcolo di progetto degli impianti termo meccanici, alla data odierna non risulta ancora emanato il provvedimento da parte della Giunta Regionale, integrativo della deliberazione n del 4 agosto 2009; RITENUTO opportuno deliberare su tale materia, al fine di: - favorire il recupero del patrimonio esistente prima di effettuare nuovi ampliamenti mediante costruzione di nuovi corpi di fabbrica; - favorire un adeguato rilancio del settore edilizio, fortemente in crisi in questo momento, nel rispetto dell ambiente e del tessuto urbanistico esistente, con contestuale protezione dei beni storici, culturali e paesaggistici; - favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e delle fonti di energia alternative, rispettando comunque le forme architettoniche degli edifici, stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente; - favorire la sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non rispondente alla nuova situazione tecnologica ed energetica, con contestuale miglioramento della qualità della vita; VISTO che la Regione Veneto ha precisato nel proprio sito dedicato ai quesiti più frequenti sul Piano Casa, che relativamente all ipotesi del titolo edilizio costituito dalla d.i.a., che a norma dell art. 6 della L.R. 14/2009, rimasto inalterato anche a seguito della L.R. 13/2011, costituisce il titolo per l esecuzione degli interventi previsti dal Piano casa, a seguito dell intervento dell Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (29 luglio 2011, n. 15) la Denuncia di Inizio Attività deve essere intesa quale atto privato inerente ad attività edilizia presuntivamente lecita e non, quindi, come atto amministrativo a formazione tacita, con l importante conseguenza che il titolo si forma all atto stesso della sua presentazione, e non allo scadere dei 30 giorni da questa, e che il decorso del tempo attiene esclusivamente al potere comunale di inibizione dell attività oggetto della Denuncia"; RITENUTO opportuno stabilire quanto segue: DELIBERA DI CONSIGLIO n. 94 del Pag. n.3 - COMUNE DI BRENDOLA

4 - confermare le scelte già oggetto di deliberazione da parte dell Amministrazione Comunale, nella prima definizione delle modalità applicative della L.R. n. 14/2009 (primo Piano Casa), rese operative con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 26/10/2009 e n. 57 del 29/06/2010; - le istanze non ancora definite e presentate ai sensi della L.R. n. 14/2009 prima dell entrata in vigore della L.R. n. 13/2011, ovvero entro 08/07/2011, potranno essere definite con le disposizioni contenute nelle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 99/2009 e n. 57/2010; - ammettere in zona A centro storico solamente gli interventi riguardanti prime case d abitazione su edifici che non risultano di pregio architettonico ai sensi del vigente P.r.g., per un corretto equilibrio tra la tutela e la riqualificazione architettonica della zona; - ammettere in zona E4 zona agricola e residenziale solamente gli interventi riguardanti prime case d abitazione ; in quanto zone sprovviste in tutto o in parte delle opere di urbanizzazione; - nei casi di ampliamento contiguo o mediante realizzazione di corpo staccato, favorire il recupero di annessi rustici prima di costruire un nuovo corpo di fabbrica; - nei casi di demolizione e ricostruzione con aumento di volume, relativamente ai fabbricati che non siano adibiti a prima casa d abitazione, la ricostruzione dovrà essere realizzata in modo tale che al fabbricato stesso venga riconosciuta la classificazione energetica di tipo A o B; - confermare le distanze dalle strade, dai fabbricati e dai confini di altra proprietà, previste dalla legislazione vigente in materia e dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.r.g. al fine dell omogeneo sviluppo urbanistico del territorio; - derogare alle altezze massime di zona stabilite nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.r.g. solamente nei casi di adeguamento dei sottotetti ai fini abitativi; - nei casi di edifici insistenti su fascia di rispetto stradale, ammettere gli interventi di sopraelevazione, solamente per l adeguamento dei sottotetti ai fini abitativi, fino alla altezza minima per renderli abitabili; - nei casi di sopraelevazione di fabbricati in zona A - centro storico, l altezza del fabbricato sopraelevato non dovrà superare le altezze dei fabbricati limitrofi; - escludere l applicazione della Legge nei fabbricati ricadenti in zona territoriale omogenea D1-D2 e per tutte le attività artigianali, industriali, commerciali e direzionali, sia nei casi di ampliamento che di integrale demolizione e ricostruzione con aumento di volume; - introdurre dei limiti nei casi di ampliamento mediante realizzazione