Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 26/01/2010 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 26/01/
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- Bernadetta Quaranta
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1 Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 26/01/2010 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 26/01/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 novembre 2009, n Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m. "Legge provinciale sugli incentivi alle imprese". Norme ed indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge nonché applicazione delle disposizioni in materia di differimento e modifica di vincoli stabiliti dall'articolo 35, commi 9 e 10 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 Il Relatore comunica: il punto 14 dei criteri e modalità per l applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni Norme di carattere generale, di cui all allegato a) della deliberazione n di data 22 dicembre 2005, da ultimo modificata con la deliberazione n di data 30 ottobre 2009, prevede che la Giunta provinciale possa stabilire norme ed indirizzi organizzativi per l attuazione dei criteri stessi, anche in relazione alla necessità di assicurare uniforme interpretazione delle disposizioni di natura organizzativa. Analoga disposizione era prevista dal punto , comma 4, dei criteri e modalità vigenti prima dell approvazione della deliberazione anzidetta, approvati con la deliberazione n del 20 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni. In relazione ad esigenze applicative manifestate dagli organismi istruttori sorge la necessità di adottare un nuovo provvedimento ai sensi dei punti sopra indicati. La prima necessità riguarda il tema degli aiuti alla ricerca previsti dall articolo 5, comma 1, della legge provinciale n. 6/1999. La Giunta provinciale con la Parte V dell allegato alla deliberazione n. 2607/2000 anzidetta ha stabilito i criteri applicativi per gli aiuti alla ricerca. Detti criteri si applicano alle domande di agevolazione presentate dal 27 novembre 2000 fino al 1 dicembre Con l allegato b) della deliberazione n. 2804/2005 la Giunta provinciale ha approvato, relativamente al settore industria, i nuovi criteri e modalità per l applicazione della L.P. 6/1999 per domande presentate a partire dal 2 dicembre Con riferimento alle agevolazioni per ricerca, i nuovi criteri appena citati, al punto 6.4.1, comma 8, stabiliscono l obbligo da parte dell impresa beneficiaria di non cedere i prototipi per i quali le agevolazioni sono state concesse per un periodo di tre o cinque anni dal termine del progetto di ricerca, rispettivamente per valori di cessione fino a euro o di importo superiore. I criteri applicabili anteriormente al 2 dicembre 2005, approvati con la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 2607/2000 e s.m., non prevedono invece alcuna disposizione specifica in merito all utilizzo del prototipo realizzato a seguito dell attività di ricerca agevolata. In assenza di una specifica previsione normativa per domande ante 2 dicembre 2005, il Comitato tecnico consultivo per la valutazione e l'approfondimento di problematiche di carattere interpretativo della L.P. n. 6/1999, istituito con deliberazione della Giunta provinciale n di data 23 novembre 2000 e s.m., nella seduta di data 11 aprile 2002, aveva fornito l indicazione in base alla quale il prototipo agevolato non doveva essere ceduto, da parte dell impresa beneficiaria, per un periodo illimitato. Il suddetto Comitato aveva inoltre precisato che, in caso di cessione del prototipo da parte dell impresa beneficiaria, la stessa avrebbe dovuto darne tempestiva comunicazione all ente istruttore, il quale avrebbe provveduto a rideterminare il contributo, decurtando dalla spesa ammessa ad agevolazione il prezzo di cessione del prototipo. Alle luce di quanto sopra, risulta opportuno definire disposizioni comuni a tutte le domande presentate ai sensi dell articolo 5 della legge provinciale n. 6/1999 e s.m., in tema di prototipi risultati dalla ricerca agevolata, al fine di evitare disparità di trattamento delle imprese beneficiarie di contributi. In particolare, considerato l orientamento espresso dal Comitato tecnico consultivo anzidetto, tenuto conto che le disposizioni dei nuovi criteri e modalità per l applicazione della legge, introdotte al punto 6.4.1, comma 8, dalla Giunta provinciale con deliberazione n di data 30 giugno 2006, consentono una limitazione temporale al divieto di cessione del prototipo e quindi sono più favorevoli per il beneficia-
