Analisi della Legge n. 27/2012. Aspetti clinici, medico-legali e giuridici

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1 Analisi della Legge n. 27/2012 Aspetti clinici, medico-legali e giuridici Luigi Floris, Laura Floris * PREMESSE In materia di risarcimento del danno alla persona da "lesioni di lieve entità", l'accertamento medico-legale è sempre estremamente delicato e complesso in quanto si tratta di verificare l'esistenza di un danno che, per lo più, non è strumentalmente rilevabile, considerato che spesso le apparecchiature diagnostiche non sono in grado di valutare in modo soddisfacente questo genere di lesioni. Nel caso, ad esempio, di un "trauma del rachide cervicale", l'efficienza lesiva dell'evento che provoca la lesione costituisce uno dei cardini dell'accertamento della sussistenza del "nesso causale", con la conseguenza che quando risulti, con certezza, che l'evento traumatico verificatosi non era in grado di provocare lesioni alla colonna, la richiesta risarcitoria deve essere respinta. Naturalmente, vale anche la considerazione opposta, e cioè quando la violenza del sinistro è stata tale da aver avuto, con certezza, un'efficienza lesiva sul rachide, la richiesta risarcitoria non può e non deve essere disattesa. Basti ricordare che il danno in questione, per quanto "di lieve entità", quando presente e correttamente verificato mediante un accertamento medico-legale, attiene ad un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente garantito (1) e, pertanto, deve essere integralmente risarcito. In effetti, in Italia, gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da un tumultuoso incremento dei "traumi distorsivi del rachide cervicale", tanto che si è detto che "il collo degli italiani è molto fragile e risente del minimo urto". Questa anomalia è stata costantemente denunciata dalle Compagnie Assicurative, mettendo in evidenza l'incongruo e notevole esborso economico, peraltro "compensato" da un costante aumento dei premi delle polizze in ambito di RCA. Nell'ultimo decennio sono stati fatti numerosi tentativi legislativi (2) per cercare di arginare questo fenomeno speculativo, con risultati per lo più non confortanti. * Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Cagliari. 1

2 Un ulteriore tentativo per cercare di migliorare la difficile situazione italiana in questo preciso ambito del risarcimento del danno alla persona è stato effettuato con la Legge n. 27 del 24 marzo Per una migliore comprensione del contenuto di questa Legge, può essere utile soffermarsi su alcuni pilastri concettuali della Medicina Legale: danno biologico e nesso causale. DANNO BIOLOGICO - Corte Costituzionale "Sentenza n. 184/1986". Il danno biologico consiste in una "lesione dell'integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, senza riferimenti alla capacità di guadagno della persona" e rappresenta il "danno-evento" sempre presente e sempre risarcibile. - Decreto Legislativo n. 38/2000 "Danno biologico INAIL". Il danno biologico consiste in una "lesione dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale". "Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". - Legge n. 57/2001 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati". Per danno biologico si intende "la lesione all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale". "Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito del danneggiato". - Decreto Legislativo n. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private". Art. 138 "Danno biologico per lesioni di non lieve entità". Art. 139 "Danno biologico per lesioni di lieve entità". Per danno biologico si intende "la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito". 2

3 Come si può notare tutte le definizioni di danno biologico hanno un comune denominatore: "l'accertamento medico-legale". Concetto fondamentale: di fronte ad un danno alla persona, si tratti di lesioni "di non lieve entità" o di "lieve entità", che sia una lesione o una menomazione, perché questo danno possa essere considerato risarcibile è sempre necessario un accertamento medico-legale, che deve essere svolto utilizzando una corretta metodologia medico-legale. NESSO CAUSALE Il nesso causale costituisce il cardine di ogni accertamento medico-legale: debeatur". "An Da un corretto accertamento del nesso causale dipende l'accoglimento o il rifiuto di qualunque richiesta risarcitoria nel vasto campo delle "obbligazioni". Criteri medico-legali di causalità: cronologico, qualitativo, quantitativo, modale, di continuità fenomenologica, di esclusione,, clinico-anamnestico, di ammissibilità scientifica, anatomo-patologico, etc. Tra i più importanti: - Criterio cronologico: è soddisfatto quando le lesioni sono contestuali o immediatamente successive al prodursi dell'azione lesiva. - Criterio qualitativo: è soddisfatto quando il tipo di lesione è compatibile con il tipo di azione lesiva: ad esempio, una ferita lacero-contusa riscontrata in un soggetto dopo essere stato investito da un'autovettura. - Criterio quantitativo (o di efficienza lesiva) risulta soddisfatto quando l'entità della vis lesiva è stata tale da aver provocato sicuramente quel tipo di lesione. - Criterio modale è soddisfatto quando le lesioni riscontrate sono compatibili con il mezzo con il quale sono state provocate. - Criterio della continuità fenomenologica: deve esistere un continuum di sintomi e di segni clinici tra la lesione iniziale e gli esiti dannosi finali. - Criterio di esclusione: nel determinismo dell'evento dannoso in esame devono essere esclusi altri fattori causali, diversi da quello considerato. 3