del corpo edilizio separato; - nei casi di intervento con creazione di nuova unità abitativa da adibire a prima casa d abitazione, al fine dello scomputo del contributo di costruzione come previsto dall art. 7 commi 1 e 1 bis della Legge, chiedere la presentazione di un atto notarile o polizza fideiussoria a garanzia dell impegno assunto, da presentare prima del rilascio del Permesso di Costruire o in allegato alla Denuncia Inizio Attività; - stabilire un termine massimo entro il quale dovranno essere definite le istanze presentate entro il termine di validità della Legge; - demandare all ufficio tecnico la verifica in merito alla legittimità degli interventi realizzati su fabbricati adibiti a prime case d abitazione ; RITENUTO opportuno precisare quanto segue: - chiarire la definizione di superficie coperta che concorre al calcolo dell ampliamento di edifici ad uso diverso dal residenziale, nei quali sono ammessi gli interventi, ai sensi della presente deliberazione; - nei casi di ampliamento di fabbricati adibiti a prima casa d abitazione, il nuovo corpo di fabbricata potrà ricadere anche in zona territoriale omogenea diversa rispetto a quella sulla quale insistono, purchè compatibile con gli usi previsti in tale zona, come previsto dalle vigenti N.T.A. di P.r.g., solamente qualora venga dimostrata l impossibilità materiale di realizzarlo nella medesima zona in cui si trova il fabbricato esistente; - nei casi di ampliamento di fabbricati non adibiti a prima casa d abitazione, il nuovo corpo di fabbricata potrà ricadere anche in zona territoriale omogenea diversa rispetto a quella sulla quale insistono, purchè compatibile con gli usi previsti in tale zona, come previsto dalle vigenti N.T.A. di P.r.g., e solamente qualora l ampliamento venga realizzato in aderenza al fabbricato; - in merito alle modalità applicative dell art. 2, combinato con l art. 9 comma 6 della Legge, nei casi di ampliamento di edifici residenziali in zona agricola adibiti a prima casa d abitazione, l ampliamento relativo alla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa, dovrà esclusivamente essere realizzato a ridosso degli edifici stessi; il corpo edilizio separato potrà avere le dimensioni massime del 20% della volumetria massima assentibile, ovvero del 20-30% del volume esistente; VISTO: - la Legge 12 luglio 2011 n. 106 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, detto anche Decreto Sviluppo, con particolare riferimento all art. 5; - il Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto n. 267; - il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 94 del Pag. n.4 - COMUNE DI BRENDOLA

5 - il vigente regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi e per l accesso al pubblico impiego, come modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 7 marzo il vigente statuto comunale, revisionato con deliberazione consiliare n. 70 di reg. del 30/11/1999, esecutiva; ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all articolo 49 comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 posti in calce alla proposta di deliberazione; CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Ceron Renato, Beltrame Bruno, Centofante Fabio, Meneghello Stefano, Ghiotto Vittorio, Stefani Alessandra, Marana Matteo, Cracco Danilo, Vignaga Silvano, Sudiro Marco, Bonato Giovanni, Matteazzi Giuliano, Pellizzari Elena, Zuffo Antonella, Dal Monte Mario, Lunardi Giuseppe, Rizzotto Gaetano); DELIBERA 1 - le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 2 - di adottare ed approvare per le motivazioni esposte in premessa, per tutti i fabbricati adibiti a prime case d abitazione, tutte le disposizioni della Legge Regionale n. 14/2009 integrata con Legge Regionale n. 13/2011 e dei relativi n. 2 atti di indirizzo approvati con deliberazioni di Giunta Regionale n e n del 4 agosto 2009; 3. di stabilire che le istanze presentate ai sensi della L.R. n. 14/2009 prima dell entrata in vigore della L.R. n. 13/2011, ovvero entro 08/07/2011, potranno essere definite con le disposizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale n. 99/2009 e n. 57/2010; 4 - di stabilire che gli interventi previsti dagli articoli 2-3 e 4 della Legge, non si applicano: - negli edifici elencati nell art. 9 comma 1 della Legge stessa; - in tutti i fabbricati che il P.R.G. vigente identifica come attività produttive da bloccare o da trasferire ; - in tutti i fabbricati che il P.R.G. vigente identifica come edifici monumentali e beni architettonici ed ambientali ; 5 - di stabilire che, per i fabbricati situati all interno della zona territoriale omogenea A - centro storico, sono ammessi solamente interventi per le prime case d abitazione, compresi gli