2 Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 26/01/2010 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 26/01/ rio appare opportuno estenderne l applicazione anche alle domande di agevolazione presentate prima del 2 dicembre Considerato inoltre che i succitati criteri non prevedono espressamente specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di cui al punto 6.4.1, comma 8 e tenuto conto dell indirizzo fornito dal Comitato tecnico consultivo, più volte citato, si propone di disporre che, nel caso di mancato rispetto del vincolo di non cedere i prototipi per i quali le agevolazioni sono state concesse, il contributo viene rideterminato, decurtando dalla spesa ammessa ad agevolazione il prezzo di cessione del prototipo, con restituzione delle somme eventualmente erogate in eccesso. La seconda esigenza riguarda il tema degli interventi per la promozione di misure di protezione ambientale previsti dall articolo 4 della legge provinciale n. 6/1999. A parziale modifica ed integrazione della deliberazione n. 2804/2005 sopra indicata, con le deliberazioni n. 369 di data 27 febbraio 2009 (settore industria), n. 456 di data 6 marzo 2009 (settore artigianato), n. 746 di data 3 aprile 2009 (settore turismo) e n. 753 di data 3 aprile 2009 (settore cooperazione) la Giunta provinciale ha determinato nuove misure di aiuto relative agli interventi per la promozione di misure di protezione ambientale, in particolare per quanto riguarda gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui rientrano i pannelli fotovoltaici in rete. In relazione ad essi con la deliberazione n. 809 di data 9 aprile 2009, la Giunta provinciale ha approvato i criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di energia di cui alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 con validità per l anno La produzione di energia attraverso impianti fotovoltaici allacciati alla rete può beneficiare del sistema di incentivazione denominato Conto energia di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico di data 19 febbraio L articolo 9 del Decreto medesimo stabilisce che gli incentivi predetti non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento. Allo scopo di coordinare gli interventi previsti dai criteri applicativi della legge provinciale n. 6/99 con le altre misure di aiuto provinciali e nazionali sopra indicate, si ritiene quindi necessario assumere appropriati indirizzi organizzativi. In primo luogo, tenuto conto che i contributi previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese devono essere destinati all attività tipica delle imprese richiedenti, appare necessario porre un limite alla spesa prevista per gli impianti. Detto limite deve essere rapportato ai consumi ordinari di energia dell azienda pur tenendo conto del possibile sviluppo futuro dell attività aziendale. Sulla base di questi elementi si ritiene che la spesa valutabile ai sensi dei criteri anzidetti per impianti di produzione di energia non possa superare il costo della quota dell impianto che consenta una produzione di energia pari al doppio del valore maggiore tra: - entità dei consumi dell anno precedente quello di presentazione della domanda; - entità della media annua dei consumi dei tre anni precedenti quello di presentazione della domanda. Nel caso non sia possibile documentare consumi nei periodi anzidetti, in quanto l impresa non ha svolto la propria attività nella struttura che utilizza la produzione di energia dell impianto per la realizzazione del quale si chiede l agevolazione, l organismo istruttore effettuerà una stima dei consumi annui presunti in rapporto all attività aziendale prevista. In secondo luogo appare necessario raccomandare alle strutture interessate di adottare criteri omogenei per la valutazione della situazione controfattuale e della congruità delle spese programmate per la realizzazione di investimenti per il risparmio energetico, nella cogenerazione ad alto rendimento e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. A tal scopo il punto di riferimento è costituito dalle schede tecniche di cui ai criteri e modalità per la concessione dei contributi ex legge provinciale n. 14/1980 nonché dalle linee tecniche adottate dalla Agenzia provinciale per l energia. Occorre infine dare atto che l incentivo massimo concedibile nel caso di impianto che può beneficiare del sistema di incentivazione denominato Conto energia di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico di data 19 febbraio 2007, è pari al 20% dell investimento previsto, tenuto conto della valutazione della congruità delle spese programmate secondo quanto indicato al precedente capoverso e del limite alla spesa prevista per gli impianti sopra indicato. Risulta infine necessario fornire indicazioni agli organismi istruttori in merito all applicazione delle norme in materia di differimento e di modifica di vincoli previste dalla legge finanziaria di assestamento 2009.
