XVI MEETING sulla FINANZIARIA. Tavolo di lavoro: Le novità in materia di contratti e appalti Soggetti aggregatori e centrali uniche di committenza

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1 XVI MEETING sulla FINANZIARIA Tavolo di lavoro: Le novità in materia di contratti e appalti Soggetti aggregatori e centrali uniche di committenza 26 gennaio 2016 Silvia Misseri

2 Indice - Legge di Stabilità 2016 Analisi delle novità normative - Decreto Mille proroghe 2016 L impatto in materia di acquisti pubblici - DDL di conversione delle direttive comunitarie che sostituiranno l attuale Codice dei Contratti Pubblici Cenni ai possibili sviluppi della norma - Collegato ambientale - L. 28/12/2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

3 Legge di Stabilità 2016 L. 28/12/2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.

4 La centralizzazione degli acquisti 2014 D.L. 66/ art. 9: La nascita dei Soggetti aggregatori La riscrittura dell art. 33 c. 3-bis sulla centralizzazione degli acquisti per i comuni non capoluogo di provincia D.L. 90/2014 art. 23.ter: Rinvio dell obbligo della centralizzazione degli acquisti al 1 gennaio 2015 per B/S e al 1 luglio 2015 per LLPP 2015 Milleproroghe 2015 (legge di conversione del DL 192/2014) Rinvio dell obbligo della centralizzazione degli acquisti al 1 settembre 2015 per B/S e LLPP L. 13/07/2015 (DDL «buona scuola»), n. 107 all art. 1 comma 169 Rinvio al 1 novembre dell entrata in vigore dell art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/

5 Soggetti aggregatori Art. 9 comma 1 del D.L. 66/2014 Nell'ambito dell Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n

6 Art. 9 D.L. 66/ I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Comma così modificato dall'art. 1, comma 499, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1 gennaio

7 Art. 9 D.L. 66/ Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Conferenza unificata, sentita l Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. 7

8 Art. 9 D.L. 66/2014 Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione. Comma così modificato comma 499, lett. b); c); d) ed e) L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1 gennaio

9 Art. 9 D.L. 66/ Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente: 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. 9

10 Art. 23-Ter D.L. 90/ Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1 novembre Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Comma così modificato dall'art. 1, comma 211 della L. n. 107/

11 Proposta emendamento ANCI Proroga Centrali Uniche di Committenza Il termine di cui all'articolo 23 ter, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, è fissato al 31 Gennaio Tutte le acquisizioni di lavori, beni e servizi, avviate dai Comuni non capoluogo di Provincia a decorrere dal 1 novembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga agli obblighi di cui al comma 3bis dell articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., sono comunque fatte salve. 11

12 Motivazione E indispensabile prorogare al 31 gennaio 2016 il termine riguardante l entrata in vigore dell obbligatorietà per i comuni di acquisire beni, servizi e forniture attraverso le modalità di aggregazione di cui all art 33 comma 3bis del codice contratti pubblici, sia per ragioni di coerenza legislativa in quanto verrà emanato il nuovo codice contratti pubblici, sia per valutare l operatività dei 33 soggetti aggregatori che scatterà dal 1 gennaio L emendamento ha altresì la finalità di fare salve tutte le procedure di gara avviate nel periodo che va dal 1 novembre al 31 dicembre 2015 dai Comuni non capoluogo di Provincia, che non hanno concluso il complesso processo obbligatorio di aggregazione necessario alla creazione di stazioni uniche appaltanti per l acquisizione di lavori, beni e servizi, in vigore dal 1 novembre u.s.. E inoltre un emendamento indispensabile per tutti quei Comuni fino a abitanti, nelle more dell entrata in vigore della legge di stabilità per il 2016, che ripristina il limite dei euro per gli acquisti cd in economia previsti dall articolo 125 del codice dei Contratti. 12

13 Art. 23-Ter D.L. 90/ Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni con popolazione superiore a abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a euro. Comma così modificato dall'art. 1, comma 501, lett. a) e b) (parte abrogata), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1 gennaio