accessori pertinenziali alle stesse, a condizione che ai fabbricati non sia attribuito un grado di protezione 1 e di stabilire che, per i fabbricati situati all interno della zona territoriale omogenea E4 zona agricola e residenziale, sono ammessi solamente interventi per le prime case d abitazione ; 7 - di stabilire che, per i fabbricati situati all interno delle zone territoriali omogenea D1 e D2 e per tutti i fabbricati ad uso artigianale, industriale, commerciale e direzionale, gli interventi previsti dagli articoli 2-3 e 4 della Legge non si applicano; nelle zone territoriali omogenee D1 e D2, sono ammessi solamente interventi per le prime case d abitazione ; 8 - di stabilire che, per tutti i fabbricati residenziali non considerati prime case d abitazione e per tutti i fabbricati ad uso agricolo e turistico, sono ammessi i seguenti interventi: - ampliamenti fino al 20% del volume o superficie esistente; nel caso di fabbricati ad uso agricolo e turistico, dotati di solai intermedi si intende per superficie coperta esistente l area di un unico piano al lordo delle murature perimetrali; - integrali demolizioni e ricostruzioni con aumento di volume o superficie fino al 20% dell esistente; - integrali demolizioni e ricostruzioni con aumento di volume o superficie fino al 35% dell esistente, a condizione che vengano utilizzate tecnologie che prevedano l uso di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw e che al fabbricato oggetto d intervento sia riconosciuta la classificazione energetica tipo B; - integrali demolizioni e ricostruzioni con aumento di volume o superficie fino al 40% dell esistente, a condizione che vengano utilizzate tecnologie che prevedano l uso di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw e che al fabbricato oggetto d intervento sia riconosciuta la classificazione energetica tipo A; Il Comune si riserva, a mezzo di personale esperto in materia e con l utilizzo di idonea strumentazione, la verifica della corretta certificazione energetica dei fabbricati realizzati secondo le tecniche di edilizia sostenibile; 9 - di stabilire che, al fine di favorire la realizzazione delle pensiline e delle tettoie finalizzate all installazione di impianti solari e fotovoltaici, le distanze minime che tali impianti tecnologici-manufatti dovranno rispettare sono le seguenti: - distanze da confine: m. 1,50; misure inferiori potranno essere autorizzate solamente con l accordo con altra proprietà registrato e trascritto nelle forme di legge; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 94 del Pag. n.5 - COMUNE DI BRENDOLA

6 - distanze da fabbricati: le pensiline non concorrono alla distanza tra fabbricati, mentre le tettoie dovranno rispettare le distanze stabilite dal D.M. 1444/1968 e dall art. 9 delle N.T.A. di P.r.g.; - distanze dalle strade: le pensiline non concorrono alla distanza dalle strade, mentre le tettoie dovranno rispettare le distanze stabilite dal D.M. 1404/1968, dal D. Lgv. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e dagli articoli 6 e 9 delle N.T.A. di P.r.g.; 10 - di integrare quanto disposto dalla Legge con le seguenti disposizioni: - gli interventi previsti dalla Legge, nelle prime case d abitazione poste in zona territoriale omogenea D1 e D2 non possono comportare aumento del numero di unità abitative; - sono ammessi, in tutte le zone territoriali omogenee, aumenti di superficie utile di pavimento all interno del volume residenziale autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente; tali interventi non comportano aumento dell altezza dei fabbricati; - in deroga alle altezze massime stabilite nelle Norme Tecniche di Attuazione di P.r.g., sono ammessi gli interventi di sopraelevazione dei sottotetti esistenti ai fini abitativi, fino alla altezza minima per renderli abitabili; - nei casi di fabbricati insistenti su fascia di rispetto stradale, gli interventi di sopraelevazione potranno essere realizzati solamente per l adeguamento dei sottotetti ai fini abitativi, fino alla altezza minima per renderli abitabili; - nei casi di sopraelevazione di fabbricati in zona A - centro storico, l altezza del fabbricato sopraelevato non dovrà superare le altezze dei fabbricati limitrofi; - le previsioni degli articoli 2-3 e 4 della Legge non trovano applicazione qualora i fabbricati si trovino in zona impropria; le destinazioni d uso ammissibili sono quelle stabilite nelle vigenti Norme Tecniche di Attuazione di P.r.g. per ogni singola zona territoriale omogenea; - qualora l ampliamento sia realizzato mediante la costruzione di un corpo edilizio separato, per i motivi stabiliti dalla Legge, il nuovo corpo di fabbrica dovrà essere posto a ridosso di altri manufatti o corpi