PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS. Anno VIII n.167

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1 1 PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS Care lettrici e cari lettori, Anno VIII n.167 in relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, l ISTISSS si è impegnato fin dal 2007 a seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate dall art. 117 della Costituzione. Infatti, nel corso di oltre quaranta anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività legislativa, programmatoria e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che le ha portato ad esprimere una propria cultura di governo che senz altro costituisce un patrimonio storicamente acquisito,da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall Unione Europea. Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un processo in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur nell osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità. Pertanto PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS sono illustrati e commentati (per gli atti più importanti e significativi) la legislazione e gli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più mirati in rapporto alle realizzazione delle politiche sociali e di welfare. La fonte primaria per la redazione del Panorama legislativo di politiche sociali è data sia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di amministrazione. La cadenza di PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS ha una frequenza quindicinale e viene edito di norma il PRIMO e il SEDICI di ogni mese. Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in modo assolutamente gratuito sul sito ISTISSS:

2 2 Al fine di sostenere lo sforzo e l impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione dell abbonamento alla RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta l unica fonte di riferimento per dare continuità al tema delle problematiche connesse allo svolgimento dell attività professionale degli operatori sociali, con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici. La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali ( buone pratiche ) in base alla valutazione del Comitato scientifico L abbonamento annuale è di: - 40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni Consorzi, Enti Assstenza sociale, IPAB, ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi decentrate, Università, Istituti Professionali di servizio sociale, ecc euro per operatori singoli; - 25 euro per studenti di Istituti Professionali di servizio sociale, iscritti al corso di Laurea di Servizio Sociale, Sociologia, Educatori Professionali, Psicologia, Laurea Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare nella causale il Corso di Laurea e il numero di matricola) L Abbonamento decorre da qualsiasi mese e dà diritto alla ricezione dei quattro volumi della Rivista. NB Per coloro che procurano 10 abbonamenti viene rilasciato un abbonamento gratuito! Il conto corrente è il seguente: Intestato a: LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE In occasione della prossima denuncia dei Vostri redditi 2014, scadenza MAGGIO 2014 Vi ricordiamo che è possibile destinare senza alcun aggravio di tasse o di spesa, da parte dei contribuenti, il 5 per mille all ISTISSS in quanto ONLUS per lo svolgimento delle attività istituzionali. Pertanto, se ritenete, potete sostenere l ISTISSS con questa semplice operazione: Indicare nell apposita casella il Codice fiscale dell ISTISSS: ed apporre la firma (pag. 2 della dichiarazione) PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS E REDATTO, IMPAGINATO, ILLUSTRATO E COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI* *Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali Università statale Romatre NB L illustrazione dei provvedimenti, pur redatti e commentati, ha solo valore informativo, e in ogni caso si rinvia alla lettura ufficiale ed integrale dei documenti nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali Regionali Per comunicazioni, chiarimenti, osservazioni, suggerimenti: l.colombini@istisss.it

3 3 PANORAMA STATALE Gazzette Ufficiali pervenute al 30 SETTEMBRE 2014 arretrati compresi BILANCIO MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio Situazione del bilancio dello Stato. EDILIZIA ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2014, che si pubblicano ai sensi dell art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell anno precedente e di due anni precedenti risultano: Anni e mesi Indici (Base 2010=100) Variazioni percentuali rispetto al corrispondente dell anno di due anni precedenti 2013 Agosto 107,6 1,1 4,3 Settembre 107,2 0,8 3,9 Ottobre 107,1 0,7 3,4 Novembre 106,8 0,6 3,0 Dicembre 107,1 0,6 3,0 Media 107, Gennaio 107,3 0,6 2,8 Febbraio 107,2 0,5 2,3 Marzo 107,2 0,3 1,9 Aprile 107,4 0,5 1,6 Maggio 107,3 0,4 1,6 Giugno 107,4 0,3 1,5 107,3 0,1 1,3 107,5-0,1 1,0 ENTI LOCALI MINISTERO DELL INTERNO DECRETO 4 settembre Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, pari complessivamente a 375,6 milioni di euro, per l anno 2014, ai sensi

