ALLEVAMENTI Aspetti ambientali e zootecnici. Le competenze di AVEPA sulla valutazione di progetti per la costruzione di allevamenti in zona agricola

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1 ALLEVAMENTI Aspetti ambientali e zootecnici Le competenze di AVEPA sulla valutazione di progetti per la costruzione di allevamenti in zona agricola Verona, Marzo 2013

2 AVEPA L Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), è un ente strumentale della Regione del Veneto, di diritto pubblico non economico, istituita con la Legge Regionale n. 31/2001. Ha funzioni di Organismo Pagatore per la Regione Veneto di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell Unione Europea e finanziati, in tutto o in parte da fondi comunitari.

3 L Agenzia è responsabile delle attività e dei procedimenti amministrativi relativi a: - ricezione ed istruttoria delle domande presentate dalle imprese agricole - autorizzazione degli importi da erogare ai beneficiari - esecuzione dei pagamenti - contabilizzazione dei pagamenti nei libri contabili - rendicontazione del proprio operato all UE - redazione ed aggiornamento dei manuali procedurali relativi alle funzioni autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione pagamenti

4 In sede di istituzione, con la legge regionale n. 31 del 2001, la Regione del Veneto ha ritenuto di affidare ad Avepa, in prospettiva, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e lo svolgimento di compiti inerenti il monitoraggio di flussi finanziari relativi ai fondi strutturali dell Unione europea. Attraverso la stipula di apposite convenzioni, la Giunta regionale ha successivamente negli anni ampliato le funzioni affidate ad Avepa, raggiungendo queste una quota significativa delle attività esercitate oggi dall Agenzia. Recentemente, con Deliberazioni della Giunta Regionale 30 dicembre 2010, n. 3549, e 15 marzo 2011, n. 301, è stato costituito lo Sportello unico agricolo (Sua) al quale è stata affidata la gestione delle funzioni amministrative già svolte dagli Ispettorati regionali per l agricoltura.

5 AVEPA si articola in o una Sede Centrale Direzionale - amministrativa, con sede a Padova, ed in o sette Sportelli Unici Agricoli (SUA) provinciali, che assicurano il presidio del territorio regionale

6 Sportelli Unici Agricoli - SUA Rappresentano le Strutture Operative dell Agenzia sul territorio, dislocate una per ogni Provincia. Provvedono a tutte le competenze amministrative, già svolte a livello territoriale dai Servizi Ispettorati Regionali all Agricoltura (SIRA) e dalle Strutture Periferiche di AVEPA (SPA), che sono confluite nello Sportello unico agricolo (SUA) affidato ad AVEPA dal 1 aprile Accertano la presenza delle condizioni per addivenire all autorizzazione dei pagamenti per il territorio e le misure di competenza, mediante le attività di verifica delle domande, di attuazione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco. Conducono le verifiche attinenti la gestione del PSR (Programma di Sviluppo Regionale), delle OCM (Organizzazioni comuni dei mercati agricoli) e di ogni altra materia delegata/attribuita dalla Regione del Veneto, adottando gli atti connessi. Attuano le verifiche delle attività presso i soggetti delegati (Centri di Assistenza Agricola CAA).

7 IL GOVERNO DEL TERRITORIO In materia urbanistica la Regione opera sostanzialmente attraverso azioni normative per la gestione del territorio e processi tecnicoamministrativi nell ambito dell approvazione dei Piani Regolatori Generali (PRG). Il PRG (definito dalla Legge Urbanistica Nazionale n. 1150/42 e disciplinato in maniera organica dalla Regione nel 1980 dalla prima legge urbanistica regionale) è lo strumento mediante il quale l'amministrazione comunale determina le regole per lo sviluppo urbanistico ed edilizio della totalità del territorio comunale. Il governo del territorio è stato profondamente innovato nei contenuti e nelle forme nel 2004 con la legge regionale n. 11, che propone accanto ai livelli di pianificazione regionale e provinciale un livello di pianificazione comunale che mira principalmente a valorizzare l autonomia del Comune e che si articola in disposizioni strutturali con il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e in disposizioni operative con il Piano degli Interventi (PI).