di fabbrica esistenti e legittimi, salvo che lo stesso non sia di impossibile realizzazione, visto lo stato dei luoghi; - non è ammessa la demolizione con ricostruzione dei fabbricati ricadenti in zona agricola e classificati tipo A dalle schede di rilevamento degli edifici in zona agricola, approvate con deliberazione di Giunta Regionale n del 21/09/2001; in tali fabbricati è comunque ammissibile l ampliamento nei limiti di Legge; - in fabbricati plurifamiliari o di tipo a schiera, fatto salvo quanto stabilito dal codice civile e dai regolamenti condominiali, sono ammessi tutti gli interventi previsti dagli articoli 2-3 e 4, a condizione che gli stessi costituiscano valida soluzione architettonica da riconoscere mediante presentazione di un progetto unitario; in tali fabbricati è altresì ammessa la cessione di cubatura tra unità immobiliari, mediante assenso scritto degli aventi titolo; - nei casi di ampliamento di fabbricati adibiti a prima casa d abitazione, il nuovo corpo di fabbrica potrà ricadere anche in zona territoriale omogenea diversa rispetto a quella sulla quale insistono, purchè compatibile con gli usi previsti in tale zona, come previsto dalle vigenti N.T.A. di P.r.g., solamente qualora venga dimostrata l impossibilità materiale di realizzarlo nella medesima zona in cui si trova il fabbricato esistente; - nei casi di ampliamento di fabbricati non adibiti a prima casa d abitazione, il nuovo corpo di fabbrica potrà ricadere anche in zona territoriale omogenea diversa rispetto a quella sulla quale insistono, purchè compatibile con gli usi previsti in tale zona, come previsto dalle vigenti N.T.A. di P.r.g., e solamente qualora l ampliamento venga realizzato in aderenza al fabbricato; - nei casi di ampliamento mediante realizzazione del corpo edilizio separato, il nuovo corpo di fabbrica dovrà rispettare quanto segue: a) dovrà essere realizzato in modo da recuperare fabbricati esistenti nell area di pertinenza del fabbricato oggetto di ampliamento, anche in deroga al limite di cui al successivo punto b); b) dovrà essere realizzato ad una distanza massima di m. 50 dal fabbricato oggetto di ampliamento, misurati tra gli angoli più vicini dei due fabbricati; c) nei casi in cui il corpo separato sia ad uso abitazione, lo stesso dovrà essere dotato di autonoma funzionalità, ovvero completo di tutti i locali abitabili necessari per definirlo abitazione; - nei casi di ampliamento di edifici residenziali in zona agricola adibiti a prima casa d abitazione, l ampliamento relativo alla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa, dovrà esclusivamente essere realizzato a ridosso degli edifici stessi; il corpo edilizio separato potrà avere le dimensioni massime del 20% della volumetria massima assentibile, ovvero del 20-30% del volume esistente; - l ampliamento mediante realizzazione del corpo edilizio separato, dovrà essere realizzato recuperando fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo, esistenti nell area di pertinenza del fabbricato oggetto d intervento; - i nuovi corpi di fabbrica devono rispettare le distanze dalle strade stabilite dal D.M. 1404/1968, dal D. Lgv. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e dagli articoli 6 e 9 delle N.T.A. di P.r.g.; - i nuovi corpi di fabbrica devono rispettare le distanze da altri fabbricati stabilite dal D.M. 1444/1968 e dall art. 9 delle N.T.A. di P.r.g.; - i nuovi corpi di fabbrica devono rispettare la distanza di m. 5,00 dai confini di altra proprietà, fatti salvi accordi con la proprietà confinante, registrati e trascritti nelle forme di legge; altre distanze da rispettare sono stabilite dall art. 9 delle N.T.A. di P.r.g.; - nei casi di intervento con creazione di nuova unità abitativa da adibire a prima casa d abitazione, al fine dello scomputo del contributo di costruzione come previsto dall art. 7 comma 1 e 1 bis della Legge, necessita la DELIBERA DI CONSIGLIO n. 94 del Pag. n.6 - COMUNE DI BRENDOLA

7 presentazione, prima del rilascio del Permesso di Costruire o in allegato alla Denuncia Inizio Attività, di un atto di vincolo notarile, registrato e trascritto, di inalienabilità della nuova unità abitativa da realizzare, a partire dalla data di stipula del vincolo stesso e fino al trascorrere di mesi 24 dalla data del rilascio del Certificato di Agibilità. In alternativa al vincolo, potrà essere presentata una polizza fideiussoria a copertura dell importo del contributo di costruzione scomputato; la stessa verrà svincolata, su richiesta dell avente titolo, dopo il trascorrere di mesi 24 dalla data del rilascio del Certificato di Agibilità, previa dimostrazione del rispetto di quanto previsto per la prima casa d abitazione ; - nei casi di