Circolare di studio n. 7/2014

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1 Circolare di studio n. 7/2014 GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA

2 In questo numero Circ. n. 7/2014 In questo numero... 2 Bene a sapersi... 3 Stretta per il bonus mobili... 3 Rent to buy o riscatto dell alloggio Regime fiscale... 3 Fabbricati gruppo D non censiti, i coefficienti per il calcolo dell IMU e della TASI Cedolare secca dopo il decreto legge relativo al piano casa... 5 Detrazione IVA su spese di ristrutturazione di immobili abitativi destinati ad attività d impresa di tipo ricettivo... 6 Cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità... 6 Detassazione IRPEF/IRES e IRAP dei canoni... 8 Incasso giuridico nel caso di rinuncia del compenso dell amministratore... 9 VIES - Iscrizione on-line... 9 Indennità di clientela Agenda Scadenzario dal al 30 aprile Adempimento pratico operativo Fatturazione elettronica dei confronti della pubblica amministrazione Adempimento di natura procedurale Il trust: regole, modalità, effetti Adempimento di imputazione contabile Costi per godimento di beni di terzi nel bilancio d esercizio chiuso al 31 dicembre GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA In questo numero 2

3 Bene a sapersi Stretta per il bonus mobili L art. 1, comma 139, n. 3, della legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) ha previsto sia la proroga della detrazione delle spese sostenute per l acquisto di mobili e/o di grandi elettrodomestici al 31 dicembre 2014, sia l inserimento di un ulteriore limite della spesa agevolabile, costituito da quanto sostenuto per i connessi interventi di ristrutturazione dell unità immobiliare. La legge di stabilità 2014 ha inoltre prorogato: 1. la detrazione delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Per questa detrazione sono state fissate le seguenti misure: - 65%, per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014; - 50%, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre L ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l importo di ,00; 2. la detrazione del 50% per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre La detrazione deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a e ripartita in 10 quote annuali di pari importo. E bene porre in rilievo che per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2014, le spese da portare in detrazione non possono essere comunque superiori a quelle sostenute per la ristrutturazione del fabbricato cui sono destinati. Infatti, a causa sia della mancata conversione del D.L. 151/2013, sia della non presenza nel D.L. 47/2014, della riproposizione della soppressione della predetta limitazione, è tornata in vigore la norma (legge di stabilità per il 2014) che ha introdotto tale citato ulteriore limite. E auspicabile che nell iter di conversione del citato D.L. 47/2014 (cosiddetto decreto Casa ) venga reintrodotta l eliminazione della disposizione predetta, con la conseguente previsione di un unico limite ( ) di spesa agevolabile per il bonus arredo. Rent to buy o riscatto dell alloggio Regime fiscale Con l art. 8 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, allo scopo di favorire programmi di locazione/acquisto di alloggi sociali, anche attraverso la formula del rent to buy, cioè con opzione per il soggetto locatario al riscatto dell abitazione, trascorso un periodo minimo di sette anni dalla stipulazione del contratto di locazione, è stato espressamente previsto: a favore dell impresa: - durante il periodo di durata della locazione, la detassazione Irpef/Ires e Irap dei canoni di locazione di alloggi sociali. In concreto, nelle situazioni in argomento, i canoni di locazione non concorrono, nella misura del 40%, alla formazione del reddito d impresa ai fini Irpef/Ires e Irap, tenendo presente che per canoni di locazione si devono necessariamente intendere tutte le somme percepite dall impresa sia in conto affitto, sia in conto prezzo di acquisto futuro dell alloggio; GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Bene a sapersi 3

4 - in sede di riscatto, le imposte sul reddito e l IRAP da applicare sul corrispettivo di vendita dell alloggio sociale devono essere corrisposte solamente al momento del riscatto e, per evitare fenomeni di doppia imposizione, all impresa viene accordato un credito d imposta pari alle imposte già pagate sulle somme percepite in conto prezzo durante il periodo di locazione. In ogni caso, per la validità procedurale è necessario attendere il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale saranno definite le modalità di determinazione e fruizione del credito d imposta, nonché le clausole standard dei contratti, le tempistiche e gli altri aspetti rilevanti del rapporto contrattuale, mentre, per quanto attiene alla decorrenza della disposizione, il comma 5 dell art. 8 prevede l operatività della medesima ai contratti di locazione stipulati successivamente al 29 marzo 2014; a favore del conduttore che adibisce l alloggio a propria abitazione principale, viene espressamente riconosciuta sia la facoltà di riscattare l alloggio sociale, trascorso un periodo minimo di sette anni dalla stipulazione del contratto di locazione, sia la possibilità di imputare i corrispettivi in parte in conto prezzo per l acquisto futuro dell alloggio e in parte in conto affitto. Inoltre, si ritiene, comunque, confermata per il conduttore la detrazione Irpef sui canoni di locazione, commisurata al reddito complessivo imponibile. Fabbricati gruppo D non censiti, i coefficienti per il calcolo dell IMU e della TASI 2014 L art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 prevede espressamente che la base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto e, di conseguenza, senza rendita certa, che risultano sia interamente posseduti da imprese, sia distintamente contabilizzati, deve essere individuata annualmente, fino all attribuzione della rendita, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti approvati con apposito Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze. Con il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014, sono stati aggiornati tali coefficienti moltiplicatori, che devono essere utilizzati per il calcolo della base imponibile ai fini sia Imu, sia della Tasi-tassa sui servizi indivisibili. Rientrano nel gruppo catastale D i seguenti fabbricati: D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Bene a sapersi 4

