Ritiro Patente. Contratto di Assicurazione per il Ritiro della Patente. UNIQA Protezione SpA. Modello D03 - Edizione maggio 2014

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1 Ritiro Patente Modello D03 - Edizione maggio 2014 Contratto di Assicurazione per il Ritiro della Patente Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. UNIQA Protezione SpA

2 Indice a) Nota Informativa, comprensiva del glossario (pag. 1 di 6) Nota Informativa A. Informazioni sull Impresa di Assicurazione...1 B. Informazioni relative al contratto...2 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami...5 Glossario...6 b)condizioni di Assicurazione (pag. 1 di 4) Condizioni di Assicurazione Art Oggetto dell assicurazione...1 Art Limiti territoriali...1 Art Esclusioni...2 Art Obblighi dell Assicurato in caso di sospensione della patente...2 Art Pagamento del premio - decorrenza dell assicurazione e periodo di assicurazione...2 Art Adeguamento dei massimali e del premio...3 Art Pagamento dell indennità...3 Art Assicurazioni complementari...3 Art Recesso dal contratto...3 Art Rinnovo del contratto...4 Art Oneri a carico del Contraente...4 Art Rinvio alle norme di legge...4 UNIQA Protezione SpA Indice Ritiro Patente D03 ed. 05/2014

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4 a) Nota Informativa CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER IL RITIRO DELLA PATENTE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze sono evidenziate in grassetto corsivo e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: UNIQA Protezione SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, secondo le modalità rese note sul sito internet le credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni. A. Informazioni sull Impresa di Assicurazione 1. Informazioni generali UNIQA Protezione SpA è un Impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al Gruppo UNIQA Italia, autorizzazione ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n. 966, iscritta all albo delle Imprese di Assicurazione al n Codice Fiscale/Registro Imprese di Udine n R.E.A. n Sede Legale: Via Puintat, Udine. - Recapito Telefonico: Sito Internet: postaprotezione@uniqagroup.it. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L Impresa, sulla base dell ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2013, dispone di un patrimonio netto pari a 26,83 milioni di Euro di cui 5,20 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 21,63 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto. L indice di solvibilità al 31/12/2013, rappresentato come rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente, è risultato pari a 2,06. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa Ritiro Patente D03 ed. 05/2014 pag. 1 di 6

5 B. Informazioni relative al contratto Il presente contratto è di durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Pertanto la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta. Ulteriori particolari sono descritti all art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione. In questo caso il contratto cessa dalle ore del giorno di scadenza, e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma del Codice Civile. In caso di contratto poliennale, è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni, purchè non ricorrano i presupposti di cui all art comma 2 periodo. 3. Coperture assicurative offerte - limitazioni ed esclusioni L Impresa corrisponde un indennità giornaliera - nella misura e per la durata indicate in polizza - nel caso in cui l Assicurato, in qualità di datore di lavoro, subisca un pregiudizio economico conseguente al ritiro o alla sospensione della patente di un proprio dipendente, a condizione che la guida dei veicoli da parte di questo soggetto sia strettamente funzionale all esercizio dell attività cui sono adibiti. Il ritiro della patente deve essere conseguenza diretta ed esclusiva degli eventi indicati in polizza. Il contratto prevede la presenza di limitazioni alla copertura assicurativa, disciplinate all art. 2 Limiti territoriali ed al punto 1 Oggetto dell assicurazione, e la presenza di esclusioni dalla copertura assicurativa che sono disciplinate all art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. La copertura assicurativa è garantita dal pagamento del premio nei termini previsti all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. Le limitazioni, esclusioni e sospensioni di cui sopra possono dar luogo alla riduzione, o al mancato pagamento del risarcimento. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le Condizioni di Assicurazione non prevedono cause di nullità diverse rispetto a quelle previste dalla legge. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa Ritiro Patente D03 ed. 05/2014 pag. 2 di 6

6 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Ogni aggravamento o diminuzione del rischio, come ad esempio la modifica della mansione delle persone assicurate, deve essere comunicato dal Contraente all Impresa. In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l adeguamento del premio o la risoluzione del contratto a norma dell articolo 1898 del Codice Civile. In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione a norma dell art del Codice Civile. 6. Premi Salvo il caso di contratto di durata inferiore ad un anno (polizza temporanea), il premio di polizza ha cadenza annuale, tuttavia è possibile concordare il frazionamento semestrale del premio annuo applicando interessi di frazionamento del 3% sul premio annuo. Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento: - denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore; - assegni bancari e circolari; - bonifici bancari; - bollettini postali; - bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS). 7. Rivalse L assicuratore che ha pagato l indennizzo subentra nei diritti dell Assicurato per agire nei confronti del terzo responsabile del danno per il recupero di quanto pagato. Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla legge. 8. Diritto di recesso È prevista la possibilità di recedere dal contratto nei termini e modalità previste agli artt. 9 e 10 delle Condizioni di Assicurazione. II presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore del giorno di scadenza, e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma del Codice Civile. 9. Prescrizione e decadenza diritti derivanti dal contratto Come disciplinato dall art del Codice Civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa Ritiro Patente D03 ed. 05/2014 pag. 3 di 6

