Legge Regionale 23 giugno 1998, n. 18

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1 Legge Regionale 23 giugno 1998, n. 18 Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60. Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Regione promulga la seguente legge: TITOLO I (NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO) Art.1 Finalità 1. La Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della Legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplina e promuove l'agriturismo, integrandolo con l'offerta turistica regionale, al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio socioeconomico, culturale e ambientale del proprio territorio e di promuovere lo sviluppo rurale. Art.2 Definizione di attività agrituristiche 1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. 2. Rientrano tra tali attività: a) ospitare in locali situati nell'ambito dei fondi facenti parte dell'azienda agricola, e nei locali di abitazione dell'imprenditore anche se ubicati in un centro abitato, nonché l'ospitalità in azienda, in spazi aperti attrezzati per l'agricampeggio; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico. Il requisito di cui sopra si intende soddisfatto anche attraverso l'integrazione parziale di prodotti provenienti da altre aziende agricole sarde collegate per l'esercizio delle attività agrituristiche. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne; c) vendere direttamente i prodotti di cui alla precedente lettera b); d) organizzare attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda. 3. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Art.3 Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo 1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del codice civile e ai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, regolarmente iscritti nei relativi ruoli previdenziali ai sensi della Legge 2 agosto 1990, n Art.4 Denominazione delle attività agrituristiche 1. I termini "agriturismo" e "agrituristico" sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge. Art.5 Connessione e complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica 1. Il rapporto di connessione e complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica si realizza allorché l'azienda agricola, in relazione alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi abitativi disponibili e al numero degli addetti impiegati nelle diverse attività agricole, sia idonea a svolgere l'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni della presente legge. 2. Il requisito di principalità delle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura rispetto all'attività agrituristica si intende garantito quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola sia superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica. 3. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 va dimostrata dall'interessato mediante una specifica relazione sull'attività agrituristica prevista per il triennio successivo in rapporto all'attività agricola principale e con la presentazione annuale di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza delle condizioni stesse. Art.6 Limiti per l'esercizio dell'agriturismo 1. Per le aziende aventi superficie minore o uguale a 10 ettari il limite massimo per l'ospitalità presso l'abitazione

2 dell'imprenditore agricolo e in altri fabbricati situati nell'azienda agricola è di 6 camere e 10 posti letto. Per lo stesso tipo di azienda il limite massimo per l'ospitalità è di 5 piazzole e 15 campeggiatori. 2. Per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un incremento di un posto letto e di un campeggiatore per ogni ettaro oltre i 10, con il limite massimo di 12 camere e 20 posti letto e di 10 piazzole e 30 campeggiatori. 3. In aggiunta agli ospiti di cui ai commi 1 e 2, possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti, e comunque in numero non superiore a 80 coperti per pasto. Art.7 Norme igienico-sanitarie 1. I locali adibiti ad uso agrituristico devono avere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal Regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e agli indici di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti. Le deroghe devono essere motivate e concesse dai Comuni nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate. 2. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di idonei servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi. 3. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, in assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l'autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell'abitazione. In tal caso deve essere comunque garantito che il rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari sia quello indicato nel comma 2. All'interno della struttura edilizia aziendale, inoltre, deve essere previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni. 4. Negli spazi aperti la superficie da destinare a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non inferiore a 40 mq. La sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno. 5. I locali per l'agriturismo devono essere dotati di acqua corrente potabile. 6. Per le norme igieniche riguardanti la preparazione e la somministrazione di spuntini, pasti e bevande, la normativa di riferimento è quella contenuta nella Legge 30 aprile 1962, n. 283 e nel DPR n. 327 del In ogni caso è stabilito il principio che le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2 della presente legge, non sono parificabili alla ristorazione o alla manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti a scopo commerciale. 7. La macellazione ad uso familiare e per la somministrazione dei pasti agrituristici è consentita, in deroga alle vigenti norme, previa autorizzazione e controllo delle autorità competenti, in locali aziendali polifunzionali, entro i limiti mensili indicati in una direttiva emanata dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, di concerto con l'assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e comunque nel rispetto dei seguenti limiti massimi mensili: a) volatili: 150 capi; b) conigli: 75 capi; c) UGB - capi bovini equivalenti: 3 capi. 8. La produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande sono soggette alle disposizioni di cui alla Legge n. 283 del 1962, e successive modifiche e integrazioni. Art.8 Autorizzazione per l'esercizio dell'agriturismo 1. I soggetti di cui all'articolo 3, che intendono esercitare attività agrituristiche, devono presentare, al Sindaco del comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, domanda di autorizzazione corredata: a) da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3; b) dalla relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 5, nella quale devono essere altresì indicate le tariffe che saranno praticate; c) dalla copia del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dalla azienda USL al personale addetto alla preparazione ed alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande; d) dal parere della azienda USL relativo ai locali da adibire all'attività agrituristica; e) dalla copia della concessione o autorizzazione edilizia, ove richiesta. 2. Il Sindaco, in applicazione dell'articolo 688 del codice di procedura penale e dell'articolo 10 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, accerta il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59, e agli articoli 11 e 92 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n Il Sindaco accerta il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 5 e 6 avvalendosi degli uffici periferici dell'ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in agricoltura (ERSAT). 4. Il Sindaco decide sulla domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione; scaduto tale termine l'autorizzazione si intende concessa. 5. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato all'interessato entro dieci giorni dall'adozione. 6. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla data d'accoglimento della domanda, rilascia - in duplice copia autentica - il certificato di "operatore agrituristico", nel quale devono essere indicati l'oggetto delle attività praticabili e le modalità e i

