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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello dell'aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di: dr. Giuseppe Iannaccone- Presidentedr. Elvira Buzzelli- Consiglieredr. Angela Di Girolamo- Consigliere rel.- ha pronunciato la seguente SENTENZA nellacausaciviledisecondogradoiscrittaaln.811/2007r.g.a.c.c.,assuntain decisione all'udienza collegiale in data 3 luglio 2012 e vertente Tra M.M., rappresentato e difeso dall'avv. M.T., in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello. Appellante E P.V. e F.C., elettivamente domiciliati in L'Aquila, presso lo studio dell'avv. V.S., rappresentati e difesi dall'avv. G.P., in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta in appello. Appellati Oggetto: appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo 452/2007. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'indicata sentenza, il Tribunale di Teramo rigettava la domanda proposta da M.M. (condannato al pagamento delle spese processuali) nei confondi di P.V. e F.C.(genitori del coniuge legalmente separato, P.A.) al fine di sentirli condannare al pagamento della somma di Lire 150 milioni, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso del denaro personale investito e di remunerazione delle opere eseguite nella ristrutturazione di un immobile, di proprietà di questi ultimi e destinato ad abitazione coniugale, in cui aveva eseguito ingenti lavori edilizi a proprie cure e spese (svolgendo attività professionale di

2 muratore) nonché nell'esecuzione di ulteriori opere eseguite nella sottostante abitazione dei suoceri. Osserva il primo giudice che l'attore non aveva prodotto documenti comprovanti gli esborsi indicati (acquisto dei materiali edilizi, versamento sui conti correnti intestatiaiconvenutidelricavatodellavenditadiunabarcaediunfurgonedisua proprietà) mentre la prova testimoniale articolata sul punto non era ammissibile in quanto, in parte generica(vertendo su molteplici versamenti e prelievi bancari non specificatamente indicati) ed in parte irrilevante, a fronte dell'indimostrato esborso delle somme necessarie per l'acquisto dei materiali. Quanto all'ordine di esibizione della documentazione bancaria, peraltro richiesto in modo generico in citazione, l'attore vi aveva implicitamente rinunciato, in quanto, dopo l'espletamento della prova testimoniale, aveva chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, senza insistere sulla richiesta istruttoria. Affermava, inoltre, che, pur risultando pacifico che l'attore, con l'ausilio di alcuni amici, aveva prestato la propria opera personale nella ristrutturazione della mansarda, in cui era andato ad abitare con la moglie, e nella sistemazione di un camino nell'appartamento dei suoceri, tuttavia tali prestazioni non erano suscettibili di remunerazione in quanto connotate da gratuità, giustificata dal fatto che i lavori erano stati eseguiti in vista della gratuita adibizione della mansarda a casa coniugale e dal rapporto di affinità con i convenuti. Riteneva, infine, inapplicabili, sia il disposto di cui all'art. 936 c.c. - in quanto non venivano in considerazione opere realizzate dall'attore sul suolo dei convenuti ma una semplice ristrutturazione di una preesistente mansarda-, sia la fattispecie di cui all'art c.c.- in quanto l'attore, dopo il matrimonio, aveva avuto la detenzione qualificata della mansarda che, per costate giurisprudenza, non dadirittoalleindennitàperimiglioramenti-sial'art.2041c.c.-perdifettodella diminuzione patrimoniale e della sussistenza di una giusta causa, rinvenibile nelle ragioni spiegate. Avverso tale sentenza ha proposto appello M.M., chiedendo in via principale, previa sospensione dell'esecuzione, dichiararsene la nullità, per mancanza degli elementi di diritto e per insufficienza e/o omessa motivazione; in via subordinata di riformarla in ordine alla statuizione sulle spese processuali, di cui invocava la compensazione. Hanno resistito P.V. e F.C., eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'appello ex artt. 347 e 348 c.p.c. per mancata allegazione della sentenza impugnata. Nel merito hanno contestato i motivi di gravame, chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio di secondo grado, con ordinanza riservata in data , il Collegio rigettava le richieste istruttorie già avanzate dall'appellante in primo grado e disattese dal Tribunale.

3 Quindi, sulle precisate conclusioni, all'udienza in data 3 luglio 2012, previa sostituzione del Consigliere relatore, la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione d'improcedibilità dell'appello, formulata dagli appellati per omesso deposito della sentenza impugnata. A prescindere da ogni altra considerazione (relativa all'impossibilità di farsi luogo alla declaratoria d'improcedibilità dell'appello, nel vigore del nuovo testo dell'art. 348 c.p.c. che non sanziona più con l'improcedibilità la mancata presentazione del fascicolo di parte e quindi della sentenza impugnata), va evidenziato che l'appellante si è regolarmente costituto in giudizio, depositando il proprio fascicolo, in cui è contenuta copia della sentenza impugnata. Passando all'esame dell'appello, con il primo motivo il M. ha dedotto la nullità della sentenza impugnata"per mancanza ed insufficienza di motivazione, nonché per la mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili nella fattispecie". La censura è davvero infondata, alla luce dell'ampia, completa ed esauriente motivazione(di cui si è dato sinteticamente conto nella parte motiva) conlaqualeiltribunalediteramohaillustratolequestionidifattofondantila domanda, criticamente vagliato le emergenze probatorie acquisite, dichiarato inammissibili parte delle prove orali richieste dall'appellante, esposto diffusamente le ragioni giuridiche in forza delle quali è prevenuto al rigetto delle varie domande (2041 c.c., 936 c.c. e 1150 c.c.) alternativamente proposte dall'appellante. Con il secondo motivo, l'appellante ha denunciato l'illogicità e contraddittorietà della sentenza per aver ritenuto non provati i fatti costituivi dell'azione(e segnatamente gli esborsi per l'acquisto dei materiali impiegati nella ristrutturazione della mansarda di proprietà dei convenuti, effettuati prevalentemente attraverso versamenti sui conti correnti bancari di questi ultimi) a fronte della mancata ammissione, sia della prova testimoniale articolata al riguardo, sia soprattutto dell'ordine di esibizione della relativa documentazione, richiesto nell'atto introduttivo e su cui il Giudice di prime cure pur, avendo riservato la decisione all'esito dell'espletamento delle prove ammesse, non aveva provveduto. La doglianza non è fondata. Come già rilevato nell'ordinanza istruttoria di questa Corte in data , il Tribunale correttamente non ha ammesso le prove testimoniali articolate dall'attore circa gli esborsi in questione, in quanto effettivamente vertevano su capitoli generici, peraltro relativi a versamenti bancari ed acquisti di materiali non riscontrati da fatture o altra documentazione. Quanto al mancato ordine di esibizione, la richiesta non è stata coltivata dall'attore in primo grado, il quale ha omesso di riproporla sia all'esito della conclusione della prova per testi che in sede di udienza di precisazione delle conclusioni. Né tale richiesta può essere delibata positivamente in appello, tenuto conto, da un lato, della sua genericità(non avendo l'appellante specificato in modo analitico i documenti di cui si invoca l'esibizione),