3 Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 26/01/2010 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 26/01/ Con il comma 9 dell articolo 35 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, sono state previste norme per il differimento degli obblighi e dei vincoli relativi al termine di realizzazione dell investimento e di quelli di natura finanziaria, ad esclusione delle garanzie, stabiliti dai provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese; in particolare è stato previsto che qualora non rispettati per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, detti obblighi e vincoli sono differiti a partire dall esercizio Con il comma 10 del medesimo articolo 35 è stata attribuita alla Giunta provinciale la facoltà, al fine di assicurare la continuità dell impresa e su richiesta della stessa, di disporre la modifica o il differimento dei vincoli occupazionali stabiliti ai sensi degli articoli 16, comma 2, e 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese. Con la deliberazione n di data 12 giugno 2009, integrata dalla deliberazione n di data 30 ottobre 2009, sono state approvate le modalità operative per l applicazione dell articolo 35, comma 10, della legge provinciale n. 2/2009 anzidetta relativamente agli obblighi occupazionali di cui all articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese. Relativamente al differimento di obblighi e vincoli relativi al termine di realizzazione dell investimento e quelli di natura finanziaria, ad esclusione delle garanzie, appare necessario dettare i seguenti indirizzi organizzativi: - il differimento è automatico e non è quindi necessaria alcuna richiesta formale da parte del soggetto beneficiario del contributo; - i vincoli finanziari non rispettati sono differiti con decorrenza 2011 per il numero di anni che, a tale epoca, risulteranno ancora mancanti per il loro completo assolvimento; - le disposizioni di differimento stabilite dall articolo 35 anzidetto, non possono applicarsi qualora i vincoli finanziari non siano stati rispettati e non più regolarizzati in esercizi finanziari precedenti al 2008; - il termine di completamento dell investimento scadente nel periodo e non rispettato, viene differito di tre anni. Con riferimento alla possibilità concessa dall articolo 35, comma 10, della legge provinciale n. 2/2009 di modificare o di differire i vincoli occupazionali ed in particolare quelli stabiliti ai sensi dell articolo 16, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, si ritiene che anche per quanto riguarda detti obblighi possano applicarsi gli indirizzi dettati dalla deliberazione n. 1427/2009 come integrata dalla deliberazione n. 2598/2009, opportunamente adeguati alla materia degli incentivi alle imprese. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2; - visti gli atti citati in premessa; - ad unanimità di voti legalmente espressi, delibera 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti indirizzi organizzativi relativi agli obblighi in materia di spese per realizzare ricerca applicata che beneficiano degli aiuti previsti dall articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, e dai relativi criteri e modalità per l applicazione della stessa: 1.1 le disposizioni più favorevoli introdotte al punto 6.4.1, comma 8, dalla Giunta provinciale con deliberazione n di data 30 giugno 2006, in tema di obbligo di non cedere i prototipi per i quali le agevolazioni sono state concesse per un periodo di tre o cinque anni dal termine del progetto di ricerca, rispettivamente per valori di cessione fino a euro o di importo superiore, si applicano anche alle domande di agevolazione presentate prima del 2 dicembre 2005; 1.2 in caso di mancato rispetto dell obbligo di non cedere i prototipi per i quali le agevolazioni sono state concesse, il contributo viene rideterminato, decurtando dalla spesa ammessa ad agevolazione il prezzo di cessione del prototipo, con restituzione delle somme eventualmente erogate in eccesso;
4 Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 26/01/2010 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 26/01/ ) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti indirizzi organizzativi relativi alla valutazione di investimenti per il risparmio energetico, per la cogenerazione ad alto rendimento e per la produzione di energia da fonti rinnovabili che beneficiano degli interventi previsti dall articolo 4 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, e dai relativi criteri e modalità per l applicazione della stessa: 2.1 la spesa valutabile ai sensi dei criteri anzidetti per impianti di produzione di energia non può superare il costo della quota dell impianto che consente una produzione di energia pari al doppio del valore maggiore tra: - entità dei consumi dell anno precedente quello di presentazione della domanda; - entità della media annua dei consumi dei tre anni precedenti quello di presentazione della domanda. Nel caso non sia possibile documentare consumi nei periodi anzidetti, in quanto l impresa non ha svolto la propria attività nella struttura che utilizza la produzione di energia dell impianto per la realizzazione del quale si chiede l agevolazione, l organismo istruttore effettuerà una stima dei consumi annui presunti in rapporto all attività aziendale prevista; 2.2 la valutazione della situazione controfattuale e della congruità delle spese programmate per la realizzazione di investimenti per il risparmio energetico, nella cogenerazione ad alto rendimento e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è effettuata con riferimento alle schede tecniche di cui ai criteri e modalità per la concessione dei contributi ex legge provinciale n. 14/1980 nonché riguardo alle linee tecniche adottate dalla Agenzia provinciale per l energia; 2.3 l