Statuto dell Associazione ALUMNI. della Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Trento

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1 Statuto dell Associazione ALUMNI della Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Trento TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, ARTICOLAZIONE E DURATA... 2 ART.1 DENOMINAZIONE e SEDE... 2 ART. 2 SCOPI... 2 ART. 3 ARTICOLAZIONE, COLLABORAZIONI E AFFILIAZIONI... 3 ART. 4 DURATA... 3 TITOLO II SOCI, ORGANI E STRUTTURA DELL ASSOCIAZIONE... 3 ART. 5 SOCI... 3 ART. 6 STRUTTURA DELL ASSOCIAZIONE... 4 ART. 7 L ASSEMBLEA... 5 ART. 8 IL PRESIDENTE... 6 ART. 9 Il CONSIGLIO DIRETTIVO... 7 ART. 10 Il SEGRETARIO... 8 ART. 11 LA FUNZIONE DI TESORIERE... 9 ART. 12 Il COLLEGIO DEI REVISORI... 9 ART. 13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI... 9 TITOLO III GESTIONE FINANZIARIA, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ART. 14 GESTIONE FINANZIARIA ART. 15 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE TITOLO IV AUTORIZZAZIONE ALL UTILIZZO DEI SIMBOLI DELL ASSOCIAZIONE ART. 16 AUTORIZZAZIONE ALL UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO TITOLO V NORME FINALI ART. 17 INTEGRAZIONE CON LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO ART. 18 NORMATIVA APPLICABILE ART. 19 ENTRATA IN VIGORE

2 TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, ARTICOLAZIONE E DURATA ART.1 DENOMINAZIONE e SEDE 1.1 Con il presente atto si costituisce, ai sensi dell art.18 della Costituzione, l Associazione denominata Associazione Alumni della Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Trento (di seguito semplicemente Associazione ). 1.2 L Associazione è disciplinata dalle vigenti leggi civili, nonché dal presente Statuto ed ha sede legale in Trento, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Trento, Via Verdi, n Il Consiglio direttivo, di cui al successivo art. 9, potrà deliberare la costituzione di sedi decentrate e rappresentanze, anche all estero, qualora queste siano ritenute strategiche per l implementazione delle attività associative. ART. 2 SCOPI 2.1 L Associazione, non perseguendo scopo di lucro né diretto né indiretto, si qualifica come ente non commerciale. 2.2 L Associazione persegue quale scopo primario e generale quello della diffusione della cultura giuridica, anche nella sua dimensione pratico-applicativa, nonché dello sviluppo della conoscenza e della diffusione del lavoro scientifico. 2.3 Finalità più specifiche sono quelle rivolte alla promozione di percorsi di internazionalizzazione e di dinamiche di comparazione fra diversi ordinamenti giuridici ed esperienze culturali, elementi che costituiscono la cifra caratterizzante la tradizione formativa della Facoltà di Giurisprudenza di Trento. 2.4 L Associazione ambisce inoltre a porsi come permanente punto di collegamento fra la formazione universitaria e l ambito lavorativo e professionale, garantendo continuità e biunivocità degli scambi fra le due dimensioni e la promozione delle capacità individuali. 2.5 Lo scopo ultimo dell Associazione è quello di consolidare, estendendolo nel tempo, lo spirito di appartenenza degli Alumni alla Facoltà, facilitando la costruzione di una rete di contatti che rinsaldi il dialogo tra esperienze e culture mediante un confronto permanente fra gli iscritti. 2.6 Per il raggiungimento dei descritti scopi sociali, l Associazione può, in via esemplificativa e non tassativa: a) realizzare iniziative di carattere scientifico, improntate all inter e alla multidisciplinarietà e alla comparazione, in grado di coinvolgere non solo gli Alumni, ma anche i membri della comunità scientifica della ricerca, del mondo lavorativo e professionale e dell intera cittadinanza; b) promuovere gli scambi di esperienze fra gli Alumni, agevolando dinamiche di partecipazione e confronto; c) sviluppare collegamenti permanenti tra la Facoltà di Giurisprudenza e il mondo del lavoro e delle professioni, al fine di promuovere l ingresso e il progresso lavorativo di laureandi e laureati e di altri soggetti legati alla Facoltà; d) cooperare con la Facoltà di Giurisprudenza e l Università degli Studi di Trento, con le Istituzioni locali ed ogni altra Amministrazione ed Ente di ricerca, anche stranieri o 2

