Ordine degli Psicologi del Veneto

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1 Lo Psicologo in ambito giuridico: tra prassi e deontologia professionale Dr.ssa Carmen Muraro Psicologa Clinica e Psicoterapeuta Referente Psicologia Giuridica Ordine Psicologi Veneto Nel mio intervento vi proporrò alcune riflessioni che scaturiscono da un mio personale interesse all approfondimento dei temi dell etica e della deontologia, e da molteplici fonti esperienziali, come il mio ruolo di CTU e CTP in ambito civile, minorile e penale, nonché la partecipazione, dal 2006 ad oggi, al Consiglio dell Ordine Veneto, come Consigliere componente della Commissione di deontologia che riguarda il lavoro sulle questioni deontologiche afferenti a questo ambito. Come premessa ricordo che la deontologia è la principale funzione di un ordine, che nell esercizio dell autodisciplina interna, deve saper coniugare in maniera armonica, la tutela del paziente/utente finale con gli interessi dell intera comunità professionale. Nei confronti degli iscritti l ordine ha il compito/dovere di sorvegliare, e nei casi di riscontrata violazione, intervenire con sanzioni disciplinari proporzionali alla gravità e alle circostanze in cui avviene la violazione che sono, come indicato dall art.26 della legge n. 56 del 1989: l avvertimento, la censura, la sospensione dall esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno, e nei casi più gravi, la radiazione dall albo. Non va dimenticato comunque che la deontologia non si riduce al solo momento disciplinare o punitivo, e che rappresenta una guida indispensabile nell agire professionale, tanto quanto la competenza tecnica. Secondo il noto principio sistemico della interdipendenza circolare nei sistemi umani e relazionali, competenza tecnica e correttezza deontologica sono necessari l uno all altra, quali elementi alchemici imprescindibili nella costruzione della immagine, o gestalt, culturale e sociale della professione. A conferma di questo principio l European Federation Psychologist s Association (EFPA) ha redatto nel 1997 il Metacodice e la Charta Etica; successivamente nel 2008 l International Union of Psychological Science 1

2 (IUPsyS) ha approvato la Dichiarazione Universale dei principi etici degli psicologi, nella consapevolezza che non può esserci una Good psychological practice senza una buona pratica deontologica. Nei confronti del C.D. l iscritto all ordine può scegliere di adottarne passivamente i vincoli, con una semplice attenzione alla non-violazione delle norme e dei precetti deontologici, o scegliere uno stile propositivo e attivo e quindi contribuire anch esso al bene individuale e collettivo. La Deontologia Professionale è un bene comune, che si costruisce e si raggiunge insieme a tutti gli iscritti all ordine. Essa rappresenta il fondamento valoriale, normativo e culturale del professionista, ne rappresenta il segno concreto del riconoscimento sociale, oltre che giuridico. Uno dei molti significati della parola codice è quella di cifra, di password, di parola d ordine per riconoscersi e farsi riconoscere. Da questo punto di vista il CD diventa un segno distintivo della professione non come parola segreta che separa, ma come linguaggio che favorisce la comunicazione interna tra colleghi, crea positive sinergie nel rispetto delle differenze di funzioni e ruoli professionali con l esterno, con le altre e diverse professionalità. Il C.D. è un documento ad ampio spettro, in cui sono riportati principi etici e regole generali di condotta professionale, traversali alla diverse teorie e modelli psicologici, e declinabili in tutti gli ambiti in cui si esplica la professione di psicologo. L attuale CD, frutto della revisione del primo Codice approvato il 16 febbraio del 1998 e successivamente modificato il 16 dicembre 2006 (Decreto Bersani), sta per essere revisionato e migliorato, dal CNOP con il contributo dell Osservatorio Nazionale Permanente sulla Deontologia, prevedendo anche specifici riferimenti al settore professionale della psicologia giuridica. Nel contesto della psicologia giuridica, la riflessione critica a partire dall esperienza acquisita all ordine, sollecitata e nutrita anche dal costante confronto con i colleghi, si è maturata la comune convinzione che non solo abbia senso, ma sia indispensabile definire all interno del CD alcune regole specifiche a tale ambito e disciplina, ovvero declinare le norme generali del nostro Codice 2