4 4 dell articolo 47, comma 8 e ss. del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (GU n. 216 del ) IL MINISTRO DELL INTERNO Visto l art. 8, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, per l anno 2014, prevede una riduzione generalizzata delle spese delle pubbliche amministrazioni per acquisti di beni e servizi in ogni settore, per complessivi milioni di euro, importo che in ragione di una quota pari a 360 milioni deve essere assicurata da parte dei comuni; Visti gli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 66/2014, che prevedono, per l anno 2014, che anche i comuni partecipano alla riduzione delle spese per autovetture, per un importo pari a 1,6 milioni di euro, e per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per un importo pari a 14 milioni di euro; Visto l art. 47, comma 8 e seguenti dello stesso decreto-legge n. 66/2014, che prevede che i comuni debbano comunque assicurare contributi alla finanza pubblica, in misura complessiva pari a 375,6 milioni di euro per l anno 2014, elevata a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, prevedendo la contemporanea riduzione, per identici importi, del Fondo di solidarietà comunale di cui all art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013); Visti i precedenti decreti in data 24 settembre 2013 e 3 marzo 2014, concernenti la determinazione delle riduzioni delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà comunale, per l anno 2013 e 2014, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, per un importo complessivo pari a milioni di euro, come previsto dall art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come dapprima modificato dall art. 8, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, successivamente modificato dall art. 1, comma 119, della legge n. 228 del 2012 e, da ultimo, ulteriormente modificato dall art. 10, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, in sede di conversione in legge 6 giugno 2013, n. 64; Considerato che, per l anno 2014, l art. 47, comma 9, del decreto-legge n. 66/2014, alle lettere a), b) e c) prevede che le riduzioni di spesa a carico dei comuni siano operate per una prima quota pari a 360 milioni di euro, in proporzione alla spesa media sostenuta nell ultimo triennio relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata allo stesso decreto, per una seconda quota, pari a 1,6 milioni di euro, riferita alla spesa per autovetture, in proporzione al numero di quelle possedute da ciascun comune e per una terza quota, pari a 14 milioni di euro, relativa alla spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in proporzione alla spesa comunicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica; Considerato altresì che per la prima quota di cui alla citata lettera a), pari complessivamente a 360 milioni di euro, gli importi delle riduzioni di spesa a carico dei comuni, possono essere incrementati e/o diminuiti, nella misura del 5%, tenendo conto di un indicatore dei «tempi medi di pagamento» relativi agli acquisti di beni ed alle forniture di servizi e di un ulteriore 5% in relazione al valore mediano del ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a. o da altri soggetti aggregatori iscritti nell elenco istituito presso l Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sulla base delle certifi cazioni inviate dai comuni alla Direzione Centrale della Finanza Locale; Visti i precedenti decreti dirigenziali del Ministero dell interno, in data 8 maggio 2014 e 2 luglio 2014 che hanno approvato il modello relativo alla comunicazione da parte dei comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell anno 2013 e del valore degli acquisti di alcune tipologie di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno; Considerato che l art. 47, comma 10, del decreto legge n. 66/2014, prevede che, ad invarianza comunque di riduzione complessiva, con decreto del Ministro dell interno possono essere recepiti

5 5 importi e criteri, modificati per ciascun comune dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali sulla base di una istruttoria condotta dall A.N.C.I.; Vista la proposta istruttoria formulata dall A.N.C.I. ed approvata dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 5 agosto 2014; Ritenuto che il previsto contributo alla finanza pubblica, pari complessivamente a 375,6 milioni di euro per l anno 2014, debba essere pertanto ripartito, sulla base dei diversi criteri contenuti nell istruttoria condotta dall A.N.C.I., approvata dalla Conferenza Stato città nella seduta del 5 agosto 2014 e recepiti con il presente decreto, per ciascuno dei comuni complessivamente interessati nel solo anno 2014, con le seguenti modalità: calcolo delle seguenti riduzioni applicabili a ciascun Comune in applicazione dei criteri di base di cui al comma 9 dell art. 47, con riferimento alla spesa media di ciascun comune nel triennio , desunta dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE): riduzione commisurata alla spesa relativa ai codici Siope di cui alla tabella A allegata all art. 47 del decreto legge 66/2014, per la quota di 360 milioni di euro complessivi; riduzione relativa alle spese per consulenze commisurata alla spesa relativa al codice Siope 1307 (Studi, consulenze e indagini), per la quota di complessivi 14 milioni di euro; riduzione relativa alle spese per gestione del parco autovetture, commisurata alla spesa relativa al codice Siope 1312 (Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi), per la quota di complessivi 1,6 milioni di euro; applicazione di un limite massimo della riduzione applicabile a ciascun comune, pari al 20% della riduzione di milioni di euro già applicata con i richiamati decreti ministeriali del 23 settembre 2013 e 3 marzo 2014; per i comuni terremotati si considera una riduzione stimata, calcolata con i criteri del decreto legge n. 95/2012 e la quota parte di riduzione applicata non può essere superiore al 10% di quella stimata; determinazione degli incrementi della riduzione applicabile, con riferimento alla quota di 360 milioni di euro, nella misura del 5% riferita, rispettivamente, ai tempi medi di pagamento ed al ricorso alle centrali di committenza, criterio quest ultimo da applicarsi soltanto nei confronti dei comuni con popolazione pari o superiore a abitanti al 31 dicembre 2012; per ciò che riguarda i tempi medi di pagamento, la maggiore riduzione (+5%) si applica nei casi in cui il tempo medio certificato dal comune risulti superiore a 90 giorni; per ciò che riguarda il ricorso alle centrali di committenza, la maggiore riduzione (+5%) si applica nei casi in cui dalla certificazione comunale risulti una percentuale di spesa complessiva effettuata mediante il ricorso alle centrali di committenza inferiore al livello mediano dei comuni considerati per questo indicatore; i casi di mancato invio delle certificazioni sono assoggettati ad ambedue gli aggravi (+10%). Le somme risultanti dalle maggiori riduzioni vengono ripartite a favore degli altri enti, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione alla riduzione; Considerato infine che per quanto concerne la ripartizione dello stesso contributo alla fi nanza pubblica a carico dei comuni, pari complessivamente ai maggiori importi di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvederà con successivo apposito provvedimento; Decreta: Art. 1. Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, pari complessivamente a 375,6 milioni di euro, per l anno Il contributo, per l importo complessivo di 375,6 milioni di euro per l anno 2014, è ripartito a carico di ciascun comune delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna nella misura complessiva indicata nell elenco allegato al presente decreto. 2. Lo stesso contributo, riferito a ciascun comune, è calcolato con le modalità operative approvate dalla Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, indicati nelle premesse. MINISTERO DELL INTERNO

