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2 Voucher per lavoro accessorio. Nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività A decorrere dal 15 gennaio 2014, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni, per i voucher cartacei per lavoro accessorio distribuiti dall' INPS, dovranno essere comunicate direttamente all'inps, esclusivamente con modalità telematica. Pertanto, dalla predetta data, le comunicazioni di inizio attività relative all'impiego dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi territoriali dell'inps, contenenti i dati riferiti all'attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore, dovranno essere effettuate esclusivamente on line, tramite i seguenti canali, già attivi per i voucher distribuiti da tabaccai, uffici postali e Banche popolari: procedura informatica già disponibile sul portale del sito accessibile, dal sito dell'istituto, tramite i seguenti percorsi alternativi: - Per i committenti muniti di PIN: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN); - Per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Attivazione voucher INPS; - Per i delegati: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN). Nei menù delle relative aree dedicate sarà disponibile la nuova voce "Attivazione voucher INPS". Tramite la nuova funzionalità sarà possibile inserire i dati delle prestazioni di lavoro, completi di dati anagrafici del prestatore, data inizio, data fine e luogo della prestazione, e attivare i voucher cartacei INPS associati alla prestazione indicata. 2

3 Approvazione del modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi contratti di locazione e affitto di immobili" (Modello RLI) Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 10 gennaio Con il Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2014, è stato approvato il modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi contratti di locazione e affitto di immobili" (Modello RLI), insieme alle relative istruzioni ed alle specifiche tecniche. In tale Modello confluiscono, in un solo stampato, tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione ed affitto immobiliari prima assolti tramite il "Modello 69". Il Modello PLI, dunque, serve per richiedere agli uffici dell'agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di affitto e locazione di immobili e per comunicare le eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni, ma può essere utilizzato anche per esercitare l'opzione e la revoca della "cedolare secca" e trasmettere i dati catastali dell'immobile affittato. Al Modello, inoltre, è possibile allegare in unico file, in formato.tif,.tiff o.pdf una copia del contratto ed eventuali ulteriori documenti (scritture private, mappe, planimetrie, eccetera). Il Modello RLI Il primo foglio del Modello RLI è costituito dal frontespizio che contiene l'informativa sul rispetto della privacy. Segue il quadro A, suddiviso in tre sezioni: la prima riservata ai dati che identificano il tipo di contratto per la registrazione; la seconda è per gli adempimenti successivi (ad esempio, la proroga del rapporto); nella terza, infine, trovano posto le informazioni riguardanti il richiedente la registrazione. Chiude il quadro lo spazio da compilare in caso di presentazione telematica. Nei quadri B ("Soggetti"), C ("Dati degli immobili") e D ("Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca"), devono essere indicati, rispettivamente: i dati di locatore e conduttore; le notizie relative agli immobili principali ed alle loro pertinenze; le informazioni riguardanti la "cedolare secca". 3

4 Modalità di presentazione del Modello RLI Il Modello RLI si preleva, gratuitamente, dal sito internet dell'agenzia delle Entrate ( La presentazione telematica del Modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell'agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione. Tutti i contribuenti possono, comunque, scegliere il canale internet ed inviare il Modello direttamente o tramite un intermediario abilitato. Non occorre allegare copia del testo del contratto nei casi in cui: sia i locatori sia i conduttori non sono più di 3; l'appartamento è soltanto uno e le relative pertinenze non sono superiori a 3; gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita; il contratto stabilisce solo il rapporto di locazione e non altre pattuizioni; i firmatari sono persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione. Per la trasmissione telematica del Modello dovrà essere utilizzato il software "Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)", che sarà disponibile, gratuitamente, sul sito internet dell'agenzia delle Entrate e, comunque, fino al 31 marzo 2014, potranno essere usati anche gli altri prodotti informatici attualmente in uso per la registrazione dei contratti di locazione e comunicazione degli adempimenti successivi ("Contratti di locazione", "Iris" e "Siria"). Decorrenza Il Modello RLI sarà operativo dal 3 febbraio 2014, ma fino al 31 marzo 2014, in alternativa, potrà ancora essere presentato, agli uffici dell'agenzia delle Entrate, il Modello 69. Oltre il 31 marzo, quest'ultimo Moldello, per gli adempimenti connessi ai contratti di locazione ed affitto immobiliare, sarà definitamente sostituito dal Modello RLI. Revoca della "cedolare secca" Il locatore che vuole recedere dall'applicazione della "cedolare secca", può farlo presentando il Modello RLI all'agenzia delle Entrate (anche on-line), in ciascuna delle annualità successive a quella in cui ha optato per tale imposta sostitutiva. Per fare ciò, ha tempo fino al termine di scadenza per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per l'anno in cui s'intende non applicare più l'imposta sostitutiva. A seguito della revoca, sarà nuovamente dovuta l'imposta di registro, anche per le annualità successive. Scadenze del versamento della Imposta Unica Comunale (IUC), della "Mini IMU" e della maggiorazione TARES Comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle Finanze del 10 gennaio Con il Comunicato stampa del 10 gennaio 2014, il Ministero dell'economia e delle Finanze ha confermato i termini di versamento della nuova "Imposta Unica Comunale", della cosiddetta "Mini IMU" e della maggiorazione TARES, come disposti dalla legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013 n. 147). In particolare: 4

