CCNL Teatri Stabili. ACCORDO; considerazioni

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1 CCNL Teatri Stabili. ACCORDO; considerazioni La valutazione sull accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti dai Teatri Stabili Pubblici e dai teatri gestiti dall ETI, sottoscritto il 13 Gennaio 2009, non può prescindere da tenere conto del quadro generale caratterizzato da una pesante crisi planetaria che coinvolge anche il con pesanti ricadute, economiche e sociali, nel nostro paese con un settore dello spettacolo già fortemente saccheggiato sotto il profilo delle risorse economiche da una legge finanziaria che limita le possibilità di sostegno da parte degli EE.LL. e particolarmente avara con il FUS, privo di una legislazione di sistema in grado di fare chiarezza sul futuro, governato da circolari e atti di indirizzo. Richiamiamo il quadro generale non per ricercare alibi ai contenuti dell intesa ma, al contrario, per valorizzarne il merito realizzato, senza scambi, in un contesto di estrema difficoltà. La nostra piattaforma si articolava su 4 parti coerenti e conseguenti tra loro. 1. Parte Generale, tesa a rafforzare gli strumenti e il ruolo della Rappresentanza sindacale aziendale valorizzando i momenti (certi/esigibili) di confronto a tutela dell occupazione e delle condizioni di lavoro. In questa parte rientrano le richieste inerenti: La adozione di una Pianta organica di riferimento (intesa come un preventivo coinvolgimento delle RSU nella valutazione e definizione delle esigenze di organico, sia da un punto di vista numerico che professionale, necessario a corrispondere alle necessità connesse con la programmazione; Un irrobustimento delle possibilità di contrasto ad un uso improprio degli appalti, fonte di destabilizzazione dell OdL e di ulteriore precarizzazione dei diritti dei lavoratori con particolare riferimento alle fasce più deboli e meno tutelate; La precisazione del Campo di applicazione del CCNL, che nella formula attuale lascia margini di ambiguità dando luogo ad estemporanee e unilaterali interpretazioni da parte delle Aziende nell utilizzo di personale scritturato regolato da altro CCNL; Un irrobustimento della normativa tesa a garantire al personale stagionale la riassunzione per la stagione successiva; su questo primo blocco di richieste è tangibile il raggiungimento di un positivo ed equilibrato risultato che, se gestito con puntualità e convinzione, può corrispondere pienamente all obbiettivo che ci eravamo posti. Nello specifico i contenuti dell accordo su questa prima parte: -l art. 39 Relazioni Sindacali, resta inalterato per quanto riguarda il livello Nazionale e il livello Territoriale mentre al livello Aziendale è previsto: a) entro il 31 marzo, informazioni su - stagione teatrale in corso - situazione finanziaria - prospettive occupazionali del Teatro b) entro il 31 Maggio, informazioni su - risultanze finanziarie quali emergono dal bilancio consuntivo c) entro il 30 giugno informazioni su - attività realizzate dal Teatro - risultanze occupazionali della stagione in via di conclusione o appena conclusa - linee e proposte di programmazione per la stagione successiva - situazione finanziaria quale emerge dal bilancio preventivo - prospettive occupazionali stagione successiva