6 6 DECRETO 15 settembre Applicazione della sanzione, per accertamento successivo,al comune di Varedo per mancato rispetto del patto di stabilità interno, relativo all anno (GU n. 220 del ) IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Visto il comma 28 dell art. 31 della legge n. 183 del12 novembre 2011, il quale stabilisce che, nel caso di violazione del patto di stabilità interno accertata oltre l anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto stesso; Vista la nota n del 8 luglio 2014 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell economia e finanze, con la quale è stato comunicato che il comune di Varedo è risultato non rispettoso del patto di stabilità interno per l anno 2011, a seguito di accertamento successivo e, conseguentemente, è assoggettato, nell anno 2014, ai sensi del citato comma 28 dell art. 31 della legge n. 183 del 2011, alla sanzione per riduzione di risorse; Visto il comma 384 dell art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale stabilisce che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale; Considerato che nella predetta nota dell 8 luglio 2014 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato viene rappresentato che, secondo la normativa vigente per le sanzioni conseguenti all inosservanza del patto di stabilità 2011, la sanzione stessa non può superare il 3 per cento delle entrate correnti registrate nell ultimo consuntivo; Considerato che agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità in via ordinaria nell anno 2011, il citato 3 per cento delle entrate correnti è stato calcolato sulla base dei certificati di conto consuntivo dell anno 2010, per cui anche per questo caso occorre considerare la stessa annualità di certificazione; Decreta: Art. 1. Determinazione della sanzione 1. Il comune di Varedo è assoggettato ad una sanzione, per inadempienza del patto di stabilità relativo all anno 2011, per l importo di euro ,61 determinato in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2010, per accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno relativo all anno Art. 2. Applicazione della sanzione 1. La sanzione comporta la riduzione delle risorse spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale dell anno 2014 previste dall art. 1, comma 380 e seguenti della legge 24 dicembre 2012 n. 228, e sarà riportata fra i dati delle assegnazioni finanziarie 2014 che verranno divulgate sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero. 2. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua sarà versata dal comune entro il 31 dicembre 2014, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2, previa apposita comunicazione agli enti, da parte del Ministero dell interno. 3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell art. 1 della predetta legge n. 228 del DECRETO 15 settembre Applicazione della sanzione, a talune province per mancato rispetto del patto di stabilità interno, relativo all anno (GU n. 220 del )

7 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Visto il comma 26, lettera a) dell art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il quale stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l ente locale inadempiente, nell anno successivo a quello dell inadempienza, è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l obiettivo programmatico predeterminato e che gli enti locali della regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura; Visto l art. 15, comma 1 -bis, del decreto legge 6 maggio 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che, nel caso in cui il comparto province consegua l obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l anno 2013, la sanzione di cui al richiamato art. 31, comma 26, lettera a), della legge 183 del 2011 e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l anno 2013 nel senso che l ente medesimo è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell ultimo consuntivo; Vista la nota n del 8 luglio 2014 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell economia e finanze, con la quale è stato comunicato l elenco delle sole province che non partecipano alla sperimentazione di cui all art. 36, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e che risultano non rispettose del patto di interno 2013, con l indicazione della differenza tra il risultato conseguito e l obiettivo assegnato; Vista la successiva nota n del 31 luglio 2014 del citato Dipartimento, con la quale ad integrazione della precedente, è stato comunicato l elenco delle province che partecipano alla predetta sperimentazione e che risultano non rispettose del patto di stabilità 2013, con indicazione della differenza tra l obiettivo 2013 e il saldo..finanziario conseguito, da assoggettare alla sanzione di cui al citato comma 26 lettera a) dell art. 31, della legge n. 183 del 2011; Preso atto che con la predetta ultima nota è stato segnalato che, ai sensi dell art. 15, comma 1 -bis del decreto legge n. 16 del 2014, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, è commisurata alla differenza tra il risultato registrato e l obiettivo programmatico e comunque a un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell ultimo consuntivo, avendo il comparto province, alla data del 31 luglio 2014, rispettato complessivamente l obiettivo assegnato sulla base dei dati delle certificazioni; Considerato che al momento non sono state ancora formalmente determinate e divulgate le assegnazioni a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali spettanti alle province per il corrente anno, e quindi non sono note le assegnazioni sulle quali è possibile operare le riduzioni di risorse per le predette sanzioni; Decreta: Art. 1. Determinazione della sanzione 1. Le province indicate nell elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, non rispettose del patto di stabilità interno 2013, sono assoggettate alla sanzione, per l importo a fianco di ciascuna indicato, determinato in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l obiettivo programmatico e, comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2012; Art. 2. Applicazione della sanzione 1. La sanzione comporta la riduzione delle risorse spettanti a titolo di fondo di sperimentale di riequilibrio per l anno 2014 ovvero, per la provincia di Messina, dei trasferimenti erariali spettanti per l anno 2014, come determinati ai sensi dell art. 10 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 2 maggio 2014, n. 68. A tal fi ne detta riduzione sarà riportata fra i dati delle 7