5 per l'imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imu, della TARI e della TASI, sono stabiliti i seguenti termini di versamento: per l'imu: il 16 giugno ed il 16 dicembre; per la TARI e la TASI: almeno 2 rate a scadenza semestrale i cui termini sono stabiliti da ciascun Comune in maniera anche differenziata fra i due tributi. E' prevista la possibilità del pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno. per la cosiddetta "mini IMU", ossia l'eventuale parte residuale della seconda rata dell'imu 2013 a carico del contribuente, la scadenza è stabilita al 24 gennaio 2014; per la maggiorazione standard della TARES, la scadenza è stabilita al 24 gennaio 2014, a meno che il versamento non sia stato già effettuato entro il Monitoraggio fiscale Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 fornisce chiarimenti in merito alla normativa contenuta nell'articolo 9 della L. n. 97 del 6 agosto 2013 recante le "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea - Legge europea 2013". Tale articolo apporta novità consistenti circa la disciplina del c.d. "monitoraggio fiscale" contenuta nel D.l. 167 del 28 giugno 1990, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e seguenti modificazioni. Il nuovo monitoraggio fiscale risponde al duplice intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con attività estere detenute in Paesi collaborativi e, parallelamente, di rafforzare il contrasto alle frodi internazionali attingendo ad alcuni principi della normativa antiriciclaggio. Come principio di carattere generale, su tutti i redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti da investimenti esteri e da attività estere di natura finanziaria, gli intermediari indicati dalla normativa antiriciclaggio devono applicare le ritenute già previste da specifiche disposizioni non soltanto quando le attività sono ad essi affidate in gestione, custodia o amministrazione, ma anche qualora intervengano nella mera riscossione dei relativi flussi. In specie, gli intermediari finanziari, nel momento in cui intervengono nella riscossione dei redditi e dei flussi finanziari esteri, dovranno applicare una ritenuta d'acconto nella misura del 20%. A tal proposito, la circolare evidenzia l'importanza per il contribuente, di fornire ogni utili informazione per individuare la natura reddituale dell'attività e la relativa base imponibile. In assenza di tali dati, infatti, l'intermediario applicherà la ritenuta sull'intero importo del flusso ricevuto in pagamento. Di seguito le principali novità della corposa circolare. 5

6 Ambito soggettivo Sono obbligati al monitoraggio fiscale le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati residenti in Italia che detengono investimenti esteri e attività finanziarie estere. Oltre ai possessori "formali" delle attività estere, sono obbligati coloro che possono essere considerati i "titolari effettivi" delle attività, ai sensi della normativa antiriciclaggio. Ad esempio, in caso di società, per titolare effettivo si intende: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica. Tali soggetti qualora detengono direttamente un investimento all'estero o attività estere di natura finanziaria, dovranno indicare tali fattispecie nella dichiarazione dei redditi. Esempi: immobile detenuto all'estero, conto corrente estero o partecipazione in società estere, posseduti da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate, senza alcun interposizione. In questi casi, il contribuente è tenuto a valorizzare gli investimenti o le attività e ad indicarli nel quadro RW nonché ad indicare la propria quota di possesso espressa in percentuale. Se, invece, il contribuente detiene tali investimenti o attività per il tramite di società sarà necessario indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera e la percentuale di partecipazione. La circolare inoltre, precisa che l'obbligo dichiarativo in capo al "titolare effettivo" sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, l'ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all'estero (l'amministrazione finanziaria in tal caso può acquisire i dati di interesse dalle dichiarazioni delle società partecipate). Nella circolare viene più volte sottolineato come il monitoraggio riguardi tutte le attività e gli investimenti detenuti all'estero non essendo più previsto dalla normativa il limite di 10 mila euro al di sopra del quale scattava l'obbligo dichiarativo. Al riguardo, l'amministrazione finanziaria fornisce alcuni esempi che aiutano il contribuente a capire se e come compilare il quadro Rw della dichiarazione. Esoneri soggettivi Non sono soggetti all'obbligo di compilazione del quadro RW gli enti commerciali, e le società, escluse quelle semplici. Inoltre, sono esonerata dal monitoraggio: le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per le organizzazioni internazionali cui aderisce l'italia; i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi. In particolare, per quanto riguarda diplomatici e frontalieri, l'esonero dal monitoraggio vale solo se l'attività lavorativa all'estero è stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d'imposta e a condizione che il lavoratore al rientro in Italia vi abbia trasferito le attività detenute all'estero. Attività oggetto di monitoraggio Nella dichiarazione dei redditi i contribuenti devono indicare le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti all'estero, detenuti nel periodo d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. L'obbligo, chiarisce la circolare, sussiste a prescindere dall'importo delle attività finanziarie e patrimoniali possedute in detto periodo. 6

