La Responsabilità Estesa del Produttore come approccio alla prevenzione

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1 Venezia, 11 dicembre 2015 La Responsabilità Estesa del Produttore come approccio alla prevenzione Alberto Ferro

2 UTILITALIA - Il punto di vista dei gestori UTILITALIA è la Federazione delle Aziende operanti nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia Elettrica e del Gas. Nasce dalla fusione di Federutility (servizi energetici e idrici) e di Federambiente (servizi ambientali). Le imprese associate gestiscono il ciclo integrato dei rifiuti urbani per circa il 65% della popolazione raccogliendo e trattando ogni anno i due terzi dei rifiuti urbani prodotti a livello nazionale. Imprese oggi in maggioranza strutturate in Spa, possedute o partecipate dagli enti locali, in alcuni casi anche quotate in Borsa, fortemente radicate nei loro territori e depositarie di un esperienza che, spesso, nasce fin dall origine delle prime aziende municipalizzate, oltre un secolo fa.

3 UTILITALIA - Il punto di vista dei gestori Seguendo la gerarchia Europea sui rifiuti, da anni le imprese associate lavorano con criteri d efficacia, efficienza e tutela dell ambiente, ponendo attenzione su tutte le fasi del ciclo integrato (Ultimi dati ISPRA: Italia sempre a 3 velocità; %RD 2014: Italia 45,2 e Utilitalia 48,2) La prevenzione del marine littering comincia anche da una corretta gestione del ciclo dei rifiuti urbani: raccolta capillare, differenziata alla fonte per massimizzare le potenzialità di recupero di materia e secondariamente energia e minimizzare uso della discarica. a tal fine è necessario sensibilizzare i cittadini per coinvolgerli e responsabilizzarli per la loro parte, anche per quanto riguarda i consumi (prevenzione), mettendo in campo strumenti economici quali l applicazione della tariffa puntuale nonché idonei strumenti di comunicazione.

4 UTILITALIA - Il punto di vista dei gestori Sebbene la prevenzione sia un operazione che sta a monte dei confini della gestione dei rifiuti perché interviene sui beni (dalla loro concezione, alla produzione, distribuzione fino all uso/consumo), ormai anche chi gestisce i rifiuti ha compreso il contenuto strategico di questi interventi proprio ai fini di migliorare la gestione del ciclo a valle. Sono molti ormai gli esempi di buone pratiche di prevenzione sui territori promosse da o in partecipazione con imprese associate in particolare sui temi del riutilizzo dei beni (centri del riuso), della riduzione dei consumi di prodotti usa e getta e della comunicazione. Tali buone pratiche vanno adeguatamente monitorate e messe in evidenza (obiettivo previsto dal PNPR) attualmente grazie ad iniziative volontarie come SERR e Premio Prevenzione Legambiente/Federambiente

5 Rifiuti marini e prevenzione: cosa fare Per il mondo della gestione dei rifiuti, sia a livello istituzionale che di imprese, quello del marine litter è un tema di recente interesse e attenzione. Il problema dei rifiuti marini è un indicatore emblematico: del fallimento delle politiche di prevenzione dei rifiuti (pertanto pone un accento fortissimo su questa priorità); della necessità, a valle, di una corretta gestione dei rifiuti (massimizzazione del recupero dei rifiuti in plastica in particolare) anche alla luce della scarsa efficacia e degli ingenti costi degli interventi ex post; necessità di responsabilizzazione di tutti gli attori in gioco a partire dai produttori di beni.

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7 Gerarchia dei rifiuti

8 Novità: COLLEGATO AMBIENTALE Art. 27. (Pulizia dei fondali marini) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, può individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1, sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione delle medesime attività ad altri porti. 3. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «A tale fine, la regione cura altresì» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune cura».

9 Novità Proposte di emendamenti alla Direttiva Quadro 2008/98/CE Modifica all articolo 8 Aggiunta dell articolo 8a

10 Novità Articolo 8 Responsabilità estesa del produttore 1. Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Tali misure possono includere l accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività. Tali misure possono includere l obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile. Tali misure possono includere anche l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore che definiscono specifici obblighi operativi e finanziari per i produttori di prodotti.

11 Novità Articolo 8 Responsabilità estesa del produttore 2. Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13. Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l ambiente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio al fine di facilitare la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure dovrebbero tener conto dell'impatto dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita.

12 Novità Articolo 8 Responsabilità estesa del produttore 3. Nell applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sociali, sanitari e ambientali, rispettando l esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. 4. La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici. 5. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e gli attori coinvolti nel regimi di responsabilità del produttore sull'attuazione pratica dei requisiti di cui all'articolo 8a e sulle migliori pratiche per assicurare che i sistemi di responsabilità estesa del produttore agiscano all interno di un'adeguata governance e la cooperazione transfrontaliera. Ciò include, tra l'altro, lo scambio di informazioni sulle caratteristiche organizzative e il controllo delle organizzazioni che implementano la responsabilità dei produttori, la selezione degli opratori di gestione dei rifiuti e la prevenzione del littering. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni.