4 LESIONE E MENOMAZIONE "Lesione": traumatico. alterazione anatomo-patologica iniziale in seguito ad un insulto Due evenienze: 1) La lesione può evolvere con completa restitutio ad integrum: in tal caso si configura soltanto un danno biologico temporaneo, senza postumi permanenti; 2) La lesione evolve senza arrivare alla guarigione completa: in tal caso si ha una "Menomazione" e si configura anche un danno biologico permanente. Esempio esplicativo Epatite virale acuta da virus B: le transaminasi aumentano rapidamente, compare l'ittero, il soggetto viene sottoposto a terapia per alcuni mesi finché non si arriva alla guarigione clinica. Due possibilità: 1) La prima: le transaminasi rientrano nella norma, il soggetto riacquista uno stato di benessere e si ha una restitutio ad integrum: guarigione senza postumi. 2) La seconda: le transaminasi permangono "mosse", il virus continua a circolare nel torrente ematico, il soggetto continua ad essere astenico, si instaura una epatite cronica attiva. Quindi, dalla lesione iniziale (epatite acuta) è residuata una menomazione (epatite cronica attiva). INVALIDITA' TEMPORANEA E INABILITA' TEMPORANEA Invalidità temporanea (o danno biologico temporaneo): impedimento temporaneo (assoluto o parziale) delle ordinarie attività esistenziali del soggetto leso. Danno non patrimoniale. Inabilità temporanea: impedimento temporaneo (assoluto o parziale) dell'attività lavorativa del soggetto leso. Danno patrimoniale (lucro cessante): deve essere provato. 4

5 Danno biologico temporaneo (o invalidità temporanea): utilizzare per la valutazione. (3) riferimenti da - Attendere alla cura e all'igiene personale. - Comunicare con gli altri. - Assumere gli atteggiamenti normali di ogni persona. - Viaggiare da solo. - Compiere le attività normali generiche. - Avere rapporti sessuali. - Dormire e riposarsi. - Dedicarsi a svaghi, passatempi e attività culturali. Danno biologico temporaneo totale: periodo durante il quale il soggetto leso ha avuto un impedimento totale allo svolgimento delle proprie ordinarie attività esistenziali (ricovero ospedaliero, allettamento, trauma plurifratturativo). Danno biologico temporaneo parziale (al 75%, al 50%, al 25%): periodo durante il quale il soggetto leso ha avuto un impedimento solo parziale allo svolgimento delle proprie ordinarie attività esistenziali. DANNO BIOLOGICO PERMANENTE: sussistenza. tappe procedurali per accertarne la 1) Accertare l'esistenza di una lesione in corpore, che sia in rapporto causale con l'evento traumatico in oggetto. 1 nesso causale: tra evento traumatico e lesioni. 2) Accertare se dalla lesione iniziale è residuata una menomazione obiettivabile. 2 nesso causale: tra le lesioni e le eventuali menomazioni. 3) Accertare se da questa menomazione è derivata una compromissione delle attività esistenziali del soggetto leso. 3 nesso causale: tra menomazione e modificazione in pejus della qualità della vita. 5