integrale demolizione e ricostruzione con aumento di volume: a) l intervento dovrà comportare una ricomposizione planivolumetrica del fabbricato, con un sostanziale miglioramento delle forme architettoniche, che dovranno adeguarsi ai parametri tipologici stabiliti dalle N. T. A. del P.R.G.; b) le ricostruzioni di fabbricati esistenti, posti all interno delle fasce di rispetto, potranno prevedere la modifica dell area di sedime del fabbricato esistente, a condizione che il nuovo sedime sia posizionato nella medesima zona territoriale omogenea e che lo stesso sia posto ad una distanza maggiore dal bene oggetto di tutela; c) fatti salvi i casi di sopraelevazione è sempre vietato l avanzamento verso il bene oggetto di tutela; - qualora la realizzazione degli interventi, sia subordinata al nulla-osta di ulteriori Enti preposti (Provincia, U.L.S.S., Vigili del Fuoco, Genio Civile, Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Soprintendenza BB.AA., Servizio Forestale Regionale, od ulteriori Enti preposti), gli stessi potranno essere realizzati solamente dopo l ottenimento dei prescritti pareri; - non è ammessa la riduzione del contributo di costruzione, prevista dall art. 7 commi 1 e 1 bis della Legge, qualora l intervento da realizzare sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti (regionale, provinciale, comunale e Piano d Area Monti Berici); al fine dello scomputo del contributo di costruzione, all atto della presentazione dell istanza, il progettista delle opere dovrà dimostrare che l intervento risulta in contrasto con gli stessi strumenti urbanistici. La riduzione del contributo di costruzione verrà applicata solamente sui nuovi volumi o nuove superfici non conformi agli strumenti urbanistici vigenti. 11. di stabilire che, al fine della legittimità degli interventi realizzati su fabbricati adibiti a prima casa d abitazione, l ufficio tecnico dovrà verificare, a mezzo dell elenco delle istanze previsto dall art. 8 della Legge, tutte le istanze relative agli stessi, fino alla decorrenza di mesi 24 dal rilascio del Certificato di Agibilità; nei casi in cui tali fabbricati non fossero più adibiti a prima casa d abitazione entro il termine di 24 mesi dal rilascio dell Agibilità, si riterrà la volumetria realizzata priva di legittimazione e l ufficio tecnico procederà ai sensi del capo II del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni; 12 - di stabilire che, per tutto quello che non viene stabilito nella presente deliberazione, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dalla L.R. n. 14/2009, integrata con L.R. n. 13/2011, deliberazioni di Giunta Regionale n e n del 04/08/2009, ed eventuali provvedimenti successivamente emanati; 13 - di precisare che tutti gli interventi previsti dalla L.R. n. 14/2009, integrata con L.R. n. 13/2011, non sono cumulabili con gli interventi previsti dalla Legge n. 106/2011 e viceversa; 14 - di stabilire che tutte le istanze presentate entro il termine di validità della Legge e incomplete della documentazione prevista, dovranno essere integrate entro il termine massimo di 120 giorni dopo la scadenza della Legge; decorso tale termine le istanze non integrate sono da considerarsi prive di efficacia e vanno respinte. Successivamente, * * * * * IL CONSIGLIO COMUNALE ON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Ceron Renato, Beltrame Bruno, Centofante Fabio, Meneghello Stefano, Ghiotto Vittorio, Stefani Alessandra, Marana Matteo, Cracco Danilo, Vignaga Silvano, Sudiro Marco, Bonato Giovanni, Matteazzi Giuliano, Pellizzari Elena, Zuffo Antonella, Dal Monte Mario, Lunardi Giuseppe, Rizzotto Gaetano); D I C H I A R A L immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l urgenza di procedere. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 94 del Pag. n.7 - COMUNE DI BRENDOLA

8 Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 Pareri favorevoli. Parere in ordine alla regolarità tecnica: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALBERTO RANCAN DELIBERA DI CONSIGLIO n. 94 del Pag. n.8 - COMUNE DI BRENDOLA

9 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente RENATO CERON Il Segretario Comunale MASSIMILIANO SPAGNUOLO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. n. 267/2000) Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all Albo pretorio per quindici giorni dal Il Segretario Comunale MASSIMILIANO SPAGNUOLO CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, nelle forme di legge, all Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, il giorno Brendola, li Il Segretario Comunale MASSIMILIANO SPAGNUOLO DELIBERA DI CONSIGLIO n. 94 del Pag. n.9 - COMUNE DI BRENDOLA

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