COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
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- Leonora Vitale
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1 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante di. con sede legale in - Via., cod. fisc., partita IVA.. b) (Mandante). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante di. con sede legale in - Via., cod. fisc., partita IVA.. c) (eventuali altri mandanti) PREMESSO - che il PSR del Veneto per il periodo , prevede la possibilità di finanziare con la misura 124 progetti per la cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroalimentare e forestale che coinvolgono più imprese, operanti nei vari segmenti della filiera, qualora si costituiscano sotto forma di Associazioni Temporanee di Imprese con le modalità previste dalla normativa specifica; - che i sottoscritti hanno presentato domanda di aiuto per la misura cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroalimentare e forestale avente come titolo:.. (di seguito: misura PIF/PIFF ), ai sensi del bando emanato dalla Regione Veneto (di seguito: Regione ) collegato al PIF/PIFF avente come titolo... e numero.... il quale è stato approvato con decreto del Dirigente dell Area Autorizzazione dell AVEPA n.. del.., (riportare estremi di approvazione del PIF/PIFF) - (IN ALTERNATIVA per azione singola) che i sottoscritti hanno presentato domanda di aiuto per la misura cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroalimentare e forestale avente come titolo:.. (di seguito: misura AZIONE SINGOLA ), ai sensi del bando emanato dalla Pagina 1 di 6
2 Regione Veneto (di seguito: Regione ) con numero.... ed approvata con decreto del Dirigente dell Area Autorizzazione dell AVEPA n.. del.., - che, contestualmente alla partecipazione al bando di cui sopra, i sottoscritti si sono impegnati, con esplicita dichiarazione contenuta nella domanda di aiuto, in caso di approvazione del Progetto, a raggrupparsi in Associazione Temporanea di Imprese al fine di attuare la misura PIF/PIFF (OPPURE - misura AZIONE SINGOLA); - che, a seguito dell approvazione del Progetto, i sottoscritti debbono costituire formalmente l Associazione Temporanea di Impresa (di seguito ATI ), impegnandosi alla realizzazione delle attività, i contenuti ed i costi di cui al Progetto approvato e secondo le modalità definite dal bando e dal documento degli Indirizzi procedurali approvati dalla Regione; - che i sottoscritti intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell Associazione predetta, nonché conferire a mandato irrevocabile gratuito collettivo speciale con rappresentanza; - che quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto; i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 (Soggetti attuatori) 1. I sottoscritti, come sopra rappresentati, convengono e dichiarano di riunirsi in ATI al fine della realizzazione della misura PIF/PIFF avente per Titolo... e collegata al PIF/PIFF n.... (di seguito verranno definiti con il termine di soggetti attuatori del Progetto). (IN ALTERNATIVA per azione singola) I sottoscritti, come sopra rappresentati, convengono e dichiarano di riunirsi in ATI al fine della realizzazione della misura AZIONE SINGOLA avente per Titolo... (di seguito verranno definiti con il termine di soggetti attuatori del Progetto). 2. L ATI è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifico ulteriore Regolamento che disciplinerà gli aspetti organizzativi e che dovrà essere stipulato, per iscritto, fra i soggetti attuatori. Pagina 2 di 6
3 Art. 2 (Individuazione della Capofila) I soggetti attuatori concordemente designano, quale capofila mandataria con i poteri di rappresentanza,. (di seguito: la Capofila), alla quale viene contestualmente conferito il relativo mandato gratuito collettivo speciale con rappresentanza, affinché gestisca i rapporti con la Regione e l AVEPA come previsto al successivo art. 3, al fine di dare attuazione alla misura PIF/PIFF (oppure misura AZIONE SINGOLA). Art. 3 (Impegni della Capofila) 1. La Capofila si impegna a svolgere a favore dell ATI ogni adempimento amministrativo necessario alla realizzazione della misura PIF/PIFF (oppure misura AZIONE SINGOLA). 2. La Capofila, pertanto: a. la progettazione e l organizzazione delle attività connesse al Progetto; b. la predisposizione dei documenti necessari alla realizzazione del Progetto; c. la rendicontazione all Ente finanziatore e la ripartizione delle somme ricevute tra i soggetti attuatori; d...( indicare eventuali altri obblighi). 