14 Art. 1 c. 450 L. 296/ Dal 1 luglio 2007 le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n

15 Art. 1 c. 450 L. 296/2006 Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Comma così modificato dall'art. 1, comma 502, lett. a) (parte abrogata), b) e c) L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1 gennaio

16 D.L. 95/2012 art. 4 c. 3-ter All articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le disposizioni di cui all articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione». Comma così modificato dall'art. 1, comma 504, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1 gennaio

17 Art. 1 c. 504 L. 28 dicembre 2015, n. 208 Al fine di favorire la trasparenza, l efficienza e la funzionalità dell azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l anno di riferimento. 17

18 Art. 1 c. 504 L. 28 dicembre 2015, n. 208 Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell amministrazione e sul sito informatico presso l Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l Autorità nazionale anticorruzione. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. 18

19 Art. 1 c. 504 L. 28 dicembre 2015, n. 208 Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro. 19

20 La programmazione delle attività di F/S nel D.P.R. 207/2010 Art. 271 Ciascuna amministrazione aggiudicatrice può approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo. Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità delle disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno di beni e servizi definito dall'amministrazione aggiudicatrice tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della normativa di settore ove vigente. Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l'amministrazione provvede, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa. 20

21 La programmazione delle attività di F/S nel D.P.R. 207/2010 Art. 271 Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto il programma di cui all articolo 271 del D.P.R. 207/2010, rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione. Le amministrazione aggiudicatrici che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo possono approvare il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi con modalità compatibili con la regolamentazione dell'attività di programmazione vigente presso le stesse. 21

22 La programmazione delle attività: L.R. 13/07/2007, n. 38 Art. 29: Programmazione dei contratti di forniture e servizi Al fine di assicurare la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, l'attività di affidamento dei contratti di forniture e servizi, anche in rapporto agli acquisti verdi, si svolge sulla base di un programma annuale che le amministrazioni aggiudicatrici elaborano unitamente al bilancio preventivo o ad altro documento di previsione economica. Il programma annuale contiene, anche in rapporto agli acquisti verdi, l'oggetto indicativo del contratto, l'importo presunto, il termine presunto di avvio della procedura diretta all'affidamento della fornitura o del servizio, i mezzi finanziari disponibili. 22

23 Il soggetto aggregatore RT Il percorso svolto sino ad oggi

24 Art. 9 D.L. 66/ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a

25 Regione Toscana Delibera 1232 del 22 dicembre 2014: RT è il soggetto aggregatore L.R. 38/2007: art. 42 «Appalti di interesse generale» secondo cui la Regione può assumere le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 1, comma 455, della L. n. 296/2006 a favore delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori definiti dall articolo 3 dello stesso d. lgs. 163, aventi sede nel territorio regionale. Proposta di legge regionale n. 419 del 17/03/2015: CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38Art. 7 Inserimento dell'articolo 42 bis nella L.R. 38/

26 Quali sono le attività che svolgono i Soggetti Aggregatori? Stipulare convenzioni e accordi quadro; Attivare piattaforme di mercato elettronico ai sensi dell art. 328 D.P.R. 207/2010 o SDA; Mettere a disposizione i sistemi telematici di negoziazione per lo svolgimento di procedure elettroniche per l affidamento di beni e servizi da parte dei comuni non capoluogo di provincia ai sensi dell art. 33 c. 3-bis D.Lgs. 163/2006; Svolgere le procedure di gara per conto delle amministrazioni tenute a ricorrere ai soggetti aggregatori (vedi art. 9 c. 3, D.L. 66/2014). 26

27 Decreto Milleproroghe 2016 Approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2015

28 Milleproroghe 2016 L articolo 7 comma 2 lett. b) proroga al 31 luglio 2016 l applicazione del regime transitorio di cui all art. 253, comma 15-bis, del D. Lgs. 163/2006, il quale - ai fini dell affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a Euro - dispone che, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. 28

