STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

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1 OGGETTO: Emersione dei capitali nazionali ed esteri Premessa Il contribuente che ha omesso la segnalazione nel quadro RW di Unico, ai fini del monitoraggio fiscale, di attività finanziarie o patrimoniali, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, per far emergere al Fisco tali capitali esteri, godendo di uno sconto sulle sanzioni (pari a un quarto). Il disegno di Legge n. 1642, approvato lo scorso 4 dicembre 2014 dal Senato, in via definitiva, recante Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, introduce la procedura di collaborazione volontaria (ovviamente si dovrà attendere la pubblicazione del testo in G.U. e i 15 giorni successivi alla stessa, perché la norma entri in vigore a tutti gli effetti). Si dovrà, inoltre, attendere l emanazione di un futuro provvedimento attuativo del direttore dell'agenzia delle Entrate, che preveda la regolamentazione delle modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura. Esso verrà emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. L'autore della violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività: Finanziarie; e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per: la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio (c.d. emersione internazionale). Inoltre, può accedervi per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP e di IVA, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (c.d. emersione nazionale). COLLABORAZIONE VOLONTARIA ADESIONE ENTRO IL per: SANARE VIOLAZIONI OBBLIGHI DICHIARATIVI RW SANARE VIOLAZIONI INTERNE COMMESSE FINO AL

2 Nel modello ministeriale va subito specificato quale tipo di emersione si sceglie di effettuare: se quella internazionale (casella 1) o quella nazione (casella 2) o entrambe: PATRIMONI ESTERI (omessa indicazione monitoraggio fiscale/ quadro RW e imposte sui redditi esteri) COLLABORAZIONE VOLONTARIA Entro il PATRIMONI DOMESTICI (omessa indicazione di imponibili Irpef/Ires/Irap/IVA/ritenute d imposta/imposte sostitutive) La procedura: l adesione e il versamento Allo scopo di sanare le citate violazioni, il contribuente deve: 1. indicare spontaneamente all'amministrazione Finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta (il modello in bozza è visibile al seguente link: Modello Voluntary disclosure in bozza) : tutti gli investimenti; e tutte le attività di natura finanziaria, costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell IRAP, dei contributi previdenziali, dell IVA e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, co. 1 del D.L. n.167/90; 2

3 2. versare le somme dovute in base all'invito di cui all'art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 218/97, e successive modificazioni: entro il 15 giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel co. 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito; ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, co. 1, del decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. NOTA BENE - Non è possibile avvalersi della compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. ADESIONE ALLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA PRESENTAZIONE ISTANZA entro il + ALLEGATI DOCUMENTI E INFO per determinare i redditi ab origine e quelli imponibili VERSARE IMPOSTE DOVUTE ATTENZIONE - La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Inoltre, l istanza è nominativa e vi è l obbligo di indicare anche i soggetti collegati (es. i cointestatari degli investimenti). Nel modello ministeriale l indicazione va fatta nel frontespizio, nella sezione denominata Soggetti collegati : 3

4 Infatti, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di emersione, si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità. Il versamento Il versamento può essere eseguito: in unica soluzione; ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. ATTENZIONE - Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. UNICA SOLUZIONE VERSAMENTO IMPOSTE DOVUTE N.3 RATE MENSILI DI PARI IMPORTO Nel modello ministeriale la scelta viene fatta direttamente nel frontespizio: MANCATO VERSAMENTO > Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, co. 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti previsti. L'Agenzia delle Entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno 4

5 successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione. Conviene collaborare? Ma un contribuente ha veramente interesse ad aderire all istituto, data la pretesa erariale? O è piuttosto una necessità, visto l abbandono del c.d. segreto bancario, anche da parte di un Paese come la Svizzera? La Svizzera, in particolare, ha dichiarato che lo farà dal 2018 e renderà disponibile le informazioni con effetto retroattivo dal 2014/2015. Dunque, se così sarà, non ci sono molte scelte possibili e la collaborazione volontaria è l ultima chance per rimuovere violazioni passate, in vista del futuro scenario. Ciò implica il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni ridotte ad un quarto e l onere della ricostruzione dei redditi derivanti. L unica opzione favorevole sembra essere la procedura alleggerita forfetaria, che interessa patrimoni fino a 2 milioni di euro, che permette di forfetizzare sia il reddito che la tassazione. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di adesione, l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27%. ADESIONE ALLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA PRESENTAZIONE ISTANZA CON OPZIONE MEDIA ATTIVITÀ FINANZIARIE AL < O = 2 MILIONI DI EURO OPZIONE TASSAZIONE FORFETARIA Calcolo rendimenti con aliquota 27% al 5% del valore al

6 Opzione per la tassazione forfetaria Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro. Quindi, qualora la media delle consistenze delle attività finanziarie estere risultanti al dell anno oggetto della collaborazione volontaria, non ecceda i 2 milioni di euro, il contribuente può optare per una tassazione forfetaria pari all 1,35% delle consistenza di fine anno (27% sul rendimento presunto del 5%). Nel modello ministeriale tale scelta viene fatta nel frontespizio: Distinti saluti Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 6

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