5 soggetti a pedaggio D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole per i quali i coefficienti moltiplicatori aggiornati per il 2014 sono i seguenti: Anno ,01 Anno ,02 Anno ,04 Anno ,08 Anno ,10 Anno ,11 Anno ,15 Anno ,19 Anno ,22 Anno ,26 Anno ,33 Anno ,38 Anno ,43 Anno ,46 Anno ,51 Anno ,53 Anno ,55 Anno ,59 Anno ,64 Anno ,69 Anno ,74 Anno ,78 Anno ,80 Anno ,83 Anno ,92 Anno ,01 Anno ,09 Anno ,27 Anno ,44 Anno ,62 Anno ,79 Anno ,96 Anno 1982 e 3,14 precedenti Cedolare secca dopo il decreto legge relativo al piano casa Con l art. 9 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47-Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73), l'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato scende dal 15 al 10%, mentre rimane confermata al 21% l'aliquota della cedolare per i contratti cosiddetti liberi. Specificamente, le novità in materia di cedolare secca, introdotte dal decreto legge sulla casa citato, prevedono: la riduzione al 10%, per il quadriennio , dell'aliquota della cedolare secca sugli affitti in relazione ai contratti a canone concordato; la possibilità di esercitare l opzione anche ai contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari con specifica rinuncia all aggiornamento Istat del canone di locazione o di assegnazione. Ai fini pratici, la riduzione dell aliquota della cedolare secca, consentendo una maggiore convenienza fiscale delle locazioni a canone concordato, determinerà particolari effetti positivi sull emersione del cosiddetto nero nel mercato degli affitti. Tra l altro, l estensione della cedolare secca anche alle locazioni fatte da privati a favore di cooperative (soggetti Ires) che procedono a subaffittare a studenti universitari costituisce un primo ampliamento dell ambito applicativo di tale agevolazione. GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Bene a sapersi 5

6 Detrazione IVA su spese di ristrutturazione di immobili abitativi destinati ad attività d impresa di tipo ricettivo L'art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 preclude espressamente la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta in relazione all'acquisto ed alla manutenzione di immobili abitativi. La preclusione non opera, in virtù di una specifica previsione contenuta nella norma, per le spese sostenute dalle imprese di costruzione, nonché da quelle che pongono in essere locazioni esenti [di cui all'art. 10, n. 8)] che determinano l'applicazione del pro rata (artt. 19, c. 5 e 19-bis). L indetraibilità dell imposta riguarda i fabbricati abitativi che risultano tali secondo le risultanze catastali e, in linea generale, prescinde dall'utilizzo effettivo dei medesimi. Tuttavia, si ritiene che gli immobili abitativi, utilizzati dal soggetto passivo nell'ambito di un'attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitto camere, ecc.) che richiede e/o prevede l'effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad Iva, devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura. Ne consegue che le spese di acquisto e manutenzione relative ai suddetti immobili non risentono dell'indetraibilità predetta. Infatti, ai fini procedurali gli immobili abitativi, quando sono destinabili, anche, eventualmente, secondo la normativa regionale di settore, ad attività turistico-alberghiera, danno luogo a prestazioni di alloggio imponibili ad IVA con l'aliquota del 10%, ai sensi del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA. Pertanto, in conseguenza dell imponibilità delle prestazioni di alloggio in argomento, in coerenza con i principi generali dell'iva, l'imposta sull'acquisto di beni o servizi afferenti dette tipologie di prestazioni si deve ritenere detraibile benché relativa ad unità che sotto l'aspetto catastale si presentano come abitative. Ai fini dell applicazione dei principi sopra enunciati, occorre, pertanto, verificare, in linea di fatto, se le unità immobiliari o l immobile abitativo, nel momento in cui sono realizzati i lavori di manutenzione o ristrutturazione, è già effettivamente utilizzato per lo svolgimento di attività ricettizia e/o se a tale utilizzazione risulti inequivocabilmente destinato. Cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità Quando il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità può trovarsi nella situazione sia di concordare con il suo contenuto, sia ritenere che la stessa sia palesemente o meno errata. Nel caso in cui il contribuente: riconosce la validità della comunicazione, ha la possibilità di procedere a regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all imposta e agli interessi. In particolare, le vigenti disposizioni normative prevedono che: - per le comunicazioni relative ai controlli automatici, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva (nei casi di rettifica della richiesta dell ufficio), nel qual caso la sanzione amministrative viene ridotta a un terzo di quella ordinaria (10% in luogo del 30%); - per le comunicazioni relative ai controlli formali, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione (anche nei casi di successiva rettifica della richiesta dell ufficio), nel qual caso la sanzione amministrativa viene ridotta ai due terzi di quella ordinaria (20% in luogo del 30%); GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Bene a sapersi 6

7 - per i redditi a tassazione separata, non si rendono dovuti né interessi, né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di un eventuale successiva rettifica dell ufficio, tenendo, in ogni caso, presente che nell ipotesi di tardivo o mancato pagamento si rende operativa la sanzione amministrativa nella misura del 30%. I pagamenti devono necessariamente risultare eseguiti presso le banche, gli uffici postali o gli agenti della riscossione con il modello F24 precompilato allegato alla comunicazione (l importo tiene conto della sanzione ridotta). Nella tabella che segue, per comodità, vengono riepilogati i termini, le sanzioni e le modalità per la regolarizzazione. Tipo di comunicazione Termine Sanzione Pagamento Invito per errori formali (che non incidono sul pagamento del tributo) Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni Comunicazione dell imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni entro 30 giorni dal ricevimento dell invito entro 30 giorni dal ricevimento dell unica o ultima comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione Nessuna 10% della maggiore imposta Nessuna 20% della maggiore imposta Nessuno Se viene utilizzato il modello F24 precompilato allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari sia non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione. Se non viene utilizzato il modello F24 precompilato : - il contribuente titolare di partita Iva deve versare esclusivamente in via telematica; - il contribuente non titolare di partita Iva può pagare anche con il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione. Non riconosce la validità della comunicazione, se la stessa risulta: emessa a seguito di controllo automatico, ha la possibilità di: - accedere al canale di assistenza Civis se risulta abilitato ai servizi telematici (Fisconline ed Entratel); - utilizzare il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (Pec), attraverso il quale è possibile ottenere validi chiarimenti. I messaggi devono essere inviati alla casella Pec dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it; - telefonare al Centro di assistenza multicanale (numero ), tenendo presente che l eventuale documentazione necessaria alla correzione può essere trasmessa anche tramite fax; - rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle entrate, fornendo gli elementi che provano la correttezza dei dati dichiarati. Se l ufficio rettifica parzialmente l importo, il termine per usufruire della sanzione ridotta parte dalla data di comunicazione della correzione, nel qual caso, viene consegnato o recapitato un nuovo modello F24 con l indicazione dell importo rettificato. Trascorsi GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Bene a sapersi 7