8 8 assegnazioni finanziarie 2014 che verranno divulgate sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero. 2. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua sarà versata dalle province entro il 31 dicembre 2014, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2, previa apposita comunicazione agli enti, da parte del Ministero dell interno. 3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell art. 1 della predetta legge n. 228 del GIOVANI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DECRETO 9 luglio Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura». (GU n. 217 del ) IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi 34-36, concernenti la disciplina dei tirocini d orientamento e formativi; Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell occupazione, in particolare giovanile, della questione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», e, in particolare, l art. 2, comma 5 -bis, che, al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali, istituisce, per l anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato «Fondo mille giovani per la cultura», destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età; Visto l accordo tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante «Linee-guida in materia di tirocini», sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013; Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 5 -bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, devono essere definiti i criteri e le modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura»; Ritenuto che la dotazione del Fondo straordinario di cui all art. 2, comma 5 -bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non consente l attivazione di mille tirocini formativi e di orientamento e che la dicitura «Fondo mille giovani per la cultura» va necessariamente intesa come indicativa di un auspicio e della possibilità di erogare in futuro ulteriori risorse al Fondo, come disposto dall art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83; Ritenuto quindi, anche in considerazione della necessità di promuovere attività formativa di alto livello nel settore dei beni e delle attività culturali, di impiegare le prime risorse del Fondo straordinario di cui all art. 2, comma 5 -bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,

9 con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per tirocini formativi e di orientamento destinati a 150 giovani particolarmente qualificati; Ritenuto pertanto, al fine di attrarre i giovani più capaci e meritevoli, di parametrare l indennità per la partecipazione al programma di tirocini formativi e di orientamento all importo delle borse di dottorato nelle università italiane, stabilendone perciò l entità nella misura di euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa; Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», e, in particolare, l art. 1, che prevede l utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura di cui al progetto «Mille giovani per la cultura»: a) nell ambito del piano strategico elaborato dall Unità «Grande Pompei», nonché a supporto delle attività della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta (commi 6 e 10); b) nell ambito del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche (comma 13); Ritenuto quindi necessario, nell attivazione dei tirocini prevista dal citato decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, rispondere alle esigenze particolari e urgenti di tutela e valorizzazione dei siti di Pompei, Ercolano e Stabia e delle residenze Borboniche, e con specifico riferimento al complesso della Reggia di Caserta nell ambito del progetto di riassegnazione degli spazi e di restituzione alla sua destinazione culturale, educativa e museale, di cui all art. 3 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, che prevede il ricorso ai giovani tirocinanti del «Fondo mille giovani per la cultura» per la realizzazione di tale progetto; Ritenuto necessario attivare i tirocini anche nell ambito dei programmi di intervento in aree colpite da calamità naturali, con particolare riguardo alle regioni Abruzzo, e nello specifico della città di L Aquila, ed Emilia-Romagna, nelle quali sono tuttora in corso operazioni di recupero e restauro del patrimonio storico-artistico, anche al fine di accelerare il ripristino del servizio di fruizione pubblica e di potenziare l offerta culturale; Ritenuto necessario altresì attivare i tirocini anche per promuovere attività formativa nei settori degli archivi e delle biblioteche nell intero territorio nazionale, settori in condizione di particolare sofferenza, e per i quali, anche alla luce della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2014, per la declassifica e per il versamento straordinario di documenti all Archivio centrale dello Stato, è divenuta necessaria e urgente la formazione di nuove risorse specializzate; Decreta: Art. 1. Attivazione del «Fondo mille giovani per la cultura» 1. L accesso al Fondo straordinario di cui all art. 2, comma 5 -bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, avviene sulla base dei criteri e delle modalità individuate dal presente decreto. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito Ministero, promuove tirocini formativi e di orientamento per 150 giovani fi no a ventinove anni di età, che saranno utilizzati per la realizzazione di progetti specifici, finalizzati a sostenere attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, presso: a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e l Unità «Grande Pompei» (50 giovani) e la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta (20 giovani) - bando n. 1; b) la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Abruzzo (15 giovani) e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Emilia-Romagna (15 giovani) - bando n. 2; 9

10 c) (bando n. 3) l Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato presenti sul territorio nazionale, nonché presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze (50 giovani) - bando n. 3. Art. 2. Requisiti di ammissione alla selezione 1. Per accedere alla selezione è richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale, ottenuto con votazione di almeno 105/110 in una delle seguenti discipline o in discipline ad esse equipollenti in base alla normativa vigente: a) per i 50 tirocini presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e l Unità «Grande Pompei» (bando n. 1): archeologia; architettura; archivistica e biblioteconomia; geologia; ingegneria ambientale; ingegneria civile; ingegneria informatica; scienza e tecnologia per i beni culturali; scienze forestali e ambientali; altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso l Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l opificio delle pietre dure, l Istituto centrale di patologia del libro, nonché della Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o delle scuole di archivistica, paleografi a e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato; b) per i 20 tirocini presso la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta (bando n. 1): architettura; beni culturali; economia e gestione dei beni culturali; scienza e tecnologia per i beni culturali; scienza della comunicazione; storia dell arte; tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso l Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l opificio delle pietre dure e l Istituto centrale di patologia del libro; c) per i 30 tirocini presso la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Abruzzo e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Emilia-Romagna (bando n. 2): architettura; beni culturali; economia e gestione dei beni culturali; ingegneria civile; scienza e tecnologia per i beni culturali; storia dell arte; tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso l Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l opificio delle pietre dure e l Istituto centrale di patologia del libro; d) per i 50 tirocini presso l Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche, gli archivi di Stato e le biblioteche nazionali (bando n. 3): 10