2 a richiesta delle RSU gli ultimi tre argomenti costituiranno oggetto di confronto con le RSU e/o le OO.SS. territoriali (secondo l iter procedurale contrattualmente previsto) anche con riferimento al dimensionamento numerico e professionale della forza occupazionale da ritenersi adeguata alle esigenze della stagione teatrale successiva, tenuto conto anche delle diverse esperienze organizzative e produttive realizzate nelle precedenti stagioni teatrali. Naturalmente resta fermo l obbligo per il Teatro di informazione preventiva su - nuove forme di Organizzazione del Lavoro - nuove professionalità - progetti di formazione professionale - misure in materia di igiene e sicurezza - affidamento di servizi all esterno (appalti) tutte materie assoggettate, a richiesta della RSU, alle procedure di Confronto (sottolineiamo che durante le procedure abbiamo inserito. il Teatro non può adottare provvedimenti sulle materie in esame..). Sul punto degli appalti, oggetto di informazione preventiva e, a richiesta della RSU, di procedure di confronto, abbiamo modificato il 2 comma dell articolo 41 nel modo seguente: PLATEA, l ETI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel convenire sulla esigenza di ottimizzare le capacità produttive interne dei teatri nella logica della migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali;... -Per quanto riguarda il Campo di applicazione del CCNL, sparisce il termine ambiguo dell assolutamente prevalente (stiamo parlando dell utilizzo improprio degli Scritturati) sostituito da una nuova formulazione nella quale si precisa che: tale personale (Scritturati) può essere utilizzato per l attività dedotta nel contratto di scrittura in tutte le diverse sedi operative (palcoscenico, laboratorio ecc.) mentre ne è esclusa l adibizione a qualsiasi forma di attività manutentiva del Teatro. -Relativamente alle garanzie di riassunzione per gli stagionali, la richiesta di modifica avanzata nella nostra piattaforma è stata resa impercorribile a seguito di quanto disposto dalla L. 247/2007, L. 133/2008 ex D.L. 112/2008 che prevedono il diritto di precedenza nelle assunzioni a termine, per le medesime attività, ai lavoratori che abbiano manifestato (per iscritto) al teatro, entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la propria volontà di essere riassunto. Pertanto, tra i lavoratori che abbiano esercitato il diritto di precedenza come sopra previsto, la priorità nella riassunzione sarà contrattualmente vincolata ai tre seguenti parametri: a) compatibilità tra le funzioni svolte nel/nei precedente/i contratto/i a termine e funzioni da svolgere nel nuovo contratto a termine; b) mantenimento dei requisiti per l espletamento della specifica mansione e mancanza di provvedimenti disciplinari; c) anzianità di servizio, da intendere come somma complessiva dei periodi di lavoro prestati presso il teatro con contratti a termine nella/e stessa/e funzione/i oppure in funzioni compatibili con quelle da assegnare nel nuovo contratto a termine. (è utile precisare che i parametri a) e b) saranno oggetto di verifica preventiva tra Teatro e RSU). L insieme delle modifiche apportate possono consentire alle RSU di acquisire le necessarie informazioni per un preventivo confronto (esigibile) sulla programmazione, sulla dotazione numerica e professionale (pianta organica) necessaria, in un ottica di ottimizzazione delle

3 capacità produttive interne dei teatri, finalizzata alla migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali interne. In buona sostanza si concretizza la strumentazione per una efficace tutela e valorizzazione dell occupazione sia a tempo indeterminato che a termine, nonché un solido ancoraggio per contrastare discutibili ricorsi all appalto di servizi. 2. Formazione - aggiornamento - sviluppo professionale, blocco di richieste nel quale era prevista : La regolamentazione dell Apprendistato professionalizzante; L ampliamento della fruibilità dei Congedi per la formazione (art. 36); L inserimento in contratto di una norma che dia strutturalità alla formazione e all aggiornamento; Agevolare percorsi (non automatici) di crescita professionale anche per il personale di sala; Rinvio a livello aziendale per l individuazione di eventuali nuove figure professionali polivalenti. Anche su questo secondo blocco di questioni la conclusione risulta in linea con il merito delle richieste. In particolare: a) l apprendistato professionalizzante, riguarderà le categorie dal 2 al 5 livello della C.U.. - Possono essere assunti giovani dai 18 ai 29 anni di età (ferme restando le deroghe previste dalle norme di legge); - Considerato che l apprendistato è per sua connotazione giuridica un contratto a termine, abbiamo previsto che la facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzante non è esercitatile dalle aziende che risultino non avere assunto a tempo indeterminato almeno il 70% dei contratti scaduti nei 18 mesi precedenti; - L apprendistato professionalizzante si sviluppa in tre periodi formativi con collocazione di due livelli inferiore nel primo periodo, di un livello inferiore nel secondo periodo e l acquisizione del livello definitivo nel terzo periodo. Tale percorso garantisce condizioni economiche notevolmente migliorative rispetto a quanto previsto per l apprendistato dal CCNL non rinnovato; - il trattamento economico di malattia e infortunio viene regolato analogamente a quello degli operai e impiegati. Livelli per Durata in mesi 1 periodo (7 liv.) (6 liv.) (5 liv) (4 liv.) 2 periodo 8 (6 liv.) 10 (5 liv.) 10 (4 liv.) 12 (3 liv.) 3 periodo 8 (5 liv.) 8 (4 liv.) 10 (3 liv.) 12 (2 liv.)