3 limiti del loro esercizio. 7. L'operatore agrituristico interessato, una volta in possesso dei due certificati rilasciati dal Sindaco, ne invierà uno all'assessorato regionale della agricoltura e riforma agropastorale unitamente alla domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna, di cui all'articolo L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo. Art.9 Elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna 1. E' istituito l'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna, al quale devono obbligatoriamente essere iscritti, prima dell'inizio delle attività, i soggetti già in possesso dell'autorizzazione comunale. 2. L'iscrizione all'elenco è richiesta dall'interessato secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo La tenuta dell'elenco è demandata all'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale che cura l'istruttoria delle domande pervenute e provvede all'iscrizione nell'elenco ed al rilascio del relativo attestato di iscrizione. 4. L'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna è pubblico ed è lo strumento attraverso il quale l'assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale esercita le funzioni di gestione e controllo dell'agriturismo regionale. Copia dell'elenco è trasmessa all'assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio. Art.10 Obblighi dell'operatore agrituristico 1. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività agrituristica ha l'obbligo di: a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data stabilita nell'autorizzazione comunale; b) esporre al pubblico il certificato di cui al comma 6 dell'articolo 8, rilasciato dal Sindaco, l'attestato di iscrizione all'elenco regionale, di cui al comma 3 dell'articolo 9 e le tariffe praticate; c) esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi indicati nell'autorizzazione comunale; d) tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate e comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti alla locale autorità di Pubblica Sicurezza; e) comunicare - entro il 15 gennaio di ogni anno - al Comune e all'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale quali tariffe saranno applicate nell'anno in corso; f) rispettare le tariffe comunicate al Comune e alla Regione; g) esporre al pubblico l'elenco dei prodotti utilizzati con l'indicazione della provenienza. Art.11 Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. Il Sindaco, qualora accerti che l'operatore agrituristico sia venuto meno ad uno o più obblighi di cui all'articolo 10, può sospendere, con provvedimento motivato, l'autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche per un periodo variabile tra due e trenta giorni. 2. L'autorizzazione è revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, quando sia stato accertato dal Comune stesso che l'operatore: a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di notifica dell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno, sempre che l'interessato non abbia comunicato al Comune, entro i primi quindici giorni, il ritardo o la sospensione, indicando motivi obiettivamente verificabili; b) abbia perso i requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 o non rispetti il criterio di principalità delle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura rispetto all'attività agrituristica di cui all'articolo 5; c) abbia subìto nel corso dell'anno tre provvedimenti di sospensione. 3. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata per iscritto all'interessato, il quale ha trenta giorni di tempo per rispondere e controdedurre. Il Comune delibera in via definitiva sulla revoca entro i successivi trenta giorni. 4. Del provvedimento di revoca va data dal Sindaco immediata comunicazione all'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale il quale dispone la cancellazione dell'interessato dall'elenco regionale degli operatori agrituristici. Art.12 Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative pecuniarie 1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge sono esercitati dagli organi di polizia municipale e dai Servizi di igiene delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti. 2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge, utilizzando impropriamente i termini "agriturismo" o "agrituristico" a fini di lucro, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da lire a lire Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale le attività agrituristiche essendo sprovvisto dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della presente legge e senza essere iscritto all'elenco regionale di cui all'articolo