7 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Il premio è gravato da oneri fiscali nella misura del 13,5% di cui l 1,0% a titolo di maggiorazione antiracket e sono a carico dell Assicurato. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa Ritiro Patente D03 ed. 05/2014 pag. 4 di 6

8 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 12. Sinistri - liquidazione dell indennizzo In caso di sospensione della patente di guida disposta a seguito di incidenti da circolazione l Assicurato è tenuto ad informare la Società entro e non oltre il quinto giorno dalla notifica dell ordinanza di sospensione allegando i documenti comprovanti il provvedimento di sospensione adottato dall Autorità competente ed i motivi di esso. In caso di sinistro il Contraente deve: fornire la dichiarazione che il soggetto destinatario del provvedimento inibitorio utilizza veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all attività svolta. Nel caso in cui tale dichiarazione non sia fornita la diaria convenuta non può essere corrisposta. Verificata l operatività della garanzia, il pagamento viene effettuato al termine del periodo di indennizzabilità, tuttavia è data facoltà al Contraente che l indennità maturata venga corrisposta alla fine di ciascun mese. Ulteriori particolari sono descritti all art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: All attenzione dell Ufficio Reclami UNIQA Protezione SpA - Via Carnia, Milano Fax: 02/ reclami@uniqagroup.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, fax n /745, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In caso di risoluzione delle liti transfrontaliere, l esponente potrà rivolgersi a quest ultima Autorità o, in alternativa, direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 14. Arbitrato Non è previsto l arbitrato. In ogni caso è possibile rivolgersi all Autorità Giudiziaria. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa Ritiro Patente D03 ed. 05/2014 pag. 5 di 6

9 Glossario Nel testo che segue si intendono per: Assicurato Il titolare della patente di guida indicato in polizza. Codice della Strada Il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. Conducente La persona che, su autorizzazione del Contraente, conduce il veicolo e la cui guida sia strettamente funzionale all esercizio dell attività cui è adibito. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione. Impresa La società UNIQA Protezione Spa. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente all Impresa. UNIQA Protezione SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. I Rappresentanti Legali Michele Meneghetti Gottfried Nagler UNIQA Protezione SpA Nota Informativa Ritiro Patente D03 ed. 05/2014 pag. 6 di 6

10 b) Condizioni di Assicurazione Art. 1 Oggetto dell assicurazione L Impresa si obbliga a corrispondere esclusivamente al Contraente l indennità giornaliera convenuta, per il pregiudizio economico subito in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di soggetti identificati in polizza che operano presso di esso, purchè la guida del veicolo sia strettamente funzionale all esercizio dell attività a cui tali soggetti sono adibiti. Il provvedimento di sospensione o ritiro deve avvenire in seguito ad incidente stradale che abbia provocato a terzi la morte o lesioni personali, oppure per la violazione dei seguenti articoli del Codice della Strada: Art Limiti di velocità; Art Posizione dei veicoli sulla carreggiata; Art Precedenza; Art Comportamento ai passaggi a livello; Art Sorpasso; Art Distanza di sicurezza tra veicoli; Art Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna; Art Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali; Art Guida sotto l influenza dell alcool. Le infrazioni agli articoli richiamati devono essersi verificate durante il periodo di validità della suddetta polizza. La garanzia viene prestata a condizione che la sospensione del documento sia stata comminata dall Autorità competente. Il Contraente dichiara, in qualità di datore di lavoro, che per i nominativi assicurati, la guida di veicoli a motore è strettamente funzionale all attività svolta. Se il Contraente è costituito in forma societaria la garanzia opera anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci amministratori che prestano attività continuativa all interno della stessa, purché esista rapporto di funzionalità tra la guida di veicoli a motore e l attività svolta. Il Contraente si impegna ad informare l Impresa nel caso in cui, a seguito di variazione di mansione del soggetto assicurato, sia venuto meno il vincolo funzionalità tra la guida del veicolo e l attività svolta. In tal caso la garanzia decade dal giorno di variazione della mansione e la diaria convenuta non può essere corrisposta. Art. 2 Limiti territoriali L Assicurazione vale per gli eventi che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché degli Stati facenti parte del Sistema della Carta Verde. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione Ritiro Patente D03 ed. 05/2014 pag. 1 di 4