incentivo massimo concedibile nel caso di impianto che può beneficiare del sistema di incentivazione denominato Conto energia di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico di data 19 febbraio 2007, è pari al 20% dell investimento previsto, tenuto conto della valutazione della congruità delle spese programmate di cui al precedente punto 2.2 e del limite alla spesa prevista per gli impianti di cui al punto 2.1; 3) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti indirizzi organizzativi relativi al differimento, stabilito dall articolo 35, comma 9, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, di obblighi e vincoli relativi al termine di realizzazione dell investimento e di quelli di natura finanziaria previsti per la concessione degli aiuti ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6: 3.1 nel caso di mancato rispetto dei vincoli finanziari e dei termini per il completamento delle iniziative nel periodo , il differimento è automatico e non è quindi necessaria alcuna richiesta formale da parte del soggetto beneficiario del contributo; 3.2 i vincoli finanziari non rispettati sono differiti con decorrenza 2011 per il numero di anni che, a tale epoca, risulteranno ancora mancanti per il loro completo assolvimento; 3.3 le disposizioni di differimento stabilite dall articolo 35 anzidetto, non possono applicarsi qualora i vincoli finanziari non siano stati rispettati e non più regolarizzati in esercizi finanziari precedenti al 2008; 3.4 il termine di completamento dell investimento scadente nel periodo e non rispettato, viene differito di tre anni; 4) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, gli indirizzi in merito all applicazione dell articolo 35, comma 10, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, riguardante la modifica o il differimento degli obblighi occupazionali assunti dalle imprese ai sensi dell articolo 16, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come specificate nell allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 5) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
5 Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 26/01/2010 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 26/01/ Allegato parte integrante INDIRIZZI PER LA MODIFICA O IL DIFFERIMENTO DI VINCOLI OCCUPAZIONALI INDIRIZZI IN MERITO ALL APPLICAZIONE DELL ART. 35, COMMA 10, DELLA LEGGE PROVINCIA- LE 28 MARZO 2009, N. 2, RIGUARDANTE LA MODIFICA O IL DIFFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI OCCUPAZIONALI ASSUNTI DALLE IMPRESE AI SENSI DELL ARTICOLO 16, COMMA 2, DELLA LEGGE PROVINCIALE SUGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. Punto 1) Le presenti disposizioni si applicano ai vincoli occupazionali stabiliti nei provvedimenti di concessione dei contributi ai sensi dell articolo 16, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese. Punto 2) Le domande di modifica o differimento dei vincoli sono presentate all organismo istruttore competente dalle imprese che non hanno rispettato o prevedono di non rispettare i vincoli occupazionali negli esercizi 2008, 2009 e Gli enti di garanzia e gli enti creditizi a cui è affidata la concessione delle agevolazioni ai sensi dell articolo 15 della legge provinciale raccolgono quelle di loro competenza e le trasmettono all Agenzia provinciale per l incentivazione delle attività economiche. Punto 3) Il differimento comporta una posticipazione dei vincoli, garantendone una sostanziale conservazione. Il differimento può essere chiesto per i vincoli occupazionali relativi agli esercizi e per un periodo massimo di 3 anni. Il differimento è concesso a semplice richiesta dell impresa interessata. Punto 4) Punto 4.1 Le domande di modifica dei vincoli occupazionali devono essere accompagnate da una dettagliata relazione sottoscritta da professionista abilitato che attesti l incidenza della crisi economica in atto sull impresa e la conseguente necessità di ridurre il livello occupazionale al fine di assicurarne la continuità. La relazione inoltre deve specificare le misure adottate dall impresa richiedente al fine del rilancio dell attività aziendale. Alla relazione devono essere allegati i bilanci di esercizio a far data dall esercizio finanziario La modifica può essere chiesta per i vincoli occupazionali relativi agli esercizi Le imprese che presentano o che hanno già presentato domanda di modifica, possono chiedere, fino all adozione del provvedimento conclusivo del relativo procedimento, la conversione della stessa in domanda di differimento. Punto 4.2 La riduzione del fatturato costituisce il principale parametro di riferimento nell esame delle domande di modifica dei livelli occupazionali. Di regola non sono ammesse riduzioni dei livelli occupazionali superiori in percentuale alla riduzione del fatturato relativo all anno 2009 rispetto a quello raggiunto nell esercizio Per le domande presentate nel corso del 2009 si farà riferimento al valore del fatturato previsto al 31 dicembre 2009 sulla base dei dati disponibili al momento della domanda. Punto 5) Saranno considerati elementi a favore dell accoglimento delle domande di modifica la presenza di accordi sindacali, il ricorso alla CIGS e l ammissione ai benefici di cui alla legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, art. 2, comma 3 in relazione a progetti di riorganizzazione aziendale. Punto 6) L Agenzia provinciale per l incentivazione delle attività economiche esamina la domanda e, entro il termine di 60 giorni, inoltra le proprie valutazioni al Dipartimento competente per materia che, a sua volta provvede a sottoporre alla Giunta provinciale la proposta di accoglimento o di diniego. Qualora ritenuto opportuno può essere richiesto il parere dell Assessore competente.
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