6 DANNO BIOLOGICO: danno disfunzionale. Nelle "menomazioni di media o di grave entità", l'accertamento medico-legale del danno risulta abbastanza agevole, in quanto è facilmente dimostrabile l'esistenza di una modificazione in peius della qualità della vita del leso. Nelle "menomazioni di lieve entità", l'accertamento è più delicato e complesso, in quanto risulta difficile evidenziare un peggioramento della qualità della vita del danneggiato. Senza la dimostrazione di questa disfunzionalità non esiste danno biologico risarcibile. Pertanto, si deve correggere l errore che rapporta il danno risarcibile alla lesione di per sé stessa, indipendente dalle conseguenze pregiudizievoli. Corte Costituzionale Sentenza n. 372/1994: Ai fini del risarcimento, è sempre necessaria la prova ulteriore dell entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato. Corte di Cassazione Sentenza n. 4491/1996: E danno biologico risarcibile (inteso come danno-conseguenza rispetto al danno-evento della lesione) la perdita per il danneggiato di utilità dell esistenza, determinata dalla lesione del bene salute. DANNO BIOLOGICO: reductio ad unitatem. Varie figure di danno: - danno alla capacità lavorativa generica - danno alla vita di relazione - danno estetico - danno alla vita sessuale - danno psichico Prima dell'introduzione del concetto del danno biologico, queste figure di danno venivano risarcite in maniera autonoma. Con l'introduzione del danno biologico, poiché rappresentano una compromissione dell'integrità psico-fisica, esse hanno perso dignità risarcitoria autonoma e vengono tutte ricomprese all'interno del danno biologico. 6

7 DANNO MORALE E DANNO PSICHICO Danno morale: Art c.c. "Pretium doloris". Sofferenza morale soggettiva transeunte. E' un danno presuntivo che non compete, quanto a valutazione e stima, al medico legale, ma direttamente al Giudice. Nel danno morale l'interesse tutelato è la dignità della persona offesa. Danno psichico: danno biologico di natura psichica. Compromissione della salute consistente in una alterazione delle funzioni psichiche. E' un danno biologico che va accertato e provato dal medico legale. Deve essere presente una storia clinica documentata (consulenze psichiatriche, terapia psico-farmacologica, psicoterapia) da porre in rapporto causale con l'evento lesivo. Nel danno psichico, trattandosi di un danno biologico, l'interesse tutelato è la lesione della salute. TRAUMA DEL RACHIDE CERVICALE Da un trauma cervicale possono derivare varie patologie che, con crescente gravità, vanno dalla semplice cervicalgia temporanea, alla distrazione dei muscoli lunghi del collo, alla vera e propria distorsione del rachide cervicale con presenza o meno di interessamento neurologico, fino alla lussazione e/o frattura vertebrale. Al medico legale spetta, quindi, l'arduo compito di effettuare un corretto accertamento medico-legale utilizzando i vari criteri di causalità (cronologico, qualitativo, quantitativo, modale, di continuità fenomenologica, di esclusione, etc.), per l'individuazione dei 3 nessi causali (precedentemente descritti). Per cercare di capire i vari gradi di coinvolgimento del rachide cervicale in caso di trauma si può ricorrere alla famosa tabella clinica di origine canadese (WAD Whiplash Associated Disorders) proposta dalla Quebec Task Force che consente di risalire alla lesione anatomica. - Grado 0: assenza di sintomi (soggettivi) e segni (obiettivi). 7

8 - Grado 1 : dolore riferito al collo, senza segni obiettivabili dal medico. - Grado 2 : dolore riferito al collo, diminuzione della mobilità e punti dolorosi evidenziabili dal medico. - Grado 3 : sintomi e segni al collo muscolo-scheletrici ed interessamento neurologico periferico (riflessi osteo-tendinei diminuiti o assenti, debolezza muscolare, deficit di sensibilità). - Grado 4 : sintomi e segni al collo con impotenza funzionale: frattura e/o lussazione di una o più vertebre. Nel grado 1 e 2 la guarigione è completa. Nel grado 3 si ha stiramento grave con lacerazione dell'integrità tessutale: il dolore è immediato e profondo, l'edema è accentuato nell'area colpita e raggiunge il massimo entro il 4 giorno. In questo tipo di lesione i tessuti sono significativamente modificati dai fenomeni di cicatrizzazione e fibrosi. La guarigione richiede dai 3 ai 6 mesi circa: talvolta può non aversi una "restitutio ad integrum" e possono residuare dei postumi permanenti. Quindi anche in questo caso due possibilità: 1) La prima: completa restitutio ad integrum > guarigione senza postumi. 2) La seconda: lacerazione dell'integrità tessutale senza restitutio ad integrum > guarigione con postumi. LEGGE N. 27 DEL 24 MARZO 2012 Obiettivo principale di questa Legge è il contenimento della natura "speculativa" di parte delle richieste di risarcimento per danni alla persona da "lesioni di lieve entità". Se l'intento appare certamente condivisibile, tuttavia le modalità con cui il Legislatore si è espresso risentono chiaramente di un'evidente frettolosità e confusione sia di natura giuridica che probatoria medico-legale, comportando degli effetti "collaterali" incongrui rispetto alle effettive necessità di riscontro tecnico per il giusto risarcimento del danno da "lesioni di lieve entità", mettendo nello sconcerto gli operatori del settore e, sostanzialmente, demandando al medico legale il compito di accertare, e talvolta negare, tale nefasta condizione. 8

