COMUNE DI TORREMAGGIORE Provincia di Foggia
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1 COMUNE DI TORREMAGGIORE Provincia di Foggia REGOLAMENTO IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI FINO AD 1 MW (MINIEOLICO), NELL AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI TORREMAGGIORE. Approvato con DC N. 28 del 24/04/2009 1
2 All. A COMUNE DI TORREMAGGIORE REGOLAMENTO IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI FINO AD 1 MW (MINIEOLICO), NELL AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI TORREMAGGIORE. Finalità ed oggetto La Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del , Procedimento per il rilascio dell Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e per l adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all esercizio, pubblicata sul B.U.R.P. n. 19 del ) all allegato A definisce le diposizioni e gli indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare al punto si prevede, tra la documentazione da presentare per l acquisizione dell autorizzazione unica da richiedere al Settore Industria ed Energia dell Assessorato Sviluppo ed Innovazione tecnologica della Regione Puglia, anche eventualmente atto di indirizzo o Delibera di Consiglio Comunale del territorio interessato dal progetto in cui attesti l accoglimento della proposta di realizzazione dell impianto. La Legge Regionale n. 31 del recante Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti in materia ambientale abroga l articolo 27 (Applicazione della disciplina di denuncia di inizio attività per gli impianti di produzione da energia elettrica da fonti rinnovabili) della Legge Regionale n. 1 del La succitata Legge regionale n. 31. del introduce dei criteri territoriali per la localizzazione degli impianti minieolici per la produzione di energia elettrica lasciando ai Comuni la possibilità di individuate parti del territorio soggette a zone agricole dai vigenti strumenti urbanistici che si qualificano come di particolare pregio ovvero nei quali sono da inibirsi interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola. La legge n. 244 del cosiddetta "Finanziaria 2008" in modifica del D.lgs. n. 387/2003 stabilisce che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili, di cui all art. 2 comma 1 del D.lgs. n. 387/2003, con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla Tabella A di cui all art. 2 comma 158 lettera g, della Legge 31 dicembre 2007, n. 244, e fino ad 1Mw., fatte salve le norme di Valutazione di impatto Ambientale e di Valutazione di incidenza, per i quali non e necessaria alcuna autorizzazione, sono soggetti all'applicazione della DIA fino alle seguenti soglie di potenza: FONTE Eolica Solare fotovoltaica Idraulica Cimasse Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas SOGLIE 60 Kw 20 Kw 100 Kw 200 Kw 250Kw Tabella A. Soglie per l assoggettabilità a Dia- allegata al D.Lgs. 387/2003 introdotta con la Finanziaria
3 Nella "Finanziaria 2008" viene espressamente prevista la possibilità di incrementare tali soglie e di valutare caratteristiche specifiche di siti di installazione per cui prevedere I'applicazione della D.I.A. con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente d'intesa con la Conferenza Unificata. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislative 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti minieolici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessita di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti; Nell'ambito delle proprie competenze di amministrazione attiva, nell'ambito della partecipazione ai procedimenti autorizzati ovvero nella pianificazione territoriale il Comune di Torremaggiore intende adottare un Regolamento comunale ai sensi del D. Lgs. 267/2000. ART. 1 Politica Energetica Comunale e obiettivi di sviluppo del minieolico 1. Il Comune di Torremaggiore, con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del , ha adottato il P.R.I.E., al fine di regolamentare l installazione sul proprio territorio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico), per una potenza superiore a 1Mw. Tale obiettivo su scala comunale viene perseguito nell'ambito del quadro di regolamentazione nazionale di piena liberalizzazione e incentivazione alla valorizzazione della fonte eolica. 2. Il processo di pianificazione comunale dovrà tenere conto non solo della produzione energetica ma anche della dinamica della domanda locale di energia anche attraverso 1'analisi comparata dei consumi a livello comunale e provinciale. 3. Al fine di esercitare le funzioni di controllo e di monitoraggio degli impianti installati sul territorio è istituito un apposito registro presso l'ufficio Tecnico Comunale dove sono riportati i dati di inizio e fine attività, la scheda di localizzazione e i dati tecnici identificativi dell'impianto, i riferimenti del gestore dell'impianto e le altre eventuali annotazioni ritenute necessarie. 