13 Novità Articolo 8a Requisiti generali relativi ai regimi di responsabilità estesa del produttore 1. Gli Stati membri assicurano che i regimi di responsabilità del produttore istituiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1: - definiscano in modo chiaro i ruoli e le responsabilità dei produttori di beni immessi sul mercato dell'unione, delle organizzazioni incaricate dell'attuazione della responsabilità estesa del produttore per loro conto, degli operatori privati o pubblici, delle autorità locali e, se del caso, degli operatori abilitati per il riutilizzo; - definiscano obiettivi misurabili di gestione dei rifiuti, in linea con la gerarchia dei rifiuti, con l'obiettivo di raggiungere almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime come previsto dalla presente Direttiva, dalla Direttiva 94/62/CE, dalla Direttiva 2000/53/CE, dalla Direttiva 2006/66/CE e dalla Direttiva 2012/19/UE; - istituiscano un sistema di rendicontazione per la raccolta dati sui prodotti immessi nel mercato dell'unione dai produttori soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Una volta che questi prodotti diventano rifiuti, il sistema di rendicontazione deve assicurare i dati sulla loro raccolta e il trattamento specificando, se laddove possibile, i flussi di materiale; - garantiscano la parità di trattamento e non discriminazione tra i produttori e con riguardo alle piccole e medie imprese.

14 Novità Articolo 8a Requisiti generali relativi ai regimi di responsabilità estesa del produttore 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti destinatari dei regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, siano informati sui sistemi di raccolta rifiuti disponibili e sulla prevenzione del littering. Gli Stati membri adottano inoltre le misure per creare incentivi per i detentori di rifiuti a partecipare ai sistemi di raccolta differenziata in atto, in particolare attraverso incentivi economici o regolamenti, se appropriato.

15 Novità Articolo 8a Requisiti generali relativi ai regimi di responsabilità estesa del produttore 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi organizzazione istituita per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore per conto di un produttore: a) definisca lo spazio geografico, la tipologia del prodotto e del materiale rispetto al quale opera; b) disponga di mezzi operativi e finanziari necessari per adempiere ai propri obblighi di responsabilità estesa del produttore; c) metta in atto un meccanismo di autocontrollo idoneo, supportato da regolari verifiche di valutazione indipendenti su: - la gestione finanziaria dell'organizzazione, compreso il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 4 (a) e (b); - la qualità dei dati raccolti e presentati in conformità del paragrafo 1, terzo trattino, e le prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006. d) renda disponibili al pubblico le informazioni su: - la proprietà e la composizione; - i contributi finanziari versati dai produttori; - la procedura di selezione per gli operatori della gestione dei rifiuti.

16 Novità Articolo 8a Requisiti generali relativi ai regimi di responsabilità estesa del produttore 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i contributi finanziari versati dal produttore per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore: a) coprano l'intero costo della gestione dei rifiuti per i prodotti immessi sul mercato dell'unione, tra cui tutti i seguenti: - costi della raccolta differenziata, delle operazioni di cernita e trattamento necessarie per raggiungere gli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo l, secondo trattino, tenendo conto delle entrate dal riutilizzo o dalla vendita di materie prime secondarie derivate dai loro prodotti; - costi della diffusione di informazioni adeguate per i detentori dei rifiuti titolari di cui al paragrafo 2; - spese di raccolta di dati e di rendicontazione di cui al paragrafo 1, terzo trattino. b) siano modulati sulla base del costo reale di fine vita dei singoli prodotti o gruppi di prodotti similari, in particolare tenendo conto della loro riutilizzabilità e riciclabilità; c) si basino sul costo ottimizzato dei servizi forniti nei casi in cui gli operatori di gestione dei rifiuti pubblici siano responsabili dell'implementazione dei compiti operativi per conto del regime di responsabilità estesa del produttore.

17 Novità Articolo 8a Requisiti generali relativi ai regimi di responsabilità estesa del produttore 5. Gli Stati membri istituiscono un adeguato monitoraggio e il quadro di applicazione, al fine di garantire che i produttori di prodotti implementino i loro obblighi di responsabilità estesa del produttore, gli strumenti finanziari siano correttamente utilizzati, e tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del sistema riportino dati affidabili. Dove, nel territorio di uno Stato membro, più organizzazioni adempiono gli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, lo Stato membro istituisce un'autorità indipendente per sorvegliare l'attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore. 6. Gli Stati membri stabiliscono una piattaforma per garantire un dialogo regolare tra gli attori coinvolti nell'attuazione della responsabilità estesa del produttore, compresi gli operatori privati o pubblici, le autorità locali e, se del caso, gli operatori abilitati alla preparazione per riutilizzo. 7. Gli Stati membri adottano misure per garantire che i regimi di responsabilità che sono stati stabiliti prima [inserire la data corrispondente a diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente Direttiva], siano conformi alle disposizioni del presente articolo entro ventiquattro mesi da tale data.

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19 In italiano L ANELLO MANCANTE RAFFORZARE L ANELLO DEBOLE EQUIDISTRIBUIRE LE RISORSE

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