8 i 30 giorni senza l effettiva effettuazione del pagamento, l ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l imposta, gli interessi e la sanzione piena (nella misura del 30%); emessa a seguito di controllo formale, ha la possibilità di segnalare all ufficio di competenza, (quello, cioè, che ha trasmesso la comunicazione), gli eventuali dati o elementi o informazioni non considerati o valutati in maniera non corretta. Se l ufficio rettifica la comunicazione, nel qual caso, viene consegnato o recapitato un nuovo modello F24 con l indicazione delle somme da corrispondere, tenendo presente che in questa situazione sussiste la possibilità di usufruire della sanzione amministrativa ridotta effettuando il versamento nei 30 giorni successivi al ricevimento della prima comunicazione. Trascorso questo termine, l ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l imposta, gli interessi e la sanzione piena (nella misura del 30%). Il contribuente che intende pagare solo una parte dell importo richiesto non può utilizzare il modello F24 precompilato, ma deve procedere a compilarne un altro, con i codici tributo inerenti alle somme da versare, oltre a specificare il codice dell atto indicato nella comunicazione. Anche in questo caso è possibile compensare quanto dovuto con eventuali crediti. Detassazione IRPEF/IRES e IRAP dei canoni Con l art. 6 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47-Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73), è stata prevista, a favore dell impresa che concede in locazione alloggi sociali, la detassazione IRPEF/IRES e IRAP, in misura pari al 40%, del reddito derivante dai canoni di locazione dei medesimi alloggi. In particolare, il beneficio viene riconosciuto a favore delle imprese che locano alloggi sociali, come definiti dal D.M. 22 aprile 2008, sia di nuova costruzione, sia oggetto di interventi di recupero, compresa la manutenzione straordinaria. Ai fini operativi, si ritiene opportuno precisare che il D.M. 22 aprile 2008 definisce, come alloggio sociale, l unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente, che svolge la funzione di ridurre il disagio abitativo, nei confronti di coloro che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Rientrano, tra detti beni immobili, anche gli alloggi realizzati, o recuperati, da operatori pubblici o privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati sia alla locazione temporanea per almeno otto anni, sia anche alla proprietà. In concreto, si ritiene opportuno puntualizzare che tale agevolazione viene riconosciuta sino all eventuale riscatto dell alloggio da parte del conduttore e, comunque, per un massimo di 10 anni dal termine dei lavori di costruzione o recupero, tenendo, in ogni caso, in considerazione che l efficacia di tale beneficio è subordinato all approvazione della Commissione Europea (art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea). Detrazione IRPEF a favore dell inquilino A favore dei conduttori che adibiscono l alloggio sociale a propria abitazione principale, intendendo per tale l unità immobiliare nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente, l art. 7 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 ha previsto una detrazione IRPEF, commisurata al reddito complessivo imponibile per il triennio Infatti, agli inquilini di alloggi sociali è stato disciplinato il diritto ad una detrazione Irpef pari a: GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Bene a sapersi 8

9 900,00, per redditi inferiori a ,71; , per redditi compresi tra ,71 e ,41; tenendo presente che nel caso in cui l entità dell Irpef dovuta per il periodo d imposta nel quale si beneficia della detrazione risulta incapiente e/o di ammontare inferiore alla detrazione spettante, viene riconosciuto un credito d imposta di importo pari alla quota di detrazione non fruita. In concreto, viene di fatto consentita la possibilità di riportare in avanti nei periodi d imposta successivi, la quota di detrazione in eccesso non utilizzata. Inoltre, la nuova agevolazione non modifica la disciplina relativa alle detrazioni Irpef per i canoni di locazione di cui all art. del Tuir. Pertanto, per i contratti di locazione a canone concordato (artt. 2, comma 3, e 4 commi 2 e 3, della L. 431/1998), inerenti a unità immobiliari adibite ad abitazione principale, risulta riconosciuta una specifica detrazione Irpef commisurata al reddito complessivo in misura complessivamente pari a: 495,80, se il reddito complessivo non supera ,71; 247,90, se il reddito complessivo supera ,71, ma non ,41; con la conseguenza che all attuale sistema di detrazioni se ne aggiunge una nuova sempre per le locazioni a canone concordato con il problema da chiarire se le stesse sono, o meno, cumulabili tra loro. Incasso giuridico nel caso di rinuncia del compenso dell amministratore Se l'amministratore è anche socio l'incasso può diventare giuridico. Se la società ha dedotto negli anni gli accantonamenti ai fini civilistici e contabili, al momento della rinuncia non rende imponibile la sopravvenienza attiva. Il problema da non sottovalutare, però, è un altro: cosa capita all'amministratore? Le regole del Tuir (art. 95) impongono la tassazione dell'indennità e dei compensi in base al principio di cassa e, in caso, di rinuncia, l'incasso da parte del socio/amministratore non si verifica. Ne deriva, la necessità di valutare se è corretto riconoscere la non tassabilità della sopravvenienza attiva in capo alla società e, nel medesimo tempo, se non sussiste alcuna tassazione in capo al socio. Tale considerazione potrebbe palesare il rischio di un salto d'imposta. Proprio per scongiurare tale ipotesi si rende applicabile una presa di posizione dell'agenzia delle entrate contenuta nel documento di prassi n. 73/E del 27 magio 1994, punto 3.20, la quale in relazione alla rinuncia di crediti da parte dei soci ha posto in evidenza che la rinuncia ai crediti spettanti agli amministratori presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta d'imposta. In termini diversi, si potrebbe affermare che la rinuncia determina l erogazione del compenso (con le conseguenti implicazioni fiscali e personali) e il contemporaneo virtuale versamento da parte del soggetto dell importo conseguente da annotare nella contabilità dell impesa. VIES - Iscrizione on-line Sono state semplificate le procedure di iscrizione all elenco Vies da parte dei titolari di partita Iva che effettuano operazioni con altri Paesi dell Unione europea. Ai sensi dell art. 27 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, l iscrizione nel suddetto elenco è condizione indispensabile per coloro che esercitano attività di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o in esso hanno una stabile organizzazione, per poter effettuare operazioni intracomunitarie. GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Bene a sapersi 9