9 Con questa Legge sono state introdotte due norme, entrambe contenute nell'articolo 32. Art. 32 comma 3-ter Al comma 2 dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente". Art. 32 comma 3-quater "Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione". Balza subito agli occhi l'evidente contraddizione sia di natura giuridica che medicolegale che queste due norme comportano. Nel comma 3-ter si parla di "lesioni di lieve entità" e si precisa che queste lesioni non potranno dar luogo a "risarcimento per danno biologico permanente". E' stato appena puntualizzato che il danno biologico permanente si identifica con la "menomazione" e non con la "lesione". Nel comma 3-quater "il danno alla persona per lesioni di lieve è risarcito solo a seguito di riscontro medico-legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione". Cosa significa visivamente? lesione, questa non esiste? Vuol dire che se non si riesce a vedere ictu oculi una Esempio esplicativo. Disturbo post-traumatico da stress: è un danno psichico che si può verificare quando una persona subisce un violento ed improvviso trauma psichico, avendo vissuto o assistito ad un evento che ha implicato morte o minaccia di morte: ad esempio un soggetto che, durante un grave sinistro stradale, rimane incastrato all'interno dell'autovettura e vede morire un'altra persona, senza poter far nulla per soccorrerla. Risulta abbastanza chiaro che questo danno psichico non è evidenziabile visivamente "sensu strictu", mentre è evidenziabile con un esame clinico-obiettivo. Infatti, il danno psichico si differenzia dal danno fisico perché non ha una manifestazione esteriore tangibile. Ma se anche volessimo cercare di individuarlo strumentalmente, non esiste un esame strumentale che ci possa dire che quel soggetto è affetto da un disturbo posttraumatico da stress. 9

10 Quindi, applicando letteralmente e rigidamente la norma, tante lesioni, anche gravi, non troverebbero dignità risarcitoria. Per la verità, la maggior parte degli Studiosi si è trovata concorde nel ritenere che il termine visivamente debba avere un significato più ampio, da "tradurre" come evidenza scientifica: cioè, evidenza concreta di un fatto idoneo a provocare una lesione. Torniamo al comma 3-ter. Cosa si deve intendere per "accertamento clinico strumentale obiettivo"? Numerosi giuristi e medici legali si sono cimentati in questi mesi per cercare di dare un'interpretazione quanto più rispondente allo spirito della legge, considerato il non chiaro significato di tale disposizione e l'oggettiva ambiguità del dato normativo. Il dott. Marco Rossetti (Magistrato) (4) ritiene che "la norma in questione non abbia aggiunto alcunché alla precedente definizione di danno biologico (artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni). Essa non ha fatto altro che formulare in modo forse più esplicito un principio già implicito nel sistema". Gli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni definiscono "danno biologico" soltanto quello "suscettibile di accertamento medico-legale". Accertare deriva etimologicamente dal latino "certus", cioè rendere sicuro, verificare. Pertanto, "suscettibile di accertamento medico-legale" vuol dire, senza ombra di dubbio, che il danno biologico per poter essere risarcito deve essere obiettivamente sussistente, non sulla base di intuizioni o suggestioni, ma sulla base di una corretta criteriologia medico-legale. Anche prima della Legge 27/2012, il danno biologico era risarcibile solo a condizione che fosse riscontrata una sicura obiettività medico-legale, posto che per la Medicina Legale non è concepibile l'esistenza di danni presunti, figurativi o ipotetici. Quindi, la nuova norma serve, semmai, a richiamare l'attenzione dei medici legali sulla necessità che il danno biologico sia accertato in modo rigoroso e zelante, evitandone il riconoscimento nei casi di sole allegazioni soggettive ed in quelli in cui non vi siano riscontri clinico-obiettivi, escludendo tassativamente il criterio "post hoc, ergo, propter hoc". 10