11 archivistica e biblioteconomia; altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografi a e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituite presso gli archivi di Stato. 2. È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equipollenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Art. 3. Bandi di selezione e presentazione delle domande 1. I bandi di selezione n. 1 e n. 2 sono pubblicati, a cura della Direzione generale per l organizzazione, gli affari generali, l innovazione, il bilancio e il personale del Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. I bandi sono corredati dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, trasmessi alla Direzione generale per l organizzazione, gli affari generali, l innovazione, il bilancio e il personale del Ministero entro 20 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 2. Il bando di selezione n. 3 è pubblicato, corredato dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, a cura della Direzione generale per l organizzazione, gli affari generali, l innovazione, il bilancio e il personale del Ministero, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. Al fi ne di individuare le sedi presso le quali far svolgere l attività formativa nel settore degli archivi e delle biblioteche, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, l Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche, gli archivi di Stato interessati a ospitare tirocini presso le proprie strutture e le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze presentano i relativi progetti formativi, rispettivamente alla Direzione generale per gli archivi e alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d autore. I progetti sono valutati e selezionati dalla Direzione generale competente, al fine di predisporre un offerta formativa di alta qualità e distribuita sul territorio nazionale. L offerta, che indica le strutture presso le quali saranno attivati i tirocini e il numero di giovani ad esse destinate, è pubblicata unitamente al bando di selezione. 3. I tre bandi di selezione fissano la data e il luogo dello svolgimento dei colloqui di selezione e disciplinano le modalità di presentazione della domanda di partecipazione. 4. Le domande di partecipazione debbono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Per i tirocini presso l Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato, presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze e presso le direzioni regionali di Abruzzo e Emilia-Romagna, i candidati possono indicare un ordine di preferenza tra le sedi indicate nell offerta formativa; resta fermo che, al fi ne di attivare tutti i tirocini messi a bando, le direzioni competenti possono distribuire i giovani tirocinanti tra le diverse strutture. Art. 4. Procedura selettiva 1. La selezione avviene per titoli e colloquio. 2. I seguenti titoli, con i relativi punteggi, sono considerati valutabili ai fini della prima selezione dei tirocinanti: a) laurea: 110 e lode - punti 14; punti 12; punti 10; punti 8; punti 4; 11

12 106 - punti 2; b) titoli di studio universitari o post-universitari, ivi inclusi i diplomi delle scuole di specializzazione nelle materie oggetto della selezione: fino a 20 punti; c) titolo di dottore di ricerca nelle materie oggetto della selezione: 30 punti; d) diplomi rilasciati dalle scuole operanti presso gli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: fino a 20 punti; e) periodi di tirocinio o periodi di collaborazione nel settore dei beni e delle attività culturali: fino a 20 punti; f) pubblicazioni: fino a 20 punti. I titoli devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di partecipazione. 3. Sono ammessi alla fase successiva i candidati che hanno conseguito il punteggio più elevato, in un numero pari al triplo del contingente previsto da ciascun bando; sono altresì ammessi alla seconda fase tutti i candidati che si collocano a parità di punteggio per titoli nell ultimo posto utile in ciascuna graduatoria. 4. I candidati di cui alle graduatorie del precedente comma sono ammessi a sostenere un colloquio volto ad accertare le conoscenze e competenze con riguardo alle attività oggetto dello specifico progetto. Il colloquio attribuisce fino a un massimo di 50 punti. 5. Al termine della procedura di selezione, i candidati che, in base alla somma del punteggio derivante dai titoli e del punteggio conseguito a seguito del colloquio, raggiungono un punteggio utile in relazione al contingente previsto da ciascun avviso di selezione, sono ammessi al tirocinio. A parità di punteggio conseguito in ciascuna graduatoria prevale, comunque, il candidato anagraficamente più giovane. 6. Le procedure di selezione dovranno concludersi entro 30 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle domande. La Direzione generale per l organizzazione, gli affari generali, l innovazione, il bilancio e il personale del Ministero, ufficio responsabile del procedimento, accertata la regolarità delle procedure, approva le graduatorie di merito. Ciascuna graduatoria è pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. Art. 5. Prerequisiti 1. La selezione dei tirocinanti è effettuata previa verifica della sussistenza in capo a ciascun candidato dei seguenti requisiti: a) limite di età di cui all art. 2, comma 5 -bis, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza degli Stati membri dell Unione europea, ovvero stato di familiare di cittadini comunitari non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadinanza di Paesi terzi e possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria; c) assenza di precedenti penali incompatibili con l esercizio delle attività da svolgere nell ambito dei tirocini formativi di cui all art. 1 del presente decreto; d) titolo di studio e votazione di cui all art. 2, comma 1, del presente decreto; e) almeno un titolo di studio tra quelli indicati all art. 4, comma 2, lettere a), b), c) e d) conseguito entro i 12 mesi precedenti l inizio del tirocinio. Art. 6. Commissioni giudicatrici 1. La Commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati a Pompei, alla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e alla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta (bando n. 1) è composta: a) dal Soprintendente speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia; 12