8 La disciplina regionale principale del settore urbanistico è costituita da: Legge regionale 23 aprile 2004, n Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio Legge regionale 27 giugno 1985, n Norme per l'assetto e l'uso del territorio (in parte abrogata) Atti di indirizzo (Deliberazione Giunta Regionale 8 ottobre 2004, n. 3178)

9 NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 La legge regionale n. 11/04 stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento delle seguenti finalità: a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali; b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici; c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; d) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente; e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico; f) coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali ed europee.

10 TUTELA DEL TERRITORIO AGRICOLO NEL PIANO REGOLATORE COMUNALE (ART. 43) 1. Il PAT, relativamente al territorio agricolo, individua: a) gli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili; b) le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui alla lettera a); c) i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio.

11 2. Il piano degli interventi (PI) individua: a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti; b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti di cui al comma 1, lettera c); c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre; d) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico ambientale di cui al comma 1, lettera a); e) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva,..

12 EDIFICABILITÀ (ART. 44) Il comma 1. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3 (atti di indirizzo - Dgr n. 3178/04 lett. d).

13 EDIFICABILITÀ (ART. 44) Il comma 2. Gli interventi di cui sopra sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con i seguenti requisiti minimi: a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni; b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'inps; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla legge regionale 39/99 "Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modificazioni; c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1 (atti di indirizzo - Dgr n. 3178/04 lett. d).

14 Deve essere presente un imprenditore agricolo e un azienda agricola da lui condotta. L imprenditore agricolo è la persona economica che organizza, cioè coordina e gestisce, i fattori della produzione (beni naturali, capitali, lavoro) al fine di ottenere la produzione assumendosene i rischi tecnici ed economici. La produzione si attua mediante le aziende. L azienda si può definire come la combinazione equilibrata e coordinata (in giusto rapporto) dei fattori della produzione. L azienda è quindi una realtà oggettiva. Quando l azienda viene gestita da un imprenditore si ha una impresa, quindi una realtà soggettiva.

15 Secondo l art del Codice Civile: È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

16 EDIFICABILITÀ (ART. 44) Il comma 2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l assicurazione del benessere degli animali.

17 Dgr 3178/04 allegato d) punto 1. Esclusivamente per la realizzazione di interventi non connessi all aumento della produzione resi obbligatori per il rispetto di norme in materia di ambiente, igiene, benessere degli animali, è consentito derogare dai redditi minimi. In particolare, rientrano nell ambito di tale deroga tutti gli investimenti relativi all adeguamento dei volumi delle concimaie, delle vasche di stoccaggio liquami nonché manufatti e impianti fissi, quali ad esempio i digestori o gli impianti di pirolisi, la cui realizzazione risulta necessaria ai fini dell adeguamento dell azienda alle disposizioni regionali di applicazione della direttiva comunitaria 91/676/CEE Direttiva nitrati in materia di protezione delle acque dall inquinamento causato dai nitrati di origine agricola.

18 EDIFICABILITÀ (ART. 44) Il comma 2 ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agroambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 Riordino delle Regole, da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati.

19 EDIFICABILITÀ (ART. 44) Il comma 3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 2 (atti di indirizzo - Dgr n. 3178/04 lett. d), è approvato dall Ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA) e contiene in particolare: a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2; b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti; c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità agricoloproduttive il piano deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.

20 Dgr 3178/04 allegato d) punto 2. Il piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dall imprenditore agricolo, deve essere presentato all IRA (ora Sportello Unico Agricolo presso AVEPA) competente per territorio, cui compete la verifica della sussistenza dei requisiti minimi. Il Piano aziendale si articola nei seguenti documenti e allegati: Modello di domanda di approvazione, articolato in quadri; Relazione tecnica dettagliata, a firma del tecnico abilitato, concernente la descrizione dell azienda e degli gli interventi edilizi, residenziali o agricolo produttivi, che si ritengono necessari per l azienda agricola, nonché dichiarazione che nell azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti; Conto Economico (business plan); Progetto esecutivo delle opere da realizzarsi (allegato); Copia del parere rilasciato da parte della competente Unità locale socio-sanitaria, per le sole strutture con finalità agricolo-produttive destinate ad allevamento (allegato).

