Liberalizzazione delle attività economiche
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- Amerigo Perrone
- 8 anni fa
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1 LE NOVITÀ DEL "DECRETO LIBERALIZZAZIONI" e del DECRETO SVILUPPO Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha inteso dare un forte impulso all economia del paese con una serie di norme che toccano quasi tutti i settori economici. La nuova norma non contiene solo misure volte alle liberalizzazioni, ma anche numerose disposizioni che, oltre ad introdurre strumenti di sviluppo economico (si pensi alla nuova S.r.l. per i giovani, infra), "correggono" alcune distorsioni esistenti nell attuale sistema legislativo sia per le imprese che per i lavoratori autonomi e i privati cittadini, e non solo a livello amministrativo, ma anche fiscale. Le principali novità sono esposte di seguito. Liberalizzazione delle attività economiche Già l'art. 3 del D.L. 138/2011, convertito con la Legge n. 148 del 14/9/2011, aveva stabilito il principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. Rafforzando tale orientamento, in base all'art. 1, commi 1 e 3 del Decreto Liberalizzazioni, vengono abrogate le norme che: a) prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell amministrazione comunque denominati per l avvio di un attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; b) pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite; c) pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate;
2 d) impediscono, condizionano o ritardano l avvio di nuove attività economiche o l ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi; e) impediscono, limitano o condizionano l offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità; f) alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti. Tra i soggetti e le attività maggiormente interessate dalle liberalizzazioni figurano: farmacie, i cui limiti quantitativi sono stati modificati per favorirne nuove aperture (art. 11); notai, il cui numero è stato incrementato di 500 unità e subirà un ulteriore aumento fino a 500 posti tra il 2012 ed il 2014 (art. 12, commi 1 e 3); distributori di carburante, il cui esercizio viene liberalizzato, stabilendo che i gestori degli impianti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. Inoltre, sono eliminati i vicoli o le limitazioni per l utilizzo di impianti di distribuzione carburanti completamente automatizzati fuori dai centri abitati (artt. 17, 18, 19, 20). Istituzione del Tribunale delle imprese I commi 2 e 5 dell'art. 2 del Decreto sanciscono l'ampliamento delle competenze delle sezioni dei Tribunali specializzate in proprietà industriale, che diventeranno veri e propri tribunali delle imprese chiamati a giudicare sulle controversie societarie. Più specificamente, il Tribunale delle imprese è competente in materia di: a) proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonchè in materia di illeciti afferenti all esercizio dei diritti di proprietà industriale (legge 10 ottobre 1990, n. 287 e artt. 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea); b) invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori delle università (artt. 64 e 65 D.Lgs. n. 30/2005); c) informazioni segrete (artt. 98 e 99 D.Lgs. n. 30/2005); d) indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale (art. 134 D.Lgs. n. 30/2005); e) provvedimenti del Consiglio dell ordine (art. 134 D.Lgs. n. 30/2005) f) controversie in materia di diritto d autore; g) class action (art. 140-bis D.Lgs. n. 206/2005).
3 Inoltre, il tribunale delle imprese è competente in materia di controversie societarie, e precisamente per le cause: tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia; relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali; tra soci e società; in materia di patti parasociali; contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; relative a rapporti di controllo (art. 2359, comma 1, n. 3, c.c.), di coordinamento tra società (art septies C.C.) e di gruppo cooperativo paritetico (art septies C.C.); relative ai contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del Codice Civile. La nuova SRL semplificata Il Decreto Liberalizzazioni ha disciplinato, all art. 3, l accesso dei giovani alla costituzione di Società a responsabilità limitata. Nello specifico, la norma ha modificato il Codice Civile nella parte relativa al Libro 5, Titolo V (dopo l art è stato inserito l art bis), dedicato alla società a responsabilità limitata, introducendo una nuova tipologia di forma societaria, vale a dire la SRL semplificata (Ssrl). La disciplina applicabile è quella della Srl ordinaria, salvo alcune sostanziali novità, evidenziate di seguito: - la Srl semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. - L importo minimo del capitale sociale si riduce ad 1 euro; la soglia di euro prevista dall art. 2463, secondo comma, numero 4), diventa il limite massimo che il capitale può raggiungere. Il conferimento può avvenire esclusivamente in denaro e deve essere interamente effettuato alla data di costituzione. - L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti gli onorari notarili connessi alla costituzione della società. L ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all iscrizione entro il
4 termine perentorio di quindici giorni. Decorso inutilmente il termine indicato per l iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l iscrizione con decreto. - È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma dell'art. 3, e l'eventuale atto è conseguentemente nullo. - Quando il singolo socio perde il requisito anagrafico, se l assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto. - Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l assemblea per deliberare la trasformazione della società; in mancanza, si procede allo scioglimento. La nuova SRL a capitale ridotto Sulla scorta della disciplina della Società a responsabilità limitata semplificata (Ssrl), introdotta dall art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un ulteriore figura giuridica con l obiettivo di offrire uno stimolo all intrapresa di attività imprenditoriali: il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, all art. 44, ha stabilito la possibilità di costituire una Srl a capitale ridotto alle persone fisiche anche di età superiore ai 35 anni, eliminando, dunque, uno dei principali vincoli sanciti dalla normativa previgente per le Srl semplificate. Oltre al venir meno del limite anagrafico, è possibile rinvenire altre fondamentali differenze tra i due istituti: - gli amministratori della Srl a capitale ridotto possono essere scelte tra persone fisiche anche diverse dai soci. - In mancanza di previsione che estenda anche alla nuova Srl a capitale ridotto le agevolazioni stabilite dall art.3, comma 3 del D.L. 1/2012, non appare possibile prevedere l esenzione dal pagamento delle spese di iscrizione nel registro delle imprese (diritto di bollo e di segreteria) e degli oneri notarili.. In ogni caso, fatte salve le distinzioni appena sottolineate, in virtù del richiamo all art bis, gran parte della disciplina è mutuata da quella prevista per la SSrl: - la partecipazione alla società rimane esclusivo appannaggio delle persone fisiche, con esclusione, dunque, di tutti gli altri soggetti. La costituzione può avvenire con contratto o atto unilaterale (possibile quindi la creazione di società unipersonali) ed il suo atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico.
5 - Si conferma l importo minimo del capitale sociale, stabilito nella misura di un 1 euro; la soglia di euro prevista dall art. 2463, secondo comma, numero 4), rappresenta il limite massimo che il capitale può raggiungere: pertanto, non sarà possibile aumentare il capitale sociale sopra tale soglia senza trasformazione in Srl ordinaria. Il conferimento può avvenire esclusivamente in denaro e deve essere interamente effettuato alla data di costituzione. - L atto costitutivo deve indicare gli elementi previsti dal secondo comma dell art bis (ammontare del capitale, dati dei soci, indicazione degli amministratori, ecc.). - La denominazione di srl a capitale ridotto, l ammontare del capitale, la sede della società e l ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nel sito della società. La nuova figura giuridica, in ultima analisi, estende agli over 35 la possibilità di usufruire di uno strumento flessibile che non richieda ingenti immobilizzi di capitale. Inoltre, il mancato richiamo al modello standard tipizzato con decreto dal Ministero della Giustizia, renderebbe la Srl a capitale ridotto immediatamente utilizzabile, al contrario della Ssrl, per la quale si è ancora in attesa dell emanazione del succitato modello di statuto. Le società tra professionisti La Legge 12 novembre 2011, n. 183, all'art. 10, ha stabilito la possibilità di costituire una società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Il successivo Decreto Liberalizzazioni, all'art. 9 bis, ha precisato che "in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi".
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