13 b) dal Soprintendente speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo mussale della città di Napoli e della Reggia di Caserta; c) dal Direttore generale del progetto Pompei, o da persona da lui designata, scelta tra il personale dell Unità Grande Pompei; d) da un dirigente o un funzionario della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, selezionato dal Soprintendente d intesa con i soggetti di cui alle lettere b) e c) ; e) da un dirigente o un funzionario della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, selezionato dal Soprintendente d intesa con i soggetti di cui alle lettere a) e b). 2. La Commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Abruzzo e alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Emilia Romagna (bando n. 2) è composta: a) dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Abruzzo; b) dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Emilia-Romagna; c) dal direttore della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l architettura e l arte contemporanee o da persona da lui designata, scelta tra i dirigenti della stessa Direzione generale; d) da un dirigente o un funzionario della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Abruzzo, selezionato dal direttore regionale d intesa con i soggetti di cui alle lettere b) e c) ; e) da un dirigente o un funzionario della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell Emilia-Romagna, selezionato dal direttore regionale d intesa con i soggetti di cui alle lettere a) e c). 3. La Commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati all Archivio centrale dello Stato, alle soprintendenze archivistiche, agli archivi di Stato e alle biblioteche nazionali (bando n. 3) è composta: a) dal direttore della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d autore, o da persona da lui designata, scelta tra i dirigenti della stessa Direzione generale; b) dal direttore generale per gli archivi o da persona da lui designata, scelta tra i dirigenti della stessa Direzione generale; c) dal Sovrintendente dell Archivio centrale dello Stato; d) dal componente del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi designato dal CUN; e) da un dirigente o un funzionario della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d autore, selezionato dal direttore generale della stessa Direzione d intesa con i soggetti di cui alle lettere b) e c). 4. La partecipazione ai lavori delle commissioni giudicatrici non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità di alcun tipo. Art. 7. Condizioni di svolgimento del tirocinio 1. La durata dei tirocini è di sei mesi. 2. Ai tirocinanti è corrisposta, per la partecipazione al tirocinio, una indennità mensile di importo pari a euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa. 3. Alla conclusione del programma formativo, è rilasciato, a coloro che lo abbiano portato a termine, un apposito attestato di partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive nella Pubblica amministrazione. Il rilascio dell attestato di partecipazione non comporta alcun obbligo di assunzione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 4. I tirocinanti non possono ricoprire i ruoli necessari all organizzazione dell Istituto ospitante, né sostituire il personale del medesimo Istituto nei periodi di malattia,maternità o ferie. L ammissione al tirocinio non dà luogo alla costituzione in alcun modo di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 5. Al fine di sviluppare ulteriormente le iniziative e i percorsi formativi, possono essere stipulati accordi con enti pubblici territoriali nonché con le Università, le istituzioni dell Alta formazione 13

14 14 artistica e musicale (AFAM), gli istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali, nonché con fondazioni e associazioni interessate alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale. Art. 8. Normativa applicabile 1. Per quanto non disposto dal presente decreto, trova applicazione, anche con riferimento alle garanzie assicurative, quanto previsto dalle «Linee-guida in materia di tirocini» approvate con l accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano. 2. Le risorse finanziarie, necessarie per la promozione dei tirocini di formazione e orientamento indicati all art. 1, non possono superare i limiti dello stanziamento previsto dall art. 2, comma 5 -bis, il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse finanziarie possono essere incrementate anche sulla base degli apporti dei soggetti aderenti agli accordi di cui al comma 5 dell art. 7 del presente decreto. PARTITI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 27 giugno Definizione dei criteri e della procedura per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei dipendenti dei partiti e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali. (Decreto n ). (GU n. 218 del ) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 che dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nel limite di spesa di cui al successivo comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13 che, ai fini dell attuazione del comma 1 del medesimo articolo, ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per l anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2016; Visto l articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 che dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, siano disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui all articolo 16 del medesimo decretolegge, avuto particolare riguardo anche ai criteri e alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze del 22 aprile 2014 n , che individua i criteri per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 dell articolo 16 citato nei precedenti capoversi; Visto l articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; Visto l articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito con la legge 20 maggio 1988 n. 160; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 2009 n ;