7 Al riguardo, per attività estere di natura finanziaria si intendono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera (partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, obbligazioni estere, valute estere, metalli preziosi ecc.). Gli investimenti da indicare nel quadro RW sono, invece, costituiti da beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia (oltre agli immobili sono compresi gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano all'estero, anche se immesse in cassette di sicurezza e le imbarcazioni detenute all'estero). Sanzioni Nella circolare viene specificato che la legge europea 2013 ha attenuato notevolmente le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi sul monitoraggio. In caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione delle consistenze degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di redditi imponibili in Italia, la sanzione è compresa tra il 3% e il 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati (precedentemente era applicata nella misura dal 10% al 50%). La sanzione si inasprisce in presenza di investimenti o attività estere di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato; in questo caso la sanzione è compresa tra il 6% e il 30% degli importi non dichiarati. Decorrenza Le nuove disposizioni in materia di adempimenti del contribuente si applicano a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta Viene però precisato che, per consentire agli intermediari di adeguarsi alla nuova disciplina, le ritenute e le imposte sostitutive derivanti dall'applicazione del monitoraggio, dovute per il periodo dal 1 febbraio al 30 giugno 2014, possono essere versate entro il 16 luglio 2014, maggiorate dei relativi interessi e senza applicazione di sanzioni. Cassetto fiscale Dati su studi di settore Comunicato stampa dell'agenzia delle Entrate del 10 gennaio Con il Comunicato stampa del 10 gennaio 2014, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che, ora, per i titolari di partita Iva, è possibile accedere via internet ad una gamma più ampia di informazioni sugli studi di settore, aggiornate fino al Modello Unico I nuovi dati contenuti nel Cassetto fiscale e relativi agli studi di settore Oltre alle anomalie telematiche riscontrate in sede di trasmissione della dichiarazione relative ai controlli tra il Modello Unico 2012 e gli studi di settore, sono consultabili le comunicazioni di anomalie nei dati forniti per gli studi, inviate ai contribuenti tramite Poste (o agli intermediari 7

8 tramite Entratel), aggiornate agli invii effettuati nel 2012 e nel 2013, in relazione, rispettivamente, ai trienni e Sono, inoltre, consultabili le risposte inviate - tramite procedura informatica dedicata - da contribuenti o intermediari riguardo alle comunicazioni di anomalie da studi ricevute per tali trienni. E', altresì, possibile visualizzare gli inviti a presentare i modelli degli studi di settore, spediti ai contribuenti con lettera raccomandata, nel 2012 e nel 2013, in relazione agli obblighi dichiarativi, rispettivamente, del periodo d'imposta 2010 e Agli stessi periodi di imposta sono aggiornate le segnalazioni inviate dai contribuenti - anche per il tramite degli intermediari - per giustificare situazioni di incongruità, non normalità ed incoerenza e per fornire dettagli in merito alle cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore. Infine, ora, è possibile stampare direttamente dal Cassetto fiscale il modello e l'esito degli studi di settore presentati con il Modello Unico Ricordiamo che per consultare il Cassetto fiscale e conoscere la propria posizione in merito agli studi di settore, è sufficiente richiedere il pin e la password di accesso ai servizi on-line dell'agenzia delle Entrate. Una volta entrati nel Cassetto fiscale basterà selezionare dal menu a sinistra la voce "Studi di settore". Società non operative Rivalutazione del valore degli immobili Risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 101/E del 20 dicembre 2013 La risoluzione n. 101/E dell'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina sulle società non operative ex art. 30 della L. n. 724/1994 e sulla rivalutazione del valore degli immobili ai sensi dell'art. 15, c. da 16 a 20, del D.L. n. 185/2008. In particolare, precisa la risoluzione, la società che ha rivalutato gli immobili in base al predetto articolo 15, con riconoscimento ai fini fiscali, nella determinazione delle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti deve distinguere tra il "valore non rivalutato" applicabile fino al 2012, e il "valore fiscalmente rilevante" da considerare dal Con l'espressione "valore non rivalutato" si intende il valore fiscale (determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Tuir) degli immobili senza considerare gli effetti della rivalutazione alla quale sono stati sottoposti. Ciò è conforme con le disposizioni della rivalutazione ex D.L. n. 185 del 2008, secondo la quale gli effetti in termini di riconoscimento dei maggiori valori fiscali decorrono solo a partire dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Il valore fiscalmente rilevante è invece, quello da considerare nei singoli periodi d'imposta ai fini della determinazione del valore medio degli immobili stessi, finalizzata al calcolo del c.d. test di operatività. In tal modo, l'agenzia delle Entrate dà rilevanza al maggior valore acquisito in seguito alla rivalutazione solo a decorrere dall'efficacia della stessa, cioè dal quinto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta l'operazione. Infine, per ciò che attiene la richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota del 4% prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera b), della legge 724/1994, la risoluzione precisa che va 8