11 Il dott. Giovanni Cannavò e il dott. Luigi Mastroroberto (Medici Legali), esponenti principali dell'associazione medico-giuridica Melchiorre Gioia (5), hanno prodotto delle Linee Guida molto interessanti e ben argomentate. In estrema sintesi, Essi sostengono che "in considerazione del fatto che il Legislatore non ha utilizzato né virgole né congiunzioni né trattini tra i tre aggettivi, per potersi riconoscere un danno biologico permanente, l'accertamento medico-legale deve avere tutti e tre i requisiti contemporaneamente: deve dare, cioè, evidenza della lesione sia attraverso le risultanze di un esame "clinico" sia attraverso un esame "strumentale", ed entrambi devono fornire riscontri "obiettivi". Tuttavia, Essi ritengono, peraltro correttamente, che nel caso per esempio di un "trauma distorsivo del rachide cervicale" non esiste alcun esame strumentale che sia in grado di mettere in evidenza la lesione e/o la menomazione post-traumatica. Questa interpretazione, applicata letteralmente e rigorosamente, renderebbe praticamente non più risarcibile alcun danno biologico permanente nei "traumi distorsivi del rachide cervicale" in quanto, mancando il reperto strumentale, pur in presenza di un quadro clinico-obiettivo sicuramente riconducibile alla lesione iniziale in oggetto sulla base di una corretta e precisa criteriologia medico-legale, non si dovrebbe dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Secondo l'organismo Unitario dell'avvocatura Italiana (OUA) tale interpretazione della Legge "rappresenterebbe il pretesto per evadere il risarcimento dei danneggiati, inducendo le Compagnie Assicuratrici ad effettuare pressioni nei confronti dei loro medici legali fiduciari affinché si adeguino a tale tipo di "lettura", talvolta in contrasto con la criteriologia medico-legale e con la stessa deontologia medica". Il Prof. Paolo Arbarello, presidente della SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni), nel maggio 2012, ha inviato agli iscritti una lettera, corredata da una serie di documenti allegati, nella quale, tra l'altro, si legge quanto segue. "Una questione che sta suscitando in tutti i medici legali iscritti ed anche non iscritti alla SIMLA, ivi compresi i numerosissimi colleghi fiduciari delle Compagnie di Assicurazione, è la interpretazione che l'ania e talune Compagnie Assicuratrici parrebbero voler dare dei famosi due emendamenti 3-ter e 3-quater della Legge 27/2012. La SIMLA e tutti i medici legali italiani sono perfettamente coscienti del momento che il Paese sta attraversando e della esigenza di tagliare spese inutili, abusi, rami secchi, sprechi; ma gli stessi sono anche coscienti che qualunque atteggiamento "talebano", nel campo del danno biologico, ha solo effetti negativi. Tanto più che i dati 11

12 recentissimi riferiti al periodo riportano che la sinistrosità stradale è diminuita del 22% a fronte di un aumento dei premi assicurativi del 98%. I colpi di mano lobbystici hanno sempre portato danni rilevanti, in primis a chi li ha portati avanti: giacché nell'equilibrio dei poteri, al Legislatore incolto e frettoloso, si giustappone subito un potere giudiziario che, magari nel tentativo di correggere la rotta da un lato, finisce talora con il portare la nave ad uno scarroccio eccessivo dall'altro". La lettera del Prof. Arbarello continuava richiamando "gli obblighi e le responsabilità etico-giuridiche e deontologiche dell'attività clinica del medico legale, al quale spetta il compito di svolgere sempre una "visita medica" senza eccezioni di sorta anche nei casi di "micropermanenti". Inoltre, "la dignità professionale è la sola e unica garanzia culturale di risparmio, contrariamente al supino vassallaggio a logiche interpretative pseudo-culturali, le quali verrebbero spazzate via dalla prima sentenza di un inevitabile contenzioso concernente la tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione". In data 21 giugno 2012, le sigle associative e sindacali medico-legali italiane (6), riunite in coordinamento, con l' imprimatur di Magistrati della Cassazione Civile, dell'organismo Unitario dell'avvocatura Italiana, dell'associazione Nazione dei Giudici di Pace, dell'ordine dei Medici di Roma, dell'ordine degli Avvocati di Roma, "preso atto delle pur condivisibili finalità della Legge 27/2012 che mira al contenimento di pretese risarcitorie indebite o illecite", hanno approvato il seguente documento. "1) La formulazione equivoca del testo di legge si presta a fuorvianti interpretazioni, potendo risultare produttiva di iniquità addirittura maggiori di quelle alle quali si è inteso porre rimedio negando il giusto ristoro di danni alla persona, anche di lieve entità. 2) Si ribadisce l'insostituibilità dell'apporto tecnico dello specialista in medicina legale in ogni fase dell'accertamento e della valutazione del danno, nello spirito della migliore metodologia operativa, che non può essere vincolata ad alcun preordinato schematismo e deve svolgersi nel pieno rispetto di un'indagine semeiologica coerente e della critica valutazione delle soggettività inerenti alla specificità dell'evento, ivi compresa la eventuale necessità di ricorrere ad approfondimenti strumentali. 3) Si ribadisce che esistono quadri sintomatologici secondari a traumi minori (ad esempio traumi contusivo-distorsivi) per i quali la professionalità d'accertamento medico-legale può rendere accessorio o superfluo il ricorso ad indagini strumentali per ottenere un preciso inquadramento diagnostico e valutativo. 4) Si sottolinea che i disturbi psico-reattivi sfuggono ad un accertamento di natura strumentale che sembrerebbe essere indicato come criterio accertativo, ciò non potendo assumersi aprioristicamente come assenza di lesione o di infermità. 12