15 Considerata la necessità di individuare i criteri per l esame dei programmi presentati dai partiti e dai movimenti politici che richiedono l intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, ai sensi della legge 223/91; Considerata, altresì, la necessità di individuare i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà; Ritenuto, pertanto, di disciplinare le modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale attraverso idonei criteri per l esame delle istanze presentate dai partiti e movimenti politici; Decreta: Art. 1. Oggetto 1. Il presente decreto disciplina i criteri e la procedura per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali. Art. 2. Requisito occupazionale 1. Per i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai fini del presente decreto, non trova applicazione il requisito occupazionale di cui all articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n Art. 3. Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 13, i lavoratori dipendenti dai partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali. 2. L ammissione dei lavoratori ai trattamenti di integrazione salariale è subordinata al conseguimento di un anzianità lavorativa presso il partito o il movimento politico di almeno 90 giorni alla richiesta del trattamento, così come disposto dal decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito con la legge 20 maggio 1988 n Art. 4. Causali di intervento straordinario di integrazione salariale e relative durate 1. I partiti politici e movimenti politici di cui all articolo 1 del presente decreto possono presentare istanza per l ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei propri dipendenti, per le seguenti causali: a) Crisi, ivi compresa la cessazione totale o parziale di attività; b) Riorganizzazione; c) Contratto di solidarietà. 2. Alle causali sopra indicate si applicano i limiti di durata massima indicati: a) ai sensi dell articolo 1 della legge 23 luglio 1991 n. 223, 12 mesi per programmi di crisi, 24 mesi per i programmi di riorganizzazione ed in tale ultima ipotesi sono possibili due proroghe, ciascuna di durata non superiore ai 12 mesi; b) ai sensi dell articolo 1, comma 2, del decreto legge n.726/1984, convertito con modificazioni dalla legge n.863/1984, i contratti di solidarietà possono avere una durata massima di 24 mesi prorogabile, ai sensi dell articolo 7, comma 1 del decreto legge n. 536/1987, convertito con modificazioni, dalla legge n. 48/1988, di ulteriori 24 mesi. I programmi di proroga possono essere disposti anche ai sensi dell articolo 7 comma 4 del sopra citato decreto legge. Resta fermo quanto disposto relativamente al computo dei 36 mesi nel quinquennio fisso dall articolo 1, comma 9, della legge n.223/91 e dall articolo 4, comma 35, del decreto-legge n. 510/1996 convertito dalla legge n. 608/ Nell ambito dei programmi di cui ai commi precedenti le istanze e i relativi decreti di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai fini del rispetto del limite delle risorse finanziarie annualmente assegnate, hanno durata massima annuale. 15

16 4. Al fine di consentire alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro (PAPL) la predisposizione dei decreti di cui al precedente comma 3, l Inps quantifica annualmente le risorse finanziarie disponibili, tenuto conto dello stanziamento annuale, della contribuzione dovuta dai partiti e dai movimenti politici. 5. Sulla base delle disponibilità finanziarie annuali di cui al comma precedente, la Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro (PAPL) effettua, prima dell emanazione di ogni decreto, una stima preventiva dell onere finanziario connesso e delle residue risorse disponibili. Art. 5. Criteri per l esame delle istanze di CIGS per crisi 1. Ai fini dell accertamento dello stato di crisi, devono sussistere le seguenti condizioni: a) diminuzione dell attività della struttura, con conseguente esubero di personale, anche in considerazione degli effetti che tale diminuzione potrà produrre in epoca immediatamente successiva all istanza; b) andamento involutivo dei risultati di bilancio complessivamente considerati riguardanti l anno antecedente alla richiesta; c) previsione di azioni volte alla ripresa dell attività; d) sussistenza di un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale. 2. La struttura richiedente deve presentare, a corredo dell istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale, una specifica relazione in ordine al possesso dei predetti requisiti. 3. In caso di programma di crisi per cessazione parziale o totale dell attività, la struttura deve presentare un piano di gestione non traumatica del personale in esubero. In tali ipotesi, non si richiedono le condizioni di cui al precedente comma 1. Art. 6. Criteri per l esame delle istanze di CIGS per riorganizzazione 1. In caso di presentazione di un programma di riorganizzazione, l esame dell istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria, è effettuata sulla base del riscontro delle seguenti condizioni: a) predisposizione di un programma volto a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, attraverso interventi finalizzati ad una ricomposizione dell assetto e dell articolazione centrale o territoriale; b) predisposizione di un piano di sospensioni coerente con il programma di riorganizzazione; c) predisposizione di un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale, anche attraverso la programmazione di attività di formazione e riqualificazione professionale. 2. La struttura richiedente deve presentare, a corredo dell istanza di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, una specifica relazione comprovante le condizioni di cui alle lettere da a) a c). Art. 7. Contratti di solidarietà 1. I partiti e movimenti politici possono accedere all intervento del trattamento di integrazione salariale a seguito di stipula di contratti di solidarietà che stabiliscano una riduzione dell orario di lavoro, con le modalità di cui all articolo 3, 4 e 6 del decreto ministeriale n del 10 luglio Art. 8. Esame congiunto 1. Ai fini dell intervento della CIGS per le causali di crisi e di riorganizzazione si applica la normativa e la procedura per l esame congiunto di cui all articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n Art. 9. Monitoraggio delle risorse 16

17 17 1. Al fine di consentire il monitoraggio delle risorse finanziarie annualmente assegnate il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi è autorizzato il pagamento diretto da parte dell INPS. 2. L INPS provvede al monitoraggio della spesa, presentando rendiconti annuali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro. PRIVATO SOCIALE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 28 luglio Liquidazione coatta amministrativa della «Puntremal - società cooperativa sociale», in Pontremoli e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 216 del ) IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista l istanza del 13 maggio 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 6 giugno 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Puntremal - Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Viste le risultanze della revisione dell associazione di rappresentanza conclusa in data 7 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d insolvenza della suddetta società cooperativa; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d uffi cio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; Considerato che in data 3 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all Associazione nazionale di rappresentanza; Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 27 giugno 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all esito dell istruttoria condotta, propone l adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Visto l art terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Puntremal - Società cooperativa sociale» con sede in Pontremoli (Massa- Carrara) (Codice fi scale ) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell art terdecies c.c.. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Sonia Cappetta, nata a Carrara (Massa-Carrara) il 30 dicembre 1969 e residente in Ortonovo (La-Spezia), via Cantinone n. 3. Art. 2.