4 9, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da lire a lire Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone la chiusura dell'esercizio illegalmente aperto, e l'autorizzazione non può essere rilasciata per il periodo di un anno dal provvedimento di chiusura. 4. Il titolare di impresa agrituristica, che utilizza i locali e gli spazi destinati all'alloggio o alla ristorazione degli ospiti per un numero superiore a quello autorizzato, è soggetto - oltre che ai provvedimenti di sospensione previsti dal comma 1 dell'articolo 11 - anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da lire a lire Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria variante da lire a lire , nei seguenti casi: a) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti; b) mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione comunale, dell'attestato di iscrizione all'elenco regionale e delle tariffe praticate. Art.13 Incentivi per l'attività agrituristica 1. A favore degli imprenditori agricoli - singoli o associati - che intendono praticare l'attività agrituristica e sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, può essere concesso un contributo per i seguenti scopi: a) restauro, adeguamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione dei locali da destinare all'attività agrituristica; b) realizzazione delle opere relative: 1) alle strade poderali di accesso, all'approvvigionamento idrico e all'eventuale impianto di potabilizzazione delle acque; 2) all'adduzione e distribuzione dell'energia elettrica per usi domestici; 3) al trattamento e allo smaltimento delle acque luride; 4) ai locali polifunzionali per la macellazione e lavorazione delle carni; 5) ai collegamenti telefonici; c) allestimento di piazzole attrezzate per l'agricampeggio e relativi servizi; d) realizzazione di strutture per le attività ricreative, ivi compresi i recinti e le scuderie per le attività di turismo equestre; e) arredamento delle stanze da letto, delle cucine e dei posti di ristoro; f) restauro e ristrutturazione di strutture tipiche del paesaggio agricolo tradizionale sardo, tra le quali: muretti a secco di recinzione, chiudende con siepi di essenze autoctone, piantagioni domestiche, filari alberati; g) sistemazione di cartelli e indicazioni stradali; h) locali e attrezzature per la lavorazione, manipolazione e conservazione dei prodotti aziendali; i) realizzazione e allestimento di locali adibiti a esposizioni etnografiche permanenti; l) laboratori e attrezzature destinate a lavorazioni tradizionali riguardanti la cultura della famiglia rurale. 2. Il contributo indicato nel comma 1 è concesso nella misura del 45 per cento degli investimenti in beni immobili e del 30 per cento per gli altri tipi di investimenti a favore degli imprenditori le cui aziende siano situate in aree definite svantaggiate ai sensi del regolamento CE 950/97 del 20 maggio Il contributo indicato nel comma 1 è concesso nella misura del 35 per cento degli investimenti in beni immobili e del 20 per cento per gli altri investimenti a favore degli imprenditori le cui aziende non siano situate in aree definite svantaggiate ai sensi del citato regolamento CE 950/ Il contributo può essere concesso: a) sotto forma di contributo in conto capitale; b) sotto forma di mutui a tasso agevolato; c) sotto forma di una combinazione delle tipologie previste dalle lettere a) e b). 4. I mutui sono concessi per una durata massima di dodici anni, al tasso applicato ai mutui di miglioramento fondiario, disciplinati dalla legislazione vigente in materia di credito agrario. 5. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse entro un massimale di 300 milioni di lire di spesa ammessa per singola azienda. 6. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi ai sensi della normativa in materia di opere di miglioramento fondiario e non sono cumulabili con altri contributi regionali, statali e comunitari afferenti le stesse opere. Art.14 Vincolo di destinazione e restituzione dei contributi 1. I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi dell'articolo 13 non possono essere distolti dall'utilizzazione agrituristica prima di dodici anni dalla erogazione dell'ultima rata di contributo. 2. La violazione della norma di cui al comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione dei contributi regionali e la conseguente restituzione delle somme percepite. 3. L'eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica comporta