3 Deontologico, in modo puntuale e mirato, dove siano mantenuti e rispettati i principi deontologici, evidenziando nel contempo le specificità del contesto giuridico in cui lo psicologo esplica il suo intervento professionale. Per quanto concerne le specificità del suddetto contesto è bene evidenziarne almeno tre in particolare, dalle quali possono scaturire molteplici interrogativi e dubbi di natura deontologica e professionale: 1) In ambito giuridico l operatività dello psicologo è sempre regolamentata da norme e sostanziali e procedurali dell ordinamento giuridico dello Stato - codice civile e penale - che definiscono gli spazi, le attribuzioni e le finalità dei suoi interventi. Il vincolo del dettato normativo è dunque ben più forte rispetto ad altri campi - in taluni casi lo psicologo, es. nel ruolo di CTU, è vincolato anche da un giuramento di fronte al Giudice. E dunque un campo in cui vi è un intreccio di codici espliciti (Codice civile, penale e Codice Deontologico); ed impliciti (regole sociali, valori etici personali), dove si possono creare dei potenziali contrasti. Tutto ciò impone la necessità di individuare regole interpretative e di mediazione efficaci, che sappiano rispettare norme e principi deontologici. Si tratta dunque di un processo complesso di integrazione e di contaminazione responsabile e virtuosa, che rimanda ai fondamenti etici ed anche epistemologici delle disciplina psicologica e giuridica. 2) Altro aspetto nodale in psicologia giuridica riguarda il fatto che di regola il committente e l utente - destinatario non coincidono, e al primo, ovvero al committente giudice o legale, lo psicologo è tenuto a rendere conto, dalla legge, se si tratta dell autorità giudiziaria, e in ogni caso dalla correttezza professionale. Anche in questa circostanza al limite, dove assume il ruolo di consulente, lo psicologo non può prescindere nel suo lavoro dalla prioritaria tutela psicologica dell utente/cliente, essendo il principio angolare della nostra professione, che non può essere in alcun modo disatteso, come richiamato dall art. 4 del CD. 3

4 3) Infine, si ricorda che l intervento dello psicologo consulente si svolge in un contesto multiprofessionale, caratterizzato da culture di riferimento diverse non immediatamente conciliabili. La necessità di collaborazione con altri professionisti di diversa professionalità, talora può rendere difficile mantenere ben distinti i confini delle rispettive competenze e, conseguentemente, rispettare i limiti e salvaguardare la autonomia professionale di ciascuno. Ricordo, che attorno alla Psicologia Giuridica sta sempre più crescendo la considerazione e il riconoscimento da parte del Diritto e dei suoi operatori, ma vi è ancora molto lavoro da svolgere per consolidare maggiormente la identità professionale dello psicologo nei confronti dei suoi diretti interlocutori, nonché committenti. A tutt oggi esiste e sussiste una prassi abitudinaria, nei tribunali e in ambito legale, che non sempre appare edotta e consapevole della specificità della disciplina psicologica e della competenza professionale dello psicologo consulente, e ciò crea talvolta confusione e interferenza con altre professionalità di area medica, più radicate sul piano culturale e tradizionale. La materia della psicologia giuridica richiama di necessità il concetto di interdisciplinarietà, e questo, se usato adeguatamente è un valore aggiunto imprescindibile. Ritengo necessario però differenziare uno scambio interdisciplinare che crea ricchezza conoscitiva, da una situazione di confusa sovrapposizione di competenze e ruoli professionali, che inevitabilmente interferisce anche sull efficacia dell azione legale e dell intero procedimento giuridico. Come abbiamo visto, per la peculiarità del contesto delle Consulenze tecniche, a volte le caratteristiche qualificanti per lo psicologo, possono diventare per lo psicologo consulente, fonte di un profondo disagio, determinato dal trovarsi in posizione di confine e/o di conflitto fra istanze parimenti importanti. In soccorso a tali incertezze e dilemmi deontologici, sono stati elaborati in questi anni, dei documenti specifici per l ambito forense, redatti spesso in collaborazione fra psicologi e operatori del diritto (avvocati, magistrati, etc.). 4