9 riferita esclusivamente agli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti. Pagamento dilazionato delle imposte Comunicato stampa Equitalia 8 gennaio 2014 Con il Comunicato stampa dell'8 gennaio 2014, Equitalia ha reso noto che, nel corso del 2013, sono state accordate rateizzazioni per un valore complessivo superiore a 2,9 miliardi di euro. Il 77,2% delle dilazioni in essere riguarda le persone fisiche, la restante parte - il 22,8% - le società. Per quanto riguarda l'entità dei debiti rateizzati: il 71% si colloca entro la soglia dei euro; il 25,8% si colloca nella fascia tra i ed i euro; il restante 3,2% si colloca oltre i euro. Il maggior numero di rateizzazioni attive è in Lombardia ( ), seguita da Lazio ( ) e Campania ( ). Con il medesimo Comunicato Equitalia, inoltre, spiega le modalità per richiedere il pagamento dilazionato dei debiti e contiene una tabella delle rateizzazioni in essere, suddivise per Regioni (dal 2008, ne sono state concesse 2,2 milioni per un importo complessivo di 24,7 miliardi di euro). Equitalia ricorda che, grazie alle modifiche normative in vigore a partire dalla seconda metà del 2013, i contribuenti hanno la possibilità di ottenere un piano straordinario, fino a 120 rate mensili (cioè, 10 anni), ciascuna di importo non inferiore a 100 euro. La rateizzazione lunga può essere concessa nei casi di "grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea" alla responsabilità del contribuente. In caso di mancata concessione della dilazione straordinaria, si può richiedere la rateazione ordinaria in 72 rate. Per debiti fino a euro, si può ottenere la rateazione ordinaria semplicemente con una domanda, senza dover allegare alcuna documentazione: basta compilare il modulo disponibile sul sito di Equitalia ( e consegnarlo a mano o spedirlo tramite raccomandata a/r. Per importi oltre euro, è necessario documentare lo stato di difficoltà economica. I piani di rateizzazione, sia ordinari sia straordinari, possono anche essere prorogati, ma una sola volta. Se i pagamenti sono regolari, il contribuente non è più considerato inadempiente. Pertanto, può richiedere il "Durc" (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e il certificato di regolarità fiscale per poter lavorare con le Pubbliche Amministrazioni, mentre Equitalia non può iscrivere fermi od ipoteche né applicare misure cautelari o esecutive. Si decade dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato versamento di 8 rate, anche non consecutive. 9

10 Di seguito si riporta un utile Vademecum per i contribuenti che vogliono ottenere la predetta rateizzazione. VADEMECUM PER I CONTRIBUENTI Come ottenere fino a 120 rate In caso di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità, i contribuenti possono chiedere di pagare secondo un piano straordinario che può arrivare fino a un massimo di 120 rate (10 anni). I criteri per ottenere un piano straordinario di rateizzazione sono contenuti in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla disponibilità economica del richiedente. Presentando una domanda motivata, si possono ottenere più di 72 rate quando l'importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare. Questo parametro è valido anche per le ditte individuali. Per le altre imprese, invece, la rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione mensile e deve essere garantito un indice di liquidità adeguato (compreso tra 0,5 e 1). Come ottenere fino a 72 rate Per debiti fino a 50 mila euro è tutto più semplice e veloce: si può ottenere un piano ordinario di rateizzazione compilando un modulo disponibile sul sito internet e negli sportelli di Equitalia, e riconsegnarlo a mano oppure spedirlo con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per importi oltre 50 mila euro è sufficiente allegare alcuni documenti che dimostrino lo stato di difficoltà economica. È possibile richiedere rate variabili e crescenti, anziché rate costanti, in modo da poter pagare meno all'inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche. Proroga e decadenza I piani di rateizzazione, ordinari e straordinari, possono essere prorogati una sola volta. In entrambi i casi si può chiedere una proroga ordinaria (in ulteriori 72 rate) oppure, in presenza dei requisiti previsti, una straordinaria (massimo 120 rate). Si decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. Come presentare la domanda La domanda, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mano presso uno degli sportelli dell'agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia. I moduli sono disponibili sul sito nella sezione "Rateizzare", e presso tutti gli uffici sul territorio. 10

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