5 ugualmente l'obbligo della restituzione delle provvidenze percepite ai sensi della presente legge, qualora sia disposto prima che siano trascorsi dodici anni dalla loro erogazione. Art.15 Attività di studio, di ricerca e formazione professionale 1. La Regione: a) promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo; b) cura la formazione professionale degli operatori agrituristici, dei tecnici e del personale delle organizzazioni e delle associazioni interessate alla promozione e allo sviluppo dell'agriturismo; c) incentiva e coordina, anche mediante la promozione di idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione e lo sviluppo dell'offerta agrituristica regionale; d) sostiene la realizzazione di 'progetti pilota' per iniziative, aziendali e interaziendali, a carattere sperimentale, con particolare attenzione per le zone interne e per le aree prive d'insediamenti industriali. Art.16 Classificazione delle aziende agrituristiche 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale provvede a classificare le aziende agrituristiche sulla base di direttive approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura e delle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative. Art.17 Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 8 del Il massimale previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, "Norme per l'accelerazione delle spese delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura", è rideterminato in lire TITOLO II (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI) Art.18 Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 60 del 1979 concernente l'acquisto di fondi rustici 1. I mutui disciplinati dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 "Concessioni di mutui per l'acquisto di fondi rustici" e successive modifiche e integrazioni, sono concessi per il pagamento del prezzo di acquisto dei terreni, nella misura stabilita congrua dal Servizio provinciale dell'agricoltura ai sensi degli articoli 5 e 10 della citata legge regionale, e per il pagamento delle imposte e delle spese, relative alla stipula del contratto di compravendita, che gravano sull'acquirente dei terreni. 2. Nel comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33, sono soppresse le parole: "a prevalente indirizzo serricolo". Art.19 Abrogazione della legge regionale n. 32 del E' abrogata, con esclusione dei commi 2 e 3 dell'articolo 10, la legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, recante "Disciplina e incentivazione dell'agriturismo". Art.20 Attuazione degli aiuti 1. Agli aiuti previsti dall'articolo 18 della presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione sul BURAS della decisione favorevole della Commissione CE ovvero della scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica della proposta. 2. Gli aiuti alle imprese previsti dagli articoli 13 e 15 non possono comunque eccedere l'importo consentito dalle norme comunitarie sugli aiuti de minimis di cui alla decisione 96/C 68/CE della Commissione del 6 marzo Art.21 Norma transitoria 1. Gli operatori agrituristici autorizzati ai sensi della legge regionale n. 32 del 1986 possono continuare a esercitare, in via provvisoria, l'attività agrituristica per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine i Comuni, anche avvalendosi degli uffici periferici dell'ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT), accertano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 3, 5 e 6. Se viene accertato il possesso di tali requisiti il Sindaco rilascia una nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 della presente legge e ne dà comunicazione all'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale. 2. Gli operatori agrituristici già iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all'articolo 1 della legge

6 regionale n. 32 del 1986, transitano nell'elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna istituito con l'articolo 9 della presente legge, mantenendo il numero progressivo d'iscrizione a ciascuno a suo tempo attribuito. Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori agrituristici iscritti provvisoriamente nell'elenco e ai quali non è stata rilasciata l'autorizzazione prevista dal comma 1 del presente articolo sono cancellati dall'elenco stesso. 3. Gli imprenditori agrituristici autorizzati ai sensi della legge regionale 32 del 1986 possono continuare a utilizzare, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli edifici e gli spazi destinati ad agricampeggio indicati nelle autorizzazioni, anche in assenza dei requisiti igienici-sanitari indicati dall'articolo 8, commi 2 e I Comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono all'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, l'elenco nominativo di tutti gli operatori agrituristici da essi autorizzati e in attività, con indicazione del domicilio legale delle aziende. 5. Le domande di finanziamento presentate dagli imprenditori agrituristici a valere sulla legge regionale 32 del 1986 mantengono la loro validità nel caso in cui siano rispettati i requisiti previsti dagli articoli 3, 5 e 6 e sono liquidate con le risorse previste per l'attuazione della presente legge. Art.22 Norma finanziaria 1. Alle spese derivanti dagli articoli: a) 15, lett. a), si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità stanziate nel capitolo del bilancio della Regione per gli anni e successivi; b) 15, lett. b), si fa fronte con le risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n fondo per la formazione professionale; c) 15, lett. c), si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità stanziate sul capitolo del bilancio della Regione per gli anni e successivi; d) 13, commi 1, 2 e 3, 15, lett. d), si fa fronte con l'utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n abrogata dall'articolo 19 - e con le variazioni di cui al comma 2; e) 18, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 (cap ). 2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1998 e per gli anni sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione: 03 - PROGRAMMAZIONE Cap Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 34, comma 2, L.R. 15 aprile 1998, n. 12) 1998 lire lire lire mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 8 della tabella A allegata alla legge finanziaria. Cap Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 34, comma 2, L.R. 15 aprile 1998, n. 12) 1998 lire lire lire mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 9 della tabella B allegata alla legge finanziaria AGRICOLTURA Cap /06 - Spese per l'attuazione di programmi di promozione dell'agriturismo (artt. 13 e 14, L.R. 20 giugno 1986, n. 32 e art. 32, L.R. 30 aprile 1991, n. 13) 1998 lire lire lire In aumento: 06 - AGRICOLTURA Cap /04 - (D.V.) - Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere agrituristiche (art. 13, commi 1, 2 e 3, della presente legge) 1998 lire lire lire Cap /05 - (D.V.) Somme da versare al fondo di rotazione per la concessione di mutui agrituristici (art. 10, commi 2 e 3, L.R. 20 giugno