5 Tali documenti, tentano di fornire risposte, o almeno precisi orientamenti ai quesiti e criticità deontologiche più frequenti in ambito di psicologia forense. Alcuni circoscritti a campi limitati, a titolo esemplificativo ricordo: -la Carta di Noto, specifico per l esame del minore in caso di sospetto abuso sessuale ( ,elaborato e approvato, AIPG); -il protocollo relativo alla corretta utilizzazione dei test proiettivi per evitare che l uso distorto degli stessi interferisca negativamente sulla loro validità (elaborato dall Ass.ItalianaRorschach); -le recentissime linee guida per l acquisizione della prova, nel processo penale (2008,Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC); - in tema di privacy, le recenti linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero (2008, elaborate dal Garante della Privacy); E altre di più ampio respiro, come le Linee guida deontologiche per lo psicologo forense redatte dalla AIPG (1999). Queste ultime costituiscono un documento apprezzabile, in quanto fortemente attraversato da richiami alla responsabilità dello psicologo di non venire meno alla attenzione alla integrità psicologica di tutti i soggetti implicati, direttamente o indirettamente, dal suo intervento e di operare come professionista che - pur non chiamato esplicitamente a prendersi cura della sofferenza psicologica - deve riconoscerla, rispettarla, e impegnarsi a non aumentarla. In particolare l art. 2 delle linee-guida, sottolinea la condizione di vulnerabilita in cui si trovano i destinatari delle prestazioni dello psicologo forense, proprio a causa dell iter giudiziario in cui sono coinvolti; gli articoli 14 e 15 fanno specifico riferimento alle cautele necessarie nei confronti dei minori, anche tenendo conto dello stress causato dalla vertenza giudiziaria che fra l altro può prevedere una molteplicità di consulenze tecniche o di interventi da parte di più esperti. Tali Linee guida contengono inoltre alcune puntualizzazioni relative a questioni che nella pratica quotidiana delle consulenze si incontrano assai frequentemente e che, per inciso, costituiscono ad oggi l'oggetto più diffuso e 5

6 prevalente delle segnalazioni disciplinari che pervengono all Ordine. Fra le molte, ricordo il tema della incompatibilità fra ruolo di Consulente e di psicoterapeuta - principio sostenuto dall art. 16, che richiama a tale proposito quanto previsto dagli artt. 26 e 28 del C.D; la necessità della neutralità/obiettività del consulente, e la necessità di fondare le proprie valutazioni e pareri scritti, sulla conoscenza diretta dei soggetti, o su una documentazione adeguata, attendibile, e personalmente aggiungerei, esplicitamente indicata. Prima di iniziare a parlare dei noi deontologici più comuni in ambito giuridico, farò solo una breve precisazione sulle implicazioni teoriche metodologiche, nelle perizie psicologiche. In tal senso ricordo che il sapere psicologico, ha al suo interno diverse teorie e metodologie, ma nessuna di queste ha la supremazia sulle altre, in termini di maggiore efficacia e/o veridicità. In generale, le valutazioni psicologiche non possono esprimere giudizi assoluti, ma pareri espressi in termini di ipotesi verosimili e probabilistiche, avendone vagliato e argomentato i limiti, anche in base ad ipotesi interpretative alternative. Non esistono pertanto verità o risposte definitive e assolute, ma descrizioni più puntuali e circoscritte su un oggetto di indagine comunque dinamico e cangiante, e che può mutare e ridefinirsi. Va da sé comunque dell importanza della esplicitazione del quadro di riferimento teorico e della propria metodologia di indagine, tale da permettere una effettiva valutazione e critica sulla acquisizione e interpretazione dei dati raccolti, come indicato dall art 5 delle linee guida che fa esplicito rimando all art.7 CD, al fine di ridurre al minimo la interferenza soggettiva dell osservatore-valutatore, ovvero tentare di ridurre l autoreferenzialità alle proprie idee, alle proprie convinzioni, nonché teorie, che rimane, comunque, un aspetto ineliminabile in tutti i domini del sapere scientifico, compreso quello psicologico e giuridico. Come diceva il filosofo pre-socratico Protagora: 6

7 «l'uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono»; e, per onorare almeno uno tra i tanti, padri della psicologia moderna, ricordo quanto scriveva, nel 1967, Ulric Neisser, uno dei protagonisti della rivoluzione cognitivista in psicologia: <<...tutto ciò che consociamo della realtà risulta mediato non soltanto dagli organi di senso, ma anche dal complesso sistema (costrutti o categorie mentali dell osservatore) che interpreta e reinterpreta l informazione>>. Principi esplicativi filosofici e psicologici, coerenti e in linea con il moderno relativismo gnoseologico, dove il processo della conoscenza, del sapere scientifico, rimane sempre e comunque un sapere e una conoscenza perfettibile, non definitivo. Chiusa la breve parentesi scientifico-teorica, che gli altri interventi della giornata avranno modo di approfondire meglio, ora affronteremo alcuni dei più comuni e frequenti nodi deontologici in psicologia forense. Dopo aver delineato lo scenario complessivo, proverò ad individuare alcuni dei più comuni e frequenti nodi deontologici in psicologia forense, utilizzando come griglia di lettura le finalità e i principi generali che hanno orientato la stesura del nostro C.D., e riferendomi, nelle esemplificazioni, prevalentemente all ambito delle Consulenze tecniche. Sappiamo che il nostro Codice Deontologico si pone come obiettivo prioritario, la tutela del cliente, comprendendo con questo termine l utente - paziente e il committente: la nostra prestazione professionale deve porsi l ambizioso obiettivo di essere al servizio e di promuovere il benessere psicologico (art. 3 C.D.) di entrambi. Ciò significa rispettare tutti i soggetti coinvolti dal nostro intervento, coerentemente con il fondamento culturale che concepisce la soggettività psichica come esito del processo complesso di interazione dinamica fra individuo e contesto. D altra parte in ambito giuridico è evidente che il soggetto maggiormente vulnerabile, e che va più tutelato sotto il profilo psicologico è 7