18 18 Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. DECRETO 30 luglio Liquidazione coatta amministrativa della «Il Giardino di Agata società cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Vaiano e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista l istanza del 16 maggio 2014, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 26 maggio 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società Il Giardino di Agata società cooperativa sociale ONLUS in liquidazione sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Viste le risultanze della revisione dell associazione di rappresentanza conclusa in data 17 gennaio 2014, dalle quali si rileva lo stato d insolvenza della suddetta società cooperativa; Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; Considerato che in data 9 giugno 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all Associazione nazionale di rappresentanza; Visto che i liquidatori della suddetta società, in data 2 luglio 2014 hanno formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariati all esito dell istruttoria condotta, propone l adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Visto l art terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Sentita l Associazione di rappresentanza; Decreta: Art. 1. La società cooperativa Il Giardino di Agata società cooperativa sociale onlus in liquidazione, con sede in Vaiano (PO) (codice fi scale ) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell art terdecies c.c. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Fulvio Giannone, nato a Livorno il 4 giugno 1958 e domiciliato in Prato, via Catani n. 28/A. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà defi nito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 30 luglio 2014

19 19 SANITÀ MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 8 luglio 2014, n Regolamento recante: «Attuazione della norma transitoria n. 1 dell A.C.N. per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalità sanitarie biologi, chimici e psicologi operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell aviazione civile. Validità 1 gennaio dicembre 2009», reso esecutivo con decreto 3 ottobre 2012, n (GU n. 216 del ) IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell aviazione civile; Visto il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visto l articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all articolo 8 del medesimo decreto legislativo; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l istituzione del Ministero della salute; Visto l articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2012); Visto il decreto del Ministero della salute 3 ottobre 2012, n. 202 con il quale è stato reso esecutivo l Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e i medici ambulatoriali e le altre professionalità sanitarie operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell aviazione civile per il periodo 1 gennaio dicembre 2009, e in particolare la norma transitoria n. 1 che rinvia ad una successiva contrattazione, da svolgersi entro 9 mesi dalla pubblicazione dell accordo, la definizione dell incremento della quota variabile, di cui all articolo 20, comma 1 lettera B.1 e all articolo 49 comma 1 lettera B.1 ; Considerato che in data 23 aprile 2013 è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l Accordo collettivo nazionale integrativo recante Attuazione della norma transitoria n.1 dell A.C.N. per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e i medici ambulatoriali generici e specialisti e le altre professionalità sanitarie biologi, chimici e psicologi operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell aviazione civile. Validità reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202; Visto il parere favorevole del Ministero dell economia e delle finanze espresso con nota n del 31 ottobre 2013; Visto l articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell Adunanza del 23 gennaio 2014; Visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n del 24 aprile 2014, a seguito della comunicazione effettuata dal Ministero della salute, a norma dell articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n del 6 marzo 2014; A D O T T A il seguente regolamento:

20 20 Art È reso esecutivo l Accordo collettivo nazionale integrativo recante Attuazione della norma transitoria n.1 dell A.C.N. per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalità sanitarie biologi, chimici e psicologi operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell aviazione civile. Validità reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202 riportato nel testo allegato A, che è parte integrante del presente decreto. 2. Dall applicazione del presente regolamento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. SINDACATI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 20 agosto 2014, n. 5/2014 Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n (GU n. 215 del ) Alle Amministrazioni Pubbliche Alle Associazioni Sindacali 1. Premessa. L art. 7 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell 11 agosto 2014, stabilisce che, a decorrere dal 1 settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni, stabiliti a seconda dei rispettivi ordinamenti di settore mediante le procedure bilaterali tipizzate (procedimenti negoziali recepiti con decreti del Presidente della Repubblica e contratti collettivi nazionali), sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (personale non direttivo e non dirigente e personale direttivo e dirigente), in sostituzione della riduzione del 50 per cento, il comma 1 -bis prevede che alle riunioni sindacali indette dall amministrazione possa partecipare un solo rappresentante per associazione sindacale. Limitatamente ai distacchi sindacali, la riduzione derivante dalla decurtazione del cinquanta per cento è operata con arrotondamento dell eventuale frazione residua all unità superiore. La decurtazione del 50 per cento non trova comunque applicazione qualora l associazione sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale. La disciplina in esame rinvia alle procedure contrattuali e negoziali, proprie di ciascun ordinamento di settore, l eventuale modifica della ripartizione, tra le associazioni sindacali, dei contingenti delle prerogative sindacali derivanti dall esito della riduzione. 2. Ambito di applicazione e fonti di riferimento. Le riduzioni derivanti dall applicazione del citato art. 7, con la richiamata specificità prevista dal comma 1 -bis, si applicano alle prerogative sindacali riconosciute al personale di tutte le pubbliche amministrazioni, sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico. Le fonti normative e negoziali cui occorre fare riferimento, ai fini della individuazione delle vigenti prerogative sindacali oggetto della riduzione in questione, sono le seguenti: personale contrattualizzato: CCNQ 7 agosto 1998 e successive modifiche. aree della Dirigenza: CCNQ 5 maggio 2014 comparti per il personale: CCNQ 17 ottobre 2013 personale in regime pubblicistico: forze di polizia ad ordinamento civile: D.P.R. n. 164/2002;

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