7 1986, n. 32 e art. 13, commi 1, 2 e 3, della presente legge) 1998 lire lire lire Cap /07 - (N.I.) (02.01) Contributi per la realizzazione di progetti pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale (art. 15, lett. d), della presente legge) 1998 lire lire lire Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli dei bilanci per gli anni e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 23 giugno 1998

8 Legge Regionale 19 gennaio 2010, n.1 Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l esercizio dell agriturismo e del turismo rurale). LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 1 Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l esercizio dell agriturismo e del turismo rurale). Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 3 del 28 gennaio Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Regione promulga la seguente legge Art. 1 Finalità 1. La Regione, ai sensi della presente legge, promuove: a) il consumo dei prodotti agroalimentari di qualità, locali e a filiera corta nell ambito della ristorazione collettiva, dell attività agrituristica e del turismo rurale, in un ottica di riduzione degli impatti ambientali; b) l incremento dell offerta di prodotti agricoli e agroalimentari di origine regionale da parte della distribuzione e degli esercenti attività di ristorazione nell ambito del territorio regionale; c) l informazione ai consumatori sull origine e le specificità dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali; d) la tutela del consumatore attraverso la promozione della libertà dell offerta; e) l incremento della vendita diretta dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali da parte degli imprenditori agricoli; f) il consumo di alimenti privi di organismi geneticamente modificati (OGM). Art. 2 Qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva - forniture e loro aggiudicazione 1. La Regione promuove il consumo di prodotti tipici, DOP e IGP, prodotti provenienti da agricoltura biologica e/o integrata, prodotti tradizionali, prodotti locali e a filiera corta all interno dei servizi di ristorazione collettiva, dando priorità a quelli di cui si garantisca l assenza di organismi geneticamente modificati. 2. Ai sensi della presente legge, s intendono servizi di ristorazione collettiva i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliera, delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e di altre categorie svantaggiate gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione. 3. La Regione promuove la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, con cui vengono disciplinate le modalità operative per promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma La Regione promuove percorsi formativi, informativi e di aggiornamento rivolti ai titolari di aziende agrituristiche e agli operatori dei servizi di ristorazione collettiva a vario titolo coinvolti, appartenenti agli stessi enti pubblici o a soggetti privati in regime di convenzione e prevede incontri per lo scambio delle migliori pratiche tra i soggetti interessati e incontri di sensibilizzazione con gli insegnanti, i genitori, ovvero con i fruitori dei pasti in genere. 5. In conformità a quanto disposto dall articolo 59, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dall articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le pubbliche amministrazioni, quando procedono all acquisto di derrate alimentari per i servizi di ristorazione direttamente gestiti o predispongono capitolati per servizi di ristorazione collettiva aggiudicati con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, subordinano l economicità a criteri di qualità, nonché alla tutela della salute e difesa dell ambiente, ad esigenze sociali e alla promozione dello sviluppo sostenibile, con l introduzione dei prodotti di cui al comma 1. Predispongono, inoltre, menù che tengano conto della stagionalità delle produzioni. 6. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale promuove anche appositi protocolli d intesa con le amministrazioni civili e militari dello Stato.