13 5) Si sottolinea come l'esistenza della lesione e/o menomazione sia subordinata esclusivamente alla competente valutazione del nesso di causalità materiale nel rigoroso rispetto della criteriologia, che è appannaggio dello specialista medico-legale, al quale solo compete interpretarla con coerenza ed applicarla con qualificata capacità professionale. 6) Si rifiuta di condividere qualunque apodittica imposizione, da qualsivoglia parte provenga, che rischi di coartare la libertà professionale e la coerenza scientifica dello specialista in medicina legale, costringendolo impropriamente a modificare una metodologia valutativa ossequiosa della migliore dottrina medico-legale. 7) Si deve, infine, far proprio e idealmente sottoscrivere il documento prodotto a riguardo dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri. 8) Per tutto quanto sopra, si auspica che venga predisposta al riguardo, con estrema urgenza, un intervento legislativo che ponga rimedio alle incongruità sopracitate". La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri ha diffuso un comunicato, definendo "ambigua" la Legge e affermando che "alla luce delle previsioni del Codice di Deontologia Medica si ribadisce il rispetto della normativa vigente, respingendo interpretazioni che possano determinare un'invasione di quello spazio incomprimibile di autonomia e responsabilità del medico in generale e del medico legale in particolare, e si ricorda che non può essere messa in discussione la competenza del medico legale nel valutare il nesso di causalità materiale tra l'evento lesivo denunciato e le conseguenze biologico-funzionali temporanee o permanenti da stimare ai fini del risarcimento". La circolare richiama, poi,gli articoli 4 e 62 del Codice Deontologico. (7) "Il medico, quindi, forte del codice deontologico, non dovrà aderire ad alcuna indicazione limitativa della propria competenza di valutazione e della libertà di scienza e coscienza, rispetto alla propria dignità di professionista, a tutela della salute e dei diritti del paziente". Il Prof. Domenico Vasapollo (Direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina Legale dell'università di Bologna) (8), sostiene che "di fronte all'apparente insolubilità del problema e alle conclusioni contraddittorie ed aporetiche, non resta che applicare, saggiamente e con zelo, la corretta metodologia medico-legale, a prescindere dalle pressioni che vengono esercitate costantemente sui medici legali". 13