3 sovranazionali, oltre che con associazioni professionali, imprese e soggetti privati per migliorare e potenziare i servizi da queste offerti e per garantirne continui percorsi di sviluppo; e) contribuire alla conoscenza, alla visibilità e al prestigio, a livello nazionale ed internazionale, della Facoltà di Giurisprudenza e dell Università degli Studi di Trento. ART. 3 ARTICOLAZIONE, COLLABORAZIONI E AFFILIAZIONI 3.1 L Associazione si può articolare in Gruppi di lavoro, permanenti e temporanei, organizzati principalmente su base tematica, deputati all organizzazione di attività finalizzate al conseguimento degli scopi associativi. La proposta di costituzione di un Gruppo di lavoro è presentata da almeno 5 soci al Consiglio direttivo, che può provvedere all eventuale approvazione e alla designazione di un Referente. 3.2 L Associazione potrà articolarsi in sedi decentrate, costituitesi in Italia e all estero ai sensi dell art. 1.3 dello Statuto. La costituzione di una sede decentrata potrà essere approvata dal Consiglio direttivo dell Associazione, su proposta di 5 soci promotori, residenti o comunque stabilmente operanti presso la città della sede. Salva la loro autonomia organizzativa, le sedi decentrate svolgeranno attività compatibili con l art. 2 del presente Statuto, previa approvazione del Consiglio direttivo dell Associazione. Le sedi decentrate potranno costituire al proprio interno specifici sottogruppi tematici. 3.3 Fra i Gruppi di lavoro permanenti è immediatamente costituito, in continuità con l esperienza dell Associazione Alumni SGCE, il Gruppo formato da coloro che, fra gli associati, siano dottorandi o dottori di ricerca presso la Scuola di dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei della Facoltà di Giurisprudenza dell Università di Trento. 3.4 L Associazione può collaborare, in nome e per conto proprio, con altre organizzazioni o associazioni e si impegna a creare occasioni di collaborazione con altre Associazioni di settore attive nell ambito dell Università di Trento o di altre Università, in Italia e all estero. ART. 4 DURATA 4.1 L Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta secondo le modalità di cui all art.15. ART. 5 SOCI TITOLO II SOCI, ORGANI E STRUTTURA DELL ASSOCIAZIONE 5.1 Possono far parte dell Associazione: a) gli ex allievi e cioè coloro che abbiano conseguito un titolo nell ambito di percorsi di studio, compresi il dottorato di ricerca e corsi di specializzazione, attivati presso la Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Trento, previa delibera del Consiglio direttivo; b) persone fisiche e persone giuridiche che condividano gli scopi e le finalità dell Associazione e contribuiscano al suo sostegno. Tali soggetti acquistano la qualità di socio a seguito di istanza dei medesimi o di invito da parte di un altro socio, accettato dall'alumno. In entrambi 3