10 Attualmente, nel sito internet dell Agenzia delle entrate, risulta a disposizione dei soggetti abilitati ad effettuare operazioni intra-ue una nuova procedura telematica, che consente di chiedere direttamente l iscrizione al Vies, attraverso la semplice indicazione, nell apposito campo, della partita Iva che si vuole venga inserita nell elenco informatico. Si tratta di un metodo semplice e veloce, che si affianca a quello tradizionale finora in uso, che prevedeva la consegna a mano per i già titolari di partita Iva dell apposita istanza da consegnare all ufficio oppure da inoltrare mediante raccomandata o Pec. Ne deriva, di conseguenza, che i titolari di partita Iva, per presentare online l istanza di ammissione al Vies, devono essere abilitati a Fisconline o Entratel e, quindi, accedere online ai servizi dell Agenzia delle Entrate, nella sezione Servizi per Comunicare e poi entrare nel servizio "Comunicare istanza di inclusione nell'archivio Vies", che è quello che consente di trasmettere in modalità diretta l istanza al Fisco. Si rammenta che l Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell istanza, dopo aver valutato l assenza di elementi di rischio, provvede ad eseguire l iscrizione nell archivio Vies oppure, in caso contrario, sempre entro gli stessi trenta giorni, provvede ad emanare un provvedimento motivato di diniego. Indennità di clientela All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni. Nel vigente quadro normativo, sono deducibili, ai sensi dell art. 105 del TUIR, gli accantonamenti per indennità per la cessazione di rapporti di agenzia di cui all art. 17, comma 1, lettera d) del TUIR, i quali sono disciplinati in via esclusiva ed unitaria dall art del codice civile. Per l eventuale recupero delle somme è necessario fare riferimento ai disposti di cui all art. 109 del Tuir ed, eventualmente, nei limiti ammessi, procedere alla rettifica degli errori di competenza. GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Agenda 10

11 Agenda Scadenzario dal al 30 aprile 2014 Giorno Adempimento Circ. n. 7/2014 Fatto/ da fare ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF I datori di lavoro o sostituti d imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento dell addizionale comunale e/o di quella regionale all IRPEF inerente ai conguagli posti in essere nel corso del mese precedente per la cessazione del rapporto di lavoro. ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale. BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione fiscale (50% - 65%). CONCESSIONARI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI APPARECCHI DA GIOCO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all art. 110, comma 6, lettera b), del Tulps, che sono collegati alla rete telematica, devono procedere al pagamento dell addizionale nella misura del 6% operata nel corso del mese precedente sulle vincite di entità superiore a 500,00. CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell art. 67, comma 1, lettera i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Agenda 11

12 delle ritenute alla fonte operate. CONTRIBUENTI DI VANTAGGIO-DEBITORI D IMPOSTA Pagamento, utilizzando il modello F24, da parte degli operatori economici che applicano il regime di vantaggio (o regime dei nuovi contribuenti minimi) dell Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre eventuali operazioni di acquisto di cui risultino debitori d imposta posti in essere nel corso del mese precedente. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DEL 3% I datori di lavoro o sostituti d imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, del contributo di solidarietà del 3% trattenuto in sede dell operazione di conguaglio di fine anno posta in essere nel corso del mese precedente in quanto dovuto sui redditi di entità superiore ai ,00 lordi annui. CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE Versamento del contributo Inps da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati nel corso del mese precedente. CONTRIBUZIONE INPS-ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE I soggetti associanti che, nel corso del mese precedente, hanno erogato a titolo di utile competenze agli associati in partecipazione con apporto esclusivo dell attività di lavoro, devono procedere al pagamento dei relativi contributi dovuti. CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS I soggetti che svolgono l attività nell ambito dei settori dello sport e dello spettacolo devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo. CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente. GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Agenda 12

13 CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi e/o a lavoratori a progetto, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente. CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l importo eccedente il limite predetto. CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI PER VENDITE A DOMICILIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell importo eccedente il limite predetto. CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente. ESPORTATORI ABITUALI Invio telematico all Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intenti ricevute dagli esportatori abituali, se già non precedentemente comunicate, inerenti alle operazioni comprese nella liquidazione Iva del mese precedente. IMPOSTA DI BOLLO Pagamento, da parte delle banche, società ed enti finanziari e altri assicurazioni, dell acconto per l anno o periodo d imposta successivo del tributo di bollo sui prodotti finanziari, assolta in modo virtuale, nella misura pari al 95% dell imposta provvisoriamente liquidata per l anno in corso. GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Agenda 13