3. La Capofila provvederà, in nome e per conto dell ATI, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione del Progetto; 4. La Capofila è altresì autorizzata a rappresentare, anche in sede processuale, i soggetti attuatori nei confronti della Regione o dell AVEPA, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino allo scioglimento di ogni rapporto. Art. 4 (Impegni dei soggetti attuatori) 1. I soggetti attuatori si obbligano a svolgere ognuno le attività specificatamente risultanti della misura PIF/PIFF (oppure misura AZIONE SINGOLA) secondo le modalità, la ripartizione delle attività e la tempistica indicate, nel Progetto allegato alla domanda e approvato con il su indicato decreto n.... del...; 2. Ferma restando la responsabilità solidale verso la Regione e l AVEPA di tutti i soggetti attuatori, ciascuno di loro eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa. Ciascuno, Pagina 3 di 6
4 inoltre, sarà responsabile verso gli altri soggetti attuatori in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti ad esso affidati. 3. I soggetti attuatori si impegnano a coordinare le rispettive attività e prestazioni al fine di dare esatta esecuzione della misura PIF/PIFF (oppure misura AZIONE SINGOLA), ed in particolare si impegnano a rispettare la normativa di riferimento relativa all attuazione dello stesso. 4. A tal fine i soggetti attuatori concordano che ciascuno di essi avrà diritto alla sola quota di finanziamento corrispondente alle operazioni che si è impegnato a realizzare. Nessuna altra spesa potrà essere riconosciuta. 5. I soggetti attuatori, al fine del trasferimento dei fondi di rispettiva competenza, dovranno presentare alla Capofila con cadenza trimestrale una nota riassuntiva delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, in relazione allo stato di avanzamento del Progetto, con relativa documentazione a supporto. La Capofila avrà cura di trasferire le quote di finanziamento spettanti a ciascun soggetto e darne comunicazione alla Regione e l AVEPA. 6. I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire alla Capofila la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute con le modalità in uso (indicare eventuali altre modalità di rendicontazione/fatturazione relativa alla propria attività nei confronti del Capofila). 7. In caso di mancata trasmissione alla Capofila della documentazione indicata al precedente punto 6, la Capofila non potrà chiedere la liquidazione del finanziamento all Ente finanziatore ed è quindi esonerata da qualsiasi responsabilità conseguente alla mancata liquidazione del finanziamento. Art. 5 (Controllo e ripartizione delle spese) 1. I soggetti attuatori sono tenuti al rispetto delle procedure definite dalla Regione e dall AVEPA per quanto riguarda l effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell ambito della misura PIF/PIFF (oppure misura AZIONE SINGOLA). 2. Ciascun soggetto si fa comunque carico delle spese assunte al di fuori di eventuali piani economici per l esecuzione delle attività di Progetto, compreso eventuali maggiori spese sostenute per l esecuzione delle operazioni ad esso assegnate della misura PIF/PIFF (oppure misura AZIONE SINGOLA), o delle spese non ritenute ammissibili in sede di controllo amministrativo, in loco od ex post, tenendo indenne la capofila da qualsiasi responsabilità in ordine alla loro ammissibilità ed alle conseguenze riguardo alle stesse Pagina 4 di 6
5 Art. 6 (Riservatezza) 1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti attuatori ad un altro non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza la preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 2. Ciascuno dei soggetti attuatori avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere riservate le informazioni e le documentazioni ottenute. Art. 7 (Durata) (misura PIF/PIFF) L ATI si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti, dopo che siano trascorsi tre anni dalla data di conclusione del PIF/PIFF, intesa come la data in cui è avvenuta la verifica amministrativa per il saldo della domanda relativa all ultima misura di investimento ricompresa nel PIF/PIFF stesso. (Durata) (misura AZIONE SINGOLA) L ATI si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti, allorquando siano stati liquidati i rapporti economici e giuridici fra i soggetti attuatori conseguenti alla misura AZIONE SINGOLA). Art. 8 (Foro competente) Per qualunque controversia relativa all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva sarà del Foro di....( indicare il foro della Capofila). Data Firme Agli effetti dell art c.c., le parti dichiarano di approvare specificatamente la disposizione riportata all art. 8. Data Firme Pagina 5 di 6
6 Allegato: Regolamento interno Pagina 6 di 6
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