4 i casi, la richiesta o l'invito sono inoltrati al Consiglio Direttivo, che vi delibera nella prima seduta utile. 5.2 I Soci sono distinti in: a) Fondatori; b) Ordinari; c) Sostenitori; d) Onorari. 5.3 Sono Soci Fondatori i soggetti (anche non laureati presso la Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Trento) indicati come tali nell Atto costitutivo; 5.4 Sono Soci Ordinari tutti gli Alumni che abbiano conseguito un titolo di studio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Trento, come specificato alla lettera a) del precedente articolo 5.1. I Soci Ordinari sono ammessi all Associazione con delibera del Consiglio Direttivo. Il rigetto dell'ammissione dell'alumno è dettagliatamente motivato dal Consiglio direttivo con comunicazione personale, che l'interessato può impugnare - entro 15 giorni dal ricevimento - all'assemblea dei soci, a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Presidente. L'Assemblea dei soci delibera in merito alla prima adunanza utile. La decisione è insindacabile. I Soci Ordinari sono eleggibili alle cariche istituzionali dell Associazione; 5.5 Sono Soci Sostenitori i soggetti che concorrono al perseguimento delle finalità dell Associazione mediante specifiche contribuzioni o che hanno effettuato donazioni. L ammissione dei Soci sostenitori è deliberata dal Consiglio direttivo, che ne stabilisce anche la durata; 5.6 Sono Soci Onorari i laureati "Honoris Causa" della Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Trento; i Professori in materie giuridiche che abbiano insegnato per almeno tre anni presso la Facoltà di Giurisprudenza o altro Dipartimento dell Università degli Studi di Trento; coloro che si siano distinti nei campi della cultura e delle professioni giuridiche, segnalandosi per un particolare attaccamento alla comunità trentina. La nomina dei Soci Onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo. 5.7 Le qualità di socio di cui agli artt. 5.4., 5.5., 5.6., sulle quali si è pronunciato il Consiglio direttivo, sono ratificate dalla prima Assemblea dei soci utile, secondo quanto disposto dall'art L iscrizione all Associazione è rinnovata automaticamente al 31 dicembre di ogni anno, salvo recesso o esclusione. 5.8 La qualità di Socio si perde per recesso, che può essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo in qualunque momento, o per esclusione, che potrà essere stabilita con delibera motivata e dopo aver ascoltato l interessato, qualora il Socio si rendesse immeritevole di appartenere all Associazione. Avverso l esclusione, il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla comunicazione del Consiglio direttivo. ART. 6 STRUTTURA DELL ASSOCIAZIONE 6.1 Sono organi dell Associazione Alumni: a) l'assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Segretario, facente funzioni anche di Tesoriere; e) il Collegio dei Revisori; 4

5 f) il Collegio dei Probiviri. 6.2 Le cariche sociali sono in ogni caso a titolo onorifico e gratuito. È ammesso, ove autorizzato dal Consiglio direttivo, il rimborso delle spese vive sostenute per attività legate al raggiungimento degli scopi sociali. ART. 7 L ASSEMBLEA 7.1 L Assemblea è costituita da tutti i Soci e, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Associati, ponendosi come la sede di confronto e di definizione delle questioni fondamentali di interesse per l Associazione. Le deliberazioni dell Assemblea, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti. L Assemblea è convocata nella sede sociale o altrove, secondo le indicazioni contenute nell avviso di convocazione. 7.2 La delega di voto è ammessa soltanto a favore di altro Socio, ma non ai componenti il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di due deleghe conferite per iscritto, anche tramite posta elettronica. Il Socio che non sia persona fisica è rappresentato nell Assemblea dal suo legale rappresentante o da persona appositamente delegata. 7.3 L Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all anno, entro il 30 aprile, per l approvazione del rendiconto consuntivo dell anno precedente, e ogni qualvolta particolari esigenze lo richiedano o la convocazione sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei Soci. L Assemblea Ordinaria: a) determina le linee di sviluppo delle attività dell Associazione; b) approva il rendiconto consuntivo dell esercizio precedente, corredato della relazione del Consiglio direttivo e di quella del Collegio dei Revisori; c) approva il documento di programmazione delle attività da realizzare annualmente, comprensivo delle relative previsioni economiche, proposto dal Consiglio direttivo e a partire dalle proposte fatte dai Gruppi di lavoro; d) delibera sulla relazione annuale del Presidente; e) elegge i membri del Consiglio direttivo di sua spettanza, con le modalità indicate all art. 9, e nomina i membri del Collegio dei Revisori ai sensi dell art. 12 e i membri del Collegio dei Probiviri ai sensi dell art. 13; f) ratifica l ammissione dei Soci Ordinari e la nomina dei Soci Sostenitori e dei Soci Onorari, deliberate dal Consiglio direttivo; g) delibera su qualsiasi altra materia ad essa sottoposta dal Presidente dell Associazione. In prima convocazione, l Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. 7.4 L Assemblea Straordinaria delibera: a) in merito alle modifiche dello Statuto dell Associazione; b) in merito allo scioglimento dell Associazione e alla nomina del liquidatore. In prima convocazione, l Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto; in seconda 5