29 Milleproroghe 2016 Articolo 7 comma 7 rinvia di un anno l introduzione del divieto di pubblicare avvisi e bandi in modalità non telematica e con oneri a carico della stazione appaltante per tipologie di pubblicazione diverse da quelle previste dall art. 26 del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii. in base al quale l unica pubblicazione a pagamento a permanere sarà quella sulla GURI. Rimane perciò ancora in vigore sino al 31 dicembre 2016 l obbligo per le SA di pubblicare avvisi e bandi anche sui quotidiani per le procedure di beni, servizi e lavori sopra soglia comunitaria (due a tiratura locale e due a tiratura nazionale) e per quelle di lavori tra i ,00 euro e la soglia comunitaria (uno a tiratura locale e uno a tiratura nazionale) con rimborso alla SA delle spese di pubblicazione a carico dell aggiudicatario definitivo. 29

30 DDL di conversione delle direttive comunitarie che sostituiranno l attuale Codice dei Contratti Pubblici Approvato dal Senato il 14 gennaio 2016

31 DDL di conversione delle direttive comunitarie NORMATIVA TRASPOSTA: Dir. 2014_23 Concessioni Dir. 2014_24 Settori Ordinari Dir. 2014_25 Settori Speciali OBIETTIVI: - Unico corpo normativo - Sostituzione e semplificazione dell attuale normativa in materia - Riorganizzazione

32 DDL di conversione delle direttive comunitarie i) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici, anche al fine di facilitare l accesso delle micro, piccole e medie imprese mediante una maggiore diffusione di informazioni e un adeguata tempistica, e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché all innovazione tecnologica e digitale e all interconnessione della pubblica amministrazione;

33 DDL di conversione delle direttive comunitarie bb) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo, nonché prevedendo l introduzione di un apposito sistema, gestito dall ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi

34 DDL di conversione delle direttive comunitarie cc) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili dalla società CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzati a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e a ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

35 DDL di conversione delle direttive comunitarie dd) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso la previsione dell obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare nel proprio sito internet il resoconto finanziario al termine dell esecuzione del contratto, nonché attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera bb), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità, salvaguardando l esigenza di garantire la suddivisione in lotti nel rispetto della normativa dell Unione europea, e fatto salvo l obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti;

36 DDL di conversione delle direttive comunitarie ooo) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d acquisto, garantendo il soddisfacimento dell obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l indicazione di uno specifico prodotto

37 Collegato ambientale - L. 28/12/2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Pubblicato in GURI il 18 gennaio 2016, n. 13.

38 Green Public Procurement Si interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell offerta nei contratti pubblici, modificando gli artt. 75 e 83 del Codice (D.leg. 163/2006) al fine di prevedere la riduzione dell importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni ambientali. Viene inoltre previsto che il bando, nel caso di adozione del criterio relativo al ciclo di vita, indichi, tra l altro, il metodo che l amministrazione aggiudicatrice utilizza per la valutazione dei relativi costi, inclusa la fase di smaltimento e recupero. 38

39 Promuovere sistemi EMAS ed Ecolabel UE Si prevede che il possesso di determinate registrazioni e certificazioni ambientali costituisca titolo preferenziale nella formulazione delle graduatorie per l assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale. In particolare, costituisce elemento di preferenza nell assegnazione dei finanziamenti in materia ambientale: il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001; il possesso della certificazione ISO relativa ad un sistema di gestione razionale dell energia; il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell Unione europea (Ecolabel UE). 39

40 Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi Si introduce il nuovo art. 68-bis del Codice dei contratti pubblici (D.leg. 163/2006) il quale prevede l obbligo per le amministrazioni pubbliche (incluse le centrali di committenza) di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l inserimento, nei documenti di gara relativi ai predetti appalti e affidamenti, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN- GPP, relativi determinate categorie di forniture e affidamenti. 40

41 Grazie per l attenzione Silvia Misseri silvia.misseri@pamercato.it Pubblica Amministrazione & Mercato I materiali saranno disponibili su: Facebook Youtube

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