14 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN-REGIME AMMINISTRATO Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell imposta sostitutiva applicata nel corso del mese di febbraio (secondo mese precedente), in applicazione del regime di risparmio amministrato agli investitori. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CAPITALE E SUI CAPITAL GAIN-REGIME GESTITO Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di risparmio gestito, nell ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente mese di febbraio (secondo mese precedente). IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell imposta inerente alle attività che sono state svolte nel corso del mese precedente. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI ED IVA Pagamento, da parte dei gestori di apparecchi da divertimento e da intrattenimento, delle somme dovute in relazione agli imponibili forfettari medi annui relativi agli apparecchi e ai congegni effettivamente installati nel corso del mese precedente. IVA-RATEIZZAZIONE SALDO PERIODO D IMPOSTA 2013 I contribuenti Iva che hanno corrisposto che hanno versato la prima rata del saldo relativo all anno 2013 entro lo scorso 17 marzo devono procedere al pagamento della seconda rata del saldo che risulta dovuto in sede di dichiarazione per l anno precedente, con applicazione della prevista maggiorazione per interessi corrispettivi. IVA-SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO (O NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI) Pagamento dell Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d imposta, poste in essere nel corso del mese precedente da parte dei soggetti che hanno optato per il regime di vantaggio (o nuovi contribuenti minimi), cioè quei contribuenti-persone fisiche che nel corso dell anno, tra l altro, realizzano fino a ,00 di volume d affari. GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Agenda 14

15 IVA-SOGGETTI IN REGIME MENSILE Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell Iva con periodicità mensile, del debito di tributo di competenza del mese precedente. Per i soggetti che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, l eventuale versamento riguarda le risultanze della liquidazione Iva del mese di febbraio RAVVEDIMENTO OPEROSO-RITENUTE ALLA FONTE-VERSAMENTO Regolarizzazione, da parte dei sostituti d imposta, dell eventuale omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute del mese di febbraio, scaduto il 17 marzo scorso, con la corresponsione, oltre alla somme dovute per ritenute, della sanzione amministrativa ridotta del 3% e degli interessi legali. RAVVEDIMENTO OPEROSO-SOGGETTI CON PARTITA IVA-SALDO DEBITO 2013 Regolarizzazione dell eventuale omesso, insufficiente o tardivo versamento del saldo Iva inerente al periodo d imposta 2013, scaduto il 17 marzo scorso, con la corresponsione, oltre al tributo, della sanzione amministrativa ridotta del 3% e degli interessi legali, tenendo, tuttavia, in considerazione che i contribuenti che procedono alla presentazione della dichiarazione Iva in forma unificata hanno la possibilità di eseguire il pagamento del saldo Iva entro il termine previsto per il versamento delle somme dovute in relazione al modello Unico 2014, maggiorando le somme da corrispondere dello 0,40% a titolo di interessi, per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo. RAVVEDIMENTO OPEROSO-SOGGETTI CON PARTITA IVA-VERSAMENTO DOVUTO AL 17 MARZO 2014 Regolarizzazione degli adempimenti inerenti al versamento del mese di febbraio, il cui termine è scaduto il 17 marzo 2014, con il pagamento della sanzione amministrativa ridotta nella misura del 3%, oltre agli interessi legali. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE-IMPOSTA SOSTITUTIVA I datori di lavoro privati che, nel corso del mese precedente hanno erogato somme dovute in relazione ad incrementi di produttività dal lavoro, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, dell imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali. RITENUTE ALLA FONTE I sostituti d imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto: compensi per avviamento commerciale; GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Agenda 15

16 contributi degli enti pubblici; indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi): premi e vincite; provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi di lavoro dipendente; redditi diversi; devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte. RITENUTE ALLA FONTE-DIVIDENDI Circ. n. 7/2014 I sostituti d imposta devono procedere al pagamento delle ritenute alla fonte: operate sugli utili in denaro corrisposti nel corso del trimestre solare precedente; versate dai soci per distribuzione di utili in natura nel corso del trimestre solare precedente. TOBIN TAX Pagamento della Tobin Tax da parte delle banche, degli intermediari finanziari e dei notai che sono intervenuti nelle operazioni oppure i soggetti interessati o contribuenti in assenza di tali soggetti, che, nel corso del mese precedente, hanno posto in essere trasferimenti di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché operazioni considerate ad alta frequenza. CONTRIBUTO CONAI-PRODUTTORI DI IMBALLAGGI O DI MATERIALI DI IMBALLAGGI 22 Liquidazione della contribuzione dovuta per il mese o per il trimestre precedente e invio al Conai-Consorzio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell addebito. Infatti, in merito si precisa che se il contributo annuo dovuto non supera l entità di ,00 per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se non supera 310,00 annui può essere presentata un unica dichiarazione annuale, tenendo presente, inoltre, che è operativa l esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per ammontari annui complessivi del contributo fino a 26,00 per singolo materiale o 52,00 annui nel caso di conteggio forfettario del contributo GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Agenda

17 per le importazioni. OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO E/O OPERATIVO, DI LOCAZIONE E/O DI NOLEGGIO 22 I soggetti che pongono in essere attività di leasing finanziario e/o operativo, di locazione e/o noleggio, con liquidazione Iva diversa da quella mensile devono procedere ad effettuare la comunicazione telematica all Anagrafe tributaria, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati e delle informazioni inerenti ai contratti in essere nell anno solare precedente, utilizzando il cosiddetto modello polivalente. OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO 22 I commercianti al minuto e i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio, con liquidazione Iva diversa da quella mensile, devono procedere ad eseguire la comunicazione telematica all Agenzia delle entrate, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, delle operazioni effettuate in contanti nel corso del 2013 (di entità pari o superiore a 1.000,00 e fino a ,00), legate al turismo e poste in essere nei riguardi di soggetti-persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, anche diversa da quella di uno dei Paesi dell Unione europea o dello Spazio economico europeo, che hanno residenza fuori dal territorio italiano. OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA-SPESOMETRO 22 I soggetti passivi Iva con liquidazione diversa da quella mensile devono procedere alla comunicazione, mediante invio telematico all Anagrafe tributaria, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle operazioni rilevanti ai fini Iva, inerenti all anno solare 2013 e riguardanti: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e/o ricevute per le quali sussiste l obbligo di procedere all emissione della fattura o la medesima è stata, comunque, emessa; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e/o ricevute per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura e la stessa non è stata, comunque, emessa, se l ammontare unitario dell operazione risulta di entità pari o superiore a 3.600,00, al lordo dell Iva; tenendo presente che ai commercianti al dettaglio e ai soggetti equiparati e alle agenzie di viaggio (di cui agli artt. 22 e 74-ter del decreto Iva) è stata accordata la possibilità di procedere alla comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di ammontare unitario pari o superiore a 3.600,00, al lordo dell Iva. GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Agenda 17