4 b) L art. 36 inerente i Congedi per la formazione, fruibile solo nei teatri con almeno 15 assunti a tempo indeterminato, viene modificato portando il tetto dei 15 dipendenti a tempo indeterminato a 20 dipendenti comprensivo dei contratti a termine; c) La formazione è regolata da un nuovo capitolo nel quale formazione e aggiornamento sono ritenuti, dalle parti, mezzi irrinunciabili per ottimizzare l organizzazione del lavoro e che prevede: - di favorire il miglioramento e lo sviluppo delle professionalità dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e determinato; - l individuazione delle iniziative formative, delle regole e delle modalità, viene demandata a livello aziendale; - che la possibilità di effettuare piani formativi e/o di aggiornamento trovi concretizzazione con almeno cadenza triennale; - che la partecipazione a percorsi formativi conclusa con esito positivo, sarà oggetto di valutazione ai fini del relativo sviluppo inquadramentale. E del tutto evidente come questa parte dell accordo sia complementare alla prima relativamente alla possibilità, per le RSU, di promuovere e sviluppare politiche di controllo, difesa e valorizzazione professionale dell occupazione, a tempo indeterminato e determinato, all interno dei Teatri. 3. Orario di lavoro, questo capitolo aveva al centro una importante questione, sia dal punto di vista delle condizioni di lavoro che della sicurezza, inerente gli addetti al palcoscenico. Tali lavoratori, rispetto all orario giornaliero (concetto superato dal Dlgs. 66/2003), avevano un solo sbarramento rappresentato dall obbligo per l impresa di garantire almeno11 ore di riposo tra il termine dell orario di lavoro giornaliero e l inizio dell orario di lavoro del giorno successivo; di conseguenza il teatro poteva programmare l orario, in doppia prestazione, (per tutti i 26 giorni del mese) in una fascia giornaliera di 13 ore con un minimo di 5 ore (da CCNL) e un massimo di 12 ore di lavoro (da un minimo di 0 a un max. di 12 ore e 50 minuti, da Dgls 66/2003). Inoltre avevamo richiesto: Un incentivo teso a favorire gli accordi per l utilizzo della flessibilità ; La contrattualizzazione, previo accordo aziendale, della Banca Ore. L accordo raggiunto su questi punti prevede: a) la modifica del comma 16 degli art. 51 e 61 del CCNL, prevedendo che l orario di lavoro giornaliero per il personale addetto al palcoscenico debba essere compreso in una fascia oraria di 11 ore e che, limitatamente a non più di 3 volte a settimana per un massimo di 8 volte al mese, possa essere programmato all interno di una fascia oraria giornaliera di 13 ore. Ne consegue che per almeno 18 gg. al mese l orario massimo giornaliero in doppia prestazione non potrà superare le 9 ore sebin turno mattina/pomeriggio (minimo 2 ore di intervallo da CCNL)ovvero 10 ore se pomeriggio/sera (minimo 1 ora di intervallo da CCNL); b) che, con accordo aziendale, possa essere istituita la Banca delle Ore. Il CCNL stabilisce che le maggiorazioni % previste, per le ore straordinarie accantonate nella Banca Ore, debbano essere retribuite. Anche in questo caso, per quanto riguarda il punto centrale, personale addetto alle attività di palcoscenico, l intesa raggiunge un importante obbiettivo che, pur tenendo conto della specificità delle professionalità trattate, garantisce una apprezzabile tutela per gli addetti a tali funzioni. 4. Economico ; in questo ultimo blocco di richieste ci ponevamo tre obbiettivi:

5 La semplificazione della busta paga e il superamento dell ipocrisia di alcune voci contrattuali indicate in % ma, in quanto calcolate solo su valori tabellari non dinamici (paga base, contingenza), di fatto congelate in cifra (scatti di anzianità, maneggio denaro, lavoro domenicale, 5% per stagionali dopo la quinta stagione); Il corretto riconoscimento ai Contratti a termine della % erogata in sostituzione dei ratei di ferie e TFR. Nonché l effettiva possibilità, per gli stessi tempi determinati non inferiori a sei mesi, di aderire alla previdenza integrativa; Il recupero economico delle retribuzioni e l adeguamento di alcune voci contrattuali. Nel merito l accordo prevede che dall : a- l EDR (colonna B dell attuale CCNL) e l EAM (colonna C dell attuale CCNL) saranno accorpati nel minimo tabellare di Paga Base; b- il maneggio denaro passa da % (finta) a pari valore in cifra fino al e al 5% del minimo tabellare di paga base (conglobata con EDR e EAM) dall ; c- gli scatti di anzianità passano da % (finta) a pari valore in cifra; d- il 10% di maggiorazione per lavoro domenicale, calcolato solo sulla paga base (ex colonna A) e la contingenza, viene ritarato al 7,25% della nuova paga base (comprensiva di EDR e EAM) e della contingenza; e- per gli stagionali con almeno cinque stagioni, il 5% di maggiorazione calcolato sulla paga base (ex colonna A), viene ritarato al 2,73% della nuova paga base (comprensiva di EDR e EAM) e della contingenza; f- il 32% erogato ai CaT in sostituzione di 13 /14 /ferie e TFR, viene ridefinito al 34,25%; g- i CaT di durata di almeno 6 mesi potranno, su loro richiesta, aderire alla Previdenza integrativa, in questo caso il lavoratore percepirà il 25% di maggiorazione in sostituzione di 13 /14 e ferie, mentre la % riferita al TFR viene (a norma di legge) destinata alla previdenza integrativa; h- l indennità giornaliera per il servizio antincendio passa dagli attuali 3 a 4 ; i- le trasferte giornaliere nazionali passano dagli attuali 85 a: 92 dall e a 95 dall ; j- il minio tabellare di paga base viene incrementato di 85 a regime per il 3 livello (riparametrato per tutti gli altri livelli), con una prima rata di 45 dall e una ulteriore rata di 40 dall ; k- la vacanza contrattuale viene compensata con un U.T. di 300 per il 3 livello (riparametrata per tutti gli altri livelli), da erogare entro il mese di marzo l- Il biennio economico scadrà, regolarmente, al Anche su questo ultimo blocco, possiamo affermare: di aver realizzato in pieno la semplificazione della busta paga, che consentirà ai lavoratori un miglior controllo e favorirà in futuro una contrattazione più trasparente ed efficace delle varie voci; di aver eliminato una ingiustizia perpetrata ai danni dei Contratti a Termine relativamente alla % di maggiorazione inerente le mensilità aggiuntive, le ferie e il TFR e di aver concretamente consentito agli stessi, su loro scelta, la fruibilità della previdenza integrativa; di aver rivalutato, dell 11,76% a regime, il valore della trasferta giornaliera; di aver aggiornato, con un incremento del 33,33%, l indennità antincendio; di aver incrementato, nel biennio 2008/2009, i minimi tabellari contrattuali (paga base e contingenza) del 5,945%;

6 TABELLE di aver posto, anche sotto il profilo economico, particolare attenzione alle fasce più deboli (CaT) per le quali l incremento a regime (compreso il passaggio dal 32 al 34,25%) sarà pari all 8,33%, anche non considerando i percettori dell indennità antincendio; di aver restituito dinamicità (fino dall aumento di Settembre 009) alla maggiorazione per lavoro domenicale e all indennità speciale per i CaT dopo cinque stagioni. Di aver ripristinato dinamicità, fin dai prossimi rinnovi contrattuali, all indennità maneggio denaro; di aver non aver operato allungamenti nella durata del CCNL, riconfermando la scadenza del biennio economico al e della parte normativa ed economica al scatti di aumento dall' aumento scatti di anz. Per da variaz. 1 rata anzianità saltuari 32% param. livelli paga base conting. Totale a 1371,42 549, ,91 65,69 40,85 32,68 43, ,23 545, ,70 59,22 37,33 29,87 40, ,14 538, ,76 49,66 32,14 25,71 35, ,82 535, ,71 45,00 29,61 23,69 33, ,45 532, ,08 40,34 27,08 21,66 30, ,76 530, ,28 36,72 25,11 20,09 29, ,77 527, ,12 31,03 22,02 17,62 26, ,77 523, ,22 25,86 19,21 15,37 23,94 scatti di dall' aumento scatti di anz. Per totale anzianità saltuari param. livelli paga base conting. Totale a 1429,81 549, ,30 124,08 40,85 32,68 44, ,88 545, ,35 111,87 37,33 29,87 41, ,28 538, ,90 93,79 32,14 25,71 36, ,82 535, ,71 85,00 29,61 23,69 34, ,31 532, ,94 76,21 27,08 21,66 31, ,41 530, ,93 69,37 25,11 20,09 29, ,36 527, ,71 58,62 22,02 17,62 27, ,76 523, ,21 48,85 19,21 15,37 24,46 U.T. entro marzo Ind. Manegg. denaro lavoro domenicale 7,25% (orario) livelli fino al livelli a 437,93 livelli 0,82 1 a 0, ,83 0,76 1 0, , ,9 0,68 2 0, , ,83 0,63 3 0, , ,89 0,59 4 0, ,83 Ind. Manegg. Denaro 0,56 5 0, ,90 dall' ,50 6 0, ,41 0,46 7 0,47 5% della Paga Base

7 Apprendistato Apprendistato professionalizzante per 2 livello per 3 livello per 4 livello per 5 livello mesi retribuz. retribuz. retribuz. retribuz. retribuz. retribuz. retribuz. retribuz , , ,73 986, ,71 930, , , , ,73 986, ,71 930, , , , ,73 986, ,71 930, , , , ,73 986, ,71 930, , , , ,73 986, ,71 930, , , , ,73 986, ,71 930, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90

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