4. Il suddetto registro verrà esteso a tutte le tipologie di impianti per la produzione di energia elettrica da fondi rinnovabili. ART. 2 Ambito d applicazione 1. Il presente regolamento si applica agli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla Tabella A di cui all art. 2 comma 158 lettera g, della Legge 31 dicembre 2007, n. 244, e fino ad 1Mw.. 2. Il presente regolamento non si applica agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D.M Gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonte eolica sono da accertarsi catastalmente ai sensi della Risoluzione dell'agenzia del Territorio n. 3T del nella categoria D/1 Opifici, per la relativa determinazione della rendita catastale ai fini dell'imposta Comunale sugli Immobili (ICI). 3
4 ART. 3 Documentazione progettuale e iter autorizzativo 1. Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione unica i soggetti proponenti presentano la documentazione ai sensi della DGR n. 35/2007 e dell'art. 4 della LR n. 31/2008 della Regione Puglia. 2. Per gli impianti di potenza fino a 1 Mw, l Ufficio Tecnico Comunale effettua una verifica istruttoria delle istanze presentate attraverso l'istituto della DIA ai fini della verifica dei requisiti di sussistenza delle condizioni di applicabilità della DIA stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della L.R. n. 31/ Ai fini dell'istruttoria della Denuncia di Inizio Attività (DIA) l'ufficio Tecnico Comunale valuta la documentazione fornita in termini di completezza della relazione dettagliata e degli opportuni elaborati progettuali ai sensi degli Artt. 22 e 23 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. In particolare si considerano i seguenti aspetti: a. Progetto definitivo - dell'impianto minieolico e delle relative opere connesse, specialmente civili ed elettriche, indispensabili al corretto funzionamento; - Infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso; b. Dettagliata relazione a firma del progettista dell'intervento con gli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; c. Documentazione rilasciata dalla Società distributrice di energia elettrica interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da allacciare alla rete elettrica con relative modalità di collegamento; d. Dichiarazione resa dal progettista dell'intervento di insussistenza di vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali, urbanistici, del patrimonio storico-artistico, idrogeologici, della navigazione aerea; e. Dichiarazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori. I1 soggetto proponente e tenuto a produrre gli atti di assenso, nulla osta, permessi o pareri comunque denominati necessari ai fini dell'ottenimento del provvedimento di autorizzazione unica ovvero ai fini delta sussistenza del titolo delta DIA ai sensi del comma 5, art. 23 del DPR n. 380/2001 e s.m.i 4. Tra gli atti d ' assenso è prevista la sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra il Comune e la Società proponente nella fase di realizzazione, conduzione e successiva dismissione dell'impianto di cui al successivo articolo Gli impianti minieolici per i quali risultino le condizioni di applicabilità della DIA sono esonerati dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ART. 4 Criteri territoriali di localizzazione e mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico 1. Gli impianti ad energia eolica sul terreno sono ammessi su tutto il territorio comunale fatta eccezione per le parti di territorio comunale come di seguito specificato. 4
5 2. Sono considerate non idonee alla installazione di impianti minieolici industriali per la produzione di energia elettrica le seguenti aree: a. Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del Piano urbanistico tematico territoriale del Paesaggio (PUTT/P); 3. Sono ritenuti prioritari gli impianti minieolici di potenza inferiore ad 1 Mw. destinati all'autoconsumo per i quali il proponente ottiene la qualifica di autoproduttore ai sensi dell art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 79 del In riferimento alle condizioni di applicabilità della DIA ai sensi del Articolo 3 comma 1 1ettera b) della Legge regionale n. 31/2008 che stabilisce che l'area agricola asservita all intervento sia estesa almeno due volte la superficie interessata dall intervento, sono considerati prioritari gli interventi che assicurano la compatibilità con la continuità delle attività agricole e un basso rapporto tra superficie occupata dalle strutture di supporto e 1'area asservita al l'intervento. ART. 5 Programmazione interventi di sviluppo della rete elettrica e indirizzi per la connessione degli impianti minieolici 1. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune si impegna ad attivare un tavolo tecnico di concertazione con il gestore della rete di distribuzione elettrica locale Enel Distribuzione S.p.A. e a coinvolgere l'area di pianificazione e sviluppo rete di Terna S.p.A. al fine di individuare gli interventi infrastrutturali necessari per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dell eolico anche alla luce dello stato di avanzamento e della distribuzione dei progetti presentati sul territorio. Il tavolo tecnico ha l'obiettivo di programmare in modo organico e complessivo degli interventi di sviluppo della rete elettrica salvaguardando gli ambiti di tutela del centro abitato. 2. La realizzazione degli elettrodotti per la connessione degli impianti minieolici industriali alla rete elettrica non dovrà interessare il centro abitato. A tal fine, anche mediante gli approfondimenti relativi al1'impatto ambientale potenziale, dovranno essere valutate le diverse alternative e percorsi di connessione che minimizzino gli impatti (campii elettromagnetici, viabilità urbana, etc.). 3. E preferibile, ove possibile, realizzare l'interramento delle linee elettriche. 4. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere elettriche connesse agli impianti e di nuovi elementi di rete da realizzare, si esprime a seguito di una valutazione preliminare degli impatti ambientali potenziali. ART. 6 Regolamentazione dei rapporti con le società proponenti l'installazione e l'esercizio degli impianti minieolici 1. I soggetti proponenti la realizzazione di impianti minieolici sottoscrivono con l'amministrazione Comunale una convenzione secondo lo schema di cui all'allegato A al presente regolamento al fine regolamentare i rapporti nella fase di installazione, conduzione e successivo smantellamento e dismissione dell'impianto fotovoltaico. 2. Tra gli obblighi assunti dal proponente nella convenzione di cui al precedente punto 1. vi è la sottoscrizione, anche per gli impianti assoggettati a DIA, di 5
6 una fidejussione bancaria ai sensi del punto dell'allegato A alla DGR n. 35/2007 come garanzia di smantellamento dell'impianto in fase di dismissione e ripristino dello stato ex ante dei luoghi. 3. La convenzione di cui al punto 1, può avere come oggetto anche un programma di investimenti ricomprendente più di un impianto minieolico da realizzarsi sul territorio comunale. 4. La convenzione di cui al precedente punto 1, non viene sottoscritta per gli impianti minieolici di qualsiasi potenza destinati all'autoconsumo per i quali il proponente ottiene la qualifica di autoproduttore ai sensi del art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 79 del La convenzione di cui al precedente punto 1. non viene sottoscritta per gli impianti minieolici di qualsiasi taglia realizzati in integrazione architettonica totale o parziale ai sensi del D.M realizzati su immobili e infrastrutture civili, residenziali, industriali, commerciali o agricole realizzati o da realizzarsi, quest'ultimi avendo già maturato titolo di permesso a costruire o di concessione edilizia comunale. La convenzione di cui al precedente punto 1. non viene sottoscritta per gli impianti minieolici che effettuano servizio di scambio sul posto ai sensi della Deliberazione dell'autorità per l'energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ARG/elt n. 78/08, nonché gli impianti minieolici che effettuano servizio di scambio semplificato sul posto fino alla potenza di 200 kwp come stabilito dall'art. 2 comma :50 Lettera a) della L. 244/ Il Consiglio Comunale può approvare schemi di convenzione di cui al punto 1 da convenire con i soggetti proponenti la realizzazione di impianti minieolici che possano prevedere iniziative, impegni e contributi da parte dei soggetti proponenti ritenuti migliorativi. anche in integrazione ovvero la modifica dello schema di convenzione di cui all'allegato A. 7. Nell'ambito del punto 7 il Consiglio Comunale può approvare schemi di convenzione ad hoc per le società proponenti che si impegnano a realizzare secondo un dettagliato business plan investimenti manifatturieri nel territorio comunale tali da generare occupazione e contribuire all'intervento del valore aggiunto dell'economia comunale con particolare riferimento alla filiera industriale delle fonti rinnovabili. ART. 7 Iniziative dell'amministrazione Comunale come Soggetto Responsabile 1. Il Comune promuove lo sviluppo di progetti ad alto valore di sostenibilità ambientale e socio-economica mediante l'individuazione di suoli presso cui installare impianti minieolici proposti dal Comune come soggetto responsabile ai sensi del D.M "Conto Energia" per il riconoscimento delle tariffe incentivanti secondo quanto disposto dalla legge n. 244 del "Legge Finanziaria 2008" all'articolo 2 comma 173. ART. 8 Norme transitorie 1. II presente regolamento si applica a tutti gli impianti che si installeranno sul territorio comunale, su base di validi e legittimi titoli abilitativi, da oggi, data d approvazione del presente regolamento. 6
COMUNE DI TORREMAGGIORE Provincia di Foggia
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