6 convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o in delega, di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. 7.5 Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta inviata, anche via posta elettronica, a tutti Soci e pubblicata sul sito internet dell Associazione. La convocazione deve essere comunicata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita: l avviso deve contenere oltre all ordine del giorno anche l indicazione della data e del luogo della eventuale seconda convocazione. 7.6 L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza l Assemblea nomina un Presidente all inizio della seduta. Il Presidente dell Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario verbalizzante ed è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario. Nel caso di votazione con scheda, il Presidente nomina due o più scrutatori. 7.7 Il voto è sempre palese, ad eccezione delle votazioni con scheda, secondo quanto stabilito dal Presidente. Il Presidente dell Assemblea constata i voti e provvede alla proclamazione dei risultati. 7.8 L Assemblea delibera in sede ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. In sede straordinaria, delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega. ART. 8 IL PRESIDENTE 8.1 Il Presidente rappresenta legalmente l Associazione in tutti gli atti civili e giudiziari, nei rapporti con gli associati e nei confronti dei terzi, sia in ambito nazionale che internazionale, e ha il compito di promuovere gli scopi indicati nell oggetto sociale e coordinare l attività dell Associazione, assicurandone il funzionamento in piena collaborazione con gli altri Organi. 8.2 Il Presidente è nominato dal Preside, sentito il Consiglio di Facoltà, con mandato triennale (coincidente con il mandato del Consiglio direttivo), rinnovabile consecutivamente una sola volta. 8.3 Egli presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura che sia data esecuzione alle relative delibere. Il Presidente esercita i poteri delegatigli dal Consiglio direttivo e, nell ambito delle linee di indirizzo stabilite dallo stesso, è legittimato ad adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione utile. Compete al Presidente, assistito dal Segretario-Tesoriere, formulare, per l approvazione del Consiglio direttivo, l eventuale proposta di bilancio preventivo che deve contenere suddivise in singole voci le previsione delle eventuali spese e delle entrate relative all esercizio annuale successivo; formulare al Consiglio direttivo, sempre con l assistenza del Segretario-Tesoriere, la proposta di rendiconto consuntivo, per l approvazione e la presentazione all Assemblea. 8.4 Il Presidente nomina, tra i Componenti del Consiglio direttivo, che siano Soci Ordinari, un Vicepresidente che lo sostituisca, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, in caso di sua assenza o impedimento ovvero in quelle mansioni per le quali vi sia delega espressa. In caso di necessità, il Presidente può conferire ad altri associati appositi incarichi per l assolvimento di speciali mansioni, avvalendosi in particolare dei Gruppi di lavoro costituiti in seno all Associazione. 6

7 8.5 Ogni anno il Presidente presenta all Assemblea una relazione sull andamento delle attività dell Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo. 8.6 Qualora il Presidente, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza naturale del mandato, il Vicepresidente rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente. ART. 9 Il CONSIGLIO DIRETTIVO 9.1 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione e ad esso sono conferite tutte le facoltà necessarie che non siano riservate in modo tassativo all Assemblea. 9.2 Il Consiglio Direttivo è composto dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Trento, da due componenti nominati dal Preside e da tre Soci, dei quali due eletti dall Assemblea, tra gli ex studenti, ed uno eletto dai soli Soci che abbiano conseguito un dottorato di ricerca presso la Facoltà, tra gli ex dottorandi di ricerca. È membro di diritto del Consiglio il Presidente dell Associazione, che lo presiede. La composizione del Consiglio direttivo è integrata dai Referenti dei singoli Gruppi di lavoro, senza diritto di voto. 9.3 Il mandato dei componenti elettivi del Consiglio direttivo ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di insediamento dell Organo. Ogni consigliere eletto può ricoprire al massimo due mandati consecutivi. L elezione dei due componenti del Consiglio direttivo di competenza dell Assemblea e del componente da eleggere tra i dottori di ricerca avviene per acclamazione o, quando sia richiesto, a scrutinio segreto, con suffragio della maggioranza relativa dei presenti e votanti. L Assemblea può revocare i consiglieri eletti con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto; per la revoca del componente in rappresentanza dei dottori di ricerca è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci dottori di ricerca. Qualora il consigliere eletto o nominato cessi, per qualsiasi motivo, anticipatamente dal mandato, la sostituzione è operata secondo la rispettiva competenza dalla prima Assemblea successiva alla cessazione o dal Preside nel più breve tempo possibile. Il consigliere che subentra decade con tutti gli altri alla scadenza naturale del mandato del Consiglio. 9.4 Compete al Consiglio Direttivo: a) concorrere con gli altri Organi all efficace raggiungimento degli scopi associativi e al buon funzionamento dell Associazione; b) approvare la costituzione dei Gruppi di lavoro interni all Associazione, coordinandone successivamente le attività, e nominare i relativi Referenti; c) approvare la costituzione di sedi decentrate in Italia o all estero e approvare le attività da queste proposte; d) predisporre gli atti da sottoporre all Assemblea; e) approvare entro il 31 dicembre di ogni anno l eventuale bilancio preventivo riferito al successivo esercizio finanziario, proposto dal Presidente; f) approvare la proposta, formulata dal Presidente, di rendiconto consuntivo, presentandola a sua volta all Assemblea, accompagnata da un apposita relazione, per l approvazione dell Assemblea medesima; g) proporre all Assemblea il documento di programmazione delle attività da realizzare annualmente, comprensivo delle relative previsioni economiche; h) deliberare in merito all ammissione dei Soci Ordinari e alla nomina dei Soci Sostenitori e dei Soci Onorari; 7