18 SOGGETTI DOMICILIATI O RESIDENTI FUORI DELL UNIONE EUROPEA, IDENTIFICATI IN ITALIA 22 I soggetti domiciliati o residenti fuori dell Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi per il tramite di mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi Iva domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro dell Unione, devono procedere all invio telematico al Centro operativo di Pescara dell Agenzia delle entrate, della dichiarazione per i servizi resi, inerente al trimestre solare precedente (mesi di gennaio, febbraio e marzo) e, nel contempo, se ne ricorrono le condizioni, corrispondere la relativa imposta. Ai fini operativi, si ritiene opportuno segnalare che la dichiarazione deve necessariamente risultare presentata anche in assenza di operazioni. RAPPORTI FINANZIARI INTRATTENUTI 22 Le banche, le poste, le Sim, le Sgr, le assicurazioni, le società fiduciarie e gli altri intermediari finanziari devono procedere all invio telematico all Anagrafe tributaria dei dati e delle informazioni inerenti ai rapporti finanziari intrattenuti nel corso dell anno precedente. VERIFICA PERIODICA DEI MISURATORI FISCALI 22 I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali e i laboratori abilitati alla verificazione periodica devono procedere all invio telematico all Agenzia delle entrate, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, dei dati e delle informazioni inerenti alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali poste in essere nel corso del trimestre solare precedente (mesi di gennaio, febbraio e marzo). CONTRIBUTI ENPAIA (scadenza di riferimento: 25 aprile 2014) 28 I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia. CONTRIBUZIONE ENPALS (scadenza di riferimento: 25 aprile 2014) 28 Presentazione, tramite invio telematico, da parte dei soggetti che svolgono attività nell ambito dei settori dello spettacolo e dello sport, della denuncia contributiva inerente al mese precedente. GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Agenda 18

19 OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE MENSILE (scadenza di riferimento: 25 aprile 2014) Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese di gennaio, compresi coloro che in tale mese hanno superato la soglia di ,00 per la presentazione trimestrale dei modelli, tenendo in considerazione che la periodicità mensile deve risultare mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi. OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE TRIMESTRALE (scadenza di riferimento: 25 aprile 2014) Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al primo trimestre solare (mesi di gennaio, febbraio e marzo). PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO 28 Pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all art. 110, comma 6, del Tulps, collegati alla rete telematica, per il periodo contabile marzo-aprile, del 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre dell anno precedente. TITOLARI DI REDDITI DOMINICALI E AGRARI 29 Presentazione, da parte dei titolari di redditi dominicali e agrari: del ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio; dell istanza di autotutela; contro le nuove rendite catastali dei terreni attribuite in relazione delle dichiarazioni inerenti all utilizzo del suolo per l erogazione dei contributi agricoli avanzate nel 2013 all Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura. ASSISENZA FISCALE-MODELLO Presentazione del mode. 730 al sostituto d imposta o datore di lavoro, da parte dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e dei titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, con esclusione dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori a progetto, ACQUISTI DA SAN MARINO 30 Comunicazione per il tramite del modello polivalente, in via telematica all Agenzia delle entrate, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, da parte degli operatori economici italiani delle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino mediante emissione di autofattura annotata nel corso GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Agenda 19

20 del mese precedente. AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 30 I soggetti preponenti di agenti e di rappresentanti di commercio devono procedere a consegnare agli interessi l estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre solare precedente (mesi di gennaio, febbraio e marzo), nonché effettuare il pagamento delle medesime. CONCESSIONARI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI APPARECCHI DA GIOCO 30 Pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all art. 110, comma 6, del Tulps, collegati alla rete telematica, della quota mensile, maggiorata degli interessi legali, nella situazione di accoglimento da parte dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà. CONCESSIONARI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI APPARECCHI DA GIOCO 30 In relazione al mese precedente, comunicazione all Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all art. 110, comma 6, del Tulps, collegati alla rete telematica, sia delle vincite superiori a 500,00, sia dell addizionale del 6% trattenuta. CONTRIBUZIONI INPS Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti del mese precedente, nonché dei compensi corrisposti nel medesimo periodo: agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; ai collaboratori coordinati e continuativi; ai lavoratori a progetto; ai lavoratori autonomi occasionali; ai venditori a domicilio; agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps. CONTRIBUZIONI INPS-DATORI DI LAVORO AGRICOLI Trasmissione telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata (modello Dmag), riguardante gli operai agricoli a tempo indeterminato e/o GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Agenda 20