14 CONCLUSIONI In sintesi, alla luce delle considerazioni e interpretazioni dei vari autorevoli Studiosi, peraltro tutte meritevoli di attenzione e di approfondimento, si ritiene di poter concludere nel seguente modo. A) Di fronte alla complessità dei problemi in campo, si ritiene indispensabile applicare saggiamente, con zelo e correttamente, la metodologia che la dottrina medicolegale mette a disposizione. B) Si ritiene necessario fare ricorso e scegliere, sia in fase stragiudiziale, ma ancor più in fase giudiziale, Consulenti Tecnici esperti (Medici specialisti in Medicina Legale o, in alternativa, Medici di sicura competenza medico-legale) che dimostrino rigore metodologico, coerenza e comprovata qualificazione professionale, e non si lascino influenzare da indebite pressioni, sia che provengano dalla parte danneggiata (attrice) che dalla parte danneggiante (convenuta). La consulenza tecnica, che si tratti di "consulenza tecnica della parte" o di "consulenza tecnica d'ufficio", è un parere motivato e deve essere redatta con rigore metodologico da un professionista esperto in ambito medico-legale. Non è infrequente la nomina, in qualità di CC.TT.UU., di professionisti di altissima professionalità e molto stimati nei loro specifici ambiti specialistici (ortopedici, fisiatri, neurologi, odontoiatri, radiologi, pediatri, etc.) ma che, in sede di operazioni peritali, dimostrano di avere "poco chiara" la criteriologia necessaria per un corretto accertamento medico-legale: Unicuique suum tribuere. C) La nuova normativa, così (ri)formulata, dovrebbe tendere a valorizzare il ruolo e la professionalità del medico legale e dovrebbe servire a sottolineare "ulteriormente" la necessità di un'applicazione rigorosa del metodo medico-legale in tema di causalità, inteso come vis lesiva e compatibilità qualitativa alla produzione della lesione e dell'eventuale conseguente menomazione. D) Si ritiene ragionevole, da parte dei medici legali fiduciari e delle Compagnie Assicurative, evitare atteggiamenti particolarmente restrittivi in situazioni in cui l'eventuale menomazione, conseguente alla sicura lesione iniziale, appaia reale ed effettiva in considerazione dell'evidenza clinica ed obiettiva, pur in assenza di riscontro strumentale, peraltro quest'ultimo spesso non necessario e non dirimente dal punto di vista diagnostico, come unanimemente considerato in ambito scientifico. 14

15 Il ricorso sconsiderato ad esami strumentali inutili, e talvolta dannosi, incide economicamente sia sulla Sanità Pubblica sia sulle Compagnie Assicurative, le quali si vedono pretendere il rimborso integrale delle spese sanitarie da parte del soggetto danneggiato. Il diniego di un risarcimento dovuto porterà ad un notevole contenzioso giudiziario, con un ulteriore aggravio economico per le stesse Compagnie Assicurative. E) Si ritiene auspicabile un nuovo intervento legislativo che renda le norme sul risarcimento del danno alla persona da "lesioni di lieve entità" più chiare e meglio interpretabili da parte di tutti gli operatori del settore assicurativo. 15

16 BIBLIOGRAFIA (1) Art. 32 della Costituzione. "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". (2) - Art. 5 Legge n. 57/ Art. 23 Legge 273/ Decreto Ministero della Salute 3 Luglio Decreto Legislativo 209/2005 (3) Brondolo, Farneti, Mangili: Il danno biologico, patrimoniale, morale - Giuffrè (4) Dott. Marco Rossetti: "Le nuove regole sull'accertamento del danno da lesione di lieve entità: profili giuridici". (5) Associazione medico-giuridica Melchiorre Gioia: "Linee guida legge n. 27 del 24 marzo 2012". 16

17 (6) Sigle associative e sindacali medico-legali italiane. - Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) - Prof. P. Arbarello. - Sindacato Italiano Specialisti Medicina Legale e delle Assicurazioni (SISMLA) - Dott. R. Zinno. - Federazione delle Associazioni medico-legali italiane (FAMLI) - Prof. M. Tavani. - Società Medico-legale Triveneto (SMLT) - Dott. E Pedoja. - Associazione Nazionale Medici Legali (ANML) - Dott. M. Chiarito. - Associazione Nazionale Medici INPS (ANMI) - Dott. F. Ammaturo. - Coordinamento Medici Legali Aziende Sanitarie (COMLAS) - Dott. M. Martelloni. - Associazione Nazionale Medici INAIL (ANMI - INAIL) - Dott. P. Malavenda. (7) Codice di Deontologia Medica. Art. 4: Libertà e indipendenza della professione. "L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico. Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve operare al fine di salvaguardare l'autonomia professionale e segnalare all'ordine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale". 17

18 Art. 62: Attività medico-legale. "L'esercizio dell'attività medico-legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento. L'accettazione di un incarico deve essere subordinato alla sussistenza di un'adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di deontologia medica. In casi di particolare complessità clinica e in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l'associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta. Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura e nel caso in cui trattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell'ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti. L'espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale". (8) Prof. Domenico Vasapollo: "Luci e ombre della legge n. 27/2012: il punto di vista medico-legale". 18

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