8 i) proporre eventuali modifiche allo Statuto dell Associazione per l approvazione da parte dell'assemblea; l) presiedere alla realizzazione delle attività programmate inerenti alla gestione ordinaria dell Associazione, e deliberare in ordine alla partecipazione dell Associazione stessa a iniziative e progetti coerenti con le sue finalità istituzionali, promossi da altri enti; m) promuovere la diffusione delle attività e delle iniziative dell Associazione; 9.5 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l anno su convocazione del Presidente, o dietro richiesta di almeno tre Consiglieri, nonché su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è inviata per iscritto con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista, tramite posta elettronica, e deve indicare l ordine del giorno, il luogo, il giorno e l ora della seduta. Della convocazione è data comunicazione sul sito web dell Associazione. Nei casi di urgenza, la convocazione, nelle medesime forme, può essere effettuata ad horas prima della riunione. 9.6 In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Vicepresidente. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le sedute del Consiglio si possono svolgere anche per via telematica; anche il singolo consigliere può essere autorizzato dal Presidente a intervenire alle riunioni mediante adeguati mezzi di telecomunicazione. 9.7 Le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale; le votazioni che riguardano persone fisiche si svolgono con scheda segreta. Di ogni seduta del Consiglio è redatto dal Segretario verbalizzante apposito processo verbale sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario. 9.8 Decade dalla carica il consigliere che sia stato assente in maniera ingiustificata a più di due riunioni nel corso dell anno. ART. 10 Il SEGRETARIO 10.1 Il Segretario si occupa di coordinare l aspetto operativo delle attività dell Associazione. Egli partecipa a tutte le riunioni dell Assemblea e del Consiglio direttivo, curando la stesura dei relativi verbali Il Segretario è nominato dal Preside della Facoltà tra i dipendenti del Personale Tecnico Amministrativo della stessa Facoltà. Il suo mandato non è soggetto a scadenza, ma è revocabile con provvedimento del Preside in base alle esigenze organizzative interne Il Segretario, che si attiene alle indicazioni e ai programmi dell Assemblea e del Consiglio direttivo, ha i seguenti compiti: a) mantenere la corrispondenza ordinaria; b) occuparsi degli aspetti di comunicazione e divulgazione di tutte le attività relative all Associazione, compreso il sito web dell Associazione, con l ausilio delle strutture di Ateneo; c) tenere aggiornato il libro degli associati; d) coordinare i rapporti fra gli Organi dell Associazione e gli enti privati o pubblici esterni che con essa collaborano. 8