21 Dgr 3178/04 allegato d) punto 2. Il piano deve dimostrare analiticamente, per gli interventi con finalità agricolo produttive, la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali. L Ispettorato per l agricoltura (ora Sportello unico agricolo presso AVEPA) anche sulla scorta della documentazione progettuale valuta: la sussistenza del nesso funzionale con l azienda, per quanto attiene le strutture destinate ad allevamento; il limite del rapporto di copertura, per quanto riguarda le strutture per la coltivazione, protezione o forzatura delle colture; il rapporto di connessione, per i manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la valorizzazione dei prodotti; la necessità ai fini dell esercizio delle attività agricole nonché la idoneità tecnica e funzionale, delle rimanenti tipologie di intervento con finalità agricolo-produttiva.

22 Dgr 3178/04 allegato d) punto 2. A conclusione dell istruttoria tecnico amministrativa ed in presenza di tutti i requisiti, lo Sportello unico agricolo rilascia l attestazione di approvazione del piano aziendale, al quale va allegata copia vistata del Piano aziendale stesso, nonché per i soli interventi con finalità agricolo-produttive copia vistata del progetto. Detta documentazione va allegata, a cura dell imprenditore agricolo, alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo a costruire.

23 EDIFICABILITÀ (ART. 44) Il comma 3 bis. Al fine di garantire l insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del Programma di sviluppo rurale riferite al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive, l approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell impresa, ai fini del finanziamento a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3. La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 Istituzione dell Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura certifichi l esistenza di un piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3.

24 EDIFICABILITÀ (ART. 44) Il comma 4. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti:.. c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali, fatte salve eventuali scelte più restrittive del piano di assetto del territorio. Si definiscono strutture agricolo-produttive tutti i manufatti necessari per lo svolgimento delle attività agricole, o di loro specifiche fasi, come definite nell art Codice Civile. Non c è limite di superficie o cubatura, posto dalla normativa regionale, ma di funzionalità (rispondente alle funzioni a cui deve assolvere) e di congruità (adeguatezza: idoneo e opportuno; proporzionalità: armonico ed equilibrato) in rapporto alle attività agricole aziendali.

25 EDIFICABILITÀ (ART. 44) Il comma 5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia e successive modificazioni,.. Sempre realizzabili, senza piano aziendale, interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione.

26 EDIFICABILITÀ (ART. 44) Il comma 5 ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo. Realizzabili senza piano aziendale

27 EDIFICABILITÀ (ART. 44) Il comma 7 bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.

28 EDIFICABILITÀ (ART. 44) Il comma 8. La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igenico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 4. (atti di indirizzo - Dgr 3178/04 all. d punto 4.)

29 EDIFICABILITÀ (ART. 44) Il comma 9. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5. (atti di indirizzo - Dgr 3178/04 all. d punto 5.) Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola. (atti di indirizzo - Dgr 3178/04 all. d punto 3.)

30 Dgr 3178/04 allegato d) punto 3. Strutture e manufatti per l allevamento di animali: qualora non sussista il nesso funzionale tra l allevamento medesimo e l azienda agricola, l allevamento è da considerarsi zootecnico-intensivo e pertanto assoggettato alla disciplina speciale contenuta nel provvedimento di cui al punto 5), lett. d), comma 1 dell art. 50 (atti di indirizzo - Dgr 3178/04). Il nesso funzionale è legato: - all utilizzo, in termini di rapporto di copertura dei fabbricati ad uso allevamento zootecnico, della superficie del relativo corpo aziendale; - alla capacità teorica del fondo agricolo di coprire quota parte delle necessità foraggiere degli animali, tenuto anche conto - per talune tipologie d allevamento - del quasi completo ricorso all approvvigionamento esterno; - alla esigenza di ottimizzare lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione delle deiezioni, anche su suoli non direttamente in conduzione dell azienda, al fine di evitare impatti negativi sull ambiente.