8 colui che è sottoposto, solitamente non per sua scelta, all intervento dello psicologo: a tale proposito appare cruciale, e allo stesso tempo particolarmente problematica, l applicazione dell art. 4 del C.D. che sancisce che chi si avvale della prestazione dello psicologo abbia il diritto di essere rispettato nella sua dignità, riservatezza, autodeterminazione ed autonomia. Si tratta, pertanto di assolvere i compiti attribuitici col conferimento dell'incarico senza diventare eccessivamente intrusivi, limitandosi ad indagare su temi ed esperienze pertinenti all oggetto del nostro mandato, senza esprimere giudizi di valore, utilizzando le informazioni raccolte per redigere relazioni esaurienti per il committente, ma parimenti attente a non compromettere l equilibrio psichico della persona oggetto della valutazione, prevedendo i possibili effetti destabilizzanti di una valutazione diagnostica, appresa in un contesto privo di sufficienti protezioni si veda, fra gli altri, l esplicito richiamo dell art. 25, 3 del C.D. che recita: Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti. Altro aspetto cardine per lo psicologo è la costruzione e il mantenimento del rapporto fiduciario con il cliente che costituisce, come noto, un fattore imprescindibile di correttezza deontologica, e parità del buon esito della prestazione: strumento essenziale della fiducia è la riservatezza che garantiamo al cliente, attraverso il rispetto del segreto professionale. Ora è evidente che in ambito forense, tale segreto non può che essere limitato, e tale limite deve essere esplicitato chiaramente, come sancito dall art. 24 del C.D., che recita: Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all individuo..., siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Al tempo stesso l obbligo deontologico del rispetto, se pur parziale, del segreto, è ben esplicitato anche in altri articoli del C.D.: ad esempio l art.13 recita Nel caso dell obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il 8

9 riferimento di quanto appreso in ragione del suo mandato, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Altro principio guida si riferisce all obbligo di usare con discrezione il potere derivante dalle conoscenze e competenze professionali: tale potere o asimmetria relazionale, assai rilevante in ogni prestazione, in ambito forense si traduce in ben precise responsabilità relativamente alle conseguenze concrete che scaturiscono dalla valutazione che forniamo ai committenti; basti pensare all'affidamento dei figli nelle separazioni coniugali, alle dichiarazioni di adottabilità, alle valutazioni per il risarcimento economico di un danno psichico, etc.. Lo psicologo deve essere consapevole di tali responsabilità, e ciò richiede la capacità di muoversi attentamente lungo il doppio registro della realtà psichica, oggetto della sua indagine, e quello della realtà fattuale e circostante, in quanto il suo intervento potrà produrre e introdurre cambiamenti sostanziali nelle esistenze delle persone. Un terzo principio cardine del Codice Deontologico consiste nella consapevolezza dei limiti di conoscenze e competenze, che deve guidare le prestazioni professionali, e nel dovere di aggiornamento, richiamati dall art. 5 del CD. Questo principio generale, è ripreso dall'art. 3 delle Linee guida, che oltre a sottolineare che lo psicologo consulente deve possedere conoscenze di psicologia giuridica, indica chiaramente che non si devono accettare incarichi per i quali non si possiede una specifica competenza. Vista l'ampiezza del campo psicogiuridico il richiamo non è irrilevante. Ad esempio quando si è chiamati a rappresentare l Ordine nei Comitati per l esame delle domande per essere inseriti negli elenchi dei C.T.U presso i Tribunali, ci si rende conto che, non infrequentemente, gli aspiranti sottovalutano la necessità di una formazione specifica, a volte rivendicando erroneamente, specializzazioni o qualifiche professionali inesistenti, come quella di Psicologo Giuridico o Psicologo Forense. In tal senso ricordo, che attualmente in Italia, non esiste la figura giuridica di Psicologo Giuridico, né una scuola di specializzazione in 9