9 ART. 11 LA FUNZIONE DI TESORIERE 11.1 Il Segretario riveste per tutta la durata del suo mandato anche la funzione di Tesoriere Il Tesoriere gestisce gli aspetti finanziari ed economici connessi all attività dell Associazione e si occupa dei registri contabili Sono compiti precipui del Tesoriere: a) collaborare con il Presidente nella predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo; b) emettere dei mandati di pagamento; c) tenere la cassa dell Associazione. ART. 12 Il COLLEGIO DEI REVISORI 12.1 Il Collegio dei Revisori verifica con regolarità la correttezza contabile, formale e sostanziale della gestione dell Associazione e redige apposita relazione da allegarsi al bilancio preventivo e al rendiconto consuntivo Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dall Assemblea tra i Soci iscritti, disponibili a prestare la propria opera gratuitamente, o in caso di mancanza di disponibilità anche tra non Soci Il mandato del Collegio dura tre anni. I componenti possono essere rinominati consecutivamente solo per un ulteriore mandato. Il Collegio dei Revisori nomina nel proprio ambito, tra i membri effettivi, il Presidente Sono cause di decadenza dall incarico di Revisori per l Associazione le seguenti circostanze, in alternativa fra loro: a) sospensione o radiazione dall Ordine professionale o Registro di appartenenza; b) condanna penale; c) sentenza di inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici; d) assenza ingiustificata a più di due riunioni all anno del Collegio; e) assunzione di altro incarico negli Organi dell Associazione. ART. 13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 13.1 Il Collegio dei Probiviri decide in merito alle controversie sull interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché ad eventuali controversie tra singoli associati o tra associati e l Associazione, compreso il caso di esclusione del Socio Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dall Assemblea tra i Soci che abbiano conseguito il titolo di studio da almeno cinque anni Il mandato dei Probiviri dura tre anni. I componenti possono essere rinominati consecutivamente solo per un ulteriore mandato. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio ambito, tra i membri effettivi, il Presidente I Probiviri avviano l azione di propria iniziativa o su richiesta di uno o più associati. L azione può essere iniziata dai soci mediante l invio di lettera raccomandata presso la sede legale dell Associazione. Entro trenta giorni dal ricevimento dell istanza, i Probiviri sono tenuti a pronunciarsi sulle questioni di cui sono stati investiti. 9

10 13.5 Le decisioni sono prese senza formalità ed i Probiviri giudicano come arbitri amichevoli compositori. Le decisioni del Collegio dei Probiviri, assunte per iscritto e motivate, sono inappellabili. TITOLO III GESTIONE FINANZIARIA, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ART. 14 GESTIONE FINANZIARIA 14.1 L esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l anno solare I bilanci devono rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento dell Associazione e la loro destinazione specifica Durante la vita dell Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve, salvo che ciò non sia imposto per legge. ART. 15 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 15.1 L Associazione può essere sciolta con delibera dell Assemblea Straordinaria a maggioranza di due terzi dei presenti, in proprio o per delega. Contestualmente e con le medesime maggioranze su proposta del Consiglio Direttivo, l Assemblea nomina un liquidatore In caso di scioglimento dell Associazione, l eventuale patrimonio residuo, dedotto il passivo, sarà devoluto a favore della Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Trento, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. TITOLO IV AUTORIZZAZIONE ALL UTILIZZO DEI SIMBOLI DELL ASSOCIAZIONE ART. 16 AUTORIZZAZIONE ALL UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DELL ASSOCIAZIONE 16.1 Ogni iniziativa promossa dai Gruppi di lavoro, sia in Italia che all estero, deve essere preventivamente sottoposta al Consiglio Direttivo, il quale vaglia la congruità dell iniziativa con il presente Statuto e con gli scopi dell Associazione L utilizzo del nome e del logo dell Associazione sono soggetti all approvazione da parte del Consiglio Direttivo. È escluso qualunque utilizzo di tali simboli senza previa approvazione del Consiglio Direttivo, il quale è legittimato a promuovere iniziative legali a tutela dei predetti simboli. 10

11 TITOLO V NORME FINALI ART. 17 INTEGRAZIONE CON LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO 17.1 L Associazione si avvale per le proprie attività prevalentemente delle strutture della Facoltà, secondo un apposito accordo stipulato al momento della costituzione dell Associazione e modificabile di comune accordo dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio di Facoltà. La Facoltà di Giurisprudenza si impegna a creare le condizioni necessarie affinché vi sia proficua collaborazione ed integrazione fra i due enti. ART. 18 NORMATIVA APPLICABILE 18.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, e in quanto compatibili, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge in materia. ART. 19 ENTRATA IN VIGORE 19.1 Il presente Statuto entra in vigore con la sua sottoscrizione da parte dei soci fondatori Copia dello Statuto sarà pubblicata nel sito web dell Associazione ai fini della conoscibilità a tutti gli associati. 11

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