11 Art. 3 Esclusioni L Assicurazione non è valida nel caso in cui: a) il conducente guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non ottemperi agli obblighi prescritti in patente; b) il conducente partecipi a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; c) la patente venga sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dal conducente; d) il veicolo guidato dal conducente sia adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione; e) il veicolo guidato dal conducente non sia assicurato ai sensi della Legge 990/1969 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 4 Obblighi dell Assicurato in caso di sospensione della patente In caso di sospensione o ritiro della patente di guida disposta a seguito di incidenti da circolazione, l Assicurato è tenuto ad informare l Impresa a mezzo di lettera raccomandata entro e non oltre il quinto giorno dalla notifica dell ordinanza di sospensione, allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento di sospensione adottato dall Autorità competente ed i motivi di esso. Il Contraente si impegna a fornire, nel momento della denuncia dell eventuale sinistro, la dichiarazione che il soggetto destinatario del provvedimento inibitorio utilizza veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all attività svolta. Nel caso in cui tale dichiarazione non sia fornita la diaria convenuta non può essere corrisposta. Art. 5 Pagamento del premio - decorrenza dell assicurazione e periodo di assicurazione Il Contraente è tenuto a pagare, presso la sede dell Intermediario (o Ufficio) al quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio stabilito dalla polizza medesima. L esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio del Contraente non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo. La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell Impresa, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l importo. L assicurazione decorre dalle ore del giorno indicato in polizza se in quel momento il premio è pagato: in caso diverso decorre dalle ore del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in polizza. Per le rate successive alla prima è concesso il termine di tolleranza di quindici giorni, trascorso il quale l assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione Ritiro Patente D03 ed. 05/2014 pag. 2 di 4

12 Art. 6 Adeguamento dei massimali e del premio Ad ogni scadenza annuale, i massimali ed il premio, sono soggetti ad adeguamento costante in misura pari al 10% degli importi inizialmente stabiliti. Qualora a seguito di tale adeguamento, i massimali ed il premio vengono a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti non si effettuano ulteriori adeguamenti, restando inteso che i massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dall ultimo adeguamento. Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante, inserendo in polizza, nel riquadro relativo alle Clausola Speciali, il codice A343. Art. 7 Pagamento dell indennità L indennità giornaliera viene riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente e fino a quando la stessa non venga restituita o, dopo il provvedimento di sospensione, venga per qualsiasi causa revocata, comunque per un periodo massimo non superiore a 180 giorni. Il pagamento è effettuato al termine del periodo di indennizzabilità, tuttavia è data facoltà al Contraente che l indennità maturata venga corrisposta alla fine di ciascun mese. Il Contraente si impegna a comunicare immediatamente all Impresa l avvenuta restituzione della patente di guida da parte dell Autorità competente. Nell ipotesi di inabilitazione per guida in stato di ebbrezza, riscontrata dalle competenti autorità, sia in Italia che all estero, la diaria assicurata viene decurtata al 50%. La diaria assicurata verrà liquidata integralmente, invece, nel caso di assoluzione con sentenza definitiva o accoglimento integrale del ricorso, esclusi sempre il patteggiamento e/o l estinzione del reato. In caso di imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso l indennità è corrisposta solo se e dopo che l Assicurato sia stato prosciolto o assolto. Art. 8 Assicurazioni complementari Il Contraente deve dare avviso all Impresa della stipulazione o dell esistenza per il medesimo rischio di altre assicurazioni presso l Impresa stessa o altri assicuratori. Se il Contraente omette intenzionalmente di darne avviso, l Impresa non è tenuta a corrispondere l indennità prevista dalla polizza. Art. 9 Recesso dal contratto Entro 60 giorni dalla denuncia della sospensione della patente e nel caso di modifiche, in corso di contratto, delle vigenti norme di legge sul rilascio o sul ritiro della patente, la Parti possono recedere dal contratto mediante lettera raccomandata dandone avviso all altra Parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dall Impresa ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima. In entrambi i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, l Impresa è tenuta a rimborsare al Contraente la parte di premio relativa al rischio non corso, escluse le imposte. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione Ritiro Patente D03 ed. 05/2014 pag. 3 di 4

13 Art. 10 Rinnovo del contratto In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è rinnovato per un anno. Art. 11 Oneri a carico del Contraente Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 12 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione Ritiro Patente D03 ed. 05/2014 pag. 4 di 4

14 Mod. D03 - ed. 05/2014 UNIQA Protezione SpA Sede Legale: Via Puintat, Udine Capitale Sociale ,00 i.v. C.F. / P.I. / Registro Imprese Udine n R.E.A. n Autorizzazione ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n. 966 Albo delle Imprese di Assicurazione n Gruppo UNIQA ITALIA (Albo gruppi n. 007) Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni SpA

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