10 Psicologia Giuridica; esistono bensì una moltitudine di corsi di perfezionamento, di Masters, di seminari e giornate studio, pubblici o privati, che rilasciano ai partecipanti, un attestato/certificato di frequenza, a volte anche con il superamento di una prova finale di apprendimento, ma non legittimano l esercizio di alcuna figura professionale, e che rientrano nel novero del curriculum e dell aggiornamento continuo del singolo professionista. Lo psicologo giuridico/forense quindi non esiste come figura professionale, ma bensì esiste lo psicologo iscritto all ordine che ha acquisito una specifica competenza professionale e formazione, anche se non specialistica nel senso di cui sopra, nella disciplina della psicologia giuridica e/o della psicopatologia forense. In altri casi si osserva un eccesso di disinvoltura nel trasporre teorie e metodi dall area clinica a quella giuridica, o da un area giuridica ad un altra. L intervento professionale nell ambito della Psicologia Giuridica, spesso viene erroneamente interpretato come una estensione della attività clinica dello psicologo. La Psicologia Giuridica e la Psicopatologia Forense non è la Psicologia Clinica applicata al contesto giudiziario, ma richiede una metodologia specifica, una modalità di stesura della relazione adeguata, una conoscenza della procedura e delle norme giuridiche. A solo titolo esemplificativo le C.T. in ambito civile e le perizie in ambito penale, anche qualora abbiano come oggetto la valutazione psicologica di minori, si collocano in un contesto processuale radicalmente differente, che ne rende assai diverso l utilizzo da parte dei legali e dei magistrati: infatti mentre nei procedimenti civili, separazioni, procedure di adottabilità, valutazione di idoneità alla genitorialità adottiva, la finalità perseguita è l'interesse del minore, e il consulente è chiamato a contribuire ad essa, nel processo penale l obiettivo è l'accertamento delle responsabilità penali, ovvero la ricerca e formazione della prova del reato, e l operato dei consulenti verrà utilizzato in tale senso. La consapevolezza dei propri limiti si esprime anche, ad esempio, nel rifiutarsi di rispondere a quesiti impossibili, in quanto non pertinenti alla nostra 10

11 professionalità. Ad esempio, in relazione al ruolo e compiti del CTU in ambito di affidamento dei minori, in diversi tribunali del Veneto, con il lavoro e contributo da parte di associazioni di categoria, oggi qui presenti, e con il patrocinio nonché avvallo dell ordine degli Psicologi, si è analizzato e proposto una formulazione del quesito in modo da evitare richieste improprie, che creavano confusione di competenze fra psicologo e giudice, attribuendo al primo di fatto una funzione decisionale che non gli compete, a dispetto della funzione di peritus peritorum del giudice. Analogamente sarebbe interessante un analisi e un lavoro anche sui quesiti in merito alle perizie in campo penale, in cui il rischio di confusione di competenze appare ancor più pericoloso, qualora il perito psicologo si trovasse di fronte ad un quesito che lo inducesse, equivocamente, ad esprimersi in ordine all accertamento della verità fattuale, sotto il profilo giudiziario, anziché limitarsi a fornire valutazioni strettamente inerenti agli aspetti psicologici. Infine, un altro dovere deontologico cruciale si riferisce alla difesa dell'autonomia professionale, che in ambito giuridico può risultare particolarmente difficoltosa, di fronte a pressioni talora esplicite, più frequentemente implicite, derivanti da altre professionalità forti per tradizione, status e potere sociale, o dagli stessi utenti, nel caso ad esempio in cui si è C.T.P.. A proposito dell autonomia del consulente di parte, mi preme sottolineare quanto tale ruolo richieda un particolare impegno nell assumere una posizione di equilibrio e di imparzialità, senza cadere nel tranello di schierarsi con il proprio cliente/committente legale, assumendo prospettive rigidamente dicotomiche e collusive, che alimentano anziché contenere la conflittualità, già di per sé insita nel contesto di una lite giudiziaria, anziché promuovere processi psicologici di elaborazione dei conflitti, e di autocritica anche da parte del proprio cliente. A conclusione di questo intervento, necessariamente sintetico e introduttivo ad una tematica assai complessa, vorrei rivolgere, soprattutto ai giovani colleghi che si affacciano a questo campo, l'invito a curare la formazione deontologica, ma soprattutto a ricordare che la correttezza della 11

12 prassi tecnico-metodologica di per sé non è garanzia di correttezza deontologica: infatti solo la consapevolezza del nesso inscindibile fra etica e deontologia, quindi la riflessione sui valori, prima che sulle norme che sottendono la nostra prassi, può perlomeno permetterci di essere responsabili, nel senso di poter rispondere del nostro operato, in scienza e coscienza. 12

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