9 Art. 3 Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l esercizio dell agriturismo e del turismo rurale) 1. La lettera b) del comma 2 dell articolo 2 è così sostituita: b) somministrare pasti e bevande costituiti da prodotti di propria produzione o provenienti da fornitori iscritti all elenco regionale, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne. 2. Le lettere c) e d) del comma 2 dell articolo 2 sono così sostituite: c) organizzare degustazioni e vendere direttamente i prodotti di cui alla lettera b); d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale. 3. All articolo 6, comma 3, le parole 80 coperti per pasto sono sostituite con le seguenti: 1800 coperti mensili esclusi i pasti forniti attraverso le fattorie didattiche iscritte all albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna. 4. All articolo 10, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera: g bis) approvvigionarsi, per la quota parte non prodotta direttamente in azienda, esclusivamente dai fornitori iscritti all Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche.. 5. Dopo l articolo 10 è inserito il seguente: Art. 10 bis (Istituzione dell Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche) 1. Al fine di completare l offerta dei prodotti non disponibili nell azienda agrituristica, è istituito l Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche, costituito dai produttori e dai trasformatori operanti nel territorio regionale che manifestano l interesse a fornire tali prodotti. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro 15 giorni dalla data di presentazione, definisce, con successiva delibera, le modalità di istituzione e tenuta del suddetto elenco.. 6. L articolo 12 è così sostituito: Art. 12 (Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative pecuniarie) 1. La vigilanza e il controllo sull applicazione delle disposizioni della presente legge sono esercitati dagli organi di polizia municipale, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione e dai servizi di igiene delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti. 2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all articolo 4, utilizzando illegittimamente i termini agriturismo o agrituristico o similari, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro a euro Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale le attività agrituristiche essendo sprovvisto dell apposito titolo autorizzatorio di cui all articolo 1, commi dal 16 al 32 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 e senza essere iscritto all elenco regionale di cui all articolo 9, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro a euro Il sindaco, con propria ordinanza, dispone la chiusura dell esercizio illegalmente aperto, e l attività non può essere autorizzata per un periodo di sei mesi dal provvedimento di chiusura. 4. Il titolare di impresa agrituristica, che utilizza i locali e gli spazi destinati all alloggio o alla ristorazione degli ospiti per un numero superiore a quello autorizzato, è soggetto - oltre che ai provvedimenti di sospensione previsti dal comma 1 dell articolo 11 - anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 300 a euro Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 200 a euro 2.000, nei seguenti casi: a) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti; b) mancata esposizione al pubblico del titolo autorizzatorio, dell attestato di iscrizione all elenco regionale e delle tariffe praticate; c) violazioni dell articolo 2, comma 2, lettera b).. 7. Dopo l articolo 12 è inserito: Art. 12 bis (Controlli sull attività agrituristica) 1. L Assessorato regionale dell agricoltura e riforma agro-pastorale elabora annualmente un piano di controlli a campione per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. 2. Nel primo triennio di applicazione della presente legge il controllo è effettuato sul 100 per cento delle aziende iscritte all elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna; a regime è previsto un controllo del 5 per cento annuo su scala provinciale delle aziende iscritte all elenco suddetto. 3. I controlli sono eseguiti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione che provvede all irrogazione delle sanzioni di cui all articolo 12 per le violazioni accertate nell attuazione del piano. 4. L Amministrazione regionale destina gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie al conseguimento