21 determinato inerente al trimestre solare precedente (mesi di gennaio, febbraio e marzo). ENTI NON COMMERCIALI E PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI Circ. n. 7/ Gli enti non commerciali e/o i produttori agricoli esonerati devono procedere sia a corrispondere l imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e su quelli di beni e servizi da soggetti non residenti, annotati in relazione al precedente mese di febbraio (secondo mese precedente), sia ad effettuare la presentazione della inerente denuncia mensile, con specificazione dell imposta dovuta e corrisposta. FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE Termine per procedere all emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese. IMPOSTA DI BOLLO I soggetti che assolvono l imposta di bollo in modo virtuale devono procedere al versamento della seconda rata bimestrale. IMPOSTA DI REGISTRO - LOCAZIONI 30 Registrazione nuovi contratti di locazione di unità immobiliari e/o di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta, nonché versamento dell imposta anche per i rinnovi e per le annualità di contratti di locazione aventi decorrenza dall inizio mese. IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI 30 Pagamento, da parte degli assicuratori, dell imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo, nonché di eventuali conguagli dell imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio. IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI-SOGGETTI ESTERI Presentazione, da parte degli assicuratori esteri in regime mensile, della denuncia dell entità complessiva dei premi ed accessori riscossi nel corso del mese precedente, distinti a seconda dell aliquota d imposta applicabile. INTERMEDIARI E OPERATORI DEL CREDITO E FINANZIARI-SEGNALAZIONE Le banche, le poste, le Sim, le Sgr, le assicurazioni, le società fiduciarie e gli altri GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Agenda 21

22 intermediari finanziari, devono precedere, se ne ricorrono le condizioni, a trasmettere in via telematica: all Agenzia delle entrate e/o all Agenzia delle dogane e dei monopoli, le risposte negative cumulative riguardanti le richieste di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti e consegnate nel mese precedente; all Anagrafe tributaria dei dati e delle informazioni inerenti alle variazioni, comprese le cessazioni, o all instaurazione di nuovi rapporti, intervenute nel corso del mese precedente; all Anagrafe tributaria delle informazioni e dei dati, inerenti al mese precedente, riguardanti le operazioni di natura finanziaria poste in essere al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate, nonché qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li pongono in essere; all Agenzia delle entrate delle informazioni inerenti ai pagamenti di interessi effettuati nell anno solare precedente a persone fisiche non residenti. IVA-CREDITI INFRANNUALI Circ. n. 7/ I soggetti passivi Iva che, ai sensi dell art. 38-bis, comma 2. Del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, hanno diritto al rimborso infrannuale devono procedere alla presentazione all Agenzia delle entrate, mediante invio telematico diretto o tramite un intermediario abilitato, del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione con il modello F24 a norma del D.Lgs. 241/1997, inerente al credito infrannuale di competenza del trimestre solare precedente (mesi di gennaio, febbraio e marzo). LIBRO UNICO DEL LAVORO 30 Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese. OPERATORI FINANZIARI CHE EMETTONO CARTE DI CREDITO, DI DEBITO O PREPAGATE 30 Gli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate devono procedere ad effettuare la comunicazione telematica all Agenzia delle entrate inerente: alle operazioni rilevanti ai fini Iva poste in essere nei riguardi di contribuenti non soggetti passivi e rilevate nell anno solare precedente, il cui pagamento è avvenuto mediante l utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate da essi emesse; alle modifiche intervenute nell anno precedente in relazione al numero di codice fiscale dei soggetti convenzionati e abilitati alla ricezione di pagamenti effettuati con tali carte o con le quali è stato stipulato un contratto di GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Agenda 22

23 installazione ed utilizzo dei dispositivi POS (Point of sale), comprese le eventuali cessazioni, nonché al codice identificativo di ciascun terminale. OPERAZIONI CON OPERATORI ECONOMICI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PARADISI FISCALI-SOGGETTI MENSILI Circ. n. 7/ Invio telematico delle comunicazioni dei dati inerenti al mese di marzo delle operazioni con Paesi cosiddetti Black-list utilizzando l apposito modello polivalente (di cui al provvedimento 2 agosto 2013),compresi coloro che hanno superato la soglia di ,00 per la presentazione trimestrale, tenendo presente che la periodicità mensile deve essere mantenuta per almeno quattro trimestri consecutivi. Ai fini operativi, si pone in evidenza che sussiste la possibilità di procedere alla presentazione in via telematica delle comunicazioni rettificative e/o integrative delle comunicazioni presentate entro la fine del mese precedente. OPERAZIONI CON OPERATORI ECONOMICI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PARADISI FISCALI-SOGGETTI TRIMESRALI 30 Invio telematico delle comunicazioni dei dati inerenti al trimestre solare precedente (mesi di gennaio, febbraio e marzo) delle operazioni con Paesi cosiddetti Black-list utilizzando l apposito modello polivalente (di cui al provvedimento 2 agosto 2013). SCHEDA CARBURANTE 30 Gli esercenti attività d impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall automezzo nel corso del mese di riferimento. SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO 30 I soggetti che pongono in essere operazioni in oro devono procedere ad inviare la dichiarazione alla Banca d Italia delle operazioni, di entità pari o superiore a ,00, poste in essere nel corso del mese precedente. TRIBUTI AMBIENTALI 30 Presentazione alla Camera di commercio, competente per territorio, della dichiarazione ambientale (modello Mud) relativa all anno 2013, da parte dei soggetti interessati, tenendo presente, inoltre, che i soggetti che producono rifiuti o che svolgono attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o intermediazione di rifiuti devono procedere alla corresponsione del contributo di iscrizione al Sistri per l anno in corso. GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Agenda 23

24 Adempimento pratico operativo Fatturazione elettronica dei confronti della pubblica amministrazione Generalità Con l'art. 1, commi da 209 a 214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell'art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, è stato introdotto nell'ordinamento italiano l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, con la puntualizzazione che la trasmissione delle medesime deve avvenire attraverso il Sistema di interscambio istituito e gestito dal Ministero dell economia e delle finanze. Successivamente, con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, sono state specificate le regole tecniche per l'identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione, imponendo a quest ultime, in quanto destinatarie di fatture elettroniche, di individuare gli uffici deputati alla ricezione. In altri termini, le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche, al fine di identificare tali uffici, devono inserire l'anagrafica dei medesimi nell IPA-Indice delle Pubbliche Amministrazioni, con assegnazione a ciascuno di un codice univoco reso pubblico tramite il sito Tale codice univoco, che viene direttamente assegnato dall IPA, costituisce uno degli elementi da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica Amministrazione, in quanto l assenza dello stesso determina il rifiuto da parte del Sistema di interscambio. In pratica, poiché il codice univoco rappresenta l elemento essenziale per la trasmissione della fattura allo specifico ufficio dell'amministrazione committente, ciascuna pubblica amministrazione deve segnalare ai propri fornitori i codici degli uffici di destinazione delle fatture elettroniche, unitamente alla relativa associazione con i contratti in corso, in quanto sussiste l obbligo di utilizzo dei medesimi in sede di emissione del documento da inviare al Sistema di interscambio. Soggetti interessati Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono: gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l archiviazione sostitutiva. GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Adempimento pratico operativo 24