31 Dgr 3178/04 allegato d) punto 3. Solo il soddisfacimento contestuale dei tre requisiti sopra riportati, nel rispetto di appositi indici parametrici definiti dalla Giunta regionale, consente il riconoscimento della sussistenza del nesso funzionale tra l allevamento medesimo e l azienda agricola. I valori sono riportati nella tabella 1 - Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola - a cui si rimanda. Si segnala che: il rapporto di copertura si riferisce al corpo aziendale ricadente in zona agricola sul quale vengono realizzati i fabbricati e manufatti destinati all'allevamento; la quota approvvigionamento è il rapporto tra le Unità foraggiere teoriche producibili per ettaro (come risultanti dall'attribuzione dei terreni in conduzione dell'azienda, alle rispettive fasce di qualità catastale) e le Unità foraggere di consumo annuale dei capi in allevamento ; Il peso vivo medio per ettaro tiene conto oltre che dei terreni dell'azienda direttamente in conduzione anche delle eventuali altre superfici asservite (utili per la distribuzione degli effluenti zootecnici).

32 Dgr 3178/04 allegato d) punto 5. Punto 5): modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto. L originale disciplina (Dgr 3178/04) è stata modificata con la Dgr n. 329 del 16 febbraio 2010 e successivamente è stata integralmente rinnovata e sostituita dalla Dgr n. 856 del 15 maggio La Dgr 3178/04 ha inoltre sostituito la Dgr 7949/89.

33 Dgr 3178/04 allegato d) punto 5. Si individuano i criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi in relazione alle tipologie costruttive e alla qualità e quantità di inquinamento potenziale, definendo le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali ed industriali), dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali. Tali criteri trovano riferimento nelle MTD e alle tecniche di allevamento applicate nei diversi settori di allevamento. Si dispone l applicazione delle distanze minime reciproche anche agli allevamenti annoverati quali strutture agricolo-produttive nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico, nonché ai manufatti costituenti impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e biogas.

34 Dgr 3178/04 allegato d) punto 5. Al fine del calcolo delle distanze viene stabilito che: l allevamento è da considerarsi come il perimetro dei fabbricati adibiti a ricovero e/o qualsiasi struttura per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari da esso derivanti; la distanza minima è quella misurata reciprocamente tra il perimetro dell allevamento (come sopra definito) e quello delle residenze civili sparse e concentrate e delle zone non agricole; per residenze civili sparse non aziendali si intendono gli edifici destinati a residenza ricadenti in zone urbanisticamente agricole, compresi gli edifici interessati da vincolo di tutela; sono invece esclusi i ruderi e i fabbricati residenziali non utilizzati da almeno 10 anni sulla base dei contratti di fornitura di energia elettrica.

35 Dgr 3178/04 allegato d) punto 5. Gli allevamenti esistenti, a condizione che risultino in possesso di idonea autorizzazione igienico sanitaria e urbanistica e, se dovuta, dell autorizzazione integrata ambientale(aia) nonché siano inseriti nell anagrafica dei Servizi veterinari, possono continuare ad esercitare l attività zootecnica anche se posti a distanze inferiori rispetto a quelle fissate nel presente documento.