10 delle finalità di cui alla presente legge.. Art. 4 Interventi di educazione alimentare 1. L Assessorato regionale dell agricoltura e riforma agro-pastorale promuove, attraverso l agenzia regionale competente, anche in collaborazione con le province e i comuni, eventi, scambi e gemellaggi, progetti educativi, concorsi, laboratori e percorsi di educazione alimentare diretti prevalentemente al mondo della scuola, in particolare attraverso le fattorie didattiche iscritte all Albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna. Art. 5 Interventi riservati all esercizio della vendita diretta 1. Ai sensi dell articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato), e del decreto ministeriale 20 novembre 2007 (Attuazione dell art. 1, comma 1065 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli), al fine di incoraggiare i consumatori all acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, la Regione promuove la vendita diretta con la realizzazione di aree attrezzate, attraverso l erogazione di finanziamenti a favore dei comuni. 2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione dell intervento di cui al comma 1 e i relativi controlli. 3. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli regionali almeno il 30 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche e possono istituirne di nuovi fino al raggiungimento di tale percentuale. 4. Per la realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata, a decorrere dal 2010, la spesa annua di euro Art. 6 Elenco delle imprese sostenitrici dei prodotti locali 1. È istituito, presso l Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, l Elenco regionale delle imprese sostenitrici dei prodotti locali. 2. Nell Elenco sono iscritte, a richiesta, le imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell ambito degli acquisti di prodotti agro-alimentari effettuati nel corso dell anno, si impegnino ad approvvigionarsi per almeno il 50 per cento, in termini di valore di prodotti agroalimentari di origine regionale. 3. L Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio cura l istruttoria delle domande, provvede all iscrizione nell elenco ed al rilascio del relativo attestato di iscrizione. 4. L approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi indicata, è documentato nelle fatture di acquisto, che devono riportare l indicazione dell origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati. 5. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro quindici giorni dalla data di presentazione, definisce il procedimento di iscrizione all elenco di cui al comma 1, le modalità di verifica del rispetto dell impegno di cui al comma 2 e delle prescrizioni di cui al comma 4 e la procedura di revoca dell iscrizione in caso di accertata violazione. 6. Le imprese iscritte nell elenco di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell ambito delle attività promozionali della Regione Sardegna. Art. 7 Promozione dell offerta di prodotti agricoli e agroalimentari di origine regionale 1. Agli esercizi di vicinato che destinino una quota non inferiore al 50 per cento della superficie di vendita ai prodotti di origine regionale, è riconosciuto un incremento del 30 per cento della superficie massima di vendita di cui all articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali). 2. L Amministrazione regionale finanzia i comuni fino al 50 per cento della spesa per l acquisto o la locazione di appositi spazi commerciali presso le medie e le grandi strutture di vendita di cui all articolo 4, commi 3 e 5, della legge regionale n. 5 del 2006, che esplicitino nello scontrino fiscale rilasciato al consumatore la percentuale di spesa relativa all acquisto di prodotti di origine regionale. I comuni assegnano tali spazi in gestione ai produttori e ai commercianti singoli o associati per la vendita di prodotti di origine regionale. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro quindici giorni dalla data di presentazione, definisce i criteri di selezione delle richieste e le modalità di accesso al finanziamento da parte dei comuni. 3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, a decorrere dal 2010, la spesa annua di euro L Amministrazione regionale concede un contributo fino alla misura massima delle spese sostenute dagli esercizi commerciali che adottino opportune misure di riduzione della produzione dei rifiuti e degli imballaggi. 5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, a decorrere dal 2010, la spesa annua di euro

11 6. I programmi annuali di attuazione del presente articolo sono approvati con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito. Art. 8 Promozione della libertà dell offerta 1. É istituito, presso la Presidenza della Regione, l Osservatorio regionale della concorrenza. 2. L Osservatorio regionale della concorrenza è costituito da un unico componente nominato dal Presidente della Regione tra i magistrati in quiescenza. 3. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell Osservatorio; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Presidenza della Regione. 4. L Osservatorio elabora annualmente il rapporto sul mercato interno della Sardegna e vigila, all interno del territorio regionale, sul rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante. Qualora riscontri la sussistenza di possibili infrazioni, ne effettua immediata comunicazione all Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all articolo 10 della legge n. 287 del 1990, per l adozione dei provvedimenti di competenza. 5. La Regione informa i cittadini, con capillari campagne di informazione, delle sanzioni applicate dall Autorità garante della concorrenza e del mercato a seguito delle segnalazioni di cui al comma Il componente dell Osservatorio è soggetto alle seguenti incompatibilità: a) componente del Parlamento europeo o nazionale del Governo, di un consiglio o di una giunta regionale o provinciale, componente di un consiglio o di una giunta di un comune con popolazione superiore a abitanti, presidente della Regione, presidente della provincia, sindaco; b) titolare di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale; c) presidente, componente di organismi direttivi o direttore di un ente pubblico o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali e comunali. 7. Le cause di incompatibilità previste dal comma 6 non hanno effetto se l interessato provvede, entro venti giorni dall avvenuta comunicazione dell elezione, a dichiarare l accettazione dell incarico e a dare atto dell avvenuta rimozione di ogni causa di incompatibilità. Art. 9 Entrata in vigore del comma 4 dell articolo 3 1. Il comma 4 dell articolo 3 entra in vigore decorsi quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. Art. 10 Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall attuazione della presente legge sono valutati in complessivi euro annui a decorrere dall anno Nel bilancio di previsione per gli anni sono apportate le seguenti variazioni: In diminuzione UPB S FNOL parte corrente 2010 euro euro euro euro mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 (interventi vari) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010) in aumento UPB S Trasferimenti agli enti locali - Investimenti 2010 euro euro euro euro in aumento UPB S

12 Sostegno alle attività commerciali - Spese correnti 2010 euro euro euro euro Alle spese previste per l attuazione della presente legge si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni e alle rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 19 gennaio 2010 Cappellacci

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