25 Emissione della fattura elettronica In considerazione che l art. 21, comma 1, del decreto Iva prevede che la "fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente", l'art. 2, quarto comma, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, coerentemente stabilisce che la "fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio". Ne deriva, di conseguenza che la ricevuta di consegna, che risulterà rilasciata in un momento sicuramente successivo a quello in cui la fattura è effettivamente nella disponibilità della pubblica amministrazione committente, costituisce condizione sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente. Si ritiene, tuttavia, necessario procedere ad individuare in maniera disgiunta le condizioni alle quali la fattura elettronica si può considerare effettivamente sia emessa dal soggetto cedente o dal prestatore del servizio, sia ricevuta dal cessionario o dal committente. In particolare, la previsione dell'art. 21, comma 1, del decreto Iva, in combinato con le regole tecniche stabilite a livello operativo, consente di individuare le condizioni alle quali la fattura elettronica inviata al Sistema di interscambio si può dare per emessa dal soggetto cedente o prestatore. Infatti, poiché l art. 21, comma 1, del decreto Iva pone in risalto sia che la fattura può darsi per emessa "... all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente", sia che tale previsione si rende applicabile tanto alle fatture cartacee quanto a quelle elettroniche, per i rapporti con la pubblica amministrazione è stato previsto che le fatture non devono essere inviate direttamente all amministrazione committente, ma veicolate per tramite del Sistema di interscambio, il quale, all'atto della ricezione di una fattura elettronica e una volta superati i controlli previsti, provvede all inoltro al competente ufficio che risulta identificato dal codice univoco presente nel documento medesimo. In funzione dell'esito di tale inoltro, il Sistema di interscambio procede a rilasciare al soggetto che ha inviato la fattura: una ricevuta di consegna, se l 'inoltro abbia avuto esito positivo; oppure: una notifica di mancata consegna, nell ipotesi in cui l'inoltro abbia avuto esito negativo; e, pertanto, in nessun caso risulterà rilasciato un documento che comprova il mero ricevimento della fattura da parte del sistema medesimo. Ne deriva, conseguentemente, che se l'inoltro all'amministrazione committente: ha avuto esito positivo, la ricevuta di consegna recapitata al soggetto che ha inviato il documento è certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente. GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Adempimento pratico operativo 25

26 Esempio di ricevuta dimostrante l esito positivo: ha avuto esito negativo, la notifica di mancata consegna (oppure di mera segnalazione di scarto ) è sicuramente sufficiente a provare sia la ricezione della fattura da parte del Sistema di interscambio, sia l'avvenuta trasmissione della medesima da parte del soggetto emittente verso tale sistema e, quindi, consentire al destinatario della fattura di provvedere tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione. Esempio di notifica di scarto: GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Adempimento pratico operativo 26

27 Esempio di notifica di mancata consegna: Da tali elementi si deduce che la fattura elettronica si può dare per emessa, ai sensi dell' art. 21, comma 1, del decreto Iva, anche a fronte del rilascio dal parte del sistema della notifica di mancata consegna. Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica Con decorrenza dal 6 giugno 2014, prende forma la prima fase dell introduzione dell obbligo di fatturazione elettronica nei riguardi della pubblica amministrazione, che coinvolge specificamente: i Ministeri; le Agenzie fiscali; gli Enti nazionali di previdenza; i cui fornitori non potranno più emettere, a partire da tale data, fatture in formato cartaceo, mentre dal 6 giugno 2015 l obbligo scatterà anche per tutte le altre amministrazioni, eccezion fatta per gli enti locali. Al riguardo, è importante tenere in considerazione che l'art. 6, comma 6, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 prevede che, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, le pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in tale formato elettronico. La disposizione, in sostanza, puntualizza che l'obbligo di emissione in forma elettronica precede di tre mesi la corrispondente decorrenza del divieto di accettazione e pagamento di fatture di tipo cartaceo e, quindi, si tratta di un periodo di transizione, durante il quale le pubbliche amministrazioni hanno ancora la possibilità di accettare e di procedere al pagamento di addebiti emessi in forma cartacea, mentre i fornitori, a partire dal suddetto termine di decorrenza dell'obbligo, non possono più emettere fattura in forma cartacea. La ratio di questo periodo di transizione deve essere individuato nella constatazione che la trasmissione di una fattura cartacea non è istantanea. Infatti, a titolo di mera esemplificazioni, nell ipotesi di spedizione a mezzo posta ordinaria, che certamente costituisce il caso più comune, decorrono alcuni giorni dal momento dell'emissione a quello della ricezione. Inoltre, una volta ricevuta la fattura, all'interno della pubblica amministrazione committente, si attiva procedura amministrativa tendente alla verifica di quanto esposto nel documento medesimo, e solo se la verifica si conclude positivamente l'amministrazione procede al pagamento. Ai fini procedurali, inoltre, è anche necessario evidenziare come la verifica della fattura possa richiedere un confronto tra fornitore e amministrazione ed, eventualmente, una rettifica della fattura stessa. Infine, anche il processo con il quale si provvede al pagamento richiede tempo per essere portato a compimento, fatte salve, in ogni caso, tutte le disposizioni in merito ai termini di pagamento delle fatture GUALANDI DOTT.SSA VALENTINA Adempimento pratico operativo 27

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