36 Dgr 3178/04 allegato d) punto 5. La presente normativa non si applica: alla costruzione di edifici funzionali ad allevamenti esistenti, diversi da quelli destinati alla stabulazione degli animali; agli interventi di adeguamento tecnologico e riconversione di allevamenti esistenti che non comportano il passaggio ad una classe dimensionale o di punteggio superiori; alla realizzazione di strutture coperte o chiuse per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti; Non si applica inoltre agli allevamenti (nuovi o ampliamenti) agricolo-produttivi (non zootecnico-intensivi) che, rispettando i requisiti di nesso funzionale, NON superano in ambito aziendale il peso vivo medio come limite superiore della classe 1;

37 Dgr 3178/04 allegato d) punto 5. La presente normativa si applica: ai nuovi allevamenti zootecnico-intensivi (allevamenti che non soddisfano i requisiti del nesso funzionale con l azienda agricola); ai nuovi allevamenti agricolo-produttivi, che pur rispettando i requisiti di nesso funzionale, superano in ambito aziendale il peso vivo medio come limite superiore della classe 1; agli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti qualificati quali strutture agricolo-produttive per i quali l aumento del numero dei capi allevati comporta la perdita dei requisiti del nesso funzionale con l azienda agricola; agli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti di carattere intensivo; alle strutture scoperte per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di nuova realizzazione; agli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse.

38 Dgr 3178/04 allegato d) punto 5. Al fine di correlare la determinazione delle distanze reciproche al concetto di inquinamento potenziale, sono definite TRE classi dimensionali (in termini di carico zootecnico) che tengono conto della categoria allevata e del peso. Le categoria di allevamento sono: bovini suini ovicaprini equini avicoli conigli altri La classe è definita in termini di PESO VIVO MEDIO presente nel centro zootecnico.

39 Dgr 3178/04 allegato d) punto 5. Ai fini della definizione delle distanze reciproche (sono escluse la casa del conduttore, dei coadiuvanti familiari o del custode dell allevamento) viene attribuito un punteggio sulla base delle seguenti tecniche di allevamento: a) tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema pulizia; b) sistema di ventilazione; c) sistema stoccaggio e trattamento delle deiezioni.

40 Dgr 3178/04 allegato d) punto 5. Nelle more dell approvazione delle linee guida regionali per l autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del DM 10 settembre 2010, i manufatti costituenti gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse (digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell effluente/concimaia), devono essere collocati ad una distanza minima dai confini di proprietà e dalle abitazioni, pari a quella individuata nella tabella 2 (distanze dai confini di proprietà), nonché nelle tabelle 4 (distanze da residenze civili sparse) e 5 (distanze da residenze civili concentrate) in corrispondenza della classe di punteggio 0-30: per la classe dimensionale 1 per gli impianti fino a 249 kwe (15; 50; 100 m); per la classe dimensionale 2 per gli impianti di potenza compresa tra i 250 e i 999 kwe (20; 100; 200 m), per la classe dimensionale 3 per gli impianti dai 1000 kwe (25; 150; 300 m). Il vincolo del rispetto delle distanze dalle abitazioni non riguarda la casa dei custodi/allevatori e/o eventuali altri fabbricati oggetto di convenzione ai fini dell impiego dell energia termica prodotta dall impianto.

41 L attività dello Sportello unico agricolo per gli allevamenti Interviene per l approvazione di piani aziendali quando sono richiesti dalla norma (art. 44 L.R. n. 11/04) regionale: interventi edilizi per la costruzione di nuovi allevamenti, per l ampliamento di allevamenti esistenti, per realizzare strutture per effluenti zootecnici, per realizzare strutture per impianti di produzione energia da biomasse o biogas. Non interviene quando gli interventi edilizi sono di: manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro o risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia. La qualificazione dell intervento edilizio è di competenza del comune. Allevamenti: il piano aziendale contiene la valutazione del nesso funzionale, della classe dimensionale e del punteggio del centro zootecnico, sulla base di quanto relazionato dal tecnico agrario abilitato.

42 L attività dello Sportello unico agricolo per gli allevamenti La valutazione del piano aziendale prescinde dal rispetto delle distanze degli interventi, nonché dalla loro compatibilità con le normative di tipo igienicosanitario, di sicurezza e prevenzione, ambientale, idraulico, culturale, con gli strumenti urbanistici e territoriali, con eventuali vincoli di ogni ordine e tipo e quant altro, rimanendo la verifica di tutti tali aspetti in capo alle rispettive autorità competenti in materia

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