4 dall'altro della mancata allegazioni di specifiche deduzioni argomentative circa la sussistenza dei relativi presupposti (per essersi semplicemente richiamato alla richiesta effettuata in primo grado). Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per non avere riconosciuto il diritto al compenso per i lavori personalmente eseguiti, con l'ausilio di conoscenti, nella ristrutturazione della casa della famiglia P., affermando il carattere gratuito delle stesse, a fronte dell'altrettanto gratuita destinazione della casa ad abitazione coniugale. Anche tale censura non ha pregio. Risulta incontroverso, in punto di fatto, sulla scorta delle prove testimoniali raccolte nella fase istruttoria e della prospettazione dello stesso attore, che i convenuti avevano messo a disposizione della costituenda famiglia della figlia la mansarda da adibire a casa coniugale, autorizzando i coniugi ad effettuare tutti i lavori di ristrutturazione ad adeguamento necessari o semplicemente graditi per l'utilizzazione del bene, senza richiedere alcun corrispettivo per il relativo godimento. Muovendo da tale ricostruzione in fatto, il rapporto intercorso tra le parti deve esse correttamente qualificato in termini di contratto di comodato ed precario, con conseguente applicazione dell'art c.c., in base al quale al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti anche se comportino miglioramenti, né sotto il profilo dell'art c.c., perché egli non è possessore, né sotto quello dell'art. 936 c.c. perché non è terzo anche quando agisceoltreilimitidelcontratto,néinfinesottoquellodell'art.1592c.c.inviadi richiamo analogico, perché un'indennità per miglioramenti è negata al locatario, la cui posizione è molto simile a quella del comodatario. Siffatti principi sono stati affermati dalla giurisprudenza di vertice anche in materia di rapporti familiari, escludendo, nel caso in cui un genitore conceda un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, l'obbligo per il medesimo, all'esito della separazione personale, di rimborsare la spese non necessarie ed urgenti sostenute da un coniuge per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale (cfr. Cass. 1998/2407). D'altronde, il fatto che parte delle opere siano state realizzate in epoca precedente il matrimonio (e quindi prima della materiale utilizzazione del bene come casa coniugale), non vale ad escludere la riconducibilità delle spese al rapporto di comodato instaurato con la coppia dei futuri coniugi. Né può ritenersi carente il requisito della gratuità dell'uso dell'immobile, dal momento che non appare configurabile una relazione di corrispettività tra l'opera prestata dal M. per la ristrutturazione ed il godimento del bene: il rapporto di comodato non risulta essere stato condizionato dal comodante(con l'apposizione di un modus) all'accollo di spese straordinarie da parte del comodatario, il quale le ha eseguite spontaneamente nel proprio interesse, al fine rendere compatibile il bene all'uso cui intendeva destinarlo(casa coniugale). Con l'ultimo motivo, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle

5 spese processuali, invocando la sussistenza di "giusti motivi" per disporne la compensazione e lamentando l'eccessiva liquidazione delle stesse. Tale doglianza risulta condivisibile. Ed invero, avuto riguardo alle ragioni (le quali trovavano una giustificazione in regole morali generalmente riconosciute) per cui l'attore si era indotto ad effettuare i lavori nella mansarda dei suoceri, contribuendo alla obiettiva realizzazione di migliorie a vantaggio dell'immobile, appare conforme ad esigenze di giustizia ed equità- disporre la compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, integrando dette ragioni - le quali, pur non attenendo al merito della controversia, ad esso e all'esito di questa si collegano- i"giusti motivi", richiesti dall'art. 92 c.p.c. per derogare al criterio generale della soccombenza. Per quanto concerne, infine, il regolamento delle spese processuali della presente fase, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello, appaiono sussistere giusti motivi per dichiarale compensate nella misura di un terzo, ponendo a carico dell'appellante i restanti due terzi. P.Q.M. La Corte d'appello dell'aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede: a) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara integralmente compensate le spese processuali del giudizio di primo grado; b) conferma nel resto la sentenza impugnata; b) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese processuali del presente grado, ponendo i restanti due terzi a carico dell'appellante, spese che si liquidano per l'intero in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre Iva e Cap come per legge. Così deciso in L'Aquila il 21 novembre Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2013.

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